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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44067/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 20.03.2025 nella causa meglio individuata in epigrafe tra e la parte convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1
e tempestivamente costituite, sono comparsi i
[...] CP_2 procuratori.
Il Tribunale
Lette le conclusioni ed esaminata la verbalizzazione, evidenziato esser stata sollevata eccezione preliminare visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: querela di falso, avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento postale datato 11.12.2023
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza: In via principale, dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento postale datato 11.12.2023; per l'effetto, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato. Con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine: nella ipotesi in cui dovesse pagina1 di 4 essere provata la falsità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica “Market RKE” con A.C. n. 57297209832-2, riferita al Sig. , dichiarare Parte_1 unica responsabile dei fatti per cui è causa, respingendo comunque Controparte_3 ogni domanda proposta nei confronti dell' , perché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto, e mandando esente l' da qualsivoglia statuizione Controparte_1 sfavorevole, anche in punto di spese di lite.
Conclusioni per parte convenuta “Voglia il Tribunale in via CP_2 preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della querela nei confronti di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
Controparte_3 passiva di per le ragioni esposte in narrativa ed estromettere dal
Controparte_3 presente giudizio In via subordinata e nel merito, per quanto
Controparte_3 concerne l'invio postale per cui è causa, in via principale ritenere legittimo l'operato di in considerazione della regolare consegna dell'atto e, per l'effetto,
Controparte_3 rigettare le avverse domande. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 ed formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Controparte_3 Controparte_1
In via di mero fatto, a giustificazione dell'interesse alla proposizione della domanda ha evidenziato che in data 12/08/2024, aveva ricevuto la cartella di pagamento n. 104 2024
00042494 39 000, relativa al mancato versamento delle imposte risultanti dalla
Dichiarazione Redditi PF anno 2021 concernente il periodo d'imposta 2020, senza aver ricevuto il cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000.
A fronte delle congruenti contestazioni stragiudiziali, successivamente
[...]
comunicava – in contrario avviso a quanto rappresentato dal sig. – di CP_1 Pt_1 aver notificato, in data 11.12.2023, l'avviso bonario relativo al succitato periodo d'imposta, asseritamente omesso, trasmettendo relativa copia della ricevuta firmata di consegna della
Raccomandata Postale.
Una volta presa visione in copia della succitata ricevuta, il sig. aveva potuto Pt_1 verificare che l'attestazione di consegna non era stata da lui firmata, né da alcuno dei suoi collaboratori e/o addetti alla casa, nessuno dei quali aveva riconosciuto come propria la firma apposta sulla ricevuta di ritorno, benché la sigla ivi riportata venisse indicata come appartenente al “destinatario” della missiva, cioè al medesimo. Pt_1
La dott.ssa in veste di CTP criminalista, esperta in scienze forensi e Persona_1 criminologia investigativa, incaricata dall'avvocato dell'attore di espletare nell'interesse del sig. una consulenza tecnica grafologica per valutare la riferibilità della suddetta Pt_1 firma al sig. , aveva rilevato nella propria relazione tecnica che, a seguito della Pt_1 comparazione con altri documenti sottoscritti dal sig. , la firma oggetto di verifica Pt_1 non fosse a lui riferibile e quindi fosse apocrifa. Ne conseguiva l'interesse alla pagina2 di 4 proposizione in via principale della presente querela di falso, nei termini di cui alle conclusioni.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto la declaratoria di Controparte_3 inammissibilità della domanda proposta, ed il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta, non essendo – detta società –interessata alla declaratoria di veridicità della firma.
Si è costituita anche che ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta. In subordine, per il caso che si fosse ritenuta ammissibile la proposizione della querela, ha comunque proposto domanda riconvenzionale nei termini di cui alle conclusioni, rappresentando la proponibilità nell'ambito del giudizio di falso, di pluralità di domande, anche riconvenzionali, non essendo normativamente ricavabile alcun limite in tal senso.
Incardinata in tal modo la causa, comparsa alla prima udienza, per delega dell'avvocato l'avvocato Graziella D'Agostino, che insisteva nelle conclusioni Pt_1 rappresentate, il giudice riteneva opportuno trattenere la causa a sentenza contestuale ex art 281 sexies III comma c.p.c. sulle eccezioni sollevate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è improcedibile. Parte_1
La querela di falso proposta dalla parte attrice dev'esser ritenuta improcedibile, in quanto proposta in carenza di apposita procura speciale alle liti.
Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 221 c.p.c. richiede, a pena di nullità, che la querela di falso sia proposta personalmente dalla parte interessata ovvero a mezzo di procuratore munito di procura speciale alle liti. Infatti, il comma 2 della già menzionata disposizione sancisce che “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”.
A ben vedere, la procura alle liti rilasciata da al suo difensore Parte_1 avvocato Antonio Ingroia non è una procura speciale ex art 221 comma II c.p.c. , essendo un mero mandato procuratorio, priva di qualsiasi indicazione relativa alla proposizione specifica della querela di falso oggetto del presente giudizio, una semplice procura ad litem.
Dunque, essa rappresenta una mera delega rappresentare l'attore in giudizio in veste di procuratore (conferimento di ius postulandi), non legittimando quindi il difensore alla proposizione ovvero alla conferma della querela. Ne deriva che la querela di falso de qua non soddisfa i requisiti prescritti a pena di nullità dall'art. 221, comma 2 c.p.c. Peraltro, giova rilevare che l'attore non è comparso alla prima udienza del 01.07.2021 per confermare la querela proposta in via principale: al contrario, alla prima udienza è comparso, in sostituzione dell'avvocato Antonio Ingroia ( che non era procuratore speciale) l'avvocato Graziella D'Agostino, confermando, senza esserne autorizzata, una pagina3 di 4 querela di falso che non avrebbe potuto esser confermata neanche dal delegante, per la ragione evidenziata.
Com'è noto, l'art. 99 disp. att. c.p.c. dispone che la querela di falso proposta con atto di citazione debba essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente ovvero dal proprio difensore munito di procura speciale.
Tale statuizione è stata ribadita dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, per la quale: “La necessità che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non
è necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante è noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato” (c.f.r. Cassazione civile, sez. III, 9 gennaio 2014, n. 196; Cassazione civile, sez. III, 15 marzo 1974, n. 743).
Quindi, difettando nel caso di specie sia la procura speciale alla proposizione della querela di falso, che la conferma alla prima udienza della querela proposta in via principale, vieppiù la mancata comparizione del querelante personalmente, dev'esser pronunciata l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art. 221, comma 2 c.p.c. e dell'art. 99 disp. att. c.p.c.
Non si pronuncia la condanna di parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di cui all'articolo 226 c.p.c. in quanto la sanzione è riservata al rigetto della querela.
Le spese processuali tuttavia, seguono la soccombenza, si pongono a carico di parte attrice e in favore delle parti convenute, e si liquidano come in dispositivo, ai minimi – governate dalle previsioni di cui al DM 55/2014 – e con il valore indeterminabile
(complessità bassa) della causa, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non consumatasi in favore di entrambe le parti costituite in giudizio, e Controparte_1
Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella composizione monocratica nella causa iscritta al ruolo n. di R.G. 44067/2024
a) Dichiara l'improcedibilità della querela di falso proposta da per le Parte_1 ragioni evidenziate in parte motiva.
A) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida – in favore di ciascuna parte convenuta, difesa dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato e , nella misura di € 1800,00, oltre oneri riflessi quanto alla CP_3 difesa di . CP_3
Così deciso in data 21.03.2025
IL GIUDICE dr. Claudio Patruno
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 20.03.2025 nella causa meglio individuata in epigrafe tra e la parte convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1
e tempestivamente costituite, sono comparsi i
[...] CP_2 procuratori.
Il Tribunale
Lette le conclusioni ed esaminata la verbalizzazione, evidenziato esser stata sollevata eccezione preliminare visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: querela di falso, avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento postale datato 11.12.2023
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza: In via principale, dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento postale datato 11.12.2023; per l'effetto, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato. Con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine: nella ipotesi in cui dovesse pagina1 di 4 essere provata la falsità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica “Market RKE” con A.C. n. 57297209832-2, riferita al Sig. , dichiarare Parte_1 unica responsabile dei fatti per cui è causa, respingendo comunque Controparte_3 ogni domanda proposta nei confronti dell' , perché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto, e mandando esente l' da qualsivoglia statuizione Controparte_1 sfavorevole, anche in punto di spese di lite.
Conclusioni per parte convenuta “Voglia il Tribunale in via CP_2 preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della querela nei confronti di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
Controparte_3 passiva di per le ragioni esposte in narrativa ed estromettere dal
Controparte_3 presente giudizio In via subordinata e nel merito, per quanto
Controparte_3 concerne l'invio postale per cui è causa, in via principale ritenere legittimo l'operato di in considerazione della regolare consegna dell'atto e, per l'effetto,
Controparte_3 rigettare le avverse domande. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 ed formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Controparte_3 Controparte_1
In via di mero fatto, a giustificazione dell'interesse alla proposizione della domanda ha evidenziato che in data 12/08/2024, aveva ricevuto la cartella di pagamento n. 104 2024
00042494 39 000, relativa al mancato versamento delle imposte risultanti dalla
Dichiarazione Redditi PF anno 2021 concernente il periodo d'imposta 2020, senza aver ricevuto il cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000.
A fronte delle congruenti contestazioni stragiudiziali, successivamente
[...]
comunicava – in contrario avviso a quanto rappresentato dal sig. – di CP_1 Pt_1 aver notificato, in data 11.12.2023, l'avviso bonario relativo al succitato periodo d'imposta, asseritamente omesso, trasmettendo relativa copia della ricevuta firmata di consegna della
Raccomandata Postale.
Una volta presa visione in copia della succitata ricevuta, il sig. aveva potuto Pt_1 verificare che l'attestazione di consegna non era stata da lui firmata, né da alcuno dei suoi collaboratori e/o addetti alla casa, nessuno dei quali aveva riconosciuto come propria la firma apposta sulla ricevuta di ritorno, benché la sigla ivi riportata venisse indicata come appartenente al “destinatario” della missiva, cioè al medesimo. Pt_1
La dott.ssa in veste di CTP criminalista, esperta in scienze forensi e Persona_1 criminologia investigativa, incaricata dall'avvocato dell'attore di espletare nell'interesse del sig. una consulenza tecnica grafologica per valutare la riferibilità della suddetta Pt_1 firma al sig. , aveva rilevato nella propria relazione tecnica che, a seguito della Pt_1 comparazione con altri documenti sottoscritti dal sig. , la firma oggetto di verifica Pt_1 non fosse a lui riferibile e quindi fosse apocrifa. Ne conseguiva l'interesse alla pagina2 di 4 proposizione in via principale della presente querela di falso, nei termini di cui alle conclusioni.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto la declaratoria di Controparte_3 inammissibilità della domanda proposta, ed il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta, non essendo – detta società –interessata alla declaratoria di veridicità della firma.
Si è costituita anche che ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta. In subordine, per il caso che si fosse ritenuta ammissibile la proposizione della querela, ha comunque proposto domanda riconvenzionale nei termini di cui alle conclusioni, rappresentando la proponibilità nell'ambito del giudizio di falso, di pluralità di domande, anche riconvenzionali, non essendo normativamente ricavabile alcun limite in tal senso.
Incardinata in tal modo la causa, comparsa alla prima udienza, per delega dell'avvocato l'avvocato Graziella D'Agostino, che insisteva nelle conclusioni Pt_1 rappresentate, il giudice riteneva opportuno trattenere la causa a sentenza contestuale ex art 281 sexies III comma c.p.c. sulle eccezioni sollevate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è improcedibile. Parte_1
La querela di falso proposta dalla parte attrice dev'esser ritenuta improcedibile, in quanto proposta in carenza di apposita procura speciale alle liti.
Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 221 c.p.c. richiede, a pena di nullità, che la querela di falso sia proposta personalmente dalla parte interessata ovvero a mezzo di procuratore munito di procura speciale alle liti. Infatti, il comma 2 della già menzionata disposizione sancisce che “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”.
A ben vedere, la procura alle liti rilasciata da al suo difensore Parte_1 avvocato Antonio Ingroia non è una procura speciale ex art 221 comma II c.p.c. , essendo un mero mandato procuratorio, priva di qualsiasi indicazione relativa alla proposizione specifica della querela di falso oggetto del presente giudizio, una semplice procura ad litem.
Dunque, essa rappresenta una mera delega rappresentare l'attore in giudizio in veste di procuratore (conferimento di ius postulandi), non legittimando quindi il difensore alla proposizione ovvero alla conferma della querela. Ne deriva che la querela di falso de qua non soddisfa i requisiti prescritti a pena di nullità dall'art. 221, comma 2 c.p.c. Peraltro, giova rilevare che l'attore non è comparso alla prima udienza del 01.07.2021 per confermare la querela proposta in via principale: al contrario, alla prima udienza è comparso, in sostituzione dell'avvocato Antonio Ingroia ( che non era procuratore speciale) l'avvocato Graziella D'Agostino, confermando, senza esserne autorizzata, una pagina3 di 4 querela di falso che non avrebbe potuto esser confermata neanche dal delegante, per la ragione evidenziata.
Com'è noto, l'art. 99 disp. att. c.p.c. dispone che la querela di falso proposta con atto di citazione debba essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente ovvero dal proprio difensore munito di procura speciale.
Tale statuizione è stata ribadita dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, per la quale: “La necessità che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non
è necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante è noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato” (c.f.r. Cassazione civile, sez. III, 9 gennaio 2014, n. 196; Cassazione civile, sez. III, 15 marzo 1974, n. 743).
Quindi, difettando nel caso di specie sia la procura speciale alla proposizione della querela di falso, che la conferma alla prima udienza della querela proposta in via principale, vieppiù la mancata comparizione del querelante personalmente, dev'esser pronunciata l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art. 221, comma 2 c.p.c. e dell'art. 99 disp. att. c.p.c.
Non si pronuncia la condanna di parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di cui all'articolo 226 c.p.c. in quanto la sanzione è riservata al rigetto della querela.
Le spese processuali tuttavia, seguono la soccombenza, si pongono a carico di parte attrice e in favore delle parti convenute, e si liquidano come in dispositivo, ai minimi – governate dalle previsioni di cui al DM 55/2014 – e con il valore indeterminabile
(complessità bassa) della causa, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non consumatasi in favore di entrambe le parti costituite in giudizio, e Controparte_1
Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella composizione monocratica nella causa iscritta al ruolo n. di R.G. 44067/2024
a) Dichiara l'improcedibilità della querela di falso proposta da per le Parte_1 ragioni evidenziate in parte motiva.
A) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida – in favore di ciascuna parte convenuta, difesa dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato e , nella misura di € 1800,00, oltre oneri riflessi quanto alla CP_3 difesa di . CP_3
Così deciso in data 21.03.2025
IL GIUDICE dr. Claudio Patruno
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