Ordinanza cautelare 1 aprile 2011
Sentenza 9 gennaio 2012
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/01/2012, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2011, proposto da:
EN TI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio Piscini e Giacomo Consoli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via de' Benci 23;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 119 RG/MB (RD 3918) a firma del Sottosegretario di Stato Bartolomeo Giachino datata 16 dicembre 2010 e notificata in data 27 dicembre 2010, di reiezione del ricorso gerarchico avverso giudizio espresso dalla Commissione Medica Locale di Firenze in data 4 marzo 2010, con la quale è stata dichiarata l'inidoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente alla decisione sopra indicata ivi compresi, per quanto occorrer possa, il giudizio della Commissione Medica Locale presso A.S.L. 10 di Firenze sul sig. EN TI datato 14 marzo 2010 ed il giudizio della Commissione Medica presso R.F.I. Direzione Sanità Unità Sanitaria Territoriale di Firenze del 14 ottobre 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011, il difensore del ricorrente ha dato atto del sopravvenuto rilascio, al proprio assistito, della patente di guida con scadenza nel mese di febbraio 2012;
- considerato che il rilascio incondizionato del provvedimento originariamente negato, appalesandosi pienamente satisfattivo degli interessi fatti valere in giudizio, provoca, sul piano sostanziale, il venir meno della res controversa . Ai fini del regolamento delle spese processuali, meritano peraltro integrale conferma, sul piano virtuale, gli apprezzamenti già svolti in sede cautelare circa la fondatezza dell’impugnazione: la motivazione dell’atto impugnato risulta, infatti, manifestamente carente con riguardo all’esposizione delle ragioni che non avrebbero consentito il rinnovo della patente neppure a tempo determinato;
- ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere deve accompagnarsi – in conformità con le conclusioni rassegnate in udienza pubblica dal difensore del ricorrente – la condanna del Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2012
IL SEGRETARIO