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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 6145/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6145 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del giorno
08.04.2025, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Qualiano (NA) alla Piazza G. D'Annunzio n. 4, presso lo studio degli avvocati Alessia Petrone e Roberta Morgera, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._2
21.12.1979;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con comparsa conclusionale depositata in data 08.06.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione giudiziale personale dei coniugi Sig.ra e Sig. Parte_1 CP_1
1 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare che la separazione è addebitabile esclusivamente al Sig. per i suoi CP_1 comportamenti profondamente violenti ed offensivi in pubblico ed in privato, reiteratamente ed intenzionalmente, prevaricatori, ossessivi, emarginanti ed assolutamente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, come esposti in narrativa e provati in corso di causa, tale da rendere intollerabile la convivenza;
3.
Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della CP_1
Sig.ra , quale contributo per il mantenimento delle figlie, in Parte_1 età scolare e non economicamente autosufficienti, la somma mensile pari ad euro
800,00 (ottecento/00), in ragione di 400,00 euro per ciascuna figlia, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che sarà indicato, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT annuali, da erogare anche in assenza di richiesta ed oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate tra i genitori (salvo quelle urgenti e necessitate);
4. Condannare il Sig. al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.”.
Il Pubblico Ministero, in data 12.04.2025, ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.05.2021 parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania (NA) il giorno 07.02.2005 con il resistente e che dalla loro unione erano nate 2 figlie – (nata a [...] PE1
PE Napoli il 05.07.2005) e (nata a [...] il [...]) - deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato a causa del comportamento violento e dominatore del resistente.
Sul punto, la ricorrente precisava che il resistente si era mostrato insofferente rispetto alle responsabilità familiari e che l'incompatibilità caratteriale tra i coniugi aveva determinato la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 1637 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in data 08.04.2014; che, nell'anno
2017, i coniugi avevano deciso di riconciliarsi e, nonostante ciò, il resistente, trascorso un breve periodo dal ricongiungimento, aveva reiterato le condotte di gelosia e violenza che avevano causato la prima dissoluzione del rapporto
2 coniugale;
in particolare, la ricorrente deduceva che in data 17 aprile 2021, dopo le ennesime violenze subite, aveva abbandonato la casa coniugale unitamente alla PE figlia recandosi presso l'abitazione dei suoi genitori ed in data 03 maggio
2021 aveva sporto formale denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del
Tribunale Ordinario di Napoli Nord nei confronti del marito.
Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente chiedeva: “- Voglia autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Disporre quale assegno di mantenimento in favore delle figlie minori euro 800,00 (400,00 euro ciascuna minore) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT annuale da erogare anche in assenza di richiesta;
- In considerazione del carattere violento e dello stress psicologico che dal comportamento del sig. deriva alle ragazze, CP_1
PE disporre l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre con PE1 regolamentazione del diritto di visita del padre in ogni caso vigilato e monitorato dai servizi sociali o da un parente prossimo;
- In subordine, disporre l'affido condiviso delle minori con residenza esclusiva presso la madre;
- Fissarsi altresì
l'udienza di comparizione innanzi al G.I. dinanzi al quale l'istante concluderà – come sin da ora conclude – per l'accoglimento della domanda e per la dichiarazione della separazione con addebito a carico del marito ai sensi dell'art.
151 c.c. 2° comma, previa – se del caso – ammissione della prova per testi sui fatti di cui in premessa, con i testi che ci si riserva di indicare con riserva di aggiungere, variare ed ampliare. - Con condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle spese processuali.”.
All'udienza del 14.01.2022 compariva esclusivamente la ricorrente ed il Presidente delegato, dopo averla ascoltata, si riservava;
a scioglimento della riserva, con provvedimento reso in data 17.01.2022, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione poiché il resistente, sebbene ritualmente citato, non era comparso, il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati e dispone in via temporanea ed urgente che: a) le figlie minori sono affidati in via esclusiva alla ricorrente;
b) il resistente potrà visitarle, secondo accordi da prendersi di volta in volta, almeno una volta alla setti-mana, in luoghi compatibili con la misura cautelare;
c) il resistente versi alla ricorrente il giorno 5 di ogni mese l'assegno di 600,00 € per il mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indice
3 ISTAT FOI e partecipazione alle spese straordinarie scolastiche e sanitarie nella misura del 50%.”; dunque, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 25.05.2022.
Con memoria integrativa depositata in data 20.01.2022, parte ricorrente ribadiva le richieste già avanzate con il proprio atto introduttivo ed, a parziale modifica di quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, chiedeva disporsi un aumento della somma stabilita a titolo di mantenimento delle figlie minori.
In seguito a diversi rinvii disposti per garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, all'udienza del 16.04.2024, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza per il prosieguo.
Depositate dalla ricorrente le predette memorie, il Giudice, con provvedimento del
20.11.2024, ammetteva la prova orale richiesta nei limiti di rilevanza ed ammissibilità di cui all'ordinanza, fissando per l'escussione dei due testi di parte ricorrente l'udienza dell'08.04.2025.
Quivi, istruita la causa mediante l'escussione di quest'ultimi, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio previa concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale ed atti al PM il quale, in data 12.04.2025, apponeva il visto.
Questioni preliminari.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente il CP_1 quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito ( cfr. notifica ricorso introduttivo e notifica ordinanza presidenziale in atti).
Inoltre, il Collegio rileva che nelle more del giudizio le figlie (nata a PE1
PE Mugnano di Napoli il 05.07.2005) e (nata a [...] il [...]) sono divenute maggiorenni e, pertanto, nulla va disposto in questa sede in merito al loro affido, alla loro collocazione e al diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario.
Sulla domanda di separazione giudiziale e di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente.
In via preliminare, occorre precisare che risulta provata l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi e la cessazione degli effetti della separazione pronunciata con sentenza n. 1637 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in data 08.04.2014.
4 Invero, l'articolo 157 del codice civile prescrive che: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai testi escussi all'udienza dell'08.04.2025 è emerso il dato incontrovertibile della riconciliazione tra le parti e la conseguente cessazione degli effetti della prima sentenza di separazione, di talché può ritenersi ammissibile la nuova domanda sullo status, fondata su fatti e comportamenti successivi alla prima pronuncia.
Sul punto, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse mosse dalla ricorrente ai danni del resistente,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, non è emersa la prova di comportamenti posti in essere dal resistente in epoca successiva
5 all'avvenuta riconciliazione che possano aver determinato, quale causa efficiente, la nuova crisi del matrimonio.
Invero, la ricorrente lamenta che il fallimento dell'unione familiare è stato causato dalla condotta del marito che avrebbe vessato continuamente la moglie, maltrattandola sia fisicamente che moralmente ed omettendo di provvedere alla cura di moglie e figli, ponendo in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la convivenza e deteriorato il rapporto coniugale.
Orbene, in merito il Tribunale rileva che non risultano provati in giudizio i molteplici episodi di violenza di cui la ricorrente deduce essere stata vittima a seguito dell'avvenuta riconciliazione e che avrebbero determinato il suo allontanamento forzato dalla casa coniugale.
Non risulta infatti sufficiente a suffragare la dedotta violenza la sentenza n. 2859/23 resa in data 18.05.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Penale, nel giudizio iscritto al N. 3597/21 R.G. Tribunale - con la quale il resistente è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perpetrato ai danni della moglie - in quanto tale sentenza risulta priva dell'attestazione di passaggio in giudicato e dunque del tutto inidonea a comprovare i fatti oggetto di reato ed in questa sede posti a fondamento della domanda di addebito. Va inoltre rilevato che non riportando la detta sentenza nel proprio iter argomentativo le specifiche ed integrali dichiarazioni rese dai testi escussi in sede penale non è possibile in questa sede operare un'autonoma valutazione di tali elementi probatori ai fini del richiesto addebito (Cfr. Cass. Civ. 17316/2018).
Né oltretutto i dedotti episodi di violenza e sopraffazione sono risultati comprovati nel presente giudizio, atteso che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso un sicuro indice di addebitabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi. Invero, i testi escussi – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la linearità del narrato offerto e l'assenza di qualsivoglia interesse nella presente causa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015 sulla piena attendibilità del testimone parente di una delle parti, in assenza di elementi di segno contrario) –, allorquando non hanno reso dichiarazioni de relato dal valore probatorio nullo (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020), hanno riferito circostanze che non appaiono utili a chiarire quale sia stata la genesi della
6 rottura coniugale, bensì soltanto a confermare il clima di intolleranza ormai registratosi nella coppia.
Da tutto quanto esposto discende, quindi, il rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente e che la separazione tra i coniugi deve essere pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento delle figlie PE (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] PE1
Napoli il 30.08.2006) avanzata dalla ricorrente.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, PE e PE1
Pertanto, la madre, convivendo con le ragazze, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento delle figlie.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento della prole è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148
e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
7 In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti delle figlie, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, l'età delle ragazze (20 e 18 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione delle stesse, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In secondo luogo, i tempi di permanenza delle figlie presso il genitore non convivente non sono valutabili, trattandosi di maggiorenni.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, la ricorrente all'udienza presidenziale ha dichiarato che il marito in passato ha lavorato come magazziniere, mulettista ed aiuto cuoco, ma lo stesso, non costituendosi, non ha fornito elementi utili alla ricostruzione della propria situazione economica.
Dal canto suo, parte ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa part-time in qualità di estetista, percependo uno stipendio mensile pari ad euro 700,00. Con la relazione reddituale a sua firma, depositata in data 13.06.2024, ha confermato di lavorare come estetista seppure con reddito annuo di euro 4.388,48 netti.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento stabilito in sede di udienza presidenziale con aggiornamento all'attualità e che pertanto corrisponda mensilmente a CP_1 la somma di euro 675,60 ( euro 337,80 per ciascuna figlia) Parte_1 quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di giudizio, stante l'esito del giudizio e la contumacia del resistente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di ( c.f. ; CP_1 C.F._2
b) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato ad [...] il [...]);
[...]
c) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 675,60 Parte_1
( euro 337,80 per ciascuna figlia), per il mantenimento delle figlie PE maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e oltre il PE1
50%, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) compensa le spese di lite tra le parti come indicato in parte motiva;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in
Campania (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, Parte I, Serie -, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6145 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del giorno
08.04.2025, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Qualiano (NA) alla Piazza G. D'Annunzio n. 4, presso lo studio degli avvocati Alessia Petrone e Roberta Morgera, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._2
21.12.1979;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con comparsa conclusionale depositata in data 08.06.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione giudiziale personale dei coniugi Sig.ra e Sig. Parte_1 CP_1
1 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare che la separazione è addebitabile esclusivamente al Sig. per i suoi CP_1 comportamenti profondamente violenti ed offensivi in pubblico ed in privato, reiteratamente ed intenzionalmente, prevaricatori, ossessivi, emarginanti ed assolutamente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, come esposti in narrativa e provati in corso di causa, tale da rendere intollerabile la convivenza;
3.
Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della CP_1
Sig.ra , quale contributo per il mantenimento delle figlie, in Parte_1 età scolare e non economicamente autosufficienti, la somma mensile pari ad euro
800,00 (ottecento/00), in ragione di 400,00 euro per ciascuna figlia, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che sarà indicato, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT annuali, da erogare anche in assenza di richiesta ed oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate tra i genitori (salvo quelle urgenti e necessitate);
4. Condannare il Sig. al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.”.
Il Pubblico Ministero, in data 12.04.2025, ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.05.2021 parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania (NA) il giorno 07.02.2005 con il resistente e che dalla loro unione erano nate 2 figlie – (nata a [...] PE1
PE Napoli il 05.07.2005) e (nata a [...] il [...]) - deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato a causa del comportamento violento e dominatore del resistente.
Sul punto, la ricorrente precisava che il resistente si era mostrato insofferente rispetto alle responsabilità familiari e che l'incompatibilità caratteriale tra i coniugi aveva determinato la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 1637 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in data 08.04.2014; che, nell'anno
2017, i coniugi avevano deciso di riconciliarsi e, nonostante ciò, il resistente, trascorso un breve periodo dal ricongiungimento, aveva reiterato le condotte di gelosia e violenza che avevano causato la prima dissoluzione del rapporto
2 coniugale;
in particolare, la ricorrente deduceva che in data 17 aprile 2021, dopo le ennesime violenze subite, aveva abbandonato la casa coniugale unitamente alla PE figlia recandosi presso l'abitazione dei suoi genitori ed in data 03 maggio
2021 aveva sporto formale denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del
Tribunale Ordinario di Napoli Nord nei confronti del marito.
Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente chiedeva: “- Voglia autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Disporre quale assegno di mantenimento in favore delle figlie minori euro 800,00 (400,00 euro ciascuna minore) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT annuale da erogare anche in assenza di richiesta;
- In considerazione del carattere violento e dello stress psicologico che dal comportamento del sig. deriva alle ragazze, CP_1
PE disporre l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre con PE1 regolamentazione del diritto di visita del padre in ogni caso vigilato e monitorato dai servizi sociali o da un parente prossimo;
- In subordine, disporre l'affido condiviso delle minori con residenza esclusiva presso la madre;
- Fissarsi altresì
l'udienza di comparizione innanzi al G.I. dinanzi al quale l'istante concluderà – come sin da ora conclude – per l'accoglimento della domanda e per la dichiarazione della separazione con addebito a carico del marito ai sensi dell'art.
151 c.c. 2° comma, previa – se del caso – ammissione della prova per testi sui fatti di cui in premessa, con i testi che ci si riserva di indicare con riserva di aggiungere, variare ed ampliare. - Con condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle spese processuali.”.
All'udienza del 14.01.2022 compariva esclusivamente la ricorrente ed il Presidente delegato, dopo averla ascoltata, si riservava;
a scioglimento della riserva, con provvedimento reso in data 17.01.2022, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione poiché il resistente, sebbene ritualmente citato, non era comparso, il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati e dispone in via temporanea ed urgente che: a) le figlie minori sono affidati in via esclusiva alla ricorrente;
b) il resistente potrà visitarle, secondo accordi da prendersi di volta in volta, almeno una volta alla setti-mana, in luoghi compatibili con la misura cautelare;
c) il resistente versi alla ricorrente il giorno 5 di ogni mese l'assegno di 600,00 € per il mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indice
3 ISTAT FOI e partecipazione alle spese straordinarie scolastiche e sanitarie nella misura del 50%.”; dunque, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 25.05.2022.
Con memoria integrativa depositata in data 20.01.2022, parte ricorrente ribadiva le richieste già avanzate con il proprio atto introduttivo ed, a parziale modifica di quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, chiedeva disporsi un aumento della somma stabilita a titolo di mantenimento delle figlie minori.
In seguito a diversi rinvii disposti per garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, all'udienza del 16.04.2024, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza per il prosieguo.
Depositate dalla ricorrente le predette memorie, il Giudice, con provvedimento del
20.11.2024, ammetteva la prova orale richiesta nei limiti di rilevanza ed ammissibilità di cui all'ordinanza, fissando per l'escussione dei due testi di parte ricorrente l'udienza dell'08.04.2025.
Quivi, istruita la causa mediante l'escussione di quest'ultimi, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio previa concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale ed atti al PM il quale, in data 12.04.2025, apponeva il visto.
Questioni preliminari.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente il CP_1 quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito ( cfr. notifica ricorso introduttivo e notifica ordinanza presidenziale in atti).
Inoltre, il Collegio rileva che nelle more del giudizio le figlie (nata a PE1
PE Mugnano di Napoli il 05.07.2005) e (nata a [...] il [...]) sono divenute maggiorenni e, pertanto, nulla va disposto in questa sede in merito al loro affido, alla loro collocazione e al diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario.
Sulla domanda di separazione giudiziale e di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente.
In via preliminare, occorre precisare che risulta provata l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi e la cessazione degli effetti della separazione pronunciata con sentenza n. 1637 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in data 08.04.2014.
4 Invero, l'articolo 157 del codice civile prescrive che: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai testi escussi all'udienza dell'08.04.2025 è emerso il dato incontrovertibile della riconciliazione tra le parti e la conseguente cessazione degli effetti della prima sentenza di separazione, di talché può ritenersi ammissibile la nuova domanda sullo status, fondata su fatti e comportamenti successivi alla prima pronuncia.
Sul punto, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse mosse dalla ricorrente ai danni del resistente,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, non è emersa la prova di comportamenti posti in essere dal resistente in epoca successiva
5 all'avvenuta riconciliazione che possano aver determinato, quale causa efficiente, la nuova crisi del matrimonio.
Invero, la ricorrente lamenta che il fallimento dell'unione familiare è stato causato dalla condotta del marito che avrebbe vessato continuamente la moglie, maltrattandola sia fisicamente che moralmente ed omettendo di provvedere alla cura di moglie e figli, ponendo in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la convivenza e deteriorato il rapporto coniugale.
Orbene, in merito il Tribunale rileva che non risultano provati in giudizio i molteplici episodi di violenza di cui la ricorrente deduce essere stata vittima a seguito dell'avvenuta riconciliazione e che avrebbero determinato il suo allontanamento forzato dalla casa coniugale.
Non risulta infatti sufficiente a suffragare la dedotta violenza la sentenza n. 2859/23 resa in data 18.05.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Penale, nel giudizio iscritto al N. 3597/21 R.G. Tribunale - con la quale il resistente è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perpetrato ai danni della moglie - in quanto tale sentenza risulta priva dell'attestazione di passaggio in giudicato e dunque del tutto inidonea a comprovare i fatti oggetto di reato ed in questa sede posti a fondamento della domanda di addebito. Va inoltre rilevato che non riportando la detta sentenza nel proprio iter argomentativo le specifiche ed integrali dichiarazioni rese dai testi escussi in sede penale non è possibile in questa sede operare un'autonoma valutazione di tali elementi probatori ai fini del richiesto addebito (Cfr. Cass. Civ. 17316/2018).
Né oltretutto i dedotti episodi di violenza e sopraffazione sono risultati comprovati nel presente giudizio, atteso che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso un sicuro indice di addebitabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi. Invero, i testi escussi – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la linearità del narrato offerto e l'assenza di qualsivoglia interesse nella presente causa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015 sulla piena attendibilità del testimone parente di una delle parti, in assenza di elementi di segno contrario) –, allorquando non hanno reso dichiarazioni de relato dal valore probatorio nullo (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020), hanno riferito circostanze che non appaiono utili a chiarire quale sia stata la genesi della
6 rottura coniugale, bensì soltanto a confermare il clima di intolleranza ormai registratosi nella coppia.
Da tutto quanto esposto discende, quindi, il rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente e che la separazione tra i coniugi deve essere pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento delle figlie PE (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] PE1
Napoli il 30.08.2006) avanzata dalla ricorrente.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, PE e PE1
Pertanto, la madre, convivendo con le ragazze, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento delle figlie.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento della prole è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148
e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
7 In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti delle figlie, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, l'età delle ragazze (20 e 18 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione delle stesse, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In secondo luogo, i tempi di permanenza delle figlie presso il genitore non convivente non sono valutabili, trattandosi di maggiorenni.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, la ricorrente all'udienza presidenziale ha dichiarato che il marito in passato ha lavorato come magazziniere, mulettista ed aiuto cuoco, ma lo stesso, non costituendosi, non ha fornito elementi utili alla ricostruzione della propria situazione economica.
Dal canto suo, parte ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa part-time in qualità di estetista, percependo uno stipendio mensile pari ad euro 700,00. Con la relazione reddituale a sua firma, depositata in data 13.06.2024, ha confermato di lavorare come estetista seppure con reddito annuo di euro 4.388,48 netti.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento stabilito in sede di udienza presidenziale con aggiornamento all'attualità e che pertanto corrisponda mensilmente a CP_1 la somma di euro 675,60 ( euro 337,80 per ciascuna figlia) Parte_1 quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di giudizio, stante l'esito del giudizio e la contumacia del resistente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di ( c.f. ; CP_1 C.F._2
b) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato ad [...] il [...]);
[...]
c) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 675,60 Parte_1
( euro 337,80 per ciascuna figlia), per il mantenimento delle figlie PE maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e oltre il PE1
50%, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) compensa le spese di lite tra le parti come indicato in parte motiva;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in
Campania (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, Parte I, Serie -, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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