TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4284/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SERGIO CONTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Pascoli n.206, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza;
il Sig. , attualmente, non avendo altra sistemazione dove potersi trasferire, Parte_2 rimarrà nella casa familiare fino al reperimento di nuova abitazione, da parte dello stesso, e comunque entro e non oltre il termine di mesi sei dalla sottoscrizione della presente. A quel punto, il Sig. dovrà lasciare immediatamente l'immobile, obbligandosi, sin da ora, a Pt_2 mutare la propria residenza nella nuova dimora. Resta inteso che, nel caso in cui la convivenza comportasse l'insorgenza di insanabili conflitti tra le parti, la sig.ra potrà concedere un Pt_1 termine al Sig. , non inferiore a 30 gg., per lasciare l'immobile adibito a casa familiare, in Pt_2 qualsiasi momento, anche prima dello spirare del termine di mesi sei.
2) Il figlio maggiorenne ma non autonomo, rimarrà nella casa familiare, ove Persona_1 manterrà la residenza anagrafica insieme alla madre;
3) La casa familiare sita in Capannori – Pieve di Compito, via di Tiglio n. 625/A , di esclusiva proprietà della ricorrente , rappresentata al NCEU Foglio 137 Particella 1226 Parte_1
Rendita: Euro 794,44 Categoria A/7a), Classe 1, Consistenza 10,5 vani, resta assegnata alla ricorrente , con tutti gli arredi in essa contenuti. Parte_1
La ricorrente si impegna ed obbliga a continuare a corrispondere all'Istituto bancario le rate residue 1 del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di sua esclusiva proprietà sino alla sua estinzione e le parti danno atto che, sino ad oggi, i ratei del predetto mutuo sono stati corrisposti unicamente dalla Sig.ra . Parte_1
I beni mobili, gli arredi e corredi presenti nella casa familiare restano tutti assegnati alla ricorrente (che le parti riconoscono essere di sua esclusiva proprietà) e il Sig. porterà via con sé i propri Pt_2 effetti personali. 4) Il Sig. durante la sua permanenza in casa, collaborerà alle spese per il mantenimento della Pt_2 famiglia, come sempre ha fatto. Dal momento che si trasferirà nella nuova dimora, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, corrisponderà la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) quale contributo al mantenimento del figlio direttamente in favore di quest'ultimo; Per_1
Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di Giugno di ogni anno. Questa somma di Euro 1000,00 deve intendersi comprensiva anche della rata del leasing dell'AUDI A3RS che, seppur condotta in locazione dal Sig. , è in esclusivo uso del figlio Parte_2 Per_1 che continuerà ad utilizzarla, corrispondendo, a quel punto, direttamente il predetto, il canone locativo. Se il sig. decidesse di non portare a termine il leasing, restituendo il veicolo alla società Parte_2 proprietaria, il primo si obbliga a corrispondere al figlio la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per l'acquisto di nuova vettura. 6) Il padre, Sig. , provvederà nella misura del 50% a tutte le spese extra per il figlio Parte_2 da intendersi quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 Per_1 come di seguito elencate: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
2 attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per OM, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). I genitori concordano che in deroga al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca le spese per gli animali saranno accollate per intero alla Sig.ra , come meglio spiegato al successivo Parte_1 punto 7). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF nella misura del 50%. 7) Gli animali domestici, due cani di razza Chihuahua, sono di proprietà della Sig.ra Parte_1
e rimarranno nella sua disponibilità nella casa familiare: la stessa ne curerà l'accudimento, accollandosi per intero le spese per il loro mantenimento;
8) Il contributo economico in ordine al mantenimento ordinario e alla corresponsione delle spese straordinarie per il figlio sono stati concordati tra i genitori già considerata la circostanza che il padre dovrà reperire una soluzione abitativa corrispondendo il relativo canone di locazione dell'appartamento ove si trasferirà a vivere;
9) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
10) le parti intendono concedere immediata efficacia, sin dalla sottoscrizione della presente, agli accordi sopra indicati e dichiarano di aver definito tra di loro ogni altra questione economica, non avendo niente a che pretendere, gli uni dagli altri, salvo quanto previsto nel presente atto». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 26/7/2003, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Lucca (LU) in data 26/7/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 124, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 10/12/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SERGIO CONTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Pascoli n.206, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza;
il Sig. , attualmente, non avendo altra sistemazione dove potersi trasferire, Parte_2 rimarrà nella casa familiare fino al reperimento di nuova abitazione, da parte dello stesso, e comunque entro e non oltre il termine di mesi sei dalla sottoscrizione della presente. A quel punto, il Sig. dovrà lasciare immediatamente l'immobile, obbligandosi, sin da ora, a Pt_2 mutare la propria residenza nella nuova dimora. Resta inteso che, nel caso in cui la convivenza comportasse l'insorgenza di insanabili conflitti tra le parti, la sig.ra potrà concedere un Pt_1 termine al Sig. , non inferiore a 30 gg., per lasciare l'immobile adibito a casa familiare, in Pt_2 qualsiasi momento, anche prima dello spirare del termine di mesi sei.
2) Il figlio maggiorenne ma non autonomo, rimarrà nella casa familiare, ove Persona_1 manterrà la residenza anagrafica insieme alla madre;
3) La casa familiare sita in Capannori – Pieve di Compito, via di Tiglio n. 625/A , di esclusiva proprietà della ricorrente , rappresentata al NCEU Foglio 137 Particella 1226 Parte_1
Rendita: Euro 794,44 Categoria A/7a), Classe 1, Consistenza 10,5 vani, resta assegnata alla ricorrente , con tutti gli arredi in essa contenuti. Parte_1
La ricorrente si impegna ed obbliga a continuare a corrispondere all'Istituto bancario le rate residue 1 del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di sua esclusiva proprietà sino alla sua estinzione e le parti danno atto che, sino ad oggi, i ratei del predetto mutuo sono stati corrisposti unicamente dalla Sig.ra . Parte_1
I beni mobili, gli arredi e corredi presenti nella casa familiare restano tutti assegnati alla ricorrente (che le parti riconoscono essere di sua esclusiva proprietà) e il Sig. porterà via con sé i propri Pt_2 effetti personali. 4) Il Sig. durante la sua permanenza in casa, collaborerà alle spese per il mantenimento della Pt_2 famiglia, come sempre ha fatto. Dal momento che si trasferirà nella nuova dimora, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, corrisponderà la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) quale contributo al mantenimento del figlio direttamente in favore di quest'ultimo; Per_1
Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di Giugno di ogni anno. Questa somma di Euro 1000,00 deve intendersi comprensiva anche della rata del leasing dell'AUDI A3RS che, seppur condotta in locazione dal Sig. , è in esclusivo uso del figlio Parte_2 Per_1 che continuerà ad utilizzarla, corrispondendo, a quel punto, direttamente il predetto, il canone locativo. Se il sig. decidesse di non portare a termine il leasing, restituendo il veicolo alla società Parte_2 proprietaria, il primo si obbliga a corrispondere al figlio la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per l'acquisto di nuova vettura. 6) Il padre, Sig. , provvederà nella misura del 50% a tutte le spese extra per il figlio Parte_2 da intendersi quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 Per_1 come di seguito elencate: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
2 attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per OM, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). I genitori concordano che in deroga al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca le spese per gli animali saranno accollate per intero alla Sig.ra , come meglio spiegato al successivo Parte_1 punto 7). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF nella misura del 50%. 7) Gli animali domestici, due cani di razza Chihuahua, sono di proprietà della Sig.ra Parte_1
e rimarranno nella sua disponibilità nella casa familiare: la stessa ne curerà l'accudimento, accollandosi per intero le spese per il loro mantenimento;
8) Il contributo economico in ordine al mantenimento ordinario e alla corresponsione delle spese straordinarie per il figlio sono stati concordati tra i genitori già considerata la circostanza che il padre dovrà reperire una soluzione abitativa corrispondendo il relativo canone di locazione dell'appartamento ove si trasferirà a vivere;
9) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
10) le parti intendono concedere immediata efficacia, sin dalla sottoscrizione della presente, agli accordi sopra indicati e dichiarano di aver definito tra di loro ogni altra questione economica, non avendo niente a che pretendere, gli uni dagli altri, salvo quanto previsto nel presente atto». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 26/7/2003, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Lucca (LU) in data 26/7/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 124, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 10/12/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4