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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14658 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 16336 anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Massimo Corrias, sulle conclusioni precisate dalle dell'art. 281 sexies, parti all'udienza del 26/9/2025, ha pronunziato, ai sensi terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 16336/2024
tra
C.F. 1 ), Parte 1 (CF:
OS AR AR e ANNAAR AL, rappresentata e difesa dalle avv.sse
DE CAROLIS in Via Sardegna 38, elettivamente domiciliata presso l'avv. GIUSEPPE
Roma,
attrice contro
Controparte 1 (CF: C.F. 2 )
rappresentata e difesa dall'avv.ssa MARINA ROSSI, elettivamente domiciliata in Via
Sardegna 29, Roma,
convenuta
Fatto e diritto.
Con ricorso per rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 12.4.2024 davanti aControparte 2 questo Parte 1 ha convenuto
Tribunale, esponendo: che era proprietaria, per successione mortis causa a suo
dell'immobile sito in Roma, in Via Giacomo Bresadolapadre ERsona 1
55, palazzina A, 4° piano, interno 11, e del locale servizi, ex lavatoio, di circa mq.10, sul terrazzo condominiale;
che suo padre, con accordo verbale non
registrato, aveva concesso in uso detti immobili alla convenuta CP_1
[...] ; che la forma verbale dell'accordo era stata voluta da entrambe le parti;
aveva corrisposto a suo padre, fino alla sua morte avvenuta che la CP 1
1'11.2.2022, variabili tra €.300,00 ed €.350,00; che dalla morte di suo somme padre la CP 1 aveva cessato sia i pagamenti dovuti per l'uso degli immobili sia i pagamenti degli oneri condominiali;
che il contratto stipulato da suo padre con la CP 1 verbale e non registrato, era nullo;
che le trattative per la conclusione di un contratto di locazione scritto e registrato non erano andate a
buon fine;
che pertanto la doveva essere considerata un'occupante CP 1 senza titolo. Sulla base di tali prospettazioni la Parte 1 ha formulato le seguenti richieste:
"premesse le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, voglia il
Tribunale Ill.mo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e
Controparte 1disattesa, accertato e dichiarato che la convenuta sig.ra оссира senza titolo l'immobile sito in Roma via Giacomo Bresadola n. 55
Palazzina A interno 11 censito al NCEU al Foglio 642 Particella 317 sub. 511,
Z.C 004, categoria A/3, classe 2 consistenza vani 3 superficie catastale mq.
49,00, Rendita €. 464,81, ORDINARE alla medesima nonché ad eventuali conviventi di liberare immediatamente essa unità immobiliare e relative pertinenze e di
consegnarle, senza dilazione, libere da persone e cose, ai proprietari, dando le disposizioni del caso e di legge. Voglia, altresì, il Tribunale condannare la convenuta al pagamento delle spese condominiali maturate e quantificate nella somma di €. 1.502,96 nonché al risarcimento del danno per illegittima detenzione dell'immobile quantificato in €. 300,00 mensili a far tempo dalla data di decesso del de cuius sino alla data di effettivo rilascio, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo od a quella maggiore o minor somma che potesse risultare dovuta ed accertata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario, iva in rivalsa e cpa".
Controparte 1 si è costituita in giudizio contestando la fondatezza degli assunti avversari ed esponendo: che effettivamente deteneva gli immobili in
questione in forza di un contratto verbale e non registrato a suo tempo stipulato nel marzo 2018 con il padre dell'attrice, Parte 1 Per ER 1 che i contratti di locazione di immobili stipulati verbalmente e non registrati sono viziati da nullità relativa di protezione che consente ai conduttori di richiedere la
rapporto locatizio a condizioni conformi a quanto previsto riconduzione del dall'art. 2, comma 1, della legge 431/1998; che pertanto intendeva chiedere la
riconduzione della locazione alle condizioni di legge;
che il canone da ultimo
ammontava ad €.300,00 mensili.versato a Parte 2
Sulla base di quanto sopra esposto la CP 1 ha formulato le seguenti richieste: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di locazione
-
stipulato senza la forma scritta tra il de cuius ERsona 1 e [...]
CP 1 nel mese di marzo 2018, e per effetto, accertare e dichiarare che il contratto di locazione intercorso tra le parti decorre dal mese di marzo 2018 con scadenza nel mese di marzo 2026. Con vittoria di spese".
produzione di documenti, è stata discussa La causa, istruita con la sola
- all'udienza del 26.9.2025 ed è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi
-
-
- dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
-
X
-
-
-
-
E' circostanza pacifica fra le parti, che nel marzo del 2018 LI Per
ER 1, padre dell'attrice Parte 1 e Controparte 1 stipularono verbalmente un contratto, mai registrato, per l'uso degli immobili in questione, per un corrispettivo che la (non smentita dall'odierna CP 1
attrice) ha indicato in €.300,00 mensili,
immobili per usoIn materia di contratti di locazione di abitativo stipulati verbalmente e non registrati, la Corte di Cassazione, con la sentenza 4975/2021,
si è così espressa : "i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a
decorrere dall'entrata in vigore della 1. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine
indicato al comma 1 dell'art. 13 citato, sono affetti da nullità relativa di
protezione, a prescindere dal fatto che siano stati conclusi ○ meno in forma
scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti prima della
modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13; causa
di nullità, pertanto, denunciabile dal solo conduttore, ricorrendo uno dei casi
nei quali quest'ultimo ha la facoltà di domandare "la riconduzione del contratto a condizioni conformi "".
La domanda di riconduzione del contratto a condizioni conformi alla legge azionata dalla CP 1 è quindi risultata fondata e, pertanto, al contratto da questa stipulato con ERsona 1 nel marzo 2018 dovranno essere applicate le norme della legge 431/1998 che prevedono, per le locazioni abitative, un termine minimo di durata di quattro anni con rinnovo automatico per ulteriori quattro anni in difetto di diniego di rinnovo motivato ai sensi dell'art.3 della medesima legge;
dovrà quindi ritenersi che la CP 1 occupi i suddetti immobili in
forza di un contratto di locazione valido fino al 31.3.2026 e che quindi non potrà
essere considerata un'occupante senza titolo. Occorrerà quindi:
-ricondurre alle condizioni previste dalla legge 431/1998 il contratto a suo tempo stipulato dalla CP 1 con Parte 2 e, per l'effetto, dichiarare la vigenza di detto contratto fino al 31.3.2026;
-respingere, di conseguenza, le domande della Parte 1 volte all'accertamento dell'occupazione senza titolo, alla restituzione degli immobili e al risarcimento del danno per illegittima occupazione.
Parte 1 di rimborso degli oneri Occorrerà altresì respingere la domanda della non avendo questa fornito la prova di condominiali, aver già provveduto al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione del condominio;
la stessa,
infine, attesa la sua soccombenza, dovrà essere condannata a rifondere alla
CP 1 le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza,
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-dichiara che il contratto di locazione abitativa tra ERsona 1
quale locatore, e Controparte 1 quale parte conduttrice, relativo
4° piano, all'immobile sito in Roma, in Via Giacomo Bresadola 55, palazzina A,
11, e al locale servizi, ex lavatoio, di circa mq.10, sul terrazzo interno condominiale, stipulato verbalmente nel marzo 2018 e non registrato, debba essere ricondotto alle condizioni conformi alla legge 431/1998;
-per l'effetto dichiara la vigenza del suddetto contratto fino al 31.3.2026;
-respinge ogni domanda qui azionata da Parte 1 contro CP 1
[...] ;
-condanna Parte 1 a rimborsare a Controparte 1 le spese processuali che si liquidano in €.2.600,00 per compensi di avvocato ai sensi del
DM. Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e
decisoria, più spese generali, CPA ed Iva. Roma, lì 22/10/2025.
Il Giudice unico dott. MASSIMO CORRIAS
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Massimo Corrias, sulle conclusioni precisate dalle dell'art. 281 sexies, parti all'udienza del 26/9/2025, ha pronunziato, ai sensi terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 16336/2024
tra
C.F. 1 ), Parte 1 (CF:
OS AR AR e ANNAAR AL, rappresentata e difesa dalle avv.sse
DE CAROLIS in Via Sardegna 38, elettivamente domiciliata presso l'avv. GIUSEPPE
Roma,
attrice contro
Controparte 1 (CF: C.F. 2 )
rappresentata e difesa dall'avv.ssa MARINA ROSSI, elettivamente domiciliata in Via
Sardegna 29, Roma,
convenuta
Fatto e diritto.
Con ricorso per rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 12.4.2024 davanti aControparte 2 questo Parte 1 ha convenuto
Tribunale, esponendo: che era proprietaria, per successione mortis causa a suo
dell'immobile sito in Roma, in Via Giacomo Bresadolapadre ERsona 1
55, palazzina A, 4° piano, interno 11, e del locale servizi, ex lavatoio, di circa mq.10, sul terrazzo condominiale;
che suo padre, con accordo verbale non
registrato, aveva concesso in uso detti immobili alla convenuta CP_1
[...] ; che la forma verbale dell'accordo era stata voluta da entrambe le parti;
aveva corrisposto a suo padre, fino alla sua morte avvenuta che la CP 1
1'11.2.2022, variabili tra €.300,00 ed €.350,00; che dalla morte di suo somme padre la CP 1 aveva cessato sia i pagamenti dovuti per l'uso degli immobili sia i pagamenti degli oneri condominiali;
che il contratto stipulato da suo padre con la CP 1 verbale e non registrato, era nullo;
che le trattative per la conclusione di un contratto di locazione scritto e registrato non erano andate a
buon fine;
che pertanto la doveva essere considerata un'occupante CP 1 senza titolo. Sulla base di tali prospettazioni la Parte 1 ha formulato le seguenti richieste:
"premesse le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, voglia il
Tribunale Ill.mo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e
Controparte 1disattesa, accertato e dichiarato che la convenuta sig.ra оссира senza titolo l'immobile sito in Roma via Giacomo Bresadola n. 55
Palazzina A interno 11 censito al NCEU al Foglio 642 Particella 317 sub. 511,
Z.C 004, categoria A/3, classe 2 consistenza vani 3 superficie catastale mq.
49,00, Rendita €. 464,81, ORDINARE alla medesima nonché ad eventuali conviventi di liberare immediatamente essa unità immobiliare e relative pertinenze e di
consegnarle, senza dilazione, libere da persone e cose, ai proprietari, dando le disposizioni del caso e di legge. Voglia, altresì, il Tribunale condannare la convenuta al pagamento delle spese condominiali maturate e quantificate nella somma di €. 1.502,96 nonché al risarcimento del danno per illegittima detenzione dell'immobile quantificato in €. 300,00 mensili a far tempo dalla data di decesso del de cuius sino alla data di effettivo rilascio, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo od a quella maggiore o minor somma che potesse risultare dovuta ed accertata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario, iva in rivalsa e cpa".
Controparte 1 si è costituita in giudizio contestando la fondatezza degli assunti avversari ed esponendo: che effettivamente deteneva gli immobili in
questione in forza di un contratto verbale e non registrato a suo tempo stipulato nel marzo 2018 con il padre dell'attrice, Parte 1 Per ER 1 che i contratti di locazione di immobili stipulati verbalmente e non registrati sono viziati da nullità relativa di protezione che consente ai conduttori di richiedere la
rapporto locatizio a condizioni conformi a quanto previsto riconduzione del dall'art. 2, comma 1, della legge 431/1998; che pertanto intendeva chiedere la
riconduzione della locazione alle condizioni di legge;
che il canone da ultimo
ammontava ad €.300,00 mensili.versato a Parte 2
Sulla base di quanto sopra esposto la CP 1 ha formulato le seguenti richieste: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di locazione
-
stipulato senza la forma scritta tra il de cuius ERsona 1 e [...]
CP 1 nel mese di marzo 2018, e per effetto, accertare e dichiarare che il contratto di locazione intercorso tra le parti decorre dal mese di marzo 2018 con scadenza nel mese di marzo 2026. Con vittoria di spese".
produzione di documenti, è stata discussa La causa, istruita con la sola
- all'udienza del 26.9.2025 ed è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi
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- dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
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X
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E' circostanza pacifica fra le parti, che nel marzo del 2018 LI Per
ER 1, padre dell'attrice Parte 1 e Controparte 1 stipularono verbalmente un contratto, mai registrato, per l'uso degli immobili in questione, per un corrispettivo che la (non smentita dall'odierna CP 1
attrice) ha indicato in €.300,00 mensili,
immobili per usoIn materia di contratti di locazione di abitativo stipulati verbalmente e non registrati, la Corte di Cassazione, con la sentenza 4975/2021,
si è così espressa : "i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a
decorrere dall'entrata in vigore della 1. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine
indicato al comma 1 dell'art. 13 citato, sono affetti da nullità relativa di
protezione, a prescindere dal fatto che siano stati conclusi ○ meno in forma
scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti prima della
modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13; causa
di nullità, pertanto, denunciabile dal solo conduttore, ricorrendo uno dei casi
nei quali quest'ultimo ha la facoltà di domandare "la riconduzione del contratto a condizioni conformi "".
La domanda di riconduzione del contratto a condizioni conformi alla legge azionata dalla CP 1 è quindi risultata fondata e, pertanto, al contratto da questa stipulato con ERsona 1 nel marzo 2018 dovranno essere applicate le norme della legge 431/1998 che prevedono, per le locazioni abitative, un termine minimo di durata di quattro anni con rinnovo automatico per ulteriori quattro anni in difetto di diniego di rinnovo motivato ai sensi dell'art.3 della medesima legge;
dovrà quindi ritenersi che la CP 1 occupi i suddetti immobili in
forza di un contratto di locazione valido fino al 31.3.2026 e che quindi non potrà
essere considerata un'occupante senza titolo. Occorrerà quindi:
-ricondurre alle condizioni previste dalla legge 431/1998 il contratto a suo tempo stipulato dalla CP 1 con Parte 2 e, per l'effetto, dichiarare la vigenza di detto contratto fino al 31.3.2026;
-respingere, di conseguenza, le domande della Parte 1 volte all'accertamento dell'occupazione senza titolo, alla restituzione degli immobili e al risarcimento del danno per illegittima occupazione.
Parte 1 di rimborso degli oneri Occorrerà altresì respingere la domanda della non avendo questa fornito la prova di condominiali, aver già provveduto al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione del condominio;
la stessa,
infine, attesa la sua soccombenza, dovrà essere condannata a rifondere alla
CP 1 le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza,
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-dichiara che il contratto di locazione abitativa tra ERsona 1
quale locatore, e Controparte 1 quale parte conduttrice, relativo
4° piano, all'immobile sito in Roma, in Via Giacomo Bresadola 55, palazzina A,
11, e al locale servizi, ex lavatoio, di circa mq.10, sul terrazzo interno condominiale, stipulato verbalmente nel marzo 2018 e non registrato, debba essere ricondotto alle condizioni conformi alla legge 431/1998;
-per l'effetto dichiara la vigenza del suddetto contratto fino al 31.3.2026;
-respinge ogni domanda qui azionata da Parte 1 contro CP 1
[...] ;
-condanna Parte 1 a rimborsare a Controparte 1 le spese processuali che si liquidano in €.2.600,00 per compensi di avvocato ai sensi del
DM. Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e
decisoria, più spese generali, CPA ed Iva. Roma, lì 22/10/2025.
Il Giudice unico dott. MASSIMO CORRIAS