TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2322/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2322/2024 v.g. introdotta con ricorso da:
, ( ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza E. Parte_1 C.F._1
Alessandrini n.25 presso e nello studio dell'avv. Emanuele Dell'Elce che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE per l'adozione di , ( ) nata a [...] il [...] e TE C.F._2
residente in [...].
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in oggetto il SI. chiedeva l'adozione di Parte_1 Tes_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Gran Sasso n.10
[...]
( ), con la quale aveva instaurato un legame affettivo connotato da stabilità e C.F._2
continuità, di natura sostanzialmente genitoriale, che intendeva formalizzare anche sul piano giuridico.
pagina 1 di 4 2. Il ricorrente precisava di essere coniugato, seppur in regime di separazione personale, con la SI.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] TE
( ), vedova del SI. e madre della predetta C.F._3 SO Tes_1
nonché della SI.ra (nata a [...] il 13.11. 1984), già adottata dal ricorrente
[...] Persona_2
nel 2016; entrambe figlie naturali della SI.ra e del defunto coniuge TE SO
, deceduto il 02.04.2010.
[...]
3. All'udienza del 5 marzo 2025 comparivano personalmente l'adottanda , TE
l'adottante ed il coniuge dell'adottanda, SI. , i quali rendevano Parte_1 Persona_3 formale consenso all'adozione e chiedevano breve differimento per consentire la comparizione della madre dell'adottanda, SI.ra nonché della sorella , assenti TE Parte_2
per comprovati motivi di salute;
così il Giudice, ritenuta opportuna la loro audizione personale ai fini dell'adozione, disponeva il rinvio della trattazione all'udienza del 26 marzo 2025.
4. Nel corso della predetta udienza comparivano la madre e la sorella dell'adottanda, le quali, dichiarando di avere interrotto ogni rapporto con l'adottante a seguito del decesso del padre biologico, negavano il proprio consenso all'adozione, deducendo, a sostegno del loro diniego, il condizionamento perpetrato dalla SI.ra nei confronti dell'adottante; parte ricorrente, chiedeva TE
termine utile per le opportune valutazioni del caso cosicché il Giudice disponeva breve differimento della trattazione per l'udienza del 7 maggio 2025.
5. All'udienza così fissata, successivamente differita al 15 maggio 2025, l'adottante – nonostante il rifiuto apposto dalla moglie e dalla di loro figlia - insisteva TE Parte_2 affinché venisse dichiarata l'adozione della SI.ra , unica persona attualmente TE
impegnata nella gestione delle di lui cure;
di talché, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisone, riservava di riferire al Collegio.
6. La domanda di adozione proposta dal SI. non può trovare accoglimento, difettando Parte_1
dei presupposti di legge indispensabili ai fini della pronuncia costitutiva richiesta.
pagina 2 di 4 7. In proposito, ai sensi dell'art. 297 c.c., l'adozione di persona maggiorenne è subordinata, oltre che al consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, altresì all'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art.297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (cfr.
Corte Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992, quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992).
8. Ebbene, nella fattispecie in esame, la SI.ra - coniuge legalmente separata dal TE
ricorrente nonché madre naturale della SI.ra – unitamente alla SI.ra TE [...]
, già adottata dall'istante, hanno espressamente manifestato il proprio dissenso Parte_2 all'adozione; rifiuto fondato sulla rottura del legame affettivo con il ricorrente nonché sulla dedotta percezione di un'adozione non condivisa, in quanto condizionata dall'adottanda, e potenzialmente lesiva dell'assetto familiare. Di conseguenza, in difetto di elementi contrari che rendano tale dissenso manifestatamente irragionevole, non appare sussistente la condizione per dare corso all'adozione richiesta.
9. In definitiva, in presenza del rifiuto all'adozione apposto dalla SI.ra unitamente TE
alla SI.ra , entrambi soggetti legittimati ex lege, deve rigettarsi la domanda Parte_2
di adozione.
10.Invero, in disparte la posizione della coniuge dell'adottante, in regime di separazione e non convivente con quest'ultimo, la posizione dei figli maggiorenni è parificata a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando: la loro mancanza di assenso osta all'adozione, senza la possibilità per il tribunale di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procede ugualmente all'adozione (Tribunale Livorno, 03/07/2018, n. 4; Corte appello sez. famiglia - Milano, 25/10/2020).
11. La sostanziale assenza di controparti esime da una pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 a) Rigetta la domanda di adozione di maggiorenne.
b) Nulla sulle spese.
Così deciso in Pescara 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2322/2024 v.g. introdotta con ricorso da:
, ( ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza E. Parte_1 C.F._1
Alessandrini n.25 presso e nello studio dell'avv. Emanuele Dell'Elce che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE per l'adozione di , ( ) nata a [...] il [...] e TE C.F._2
residente in [...].
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in oggetto il SI. chiedeva l'adozione di Parte_1 Tes_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Gran Sasso n.10
[...]
( ), con la quale aveva instaurato un legame affettivo connotato da stabilità e C.F._2
continuità, di natura sostanzialmente genitoriale, che intendeva formalizzare anche sul piano giuridico.
pagina 1 di 4 2. Il ricorrente precisava di essere coniugato, seppur in regime di separazione personale, con la SI.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] TE
( ), vedova del SI. e madre della predetta C.F._3 SO Tes_1
nonché della SI.ra (nata a [...] il 13.11. 1984), già adottata dal ricorrente
[...] Persona_2
nel 2016; entrambe figlie naturali della SI.ra e del defunto coniuge TE SO
, deceduto il 02.04.2010.
[...]
3. All'udienza del 5 marzo 2025 comparivano personalmente l'adottanda , TE
l'adottante ed il coniuge dell'adottanda, SI. , i quali rendevano Parte_1 Persona_3 formale consenso all'adozione e chiedevano breve differimento per consentire la comparizione della madre dell'adottanda, SI.ra nonché della sorella , assenti TE Parte_2
per comprovati motivi di salute;
così il Giudice, ritenuta opportuna la loro audizione personale ai fini dell'adozione, disponeva il rinvio della trattazione all'udienza del 26 marzo 2025.
4. Nel corso della predetta udienza comparivano la madre e la sorella dell'adottanda, le quali, dichiarando di avere interrotto ogni rapporto con l'adottante a seguito del decesso del padre biologico, negavano il proprio consenso all'adozione, deducendo, a sostegno del loro diniego, il condizionamento perpetrato dalla SI.ra nei confronti dell'adottante; parte ricorrente, chiedeva TE
termine utile per le opportune valutazioni del caso cosicché il Giudice disponeva breve differimento della trattazione per l'udienza del 7 maggio 2025.
5. All'udienza così fissata, successivamente differita al 15 maggio 2025, l'adottante – nonostante il rifiuto apposto dalla moglie e dalla di loro figlia - insisteva TE Parte_2 affinché venisse dichiarata l'adozione della SI.ra , unica persona attualmente TE
impegnata nella gestione delle di lui cure;
di talché, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisone, riservava di riferire al Collegio.
6. La domanda di adozione proposta dal SI. non può trovare accoglimento, difettando Parte_1
dei presupposti di legge indispensabili ai fini della pronuncia costitutiva richiesta.
pagina 2 di 4 7. In proposito, ai sensi dell'art. 297 c.c., l'adozione di persona maggiorenne è subordinata, oltre che al consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, altresì all'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art.297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (cfr.
Corte Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992, quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992).
8. Ebbene, nella fattispecie in esame, la SI.ra - coniuge legalmente separata dal TE
ricorrente nonché madre naturale della SI.ra – unitamente alla SI.ra TE [...]
, già adottata dall'istante, hanno espressamente manifestato il proprio dissenso Parte_2 all'adozione; rifiuto fondato sulla rottura del legame affettivo con il ricorrente nonché sulla dedotta percezione di un'adozione non condivisa, in quanto condizionata dall'adottanda, e potenzialmente lesiva dell'assetto familiare. Di conseguenza, in difetto di elementi contrari che rendano tale dissenso manifestatamente irragionevole, non appare sussistente la condizione per dare corso all'adozione richiesta.
9. In definitiva, in presenza del rifiuto all'adozione apposto dalla SI.ra unitamente TE
alla SI.ra , entrambi soggetti legittimati ex lege, deve rigettarsi la domanda Parte_2
di adozione.
10.Invero, in disparte la posizione della coniuge dell'adottante, in regime di separazione e non convivente con quest'ultimo, la posizione dei figli maggiorenni è parificata a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando: la loro mancanza di assenso osta all'adozione, senza la possibilità per il tribunale di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procede ugualmente all'adozione (Tribunale Livorno, 03/07/2018, n. 4; Corte appello sez. famiglia - Milano, 25/10/2020).
11. La sostanziale assenza di controparti esime da una pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 a) Rigetta la domanda di adozione di maggiorenne.
b) Nulla sulle spese.
Così deciso in Pescara 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4