TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/04/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 1745/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 1745/2024 promosso da:
nato a [...] il [...], (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alessandra Castaldo (c.f. – PEC C.F._2
, Email_1
RICORRENTE contro nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonella Proietti (c.f. – PEC C.F._4
, Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 9.4.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Albano Laziale il 16.9.2007. Il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ariccia al n. 38 – Parte II
pagina 1 di 5 – Serie B - Anno 2007. Dalla loro unione è nata una figlia: (n. a Genzano di Roma il Persona_1
26.6.2008).
Con ricorso ritualmente depositato, il signor ha chiesto dinanzi a questo Tribunale la pronuncia Pt_1 della separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della minore con permanenza presso ciascun genitore a settimane alterne e con, conseguente, regolamentazione del diritto di visita per il restanti periodi dell'anno e delle festività; ha domandato l'accoglimento della richiesta di mantenimento diretto della minore per ciascun coniuge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa di questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio la signora insistendo per la separazione personale dei coniugi e CP_1
contestando le domande di parte ricorrente in punto di collocazione della minore e di contributo economico.
Alla prima udienza di comparizione del 5.2.2025, il Giudice relatore ha formulato, ai sensi dell'art. 185
c.p.c., una proposta conciliativa che le parti, con l'ausilio dei loro difensori, dichiaravano di accettare alla successiva udienza del 9.4.2025 ove hanno confermavano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare le parti a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, in base ai tempi di permanenza della minore presso ciascuno di essi, e congiuntamente su quelle di straordinaria amministrazione, in modo che venga garantita la presenza di entrambi i genitori nella vita di , Per_1 consentendo a quest'ultima di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore ricevendo cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna.
3. La casa familiare di proprietà della sig.ra sarà assegnata alla stessa con quanto in essa CP_1
contenuto, il sig. se ne è già allontanato e ha già portato con sé tutti i suoi gli effetti personali;
Pt_1
4. In riferimento ai periodi di permanenza della minore con i genitori, starà con il padre dal Per_1 giovedì mattina dalle ore 8.00 fino alle ore 8.00 del lunedì mattina quando la mamma l'andrà a prendere e la porterà a scuola, quando il fine settimana è di sua spettanza, e la settimana in cui Per_1
trascorrerà il fine settimana con la madre, starà con il padre due giorni a settimana con il pernotto e precisamente il giovedì mattina dalle ore 8.00 fino al sabato mattina alle ore 8.00 quando la preleverà la madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
5. Nell'ipotesi in cui per impegni di lavoro o familiari improrogabili e improvvisi il genitore che dovrebbe prendere in custodia la figlia non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente pagina 2 di 5 all'altro genitore, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, a persone di fiducia, previo accordo tra le parti sul nominativo della persona ospitante da raggiungere anche per le vie brevi, che potranno occuparsi della figlia anche ospitandola presso la loro abitazione;
6. Durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi o non Per_1
consecutivi da stabilirsi tra giugno, luglio e agosto. I genitori dovranno comunicarsi le date del periodo suddetto entro e non oltre il 31 maggio, tenuto conto anche del calendario ferie degli stessi genitori, ma comunque cercando di alternare annualmente i rispettivi periodi di spettanza. La minore sarà prelevata e riportata presso la casa di residenza, salvo diverso accordo tra i genitori.
7. Durante gli altri giorni del periodo estivo, dalla chiusura della scuola fino all'apertura della stessa, si seguiranno i giorni di calendario come stabiliti per il resto dell'anno;
8. Durante le vacanze natalizie starà nel rispetto del criterio dell'alternanza, con un Per_1 genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, inoltre starà, sempre ad anni alterni con un genitore dal 26 dicembre all'1 gennaio mattina e dall'1 al 6 gennaio con l'altro genitore.
9. Per le vacanze di Pasqua trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore quest'anno Per_1
2025 inizierà la madre, e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni di anno in anno;
10. I genitori si alterneranno nel trascorrere con la figlia le ulteriori festività da calendario: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, santo Patrono, non ricadenti nelle giornate di sabato e domenica, nel rispetto delle esigenze della minore;
11. trascorrerà il giorno del compleanno di un genitore con lo stesso e altrettanto farà per la Per_1
festa del papà e della mamma trascorrendoli con il genitore festeggiato con prevalenza sul calendario ordinario;
12. Il giorno del compleanno di , sarà festeggiato a pranzo con un genitore e a cena con Per_1
l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori o diverse esigenze della minore;
13. I genitori acconsentono a dare il consenso per il rinnovo del passaporto della minore;
14. I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari della figlia con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
15. I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza della figlia presso ciascuno di loro;
16. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 CP_1
, la somma di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTA costo della vita FOI con Per_1 decorrenza dal mese maggio 2025; inoltre l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra
CP_1
pagina 3 di 5 17. Le spese straordinarie diverse da quelle sanitarie, relative a saranno ripartite tra le parti Per_1
nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intendono quelle espressamente individuate nel
Protocollo del Tribunale di Velletri.
18. Con riferimento alle spese mediche della minore, la signora ha un'assicurazione medica CP_1
che rimborsa una parte molto rilevante di gran parte delle spese mediche anche per la minore, purché quest'ultima sia fiscalmente al 100 % a carico della signora Pertanto per le spese mediche per CP_1
ricoperte dall'Assicurazione, il padre verserà il 50% della franchigia e per quelle mediche non Per_1
coperte dalla richiamata assicurazione i genitori si faranno carico delle stesse nella misura del 50% ciascuno;
19. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Spese di lite compensate”.
Atteso l'accordo sulla richiamata proposta conciliativa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento della minore è conforme al suo interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24.3.1971, (c.f. ), e nata a [...] C.F._1 Controparte_1
l'11.10.1971 (c.f. ), i quali hanno contratto matrimonio concordatario C.F._3
in Albano Laziale (RM) il 16.9.2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ariccia al n. 38 – Parte II – Serie B - Anno 2007;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
pagina 4 di 5 Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 1745/2024 promosso da:
nato a [...] il [...], (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alessandra Castaldo (c.f. – PEC C.F._2
, Email_1
RICORRENTE contro nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonella Proietti (c.f. – PEC C.F._4
, Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 9.4.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Albano Laziale il 16.9.2007. Il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ariccia al n. 38 – Parte II
pagina 1 di 5 – Serie B - Anno 2007. Dalla loro unione è nata una figlia: (n. a Genzano di Roma il Persona_1
26.6.2008).
Con ricorso ritualmente depositato, il signor ha chiesto dinanzi a questo Tribunale la pronuncia Pt_1 della separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della minore con permanenza presso ciascun genitore a settimane alterne e con, conseguente, regolamentazione del diritto di visita per il restanti periodi dell'anno e delle festività; ha domandato l'accoglimento della richiesta di mantenimento diretto della minore per ciascun coniuge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa di questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio la signora insistendo per la separazione personale dei coniugi e CP_1
contestando le domande di parte ricorrente in punto di collocazione della minore e di contributo economico.
Alla prima udienza di comparizione del 5.2.2025, il Giudice relatore ha formulato, ai sensi dell'art. 185
c.p.c., una proposta conciliativa che le parti, con l'ausilio dei loro difensori, dichiaravano di accettare alla successiva udienza del 9.4.2025 ove hanno confermavano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare le parti a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, in base ai tempi di permanenza della minore presso ciascuno di essi, e congiuntamente su quelle di straordinaria amministrazione, in modo che venga garantita la presenza di entrambi i genitori nella vita di , Per_1 consentendo a quest'ultima di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore ricevendo cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna.
3. La casa familiare di proprietà della sig.ra sarà assegnata alla stessa con quanto in essa CP_1
contenuto, il sig. se ne è già allontanato e ha già portato con sé tutti i suoi gli effetti personali;
Pt_1
4. In riferimento ai periodi di permanenza della minore con i genitori, starà con il padre dal Per_1 giovedì mattina dalle ore 8.00 fino alle ore 8.00 del lunedì mattina quando la mamma l'andrà a prendere e la porterà a scuola, quando il fine settimana è di sua spettanza, e la settimana in cui Per_1
trascorrerà il fine settimana con la madre, starà con il padre due giorni a settimana con il pernotto e precisamente il giovedì mattina dalle ore 8.00 fino al sabato mattina alle ore 8.00 quando la preleverà la madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
5. Nell'ipotesi in cui per impegni di lavoro o familiari improrogabili e improvvisi il genitore che dovrebbe prendere in custodia la figlia non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente pagina 2 di 5 all'altro genitore, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, a persone di fiducia, previo accordo tra le parti sul nominativo della persona ospitante da raggiungere anche per le vie brevi, che potranno occuparsi della figlia anche ospitandola presso la loro abitazione;
6. Durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi o non Per_1
consecutivi da stabilirsi tra giugno, luglio e agosto. I genitori dovranno comunicarsi le date del periodo suddetto entro e non oltre il 31 maggio, tenuto conto anche del calendario ferie degli stessi genitori, ma comunque cercando di alternare annualmente i rispettivi periodi di spettanza. La minore sarà prelevata e riportata presso la casa di residenza, salvo diverso accordo tra i genitori.
7. Durante gli altri giorni del periodo estivo, dalla chiusura della scuola fino all'apertura della stessa, si seguiranno i giorni di calendario come stabiliti per il resto dell'anno;
8. Durante le vacanze natalizie starà nel rispetto del criterio dell'alternanza, con un Per_1 genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, inoltre starà, sempre ad anni alterni con un genitore dal 26 dicembre all'1 gennaio mattina e dall'1 al 6 gennaio con l'altro genitore.
9. Per le vacanze di Pasqua trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore quest'anno Per_1
2025 inizierà la madre, e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni di anno in anno;
10. I genitori si alterneranno nel trascorrere con la figlia le ulteriori festività da calendario: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, santo Patrono, non ricadenti nelle giornate di sabato e domenica, nel rispetto delle esigenze della minore;
11. trascorrerà il giorno del compleanno di un genitore con lo stesso e altrettanto farà per la Per_1
festa del papà e della mamma trascorrendoli con il genitore festeggiato con prevalenza sul calendario ordinario;
12. Il giorno del compleanno di , sarà festeggiato a pranzo con un genitore e a cena con Per_1
l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori o diverse esigenze della minore;
13. I genitori acconsentono a dare il consenso per il rinnovo del passaporto della minore;
14. I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari della figlia con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
15. I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza della figlia presso ciascuno di loro;
16. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 CP_1
, la somma di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTA costo della vita FOI con Per_1 decorrenza dal mese maggio 2025; inoltre l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra
CP_1
pagina 3 di 5 17. Le spese straordinarie diverse da quelle sanitarie, relative a saranno ripartite tra le parti Per_1
nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intendono quelle espressamente individuate nel
Protocollo del Tribunale di Velletri.
18. Con riferimento alle spese mediche della minore, la signora ha un'assicurazione medica CP_1
che rimborsa una parte molto rilevante di gran parte delle spese mediche anche per la minore, purché quest'ultima sia fiscalmente al 100 % a carico della signora Pertanto per le spese mediche per CP_1
ricoperte dall'Assicurazione, il padre verserà il 50% della franchigia e per quelle mediche non Per_1
coperte dalla richiamata assicurazione i genitori si faranno carico delle stesse nella misura del 50% ciascuno;
19. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Spese di lite compensate”.
Atteso l'accordo sulla richiamata proposta conciliativa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento della minore è conforme al suo interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24.3.1971, (c.f. ), e nata a [...] C.F._1 Controparte_1
l'11.10.1971 (c.f. ), i quali hanno contratto matrimonio concordatario C.F._3
in Albano Laziale (RM) il 16.9.2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ariccia al n. 38 – Parte II – Serie B - Anno 2007;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
pagina 4 di 5 Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5