TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7758/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7758/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. C.F._1
48, presso lo studio dell'avv. MALATINO GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via Carico n. 133, presso C.F._2
lo studio dell'avv. RUSSO MANGIAGLI VENERA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamnete le conclusioni, come da accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da : ha esposto di aver contratto Controparte_1
matrimonio in San Giovanni la PU (CT) in data 10/07/2003 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 14/05/2008, e , il Persona_1 Persona_2
13/02/2013.
La ricorrente ha chiesto di pronunciare l'addebito della separazione a carico del marito,
deducendo che il predetto ha tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
La ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso di sé, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo di Euro 550,00 mensili per la locazione della abitazione dove abita con le minori, e di porre a carico del predetto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di Euro 500,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
addebito della separazione formulata a suo carico ed ha spiegato in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti della moglie, deducendo che il matrimonio è entrato in crisi a causa di una relazione extraconiugale da lei intrattenuta. Il resistente ha aderito alla domanda di affidamento condiviso, ma ha chiesto di disporre il collocamento delle figlie minorenni presso sé e di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al solo 50 % per le spese straordinarie per le figlie.
Alla prima udienza del 26/10/2023 sono comparse entrambe le parti per il tentativo di conciliazione.
2 Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, quindi la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento delle figlie minorenni e Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Per_2
Le modalità del diritto di visita del genitore non collocatario con le figlie minorenni possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento delle figlie minorenni e versando, entro il giorno 7 Per_1 Per_2
di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 60% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il resistente corrisponda un contributo economico pari ad Euro 275,00 per la locazione dell'appartamento sito in San
Giovanni La PU (CT), Piazza Scammacca n. 3, in alternativa all'assegnazione della casa familiare sita in Pedara, Via Narduzzo n. 33/A, giacché l'abitazione è stata venduta ed il ricavato è stato ripartito tra le parti.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti.
3 La natura della causa e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minorenni e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé le Controparte_1
figlie minorenni e compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e dei figli Per_1 Per_2
stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore
21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
si precisa che, per quanto riguarda la figlia considerato che ha già compiuto quindici anni, gli incontri dovranno essere sempre Per_1
graditi alla stessa;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie Controparte_1
minorenni e versando a , entro il Per_1 Per_2 Parte_1 Parte_1
giorno 7 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da
4 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 60% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7758/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. C.F._1
48, presso lo studio dell'avv. MALATINO GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via Carico n. 133, presso C.F._2
lo studio dell'avv. RUSSO MANGIAGLI VENERA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamnete le conclusioni, come da accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da : ha esposto di aver contratto Controparte_1
matrimonio in San Giovanni la PU (CT) in data 10/07/2003 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 14/05/2008, e , il Persona_1 Persona_2
13/02/2013.
La ricorrente ha chiesto di pronunciare l'addebito della separazione a carico del marito,
deducendo che il predetto ha tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
La ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso di sé, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo di Euro 550,00 mensili per la locazione della abitazione dove abita con le minori, e di porre a carico del predetto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di Euro 500,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
addebito della separazione formulata a suo carico ed ha spiegato in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti della moglie, deducendo che il matrimonio è entrato in crisi a causa di una relazione extraconiugale da lei intrattenuta. Il resistente ha aderito alla domanda di affidamento condiviso, ma ha chiesto di disporre il collocamento delle figlie minorenni presso sé e di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al solo 50 % per le spese straordinarie per le figlie.
Alla prima udienza del 26/10/2023 sono comparse entrambe le parti per il tentativo di conciliazione.
2 Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, quindi la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento delle figlie minorenni e Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Per_2
Le modalità del diritto di visita del genitore non collocatario con le figlie minorenni possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento delle figlie minorenni e versando, entro il giorno 7 Per_1 Per_2
di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 60% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il resistente corrisponda un contributo economico pari ad Euro 275,00 per la locazione dell'appartamento sito in San
Giovanni La PU (CT), Piazza Scammacca n. 3, in alternativa all'assegnazione della casa familiare sita in Pedara, Via Narduzzo n. 33/A, giacché l'abitazione è stata venduta ed il ricavato è stato ripartito tra le parti.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti.
3 La natura della causa e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minorenni e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé le Controparte_1
figlie minorenni e compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e dei figli Per_1 Per_2
stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore
21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
si precisa che, per quanto riguarda la figlia considerato che ha già compiuto quindici anni, gli incontri dovranno essere sempre Per_1
graditi alla stessa;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie Controparte_1
minorenni e versando a , entro il Per_1 Per_2 Parte_1 Parte_1
giorno 7 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da
4 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 60% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5