Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1120/2021 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 3.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1120/2021 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Severo alla via u. Fraccacreta n. 78, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Tancredi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Trani alla via San Gervasio n. 48, presso lo studio dell'avv. Luigi Maldera, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA
- ATTRICE IN RICOVENZIONALE–
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 702 bis cod. proc. civ., Parte_1 premesso di aver svolto prestazioni in favore della società Controparte_1 ha convenuto quest'ultima in giudizio, al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 62.708,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
costituendosi, oltre a domandare il rigetto dell'avversa Controparte_1 pretesa siccome infondata, ha altresì spiegato domanda in via riconvenzionale, al fine di sentir condannare l'attrice al pagamento della somma di € 10.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per danni all'immagine, con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese di lite.
Mutato il rito, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
A sostegno della sua pretesa, l'attrice ha dedotto di aver maturato un compenso complessivo, non pagato, pari ad € 62.708,00, adducendo:
a) che, nell'ambito di una partnership intrapresa con la società convenuta (doc. 2, allegato alla citazione), su incarico di quest'ultima, ha svolto numerose prestazioni di consulenza e di progettazione per la realizzazione di numerosi centri estetici, da marzo 2017 a dicembre
2018, allocati su tutto il territorio italiano, come da fattura di cui al doc. 1 (allegato alla citazione), nominando quale responsabile, per lo svolgimento degli incarichi ricevuti, l'ing. ; che i singoli Persona_1 incarichi, svolti per la consulenza dei diversi centri estetici, sono stati eseguiti su commissione della società convenuta, come dimostrano i documenti nn. da 3 a 29, allegati alla citazione;
b) che, inoltre, sempre su incarico ed in favore della resistente, ha elaborato strategie di marketing, per il tramite suo delegato allo
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sviluppo del marketing strategico, dott. (doc. 30 allegato Persona_2 alla citazione)e che, inoltre, ha realizzato ed indicizzato i siti aziendali della convenuta e li ha gestiti per suo conto, in particolare RO
LI (www.proteckitalia.it) e BC PA (www.bclPA.it), maturando un compenso complessivo di € 6.000,00, oltre IVA (3.000,00 per ciascun sito), come risulta dai doc. 31 e 32, allegati alla citazione;
c) che, sempre su incarico ed in favore della convenuta, ha svolto l'allestimento espositivo degli stand per le fiere “Cosmoprof 2018” tenutasi presso l'Ente Fiera di Bologna e “Esteticamente” e tenutasi a
Lecce nel mese di Aprile 2018, così maturando un compenso di €
1.500,00 oltre i.v.a., come risulta dal doc. 34 allegato alla citazione;
d) che, sempre su incarico ed in favore della convenuta, ha progettato i l'ufficio adibito alla nuova sede sociale, maturando un ulteriore compenso pari ad € 4.000,00 come risulta dal doc. 35 allegato alla citazione.
La convenuta ha, invece, obiettato che, innanzitutto, la fattura n. FPR
1/2020 DEL 23.01.2020,di cui al doc. 1 allegato alla citazione, recante l'importo di € 62,708,00 e posta a fondamento della presente richiesta di pagamento, è stata da essa immediatamente contestata, con e-mail del
24.1.2020 (doc. 2 allegato alla costituzione), tanto che poi, la stessa attrice ha emesso nota di credito in suo favore, n. FPR 2/2020 del 06.02.2020, per la stessa somma oggetto del presente processo, successivamente istaurato nonostante l'emissione della nota di credito (doc. 3 allegato alla costituzione); che la somma oggi azionata è stata sin da subito contestata perché:
a) tutti gli incarichi di progettazione dei vari centri estetici (di cui al punto a della presente motivazione) sono stati svolti dalla società attrice per conto e su incarico dei singoli centri estetici;
che, infatti, essa ha allestito i singoli centri estetici fornendo mobili, attrezzature e prodotti ma non ha conferito nessun incarico alla società attrice per la progettazione degli immobili, limitandosi esclusivamente a presentare i suoi clienti (singoli centri estetici) alla società attrice, di modo che
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quest'ultima potesse svolgere le prestazioni di progettazione dei locali in favore dei singoli committenti;
di aver, oltretutto, ricevuto innumerevoli contestazioni da parte dei singoli centri estetici, i quali si sono lamentati dell'inadempimento da parte dell'attrice nello svolgimento delle prestazioni, tanto da esser dovuta, essa stessa, intervenire per completare lo svolgimento degli incarichi al posto dell'attrice, al fine di non perdere i clienti che aveva presentato all'attrice;
b) l'attrice non ha mai sviluppato strategie di marketing in suo favore e i due siti web sono stati realizzati dall'attrice, nell'interesse di entrambe le società, nell'ambito di progetti comuni, falliti però sul nascere, a causa della condotta poco affidabile di parte avversa, sicché i siti non sono mai stati utilizzati;
c) le attività di preparazione e di allestimento delle due fiere nazionali
“Cosmoprof 2018” e “Esteticamente” sono stati svolti dall'attrice, effettivamente su sua commissione e, infatti, sono stati pagati, come risulta dai doc. 8, 9 e 10 allegati alla comparsa
d) non ha mai commissionato alcun progetto per il capannone sito in
Corato sulla S.P. 231.
Il Tribunale osserva che dagli atti risulta quanto segue.
La fattura di cui al doc. 1 allegato alla citazione, dell'importo di € 62.708,00, oggi richiesto giudizialmente, emessa in data 23.1.2020, è stata effettivamente contestata dalla convenuta con e-mail del giorno successivo alla emissione della fattura, di cui al doc. 2 allegato alla comparsa. Dalla lettura della diffida, del 24 gennaio 2020, si legge che, sin dal giorno successivo all'emissione della fattura, la società, odierna convenuta, ha contestato la fattura affermando di ritenere “estremamente grave la circostanza che la società in indirizzo [attrice], seppur consapevole di non aver mai sottoscritto alcun contratto di consulenza e/o di altra natura con la società che rappresento [convenuta], abbia unilateralmente emesso la fattura n. FPR 1/2020 DEL 23.01.2020, indicando prestazioni mai richieste dalla società [convenuta] e conseguentemente mai Controparte_2
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eseguite. Il Signor [l.r.p.t. della convenuta], come ribadito in più Pt_2 occasioni, si è semplicemente limitato a presentare la società in indirizzo
[attrice], che si era accreditata come azienda in grado di curare tutta la fase dei lavori di allestimento dei centri in completa autonomia ed assumendo direttamente le commesse (e quindi anche i pagamenti) dai clienti. Alla luce di quanto sopra si contesta voce per voce la fattura sopra specificata chiedendo l'immediato storno della stessa e l'emissione di una nota di credito di pari importo dandone immediata comunicazione al sottoscritto difensore nel termine perentorio di tre giorni. In mancanza di quanto sopra, si procederà a tutelare le ragioni della società che assisto [convenuta] in ogni sede. Inoltre, a prescindere da tale vicenda, preannuncio l'intenzione della mia patrocinata [convenuta] di voler procedere giudizialmente anche per chiedere ed ottenere i danni all'immagine e di altra natura subiti dalla società [convenuta] ad opera della vostra condotta di virtù Controparte_2 delle motivazioni già espresse nelle precedenti diffide richiamate […]”.
Sempre dagli atti risulta che, dopo pochi giorni, in data 6 febbraio 2020, è stata effettivamente emessa nota di credito in favore della convenuta, per l'importo di € 62.708,00, oggetto del presente giudizio.
Nonostante l'emissione della nota di credito, tuttavia, è stato intrapreso il presente giudizio.
Dalla lettura dei documenti, da 2 a 28 allegati alla citazione, sui quali l'attrice fonda la sua pretesa per il pagamento delle prestazioni di progettazione dell'allestimento dei centri estetici, emerge, al contrario di quanto sostenuto dall'attrice, che gli incarichi sono stati svolti da quest'ultima su commissione dei singoli centri estetici e che la convenuta ha svolto esclusivamente opera di intermediazione tra i singoli centri estetici e l'attrice.
In particolare:
- il documento 2, allegato alla citazione, recante e-mail del 29.7.2017, inviata da , l.r.p.t. della società convenuta, a Testimone_1 R_
, responsabile delle attività di allestimento dei singoli centri
[...] estetici, non dimostra che le prestazioni sono state eseguite
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dall'attrice su commissione della convenuta;
nel corpo della e-mail si legge esclusivamente l'intenzione delle due società di intraprendere una partnership, creando un processo per step, per la gestione di un nuovo centro estetico o un remake di un centro estetico già esistente;
- il documento 3, allegato alla citazione, recante e-mail del
13/05/2017, inviata da a , fa riferimento Testimone_1 Persona_1 all'apertura di un nuovo centro estetico;
nell'e-mail, si Testimone_1 limita esclusivamente a riferire a le esigenze della Persona_1 cliente titolare del nuovo centro estetico, ed, infatti, Parte_3 specifica di elencare le richieste “per conto di ”; l'e- Parte_3 mail conclude con la seguente frase “ci aggiorniamo nella prox settimana per organizzarci ad un incontro per lo sviluppo funzionale del progetto stesso”;
- il documento numero 4, allegato alla citazione, fa riferimento al centro estetico di e, nel corpo della e-mail, Parte_4 Testimone_1 si limita esclusivamente a riferire a che svilupperà un Persona_1 preventivo degli arredi e delle attrezzature presenti nella azienda convenuta così da dare “l'opportunità a di avere un quadro Pt_4 completo di tutta la situazione”; l'e-mail prova, quindi, quanto dedotto dalla convenuta e cioè che la società convenuta, che comunque doveva allestire i centri estetici fornendo mobili, attrezzature e prodotti, faceva anche da tramite tra i singoli centri e la società attrice per le opere di progettazione dei centri;
- il documento 5 contiene esclusivamente disegni di progetti eseguiti per il centro essenza di e quindi non prova che gli stessi sono Pt_5 stati eseguiti su commissione della convenuta;
- il documento 6, relativo al centro estetico di Controparte_3
Brindisi, prova addirittura che i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti direttamente dal centro estetico in favore della attrice;
- il documento 7, relativo al centro estetico di , reca Parte_6 solamente disegni di progetto senza quindi provare che gli stessi siano stati commissionati dalla convenuta;
così come il documento 8, per il
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centro estetico di , il documento 9 per il centro Estetico Parte_7 di , il documento 10 per il centro estetico di Controparte_4 Pt_8
, al pari di tutti i successivi documenti, fino al doc. 29, nei quali
[...] sono contenuti, oltre ai disegni di progetto, solo alcune e-mail, inoltrate da alla società attrice, nelle quali egli si è solo Testimone_1 manifestamente limitato a svolgere il ruolo di intermediario tra i singoli centri e la società attrice, ora riportando le richieste delle singole clienti titolari dei centri, ora chiedendo lo sviluppo di preventivi per conto delle singole clienti, ora inoltrando la piantina dei luoghi per i quali sviluppare i progetti, ora chiedendo, sempre per conto delle singole clienti, di apportare modifiche ai progetti.
Dalla corrispondenza in atti emerge, quindi, chiaramente quanto affermato dalla convenuta e, cioè, che la stessa eseguiva direttamente la fornitura di beni mobili e arredi in favore dei singoli centri estetici e che, contemporaneamente, metteva questi ultimi in contatto con l'attrice per i lavori di progettazione e realizzazione dei singoli centri.
Ciò risulta ulteriormente dimostrato anche dalla documentazione depositata da parte convenuta.
Vi è infatti, in atti, il doc. 7 allegato alla comparsa, recante documentazione sottoscritta da , una delle titolari dei centri estetici, con cui Persona_3 quest'ultima ha dichiarato di aver corrisposto direttamente alla società attrice la somma di € 600,00 per le prestazioni di consulenza progettuale e finanziaria per la realizzazione del centro estetico.
Il documento n. 15 allegato alla comparsa, reca inoltre e-mail del
19.2.2019, inviata dal difensore di , un'altra delle titolari dei Parte_9 centri estetici, al difensore della convenuta, nella quale la stessa ha chiesto alla società convenuta di completare i lavori iniziati ma non terminati dall'attrice, illustrando di aver stipulato un contratto di fornitura con R_
, illegittimamente qualificatosi come l.r.p.t. dell'odierna attrice e che
[...] tale contratto era rimasto inadempiuto.
Il documento n. 4, allegato alla comparsa, attiene ad una fattura, emessa per l'importo di € 3.050,00, dalla società convenuta a carico della società
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attrice, recante la seguente causale “Lavori eseguiti per risoluzione vs contratto presso Ricciardi M. Luisa”. Tale fattura corrobora le deduzioni della convenuta, perché dimostra che la convenuta è intervenuta ad eseguire le opere, in luogo dell'attrice, presso il centro estetico di Ricciardi M. Luisa, in seguito alla risoluzione del contratto tra quest'ultima e l'attrice, a causa degli inadempimenti dell'attrice: la fattura, infatti, è stata emessa dalla convenuta che è intervenuta direttamente ad eseguire i lavori presso il centro estetico e ha poi richiesto il compenso direttamente all'attrice che aveva incamerato l'anticipo versatole dalla titolare del centro estetico.
Non vi è, dunque, nessuna prova del conferimento dell'incarico all'attrice da parte della convenuta ma, anzi, risulta manifesto che il compenso avrebbe dovuto essere corrisposto dai singoli centri estetici direttamente in favore dell'attrice e che, in taluni casi, il compenso non sia stato corrisposto per i gravi inadempimenti nei quali è incorsa l'attrice.
Non vi è nemmeno prova del conferimento dell'incarico per lo sviluppo di nuove strategie di marketing, perché i documenti 31 e 32 (allegati alla citazione), che l'attrice richiama a sostegno delle prestazioni asseritamente rese su commissione della convenuta, dimostrano invece quanto affermato dalla stessa convenuta, ossia che lo sviluppo della comunicazione e la progettazione dei due siti sono stati realizzati nell'interesse comune ad entrambe le parti in causa, nel solco di una collaborazione tra le due società per l'offerta di servizi (testualmente, al doc. 31, l'attrice, a nome di Per_2
scrive alla convenuta chiedendo collaborazione per il compimento di
[...] tutta una serie di attività, quali mettere off-line i siti, pulire gli hosting ed altro, indicando tali punti come punti del “piano editoriale da sviluppare insieme” e la convenuta risponde: “Grazie , precediamo seguendo le Per_2 tue indicazioni così da utilizzare un linguaggio comune col fine di raggiungere i ns obiettivi! Sono sicuro che la ns squadra prenderà in carico le tue indicazioni e suggerirà, qualora ce ne fosse bisogno, eventuali consigli utili per migliorare la ns comunicazione in relazione alla maggiore esperienza nel settore estetico maturata già da diversi anni”).
Del resto, parte attrice non ha nemmeno provato il funzionamento dei siti
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e, infatti, la convenuta ha affermato che i siti, creati per la collaborazione tra le due società, non sono mai divenuti operativi, perché la collaborazione
è “abortit[o]a sul nascere a causa della condotta poco affidabile di parte avversa” (pag. 12 comparsa).
Quanto all'allestimento degli stand per le Fiere, vi è prova in atti dei pagamenti eseguiti dalla convenuta in favore dell'attrice. Dai docc. 8, 9 e
10 depositati in atti dalla convenuta, si evincono le distinte dei seguenti bonifici e le relative fatture: bonifico del 19.3.2018 per € 3.050,00, disposto a titolo del saldo della fatt. n. 6/18 e la fattura n. 6/18 con causale
“allestimento fiera Cosmoprof” emessa in data 7.3.2018; distinta di bonifico del 16.1.2018, per l'importo di € 2.440,00, disposto a titolo di saldo fatt. n.
1/2018 e la relativa fattura emessa per pari importo per l'allestimento della fiera Cosmoprof;
distinta di bonifico del 6.6.2018, disposto a saldo della fatt. n. 15/2018 per € 1.464,00 e la relativa fattura emessa per allestimento della fiera “Esteticamente” di pari importo.
Non vi è, infine, alcuna prova in ordine alla commessa del progetto per il capannone sito in Corato sulla S.P. 231: il documento n. 35, richiamato dall'attrice a supporto della sua pretesa, infatti, reca un e-mail nella quale la convenuta scrive all'attrice sempre in un'ottica di collaborazione tra le due società e comunque senza conferire alcun incarico all'attrice.
Alla luce della documentazione in atti, quindi, non vi è prova che l'attrice abbia eseguito prestazioni per conto della convenuta e vi è prova, invece, che le prestazioni che siano state effettivamente eseguite per conto della convenuta siano state da quest'ultima pagate.
Del resto, con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6 cod. proc. civ.,
l'attrice ha solo aggiunto, alle sue deduzioni, che la convenuta sarebbe decaduta dal diritto di far valere il suo inadempimento per non aver contestato tempestivamente i vizi nell'esecuzione delle opere.
Tuttavia, tale deduzione si presenta del tutto inconferente al tema di analisi, atteso che la convenuta ha, sin dall'inizio, ed anche prima dell'introduzione della lite, affermato (come del resto emerge dagli atti di causa) che le prestazioni sono state rese dall'attrice, non in suo favore, ma in favore dei
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singoli centri estetici, sicché la decadenza potrebbe, al più operare, per questi ultimi. La convenuta non ha, infatti, dedotto gli inadempimenti dell'attrice per rifiutare i pagamenti in suo favore, ma ha rifiutato i pagamenti in suo favore sul diverso presupposto secondo cui le opere non sono state da essa commissionate e ha addotto l'inadempimento in cui è incorsa l'attrice nell'esecuzione delle prestazioni eseguite su commissione dei singoli centri estetici, al solo fine di sottolineare la pretestuosità dell'azione esercitata in giudizio da quest'ultima, alla luce del suo comportamento doppiamente scorretto.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda attorea non avendo, per un verso, l'asserita creditrice provato alcun rapporto contrattuale che risulta, anzi, smentito dalla documentazione in atti;
e per altro verso, avendo richiesto il pagamento di prestazioni rese ma già pagate.
Anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta a titolo di risarcimento per danni alla propria immagine va rigettata perché il fatto stesso che i clienti, delusi dagli inadempimenti dell'attrice, si siano rivolti alla convenuta affinché quest'ultima eseguisse, per loro conto, i lavori residui non completati dall'attrice, dimostra che la convenuta non ha subito alcun discredito della sua immagine e sia rimasta impregiudicata dal comportamento inadempiente dell'attrice, godendo di ampio credito tra la clientela, anche alla luce della brevità del rapporto intrattenuto tra le due società.
Il rigetto di entrambe le domande giustifica la compensazione delle spese di lite solo per 1/3, mentre i restanti 2/3 si pongono a carico di parte attrice, con condanna di quest'ultima al rimborso in favore della convenuta, delle spese di lite liquidate al valore del petitum non superiore ad € 260.000, (cfr. art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M.
55/2014), sia alla luce della gran mole della documentazione in atti sia alla luce dell'attività difensiva svolta dalla convenuta, entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n.
14198/2022) con distrazione in favore dell'avv. Luigi Maldera, dichiaratosi anticipatario.
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Sussistono, infine, i presupposti per la condanna d'ufficio dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c., che si stima equo liquidare, in via equitativa, nella stessa misura dell'importo delle spese di lite (Cass. n.
26435/2020): difatti, la manifesta infondatezza dell'azione spiegata in giudizio, anche alla luce della richiesta di pagamenti già corrisposti, costituisce di per sé chiaro indice del carattere pretestuoso ed abusivo dell'azione esercitata (Cass. civ. S.U. n. 16601/2017; Cass. civ. n.
27623/2017, Cass. civ. n. 21943/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande principali;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite pari all'importo di € 150,00 a titolo di esborsi ed € 9.402,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, da distrarsi in favore dell'avv. in favore dell'avv. Luigi
Maldera;
d) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo pari alla somma di € 9.402,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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