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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/09/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
E
, nato a [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ortombina Daria e Ortombina Cinzia
e domiciliati presso il loro studio in Mori via Garibaldi n. 10, giusta delega in calce al ricorso;
per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 14.05.1988 in Mori
- preso atto che all'udienza del 14.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 14.12.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
14.07.2025 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Controparte_1 Controparte_2
al n. 8 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mori
per l'anno 1988 alle seguenti condizioni:
1. nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. la signora e la figlia potranno continuare a vivere Controparte_1
nell'appartamento ove risiedono attualmente in via Viesi n. 37;
3. i coniugi non prevedono condizioni di mantenimento né di visita a favore della figlia in considerazione della raggiunta maggiore età della Persona_1
stessa, della sua indipendenza e autonoma capacità di sostenersi economicamente;
pag. 2 di 3 4. i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
5. Spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
E
, nato a [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ortombina Daria e Ortombina Cinzia
e domiciliati presso il loro studio in Mori via Garibaldi n. 10, giusta delega in calce al ricorso;
per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 14.05.1988 in Mori
- preso atto che all'udienza del 14.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 14.12.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
14.07.2025 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Controparte_1 Controparte_2
al n. 8 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mori
per l'anno 1988 alle seguenti condizioni:
1. nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. la signora e la figlia potranno continuare a vivere Controparte_1
nell'appartamento ove risiedono attualmente in via Viesi n. 37;
3. i coniugi non prevedono condizioni di mantenimento né di visita a favore della figlia in considerazione della raggiunta maggiore età della Persona_1
stessa, della sua indipendenza e autonoma capacità di sostenersi economicamente;
pag. 2 di 3 4. i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
5. Spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3