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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6857 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 26440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26440 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DEL GAUDIO LAURA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.Jannelli n.45/F
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a Napoli il 10.12.2009; che dalla loro unione era nato un figlio, , il Controparte_1 Per_1
12.04.2010; che le parti si erano separate consensualmente in forza di decreto di omologa n. 9867/2014 reso dall'intestato Tribunale in data 11.12.2014; che da quando furono autorizzate dal Presidente del
Tribunale di Napoli a vivere separatamente (13.10.2014) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita;
che il padre si era completamente disinteressato del figlio;
che il Tribunale di
Napoli aveva emesso sentenza di condanna a carico del resistente, oltre che per i reati di minaccia e molestia nei suoi confronti, anche per il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, facendo mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, chiedeva:
“Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 lett.b, della Legge 1 dicembre
1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Napoli il 10/12/2009 tra la signora e , trascritto negli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del comune di Napoli dell'anno 2009, n. 195ù. P.II, s. A, Sez. AR e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza
e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
Disporre l'affidamento del minore in modalità super esclusiva in favore della madre, Persona_2
signora per le motivazioni di cui in premessa;
Parte_1
Disporre a carico del sig. un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
per ciascun figlio la somma pari ad € 400,00, come statuito in sede di separazione personale dei coniugi o secondo quanto ritenuto opportuno dal Tribunale adito, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ove non coperte dal S.S.N.
Condannare il sig. all'integrale pagamento delle spese e delle competenze di causa, Controparte_1 oltre rimborso forfetario al 15% e C.P.A. al 4%, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza dell'8.10.2024 la ricorrente confermava la assenza totale del padre nella vita del figlio.
Aggiungeva che in passato l' si era limitato a telefonare al figlio sporadicamente, ma che CP_1 Per_1
non aveva piacere a sentirlo dal momento che il padre aveva assunto toni minacciosi anche nei suoi confronti generando uno stato di paura ed insofferenza nel ragazzo. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, confermava la disciplina statuita in sede di separazione, investiva i Servizi Sociali territorialmente competenti a relazionare sulle condizioni di vita del minore, sui rapporti con entrambe le figure genitoriali nonché sull'andamento scolastico, e rinviava in prosieguo.
All'udienza del 10.04.2025, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa discussione orale e con trasmissione degli atti al PM per la formulazione delle conclusioni. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
Passando alla disciplina delle condizioni accessorie al divorzio, in ordine al regime di affido del minore, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido superesclusivo in suo favore ed il Collegio osserva che tale richiesta può trovare accoglimento dal momento che dalle risultanze processuali, in particolare dalla relazione dei Servizi sociali nonché dalla sentenza penale di condanna e dal comportamento del resistente, rimasto contumace, oltre che dalle dichiarazioni della ricorrente in udienza, è emersa una totale e perdurante assenza del padre nella vita del figlio minore il quale ha sempre vissuto con la madre, unico genitore ad essersi preso cura di lui, coadiuvata anche dalla sua famiglia di origine. Le ragioni di tale scelta risiedono nel comportamento dell' ed in particolare nella totale CP_1
inottemperanza dello stesso agli obblighi alimentari e morali sul medesimo incombenti. Il comportamento assunto in questi anni dal resistente ha dimostrato nei fatti l'inidoneità del medesimo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009). La mancanza di responsabilizzazione del padre impone la previsione ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla , unica presenza per il figlio. Invero, nel modulo di affidamento Pt_1 monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.). Nulla va disposto in merito alla disciplina dei tempi di permanenza del minore presso il padre, dal momento che lo stesso , in sede di ascolto sociale ha dichiarato che da circa un anno e mezzo non Per_1
vede e non sente il padre e che da quando ha interrotto definitivamente anche le telefonate con il padre, si sente molto più sereno e meno sotto pressione considerato che anche telefonicamente il padre lo aveva spesso minacciato incutendogli paura. Dunque gli incontri tra il padre e , da svolgersi presso lo Per_1
spazio offerto dai Servizi sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza del minore, potranno essere attivati solo all'esito di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali, da avviare su iniziativa dell' CP_1
Venendo alla disciplina degli aspetti economici, premesso che in sede di omologa della separazione, nel
2018, le parti concordarono un assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del padre di € 400,00, considerato che alcuna prova specifica dei redditi del resistente è stata fornita, tenuto conto delle attuali esigenze di vita del minore connesse all'età, dei compiti domestici e di cura assunti di fatto in via esclusiva dalla madre, si ritiene congruo quantificare in € 480,00 l'importo a carico di da versare alla entro il giorno cinque di ciascun mese;
tale importo è da Controparte_1 Pt_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026. Il resistente sarà altresì tenuto a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del
Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e il Presidente del COA in data 7.03.2018.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario stante le risultanze emerse in sede di ascolto sociale.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 [...]
a NAPOLI il 10.12. 2009 (atto n.195, parte II, s.A sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno CP_1
2009),
• dispone l'affido esclusivo del minore alla madre con la quale convive. Le decisioni Persona_2 di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• dispone in ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre come in parte motiva;
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , oltre Controparte_1 Per_1 al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo richiamato in parte motiva, un assegno di euro 480,00 da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
su tale importo Parte_1
va calcolata la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26440 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DEL GAUDIO LAURA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.Jannelli n.45/F
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a Napoli il 10.12.2009; che dalla loro unione era nato un figlio, , il Controparte_1 Per_1
12.04.2010; che le parti si erano separate consensualmente in forza di decreto di omologa n. 9867/2014 reso dall'intestato Tribunale in data 11.12.2014; che da quando furono autorizzate dal Presidente del
Tribunale di Napoli a vivere separatamente (13.10.2014) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita;
che il padre si era completamente disinteressato del figlio;
che il Tribunale di
Napoli aveva emesso sentenza di condanna a carico del resistente, oltre che per i reati di minaccia e molestia nei suoi confronti, anche per il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, facendo mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, chiedeva:
“Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 lett.b, della Legge 1 dicembre
1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Napoli il 10/12/2009 tra la signora e , trascritto negli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del comune di Napoli dell'anno 2009, n. 195ù. P.II, s. A, Sez. AR e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza
e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
Disporre l'affidamento del minore in modalità super esclusiva in favore della madre, Persona_2
signora per le motivazioni di cui in premessa;
Parte_1
Disporre a carico del sig. un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
per ciascun figlio la somma pari ad € 400,00, come statuito in sede di separazione personale dei coniugi o secondo quanto ritenuto opportuno dal Tribunale adito, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ove non coperte dal S.S.N.
Condannare il sig. all'integrale pagamento delle spese e delle competenze di causa, Controparte_1 oltre rimborso forfetario al 15% e C.P.A. al 4%, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza dell'8.10.2024 la ricorrente confermava la assenza totale del padre nella vita del figlio.
Aggiungeva che in passato l' si era limitato a telefonare al figlio sporadicamente, ma che CP_1 Per_1
non aveva piacere a sentirlo dal momento che il padre aveva assunto toni minacciosi anche nei suoi confronti generando uno stato di paura ed insofferenza nel ragazzo. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, confermava la disciplina statuita in sede di separazione, investiva i Servizi Sociali territorialmente competenti a relazionare sulle condizioni di vita del minore, sui rapporti con entrambe le figure genitoriali nonché sull'andamento scolastico, e rinviava in prosieguo.
All'udienza del 10.04.2025, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa discussione orale e con trasmissione degli atti al PM per la formulazione delle conclusioni. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
Passando alla disciplina delle condizioni accessorie al divorzio, in ordine al regime di affido del minore, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido superesclusivo in suo favore ed il Collegio osserva che tale richiesta può trovare accoglimento dal momento che dalle risultanze processuali, in particolare dalla relazione dei Servizi sociali nonché dalla sentenza penale di condanna e dal comportamento del resistente, rimasto contumace, oltre che dalle dichiarazioni della ricorrente in udienza, è emersa una totale e perdurante assenza del padre nella vita del figlio minore il quale ha sempre vissuto con la madre, unico genitore ad essersi preso cura di lui, coadiuvata anche dalla sua famiglia di origine. Le ragioni di tale scelta risiedono nel comportamento dell' ed in particolare nella totale CP_1
inottemperanza dello stesso agli obblighi alimentari e morali sul medesimo incombenti. Il comportamento assunto in questi anni dal resistente ha dimostrato nei fatti l'inidoneità del medesimo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009). La mancanza di responsabilizzazione del padre impone la previsione ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla , unica presenza per il figlio. Invero, nel modulo di affidamento Pt_1 monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.). Nulla va disposto in merito alla disciplina dei tempi di permanenza del minore presso il padre, dal momento che lo stesso , in sede di ascolto sociale ha dichiarato che da circa un anno e mezzo non Per_1
vede e non sente il padre e che da quando ha interrotto definitivamente anche le telefonate con il padre, si sente molto più sereno e meno sotto pressione considerato che anche telefonicamente il padre lo aveva spesso minacciato incutendogli paura. Dunque gli incontri tra il padre e , da svolgersi presso lo Per_1
spazio offerto dai Servizi sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza del minore, potranno essere attivati solo all'esito di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali, da avviare su iniziativa dell' CP_1
Venendo alla disciplina degli aspetti economici, premesso che in sede di omologa della separazione, nel
2018, le parti concordarono un assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del padre di € 400,00, considerato che alcuna prova specifica dei redditi del resistente è stata fornita, tenuto conto delle attuali esigenze di vita del minore connesse all'età, dei compiti domestici e di cura assunti di fatto in via esclusiva dalla madre, si ritiene congruo quantificare in € 480,00 l'importo a carico di da versare alla entro il giorno cinque di ciascun mese;
tale importo è da Controparte_1 Pt_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026. Il resistente sarà altresì tenuto a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del
Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e il Presidente del COA in data 7.03.2018.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario stante le risultanze emerse in sede di ascolto sociale.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 [...]
a NAPOLI il 10.12. 2009 (atto n.195, parte II, s.A sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno CP_1
2009),
• dispone l'affido esclusivo del minore alla madre con la quale convive. Le decisioni Persona_2 di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• dispone in ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre come in parte motiva;
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , oltre Controparte_1 Per_1 al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo richiamato in parte motiva, un assegno di euro 480,00 da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
su tale importo Parte_1
va calcolata la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino