Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 771/2022 R.G.L., vertente TRA
(c.f. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Pietro Accardo ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via S. Anna 2° Tronco n 18/i, fax 0965893231, PEC Email_1 appellante CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., corrente in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP_2 in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli (c.f.
–pec t), che li rappresenta e C.F._3 Email_2 difende in virtù di mandato generale alle liti 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino Rep. n. 37590
[...] appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 04.10.2018, la sig.ra esponeva che nel mese di agosto l le aveva liquidato l'indennità Parte_1 CP_2 di disoccupazione per l'anno 2017, nella misura di € 7.935,21 (€ 1.945,31 a titolo di prestazione a sostegno del reddito e € 6.000,00 a titolo di assegno al nucleo familiare). Come si evinceva dal prospetto allegato alla comunicazione risultava trattenuta l'intera somma a titolo di “rec. e reintroiti prestazioni, rec prest. dis agr, rec. tratt. spec agr.”. Tale condotta era illegittima stante la genericità della comunicazione, dalla quale non si evinceva in quali anni fosse stata erogata la prestazione indebita e le ragioni dell'indebito stesso. Vista la modalità di contestazione, la ricorrente null'altro poteva affermare se non di non aver mai ricevuto le somme che, a titolo di indebito, l aveva inteso recuperare. CP_2 In ogni caso, l'indennità di disoccupazione, come sostegno al reddito, serviva a coprire un arco di tempo successivo ai sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, con la conseguenza che doveva intendersi frazionato nella misura di 341,21 mensili, il cui carattere alimentare non poteva essere negato e le somme costituenti
l'indennità, essendo mensilmente inferiori alla pensione integrata al minimo, non potevano essere oggetto né di pignoramento, né di trattenuta indiretta da parte dell' . CP_2 Poiché il ricorso al Comitato Provinciale non aveva avuto esito, adiva il Tribunale di Contr Locri, chiedendo dichiarare che l non aveva diritto a trattenere alcunché su una prestazione di carattere alimentare/assistenziale e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della somma di € 7.945,31 indebitamente trattenuta, oltre interessi e/o rivalutazione e con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Costituitosi l , preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'azione per CP_2 intervenuta decadenza (oltre che l'improcedibilità), ove non fosse stato provato l'esaurimento del procedimento amministrativo. Nel merito esponeva che la trattenuta riguardava il recupero effettuato sulla disoccupazione agricola per precedente indebito sulla stessa prestazione, già comunicato alla ricorrente con il riesame della DS 2014 e 2015, a sua volta dovuto alla cancellazione delle giornate anno 2012, 2014 e 2015, come risultava dalle Banche dati dell' . CP_1 In particolare, le giornate, per gli anni indicati nel ricorso, era state cancellate a seguito di verbali ispettivi in atti, rispettivamente per l'anno 2012 - azienda Sabatino Giuseppe, per l'anno 2014 -az.- , per l'anno 2015 az. - . Parte_2 Controparte_4
La cancellazione era confluita, per l'anno 2012, nel primo elenco trimestrale 2016 di variazione Comune di Marina di Gioiosa Ionica, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 15.06.2016 al 01. 07.2016; per l'anno 2014 nel secondo elenco trimestrale 2015 di variazione comune di Marina di Gioiosa Ionica, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 luglio 2011, effettuata dall' nel proprio sito internet dal 15.09.2015 al 06.10.2015,per CP_1 l' anno 2015 nel secondo elenco trimestrale 2017 di variazione comune di Marina di Gioiosa Ionica, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 luglio 2011, effettuata dall nel proprio sito internet dal 15.09.2017 CP_1 al 16.10.2017. La ricorrente era decaduta dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Il decreto era stato abrogato dall'art. 24 D.L. n. 112/08, ma la disposizione era stata ripristinata dall'art. 38 D.L. n. 98/111, permanendo l'onere di contestazione del definitivo provvedimento di iscrizione negli elenchi (come pure della mancata iscrizione ovvero della cancellazione o della registrazione di un numero di giornate inferiore rispetto a quelle ritenute effettive) nel termine decadenziale di 120 giorni di cui all'art. 22 cit..
La tardività poteva essere duplice, posto che era necessario che il ricorso amministrativo fosse tempestivo (cioè, proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. n. 375/93), ipotesi in cui il termine di 120 giorni decorreva dalla decisione sul ricorso amministrativo o, comunque, dallo spirare del termine per la decisione stessa (Cass. n. 29070/11) o, in caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo o di sua non tempestività, il termine decadenziale decorreva dalla data di pubblicazione degli elenchi o delle variazioni sul sito web istituzionale dell' . CP_2 Tale onere la ricorrente non aveva assolto, con conseguente sua decadenza dall' azione giudiziaria. Osservava, ancora che la ricorrente sembrava contestare solo di non esser tenuta alla restituzione in quanto” le somme costituenti l'indennità essendo mensilmente inferiori alla 3
pensione al trattamento minimo non possono essere oggetto né di pignoramento né di trattenute dirette da parte dell' per qualsivoglia motivo”. CP_1 La domanda era infondata, poiché il rapporto di lavoro era stato ritenuto fittizio e posto in essere al solo fine di beneficiare delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall' ed era stato annullato. CP_1 La competente Agenzia di Locri in data 27.07.2018, in fase di sistemazione generale e riallineamento Conto Assicurativo - Prestazioni , aveva provveduto a riesaminare Pt_3 e respingere 2014 e 2015 già riconosciute e pagate in precedenza, comunicando Pt_3 contestualmente all'interessata l'insorgenza della posizione debitoria con la quantificazione dettagliata delle somme da recuperare. Più precisamente: la DS 2014 era stata pagata con due distinti versamenti del 10.07.2015 e del 12.08.2015; la DS 2015 è stata pagata il 11/08/2016; ambedue i pagamenti erano confluiti su IBAN [...] per come richiesto in sede di domanda e veniva allegato, per ciascun estratto cassetto previdenziale, comunicazioni inviate con le consuete modalità all'interessata ed al patronato intermediario delegato. Con la successiva liquidazione della DS 2017 (07.08.2018), oggetto dell'odierno ricorso, l'Agenzia di Locri aveva recuperato parzialmente il debito mediante compensazione diretta, come previsto dai messaggi .04/07/2016.0002930 e CP_2
.21/04/2017.0001720. CP_2 La ricorrente, dunque, era a conoscenza sia dell'avvenuta liquidazione che dei motivi della trattenuta operata dall' . CP_2 Osservava, inoltre, che con l'art. 13, lett. l) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, era stato introdotto l'art. 545 c.p.c., che prevedeva i limiti di pignorabilità: "Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge era parzialmente inefficace. L'inefficacia era rilevata dal giudice anche d'ufficio". Non solo non si era in presenza di pignoramento, ma, mutatis mutandis, i limiti non sarebbero stati comunque superati trattandosi, nella fattispecie, di credito futuro per i quali in fase di pagamento l aveva effettuato le dovute trattenute mediante compensazione CP_2 diretta. L'invocato principio della impignorabilità non si applicava alle ipotesi di recupero effettuato in via amministrativa e, pertanto, la trattenuta per il recupero era del tutto legittima e nessuna somma competeva alla ricorrente, a seguito del riesame della DS 2014 e 2015 dovuto alla cancellazione giornate per gli anni riferiti. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiarare inammissibile o improcedibile la domanda;
in ogni caso rigettare il ricorso perché infondato;
con vittoria di spese e competenze.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Locri. Con sentenza emessa il 16.05.2022 il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. 4
Osservava che l previdenziale, come risultava dalla documentazione allegata alla CP_5 memoria difensiva, sulla base degli esiti dell'attività ispettiva svolta con riferimento rispettivamente all'anno 2012 - azienda Sabatino Giuseppe, per l'anno 2014 -az.- Pt_2
, per l'anno 2015 az. - , aveva proceduto alla cancellazione
[...] Controparte_4 delle giornate lavorative relative agli anni 2012, 2014 e 2015 e che detta cancellazione era confluita negli elenchi trimestrali di variazione del Comune di residenza, notificati mediante pubblicazione telematica, Il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere rispettivamente dal 02/07/2016, dal 07/10/2015 e dal 17/10/2017 e avverso la mancata iscrizione non risultava che la ricorrente avesse proposto tempestivamente ricorso amministrativo e, comunque, aveva proposto tardivamente il ricorso giudiziario in data 04/10/2018, con conseguente definitività della mancata iscrizione, non più contestabile, essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo. (cfr. Cass 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “Il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”). Insussistente la prova del diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2012, 2014 e 2015, l'odierna ricorrente non aveva assolto l'onere, di comprovare la effettiva spettanza delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per le annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. In tema di indebito, infatti, ove l'accipiens avesse chiesto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituire quanto percepito, necessariamente invocava in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto, sicché aveva l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. S.U. n. 18046 del 2010, richiamata nelle successive conformi sentenze della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 198/2011 e Cass. n. 19082/2011). Il mancato assolvimento di tale determinava il rigetto della domanda.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Parte_1 riforma, affermando che il Tribunale aveva equivocato l'oggetto del giudizio, non essendosi occupato della denunciata illegittimità della trattenuta dell'intero importo della indennità di disoccupazione riconosciuta e liquidata per il 2017. In forza del disposto dell'art. 545 comma VII c.p.c. (sui limiti di pignorabilità delle prestazioni pensionistiche) e della sentenza n. 85/2015 della Corte Costituzionale (sulla assimilabilità delle indennità di disoccupazione alle prestazioni pensionistiche sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della Costituzione), il pignoramento (o la compensazione, nella fattispecie in esame) dell'indennità di disoccupazione era in teoria legittimo, a patto che venisse rispettato il duplice limite della intangibilità del minimo vitale (pari ad una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale) e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo di cui sopra. Il principio di salvezza del trattamento minimo operava anche con riguardo agli arretrati della prestazione previdenziale sottoposta a pignoramento (Cass. 206/2016). L' aveva trattenuto l'intero importo liquidato (€ 7.945,31), da cui avrebbe dovuto CP_2 essere detratto l'importo degli assegni al nucleo familiare (€ 6.000,00), impignorabile, nonché il contributo di solidarietà (€ 175,08). La restante somma di € 1.770,23, liquidata in unica soluzione ma riferita ad un periodo di 102 giornate (corrispondenti, secondo i 5
parametri contributivi vigenti in agricoltura, ad oltre quattro mesi e mezzo), corrispondeva ad un importo mensile compreso tra 400 e 500 euro e, pertanto, inferiore al minimo vitale che, per il 2017, ammontava ad € 672,10, con conseguente impignorabilità. Nell' ipotesi in cui la liquidazione di € 1.770,23 avesse dovuto essere considerata in maniera unitaria, avrebbe comunque dovuto osservarsi la salvaguardia del minimo vitale e, pertanto, calcolarsi la trattenuta sul minore importo di € 1.098,13 (€ 1770,23 – 672,10), in € 219,62. Da ultimo, osservava che l non aveva fornito la prova del pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione relativa agli anni 2014 e 2015, che avrebbe inteso recuperare, sicché, anche per questo profilo, il recupero era illegittimo. Chiedeva l'accoglimento della domanda, con condanna dell' Controparte_1
alla restituzione dell'intero importo di € 7.945,31 trattenuto o, in
[...] subordine, di quello di € 7.725,69; il tutto oltre interessi e rivalutazione come dovuti e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Rendeva dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e art. 10 comma 6 D.P.R. 115/2002.
Costituitosi l , resisteva all'appello, ribadendo quanto già esposto nel proprio atto CP_2 di costituzione nel giudizio di primo grado (cfr. sub 1, n.d.e.), chiedendone il rigetto. Osservava, inoltre, che la ricorrente, anche in questo grado di giudizio, contestava di CP_ aver ricevuto dall' le somme oggetto di restituzione. La contestazione era infondata, posto che la DS 2014 era stata pagata con due distinti versamenti del 10.07.2015 e del 12.08.2015; la DS 2015 era stata pagata il 11/08/2016; ambedue i pagamenti erano confluiti su IBAN [...] per come richiesto in sede di domanda. Con la successiva liquidazione della DS 2017 (07.08.2018), oggetto dell'odierna giudizio, l aveva recuperato parzialmente il debito mediante Controparte_6 compensazione diretta, come previsto dai messaggi .04/07/2016.0002930 e CP_2
.21/04/2017.0001720. CP_2 Il pagamento di tali prestazioni era stato effettuato nelle date risultanti dall'estratto depositato in allegato: le somme erano state incassate con bonifico domiciliato presso CP_7
(cfr. produzioni eseguite in primo grado: estratto cassetto previdenziale,
[...] comunicazioni inviate con le consuete modalità all'interessata ed al patronato intermediario delegato). Detti documenti provavano l'esistenza del procedimento di liquidazione e pagamento dell'indennità in questione e, se non dimostravano in via diretta l'incasso delle somme, non risultavano suscettibili di alterazione, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 25251/2014). La contestazione avversaria era, quindi, dilatoria e temeraria e indubbia era la legittimità dell'indebito, non contestato dalla controparte.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte. Nelle note depositate il 01.02 2025, il difensore dell'appellante richiamava l'estratto assicurativo relativo alla posizione contributiva della ricorrente, che veniva allegato, e del quale chiedeva l'acquisizione, trattandosi di documento indispensabile per la decisione (ordinanza n. 26257 del 28/09/2021 Corte di Cassazione, della quale codesta stessa Corte ha già dato in passato ampia applicazione), da cui emergeva che nell'anno 2017 della liquidazione assoggettata a compensazione la ricorrente non aveva svolto alcuna attività lavorativa (gli unici contributi presenti sull'estratto erano relativi a prestazioni previdenziali di malattia che, conseguentemente al disconoscimento del rapporto di lavoro per l'anno 6
2017, erano divenute indebite e non costituivano reddito reale dell'assicurata) e non aveva quindi prodotto alcun reddito, con l'ulteriore conseguenza che appariva la violazione, da parte dell' , dell'art. 545 c.p.c.. CP_2
Si riportava pertanto alle conclusioni di cui all'atto di appello ed insisteva per l'integrale accoglimento. Nelle proprie note scritte, l'appellato si riportava alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Va, in quanto questione preliminare, esaminato il motivo di censura proposto dall'appellante e ribadito nella memoria difensiva depositata il 16.04.2024, avente ad oggetto la mancata prova dell'esistenza del credito oggetto di compensazione. CP_2 Ha richiamato l'appellante che, nel proprio atto di costituzione, l aveva dedotto CP_2 che si sarebbe trattato di somme già corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola per anni precedenti, divenuta indebita a seguito di annullamento d'ufficio. Sarebbe stato onere dell'ente fornire prova dell'erogazione: non assolto tale onere le trattenute erano illegittime. Il motivo è infondato. Sin dall'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, l aveva dedotto che la DS CP_2
2014 era stata pagata con due distinti versamenti del 10.07.2015 e del 12.08.2015 e la DS
2015 era stata pagata in data 11/08/2016. I pagamenti erano confluiti su IBAN [...], per come richiesto in sede di domanda, ed erano state allegate, per ciascun estratto cassetto previdenziale, le comunicazioni inviate all'interessata ed al patronato intermediario delegato. Con la successiva liquidazione della DS 2017 (07.08.2018), oggetto dell'odierno ricorso, l'Agenzia di Locri aveva recuperato parzialmente il debito mediante compensazione diretta, come previsto dai messaggi .04/07/2016.0002930 e CP_2
.21/04/2017.0001720. CP_2
Le somme erano state incassate con bonifico domiciliato presso e rispetto CP_7 a tali allegazioni e documenti, che provavano l'esistenza di un procedimento di liquidazione e corresponsione ed integravano indici presuntivi di avvenuto pagamento, la ricorrente/appellante non ha articolato alcuna contestazione, non assolvendo il preciso onere sulla stessa gravante. Va richiamato che, secondo principi generali sulla prova del pagamento, il debitore ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a suo carico e l'esercizio di questo diritto non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza, (cfr. Cass. n. 342/2019. Tali principi trovano applicazione anche in tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, come affermato da Cass. civ. sez. lav., 02/11/2009, n. 23142, secondo cui: “L'esatto adempimento di una prestazione previdenziale da parte CP_ dell' può essere desunto, anche in sede di gravame, dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile ed è applicabile anche nella fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale, ferma la non modificabilità della domanda, la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale all'operatività del principio di economia processuale e rileva anche ai fini delle valutazioni discrezionali che il giudice del lavoro è chiamato ad adottare in ordine all'ammissione, anche d'ufficio, di nuove prove. Né, ai fini dell'applicabilità del principio di non contestazione, rilevano i limiti posti dalla legge per taluni fatti alla prova per testimoni o per presunzioni, o la mancata deduzione di idonee prove per l'eventuale conferma dei fatti allegati. (Nella specie la S.C. ha precisato che l'allegazione di pagamenti non può ritenersi preclusa in appello, non comportando 7
l'introduzione nel giudizio di domande o eccezioni in senso stretto nuove, né una loro modifica, riferendosi, invece, ad un fatto estintivo operante di diritto e rilevabile anche d'ufficio, e ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto avvenuto il pagamento delle somme oggetto della domanda anche in base CP_ alla non contestazione dell'allegato previo adempimento da parte dell'appellante , rimasto contumace in primo grado)”. Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
5. Nel prosieguo, va osservato che il capo della sentenza con cui è stata accertata la legittimità del diniego al pagamento, ovvero la mancanza dei presupposti per ottenere l'indennità di disoccupazione a causa della cancellazione dagli elenchi agricoli, non è stato appellato. Il primo giudice ha infatti, osservato che l'Ente previdenziale, come risultava dalla documentazione allegata alla memoria difensiva - sulla base degli esiti della attività ispettiva svolta con riferimento rispettivamente per l'anno 2012 - azienda Sabatino Giuseppe, per l'anno 2014 -az.- , per l'anno 2015 az. - - aveva Parte_2 Controparte_4 proceduto alla cancellazione delle giornate lavorative relative agli anni 2012, 2014 e 2015 e che cancellazione era confluita negli elenchi trimestrali di variazione del Comune di residenza come sopra riportati, notificati mediante pubblicazione telematica, Ha altresì osservato che il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere rispettivamente dal 02/07/2016, dal 07/10/2015 e dal 17/10/2017 e non risultava che la parte avesse proposto tempestivamente ricorso amministrativo e, comunque, aveva proposto tardivamente ricorso giudiziario in data 04/10/2018. Tale statuizione non è stata gravata da motivo di appello, sì che non costituisce più questione controversa la natura indebita delle prestazioni erogate dall in relazione alle CP_2 giornate lavorative disconosciute, relativamente agli anni 2012, 2014 e 201.,
6. Resta da esaminare la questione controversa devoluta con l'appello, avente ad oggetto la violazione dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c, violazione posta a fondamento della domanda: “… a sostegno della propria domanda richiamava la impignorabilità delle somme in questione, alla luce della normativa di cui all'art. 545 c.p.c. …”; (così atto di appello pag. 1); “in primo luogo ribadiamo che è del tutto pacifico, in forza del disposto dell'art. 545 comma VII c.p.c. (sui limiti di pignorabilità delle prestazioni pensionistiche) e della sentenza n. 85/2015 della Corte Costituzionale (sulla assimilabilità delle indennità di disoccupazione alle prestazioni pensionistiche sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della Costituzione) che il pignoramento (o la compensazione, nel nostro caso) della indennità di disoccupazione sia in teoria legittimo, a patto che venga rispettato il duplice limite della intangibilità del minimo vitale (pari ad una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale) e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo di cui sopra”. (così atto di appello pag. 2). L' ha contestato siffatta affermazione, ribadendo che la trattenuta riguardava il CP_2 recupero effettuato, mediante compensazione impropria, sulla disoccupazione agricola per precedente indebito sulla stessa prestazione, a seguito del riesame della DS 2014 e 2015, dovuto alla cancellazione delle giornate anno 2012, 2014 e 2015. Con la successiva liquidazione della DS 2017 (08.08.2018), oggetto dell'odierno ricorso, l aveva recuperato parzialmente il debito mediante compensazione Controparte_6 diretta. Le argomentazioni difensive dell' sull'insussistenza di pignoramento, essendo CP_2 stata operata la parziale compensazione fra quanto indebitamente erogato ed il credito per liquidazione DS 2017, sono positivamente riscontrate dalla documentazione prodotta. 8
Deve, invece, essere considerato se i limiti imposti dall'art. 545 c.p.c. siano applicabili ad una fattispecie in cui non sussista pignoramento da parte dell' per crediti propri, ma CP_2 solo una compensazione impropria fra somme da corrispondere e somme indebitamente corrisposte. CP_
L'interrogativo è stato risolto alla Suprema Corte: “In tema di indebito, l , salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti CP_ diversi dall' , o quando l agisce per crediti diversi dall'indebita Controparte_8 percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024). In applicazione dei principi di diritto sopra riportati, deve concludersi che i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., posti dall'appellante a fondamento della domanda non regolamentino la fattispecie dedotta in giudizio, in cui l ha operato una trattenuta, per CP_2 compensazione, per il recupero dell'indebito previdenziale. Già tale considerazione rende inconferente, a fini decisori, le argomentazioni rassegnate dall'appellante circa la non pignorabilità di talune delle componenti dell'importo quantificato a titolo di DS per il 2017. Inoltre, va posto in rilievo che l' , in data 08.08.2018, ha Controparte_9 comunicato alla che “la domanda n. 2018768602902, relativa all'anno 2017, Parte_1 presentata il 16.01.2018 e liquidata il 07.08.2018, è stata accolta. Pertanto, verrà posto in pagamento l'importo di 0,00 euro”, computato come da allegato prospetto. Dall'estratto conto previdenziale allegato dall'appellante alle note scritte depositate il 02.01.2025, che viene acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c., risulta un reddito, riportato sotto la voce: Tipo di contribuzione: agricolo giornaliero dal 01.01 al 31.12.2017, di € 4.730,76, mentre nessuna somma risulta riportata a titolo di DS agricola per l'anno 2017, né sotto la voce malattia/infortunio e, conformemente, dall'OTD depositato in atti risulta una retribuzione da DMag per l'anno 2017 di € 4.731,00. Non è pertanto immediatamente evincibile l'affermazione rassegnata dall'appellante nelle note scritte, secondo cui gli unici contributi presenti sull'estratto relativi all'anno 2017 erano relativi a prestazioni previdenziali di malattia che, conseguentemente al disconoscimento del rapporto di lavoro per l'anno 2017, erano divenute indebite e non costituivano reddito reale dell'assicurata. È, infatti, estranea agli atti di questo giudizio ogni allegazione in punto di disconoscimento del rapporto di lavoro per l'anno 2017, giacché l'indebito di cui si discute è correlato al disconoscimento per gli anni 2012, 2014, 2015 e al conseguente recupero delle somme per queste annualità indebitamente versate. Ancora, si osserva che, al di là dell'estratto conto previdenziale di cui si è detto, l'appellante, che ha limitato le proprie doglianze alla impignorabilità art. 545 c.p.c., norma non applicabile alla fattispecie in esame, non ha offerto alcuna prova dei propri redditi, né in raffronto a questi ha allegato in che modo la trattenuta potesse incidere sul c.d. minimo vitale, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui “in relazione all'art. 69 L. 153/1969, norma applicabile alla presente fattispecie, come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per 9
cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota pignorabile non CP_2 transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.” (cfr. Cass. 3648/2019). L'appello non può, dunque, trovare accoglimento. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dall'appellante, le spese di questo grado di giudizio sopportate dall' restano irripetibili. CP_2
Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza emessa dal Parte_1 CP_2
Tribunale di Locri, Giudice del Lavoro, in data 16 maggio 2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara irripetibili le spese sostenute dall' . CP_2
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti