Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4499/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA NUNZIO MORELLO n. 23, presso lo studio dell'Avv. GIRANDOLI GAETANO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NUNZIO MORELLO N. 23, presso lo studio dell'Avv. GIRANDOLI GAETANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10/10/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 17/09/1998);
All'udienza del 17 gennaio 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
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il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Relativamente alla residenza e all'assegnazione della casa coniugale
La sig.ra ed il sig. vivono già separati a far data dall'anno CP_1 Pt_1
2016;
Più precisamente la sig.ra risiede, unitamente alle due figlie CP_1 Per_1
e in Palermo, in via Fondo Di Maggio n. 8 presso la casa Persona_2 coniugale di proprietà esclusiva della stessa;
Si chiede, pertanto, che l'assegnazione della casa coniugale segua il diritto di proprietà e venga, dunque, attribuita alla sig.ra che vi Controparte_1 continuerà ad abitare con le figlie e;
Per_1 Persona_2
Il sig. risiede in altro luogo e, più precisamente in Palermo, in via Pt_1
Cuba n. 69 presso cui ha già stabilito la propria residenza;
Ciascuno avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'eventuale mutamento della Cont residenza mediante lettera raccomandata;
Relativamente all'affidamento ed ai diritti di visita delle figlie
I coniugi propongono e stabiliscono l'affidamento in maniera condivisa ad entrambi i coniugi con diritto di dimora prevalente delle minori Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre sita in Palermo in via Fondo Di Maggio n. 8;
Premettendo che sino ad ora i buoni rapporti tra le parti hanno fatto sì che i minori potessero crescere frequentando abitualmente entrambi i genitori, si precisa che le successive prescrizioni potranno essere variate con accordo tra le parti con congruo anticipo, nel pieno rispetto dei reciproci impegni, nonché nel rispetto della volontà dei figli e che, ormai, essendo Per_1 Per_2 adolescenti ( di anni 17 e di anni 11) saranno libere di scegliere Per_1 Per_2 le modalità ed i tempi di frequentazione dei genitori;
Il Sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a Pt_1 settimana nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 22,00, salvo diversi impegni lavorativi o scolastici che i coniugi saranno tenuti a
2 comunicare tempestivamente, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi;
I minori trascorreranno i weekend, dalla mattina del sabato (ore 11:00) sino alla domenica sera, a settimane alterne, con ciascun genitore e con pernottamento presso il genitore che li ha prelevati, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi. A settimane alterne, il medesimo periodo di visita avverrà, invero, dalla domenica mattina (ore 11:00) sino al lunedì mattina (ore 8:00), con pernottamento della domenica presso il genitore che li ha prelevati. Tutto ciò dovrà avvenire compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi e previo accordo;
Per le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, i giorni dalla vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano, della vigilia di Capodanno con uno dei genitori, mentre i giorni di Natale, del primo dell'anno, e dell'Epifania con l'altro genitore;
Per le festività pasquali ciascuno dei genitori terrà con sé i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre per il periodo estivo, Parte il sig. potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei coniugi. Per converso, anche la sig.ra avrà diritto di trascorrere 15 giorni con i figli, non Parte_3 necessariamente consecutivi;
Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno di volta in volta diversi termini e modalità di affidamento, nonché rispettando la volontà dei due figli che, essendo in età adolescenziale hanno una capacità di discernimento tale da poter scegliere i modi e i tempi in cui frequentare i genitori;
Resta inteso che durante tali periodi, entrambi i genitori potranno allontanarsi con i minori dal territorio palermitano, mantenendo, però, sempre il contatto telefonico con l'altro genitore e comunicando in anticipo gli spostamenti fuori dalla città di Palermo.
Relativamente al mantenimento dei figli
In ragione della presenza di due figlie di anni 11 e 17 i coniugi concordano
3 nel fissare la complessiva somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento e per le spese ordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in maniera anticipata ogni giorno 05 del mese. Pertanto, il sig. dovrà corrispondere predetta Pt_1 somma, nei modi e termini sopra indicati, alla sig.ra a titolo di CP_1 mantenimento ordinario per le minori e . Per_1 Per_2
Relativamente alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e sanitarie dei figli
I coniugi con la sottoscrizione della presente scrittura privata concordano che le SPESE GIA' COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO PER I
FIGLI siano: vitto, abbigliamento, utenze, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE extra assegno OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici (laddove non rimborsati ai genitori tramite ad es. buoni-libro), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche effettuati tramite il SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Tali spese verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% per il sig.
ed il 50% per la sig.ra . Pt_1 CP_1
4 SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, vengono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% in capo alla sig.ra
[...]
e nella misura 50% in capo al sig. suddivise nelle seguenti CP_1 Pt_1 categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla
5 data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
ASSEGNI FAMILIARI
L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegno unico) verrà percepito interamente dalla sig.ra che, pertanto ne riceverà l'intero ammontare CP_1 pari al 100%.
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Relativamente al mantenimento del coniuge
Entrambi i coniugi posseggono piena capacità lavorativa e, pertanto, dichiarano di rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento.
La sig.ra attualmente risulta essere disoccupata ma è alla ricerca CP_1 di una nuova occupazione.
La sig.ra percepisce attualmente l'assegno di inclusione (ADI) di CP_1 importo pari ad € 650,00 circa.
Il sig. svolge attività nel settore ortofrutta. Pt_1
Pertanto, i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento.
Relativamente alle questioni di natura economica ancora pendenti.
I coniugi dichiarano di non avere altre questioni pendenti di natura economica”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
6 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 65, P. 2, S. A, Anno 1998) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 23/01/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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