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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 26 febbraio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5746/2022 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Stefano Volpe e Antonio
Aiello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo alla piazza San
Gaetano n. 47 in Salerno
Ricorrente
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Salerno alla Via Dei Principati n.74, presso lo studio dell'avv. Elio Polito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta la causa riportandosi alle conclusioni di cui alle note già depositate.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7 settembre 2022, la ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa subordinata dal 08.01.2018 al 30.06.2020 , sotto le direttive e la potestà organizzativa datoriale del sig. , titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale di commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio;
che le mansioni svolte erano riconducibili a quelle dell' impiegato d' ordine di IV livello della contrattazione collettiva nazionale di lavoro di diritto comune per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, prestando la propria attività tutti i giorni, eccetto le domeniche, in ragione di nn. 26 giornate lavorative di media al mese, dalle ore 8,30 alle ore 13,00, e, dalle ore
16,00 alle ore 20,00, e senza godere di ferie;
lamentava di non aver mai percepito la giusta retribuzione, le tredicesime mensilità, l' indennità sostitutiva delle ferie, il trattamento di fine rapporto, il compenso e la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato dalla
40° alla 48° ora settimanale, e, il compenso e la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato oltre la 48° ora settimanale;
precisava che detti emolumenti ammontavano complessivamente ad euro 60.356,72 tenuto conto per l'intero periodo lavorativo avrebbe percepito unicamente l'importo mensile di € 500,00; tanto premesso la ricorrente chiedeva al giudice adito di “previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in lite, condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 60.356,72, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre la rivalutazione e gli interessi sul credito rivalutato previsti dall' art. 429 c.p.c., da computarsi dall' epoca di maturazione di ogni singolo credito a quella di effettivo soddisfacimento;
- condannare il resistente al pagamento delle spese e del compenso del giudizio, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti avvocati che dichiarano averne fatto anticipo.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il resistente, la quale contestava la fondatezza delle avverse pretese;
il convenuto contestava in particolare che il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti fosse di tipo subordinato, essendo stata la ricorrente socia di fatto del resistente;
chiedeva quindi al giudice adito di dichiarare l'inammissibilità, ovvero rigettare il ricorso, con vittoria di spese. Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta , all'udienza del 26 febbraio
2025 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale .
***************
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Abbiamo anticipato nella parte narrativa della presente decisione che la ricorrente deduce la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il convenuto
[...]
e, su tale presupposto , avanza una domanda di pagamento di Controparte_1
spettanze retributive .
Giova a questo punto evidenziare che , nonostante il ricorso proposto dalla ricorrente sia stato formulato in maniera speculare a quella del proprio coniuge , Persona_1
, questo giudicante ha ritenuto , contrariamente ai giudici che hanno esaminato quel ricorso , di dover ammettere la prova testimoniale articolata dalla ricorrente a supporto dell'asserita natura subordinata dell'attività da lei svolta .
Dissentendo dalle conclusioni cui perveniva il Tribunale , in ciò confermato dalla locale Corte d'Appello , questo giudice ha infatti ritenuto che le deduzioni contenute in ricorso fossero sufficienti a delineare il rapporto lavoro subordinato affermato dalla ricorrente e tali da consentire l'espletamento della prova testimoniale per come articolata .
Dobbiamo tener presente infatti che , nella specie , l'asserito datore di lavoro è un imprenditore individuale , proprietario dell'immobile ove veniva svolta l'attività di vendita di macchine ed attrezzature per l'agricoltura ed il giardinaggio sicchè
,quando la ricorrente riferisce di aver prestato attività lavorativa subordinata sotto le direttive e la potestà organizzativa datoriale , ha espresso , sia pure in maniera sintetica , tutti gli elementi del rapporto di lavoro asseritamente svolto .
Nella specie , infatti , il presunto datore di lavoro non è una persona giuridica , sìcchè non si appalesa necessario fornire ulteriori delucidazioni sulla persona che avrebbe esercitato i poteri datoriali , di organizzazione e direzione del lavoro .
Se la ricorrente riferisce di aver lavorato alle dipendenze , rispettando le direttive e la potestà organizzativa del , titolare della omonima impresa Controparte_1
, non è equivoca nella rappresentazione del proprio rapporto di lavoro . A ciò si aggiunga che la ricorrente riferisce anche della necessità di rispettare un preciso orario di lavoro , oltre che della percezione di una retribuzione fissa mensile , vale a dire di elementi sintomatici della subordinazione , che richiedevano unicamente di essere provati .
Pertanto , adottando una linea diversa da quella già espressa dal Tribunale e dalla
Corte d'Appello , questo giudicante ha ritenuto che , nella specie , il rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso consentisse l'espletamento della prova testimoniale per come articolata .
Discorso diverso , naturalmente , va fatto con riferimento alla valutazione di quella prova , valutazione che , naturalmente , tiene conto delle difese spiegate dal convenuto .
E' soltanto , infatti , dalla lettura della memoria difensiva del Controparte_1
che apprendiamo del rapporto di parentela esistente tra le parti e della diversa natura del rapporto tra loro esistente , sicché , proprio alla luce di tale difesa , si pone l'esigenza di una prova più rigorosa della subordinazione dedotta in ricorso , prova che , nella specie , non è stata fornita .
Dobbiamo tener presente , infatti , che il convenuto non nega che la ricorrente abbia frequentato l'esercizio commerciale e che vi abbia anche espletato la propria attività lavorativa;
quello che nega , invece , è che tale attività sia stata espletata con il vincolo della subordinazione . Il convenuto , infatti , sostiene che tra le parti si sarebbe instaurata una sorta di società di fatto tale per cui la ricorrente , subentrata in ciò al proprio padre , avrebbe apportato all'impresa la propria attività lavorativa , partecipando agli utili e alle perdite .
Per la verità , la descrizione del rapporto effettuata dal convenuto fa pensare , più che ad una società di fatto , ad un'associazione in partecipazione .
Come noto , il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli art. 2549 ss. c.c., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente.
In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato , occorre dunque accertare se lo schema negoziale pattuito abbia davvero caratterizzato la prestazione lavorativa o se questa si sia svolta con lo schema della subordinazione (Cass. n. 3894/2009).
Secondo l'orientamento ormai consolidato della S.C. , come dei giudici di merito , infatti , qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere espletata sia in regime di autonomia che di subordinazione , a seconda delle concrete modalità del suo svolgimento , dipendendo la qualificazione del rapporto non dalla natura o dal tipo di attività prestata , ma dalle modalità di svolgimento della stessa .
Assumendo unanimemente quali norme di riferimento per la definizione di lavoro subordinato e dei criteri distintivi rispetto al lavoro autonomo quelle contenute negli artt. 2094 e 2222 c.c. , la Suprema Corte ha affermato , quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato , l'essenzialità della subordinazione , intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro , che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento , e non soltanto al risultato , della prestazione lavorativa . Più precisamente tale potere deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative , e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione .
Il potere datoriale di impartire direttive va quindi , in ogni caso , verificato alla stregua del contenuto della prestazione , potendo l'assoggettamento ipotizzarsi anche rispetto a direttive dettate dall'imprenditore in via programmatica e connaturata alla struttura aziendale .
La subordinazione , infatti, può in concreto presentarsi attenuata per le caratteristiche peculiari del rapporto e non agevolmente apprezzabile , per la stessa natura della prestazione. In tal caso, allora , al vincolo di assoggettamento di natura personale sarà necessario affiancare una serie di indici o , per meglio dire, di criteri sussidiari , la cui esistenza
, all'interno di un rapporto di lavoro , concreterebbe gli estremi di una fattispecie di lavoro subordinato. Tali indici di subordinazione sono stati ravvisati nella collaborazione con l'imprenditore , intesa come continuità e sistematicità della prestazione di lavoro , nella continuità temporale dell'attività , nell'osservanza di un determinato orario , nella forma della retribuzione , nell'esistenza o meno in capo al lavoratore di un'organizzazione imprenditoriale , nell'incidenza soggettiva del rischio . L'inserimento nell'organizzazione produttiva dell'imprenditore viene in alcune decisioni considerato elemento in sé probante dell'esistenza della subordinazione . Tali criteri devono comunque considerarsi privi di un autonomo valore decisivo , in quanto elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario , indiziari rispetto all'unico elemento avente valore determinante , rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza del vincolo di subordinazione .
Ma nel caso di specie nessuna delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria ha confermato il vincolo di subordinazione invocato dalla ricorrente .
Per la verità , già il tenore delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio fanno dubitare della natura subordinata del rapporto instaurato tra le parti .
E' la stessa ricorrente , infatti , a riferire :”…… dopo un paio di anni di lavoro io e il convenuto abbiamo avuto dei problemi di differenze caratteriali . non ci trovavamo più , sicchè abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada “ .
Si tratta , come è evidente , di una affermazione che non collima con l'asserito rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso .
In un rapporto di lavoro subordinato non rilevano le differenze caratteriali . Il datore di lavoro impartisce ordini e il lavoratore , ove detti ordini non siano illegittimi , li esegue. Le parti di un rapporto di lavoro subordinato non hanno necessità di “ trovarsi d'accordo “ , nè concordano di separarsi e di prendere ognuno la propria strada come se avessero condiviso , per un certo periodo ,tale strada.
Ma è soprattutto alla luce delle prove testimoniali raccolte che va escluso il rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso .
Sul punto , particolarmente utile appare la deposizione del teste Testimone_1
quando afferma .” …si trattava di un negozio gestito a livello familiare , nel senso che capitava di trovare nel negozio anche gli altri familiari , i figli dell'uno o dell'altro o anche la moglie di , ma non so dire chi vi lavorasse . CP_1
Certamente mi è capitato di trovare nel negozio anche la ricorrente , così come vi ho trovato il fratello , ma non so dire a che titolo stessero nel negozio . Io li Pt_2
consideravo membri di un'unica famiglia …”
Ed anche il teste riferisce :”…. Quando stavano insieme Testimone_2 Parte_1
e lo zio , se avevo bisogno di lavori di manutenzione , mi rivolgevo al fratello di
, , che lavorava in un locale adiacente “. Parte_1 Pt_2
Tutti i testi , inoltre , riferiscono che non era sempre presente Controparte_1
in negozio e che spesso rinvenivano la sola ricorrente che si occupava dei clienti , sicché difficilmente il primo avrebbe potuto esercitare un potere di controllo sulla nipote . Ma se questi sono i risultati dell'istruttoria svolta , è evidente che non è possibile ravvisare alcun potere organizzatorio in capo al convenuto il quale , al contrario , sembra aver delegato per intero alla ricorrente il potere di organizzarsi l'attività lavorativa .
Ma anche allorquando i testi riferiscono della presenza di entrambi nel negozio , nessuno riferisce di ordini e direttive impartite dal convenuto . E se la ricorrente assecondava la richiesta formulata dal ricorrente di battere uno scontrino o redigere una fattura , tanto non è sufficiente a ravvisare il suo assoggettamento al potere direttivo del convenuto .
Non può essere trascurato , inoltre , che nessuno dei testi riferisce della presenza della ricorrente per l'intero orario indicato in ricorso , atteso che gli stessi frequentavano il negozio unicamente negli orari centrali della giornata , sicché non appare peregrina l'affermazione del convenuto secondo la quale le parti si erano organizzate la presenza in negozio in maniera tale da consentire alla ricorrente di attendere anche ai propri impegni familiari .
I testi , inoltre , non hanno alcuna conoscenza della percezione , da parte della ricorrente , di una retribuzione fissa mensile , limitandosi a riferire sul punto unicamente quanto appreso dalla stessa ricorrente .
In definitiva, nonostante l'ammissione della prova testimoniale articolata in ricorso
, la ricorrente non è riuscita a provare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione
Vigente nel processo civile il principio dispositivo ( art. 115 c.p.c. ) e con esso la regola secondo la quale il giudice non può disporre nè prendere in considerazione prove che non siano state proposte dalle parti , è logico che la prova venga a porsi come onere per le parti , giacchè l'apprestamento delle prove rappresenta per le parti la condizione per ottenere la pronuncia del giudice : ed invero , ove le parti manchino di adempiere a quest'onere, il convincimento del giudice non può formarsi e non potendo egli , in nessun caso , limitarsi ad emettere una pronuncia di “non liquet” , dovrà comunque pronunciarsi sul merito del giudizio.
L'”adferre et probare” diventa così un preciso “onere processuale” delle parti , come si evince senza equivoco dall'art.2697 c.c. :” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ...”.
E poiché nel caso che ci occupa il convenuto ha negato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dalla ricorrente , è evidente che gravava sulla stessa l'onere di provare detto rapporto e quindi il diritto al pagamento di spettanze retributive .
Sennonché , dall'istruttoria svolta emerge un quadro probatorio assolutamente incerto che , valutato anche alla luce delle difese del convenute, si traduce necessariamente in un rigetto della domanda .
Il ricorso va pertanto rigettato .
Ragioni di equità in considerazione della indubbia controvertibilità delle questioni trattate ,inducono comunque a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 26 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio