TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1658/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASTONINI Parte_1 C.F._1
PAOLA del Foro di Pavia, elettivamente domiciliata presso il difensore,
INTIMANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INTIMATO CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– comproprietaria di un appartamento di civile abitazione, sito in Pianello Val Tidone Parte_1
(PC), Via Agazzano n. 65, locato ad uso abitativo a con contratto del 20.02.2020, Controparte_1 registrato in data 21.02.2020 - ha intimato sfratto al conduttore contestandogli il mancato pagamento degli importi contrattualmente a suo carico, inadempimento che aveva determinato una morosità pari, alla data dell'atto di intimazione (08.08.2024) ad €.4.600,00 per canoni – a fronte di un canone annuo di €.3.600,00 - nonché di complessivi € 1.423,11 per spese condominiali relative agli anni dal 2020 al 2023. Ha chiesto la convalida dello sfratto con fissazione del termine per il rilascio dell'immobile.
Il conduttore – comparso personalmente all'udienza – ha contestato il quantum dei canoni oggetto di intimazione, riferendo di averli corrisposti ed esibendo alcune ricevute, mentre ha di fatto confermato il mancato pagamento degli oneri riferendo di accordo, tuttavia non documentato, diretto ad escludere il relativo versamento. Disposto il mutamento di rito con pronuncia di ordinanza di rilascio, attesa l'incontestata morosità per oneri condominiali in misura superiore al limite del grave inadempimento di cui all'art.5 L. n.392/1978 (due mensilità di canone), è stato esperito, senza esito, il procedimento di mediazione. In fase di merito il conduttore – al quale erano stati notificati il verbale e l'ordinanza di mutamento del rito - non si è ritualmente costituito ed è stato dichiarato contumace.
Parte intimante – che in sede di memoria ex art.426 cpc aveva integrato la domanda con la richiesta di condanna dell'intimato al pagamento delle somme non corrisposte – all'udienza del 30.01.2025 ha pagina 1 di 2 dichiarato di rinunciare alla stessa, riservandola ad altra sede, ed ha insistito per la declaratoria di risoluzione del contratto. La causa viene decisa ex art.429 cpc allo stato degli atti in esito all'udienza del 13.03.2025 trattata nelle modalità e termini di cui all'art.127 ter cpc.
La domanda dell'intimante è fondata e va accolta.
Risulta documentalmente provata la stipula in data 20.02.2020 di contratto di locazione ad uso abitativo, registrato in data 21.02.2020, con iniziale decorrenza dal 28.02.2020, fra i comproprietari dell'immobile sito in Pianello Val Tidone (PC), Via Agazzano n. 65 – fra i quali l'intimante
– ed il conduttore a fronte di un canone annuo di €.3.600,00 da Parte_1 Controparte_1 corrispondersi in rate mensili di €.300,00 ciascuna. Poiché si verte in tema di inadempimento contrattuale il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e Cass. 341/2002).
Parte locatrice - con la produzione del contratto - ha pertanto assolto all'onere a suo carico.
L'intimato, rimanendo contumace, non ha invece provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, non ha provato di aver regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni ed oneri dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato, non avendo di fatto dato séguito alle dichiarazioni rese, né chiarito e comprovato le circostanze riferite in fase sommaria.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dall'importo della morosità intimata pari, alla data dell'intimazione, ad oltre un'annualità di canone e ad un importo per oneri accessori (€.1.423,11) ampiamente superiore al limite delle due mensilità di canone (nella fattispecie pari ad €.600,00) fissato dall'art.5 L.392/1978 - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione e quindi confermata l'ordinanza di rilascio pronunciata in data 07.10.2024. Va preso atto della rinuncia, in questa sede, da parte dell'intimante al capo di domanda afferente la condanna al pagamento degli importi dovuti contrattualmente e non corrisposti dal conduttore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 20.02.2020 fra i comproprietari locatori dell'immobile oggetto di causa, sito in Pianello Val Tidone (PC), Via Agazzano n. 65 – fra i quali l'intimante - e per inadempimento del conduttore, Parte_1 Controparte_1
CONFERMA l'ordinanza di rilascio pronunciata in data 07.10.2024
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento a favore dell'intimante Controparte_1 delle spese di lite che liquida in €.184,85 per esborsi ed €. 2.211,00 per compensi Parte_1 oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta
Piacenza, 11 aprile 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1658/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASTONINI Parte_1 C.F._1
PAOLA del Foro di Pavia, elettivamente domiciliata presso il difensore,
INTIMANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INTIMATO CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– comproprietaria di un appartamento di civile abitazione, sito in Pianello Val Tidone Parte_1
(PC), Via Agazzano n. 65, locato ad uso abitativo a con contratto del 20.02.2020, Controparte_1 registrato in data 21.02.2020 - ha intimato sfratto al conduttore contestandogli il mancato pagamento degli importi contrattualmente a suo carico, inadempimento che aveva determinato una morosità pari, alla data dell'atto di intimazione (08.08.2024) ad €.4.600,00 per canoni – a fronte di un canone annuo di €.3.600,00 - nonché di complessivi € 1.423,11 per spese condominiali relative agli anni dal 2020 al 2023. Ha chiesto la convalida dello sfratto con fissazione del termine per il rilascio dell'immobile.
Il conduttore – comparso personalmente all'udienza – ha contestato il quantum dei canoni oggetto di intimazione, riferendo di averli corrisposti ed esibendo alcune ricevute, mentre ha di fatto confermato il mancato pagamento degli oneri riferendo di accordo, tuttavia non documentato, diretto ad escludere il relativo versamento. Disposto il mutamento di rito con pronuncia di ordinanza di rilascio, attesa l'incontestata morosità per oneri condominiali in misura superiore al limite del grave inadempimento di cui all'art.5 L. n.392/1978 (due mensilità di canone), è stato esperito, senza esito, il procedimento di mediazione. In fase di merito il conduttore – al quale erano stati notificati il verbale e l'ordinanza di mutamento del rito - non si è ritualmente costituito ed è stato dichiarato contumace.
Parte intimante – che in sede di memoria ex art.426 cpc aveva integrato la domanda con la richiesta di condanna dell'intimato al pagamento delle somme non corrisposte – all'udienza del 30.01.2025 ha pagina 1 di 2 dichiarato di rinunciare alla stessa, riservandola ad altra sede, ed ha insistito per la declaratoria di risoluzione del contratto. La causa viene decisa ex art.429 cpc allo stato degli atti in esito all'udienza del 13.03.2025 trattata nelle modalità e termini di cui all'art.127 ter cpc.
La domanda dell'intimante è fondata e va accolta.
Risulta documentalmente provata la stipula in data 20.02.2020 di contratto di locazione ad uso abitativo, registrato in data 21.02.2020, con iniziale decorrenza dal 28.02.2020, fra i comproprietari dell'immobile sito in Pianello Val Tidone (PC), Via Agazzano n. 65 – fra i quali l'intimante
– ed il conduttore a fronte di un canone annuo di €.3.600,00 da Parte_1 Controparte_1 corrispondersi in rate mensili di €.300,00 ciascuna. Poiché si verte in tema di inadempimento contrattuale il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e Cass. 341/2002).
Parte locatrice - con la produzione del contratto - ha pertanto assolto all'onere a suo carico.
L'intimato, rimanendo contumace, non ha invece provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, non ha provato di aver regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni ed oneri dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato, non avendo di fatto dato séguito alle dichiarazioni rese, né chiarito e comprovato le circostanze riferite in fase sommaria.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dall'importo della morosità intimata pari, alla data dell'intimazione, ad oltre un'annualità di canone e ad un importo per oneri accessori (€.1.423,11) ampiamente superiore al limite delle due mensilità di canone (nella fattispecie pari ad €.600,00) fissato dall'art.5 L.392/1978 - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione e quindi confermata l'ordinanza di rilascio pronunciata in data 07.10.2024. Va preso atto della rinuncia, in questa sede, da parte dell'intimante al capo di domanda afferente la condanna al pagamento degli importi dovuti contrattualmente e non corrisposti dal conduttore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 20.02.2020 fra i comproprietari locatori dell'immobile oggetto di causa, sito in Pianello Val Tidone (PC), Via Agazzano n. 65 – fra i quali l'intimante - e per inadempimento del conduttore, Parte_1 Controparte_1
CONFERMA l'ordinanza di rilascio pronunciata in data 07.10.2024
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento a favore dell'intimante Controparte_1 delle spese di lite che liquida in €.184,85 per esborsi ed €. 2.211,00 per compensi Parte_1 oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta
Piacenza, 11 aprile 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 2 di 2