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14 aprile 2022
14 aprile 2022
Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022 . 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2022.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. xxxxx.
2. Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022 . 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2022.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. xxxxx.
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato il 16 gennaio 2024 e iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)», in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2025, n. 11969Provvedimento: […] La stessa modifica era stata in precedenza disposta dall'art. 2, comma 1, n. 1, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, in seguito abrogato dall'art. 1, comma 2, legge 28 marzo 2022, cit., che ha tuttavia stabilito che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022». […]Leggi di più...
- truffa aggravata·
- indebita percezione di erogazioni pubbliche·
- reato continuato·
- oneri contributivi·
- d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231·
- confisca per equivalente·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- prescrizione·
- art. 640-bis cod. pen.·
- art. 8 legge n. 223 del 1991·
- sanzione interdittiva·
- art. 316-ter cod. pen.