Articolo 3 della Legge 3 novembre 1982, n. 835
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 dicembre 1982
Art. 3.
All' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera g) dell'articolo 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto".
Entrata in vigore il 1 dicembre 1982