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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1942 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1942/2024 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABIO LO PRESTI e dall'avv. GASPARE LA GRASSA
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2024, parte ricorrente lamenta la richiesta restitutoria dell' di cui alla nota del 9.7.2024 relativa ad assegno sociale AS CP_1
04020872.
Ha eccepito la illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa;
la non ripetibilità ex art. 13 l. 412/1991 e la spettanza delle somme percepite. L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Giova premettere che l'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale che ha sostituito la pensione sociale con effetto dal 1° gennaio 1996. Essa è erogabile in favore dei cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e si trovino in disagiate condizioni economiche, o perché privi di reddito o perché in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge annualmente stabiliti.
Fondamento normativo della prestazione è l'art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995.
Quanto agli aspetti disciplinatori salienti, rinviando la legge citata nei limiti della compatibilità alla normativa in tema di pensione sociale, rileva, ai fini del conseguimento della prestazione, oltre alla cittadinanza ed alla residenza italiane (vd., anche, il D.L.
112/2008 convertito nella L. 133/2008, all'art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno “è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”), il requisito reddituale.
Se sull'an della provvidenza incide il limite di reddito, sulla misura dell'assegno incide lo stato civile e si distingue, più esattamente, tra il caso di soggetti privi di alcun reddito, anche se coniugati, i quali percepiscono l'assegno nella misura intera e il caso di soggetti titolari di redditi propri inferiori, anche cumulati a quelli dell'eventuale coniuge, al limite di reddito i quali percepiscono l'assegno sociale in una misura ridotta (“fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato”).
L'accertamento del diritto – ciò vale in generale per ogni prestazione di natura sia assistenziale sia previdenziale collegata al reddito – deve essere effettuato facendo riferimento al reddito conseguito dal beneficiario, ed eventualmente dal coniuge, nell'anno solare precedente;
in sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva (a decorrere dal 1° marzo 2009; vd. l'art. 35, commi 8 e 9, D.L. 207/2008, convertito nella L. 14/2009). L'assegno è erogato dall' previa presentazione di apposita domanda, non è CP_1
reversibile ai superstiti, è corrisposto per tredici mensilità, è di importo variabile di anno in anno, perché soggetto a perequazione automatica.
La giurisprudenza ha chiarito che ai fini del riconoscimento del diritto non va presa in considerazione qualsiasi entrata economica ma soltanto quelle entrate (“redditi”) assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Cass. 5326/1999); per quanto riguarda i singoli redditi considerati nella determinazione del diritto in esame, questi sono specificati dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995 (così, ad esempio, non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto e il reddito della casa di abitazione).
Nel caso in esame, la prestazione di cui l' ha chiesto la ripetizione deriva dal CP_1
fatto che al coniuge del ricorrente è stata liquidata una prestazione di invalidità civile.
Ne consegue che l'indebito contestato va esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale.
Ora come affermato dalla Corte di Cassazione (sez. VI, 30/06/2020, n.13223), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)”.
Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
E' pacifico che venendo in considerazione un indebito assistenziale, deve trovare applicazione il principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza (cfr Cass, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”
In parte motiva è stato precisato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata e che quindi l' già conosce.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere.….. allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Nel caso di specie si tratta di un reddito che l' doveva conoscere, perché CP_1
deriva dall'assegno di invalidità civile del coniuge del ricorrente, che eroga lo stesso istituto, sicchè è da escludere la sussistenza del dolo.
Per tale motivo il ricorso va accolto e le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo ai minimi di tariffa con la maggiorazione del 30% per i collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste dall' con la nota contestata;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 1.151,80 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Marsala 13.2.2025 il Giudice
Monica D'Angelo