Sentenza breve 17 marzo 2021
Decreto collegiale 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto collegiale 04/05/2021, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00121/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Padova - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015,
e per la declaratoria dell'obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione.
Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. Giovanni Barbariol per la rappresentanza e la difesa del -OMISSIS-, nel giudizio r.g. n. 121 del 2021;
Visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio adottato dalla competente commissione in data 15 febbraio 2021;
Vista la sentenza che ha definito il giudizio, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, perché l’Amministrazione ha posto fine alla situazione di inerzia censurata con il ricorso e concesso al ricorrente le misure di accoglienza richieste, e ha demandato la liquidazione del compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ad un separato decreto;
Visti gli atti del fascicolo di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che l’art. 82, D.P.R. n. 115 del 2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
Considerato che l’art. 130, D.P.R. n. 115/2002, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Considerato che, in relazione alla natura della lite, al limitato impegno professionale richiesto a seguito della definizione della controversia già nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare e alla concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, si ritiene di fare riferimento ai parametri applicabili alle controversie di valore indeterminabile in riduzione rispetto alle somme indicate nella nota spese allegata all’istanza di liquidazione;
Ritenuto pertanto congrua la determinazione in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi e spese, oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) liquida, per la causa in epigrafe, al difensore, avv. Giovanni Barbariol, la somma di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi e spese, oltre i.v.a. e c.p.a. dovuti per legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO