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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/10/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato, dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5321 del ruolo generale per l'anno 2013, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. SQUILLANTE MATILDE;
Parte_1 parte attrice
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSALBA BELFIORE;
Controparte_1 parte convenuta nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Gaetana Romano;
parte convenuta nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Antonio Crescenzo;
parte chiamata in causa
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Controparte_1 [...] nonché dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, affinchè fosse CP_2 Parte_1 accertato che il convenuto era stato l'unico responsabile del sinistro avvenuto in data 06.07.2012 e che, per l'effetto, fosse condannato a corrispondergli la somma di €. 3.323,00 (oltre ad interessi e rivalutazione) per i danni che la sua autovettura aveva riportato oltre ad €. 150,00 per le spese di trasporto e con vittoria di spese di lite. All'uopo, esponeva che l'incidente si era verificato per l'incauta e negligente condotta di guida dell' che – nell'effettuare un sorpasso mentre era alla guida del Pt_1 motociclo targato BH19976 – aveva urtato la porta anteriore, il parafango posteriore e il deflettore fisso anteriore della propria autovettura. 1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.07.2013, si Parte_1 costituiva in giudizio e contestava la descrizione dei fatti fornita dall'attore, deducendo di essere stato urtato dall'autovettura del che, nell'immettersi sulla via, non aveva osservato la precedenza;
CP_1 inoltre, deduceva che, in conseguenza dell'impatto, era rovinato a terra riportando delle lesioni e che la propria motocicletta si era danneggiata mentre la macchina del non era coperta da
CP_1 assicurazione al momento del fatto. Pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda di risarcimento proposta dal e, previa declaratoria di incompetenza del giudice di pace, chiedeva chiamarsi in causa la
CP_1 compagnia di assicurazione (quale impresa designata dal Fondo di garanzia Controparte_3 per le vittime della strada), affinché fosse condannata in solido con il al risarcimento dei
CP_1 danni pari alla somma di €. 9.898,33 per le riparazioni occorrenti alla motocicletta, di €. 151.759,00 per le lesioni subite, oltre ad €. 1.401,98 per le spese mediche sostenute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.06.2013, la compagnia
[...] si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale Controparte_2 proposta dall'attore ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 209/2005 oltre che la nullità dell'atto di citazione stante la generica descrizione dei fatti;
inoltre, deduceva che il veicolo dell'attore non avrebbe potuto circolare in quanto privo della copertura assicurativa e, pertanto, chiedeva ridursi il risarcimento atteso il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.; da ultimo, deduceva l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni proposta dal , poiché non provata nel CP_1 quantum.
Con ordinanza del 01.07.2013, il Giudice di Pace si dichiarava incompetente e rimetteva la causa innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 18.11.2013, riassumeva il Parte_1 giudizio nei confronti del e delle compagnie di assicurazione. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.03.2014, si Controparte_1 costituiva in giudizio, riportandosi alle difese in precedenza spiegate al pari della compagnia di assicurazione he si costituiva in giudizio in data 12.03.2014. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2014, la società Controparte_3 si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità della richiesta di chiamata in causa
[...] formulata dall' poiché non era stata autorizzata dal Giudice di Pace;
al contempo, eccepiva Pt_1
l'intervenuta prescrizione e l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni per mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 287 del d.lgs. 209/2005 oltre che ai sensi dell'art. 145 e 148
d.lgs. 209/2005; infine, proponeva azione di regresso nei confronti del atteso che CP_1
l'autoveicolo aveva circolato in assenza della copertura assicurativa. Da ultimo, chiedeva rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dall' in quanto non provata e che, in caso di accoglimento Pt_1 di quest'ultima, fosse dichiarato il concorso di colpa del danneggiato per non aver utilizzato il casco.
2 Ciò premesso in punto di fatto, l ha eccepito tardività della domanda di risarcimento proposta Pt_1 dal , in ragione della circostanza che egli si sarebbe costituito nel giudizio riassunto senza CP_1 rispettare il termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. (v. memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.).
Tale eccezione va disattesa poiché il giudizio riassunto altro non è la prosecuzione del giudizio in precedenza instaurato dinanzi al Giudice di Pace (v. Cass. 22436/2011).
Del pari, vanno rigettate le ulteriori eccezioni preliminari proposte dalle parti.
In ordine all'assenza di autorizzazione da parte del Giudice di Pace alla chiamata in causa della compagnia di occorre precisare quanto segue. Controparte_3
L'art. 287 del d.gs. 209/2005 prevede che “nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a),
b), c-bis), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno”.
Inoltre, i commi 3 e 4 dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005 prevedono che “l'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello” e che “nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno”.
Nel caso di specie, tale disposizione normativa trova sicuramente applicazione atteso che il veicolo del non era assicurato al momento del sinistro (v. documenti depositati in allegato alla memoria CP_1 ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di ), ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 283 co. 1 lett. b). Pt_1
L ha quindi correttamente convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace, sia il che Pt_1 CP_1 la compagnia di assicurazione incaricata dal Fondo vittime per la strada (che è la compagnia assicurativa , tanto in conformità a quanto previsto nell'art. 287 co. 3 e 4 del Controparte_3
d.lgs. 209/2005.
Benché non vi sia stata né un'autorizzazione né tantomeno un diniego da parte del Giudice di Pace alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, l'intervento nel processo di Controparte_3 sarebbe stato comunque disposto ai sensi dell'art. 106 c.p.c., al fine di realizzare quanto previsto
[...] dal combinato disposto degli artt. 287 co. 3 e 4 e dell'art. 283 co. 1 d.lgs. 209/2005.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
In secondo luogo, va rigettata l'ulteriore eccezione proposta da fondata Controparte_3 sull'asserita mancanza delle condizioni di cui all'art. 287 co. 1 d.lgs. 209/2005, atteso che – come risulta dalla documentazione prodotta– l' ha inviato la lettera raccomandata sia alla Pt_1 Pt_2
[..
[...] che a in tal modo rispettando il disposto normativo dell'art. 283 d.lgs.
[...] Controparte_3
209/2005 (v. documenti depositati da in allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n. Parte_1
2 c.p.c.).
Quanto all'eccezione proposta dalla compagnia di assicurazione va ricordato che l'art. 145 CP_2 del d.lgs. 209/2005 prevede che “nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”.
In proposito, dalla documentazione presente agli atti di causa, emerge che la parte ha inviato alla compagnia di assicurazione la lettera in data 26.07.2012, contenente i requisiti richiesti dall'art. 148
d.lgs. 205/2009 (quali l'indicazione dell'avente diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui l'autovettura era disponibile per l'ispezione da parte della compagnia e l'entità del danno come desumibile dalla documentazione medica e fotografica allegata); inoltre, vi è prova della ricezione della suddetta lettera da parte della compagnia avendo la difesa del Controparte_2
prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata (v. allegato n. 3 fasc. di CP_1 CP_1
).
[...]
Va infine rigettata anche l'eccezione proposta dalla difesa di di nullità Controparte_2 dell'atto di citazione del D'IA per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt.
318 e 163 c.p.c., poiché ha indicato sia il petitum sia i fatti costituenti le ragioni della domanda, avendo rappresentato di essere stato vittima di un incidente e di aver richiesto il risarcimento dei relativi danni.
Del resto, la minuziosa attività difensiva dispiegata dalla convenuta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis” con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Fatte queste premesse, è pacifico che nella notte del 06.07.2012 vi è stato un incidente tra l'autovettura guidata dal ed il motociclo con a bordo l . CP_4 Pt_1
Tanto risulta sia dalla riproduzione fotografica che dalla constatazione amichevole del sinistro, dal referto del pronto soccorso e dalla prova orale espletata in corso di causa, oltre che dalle risultanze della CTU, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare.
Ciò che è rimasta incerta è la dinamica del sinistro, atteso che le dichiarazioni rese dai testimoni nonché quelle rese dallo stesso nel corso dell'interrogatorio formale (v. verbali del CP_1
13.06.2018 e del 26.09.2024) non consentono di ritenere correttamente provata tale dinamica, essendo fondate su una divergente ricostruzione dei fatti di causa;
inoltre, tale incertezza non può essere superata neanche dalle dichiarazioni contenute nella constatazione amichevole di incidente, in
4 quanto - risultando firmata solo dal D'IA – non consente di trarre elementi obiettivi ed univoci circa la responsabilità del sinistro;
inoltre, le parti non hanno prodotto nel giudizio il verbale dei
Carabinieri, sebbene siano state onerate (v. ordinanza depositata in data 30.09.2024).
Ebbene, tale lacunosità non consente di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c.
Pertanto, se da un lato non è possibile concludere per una piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo convenuto, nemmeno è possibile concludere per il contrario, ossia attribuire l'intera responsabilità del sinistro alla controparte.
Di conseguenza, il ristoro dei danni subiti in conseguenza dei fatti di cui è lite dovrà essere limitato al solo 50%, restando l'ulteriore metà a carico della controparte, in virtù della ricordata presunzione.
In ordine al quantum dei danni, le parti hanno prodotto dei preventivi per le spese di riparazione dell'autovettura e della motocicletta.
In proposito, la giurisprudenza ha precisato che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176;
Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che – indipendentemente dalla prova dell'effettivo pagamento – i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass. sez. III, 26/06/2024, n. 17670 e Tribunale Torre Annunziata, 19/04/2022,
n.819).
Nel caso di specie, nessuna contestazione è stata svolta dalle parti in merito alla validità dei preventivi allegati dal (per le spese di riparazione dell'autovettura per l'importo di €. 3.473,00) e CP_1 dall' (per le spese di riparazione del proprio motociclo per l'importo di €. 9.893,33). Pt_1
Pertanto, attesa la validità dei preventivi ed essendo pacifico che vi è stata una collisione tra i due veicoli, in applicazione del riconosciuto concorso di colpa, la compagnia di assicurazione a CP_2 condannata in solido con ex art. 144 d.lgs. 209/2005 a corrispondere ad Parte_1
la somma di €. 1.736,50 (ottenuta decurtando della metà l'importo di €. 3.473,00) Controparte_1 ed applicando su di essa la devalutazione e la conseguente rivalutazione nei termini meglio indicati di seguito, oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
ne consegue che, a seguito della devalutazione e della rivalutazione, la somma dovuta è pari ad €.
2.007,28, oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Del pari, la società va condannata al pagamento in favore di Controparte_5
della somma di €. 4.946,66 (operata sempre la decurtazione del 50% per il Parte_1 concorso di colpa), ed applicando su di essa la devalutazione e la conseguente rivalutazione nei
5 termini meglio indicati di seguito, oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
ne consegue che la somma dovuta è pari ad €.5.718,00, oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Non va invece accolta la domanda di regresso proposta dalla compagnia di assicurazione nei confronti di , in quanto tardiva. Controparte_1
Invero, l'art. 292 del d.lgs. 209/2005 prevede che “l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”.
Tuttavia, la prima udienza è stata celebrata in data 13.03.2014 mentre la compagnia di assicurazione si
è costituita in giudizio solo in data 13.03.2014 e, dunque, non essendosi costituita in giudizio almeno venti giorni prima della prima udienza ex art. 166 c.p.c. (applicabile ratione temporis), la domanda di regresso è stata tardivamente proposta.
In ordine alle lesioni riportate dall' , il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato che è egli Pt_1
“affetto da lieve rallentamento motorio nella deambulazione e nelle attività di vita quotidiana e lavorativa, in sicuro nesso causale con l'incidente stradale del 06.07.2012, da impatto e caduta al suolo, anche se non può escludersi un'accelerazione del processo degenerativo artrosico (come da letteratura) a seguito dello stesso politrauma;
esiti invalidanti alla mano e piede dx con riduzione media della forza prensile” (v. p. 8 relazione tecnica); il c.t.u. ha rappresentato che “allo stato attuale, quindi, la valutazione medico-legale evidenzia uno stato di guarigione clinica completa, in quanto il ricorrente non lamenta dolore ma esiti invalidanti funzionali sulla vita quotidiana e di relazione, considerata anche la sua età” (v. p. 10 relazione tecnica).
Più nello specifico, l' ha subito per effetto dell'incidente una compromissione nella propria Pt_1 capacità lavorativa, in quanto l'inabilità al piede e alla mano destra gli ha impedito di continuare a svolgere il suo lavoro di operaio specializzato, con riconoscimento di un danno biologico del 16% (v. relazione tecnica).
Non va accolta la richiesta formulata dalla compagnia di assicurazione di Controparte_3 tenere conto del mancato utilizzo del casco da parte dell' , poiché le lesioni riportate hanno Pt_1 riguardo il piede e la mano destra, lesioni che non sarebbero state evitate dall'utilizzo del casco.
Di talché devono essere riconosciuti in favore di i seguenti importi (facendo Parte_1 applicazione delle Tabelle di Milano relative all'anno 2024): €. 3.330,81 per il danno biologico permanente con una percentuale di invalidità del 16%; € 1.065,86 per la sofferenza soggettiva, punto base di ITT pari ad €. 115,00 e considerando un totale di €. 43.700,00 oltre ad un danno temporaneo complessivo di €. 12.006,00 di cui: €. 6.831,00 per ITT di gg. 60; €. 3450,00 per ITP al 50% per gg. 60;
€. 1725,00 a titolo di ITP al 25% per gg. 30. Infine, per le spese mediche comprovate va riconosciuta la somma complessiva di euro 228,86, il tutto per un totale di €. 69.918,86.
6 Va poi applicata la decurtazione del 50% atteso il concorso di colpa, con la conseguenza che la somma dovuta è pari ad €. 34.959,43.
Non va riconosciuta alcuna personalizzazione, poiché la giurisprudenza è chiara nel ritenere che in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un "fatto costitutivo " della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte ad ipotetiche (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sent n. 24471/14; sez. 6, ord. n. 1895/16).
L'obbligazione risarcitoria rappresenta un'obbligazione di valore, da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria.
L'operazione di rivalutazione costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno da lucro cessante, rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Infatti, qualora il debitore di un'obbligazione di valore ritardi l'adempimento (e ciò avviene sempre in quanto il danno è liquidato al valore calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al momento di verificazione del pregiudizio), il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il creditore infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi
(c.d. interessi compensativi) i quali non costituiscono un frutto civile dell'obbligazione principale, ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito (Cass. n. 17115/2012). Esso può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle
SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di €. 34.959,43 secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data del sinistro (06.07.2012).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad €. 28.399,21; applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di
€. 40.410,69.
All' spetta, pertanto, l'importo di €. 40.410,69; su tale importo, costituente debito di valuta Pt_1 per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
7 Le spese del presente giudizio sono compensate nei rapporti tra e tra Parte_1 CP_1
atteso l'accoglimento parziale delle rispettive domande mentre nei rapporti con le compagnie
[...] di assicurazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00).
Del pari, le spese dell'espletata c.t.u. sono compensate nella misura del 50% tra le parti mentre per la restante parte sono poste a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la compagnia di assicurazione in solido con CP_2 Parte_1
a corrispondere ad la somma di €. 2.007,28 oltre ad interessi Controparte_1 legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna corrispondere a la Controparte_5 Parte_1 somma di €. 40.410,69 oltre ad interessi al tasso legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo nonché la somma di €. 5.718,00, oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta la domanda di regresso proposta da nei Controparte_5 confronti di;
Controparte_1
4) compensa le spese di lite tra e;
Controparte_1 Parte_1
5) condanna la società in solido con a CP_2 Controparte_5 corrispondere ad la somma di €. 4.500,00 a titolo di spese legali Controparte_1 oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
6) condanna la società in solido con a CP_2 Controparte_5 corrispondere a la somma di €. 4.500,00 a titolo di spese legali Parte_1 oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
7) compensa le spese di c.t.u. tra le parti nella misura del 50% mentre per la restante parte sono poste a carico di di CP_2 Controparte_5
Così deciso in data 22.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
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