Decreto presidenziale 28 ottobre 2021
Decreto presidenziale 28 ottobre 2021
Decreto presidenziale 7 febbraio 2022
Sentenza 4 luglio 2022
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Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 3 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2025
Inammissibile
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/05/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03929/2025REG.PROV.COLL.
N. 09749/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9749 del 2022, proposto dal Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Simonetta Garbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ND RD, NN IO, SE IO, MA IO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00476/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di RR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del T.a.r. Sardegna n. 476 del 2022 è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dai signori ND RD (in qualità di erede di TO RD), NN IO, SE IO e MA IO (quali coeredi di IL RD) che hanno agito per il risarcimento del danno da illegittima occupazione del terreno di loro proprietà – sito in un’area oggi ricompresa nel territorio del Comune di RR e, precedentemente, in quello di Cagliari, catastalmente identificato al foglio 24, mappale 147, dell’estensione di 890 mq – avvenuta in forza del decreto di occupazione d’urgenza del 7 luglio 1986, per lavori di realizzazione del PEEP, ai sensi della legge n. 167 del 1962, in località “Riu Saliu”.
2. La domanda risarcitoria in oggetto era stata inizialmente proposta davanti al Tribunale ordinario di Cagliari che, dopo aver disposto una C.T.U., l’ha accolta con sentenza n. 3098 dell’8 novembre 2016; successivamente, tuttavia, la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 357 del 26 luglio 2021, ha declinato la giurisdizione e la causa è stata riassunta davanti al T.a.r. Sardegna con ricorso depositato il 26 ottobre 2021.
Il T.a.r., come già rilevato, ha parzialmente accolto la domanda, ritenendo che la legittimazione passiva spettasse al Comune di Cagliari anche dopo lo scorporo e la costituzione del Comune di RR (intervenuta con la l.r. n. 36 del 1991), nel cui ambito territoriale era stata inclusa l’area in questione.
Nel merito, dopo aver in parte accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione resistente, il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno limitatamente al periodo intercorrente tra il 6 maggio 1999 e il 1° agosto 2006, individuando il dies a quo del periodo suscettibile di ristoro nel quinto anno anteriore alla diffida trasmessa il 6 maggio 2004 e il dies ad quem nel momento della restituzione del terreno ai proprietari, avvenuta in data 1 agosto 2006.
Con riferimento al quantum , infine, il giudice di primo grado, discostandosi dalla quantificazione operata dal Tribunale civile di Cagliari, ha liquidato il risarcimento secondo il criterio equitativo puro, ritenendo non più applicabile il parametro automatico del 5% stabilito dall’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, richiamando, sul punto, la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 4709 del 23 luglio 2020.
Conseguentemente, il T.a.r. ha condannato il Comune di Cagliari al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 13.050,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.
3. Avverso tale pronuncia i signori ND RD, NN IO, SE IO e MA IO, hanno proposto appello rubricato sub RG 8209 del 2022 formulando due distinti motivi di gravame.
3.1. Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha limitato il risarcimento ai soli cinque anni antecedenti alla diffida, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe affermato un principio diverso rispetto a quello enunciato dal T.a.r. e, sul punto, hanno richiamato la sentenza di questa Sezione n. 912 del 7 febbraio 2019 per la quale il termine di prescrizione non avrebbe mai iniziato a decorrere dal momento che, nel caso di specie, l’illecito sarebbe cessato per effetto della restituzione del bene nel corso del giudizio civile di primo grado davanti al Tribunale ordinario di Cagliari, con la conseguenza che il risarcimento dovrebbe avere ad oggetto “tutto il lasso di tempo ricompreso tra lo scadere del periodo utile per l’emissione del decreto definitivo di esproprio (11.09.1991, ossia cinque anni dall’immissione nel possesso avvenuta l’11.09.1986) e la data di restituzione del bene (1.08.2006)”.
3.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la valutazione equitativa del danno per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il T.a.r. avrebbe omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha determinato il risarcimento in euro 150,00 al mese. In altri termini, gli appellanti – pur riconoscendo come sia “pacifico in giurisprudenza” che il risarcimento del danno da illegittima occupazione possa essere quantificato in via equitativa – hanno sostenuto che la sentenza impugnata, pur “a fronte di numerosi dati normativi applicabili per analogia al fine di quantificare il danno in via equitativa”, avrebbe, a loro dire, optato per “un criterio equitativo svincolato da qualsiasi preesistente parametro”, sicché vi sarebbe per tale ragione una lacuna nella motivazione avuto riguardo alla determinazione della predetta somma, posto che il T.a.r., non avendo indicato i parametri su cui ha fondato la propria valutazione, avrebbe determinato la somma “in via non tanto equitativa quanto arbitraria e, quindi, illegittima”.
3.3. Alla luce dei due motivi di gravame che precedono, pertanto, gli appellanti hanno chiesto che il risarcimento fosse riconosciuto per tutto il periodo sopra indicato, ossia dall’11 settembre 1991 all’1 agosto 2006 e che fosse quantificato “nella misura annua di, almeno, € 9.641,67, oltre interessi e rivalutazione, o di quell’altra che il Tribunale riterrà dovuta e/o di giustizia”.
4. Con sentenza n. 9671 del 3 dicembre 2024 questa Sezione ha:
- respinto il ricorso;
- statuito che: “ Il Comune di Cagliari ha notificato l’appello incidentale ma non ha mai provveduto al relativo deposito e non si è costituito in giudizio, con la conseguenza che il capo della sentenza del T.a.r. che ha affermato la legittimazione passiva del Comune di Cagliari e lo ha condannato al risarcimento del danno è passata in giudicato ”.
5. E’ accaduto tuttavia che il Comune di Cagliari all’atto della iscrizione al ruolo del predetto appello incidentale autonomo, avendo utilizzato il “modulo ricorso” anziché il “modulo atto” ha fatto sì che il proprio atto di appello anziché essere depositato quale appello incidentale autonomo nel giudizio RG 8209 del 2022, già pendente, ed incardinato con la proposizione dell’appello principale dei signori ND RD, NN IO, SE IO e MA IO, abbia assunto un autonomo numero di ruolo generale il NRG 9749 del 2022, come se si trattasse della proposizione di un appello autonomo avverso la medesima sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. 476 del 2022.
6. Con tale appello (descritto come incidentale nell’epigrafe dello stesso ma iscritto e quindi incardinato come autonomo) il Comune di Cagliari ha dedotto a sua volta la erroneità della sentenza del T.a.r. per la Sardegna per motivi distinti ed autonomi rispetto a quelli fatti valere dai signori ND RD, NN IO, SE IO e MA IO.
In particolare con il primo motivo di appello il comune di Cagliari ha dedotto: “ Error in procedendo. Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione delle norme di diritto. Violazione e falsa applicazione del principio della domanda e del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. ”.
Nel premettere il proprio difetto di legittimazione, essendo subentrato nel procedimento espropriativo il neo istituito Comune di RR, lamenta che il T.a.r. Sardegna non avrebbe potuto affermare il difetto di legittimazione passiva del Comune di RR, avendo stralciato dal processo la memoria difensiva di replica dello stesso Ente, nella quale, per l’appunto, veniva eccepito per la prima volta il proprio difetto di legittimazione.
Il T.a.r. non avrebbe pertanto potuto “esprimersi in alcun modo sulla legittimazione passiva dell’Ente, se non violando i principi sanciti dagli articoli 96 e 112 c.p.c..
Con il secondo motivo di appello lamenta che poiché la predetta porzione di terreno, prima della scadenza del termine quinquennale di efficacia del decreto di occupazione, sarebbe stata trasferita nella proprietà del Comune di RR, istituito con legge regionale per scorporo dal territorio catastale del Comune di Cagliari, e tenuto conto che la condotta illecita conseguente alla mancata adozione del decreto di esproprio nel termine di legge sarebbe imputabile in via esclusiva al neo istituito Comune di RR, il T.a.r. avrebbe dovuto condannare quest’ultimo al risarcimento del danno conseguente alla condotta illecita causativa dell’illecito spossessamento.
Con il terzo motivo di appello lamenta che la prescrizione estintiva della obbligazione risarcitoria sarebbe stata calcolata erroneamente dal T.a.r., assumendo come dies a quo una diffida che però non aveva ad oggetto la domanda risarcitoria oggetto della pretesa azionata in giudizio ma altre voci indennitarie mentre avrebbe dovuto assumersi come dies a quo di decorrenza della prescrizione la notifica della citazione in sede civile (poi trasposta in sede amministrativa in esito a declaratoria di difetto di giurisdizione della locale Corte di appello che sul punto riformava la pronuncia del tribunale civile di Cagliari).
7. Si è costituito in giudizio il Comune di RR per resistere all’appello concludendo per la sua reiezione nel merito ed eccependone preliminarmente la inammissibilità per essere stato proposto quale appello autonomo anzichè incidentale, non riunito con altro appello (RG 8209 del 2022) proposto avverso la medesima sentenza del T.a.r. per la Sardegna e già deciso con sentenza n. 9671 del 2024. Ha anche riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. le eccezioni non esaminate dal T.a.r. relative alla mancanza di legittimazione passiva dei Signori ND RD, NN IO, SE IO e MA IO, ed alla decorrenza dei termini di prescrizione.
8. I signori ND RD, NN IO, SE IO, MA IO non si sono costituiti in giudizio.
9. Con ordinanza n. 94 del 13 gennaio 2023 è stata respinta la domanda cautelare del Comune di Cagliari per assenza del requisito del periculum in mora , stante la esiguità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da illecito spossessamento.
10. All’udienza del 19 dicembre 2024 il Collegio ha rappresentato alle parti l’anomalia venutasi a determinare a causa della mancata riunione dei due appelli proposti avverso la medesima sentenza, anche in ragione del fatto che con sentenza 9671 del 3 dicembre 2024 il Collegio ha dichiarato la inammissibilità dell’appello incidentale del Comune di Cagliari sul presupposto del suo mancato deposito in quel giudizio laddove invece l’atto era stato depositato, assumendo tuttavia un distinto numero di RG 9749 del 2022 in quanto iscritto a ruolo come appello autonomo anziche come appello incidentale.
10.1. Disposto un rinvio per termini a difesa, l’appello è stato nuovamente trattenuto in decisione alla udienza pubblica del 29 aprile 2025, previo deposito di memorie con cui le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive ed eccezioni sul punto della possibile inammissibilità dell’appello incidentale in quanto proposto in via autonoma, in assenza della possibilità di disporne la riunione con altro appello avverso la medesima sentenza ma già deciso.
11. L’appello è inammissibile.
La scelta del Comune di Cagliari di gravare la sentenza del T.a.r. n. 476 del 2022 non con le forme dell’appello incidentale ma in via autonoma, incardinando un distinto appello con autonomo RG n. 9749 del 2022 è, in generale, ammessa dalla giurisprudenza amministrativa sul presupposto che il principio di concentrazione delle impugnazioni avverso la medesima sentenza è comunque assicurato dalla possibilità di disporre ex post la riunione degli appelli proposti separatamente, ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., anche in caso di appello autonomo proposto successivamente alla notifica dell’appello principale (in questo senso Cons. Stato, sez. IV, n. 3203 del 8 aprile 2024, la quale ha aggiunto che “ il rinvio all’art. 333 contenuto nell’art. 96, c.p.a. non è accompagnato dal richiamo espresso alla sanzione della decadenza ivi prevista per il caso di mancata proposizione della impugnazione autonoma, in via incidentale, con conseguente impossibilità di applicare in via analogica la sanzione processuale; infine per il principio del raggiungimento dello scopo, è comunque ammessa la conversione, previa riunione, dell’appello autonomo in appello incidentale improprio (cfr. Cass. civ, n. 30775 del 2019) qualora sia rispettato il requisito temporale di proposizione del gravame incidentale, nella specie specificamente osservato ”. .
11.1. Senonché nel caso di specie è accaduto che non avendo le parti segnalato la pendenza di due distinti appelli avverso la medesima sentenza, la riunione non è stata disposta ed il Collegio ha già deciso separatamente il ricorso rubricato sub RG 8209 del 2022.
In siffatta ipotesi non potendosi assicurare il principio di concentrazione degli appelli avverso la medesima sentenza, neppure ex post attraverso l’istituto della riunione, l’appello proposto in via autonoma anziché in via incidentale, in violazione del disposto di cui all’art. 96 c.p.a., va dichiarato inammissibile, secondo quanto peraltro espressamente previsto dall’art. 333 c.p.c. richiamato dall’art. 96 c.p.a..
In questo senso è stato precisato da Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 93 che: “ La giurisprudenza amministrativa formatasi prima dell’avvento del vigente C.P.A. era già consolidata nel senso che alla luce dell'art. 333 c.p.c., ritenuto applicabile anche al giudizio amministrativo, la parte che avesse ricevuto la notifica dell’altrui appello proposto contro una sentenza aveva, sì, l'onere di impugnare quest'ultima in via incidentale, se voleva evitare di incorrere nella decadenza nell'ipotesi di mancata riunione dei relativi giudizi, ma ciò non precludeva alla parte stessa la possibilità di proporre la propria impugnazione anche in forma autonoma (cfr. ad es. C.d.S., IV, 26 settembre 2007, n. 4970; VI, 24 febbraio 2011, n. 1166).
La giurisprudenza civile, del resto, in assenza di un’espressa indicazione legislativa sull’essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, ravvisa tuttora l’idoneità del ricorso successivo a raggiungere il proprio scopo anche ove proposto nelle forme del ricorso principale: e ritiene che solo in difetto di riunione delle due impugnative la pronuncia emessa sulla prima renda improcedibile la seconda, in forza della decadenza con la quale l’art. 333 cod. cit. sanziona la violazione della norma dell'incidentalità delle impugnazioni proposte successivamente (Cass. civ., III, 7 novembre 2013, n. 25054; SS.UU., 7 luglio 2009, n. 15843).
Orbene, questa impostazione non può non trovare conferma anche nel sistema del vigente C.P.A., agevole essendo osservare che il suo art. 96 non prevede alcuna sanzione diretta a carico della parte soccombente in prime cure che abbia proposto il proprio appello in forma autonoma anziché incidentale (in quella fattispecie concreta, la Sezione ha comunque potuto riunire i giudizi, senza fare applicazione del principio sopra riportato, non essendo maturata alcuna decadenza).
11.2. A tale conclusione obbligata si perviene anche in ragione del fatto che la Sezione con la richiamata sentenza n. 9671 del 2024 ha già esaminato la questione della legittimazione passiva del Comune di Cagliari, contestata nel presente giudizio con i primi due motivi di appello, statuendo che “ il capo della sentenza del T.a.r. che ha affermato la legittimazione passiva del Comune di Cagliari e lo ha condannato al risarcimento del danno è passata in giudicato. ”.
Sulla questione dunque si è formato il giudicato e non può pertanto formare oggetto di un nuovo esame in questa sede considerato che il Comune di Cagliari nel ricorso RG 8209 del 2022, avendo ricevuto rituale notifica dell’appello principale, bene avrebbe potuto costituirsi e difendersi in quel giudizio sicchè le statuizioni rese in quella sede anche in punto di legittimazione passiva sono a lui certamente opponibili ai sensi dell’art. 2909 c.c.
11.3. Analoghe considerazioni valgono per il tema della prescrizione della domanda risarcitoria già esaminata dalla Sezione in relazione al secondo motivo di appello proposto dai signori RD ed IO nel ricorso RG 8209 del 2022.
12. In ogni caso il tema della legittimazione passiva del Comune di Cagliari oggetto dei primi due motivi di appello è infondato anche nel merito.
12.1. Quanto al primo motivo osserva il Collegio che il giudice ha sempre il potere di verificare anche d’ufficio la sussistenza del requisito della legittimazione ad agire ed a resistere in capo alle parti in giudizio sicchè il T.a.r. era tenuto a verificare d’ufficio quale dei due comuni fosse legittimato passivamente rispetto alla domanda risarcitoria proposta pervenendo alla conclusione che solo il Comune di Cagliari fosse tenuto al risarcimento del danno, in forza della disciplina sui rapporti finanziari tra i due enti prevista dalla legge regionale istitutiva del Comune di RR.
12.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il Comune di Cagliari, sempre con riferimento al profilo della legittimazione passiva, sostiene che tanto l’occupazione illegittima quanto la successiva restituzione del bene in data 1° agosto 2006 sarebbero state effettuate dal Comune di RR, in quanto unico Ente avente il potere di farlo essendo subentrato, nelle more, al Comune di Cagliari nella proprietà catastale dell’area interessata dalla procedura espropriativa.
Inoltre. il nuovo Comune era già stato istituito quando, con la scadenza del termine quinquennale, l’occupazione d’urgenza è divenuta illecita: pertanto la condotta causativa del danno sarebbe ascrivibile esclusivamente al Comune di RR.
Il T.a.r. avrebbe pertanto errato nell’identificare la condotta illegittima del Comune di Cagliari nel non avere assicurato la c.d “provvista” finanziaria che, ai sensi della legge regionale istitutiva del Comune di RR, l’Ente originario avrebbe dovuto assicurare al nuovo Comune nato dallo scorporo poiché la previsione della c.d. “provvista” in favore del Comune di RR poteva riguardare – come chiarito anche dalla sentenza n. 8542/03 della Corte di cassazione richiamata dal T.a.r. per la Sardegna – i debiti di natura indennitaria nascenti dalla espropriazione, ma non eventuali obblighi risarcitori derivanti da future condotte illegittime perpetrate dal nuovo Ente.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osserva il Comune di RR, poiché l’obbligazione risarcitoria è sorta in connessione con il decreto di occupazione d’urgenza adottato dal Comune di Cagliari, nonostante la modifica territoriale intervenuta, in carenza del regolamento previsto dalla Legge Regionale, il relativo debito non si è trasferito a carico del Comune di RR, non avendo la legge regionale ravvisato una vicenda di tipo successorio a titolo universale tra i due enti: l’istituzione del nuovo Comune pertanto non ha fatto venire meno la responsabilità del Comune di Cagliari che ha dato impulso al procedimento espropriativo, quanto meno in termini di culpa in vigilando circa la sua conduzione e conclusione da parte del Comune di RR nei termini e nelle forme di legge.
In ogni caso la legge regionale della Sardegna n. 36 del 18 novembre 1991, istitutiva del Comune di RR, stabilisce che, in attesa del regolamento previsto dall’art. 4 della medesima legge - con cui il competente assessore regionale avrebbe dovuto disciplinare i rapporti patrimoniali e finanziari fra i due enti - il Comune di Cagliari si sarebbe fatto carico di fornire le risorse umane e materiali per il funzionamento del nuovo ente; in sostanza la legge ha previsto che il Comune di Cagliari avrebbe anticipato la provvista finanziaria, salvo conguaglio, da definire in base ai criteri di cui all’emanando regolamento; l’art. 4, comma 2 prevede infatti che: “ Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Cagliari provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune, a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali .”.
Il successivo comma 5 aggiunge che: “ Devono comunque essere garantite, fin dall’entrata in vigore della legge, le anticipazioni necessarie a coprire spese obbligatorie ”.
La previsione della concessione di “anticipazioni finanziarie in conto del futuro riparto” e la inderogabilità di quelle “necessarie a coprire spese obbligatorie” ha una portata molto ampia e certamente idonea a ricomprendere anche le somme necessarie a far fronte a richieste di natura risarcitoria purchè collegate allo svolgimento di compiti propri dell’ente locale, come accade nel caso di specie in cui viene in rilievo una procedura espropriativa per la realizzazione di un PEEP ex lege n. 167 del 1962.
La citata disposizione rileva non solo nei rapporti interni tra i due enti ma anche nei confronti delle pretese avanzate da soggetti terzi che rendono, come accade nel caso di specie, il Comune di Cagliari legittimato passivo anche a fronte di pretese astrattamente azionabili nei confronti del neoistituito Comune subentrato al primo nel completamento del procedimento espropriativo.
In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, sez. civ. I, con sentenza del 28 maggio 2003, n. 8542, richiamata dal T.a.r., dal cui principio di diritto non v’è motivo di discostarsi anche perché la sorte della pretesa risarcitoria sarà comunque stabilita in base al regolamento assessorile, a prescindere dall’esito del presente giudizio i cui effetti costituiranno oggetto di regolamentazione ad opera dei criteri di riparto che saranno stabiliti in quella sede, secondo quanto previso dal richiamato art. 4 comma 2 della legge regionale.
Si tenga conto che l’ente chiamato a sopportare in via definitiva l’onere finanziario in questione sarà stabilito solo con il regolamento finanziario da adottare dalla Regione, d’intesa con i due comuni, sebbene quest’ultimo spiegherà di propri effetti nei rapporti interni tra i due enti, dovendo nelle more il Comune di Cagliari anticipare anche le spese per il funzionamento dei servizi del Comune di RR.
Pertanto se all’esito del presente giudizio il Comune di Cagliari dovrà anticipare la spesa per il risarcimento del danno richiesto dai proprietari lesi nel godimento dei terreni oggetto di occupazione illecita, con il regolamento si chiarirà se il predetto Comune ha diritto a ripetere la somma dal Comune di RR o se l’onere resterà a carico del Comune di Cagliari in via definitiva.
Alla luce delle motivazioni che precedono il motivo di appello oltre che inammissibile per i motivi esposti è anche infondato nel merito.
12.3. Con il terzo motivo di appello, incentrato sul decorso della prescrizione del credito risarcitorio, il Comune lamenta che il primo atto interruttivo idoneo andrebbe individuato nella citazione civile notificata il 29 marzo 2006 e non nell’atto stragiudiziale del 6 maggio 2004 – erroneamente indicato dal T.a.r. - con cui il difensore delle ricorrenti richiese espressamente, oltre al rilascio dell’area, il pagamento dell’indennità di occupazione d’urgenza ma non il risarcimento del danno da illegittima occupazione, oggetto del presente giudizio.
Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte in quanto già trattato nel distinto appello RG 8209 del 2022 e definito con statuizioni incompatibili con il contenuto del presente motivo di appello avendo il Collegio confermato che l’atto interruttivo della prescrizione è stato correttamente individuato nella diffida del 6 maggio 2004 che invece per il Comune di Cagliari non è riferita alla domanda risarcitoria. Opera anche in questo caso l’effetto preclusivo del giudicato in conseguenza della mancata trattazione congiunta dei due appelli avverso la medesima sentenza.
13. Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile e le eccezioni non esaminate dal T.a.r. e riproposte dal Comune di RR vanno assorbite per difetto di interesse.
14. La definizione del giudizio con sentenza in rito e la peculiarità del motivo di inammissibilità consente di disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di lite del grado tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO