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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/12/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3855 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Francesco Piro e Giovanni LU Longo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Monica Villanova, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 10 novembre 2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 21.6.2025, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.5.2025, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Scorrano (LE) il 12.7.1986; che dalla Controparte_1 loro unione erano nati due figli e, cioè, LU il 9.10.1997, autonomo ed indipendente, e il 24.7.1999, residente presso l'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della Per_1 ricorrente, poiché affetta da una patologia riconosciuta con provvedimento giudiziale, per cui aveva diritto ad un'indennità di circa euro 300,00 mensili;
che l'unione materiale e spirituale tra le parti era venuta definitivamente meno a causa di contrasti, riconducibili in particolar modo all'instabilità economica del convenuto, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che era stata sempre ella a provvedere ai bisogni familiari e alle esigenze dei figli;
di essere disoccupata e di percepire unicamente una pensione di invalidità per circa euro 700,00 mensili;
che il convenuto svolgeva saltuari lavori di pitturazione e partecipava alle esigenze familiari unicamente con l'acquisto di beni di prima necessità; che vi era stato pignoramento sull'abitazione familiare, per le ragioni specificate in atti, in relazione al quale, con accordo giudiziale, era stato stabilito un rateo mensile pagato interamente dalla ricorrente con l'ausilio dei familiari;
che non era stato possibile addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata, anche con emissione immediata di sentenza sullo status, la separazione personale dei coniugi, con affido condiviso della figlia e collocamento prevalente presso di Per_1 sé nell'abitazione familiare, obbligo, per il convenuto, di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 200,00, o del diverso importo ritenuto secondo equità, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, assegnazione a sé della casa coniugale e, per l'effetto, obbligo per il convenuto di abbandonare l'abitazione familiare entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, asportando i propri beni personali. si è costituito, con comparsa depositata il 22.10.2025, aderendo Controparte_1 alla declaratoria richiesta dalla ricorrente ma contestando le avverse deduzioni in ordine alle responsabilità a lui addebitate, deducendo, in particolare, che aveva sempre provveduto, con il proprio lavoro di artigiano, alle esigenze della famiglia, come più ampiamente esposto in atti, e che la sua condizione economica era quella specificata in memoria.
All'udienza di comparizione del 23.10.2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha fatto presente che era stato raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, come da separato atto in data 22.10.2025, depositato nel corso dell'udienza, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, del seguente tenore: All'esito della stessa udienza, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto un breve rinvio, anche a trattazione scritta, per l'adempimento della clausola delle condizioni della separazione relativa al rilascio dell'abitazione familiare da parte del convenuto, e la Presidente relatrice, autorizzata tale modalità di svolgimento della successiva udienza di comparizione, ha dato atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo e ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, come da atto depositato all'udienza del 23.10.2025.
Per l'udienza del 10.11.2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, e la causa è stata riservata per la decisione.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con la figlia le Per_1 condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 28.5.2025 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Scorrano (LE) il 12.7.1986 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 1986 n. 11 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione,
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3855 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Francesco Piro e Giovanni LU Longo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Monica Villanova, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 10 novembre 2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 21.6.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.5.2025, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Scorrano (LE) il 12.7.1986; che dalla Controparte_1 loro unione erano nati due figli e, cioè, LU il 9.10.1997, autonomo ed indipendente, e il 24.7.1999, residente presso l'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della Per_1 ricorrente, poiché affetta da una patologia riconosciuta con provvedimento giudiziale, per cui aveva diritto ad un'indennità di circa euro 300,00 mensili;
che l'unione materiale e spirituale tra le parti era venuta definitivamente meno a causa di contrasti, riconducibili in particolar modo all'instabilità economica del convenuto, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che era stata sempre ella a provvedere ai bisogni familiari e alle esigenze dei figli;
di essere disoccupata e di percepire unicamente una pensione di invalidità per circa euro 700,00 mensili;
che il convenuto svolgeva saltuari lavori di pitturazione e partecipava alle esigenze familiari unicamente con l'acquisto di beni di prima necessità; che vi era stato pignoramento sull'abitazione familiare, per le ragioni specificate in atti, in relazione al quale, con accordo giudiziale, era stato stabilito un rateo mensile pagato interamente dalla ricorrente con l'ausilio dei familiari;
che non era stato possibile addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata, anche con emissione immediata di sentenza sullo status, la separazione personale dei coniugi, con affido condiviso della figlia e collocamento prevalente presso di Per_1 sé nell'abitazione familiare, obbligo, per il convenuto, di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 200,00, o del diverso importo ritenuto secondo equità, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, assegnazione a sé della casa coniugale e, per l'effetto, obbligo per il convenuto di abbandonare l'abitazione familiare entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, asportando i propri beni personali. si è costituito, con comparsa depositata il 22.10.2025, aderendo Controparte_1 alla declaratoria richiesta dalla ricorrente ma contestando le avverse deduzioni in ordine alle responsabilità a lui addebitate, deducendo, in particolare, che aveva sempre provveduto, con il proprio lavoro di artigiano, alle esigenze della famiglia, come più ampiamente esposto in atti, e che la sua condizione economica era quella specificata in memoria.
All'udienza di comparizione del 23.10.2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha fatto presente che era stato raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, come da separato atto in data 22.10.2025, depositato nel corso dell'udienza, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, del seguente tenore: All'esito della stessa udienza, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto un breve rinvio, anche a trattazione scritta, per l'adempimento della clausola delle condizioni della separazione relativa al rilascio dell'abitazione familiare da parte del convenuto, e la Presidente relatrice, autorizzata tale modalità di svolgimento della successiva udienza di comparizione, ha dato atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo e ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, come da atto depositato all'udienza del 23.10.2025.
Per l'udienza del 10.11.2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, e la causa è stata riservata per la decisione.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con la figlia le Per_1 condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 28.5.2025 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Scorrano (LE) il 12.7.1986 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 1986 n. 11 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione,
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore