TRIB
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2024, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. avvenuta mediante note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2904/2018 R.G.A.C. e vertente TRA ( c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 zaro al vi resso lo studio dell'avv. Rachele Niceforo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce dell'atto di citazione;
-ATTORE- E
, ( c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Molica e Giacomo Farrelli elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale nella sede Municipale in Catanzaro Via Jannoni n. 68.
- CONVENUTO - Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Causa decisa all'udienza del 23 maggio 2024, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti a questo tribun P_
, chiedendone la condanna al risarcimento dei
[...] subiti a seguito di un incidente occorsole nella sera del 24/10/2016, verso le ore 19:00, allorquando, percorrendo a piedi il Vico II Scalfaro, in Catanzaro, a causa di una buca presente sulla stessa via e non segnalata, cadeva a terra, riportando lesioni ad un piede. A seguito del sinistro occorso la sera del 24/10/2016 si è reso necessario il giorno successivo il suo trasporto presso l'Ospedale
” di Catanzaro dove veniva diagnosticata una” frattura Org_1 pluriframmentata composta malleolo tibiale, infrazione malleolo peronale sx “ e quindi dimesso con doccia gessata a gambaletto. L'attore ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il P_
, il quale ha contestato la fondatezza dell'avv
[...] risarcitoria, chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il tribunale ha rinviato per la discussione della causa condendo alle parti i termini di 10 giorni prima dell'udienza per deposito di note conclusive. 2. Occorre preliminarmente osservare che il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.. di conseguenza, grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare
Pagina 2 di 7 l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). 3. Orbene, nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi che le eccezioni formulate da parte convenuta circa la discrasia tra la data dell'evento dichiarato in citazione nel 24/10/2016 ed il certificato di pronto soccorso recante la data del 25/10/2016, che farebbero escludere la responsabilità della P.A. atteso il lasso di tempo trascorso tra l'evento ed il danno, devono essere disattese. Ed infatti la mancata simultaneità tra il giorno dell'evento ed il successivo ricovero trovano giustificazione dal fatto che non sempre la manifestazione di dolore viene recepita contemporaneamente all'evento, occorrendo in alcuni casi diverse ore perché ci si renda conto dell'effettivo stato di inabilità. Nel caso specifico come testimoniato dal figlio dell'attore, della cui Testimone_1 deposizione non vi è motivo di dubitare, za del 28 novembre 2019, ha affermato che “il giorno dopo l'accaduto ho dovuto portare mio padre al pronto soccorso in quanto aveva la caviglia gonfia . Il giorno in cui è caduto ho visto mio padre che aveva dolori alla caviglia ma non era gonfia.” Da tanto è dunque possibile affermare la mancanza di alcuna difformità in relazione al nesso causale tra l'evento ed il danno. 3.1.Quanto poi all'eccezione di inattendibilità dei testi Testimone_2
e , sollevata da parte convenuta nelle memorie Testimone_3 co cità di collocare temporalmente l'evento descritto da parte attrice nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie, si osserva che il teste escusso all'udienza del 28 novembre 2019, sig.
privo di legami di parentela con parte attrice, ha Testimone_3
il giorno del sinistro avvenuto in ottobre 2016 ero in compagnia con il sig. lo stesso, pertanto, pur non avendo Parte_1 indicato il giorno e duto, ha confermato il mese di ottobre del 2016 ovvero la data indicata esattamente nell'atto introduttivo , trovando poi conferma nella certificazione medica prodotta, recante la data del 25/10/2016 e dalla stessa CTU effettuata in corso di giudizio , in cui alla pag. 4 descrive “Soddisfatti, pertanto, risultano essere i principali criteri medico-legali in tema di nesso causale e segnatamente il criterio cronologico (l'evento è antecedente alle lesioni riportate e l'intervallo di tempo tra l'azione lesiva e la comparsa delle manifestazioni cliniche è compatibile” 3.2. Quanto alla sussistenza del nesso di causalità, sia il teste
[...]
che la teste hanno confe Tes_4 Testimone_5
Pagina 3 di 7 circostanze indicate da parte attrice ovvero che l'attore è caduto su una buca presente sulla strada Vico II Scalfaro di Catanzaro, mancante di alcuni sanpietrini e non segnalata con l'ulteriore aggravante di trovarsi in una zona poco illuminata. Le circostanze di cui sopra, risultano altresì confermate dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice da cui è facilmente evincibile come il manto stradale oggetto di causa sia composto da sampietrini e che, proprio nel punto dell'avvallamento tali sanpietrini risultano completamente divelti ed alcuni mancanti, rendendo instabile, ed insidioso il percorso anche al più accorto e diligente utente nel percorre quel tratto di strada, soprattutto di sera, a maggior ragione se tale insidia non è segnalata.
3.4. Deve altresì rigettarsi la eccezione sollevate da parte convenuta secondo cui l'attore sarebbe caduto in prossimità della sua abitazione, e quindi in una zona a lui conosciuta, atteso che dalle testimonianze assunte non è emersa tale circostanza oltretutto il punto in cui abita l'attore ovvero via L. Siciliani n. 1, dista dal luogo del sinistro, Vico II Scalfaro, come ben individuato da parte convenuta (cfr allegato n. 3 memorie n. 2 ex art 183 VI co. C.p.c), ben 1.300, metri di distanza.
4. La responsabilità per l'evento occorso deve, quindi , essere imputata esclusivamente al , proprietario della strada sulla Controparte_1 quale l'attore ha s ale non ha fornito la prova del fortuito.
5. Accertata la fondatezza della domanda formulata dall'attore nei confronti del , può procedersi alla determinazione Controparte_1 del quantum debeatur. Il CTU medico-legale, dott. nella relazione Persona_1 depositata in data 11/04/2021 guito dell'evento lesivo descritto in atti, l'attore ha riportato” postumi di frattura di caviglia sinistra con discromia da esiti visibili di pregresse flittene Org_2 distrettuali “ Inoltre il CTU conferma la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente. I danni cagionati devono essere determinati nella misura che il C.T.U. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile, per come esposta nella relazione peritale - ha indicato nel 7% quanto al danno biologico permanente;
in giorni 39 di inabilità temporanea totale, in giorni 22 di inabilità temporanea parziale al 75 % , in giorni 30 per
Pagina 4 di 7 inabilità temporanea parziale al 50%, in giorni 36 per inabilità temporanea parziale al 25%. Con specifico riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve pure precisarsi che, alla luce di quanto stabilito dalla corte di cassazione a sezioni unite con decisione n. 26972/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere unitaria, nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui alla menzionata decisione. Nel caso di specie, peraltro, non è stata neppure allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico e del danno cosiddetto morale, come di seguito effettuata. 6. Ne deriva, dunque, che il danno biologico permanente, nella misura del 7%, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento dannoso ( 78 anni) deve essere quantificato in euro 9.676,00 dovendosi applicare le tabelle predisposte presso il tribunale di Milano. A tale somma deve essere aggiunta quella di € 7.870,50 per danno da invalidità temporanea (di cui € 3.861,00 a titolo di I.T.T., ed € 1.633,50 a titolo di al75%; € 1.485,00 a titolo di ITP al 50%; € 891,00 a titolo Org_3 di ITP ) sulla base teorica di € 99,00 giornaliere, somma minima sempre secondo i criteri tabellari meneghini di cui innanzi, da ritenersi congrua stante la mancata acquisizione - neppure sotto il profilo della mera allegazione - di elementi che inducano ad una personalizzazione di diversa entità. Deriva da quanto innanzi che alla parte istante dovrà essere liquidata la complessiva somma di €. 17.546,50 a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale. Devono altresì essere riconosciute le spese mediche indicate dal CTU in
€ 97,44 ritenute congrue dallo stesso perito. Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base dall'ultimo D.M. emanato in materia. Le somme liquidate a titolo di danno biologico non patrimoniale, pari ad euro, 17.546,50 sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (24/10/2016) e
Pagina 5 di 7 rivalutata anno per anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 7. Le spese sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 , in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia. Si distraggono in favore del difensore dell'attore che ne ha fatto espressa richiesta sia nell'atto introduttivo che nella comparsa conclusionale. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 600,00 come da separato decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico del , con condanna dello Controparte_1 stesso a rifondere a parte at ella somma che nelle Parte_1 more è stata anticipata dallo stesso.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede:
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagam della somma di € 17.546,50 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (24/10/2016) e rivalutata anno per anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagam della somma di € 97,44 Parte_1 per spese mediche.
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente giudizio liquidate nella somma
[...] lessiva di € 2.804,00 di cui 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice.
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio pari ad euro 600,00 definitivamente in capo al , con sua condanna a Controparte_1 rifondere d ltimo ha corrisposto al Parte_1 consulent ore del giudizio.
Catanzaro, 23 maggio 2024
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
Pagina 6 di 7 Pagina 7 di 7