Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2024, proposto da
S.R.L. Villa RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo in relazione alla istanza presentata in data 6 ottobre 2009 dalla s.r.l. Villa RO, da ultimo riattivata con nota del 27 settembre 2024, con la quale è stato richiesto all’Amministrazione regionale il rilascio in suo favore dell’accreditamento definitivo per n. 14 posti letto per l’erogazione di prestazioni di terapia dialitica ambulatoriale per struttura ubicata nel Comune di Martinsicuro,
e per la declaratoria dell’obbligo di rilascio
a carico della Regione Abruzzo del provvedimento formale di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 12 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della ricorrente per l’erogazione di prestazioni di dialisi in regime ambulatoriale, previo espletamento degli atti istruttori e procedimentali contemplati dalla stessa legge regionale n. 32/2007, dai Manuali di accreditamento e dai provvedimenti regolamentari adottati dalla Regione, con salvezza dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La SRL Villa RO, odierna ricorrente, è una struttura sanitaria privata regolarmente autorizzata in via definitiva all’esercizio dell’attività di dialisi in regime ambulatoriale e provvisoriamente accreditata dalla Regione Abruzzo per l’erogazione di tali prestazioni presso la struttura sita nel Comune di Martinsicuro.
Nello specifico, sotto il profilo autorizzativo, con istanza del 6 ottobre 2009 la Struttura ha chiesto al Comune di Martinsicuro (TE) il rilascio del provvedimento di autorizzazione definitiva, provvedimento questo assunto dall’Ente competente in data 12 gennaio 2015.
Con successiva istanza presentata in data 11 settembre 2017, la Società Villa RO ha chiesto, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/2007, il trasferimento dell’attività di dialisi presso i nuovi locali siti nel Comune di Tortoreto (TE), alla Via Nazionale Adriatica n. 60; tale richiesta è stata accolta dal Comune di Tortoreto, previa acquisizione dei necessari nulla-osta, con provvedimento dell’8 agosto 2019, prot. n. 24103, recante autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria polifunzionale.
Per quanto attiene all’accreditamento della propria struttura, la s.r.l. Villa RO ha presentato alla Regione Abruzzo - in data 6 ottobre 2009 - apposita domanda di accreditamento definitivo per n. 14 posti letto di terapia dialitica ambulatoriale per la propria struttura sita in via Amendola nel Comune di Martinsicuro.
La Regione Abruzzo non ha provveduto in merito a tale istanza e parte ricorrente ha dunque trasmesso alla predetta Regione propria nota del 27 settembre 2024 con cui ha chiesto di riattivare il procedimento di che trattasi e di provvedere in ordine alla propria istanza di accreditamento mediante rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo.
Non avendo ricevuto risposta sul punto, la SRL Villa RO ha proposto il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio, depositato in data 23 dicembre 2024, con cui ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sulla propria istanza di accreditamento definitivo del 6 ottobre 2009 e che sia dichiarato l’obbligo da parte della predetta Regione di procedere al rilascio di formale provvedimento di accreditamento definitivo.
Si è costituita in giudizio, in data 13 gennaio 2025, la Regione Abruzzo, con memoria di stile.
Parte ricorrente ha poi depositato, in data 5 marzo 2025, documentazione attestante lo scambio di note in corso con la Regione Abruzzo e, poi, in data 25 marzo 2025, ha depositato la nota della Regione Abruzzo n. 118537/25 del 24 marzo 2025 con cui il predetto Ente ha dichiarato che l’istanza di accreditamento della ricorrente “ non può avere corso in quanto fa riferimento alla struttura ubicata nel Comune di Martinsicuro (TE) mentre la relativa attività sanitaria è stata trasferita presso i nuovi locali siti nel Comune di Tortoreto (TE). Pertanto, per la conclusione del procedimento di cui all’art. 12 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. con riferimento alla struttura sanitaria ubicata nel Comune di Tortoreto…si invita a voler trasmettere, con la massima sollecitudine…la domanda di accreditamento definitivo, già presentata il 06/10/2009, attualizzata e completa della documentazione prescritta dalle vigenti procedure… ”.
Preso atto di tale nota della Regione Abruzzo parte ricorrente ha richiesto, con propria nota del 25 marzo 2025, un rinvio della discussione.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 26 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Il Collegio osserva che la Regione Abruzzo ha da ultimo provveduto sull’istanza della ricorrente del 6 ottobre 2009, come riproposta dalla stessa in data 27 settembre 2024, e, dunque, è venuto meno, a ridosso dell’udienza, il contestato silenzio con una pronuncia espressa della Regione Abruzzo che, con la sopra menzionata nota n. 118537/25 del 24 marzo 2025, ha provveduto sull’istanza di parte ricorrente del 6 ottobre 2009 richiedendo la proposizione di una domanda “ attualizzata e completa della documentazione prescritta dalle vigenti procedure… ”.
In particolare il Collegio rileva che la nota n. 118537/25 del 24 marzo 2025 della Regione Abruzzo chiude di fatto il procedimento attivato con l’istanza di parte ricorrente del 6 ottobre 2009 in quanto la predetta nota regionale rileva che è cambiata la struttura per cui la ricorrente chiede l’accreditamento definitivo e, dunque, invita la predetta ricorrente a proporre una domanda attualizzata, ossia una nuova domanda che indichi la struttura per cui viene chiesto, oggi, l’accreditamento definitivo, struttura che non corrisponde a quella per cui il predetto accreditamento è stato richiesto nel 2009 atteso che l’odierna struttura si trova nel Comune di Tortoreto mentre quella oggetto della richiesta di accreditamento definitivo nel 2009 si trovava nel Comune di Martinsicuro.
Ne deriva dunque che il provvedimento della Regione Abruzzo del 24 marzo 2025 conclude il procedimento di accreditamento avviata dalla ricorrente con l’istanza del 2009, atteso che ogni istanza di accreditamento non può che riferirsi ad una specifica struttura e, dunque, nel caso tale struttura cambi, come pacificamente avvenuto nel caso de quo , il soggetto istante è tenuto a presentare una nuova domanda che contenga tutte le indicazioni relative alla nuova struttura (posto che l’originaria struttura, per cui l’accreditamento è stato in origine richiesto, non esiste più) e pertanto il termine per provvedere sull’istanza di accreditamento da parte della Regione inizierà a decorrere unicamente dalla data di proposizione della nuova domanda contenente i dati attuali della struttura attualmente operativa per cui si richiede l’accreditamento.
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, anche in ragione della difesa meramente di stile da parte della Regione Abruzzo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO