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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
In persona del Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11317 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Paolo Pucciarmati e Giuseppe Sellaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del primo in Roma (RM), Via Gregorio VII
n. 269, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, Controparte_1
quale mandataria per la gestione del credito, la società in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dalla Società in Accomandita Controparte_3
Semplice di Gaetano Caprino Società tra Avvocati, che designa l'Avv. Gaetano Caprino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Valadier, 39, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 11.11.2013, per atto Notaio Dott. Persona_1
in Velletri, rep n. 64931 – racc. n. 19817;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di conto corrente bancario.
1 CONCLUSIONI: come da verbale del 25.09.2024.
In decisione all'udienza in data 25.09.2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta, e per essa Controparte_1
la mandataria ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Civile di Roma decreto CP_2
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 25198/2018 emesso il 28/11/2018 R.G. n.
71799/2018, con il quale si ingiungeva di pagare in solido, alla Controparte_4
(in qualità di debitore principale) nonché a e
[...] Parte_2 Parte_1
(quali fideiussori), la somma di € 39.797,78, oltre interessi come da domanda e spese
[...]
del monitorio.
Detto importo è stato richiesto a titolo di pagamento del debito residuo relativo al contratto di conto corrente n. 401227871 stipulato il 28/09/2009 dalla Controparte_4
con la che, contestualmente aveva concesso alla medesima Controparte_5
società, due affidamenti per complessivi € 35.000,00. In pari data, e Parte_2
si erano costituiti fideiussori nell'interesse della Parte_1 Controparte_4
sino alla concorrenza dell'importo di € 58.500,00 "per l'adempimento delle obbligazioni
[...]
verso da operazioni bancarie di qualunque natura Controparte_6
già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato".
La con atto del 14/07/2017, ha ceduto pro soluto il proprio Controparte_5
credito alla “ . Controparte_1
Le parti ingiunte hanno proposto opposizione chiedendo in via preliminare di sospendere e/o revocare la concessione della provvisoria esecuzione sia nei confronti della
[...]
che nei confronti di e , posto che, a Controparte_4 Parte_2 Parte_1
parere delle stesse, non sono stati prodotti né i documenti di cui al 642 c.p.c., né è stato dimostrato il grave pregiudizio nel ritardo, né è stata prodotta documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Inoltre, le opponenti sempre in via preliminare hanno chiesto di dichiarare la Banca decaduta dal diritto di agire nei loro confronti ex artt.
1956 e 1957 c.c., e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori.
2 Nel merito, le parti ingiunte hanno chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque l'infondatezza del credito azionato con conseguente revoca del decreto opposto per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. non essendo stata fornita la prova scritta del diritto fatto valere né alcuna indicazione dettagliata dell'importo dovuto e, nei confronti dei fideiussori, la nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza e comunque l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 5 delle condizioni contrattuali.
In via subordinata le opponenti hanno chiesto di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto solo limitatamente alla parte residua accertata come dovuta dal debitore principale a seguito della compensazione tra l'eventuale capitale residuo e la somma che risulta a titolo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti dalla nei limiti CP_5
della garanzia prestata.
In ogni caso le opponenti hanno richiesto di condannare l'opposta alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
Costituitasi in giudizio, la società e per essa la Controparte_1
mandataria per la gestione del credito, la società ha contestato le deduzioni CP_2
avversarie e ha chiesto, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
in via principale e nel merito, condannare Parte_1
e , in via solidale tra loro, al pagamento della somma di €
[...] Parte_2
39.797,78 quale saldo debitore del conto corrente n. 401227871, oltre interessi successivi al tasso legale del 01.08.2017 fino al saldo effettivo, oltre le spese di lite del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre gli accessori come per legge.
L'opposta, riguardo alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ha evidenziato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e non ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., di contro il credito della stessa è certo, liquido ed esigile.
Inoltre, per far constatare il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, la ha CP_5
sottolineato che la società risulta in fase di scioglimento dal Controparte_4
14/04/2011 e il patrimonio dei garanti risulta gravato da numerose ipoteche giudiziali, ribadendo il grave pregiudizio nel ritardo.
La ha sostenuto di aver prodotto idonea documentazione;
ha precisato che la CP_5
documentazione prodotta ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 385/93 costituisce documento idoneo
3 a comprovare il credito e, che in ogni caso, ha prodotto gli estratti conto completi relativi a tutta la durata del rapporto.
Inoltre, la ha osservato che l'efficacia degli estratti conto incontra un unico limite, CP_5
consistente nella formulazione, da parte dell'opponente, di specifiche e circostanziate contestazioni che non risultano essere mai state fatte.
Con riguardo alla asserita intervenuta prescrizione del credito nei confronti dei fideiussori, la ha rilevato di aver più volte intimato alla società debitrice il pagamento del dovuto, CP_5
non solo con lettera di recesso e diffida di pagamento del 10/05/2011, ma anche con raccomandate del 5/07/2013 e del 17/03/2014. In ogni caso, la ha continuato nel CP_5
sostenere che nel caso in cui il contratto di fideiussione preveda, come ne caso di specie, che l'obbligazione di estenda all'integrale adempimento e fino a totale estinzione di ogni credito della verso il debitore, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è CP_5
soggetta a nessun termine di decadenza. Ne deriverebbe che nessuna prescrizione possa essere eccepita.
Così come, a parere dell'opposta, infondata e pretestuosa sarebbe l'eccezione di nullità della fideiussione, essendo in essa chiaramente definito l'ambito di applicazione della garanzia e l'ammontare dell'importo massimo garantito.
Durante il procedimento è stata acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e, con ordinanza del 05/12/2019, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Successivamente le opponenti hanno depositato il verbale di mediazione con esito negativo e con comparsa conclusionale hanno sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Se è vero che la carenza di legittimazione ad agire è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio dal giudice, l'eccezione sollevata dalle opponenti attiene alla titolarità attiva del rapporto che riguarda il merito della decisione e quindi la fondatezza della domanda in concreto proposta, con la conseguenza che il difetto di titolarità attiva deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti atteso che, trattandosi di un eccezione in senso stretto, non è rilevabile dal giudice e non può essere sollevata in ogni stato e grado del procedimento (cfr.
Cass., sez. II, 10 maggio 2010, 11284, cit.: “nella specie si tratta non già di difetto di legittimazione ad agire, bensì di questione relativa alla fondatezza della domanda e, pertanto,
4 di questione che attiene al merito della lite (in quanto concernente l'accertamento in concreto della effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio) e che, al contrario della
“legitimatio ad causam”, non è rilevabile d'ufficio essendo collegata al potere dispositivo e all'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”).
Con riguardo al caso in esame, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata sollevata nella comparsa conclusionale e dunque tardivamente.
Va respinta l'eccezione di nullità della fideiussione per indeterminatezza essendo chiaramente definito nel contratto fideiussorio l'ambito di applicazione della garanzia e l'ammontare dell'importo massimo garantito. Risulta, tra l'altro, prodotto in giudizio il contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti che non è stato disconosciuto. Così come risultano approvate specificatamente le condizioni inerenti alle responsabilità e il pagamento dei fideiussori, tra cui la deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. che si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Non può essere nemmeno accolta la richiesta di applicazione dell'art. 1956 c.c. in quanto l'opponente non ha dato prova, come invece era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., della sussistenza dei requisiti richiesti da detta norma.
Giova ricordare che l'art. 1956 c.c. subordina la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura, alla violazione di un preciso obbligo di buona fede gravante sul creditore, che si concretizza nella richiesta di una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito.
La Suprema Corte ha affermato che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la sussistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore (la banca), senza la sua autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. n. 7813/2023).
Sotto questo profilo le doglianze di parte opponente si presentano, invece, estremamente generiche e prive di puntuali dimostrazioni.
In ordine all'eccepita decadenza dell'art 1957 cod. civ., come noto, pone a carico del creditore garantito l'onere di agire, in via di cognizione o di esecuzione, nei confronti del
5 debitore principale o del fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
La ratio dell'art. 1957 c.c. è far attivare il creditore affinché il fideiussore non resti all'infinito incerto sulla durata della sua responsabilità patrimoniale e, per altro verso, di evitare che il creditore trascuri di esercitare il suo diritto di credito verso il debitore, facendo affidamento sul buon esito dell'escussione del fideiussore.
È noto e pacifico che il termine semestrale previsto dall'articolo citato è un termine di decadenza e che la mancata attivazione del creditore entro detto termine comporta l'estinzione della fideiussione.
La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha infatti prescritto che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)” (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1724; nello stesso senso anche
Cass. 18.5.2001, n. 6823 e Cass. 14.7.1994, n. 6604).
Ne va che il termine "istanza" si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia in via di cognizione che di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito;
resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (Cass. 283/1997).
La stessa interpretazione dell'art. 1957 cod. civ. è stata peraltro ribadita dalle Sezione
Specializzata in materia di impresa di codesto Tribunale di Roma in plurimi recenti arresti in materia di fideiussioni omnibus parzialmente nulle perché conformi allo schema ABI.
In particolare, è stato affermato che «il principio sancito dalle pronunce della Suprema
Corte n. 13078/2008 e Cass. n. 22346/2017, secondo cui l'atto stragiudiziale sarebbe idoneo ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c non risulta applicabile alle
6 fideiussioni omnibus, come quella azionata nel caso di specie, ma soltanto ai contratti autonomi di garanzia in cui è stato reciso il rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia. In materia di fideiussione, invece, va richiamato il costante orientamento della S.C. secondo il quale un atto stragiudiziale come la richiesta di pagamento in esame non è idoneo ad interrompere il termine decadenziale» (cfr. Tribunale ordinario di Roma, Sezione XVII, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n.
1168/2023 pubblicata il 24.07.2023; nello stesso senso n. 2659/2022, n. 3855/2023, n.
7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n. 10581/2023).
E' altresì noto che, nelle fideiussioni con clausola di pagamento “immediatamente“ o “a prima richiesta”, non sussiste alcuna contraddizione tra detta clausola e la previsione di cui all'art. 1957 c.c. e dunque l'onere per il creditore di agire in giudizio entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale: il fatto che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente, a fronte della semplice richiesta del creditore, non risulta incompatibile con l'onere del creditore di agire in giudizio, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, contro il debitore e/o il fideiussore inadempienti.
Va precisato inoltre che l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta”, anche in caso di opposizione del debitore” non equivale alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto, premesso che nel caso di specie l'obbligazione del fideiussore è la stessa del soggetto garantito, dalla clausola oggetto dell'atto di fideiussione, in questione non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni di sorta in relazione al rapporto garantito, ma solamente che debba pagare immediatamente con un meccanismo analogo a quello della clausola “solve et repete”; pertanto l'atto in oggetto non costituisce contratto autonomo di garanzia.
Inoltre, va evidenziato come la deroga all'art.1957 c.c. contenuta nell'atto di fideiussione non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione”, in quanto detta disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente (cfr. in tal senso Cass., Sez. I, sent.
n.16825/2016).
7 Il contratto di fideiussione in esame all'art. 5 stabilisce che: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore
e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957
c.c., si stabilisce in trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Trattandosi nel caso in esame di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, al fine di accertare la fondatezza o meno dell'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti, occorre verificare se la nel rispettare il termine di trentasei mesi per la proposizione CP_5
delle istanze contro il debitore, abbia attivato i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito a sua disposizione, sia in via di cognizione che di esecuzione, secondo la tradizionale esegesi della norma.
Si precisa che “nell'ambito dei contratti di conto corrente, per il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. deve farsi riferimento alla data di chiusura del conto, analogamente a quanto accade per il termine di prescrizione, per il quale è esclusa la decorrenza prima della chiusura attesa l'inesigibilità del credito” (Cfr. Tribunale Roma, sez.
XVII, sentenza 11/09/2018 n. 17136; conforme Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile,
02/03/2018 n. 4578).
Nel caso dì specie, l'obbligazione principale, oggetto di garanzia, è scaduta il 10 maggio
2011, allorché a risolto i contratti di conto corrente e di finanziamento Controparte_5
ed ha intimato al debitore principale l'immediato pagamento del dovuto. L'azione giudiziaria risulta essere stata intrapresa a fine 2018 e precisamente, il decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato il 07.01.2019.
Ne consegue che, alla stregua degli elementi acquisiti attraverso la documentazione prodotta in atti dalle parti, essendo le lettere del 5/07/2013 e del 17/03/2014 inidonee ad interrompere il termine decadenziale, la Banca opposta risulta decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori rispetto a tale obbligazione, non avendo, nel termine di trentasei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. proposto azioni giudiziarie contro il debitore principale o gli stessi fideiussori.
L'eccezione di decadenza va pertanto accolta, restando così assorbite tutte le ulteriori doglianze.
Le spese seguono la soccombenza considerata la moderata attività processuale delle parti e sono liquidate come in dispositivo.
8 In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca, nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo n. 25198/2018 emesso il 28/11/2018 dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. n. 71799/2018;
- condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese processuali, che si liquidano
[...] Parte_2
complessivamente in euro 4.068,00 di cui euro 259,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 13.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari
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