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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1877 /2020 R.G.
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. D'AVANZO FELICIA e dall'Avv. NICOLA LA
FEMINA per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CARBONE ANNA per mandato in atti
Convenuta
Conclusioni delle parti:
Come da atti e verbali di causa. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la per sentirla condannare al risarcimento per i danni Controparte_1
provocati da al suo fondo coltivato a noccioleto nel Comune di Pt_2
Baiano in data 9 luglio 2015.
Si costituiva ritualmente la la quale eccepiva il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, prova testimoniale e CTU. Quindi – sulle conclusioni rassegnate dalle parti - veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha, con indirizzo che può dirsi ormai consolidato, più volte affermato (Cass. n. 31342/2023; n. 16550/2022, n. 3023/2021, n.
20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n.
8384/2020, n. 7969/2020) che, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale ente CP_1
competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 1, comma 3, legge n. 157 de l 1992).
Da tale orientamento consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti ai animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello
Stato). (Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|24 maggio
2024| n. 14555).
In altri termini, nel caso in cui – come nel caso di specie - si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. . Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla CP_1
quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 1, comma 3, legge n. 157 del
1992).
Inquadrata la questione di diritto che regola la materia, vi è da dire che parte attrice ha assolto agli oneri probatori imposti.
Dalle carte processuali emerge infatti che vi sono stati danni al noccioleto dell'attore e che gli stessi sono stati arrecati da ghiri. Tali circostanz e emergono dalle prove testimoniali raccolte con i Testi ed Tes_1
, nonché dal rapporto dei VVUU di Baiano e dalla stessa CTU Tes_2
nella quale il dott. ha confermato che "Dallo studio della Persona_1
documentazione agli atti di causa emerge che il noccioleto condotto dal sig. è stato invaso da animali selvatici e I DANNI CAUSATI Parte_1
SONO ASCRIVIBILI ALLA SPECIE GLIS GLIS LINNEAUS, IL
COSIDDETTO GHIRO. Dallo studio della documentazione fotografica allegata agli atti di causa si evince che LA TIPOLOGIA DI DANNO È
RICONDUCIBILE ALLA SPECIE SELVATICA come anzi classificata ed È
COMPATIBILE CON I DANNI CHE IN GENERE CAUSA IL GHIRO“ eche "il ghiro vive preferibilmente nei boschi di latifoglie ma lo si può trovare anche nei boschi di conifere. Ultimamente, a causa della riduzione dei suoi spazi vitali naturali, IL SI È DIFFUSO ANCHE Per_2
NEI FRUTTETI COLTIVATI DA AZIENDE AGRICOLE dove svolge la sua attività di notte, ANDANDO ALLA RICERCA DI CIBO (….).
Il quadro probatorio offerto imponeva dunque all' convenuto di CP_2
fornire la prova liberatoria costituita dal caso fortuito.
Difatti, in tema di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., spetta alla di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che CP_1
la condotta dell'animale si è posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. (Tribunale|Benevento|Sezione 1|Civile|Sentenza|3 gennaio 2024| n.
5).
E' noto che per caso fortuito deve intendersi un evento esterno, non prevedibile dal soggetto che esercita la custodia, eventualmente coincidente con la stessa condotta del danneggiato, ove la stessa, per la sua anomalia ed imponderabilità, sia stata causa esclusiva del sinistro .
Si osserva al riguardo che non vi sono nella specie elementi che consentono di escludere la responsabilità della a Controparte_1 cagione della natura fortuita dell'evento dannoso.
Infatti alcuna prova del caso fortuito è stata fornita dalla CP_1
[...]
Alcun dubbio vi è poi sulla circostanza che i rientrino fra le specie Pt_2
selvatiche che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e quindi affidate alla CP_1 Ne deriva la responsabilità dell' convenuto che non ha posto in essere CP_2 un'adeguata attività di controllo tale da evitare l'invasione del terreno coltivato, nella circostanza, a noccioleto
Passando alla valutazione del quantum debeatur, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato la riconducibilità eziologica dei danni subiti dal fondo dell'attore all'invasione da parte di Pt_2
effettuando anche una stima dei danni subiti dalla proprietà del
[...]
in €.10.527,00. Pt_1
Le conclusioni del C.T.U., adeguatamente supportate dagli accertamenti eseguiti e da logiche argomentazioni, sono condivise dal Tribunale che le fa proprie ritenendole idonee a fondare la decisione i n ordine alla valutazione dei danni patiti dall'attore.
I danni conseguenti alla perdita di raccolto per l'anno 2015 vanno quindi liquidati nella somma di euro 10.527,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in persona del
GOP dott. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
Dichiara la responsabilità della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, per i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'invasione da occorsa nel terreno dello stesso in data Pt_2
09.07.2015;
Per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a pagare a titolo di danno patrimoniale in favore di la somma di €. 10.527,00 oltre interessi Parte_1
legali dalla data del sinistro. Condanna la in persona del legale rapp. p.t. alla Controparte_1
refusione in favore dell'attore, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi €. 3.500,00 per compensi ed €. 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Nicola La Femina e D'Avanzo Felicia dichiaratisi anticipatari.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del la Controparte_1
Così deciso il 26/02/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale