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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 5985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5985 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 25980/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al N.R.G. 25980/2024 del ruolo generale vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F. rapp.to e difeso giusta procura alle liti CodiceFiscale_1 in atti dall'avv. Raffaele Auricchio e presso lo studio di costui è elett.te dom.to in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20 (comunicazioni alla pec:
) Email_1 ricorrente E
, C.F. 8 Controparte_2 [...]
, C.F.: - P.I. - in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore-, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura INPS), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1
37875); (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_2 convenuto
OGGETTO: indebito assistenziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Con ricorso depositato in data 27.11.2024 la parte ricorrente chiedeva al giudice adito di:
“1) accertare l'irripetibilità dell'indebito in oggetto contestato dall' e, per l'effetto, CP_2 CP_ dichiarare che l'istante non è tenuto a restituire all' l'importo di € 2.812,04 (di cui € 2.739,73 a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 Legge 448/2001 ed € 72,31 a titolo di maggiorazione ex art. 70 Legge 388/2000) corrispostogli sulla prestazione cat. INVCIV
n°7035588 per il periodo dal gennaio al luglio 2024;
2) condannare l' alla restituzione delle somme che a tale titolo dovesse nel frattempo CP_1 ripetere in corso di causa a mezzo trattenute mensili che ci si riserva di documentare;
CP_
3) condannare l' al pagamento delle spese del giudizio – nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022 – con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario
Il ricorrente, a tal proposito, premetteva:
- di essere stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, come risulta dal verbale sanitario della Commissione di prima istanza presso l'ASL NA 5 – Distretto 82 in atti (cfr. doc. n°2); - che per effetto di tale riconoscimento egli a decorrere dal luglio 1998 è titolare della prestazione cat. INVCIV n°7035588 comprensiva di indennità di accompagnamento e di pensione di inabilità;
- che con successivo atto n°NA1062024000003 gli è stata conferita anche la pensione indiretta ordinaria quale “orfano superstite maggiorenne inabile”, come risulta dalla CP_ comunicazione della Direzione Generale di Napoli con data protocollo 23/01/2024;
- che per effetto di tal riconoscimento gli è stata liquidata la prestazione cat. SOCPDEL n°10668253 di importo mensile lordo pari ad € 500,68 come da cedolino di accreditamento febbraio 2024;
- che con comunicazione di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n°7035588 del
03/07/2024 (doc. n°5a) inviata a mezzo racc/AR n°66510597940-2 consegnata in data CP_ 13/09/2024 (doc. n°5b) l' – Sede di Napoli via A. De Gasperi – ha portato a conoscenza l'istante di quanto segue:
-
- che l'operato dell' è stato illegittimo poiché l'indebito n°18850864 per l'importo di € CP_2
2.812,04 relativo al periodo da gennaio a luglio 2024 è irripetibile per i motivi in diritto largamente esposti nel ricorso.
Tanto premesso il ricorrente indicato in epigrafe concludeva nel modo sopra interamente riportato. L' ritualmente evocato in giudizio si costituiva in data 19.3.2025 evidenziando che il CP_1 ricorrente non ha contestato la sussistenza dell'indebito, che costituisce, quindi, fatto pacifico, essendosi limitato ad eccepire una pretesa mancanza di dolo e che “per quanto concerne il limite temporale dell'indebito l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, CP_ impone all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. In particolare l' ha il diritto a ricevere la ripetizione di somme erroneamente versate, CP_2 nel caso in cui il pensionato non comunichi fatti, di cui l'ente non era a conoscenza, e che potrebbero modificare l'importo della pensione dello stesso. A riguardo si precisa che la comunicazione di indebito è stata correttamente notificata al ricorrente nei termini di legge, in data 13.9.2024 per il periodo compreso da gennaio a luglio 2024. Pertanto l'indebito, è pienamente ripetibile. L' concludeva affinché il giudice adito “reietta ogni contraria istanza, eccezione, CP_1 richiesta e conclusione, voglia così provvedere: - rigettare la domanda in quanto del tutto infondata per i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. In data 10.7.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva ed oggi decisa, con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Parte ricorrente correttamente si sofferma sull'aspetto relativo alla distribuzione dell'onere della prova nei casi di indebito previdenziale richiamando gli insegnamenti della Suprema
Corte, la quale superando il contrasto insorto tra le sezioni semplici, ebbe ad affermare il principio in base al quale “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanti percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Cass. SS.UU. 18046/2010). Parte attrice richiama, poi, i principi che regolano la presenta materia ovvero le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito”. Va aggiunto che la Corte di Cassazione fin dalla sentenza n. 1446/2008 (est. Picone, v. pure n. 11921/2015) ha costantemente affermato che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. Parte istante ha anche riportato i contenuti di decisioni della Corte Costituzionale assunte in tema di indebito assistenziale allorché i giudici delle leggi pur affermando – cfr. ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Sulla specifica questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale ha poi richiamato le sentenze della Corte di Cassazione (Sez. lav., n.13917 del 20/05/2021; Sez. lav. n. 16088 del 2020; Sez. lav. n. 26036 del 15/10/2019) nella parte in cui hanno affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. In base a queste decisione, pertanto, la ripetizione è possibile solo in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento:
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018).
In ogni caso appare opportuno richiamare - perchè estremamente chiarificatrice - la pronuncia della Suprema Corte n 13223 del 2020, la quale, chiamata a pronunciarsi in un caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale in cui il giudice del CP_ merito aveva fatto applicazione dell'art 13 della legge 412/91 mentre l' sosteneva l'applicabilità dell'art 2033 c.c., ha così statuito: “Ed infatti se è vero che, come sostiene CP_ l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art 13 L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art 2033 cc ed invocato dall' . CP_2 Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n 1446/2008, est Picone, v. pure n 11921/2015) che 'nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a ingenerare affidamento' Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n 264/2004 e n 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche 'in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile'. Al riguardo la Corte Cost ha pure evidenziato che il canone dell'art 38 Cost appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost n
39 del 1993; n 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (sez L, sentenza n 26306 del 15.110.2019) che 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato'. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., n. 28771 del 09.11.2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui: in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens.
Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui 'il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n 1446/2008 (est ; e che anche le Sez Unite di questa Corte Per_2
(sentenza n 10454 del 21.5.2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela”. Orbene, con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe che sia necessario il
"dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , , Agenzia CP_1 Controparte_3 dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che:
- il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , CP_1 si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte
n.31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il CP_1
D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale nelle specie certamente già conosceva ed aveva ha l'onere di conoscere. CP_ Ciò premesso e calando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che l' non ha dedotto, né provato, alcun comportamento doloso o colposo del ricorrente Parte_1
[...]
Deve condividersi, quindi, anche il principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 26036 del 15.10.2019, affermatosi con riferimento all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che anche qui viene in rilievo, richiamato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio;
in tale sentenza la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (conformi a tali principi anche Cass. 16260/2003, Cass. 1446/2008 secondo cui è esclusa, in materia di indebito assistenziale, la ripetizione di indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto ma non ha provato, alcun comportamento doloso o colposo addebitabile alla parte ricorrente che abbia potuto determinare l'errore in cui è incorso l'istituto nell'erogazione della maggiorazione sociale asserita come non spettante. Deve ritenersi, pertanto, ricorrere nella specie, un legittimo affidamento di Parte_1 CP_ quale accipiens delle somme oggi chieste in ripetizione dall' Deve pertanto dichiararsi l'irripetibilità delle prestazioni erogate per il periodo compreso da gennaio a luglio 2024 (l' , come detto, è abilitato a procedere alla restituzione solo a far CP_1 tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti), con conseguente condanna dell'ente alla restituzione delle somme eventualmente ripetute, a titolo di indebito, in relazione alla prestazione corrisposta per il periodo appena evidenziato.
Il ricorso deve, quindi, essere interamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
- a) in accoglimento del ricorso dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione in favore dell' delle somme relative al periodo compreso da gennaio a luglio 2024 di cui CP_1 al provvedimento di indebito e di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV
n°7035588 del 03/07/2024 (doc. n°5a) inviata a mezzo racc/AR n°66510597940-2 CP_
in data 13/09/2024 (doc. n°5b) dall' – Sede di Napoli via A. De Gasperi Parte_2 contenente la comunicazione del provvedimento di revoca della maggiorazione sociale da parte dell' per i periodo gennaio 2024- luglio 2024; CP_1
- b) conseguentemente, accerta e dichiara che l'indebito contestato dall' è irripetibile e CP_1 infondato, per le causali esposte in motivazione;
- c) per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente già recuperate CP_1 medio tempore;
- d) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 22 luglio 2025 Il Giudice dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al N.R.G. 25980/2024 del ruolo generale vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F. rapp.to e difeso giusta procura alle liti CodiceFiscale_1 in atti dall'avv. Raffaele Auricchio e presso lo studio di costui è elett.te dom.to in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20 (comunicazioni alla pec:
) Email_1 ricorrente E
, C.F. 8 Controparte_2 [...]
, C.F.: - P.I. - in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore-, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura INPS), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1
37875); (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_2 convenuto
OGGETTO: indebito assistenziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Con ricorso depositato in data 27.11.2024 la parte ricorrente chiedeva al giudice adito di:
“1) accertare l'irripetibilità dell'indebito in oggetto contestato dall' e, per l'effetto, CP_2 CP_ dichiarare che l'istante non è tenuto a restituire all' l'importo di € 2.812,04 (di cui € 2.739,73 a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 Legge 448/2001 ed € 72,31 a titolo di maggiorazione ex art. 70 Legge 388/2000) corrispostogli sulla prestazione cat. INVCIV
n°7035588 per il periodo dal gennaio al luglio 2024;
2) condannare l' alla restituzione delle somme che a tale titolo dovesse nel frattempo CP_1 ripetere in corso di causa a mezzo trattenute mensili che ci si riserva di documentare;
CP_
3) condannare l' al pagamento delle spese del giudizio – nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022 – con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario
Il ricorrente, a tal proposito, premetteva:
- di essere stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, come risulta dal verbale sanitario della Commissione di prima istanza presso l'ASL NA 5 – Distretto 82 in atti (cfr. doc. n°2); - che per effetto di tale riconoscimento egli a decorrere dal luglio 1998 è titolare della prestazione cat. INVCIV n°7035588 comprensiva di indennità di accompagnamento e di pensione di inabilità;
- che con successivo atto n°NA1062024000003 gli è stata conferita anche la pensione indiretta ordinaria quale “orfano superstite maggiorenne inabile”, come risulta dalla CP_ comunicazione della Direzione Generale di Napoli con data protocollo 23/01/2024;
- che per effetto di tal riconoscimento gli è stata liquidata la prestazione cat. SOCPDEL n°10668253 di importo mensile lordo pari ad € 500,68 come da cedolino di accreditamento febbraio 2024;
- che con comunicazione di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n°7035588 del
03/07/2024 (doc. n°5a) inviata a mezzo racc/AR n°66510597940-2 consegnata in data CP_ 13/09/2024 (doc. n°5b) l' – Sede di Napoli via A. De Gasperi – ha portato a conoscenza l'istante di quanto segue:
-
- che l'operato dell' è stato illegittimo poiché l'indebito n°18850864 per l'importo di € CP_2
2.812,04 relativo al periodo da gennaio a luglio 2024 è irripetibile per i motivi in diritto largamente esposti nel ricorso.
Tanto premesso il ricorrente indicato in epigrafe concludeva nel modo sopra interamente riportato. L' ritualmente evocato in giudizio si costituiva in data 19.3.2025 evidenziando che il CP_1 ricorrente non ha contestato la sussistenza dell'indebito, che costituisce, quindi, fatto pacifico, essendosi limitato ad eccepire una pretesa mancanza di dolo e che “per quanto concerne il limite temporale dell'indebito l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, CP_ impone all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. In particolare l' ha il diritto a ricevere la ripetizione di somme erroneamente versate, CP_2 nel caso in cui il pensionato non comunichi fatti, di cui l'ente non era a conoscenza, e che potrebbero modificare l'importo della pensione dello stesso. A riguardo si precisa che la comunicazione di indebito è stata correttamente notificata al ricorrente nei termini di legge, in data 13.9.2024 per il periodo compreso da gennaio a luglio 2024. Pertanto l'indebito, è pienamente ripetibile. L' concludeva affinché il giudice adito “reietta ogni contraria istanza, eccezione, CP_1 richiesta e conclusione, voglia così provvedere: - rigettare la domanda in quanto del tutto infondata per i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. In data 10.7.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva ed oggi decisa, con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Parte ricorrente correttamente si sofferma sull'aspetto relativo alla distribuzione dell'onere della prova nei casi di indebito previdenziale richiamando gli insegnamenti della Suprema
Corte, la quale superando il contrasto insorto tra le sezioni semplici, ebbe ad affermare il principio in base al quale “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanti percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Cass. SS.UU. 18046/2010). Parte attrice richiama, poi, i principi che regolano la presenta materia ovvero le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito”. Va aggiunto che la Corte di Cassazione fin dalla sentenza n. 1446/2008 (est. Picone, v. pure n. 11921/2015) ha costantemente affermato che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. Parte istante ha anche riportato i contenuti di decisioni della Corte Costituzionale assunte in tema di indebito assistenziale allorché i giudici delle leggi pur affermando – cfr. ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Sulla specifica questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale ha poi richiamato le sentenze della Corte di Cassazione (Sez. lav., n.13917 del 20/05/2021; Sez. lav. n. 16088 del 2020; Sez. lav. n. 26036 del 15/10/2019) nella parte in cui hanno affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. In base a queste decisione, pertanto, la ripetizione è possibile solo in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento:
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018).
In ogni caso appare opportuno richiamare - perchè estremamente chiarificatrice - la pronuncia della Suprema Corte n 13223 del 2020, la quale, chiamata a pronunciarsi in un caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale in cui il giudice del CP_ merito aveva fatto applicazione dell'art 13 della legge 412/91 mentre l' sosteneva l'applicabilità dell'art 2033 c.c., ha così statuito: “Ed infatti se è vero che, come sostiene CP_ l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art 13 L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art 2033 cc ed invocato dall' . CP_2 Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n 1446/2008, est Picone, v. pure n 11921/2015) che 'nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a ingenerare affidamento' Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n 264/2004 e n 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche 'in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile'. Al riguardo la Corte Cost ha pure evidenziato che il canone dell'art 38 Cost appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost n
39 del 1993; n 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (sez L, sentenza n 26306 del 15.110.2019) che 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato'. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., n. 28771 del 09.11.2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui: in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens.
Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui 'il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n 1446/2008 (est ; e che anche le Sez Unite di questa Corte Per_2
(sentenza n 10454 del 21.5.2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela”. Orbene, con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe che sia necessario il
"dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , , Agenzia CP_1 Controparte_3 dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che:
- il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , CP_1 si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte
n.31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il CP_1
D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale nelle specie certamente già conosceva ed aveva ha l'onere di conoscere. CP_ Ciò premesso e calando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che l' non ha dedotto, né provato, alcun comportamento doloso o colposo del ricorrente Parte_1
[...]
Deve condividersi, quindi, anche il principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 26036 del 15.10.2019, affermatosi con riferimento all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che anche qui viene in rilievo, richiamato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio;
in tale sentenza la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (conformi a tali principi anche Cass. 16260/2003, Cass. 1446/2008 secondo cui è esclusa, in materia di indebito assistenziale, la ripetizione di indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto ma non ha provato, alcun comportamento doloso o colposo addebitabile alla parte ricorrente che abbia potuto determinare l'errore in cui è incorso l'istituto nell'erogazione della maggiorazione sociale asserita come non spettante. Deve ritenersi, pertanto, ricorrere nella specie, un legittimo affidamento di Parte_1 CP_ quale accipiens delle somme oggi chieste in ripetizione dall' Deve pertanto dichiararsi l'irripetibilità delle prestazioni erogate per il periodo compreso da gennaio a luglio 2024 (l' , come detto, è abilitato a procedere alla restituzione solo a far CP_1 tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti), con conseguente condanna dell'ente alla restituzione delle somme eventualmente ripetute, a titolo di indebito, in relazione alla prestazione corrisposta per il periodo appena evidenziato.
Il ricorso deve, quindi, essere interamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
- a) in accoglimento del ricorso dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione in favore dell' delle somme relative al periodo compreso da gennaio a luglio 2024 di cui CP_1 al provvedimento di indebito e di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV
n°7035588 del 03/07/2024 (doc. n°5a) inviata a mezzo racc/AR n°66510597940-2 CP_
in data 13/09/2024 (doc. n°5b) dall' – Sede di Napoli via A. De Gasperi Parte_2 contenente la comunicazione del provvedimento di revoca della maggiorazione sociale da parte dell' per i periodo gennaio 2024- luglio 2024; CP_1
- b) conseguentemente, accerta e dichiara che l'indebito contestato dall' è irripetibile e CP_1 infondato, per le causali esposte in motivazione;
- c) per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente già recuperate CP_1 medio tempore;
- d) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 22 luglio 2025 Il Giudice dott. Federico Bile