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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 486/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Romolo Villirillo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Nerina Ierardi;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto il 26.06.2004 in Cotronei con Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al
[...]
n. 8 – II – A – 2004). Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli nata a [...] il Persona_1
1 14.11.2005, e , nato a [...] il [...], con Persona_2 collocamento presso di sé; porre a carico del convenuto un assegno mensile di €
800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
ha aderito alla domanda di cessazione degli CP_1 Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza del
Tribunale di Crotone n. 505/2023 del 06.06.2023 e pubblicata il 10.07.2023. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, preliminarmente si osserva che nessun provvedimento in merito all'affidamento e al collocamento può essere adottato con riferimento alla figlia , in quanto maggiorenne. Persona_1
Con riferimento al figlio minore , invece, deve essere Persona_2 confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare a tale regime ordinario.
Quanto alla collocazione del minore, deve prendersi atto della volontà da questi espressa in sede di audizione, avvenuta all'udienza del 21.11.2024, di volere essere collocato presso il padre.
Conseguentemente, in conformità alla volontà manifestata dal minore, deve essere disposto che lo stesso resti collocato presso il padre.
La casa coniugale, pertanto, deve essere assegnata al convenuto, affinché vi abiti con il figlio minore.
Quanto alle frequentazioni tra la madre ed il figlio minore, può essere disposto che avvengano liberamente, secondo tempi e modalità che saranno concordate di volta in volta tra le parti.
2 La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.06.2004 in Cotronei da (trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8 – II – A – 2004);
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, regolamentando le frequentazioni con la madre come in parte motiva;
- assegna la casa familiare al convenuto, affinché vi abiti con il figlio minore;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 486/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Romolo Villirillo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Nerina Ierardi;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto il 26.06.2004 in Cotronei con Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al
[...]
n. 8 – II – A – 2004). Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli nata a [...] il Persona_1
1 14.11.2005, e , nato a [...] il [...], con Persona_2 collocamento presso di sé; porre a carico del convenuto un assegno mensile di €
800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
ha aderito alla domanda di cessazione degli CP_1 Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza del
Tribunale di Crotone n. 505/2023 del 06.06.2023 e pubblicata il 10.07.2023. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, preliminarmente si osserva che nessun provvedimento in merito all'affidamento e al collocamento può essere adottato con riferimento alla figlia , in quanto maggiorenne. Persona_1
Con riferimento al figlio minore , invece, deve essere Persona_2 confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare a tale regime ordinario.
Quanto alla collocazione del minore, deve prendersi atto della volontà da questi espressa in sede di audizione, avvenuta all'udienza del 21.11.2024, di volere essere collocato presso il padre.
Conseguentemente, in conformità alla volontà manifestata dal minore, deve essere disposto che lo stesso resti collocato presso il padre.
La casa coniugale, pertanto, deve essere assegnata al convenuto, affinché vi abiti con il figlio minore.
Quanto alle frequentazioni tra la madre ed il figlio minore, può essere disposto che avvengano liberamente, secondo tempi e modalità che saranno concordate di volta in volta tra le parti.
2 La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.06.2004 in Cotronei da (trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8 – II – A – 2004);
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, regolamentando le frequentazioni con la madre come in parte motiva;
- assegna la casa familiare al convenuto, affinché vi abiti con il figlio minore;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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