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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5458 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 12005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa CE TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: divisione dei beni non caduti in successione, promossa da:
nato a [...] l'[...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Catia Favalli, ed elettivamente domiciliato come in atti, attore
Contro
nata a [...] il [...], residente in [...]alla CP_1
Via Villa n. 9/C, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Pasquali e Laura Venturetti, ed elettivamente domiciliata come in atti,
convenuta
CONCLUSIONI
Depositate le note scritte (da intendersi in questa sede integralmente richiamate), alla udienza del 25 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, esponendo quanto segue: ha contratto CP_1 matrimonio in data 14/06/1996 con la convenuta;
in data 15/05/2000, in regime di comunione legale, i coniugi hanno acquistato una casa destinata a residenza famigliare, completa di garage, sita a TI BR (BS, identificata al NCEU ai fogli 14, mapp. 157/2 via Villa, A/2, cl. 4, vani 7,5 rcl 1350.000 e foglio 14 mapp. 157/6, via Villa, C/6, cl, 2, mq 37, Rcl 133.200, foglio 14 mapp. 157/12 Via Villa , C/6, cl 1 mq. 14. RCL 42000), con le proporzionali quote di parti comuni, come da atto di compravendita notaio di Iseo n. 138957 rep. e n. 23723 racc.; per l'acquisto Per_1 dell'immobile le parti hanno stipulato con la banca un mutuo garantito da CP_2 ipoteca, estinto anticipatamente con cancellazione il 03/01/2005; in data 13/12/2004, con atto notaio n. 152170 rep. e n. 27907 racc., i coniugi hanno stipulato Persona_2 con la un altro contratto di mutuo ipotecario (con scadenza al mese di Controparte_3 dicembre 2034); in data 10/05/2011 i coniugi, senza figli, si sono separati legalmente e in data 05/07/2018 il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2304/2018 pubblicata il 02/08/2018, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio in conformità con le condizioni concordate fra le parti;
riguardo alla assegnazione della casa, completa di garage e pertinenze, abitata in via esclusiva dalla convenuta è stato stabilito l'
“(3)obbligo del signor di pagare l'intera rata del mutuo ipotecario da giugno Pt_1
2018 fino a maggio 2019, senza nulla pretendere a titolo di rivalsa dalla signora
4) utilizzo esclusivo della casa coniugale da parte della signora con CP_1 CP_1 pagamento delle utenze, spese condominiali e manutenzioni, senza riconoscimento di canone al signor , fino al 31 maggio 2019. Successivamente, salvo vendita Pt_1 dell'immobile a terzi o acquisto del 50% da parte di uno dei comproprietari, la signora ovrà corrispondere al signor il 50% del canone per l'utilizzo esclusivo CP_1 Pt_1
o liberare l'immobile da persone e cose proprie. Dalla mensilità di giugno 2019 l'obbligo di pagare il mutuo bancario riprenderà a carico di ciascuno al 50% e, in caso di pagamento da parte di uno al 100%, questi avrà diritto a richiedere all'altro la quota di spettanza del 50%, vista l'obbligazione solidale verso la banca;
5) le parti si impegnano a richiedere alla banca la verifica delle condizioni del mutuo, ritenute allo stato troppo gravose , con riduzione degli interessi e spese nei limiti di legge, 6) dato atto che fino ad ora il signor ha pagato integralmente le rate del mutuo al Pt_1
100% e non ha corrisposto l'assegno di mantenimento, neppure per differenza, alla signora né rivalutazione monetaria Istat, le parti convengono che, stante CP_1
l'accordo qui raggiunto, nulla hanno più a pretendere reciprocamente e per l'effetto rinunciano a qualsivoglia pretesa per arretrati e diritto di rivalsa;
7) le parti convengono che nei prossimi mesi faranno stimare l'immobile e che verrà offerto con precedenza alla signora per l'acquisto della quota del 50% con pagamento CP_1 della differenza al signor e accollo da parte della signora del residuo Pt_1 CP_1 mutuo;
in caso di rigetto dell'offerta da parte della signora il signor CP_1 Pt_1 potrà avanzare richiesta di acquisto alle stesse condizioni;
in caso in cui nessuno dei comproprietari volesse acquistare la quota le parti convengono che metteranno in vendita l'immobile al prezzo di mercato, dividendo il netto ricavato e tenuto conto del mutuo pagato, come da ultimo capoverso clausola 5) (rectius clausola 4)”; la convenuta, nonostante le numerose richieste da parte dell'attore, a mezzo legale, ha continuato (e continua) a fare uso esclusivo della casa e delle pertinenze, impedendone l'uso al signor , anche parziale;
da giugno 2019, contrariamente agli impegni Pt_1 che si è assunta con il divorzio,la convenuta non ha mai contribuito al pagamento della rata del mutuo, che è stata pagata integralmente dall'attore; ella non ha versato la quota del 50% del canone locativo richiesto dal signor sin dall'11/06/2019; ha Pt_1 dichiarato di non voler acquistare la quota del 50% dell'immobile, ma non ha acconsentito di vendere la propria quota al comproprietario, né ha dato il suo assenso per conferire mandato congiunto ad un'agenzia per la vendita a terzi;
avvisata per tempo, non ha acconsentito all'acceso del perito, incaricato di stimare il valore del bene per richiedere ad altro istituto di credito migliori condizioni di mutuo, alla abitazione;
dal mese di giugno 2019 l'attore ha pagato la complessiva somma di Euro 29.608,51 (fino alla rata di agosto 2023) di cui metà, pari a Euro 14.804,25, dovuta dalla convenuta;
le rate a scadere ammontano, al mese di settembre 2023, ad Euro 111.026,24 , ma stante il tasso variabile, la somma non è certa;
l'uso dell'immobile da parte della convenuta è avvenuto al di là dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e, comunque, in violazione degli impegni assunti nella sentenza di divorzio, circostanza che ha prodotto un grave pregiudizio per l'attore e un vantaggio patrimoniale per la convenuta;
ricorrono le condizioni di cui all'art. 1111 c.c., per lo scioglimento della comunione, con l'esercizio dell'azione di divisione, a prescindere dalla volontà della convenuta, con il riconoscimento in favore del di un'indennità di occupazione commisurata Pt_1 al valore di mercato e, più precisamente, al potenziale canone di locazione che, secondo i valori correnti, potrebbe essere percepito per l'immobile in contestazione;
ricorrono anche gli estremi per la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore; poiché, con successivi atti di cessione del credito, originariamente in capo alla società mutuante la società è divenuta Controparte_3 Controparte_4 creditrice ipotecaria, come ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (la posizione è rubricata al n. 5024727), ai sensi dell'art. 1113 3° comma cod. civ., è necessario estendere il presente giudizio alla predetta società quale litisconsorte necessario;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1)quantificare il valore di mercato degli immobili siti a TI BR meglio individuati al NCEU ai fogli 14, mapp. 157/2 via Villa, A/2, cl. 4, vani 7,5 rcl 1350.000, foglio 14 mapp. 157/6, via Villa, C/6, cl, 2, mq 37, Rcl 133.200, foglio 14 mapp. 157/12 Via Villa , C/6, cl 1 mq. 14. RCL 42000 con le proporzionali quote di parti comuni, come da atto di compravendita notaio di Iseo n. 138957 rep. e n. 23723 racc., Per_1 tenuto conto delle rate di mutuo residue da pagare;
2)quantificare il valore locativo degli immobili dal giugno 2019 e, accertato che la convenuta ne ha CP_1 fatto uso esclusivo , condannare a pagare a il 50% del CP_1 Parte_1 valore locativo per tutte le mensilità decorse da giugno 2019 fino all'effettivo rilascio oltre interessi mensili e rivalutazione monetaria fino al soddisfo 3)accertato il pagamento al 100% da parte di delle rate mensili del mutuo scadute Parte_1 da giugno 2019, voglia condannare a pagare a la CP_1 Parte_1 quota del 50% di tale somma oltre interessi da ogni singola mensilità al saldo effettivo 4)condannare a rifondere a la somma di Euro 280,00 CP_1 Parte_1 versata a Crif spa per l'incarico a perito estimatore e al risarcimento di tutti i danni patiti dal signor da quantificarsi in corso di causa, per l'avversa Parte_1 illegittima condotta 5) accertare e dichiarare che gli immobili in comproprietà non sono facilmente divisibili;
6)disporre lo scioglimento della comunione sugli immobili siti a TI BR (BS) meglio individuati al NCEU ai fogli 14, mapp. 157/2 via Villa, A/2, cl. 4, vani 7,5 rcl 1350.000, foglio 14 mapp. 157/6, via Villa, C/6, cl, 2, mq 37, Rcl 133.200, foglio 14 mapp. 157/12 Via Villa, C/6, cl 1 mq. 14. RCL 42000 con le proporzionali quote di parti comuni, come da atto di compravendita notaio di Per_1
Iseo n. 138957 rep. e n. 23723 racc. con assegnazione in capo del signor Pt_1 della quota del 50%, ora intestata alla convenuta, e quantificazione del
[...] conguaglio che una parte dovrà versare all'altra, previa compensazione dei crediti del signor verso la signora per i capi n. 2, 3 e 4) Con vittoria di spese ed Pt_1 CP_1 onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, spese di CTU estimativa e di trascrizione ex art. 2646 cod. civ.”.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha evidenziato che, fermo il diritto da parte del comproprietario signor di richiedere la divisione dell'immobile in Pt_1 comunione, vanno contestate le avverse deduzioni, che non risultano provate;
in particolare, non risponde al vero che ella abbia mai impedito l'uso della casa a parte attrice, né che abbia voluto impedirne la stima e la vendita;
non risulta neanche provata la cessione del mutuo alla società risultando generica Controparte_5
l'allegazione dell'estratto di Gazzetta ed il richiamato avviso di cessione di crediti pro soluto da a Controparte_6 Controparte_4
Dichiarata la contumacia di istruita la causa a mezzo di prove Controparte_4 documentali e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, alla udienza del 25 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note in atti (da intendersi integralmente richiamate) e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata. Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Innanzi tutto, non va accolta l'istanza di rinvio della trattazione, formulata dalla convenuta con le note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in vista della udienza: alcuna concreta ipotesi transattiva è stata allegata, tenuto conto del fatto che già alla udienza del 24 giugno 2025 era stata ventilata la possibilità di un accordo tra le parti, di fatto non concretizzatosi. Sicché, un eventuale ulteriore rinvio sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo.
Passando al merito della questione, va detto che la domanda è fondata e va perciò accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
Va superata la questione (peraltro di limitato interesse) della mancata prova della cessione del contratto di mutuo e, quindi, della legittimazione di Controparte_4 atteso che, in mancanza di contestazione sul contratto di cessione, è sufficiente la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (in effetti prodotto) dal quale risulti l'avvenuta pubblicazione dell'evento della cessione, senza la specifica enumerazione dei singoli contratti (Cass. civ., sez. I, 29.12.2017, ord. n. 31188; Cass. civ., sez. I, 26.6.2019, n. 17110; Cass. civ., sez. VI, 28.6.2022, n. 20739. Ed ancora e più nello specifico, Cass. civ., sez. III, 13.6.2019, n. 15884), vieppiù alla luce del fatto che la convenuta ha assunto difese nel merito della domanda.
Nel merito, va detto che non vi sono contestazioni in punto di domanda di divisione (pur dovendo le parti procedere alla sanatoria delle irregolarità riscontrate), né sulla effettiva consistenza delle quote spettanti ai comproprietari.
Va poi detto che occorre basarsi sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, svolta da una professionista in materia ingegneristica, sulla base dell'esame dei luoghi e della documentazione agli atti, confluita in una relazione conclusiva che non presenta alcun vizio e che può, quindi, essere posta a base della presente decisione.
Sulla base di questa relazione è emerso, innanzi tutto, che l'immobile non è divisibile, sicché occorre determinare la sua attribuzione all'uno o all'altro dei comproprietari.
In ogni caso, in via preliminare, e prima di procedere alla concreta valutazione sia della attribuzione della quota, che del conseguente quantum dovuto, va detto che con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2304/2018, pubblicata il 02/08/2018, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, in conformità con le condizioni tra loro concordate. Nello specifico, veniva pattuito, riguardo alla assegnazione della casa, completa di garage e pertinenze, abitata in via esclusiva dalla convenuta: l'“(3)obbligo del signor di pagare l'intera rata del mutuo Pt_1 ipotecario da giugno 2018 fino a maggio 2019, senza nulla pretendere a titolo di rivalsa dalla signora 4) utilizzo esclusivo della casa coniugale da parte della CP_1 signora con pagamento delle utenze, spese condominiali e manutenzioni, senza CP_1 riconoscimento di canone al signor , fino al 31 maggio 2019. Successivamente, Pt_1 salvo vendita dell'immobile a terzi o acquisto del 50% da parte di uno dei comproprietari, la signora dovrà corrispondere al signor il 50% del CP_1 Pt_1 canone per l'utilizzo esclusivo o liberare l'immobile da persone e cose proprie. Dalla mensilità di giugno 2019 l'obbligo di pagare il mutuo bancario riprenderà a carico di ciascuno al 50% e, in caso di pagamento da parte di uno al 100%, questi avrà diritto a richiedere all'altro la quota di spettanza del 50%, vista l'obbligazione solidale verso la banca”.
E' noto che secondo un principio comunemente affermato (cfr., in motivazione, Cass. 16909/2015, che richiama anche precedenti pronunce di legittimità), “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche”. Dunque, i coniugi possono concludere accordi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, “relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili”.
Questi principi sono indubbiamente applicabili anche all'istituto della cessazione degli effetti civili o allo scioglimento del matrimonio, ove le parti possono eventualmente modificare o anche confermare quanto già stabilito tra loro in sede di separazione coniugale.
Insomma, ed in definitiva, può dirsi che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono regolare quegli aspetti accessori della vita comune (quali, ad esempio, la disponibilità di una autovettura, le restituzioni di somme, la spartizione della disponibilità di una seconda abitazione destinata alle vacanze) che non intaccano il nucleo essenziale della separazione o del divorzio (il vivere separati, il non essere più sposati, l'affidamento ed il mantenimento della prole, il mantenimento del coniuge).
V'è anche da aggiungere che le pattuizioni accessorie in sede di separazione coniugale possono essere modificate o anche confermate in sede di divorzio.
Per questi aspetti non essenziali vigono, quindi, le comuni regole contrattuali, ivi comprese quelle relative alla interpretazione della volontà dei contraenti, stabilite negli artt. 1362 e ss. c.c.
Ora, calando questi principi al caso di specie, è evidente che le parti, nell'esercizio della loro piena autonomia contrattuale hanno convenuto in ordine alle questioni relative sia al pagamento del canone dovuto dall'occupante l'immobile, sia al pagamento del mutuo, il tutto come indicato nelle clausole sopra riportate.
Sicché è a queste pattuizioni che occorre fare riferimento nella presente decisione.
Quindi, quanto alla attribuzione della quota, non può non rilevarsi che la possibilità per la convenuta di occupare l'immobile, quantomeno dal mese di giugno 2019, era sottoposta alla condizione del pagamento del canone, di fatto mai pagato, oltre al fatto che la convenuta non ha più partecipato al pagamento del mutuo, pure essendo tenuta a farlo, nella misura sopra determinata.
Ne consegue che la attuale occupazione dell'immobile da parte sua non è in alcun modo legittimata e non può essere, quindi, considerata come elemento determinante, in sua direzione, per l'attribuzione della quota di proprietà che va, conseguentemente, attribuita all'attore.
Dunque, e venendo ai concreti calcoli del dovuto (come risultante dalle stime del CTU e dalle allegazioni di parte attrice, senza alcuna concreta e specifica contestazione della convenuta), occorre evidenziare che il valore dell'immobile, pari ad euro 238.600,00, da cui vanno sottratti euro 6.000,00 per le opere di sanatoria, è pari ad euro 232.600,00, sicché la parte spettante a ciascuno sarà di euro 116.300,00. Da questo importo vanno sottratte le seguenti somme: euro 26.520,00 (quale 50% del canone mensile dovuto, pari ad euro 680,00 mensili, per 78 mesi, ossia dal mese di giugno 2019 al mese di novembre 2025); euro 49.206,14, quale 50% del mutuo residuo (nel totale pari ad euro 98.412,18); euro 28.042,22, quale 50% delle rate di mutuo, pagate per l'intero dall'attore, dal giugno 2019 al mese di novembre 2025 (nel totale pari ad euro 56.086,44).
Vanno escluse dal computo le ulteriori somme (pagamento CTU-su cui, comunque, infra-, e altre) e non va esaminata la domanda di ordinare il rilascio dell'immobile, trattandosi di questioni non poste con la domanda introduttiva del giudizio. Sicché, tirando le somme v'è che alla convenuta spetta il totale importo di euro 12.531,64.
Stante la natura della controversia, e la sostanziale adesione della convenuta alla soluzione adottata in questa sede (come da note scritte depositate per l'udienza del 25 novembre 2025), le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), vengono anche esse compensate tra le parti, con il conseguente diritto della parte che abbia versato la sua quota di ripetere dall'altra parte le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione, oltre la propria quota.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in TI BR (BS), identificato al NCEU ai fogli 14, mapp. 157/2 via Villa, A/2, cl. 4, vani 7,5 rcl 1350.000e foglio 14 mapp. 157/6, via Villa, C/6, cl, 2, mq 37, Rcl 133.200, foglio 14 mapp. 157/12 Via Villa , C/6, cl 1 mq. 14. RCL 42000;
2) attribuisce la quota del 50% di proprietà della convenuta sul predetto immobile all'attore, previa regolarizzazione urbanistica, come indicata dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio (pagg. 17/20);
3) dispone che, in esecuzione della divisione sull'immobile, l'attore versi alla convenuta l'importo di 12.531,64, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al dì del soddisfo;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
5) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), vengono anche esse compensate tra le parti, con il conseguente diritto della parte che abbia versato la sua quota di ripetere dall'altra parte le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione, oltre la propria quota.
Brescia, 11 dicembre 2025 Il Giudice
CE TI