Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 222 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dagli Avvocati INGRALDO RAFFAELLA e RUSSO CAROLA giusta
[...]
procura in atti, attore nei confronti di
nato a [...] il [...], CF CP_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'avv. SALVO VINCENZO, giusta procura in atti, convenuto
[...]
CONCLUSIONI ELLE PARTI
Con le note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “accertare e dichiarare i termini di confine tra il fondo di proprietà del sig Pt_1
(CF ) nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via
[...] CodiceFiscale_3
Magenta n..34. ubicato in agro di Mazara del Vallo contrada Critazzo catastalmente identificato al N.C.T. al
Fg. 141 par-ticelle -430-325-355 e quello del fondo di proprietà del sig ( CP_1
) nato a [...] vallo , il 13.06.1943 ed ivi resi-dente nella via Stazzoni n. 21 , C.F._4
ubicato in agro di Mazara del Vallo contrada Critazzo catastalmente identificato al N.C.T. al Fg. 141 particelle 326,329, 327e 330, COME INDIVIDUATI, nella relazione del CTU Ing del 26.11.2024 in Per_1
atti . -Condannare al pagamento integrale delle spese liquidate all'Ing. , CP_1 Persona_2
nominato CTU nel presente procedimento, così co-me già richiesto in citazione e in tutti gli atti difensivi
che ha costretto l'odierno attore ha introdurre il presento giudizio. - Si chiede altresì , che il Tribunale fissi ora e giorno in cui il CTU, Ing unitamente alla parti e ai loro CCTTPP si rechi nei luoghi di causa a Per_1
delimitare i confini tra i due fondi, con ulteriore spese a carico del - Con vittoria di spese, CP_1
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge” parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “1) Dare atto che il sig. ha prestato adesione alla richiesta di CP_1
accertamento del reale confine tra i due fondi che sono stati individuati dal Consulente tecnico d'Ufficio; 2)
Condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle di C.T.U., non essendo risultata provata alcuna condotta ostativa o poco collaborativa da parte del sig. 3) In via CP_1
subordinata, disporre la compensazione delle spese tra le parti, qualora il Tribunale dovesse ritenere sussistenti giusti motivi per tale statuizione”.
SVOLGIMENTO EL PROCESSO E MOTIVI ELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato dopo aver premesso di essere Parte_1
“proprietario di un fondo rustico ubicato in agro di Mazara del Vallo contrada Critazzo catastalmente identificato al N.C.T. al Fg. 141 particelle -430-325-355”; che le ultime due particelle sono confinanti “ad est e nord-est con (altri fondi di proprietà di) che CP_1
quest'ultimo aveva a seguito di aratura dei terreni di cui era proprietario modificato la stradella di accesso esistente e reso incerti i confini tra i detti fondi confinanti;
che nessun esito avevano dato i tentativi di risolvere in via stragiudiziale la controversia ivi compresa la pur esperita procedura di mediazione obbligatoria, instaurava il presente giudizio chiedendo “in caso di mancata conciliazione ex art. 320 c.p.c., accertare e dichiarare i termini di confine tra il fondo di proprietà del sig (CF ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_3
residente nella via Magenta n..34.ubicato in agro di Mazara del Vallo contrada Critazzo catastalmente identificato al N.C.T. al Fg. 141 particelle -430-325-355 e quello del fondo di proprietà DE ( ) nato a [...] vallo, il 13.06.1943 ed ivi CP_1 C.F._4
residente nella via Stazzoni n. 21 , ubicato in agro di Mazara del Vallo contrada Critazzo catastalmente identificato al N.C.T. al Fg. 141 particelle 326,329, 327e 330, nonchè definire gli stessi. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva il convenuto il quale contestava di aver posto in essere alcuna condotta ostativa rispetto alle istanze dell'attore, eccepiva la improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la preventiva procedura di mediazione obbligatoria e nel merito dichiarava di
“associa(rsi) alla domanda di regolamento di confini ed alla conseguenziale richiesta di nomina di
CTU tecnica al fine di verificare e statuire l'esatto confine tra il terreno di proprietà del sig. ed il terreno di proprietà del sig. . CP_1 Parte_1
Chiedeva: “1. Accertare il reale confine tra il fondo di proprietà del sig. CP_1
ubicato in agro di Mazara Del Vallo contrada Critazzo catastalmente identificato al N.C.T.- al Fg.
141 particelle 326-329-327-330 ed il fondo di proprietà di ubicato in Mazara del Parte_2
Vallo contrada Critazzo catastalmente identificato al N.C.T. al Fg. 141 particelle 430-325-355; 2.
Condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
3. In subordine compensare tra le parti le spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito con il deposito di documenti ed il
Giudice ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò posto in rito nel merito della controversia si osserva quanto segue.
Va rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per non aver ricevuto il convenuto la convocazione da parte dell'organismo incaricato.
Ed invero nel verbale della seduta del 2.2.2014 il mediatore ha espressamente dato atto della regolare convocazione delle parti.
Avverso detto verbale non risulta che il convenuto abbia proposto querela di falso (si veda sul punto Trib. Forlì sent. 25.9.2023, cui si intende aderire in punto di valore probatorio del verbale di mediazione e di rimedi esperibili per la contestazione dello stesso).
Con riferimento all'azione di regolamento di confini, si osserva che essa non pone in discussione i rispettivi diritti di proprietà delle parti, ma tende unicamente ad eliminare una incertezza sulla demarcazione dei fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto;
tale azione inoltre non perde tale natura ricognitiva neppure nel caso in cui l'eliminazione di quella incertezza comporti l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta. La giurisprudenza di legittimità è poi consolidata nell'affermare che nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6876 del 14/03/2025, Rv. 674291-
01) ragione per cui nei rapporti tra le parti “incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024, Rv. 671122 - 01).
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio con argomentare privo di vizi logici e tecnici e pertanto del tutto condivisibile, dopo aver ispezionato i luoghi ed esaminato i documenti depositati dalle parti ivi compreso il titolo di provenienza dell'attore ed esaminati anche “i punti noti e di quelli rinvenuti sui terreni” ha accertato la esatta collocazione del confine “tra le particelle
( nn. 430 - 355 - 325 (lato N.E.) e le particelle ( ) nn. 329 - 326 (lato S.O.)”. Pt_1 CP_1
In particolare l'ausiliare del giudice avvalendosi di un proprio collaboratore dopo aver illustrato il metodo adottato per i rilievi sui luoghi basato “sullo standard del sistema GNSS … con ricevitori satellitari a doppia frequenza, in modalità NRTK” i cui risultato sono stati poi confronti con i rilievi aerofotogrammetrici risultanti dalle “ortofoto prodotte e certificate dal
Geoportale Nazionale relative agli anni 1989 e 1997, (oltre che dalle) ortofoto fornite dalla Regione
Siciliana AGEA 2010 e AGEA 2019 e infine (dalle) immagini da satellite di Google del periodo 2023
e 2024”; con le mappe di impianto e le “mappe wegis” ha evidenziato che tale accertamento “ha permesso la determinazione dell'esatto confine tra i fondi di proprietà dell'attore e quelli del convenuto per cui è causa”, determinazione che le parti processuali non hanno neppure genericamente contestato.
Detto confine è stato individuato così come rappresentato nella mappa catastale di impianto di seguito riportata, completa della indicazione dei punti fiduciali per la collocazione dei termini e di fatto perfettamente sovrapponibile con la collocazione di detto confine come risultante nelle mappe catastali wegis, nei rilievi aerofotogrammetrici e nelle foto satellitari acquisiti dal consulente d'ufficio:
Con riferimento alla collocazione die termini, tuttavia, non può trovare accoglimento la domanda di parte attrice volta ad ottenere la indicazione della data di accesso del nominato CTU per la individuazione sui luoghi degli accertati confini in quanto esula dall'oggetto del giudizio de quo atteso che essa inerisce la fase successiva della esecuzione della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza. Tenuto conto invero della immediata adesione del convenuto alla domanda di parte attrice, non si comprende perché al risultato congiuntamente richiesto all'autorità giudiziaria, non sia stato possibile giungere per via stragiudiziale nonostante le documentate iniziative a tal fine intraprese da parte attrice (si pensi sul punto alla raccomandata a/r del 7.7.2023 in relazione alla quale il convenuto nulla ha dedotto e della cui conoscenza legale pertanto, non può dubitarsi).
Dette spese si liquidano tenuto conto del valore della controversia come indicato in citazione (indeterminati da ritenere di bassa complessità), dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale effettivamente posta in essere applicando il DM 55/2014 in complessivi Euro 2.538,50 (di cui Euro
459,50 per fase di studio;
Euro 388,50 per fase introduttiva;
Euro 840 per fase istruttoria ed Euro
850,50 per fase decisoria) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi e, in mancanza di notula € 545,00 per esborsi documentati tra i quali non possono essere considerati i costi per la mediazione non essendo stati gli stessi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- dichiara che il confine esistente tra i fondi iscritti al NCT del comune di Mazara del Vallo al foglio di mappa 14 particelle nn. 430 - 355 - 325 di proprietà dell'attore ed al foglio 14 Parte_3
particelle nn. 329 - 326 di proprietà del convenuto è quello graficamente CP_1
riprodotto nella tavola 12 allegata alla relazione di consulenza tecnica e riportata nella su estesa motivazione;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi Euro 2.538,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed IVA come per legge se dovute per compensi ed € 545,00 per esborsi documentati;
- pone definitivamente a carico del convenuto il compenso del consulente tecnico d'ufficio come liquidato con separato decreto in atti.
Così deciso in Marsala, il 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo