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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
15273 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15273 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. CORDONI STEFANO
e
SQ RA, nato il [...] a [...], residente a [...], in Via Fonte
Tognola n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. CORDONI STEFANO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
1- i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto con
l'obbligo di notiziarsi su eventuali cambi di residenza;
2- la Sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, condotta in locazione;
Parte_1
3- il Sig. CA UA reperirà un'altra abitazione e comunicherà il nuovo indirizzo alla moglie;
4- i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
5- i coniugi non sono proprietari di beni immobili ed hanno già provveduto autonomamente alla divisione dei loro beni mobili in comune dichiarando sin d'ora di non aver più nulla da pretendere
l'una dall'altro;
6- entrambi i coniugi danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2025, e SQ RA - Parte_1 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 12/6/19 e che dall'unione non erano nati figli
– hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 20/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
e SQ RA, nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
83, parte I anno 2019;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
AN LO
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15273 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. CORDONI STEFANO
e
SQ RA, nato il [...] a [...], residente a [...], in Via Fonte
Tognola n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. CORDONI STEFANO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
1- i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto con
l'obbligo di notiziarsi su eventuali cambi di residenza;
2- la Sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, condotta in locazione;
Parte_1
3- il Sig. CA UA reperirà un'altra abitazione e comunicherà il nuovo indirizzo alla moglie;
4- i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
5- i coniugi non sono proprietari di beni immobili ed hanno già provveduto autonomamente alla divisione dei loro beni mobili in comune dichiarando sin d'ora di non aver più nulla da pretendere
l'una dall'altro;
6- entrambi i coniugi danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2025, e SQ RA - Parte_1 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 12/6/19 e che dall'unione non erano nati figli
– hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 20/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
e SQ RA, nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
83, parte I anno 2019;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
AN LO
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto