Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 14/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 6/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Donata CABRAS Presidente Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore Dott. Gaetano BERRETTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26303 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro la SOCIETA’ AGRICOLA SANTU PREDU DI IS E GU S.S., con sede in Ottana (NU), Via A. Pigliaru, nr. 24, P.I. 01436620916, in persona del legale rappresentante “pro tempore” IS IO IO, e contro IS IO IO, nato ad [...] il [...] ([...]), in proprio, entrambi patrocinati e difesi dall’Avvocato Potito FLAGELLA ([...]) e Giuseppe Luigi BANDINU ([...]), presso il cui studio sito in Roma, Via del Casale Strozzi, nr. 33, hanno eletto domicilio (P.E.C. flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it);
Uditi, nella pubblica Udienza del 20 novembre 2025, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Dario PROVVIDERA, e l’Avvocato Potito FLAGELLA, legale dei convenuti;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Ritenuto in
FATTO
A seguito di attività d’indagine in materia di P.G. condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro nel settore della Politica Agricola Comune, svolta in relazione ad alcune segnalazioni di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, compendiata nella segnalazione di danno erariale del 14.02.2023, previa acquisizione del previsto “nulla osta” rilasciato dall’A.G.O. il 30.01.2023, la Procura Regionale attrice ha contestato una fattispecie di responsabilità scaturita dall’indebita percezione di contributi pubblici da parte del nominato IS IO IO, nella veste di legale rappresentante della SOCIETA’ AGRICOLA SANTU PREDU DI IS E GU S.S. esercente l’attività di “coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali”, corrente in Ottana.
I militari del Corpo hanno appurato che in data 08.01.2018 l’Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura della Regione Sardegna (di seguito A.R.G.E.A.), nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE nr. 1305/2015) - Misura 4 - “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, Bando 2016, conferiva alla suddetta Società Agricola un contributo complessivo di Euro 104.941,22, pari al 60% della spesa totale ammessa in relazione alla proposta di investimento presentata, per la posa in opera di idonee recinzioni di rete metallica e di muri di pietrame a secco, al fine di contrassegnare il pascolo, cancelli, macchine ed attrezzature, nonché altri interventi minori di carattere accessorio. A seguito di apposita istanza, presentata dal titolare dell’Azienda Agricola in parola tramite l’GR MA AN IO, già condannato per i medesimi fatti da questa Sezione Giurisdizionale, a titolo di dolo, con Sentenza nr. 96/2024 dell’11.06.2024, veniva quindi erogato in data 09.11.2018 l’anticipo della sovvenzione assegnata in relazione all’inizio dei lavori, per l’importo di Euro 52.400,00, somma accreditata sul c/c del richiedente; il saldo, ammontante ad Euro 52.420,72, veniva corrisposto il 24.10.2019 in funzione di ulteriore istanza depositata dall’interessato avvalendosi del predetto professionista, per cui il finanziamento effettivamente erogato corrisponde alla cifra finale di Euro 104.820,72.
Nell’ambito delle mirate indagini svolte dalla Guardia di Finanza i relativi controlli incrociati si concentravano su due fatture, analiticamente indicate nell’atto di citazione e riconducibili alla Società Agricola F.LLI BARCA DI AGATA E BACHISIO S.S. di Ottana, nonché alla Ditta individuale PUDDU LAURA di Oniferi (NU), le quali assorbivano una quota alquanto significativa rispetto al coacervo delle spese ammissibili, pari ad Euro 42.816,51, emesse nei confronti della predetta SOCIETA’ AGRICOLA SANTU PREDU DI IS E GU S.S. negli anni 2018 e 2019, a fronte della fornitura di prestazioni e materiali per la realizzazione delle opere oggetto del finanziamento; entrambi i menzionati documenti fiscali risultavano corredati delle quietanze di avvenuto pagamento a firma del titolare dell’impresa fornitrice. Gli accertamenti analitici esperiti dai militari operanti, secondo l’ipotesi accusatoria propugnata dall’Ufficio Requirente nell’atto introduttivo, hanno fatto emergere la falsità ideologica delle predette fatture, nonché gli artifici ed i raggiri posti in essere dall’Azienda Agricola in parola e dal suo legale rappresentante, nonché dal citato agronomo MA, nella veste di tecnico progettista e direttore dei lavori, che hanno indotto in errore le Amministrazioni procedenti ingenerando il convincimento della regolarità dell’esecuzione dell’intervento oggetto di finanziamento; in particolare, la vicenda oggetto del presente giudizio è parte di una complessa attività investigativa più ampia ed articolata svolta dalla Guardia di Finanza a carico di numerosi beneficiari dei richiamati contributi pubblici, per i quali il professionista MA ha curato i progetti e le pratiche volte alla concessione delle sovvenzioni, svolgendo anche l’incarico di direttore dei lavori. Le singole fattispecie sono accomunate dal fatto che la quasi totalità dei lavori non risulta eseguita da imprese edili, ma da altre Aziende Agricole a loro volta destinatarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione degli interventi, sempre di Aziende Agricole compiacenti.
In dettaglio, come emerge dalla corposa comunicazione della notizia di reato nr. 155519 del 23.09.2021, trasmessa dal Gruppo di Nuoro della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale alla sede ed alla Procura Europea, dove è stato incardinato il relativo procedimento penale nr. 60/21 R.G.N.R., integralmente allegata alla suddetta segnalazione di danno erariale, è stata ampiamente documentata e dimostrata, attraverso la capillare ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti implicati nella vicenda, la rappresentazione economica non veritiera degli investimenti e la falsità delle fatture in precedenza richiamate, emesse a fronte di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, formate al solo scopo di fornire la prova dell’avvenuta esecuzione delle opere di recinzione in realtà realizzate “in economia” dalla stessa Società agricola che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni realmente rese. Le indagini espletate hanno consentito di disvelare un complesso sistema illecito nel quale le varie Aziende Agricole si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e fornitori, ed in tempi ravvicinati, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture ideologicamente false e con flussi di denaro sostanzialmente nulli; l’analisi accurata delle movimentazioni e dei flussi finanziari incrociati, evidenziata dai militari del Corpo nella citata comunicazione di reato a seguito degli accertamenti bancari, ha infatti consentito di rilevare che i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro versato ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l’emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false spiccate nei confronti dei vari soggetti ed Aziende Agricole coinvolte, in una serie i circoli viziosi tesi a dissimulare abilmente la condotta fraudolenta sottostante, mediante i quali le somme di denaro dopo vari passaggi ritornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate, ossia esattamente al punto di partenza in modo che nessun imprenditore sostenesse effettivamente alcun onere finanziario.
In tale contesto, l’Ufficio Requirente ha messo in risalto nell’atto introduttivo il ruolo determinante rivestito nella vicenda dal suddetto agronomo MA, definito dal GIP presso il Tribunale di Nuoro nel Decreto di sequestro preventivo in data 30.06.2022 “ideatore e tessitore delle fila del meccanismo fraudolento”, il quale, avvalendosi della sua elevata professionalità come esperto delle procedure di erogazione di finanziamenti nello specifico comparto, ha svolto il compito decisivo di anello di collegamento tra i vari imprenditori agricoli percettori delle sovvenzioni, traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi, secondo uno schema ormai collaudato, le commesse ed i relativi compensi inerenti ai progetti presentati.
Il totale delle somme che sarebbero state indebitamente percepite dal suddetto convenuto attraverso la sua Società Agricola ammonta ad Euro 104.820,72; per i fatti sopra tratteggiati, il nominato IS IO IO è stato segnalato dai militari delle Fiamme Gialle alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ed alla Procura Europea per i reati di cui agli articoli 110 e 640 bis del C.P., nonché 8 del Decreto Legislativo nr. 74 del 2000, unitamente a numerosi altri soggetti coinvolti nella vicenda in rassegna, quali l’agronomo MA ed i titolari delle imprese che hanno emesso fatture nei confronti dell’Azienda Agricola riconducibile all’odierno convenuto e ricevuto fatture dalla medesima, per avere scientemente costituito un falso supporto documentale finalizzato a dimostrare l’avvenuta fornitura e posa in opera dei materiali per la costruzione delle recinzioni dei terreni, in realtà realizzate “in economia” senza alcun apporto da parte di terzi, con plurime condotte strumentali a titolo di concorso volte a simulare l’avvenuto pagamento degli interventi da ciascuno di essi indicati allo scopo di ottenere la concessione del finanziamento pubblico.
La prefata Agenzia Regionale, con determinazione del 13.09.2024, ha revocato i precedenti atti di concessione dei contributi alla SOCIETA’ AGRICOLA SANTU PREDU DI IS E GU S.S., imponendo la restituzione della somma di Euro 104.820,72, ma la suddetta richiesta rimaneva infruttuosa.
La precedente azione risarcitoria incardinata con l’atto di citazione che ha portato alla prefata Sentenza di condanna a carico dell’agronomo MA, è stata invece dichiarata inammissibile nei confronti del convenuto IS e della Società Agricola di cui era titolare, in quanto la richiesta di audizione personale ritualmente richiesta dal primo non era stata svolta dal Pubblico Ministero contabile; in tale ottica, la Procura Regionale, reputando che la menzionata pronuncia abbia determinato effetti meramente processuali, senza alcun apprezzamento sul merito della pretesa risarcitoria, ed al fine di tutelare in modo efficace e pienamente satisfattivo il pubblico erario, ha assunto la decisione di rinnovare l’invito a dedurre in ordine alla posizione del nominato imprenditore agricolo, contestando sostanzialmente gli stessi fatti prospettati nel precedente atto di citazione, incentrati sui profili di responsabilità amministrativa che emergono relativamente alla condotta del nominato IS IO IO e della SOCIETA’ AGRICOLA SANTU PREDU DI IS E GU S.S., per il danno patrimoniale cagionato con il proprio comportamento illecito all’A.R.G.E.A in funzione dell’indebita percezione dei richiamati finanziamenti. Il convenuto IS, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola in parola, ha presentato deduzioni scritte inoltrando nuovamente istanza di audizione personale, questa volta regolarmente svolta dal Procuratore Regionale in data 17.10.2024; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 16.12.2024, con cui veniva contestato al nominato imprenditore, a titolo di dolo e constatato l’illecito arricchimento, un danno patrimoniale complessivo arrecato alla prefata Agenzia Regionale di Euro 104.820,72, pari all’intero contributo incassato dalla SOCIETA’ AGRICOLA SANTU PREDU DI IS E GU S.S., oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, in solido con il nominato MA AN IO nei confronti del quale, come in precedenza evidenziato, è già intervenuta la Sentenza di condanna nr. 96 del 2024.
Il convenuto IS IO IO, in proprio e quale rappresentante legale della suddetta Società agricola, si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 30.10.2025, conferendo il mandato agli Avvocati Potito FLAGELLA e Giuseppe Luigi BANDINU. I patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’atto di citazione per mancato rispetto del termine di decadenza di 120 giorni rispetto alla notifica del primo invito a dedurre avvenuta nel 2023, venendo in rilievo i medesimi fatti materiali oggetto della prefata Sentenza, nonché la nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’articolo 86, comma 6, del Codice di giustizia contabile, sia poiché risulta assolutamente incerta la configurazione del danno e l’individuazione dell’Ente a beneficio del quale dovrebbero essere corrisposte le somme a titolo di risarcimento, sia in quanto manca palesemente l’esposizione degli accadimenti essenziali e determinanti ai fini della decisione, mentre nel merito hanno evidenziato che appare insussistente lo stesso elemento strutturale del pregiudizio erariale, atteso che il bando non menziona, tra i criteri di ammissibilità dei contributi, l’effettivo sostenimento delle spese, che la tesi accusatoria è incentrata su una mera congettura, priva di riscontri certi ed univoci, che le finalità di rilievo pubblicistico del progetto sono state comunque conseguite nella loro interezza, e che, infine, il nocumento non può essere parametrato all’intero finanziamento percepito, posto che per gli altri materiali, beni ed attrezzature di cui alle fatture diverse da quelle contestate dalla Guardia di Finanza non ricorre nessun profilo di dubbio o anomalia, anche perché occorre tenere conto dei vantaggi ottenuti dalla comunità amministrata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994; in via subordinata, il collegio difensivo ha precisato che l’A.R.G.E.A. ha già incamerato a valere sui contributi sospesi l’importo di Euro 88.963,09, quale quota delle provvidenze oggetto della pretesa risarcitoria promossa dall’Ufficio Requirente, per cui la condanna dei propri assistiti potrebbe essere pari, al massimo, alla cifra di Euro 15.857,63, come si evince dalla scheda SIAN stampata il 20.10.2025. In via istruttoria, i legali hanno avanzato istanza per l’ammissione, per un verso, della prova testimoniale nei confronti delle persone e sui capitoli analiticamente esplicitati nella memoria di costituzione, per altro verso, di una consulenza tecnica finalizzata alla stima dei costi occorrenti per l’esecuzione diretta degli interventi.
Nel corso del suo intervento il rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato l’atto di citazione e le sue conclusioni, si è opposto, in via preliminare, alle richieste istruttorie formulate dalla difesa del nominato IS, evidenziando, con riferimento alle plurime eccezioni formulate dai patrocinatori nella comparsa, che non si configura l’inammissibilità dell’invito in quanto non è rinvenibile alcuna decadenza, posto che nessuna disposizione normativa prevede tale specifica sanzione, che le Sentenze richiamate al riguardo dai legali riguardano fattispecie del tutto diverse e non sovrapponibili, che non è intervenuta alcuna pronuncia di merito e che l’unico limite temporale è identificato dalla prescrizione, che non vi è quindi stata alcuna consumazione del potere di azione intestato all’Ufficio Requirente, che A.R.G.E.A. è divenuto Organismo pagatore a decorrere dal 16.10.2020, che il compendio probatorio è stato già vagliato con esito favorevole nella Sentenza di condanna dell’agronomo MA, nr. 96 del 2024, che il sistema fraudolento descritto in rassegna è stato riconosciuto anche in secondo grado con molteplici pronunce afferenti alle diverse Aziende agricole coinvolte, tra cui quella della II Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 228 del 2025, che gli elementi strutturali della responsabilità dei convenuti emergono in modo nitido dalle risultanze del fascicolo processuale, e che, infine, ravvisa tutti gli estremi per la condanna integrale così come richiesta in citazione; in subordine, il Pubblico Ministero contabile si è rimesso alle statuizioni della Sezione in ordine all’eventuale condanna parziale, tenendo conto della compensazione invocata dal collegio difensivo.
L’Avvocato FLAGELLA, una volta richiamate tutte le eccezioni, pregiudiziali e di merito, sollevate nella memoria di costituzione, insistendo sull’ammissione delle istanze istruttorie ritenute decisive, ha posto l’accento su alcuni profili a suo giudizio dirimenti ed inoppugnabili, precisando che sussiste la decadenza dell’azione promossa dalla Procura Regionale laddove vi sia una violazione delle prescrizioni dettate dall’articolo 67 del Codice di giustizia contabile, che non è consentito reiterare l’invito a dedurre per gli stessi fatti oggetto di un precedente invito, che occorre salvaguardare e tutelare in modo rigoroso il fondamentale diritto di difesa costituzionalmente garantito, che ricorre la nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza dell’Ente beneficiario dell’eventuale risarcimento, atteso che i contributi sono stati erogati ai propri assistiti da A.G.E.A. e non da A.R.G.E.A., e che, infine, la domanda presentata dal proprio assistito riguardava in massima parte attrezzature e materiali diversi dalle recinzioni oggetto della contestazione.
Considerato in
DIRITTO
La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nella sua interezza.
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto all’A.R.G.E.A., secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione al finanziamento concesso alla suddetta Società agricola, in diretta connessione con la condotta illecita perpetrata dal legale rappresentante della compagine societaria, mediante l’utilizzo di documentazione fiscale falsa concernente l’effettuazione delle recinzioni e di opere di altra natura, al fine di dissimulare la realizzazione degli interventi sovvenzionati mediante la procedura “in economia”.
Prima di passare all’esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le molteplici questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dei suddetti convenuti.
In primo luogo, questi Giudici reputano che le istanze istruttorie formulate dai legali, cui si è opposto il Pubblico Ministero contabile, non sono da considerarsi ammissibili, in quanto del tutto irrilevanti ed ininfluenti o, comunque, non determinanti ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo, l’accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis nnrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per inosservanza delle norme processuali o per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell’onere di mettere in risalto l’esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002 e nr. 11624 del 2025). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002 e nr. 2520 del 2025). Ciò chiarito, le richieste istruttorie formulate dalla suddetta difesa, come sopra evidenziato, indipendentemente dall’adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appaiono né decisive, né determinanti o rilevanti ai fini della decisione della causa, anche in relazione a quanto sarà precisato nel prosieguo dell’ordito motivazionale.
L’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per reiterazione dell’invito a dedurre, per quanto suggestiva ed articolata, non ha pregio e deve essere rigettata.
La presunta illegittimità del nuovo invito sarebbe dovuta, secondo la tesi della difesa, al necessario profilo di garanzia che tale atto presidia con riferimento al testo novellato dell’articolo 111 della Costituzione: di qui l’attribuzione di natura decadenziale al mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui al comma 5 dell’articolo 67 del Codice di giustizia contabile, con il corollario che, in presenza di fatti sostanzialmente analoghi, non potrebbe essere emesso un nuovo invito a dedurre. La difesa del convenuto ha sottolineato, in tale prospettiva, che la decorrenza del termine per il deposito dell’atto di citazione deve essere correttamente individuata nel 25.05.2023, data di notifica del primo invito a dedurre al quale si collega l’atto di citazione dichiarato inammissibile con la Sentenza nr. 96/2024 di questa Sezione, per cui il secondo invito notificato il 09.08.2024 e seguito dal deposito in data 16.12.2024 dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, non sarebbe altro che una non consentita reiterazione del primo, da considerarsi “tamquam non esset” poiché palesemente elusivo del prefato termine di decadenza.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza assolutamente granitica di questa Corte ha propugnato il principio secondo cui il termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione ha natura eminentemente processuale, posto che al medesimo si applica la pausa feriale (SS.RR. nnrr. 7/QM/2003 e 1/QM/2007), con l’effetto che l’inammissibilità della citazione, nell’ambito del processo incardinato con il primo libello introduttivo, non comporta la decadenza della Procura Regionale dall’esercizio della stessa azione in un secondo processo, ancorché fondato sui medesimi elementi oggettivi e soggettivi, introdotto mediante un nuovo e speculare atto di citazione (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2017, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 120 del 2017, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 126 del 2020, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 63 del 2018), atteso che, tra l’altro, nessuna norma contempla espressamente siffatto carattere decadenziale propugnato dal difensore. Non potrebbe neppure invocarsi una preclusione circa l’esercizio dell’azione derivante dal canone del “ne bis in idem”, atteso che la Sentenza dichiarativa dell’inammissibilità determina effetti meramente processuali, senza alcuna pronuncia sul merito della domanda risarcitoria del danno erariale, né, infine, potrebbe sostenersi che il convenuto rimarrebbe sottoposto al giudizio di responsabilità per un tempo indefinito, sul rilievo assorbente che il Pubblico Ministero contabile deve pur sempre agire nel rispetto del termine di prescrizione, che rappresenta l’unico limite oggettivo per l’esercizio dell’azione mediante la notifica di un nuovo invito.
Del resto, il citato invito è stato definito (Sezioni Riunite, Sentenze nnrr. 7/QM/1998 e nr. 14/QM/1998) atto procedimentale preprocessuale che assolve alla duplice funzione di consentire all’invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire, nel contempo, la massima possibile completezza istruttoria, le esigenze di giustizia e di economia processuale; l’audizione personale è inserita nel nuovo sistema procedimentale per soddisfare non solo ad esigenze difensive dell’invitato, ma anche a quelle di una più consapevole ed approfondita istruttoria, dovendosi considerare il diritto dell’invitato di chiarire verbalmente la propria posizione in relazione agli addebiti contestati, non come alternativo, ma congiunto a quello di presentare memorie scritte. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, interamente condivise dal Collegio, la reiterazione dell’invito a dedurre, in conclusione, non ha causato alcuna lesione del fondamentale diritto alla difesa riconosciuto al presunto responsabile del danno sin dalla fase preprocessuale, considerato che il secondo invito ha avuto lo scopo precipuo di garantire in modo pieno ed esaustivo proprio la tutela del prefato diritto, consentendo lo svolgimento dell’audizione nuovamente richiesta e regolarmente resa in data 17.10.2024, con l’effetto che quindi non vi è stata alcuna consumazione del potere di azione intestato all’Ufficio Requirente.
Anche la censura di nullità dell’atto di citazione, a tenore dell’articolo 86, comma 6, del Codice di giustizia contabile, per mancanza, insufficienza ed indeterminatezza della “causa petendi”, sollevata dal collegio difensivo, non intercetta il favorevole avviso del Collegio e deve essere respinta.
In tale contesto, si stima utile rimarcare, in primo luogo, che la Corte di legittimità ha propugnato in più occasioni (ex multis SS.UU. Civili, nr. 8077 del 2012) il canone secondo cui la nullità dell’atto di citazione si produce, a norma dell’articolo 164, comma 4, del C.P.C., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda; nello scrutinare la conformità dell’atto al modello legale, l’identificazione dell’oggetto della domanda deve peraltro essere operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, configurandosi la nullità solo quando, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto risulti assolutamente incerto. La ragione ispiratrice della citata norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, ha precisato la Suprema Corte, risiede nell’esigenza di portare immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. I medesimi principi si rinvengono specularmente anche nell’articolo 86, comma 6, del Codice della giustizia contabile, a mente del quale la citazione è nulla, tra l’altro, se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).
Alla luce delle nitide coordinate ermeneutiche indicate dalla Corte di Cassazione, la suddetta doglianza formulata dalla difesa dei convenuti, la quale, per inciso, ha sostenuto che non ha avuto la possibilità di predisporre una valida difesa poiché la contestazione del Pubblico Ministero contabile si presenta del tutto generica ed indeterminata, non ha pregio e deve essere considerata infondata, sul rilievo che dall’atto di citazione e dai documenti allegati, in particolare la suddetta comunicazione di notizia di reato nr. 155519 del 23.09.2021, si desumono in modo sufficientemente chiaro, per quanto concerne il punto della necessaria “editio actionis”, sia l’oggetto della domanda risarcitoria sia l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della pretesa, con riferimento in dettaglio all’indebito incameramento di contributi erogati dall’Organismo pagatore, pari complessivamente ad Euro 132.917,89, mediante l’utilizzo di fatture ideologicamente false come sarà chiarito nel prosieguo della motivazione. Ne discende, in conclusione, che di fronte ad una prospettazione del “petitum” e della “causa petendi” priva di connotati di incertezza ed indeterminatezza, alla chiarezza espositiva, alla precisa rappresentazione dei fatti contestati ed alla articolata deduzione dei motivi di diritto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale promossa dalla Procura Regionale deve essere considerata pienamente valida e legittima (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 2 del 2003, nr. 361 del 2018 e nr. 234 del 2020, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 760 del 2016, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 262 del 2009, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenze nnrr. 128 del 2001, 205 del 2005 e 77 del 2011, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 39 e 111 del 2021). Si stima utile evidenziare, inoltre, quale ulteriore elemento dirimente, che laddove detta nullità teorizzata dalla difesa sussistesse effettivamente in concreto, il che è da negare per quanto in precedenza enunciato, la stessa sarebbe comunque sanata in radice per avere la parte accettato il contraddittorio difendendosi nel merito in maniera puntuale, analitica ed articolata, come emerge dal tenore della corposa memoria di costituzione, dimostrando implicitamente l’assenza di qualsivoglia indeterminatezza nella domanda promossa dall’Ufficio Requirente (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 203 del 2002, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 255 del 2021, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 396 del 2021).
Il secondo profilo della medesima eccezione, concernente la presunta fallace indicazione dell’Ente destinatario del possibile risarcimento, che, diversamente da quanto opinato dal Pubblico Ministero contabile, sarebbe l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non supera la soglia della manifesta infondatezza. Il citato articolo 86 prevede al comma 2, lettera d), che la citazione contiene “l’individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale”, ma l’eventuale errata indicazione dell’Ente a favore del quale andrà effettuato il pagamento non costituisce comunque causa di nullità dell’atto introduttivo; del resto, la descritta deduzione si appalesa del tutto inconferente, atteso che la destinazione finale dell’importo riveniente dal risarcimento conseguente alla Sentenza di condanna costituisce elemento estraneo all’interesse giuridicamente tutelabile del convenuto, in quanto correlato esclusivamente all’individuazione in concreto dell’Ente beneficiario della somma posta a carico del responsabile del nocumento, e, quindi, esula completamente dal novero delle censure difensive in grado di paralizzare la domanda attorea (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 33 del 2018). In ogni caso, in disparte le tratteggiate considerazioni, appare del tutto corretta, come validamente opinato dal Procuratore Regionale durante il dibattimento, la richiesta di risarcimento promossa dall’Ufficio Requirente a vantaggio dell’A.R.G.E.A., in quanto quest’ultima, per un verso, a decorrere dal 16.10.2020 ha assunto il ruolo di unico Organismo pagatore dei fondi erogati nella Regione Sardegna, con il precipitato che indubbiamente identifica, di riflesso, l’Ente cui spettano le somme derivanti dalle Sentenze di condanna, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di contributo, per altro verso, la stessa agisce comunque in stretto e costante raccordo operativo, anche di natura contabile, con l’Amministrazione Regionale, con l’Amministrazione Statale e con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Venendo quindi al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, titolare della suddetta Società agricola, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione.
In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità della suddetta Azienda Agricola, beneficiaria del finanziamento sopra indicato, e del suo legale rappresentante “pro tempore”, derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Nuoro, nr. 60/2021, con particolare riferimento alle risultanze delle capillari indagini svolte dai militari del Corpo della Guardia di Finanza e compendiate nella comunicazione della notizia di reato nr. 155519 del 23.09.2021, espressamente richiamata dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo e depositata agli atti, unitamente alle annotazioni di P.G. nnrr. 183602/2021 dell’08.11.2021, 44166/2022 del 15.03.2022 e 53651/2022 del 30.03.2022, da cui emergono plurimi ed indubbi profili di colpevolezza a carico della Società in rassegna e del citato IS, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). Su tale versante, la Sezione stima utile evidenziare che l’intero materiale documentale riveniente da altro giudizio ben può essere esaminato e valutato dal Giudice contabile, per essere posto a base dell’emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa del soggetto interessato; nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, peraltro, non sono invocabili dal convenuto tutte quelle eventuali preclusioni legate all’assenza del contraddittorio che riguardano gli atti formati nell’ambito del procedimento penale, sul rilievo assorbente che i limiti in questione sono vincolanti esclusivamente nel processo penale ma non possono minimamente intaccare l’autonoma delibazione del Giudice contabile in ordine agli elementi di prova ritualmente introdotti dalle parti. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativa istruttoria, e naturalmente di processo penale, deve e può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 del C.P.C., alla formazione del libero convincimento sull’esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 22020 del 2007, Sezione III, nr. 6502 del 2001, Corte dei Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 7 del 2006, 209 del 2008, 544 del 2009, 188 del 2010, 516 del 2011, 809 del 2012 e 253 del 2014, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 285 del 2003 e 354 del 2023, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 371 del 2005, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 160 del 2011). In conclusione, preme sottolineare che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; deriva da quanto precede, pertanto, che il Giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e nei termini in cui non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nnrr. 5965 del 2004 e 12577 del 2014).
In ordine alla chiara ed evidente responsabilità del prefato IS e della sua Azienda agricola, è sufficiente richiamare, a tenore dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del C.P.C. e dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del Codice di giustizia contabile, le articolate, convincenti e persuasive argomentazioni esplicitate da questa Sezione Giurisdizionale nella suddetta Sentenza nr. 96/2024, la quale, al fine di giungere alla definizione della posizione del menzionato MA, ha accertato in via pregiudiziale l’effettiva natura delittuosa del sistema di cui facevano parte sia il citato GR che le diverse imprese agricole implicate nella descritta organizzazione, tra cui quella riconducibile all’odierno convenuto, acclarandone il comportamento illecito attraverso un compendio probatorio solido e convergente. In particolare, è stato accertato attraverso gli accertamenti bancari, che rappresentano una fonte di prova oggettiva ed inoppugnabile, la quale non necessita di ulteriori riscontri, acquisita dai militari del Corpo operanti a mezzo dei poteri delegati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, come l’odierno convenuto IS abbia dolosamente rappresentato una situazione economica non veritiera, documentando i presunti investimenti con l’utilizzo delle fatture false in precedenza richiamate, emesse dalla Società Agricola F.LLI BARCA DI AGATA E BACHISIO S.S. di Ottana, nonché dalla Ditta individuale PUDDU LAURA di Oniferi (NU), a fronte di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, formate al solo scopo di fornire la prova dell’avvenuta esecuzione delle opere di recinzione e di altra natura in realtà realizzate “in economia” dalla stessa Società che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni realmente rese.
Muovendo da tali necessarie premesse, le molteplici censure sollevate dai legali dei convenuti non incontrano il favorevole avviso del Collegio e devono essere disattese.
In prima battuta, nessuna rilevanza può essere attribuita all’effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo congruo ed adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non esclude la responsabilità del convenuto; a tal proposito, preme rammentare che la giurisprudenza contabile è pacifica nell’affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, si configura come illecita la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento. In tali casi, infatti, l’erogazione deve intendersi indebitamente corrisposta, a nulla rilevando l’esecuzione del progetto; proprio in quanto trattasi di un contributo, infatti, l’erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l’effettività del costo al quale si riferisce, tanto che, se l’onere non è stato concretamente sopportato dal richiedente, viene meno in radice la ragione stessa della provvidenza concessa (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 58 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nr. 398 del 2021, nr. 2 e nr. 167 del 2022). Del resto, lo stesso bando di gara, evocato a più riprese dai patrocinatori, stabiliva in modo estremamente chiaro all’articolo 8 che le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati” comprovati da fatture, lasciando evidentemente intendere che l’onere dei lavori deve sempre rimanere totalmente a carico del percipiente. In tale prospettiva, non è superfluo rammentare, inoltre, quale ulteriore elemento idoneo a corroborare il precedente assunto, che il suddetto bando di gara prescriveva all’articolo 19, intitolato Revoche, Riduzioni ed Esclusioni, alla lettera b), che “il provvedimento di concessione può essere revocato dall’Organo concedente quando il soggetto beneficiario”, tra l’altro, “fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore”.
In seconda battuta, l’affermazione dei legali circa l’erroneità della somma rivendicata dall’Ufficio Requirente, poiché, da un lato, alcune fatture ricevute dai propri assistiti sono chiaramente estranee alle ipotesi illecite teorizzate dalla Guardia di Finanza nella comunicazione notizia di reato, essendo inverosimile, a cagione della peculiarità delle prestazioni, che abbia provveduto in proprio l’Azienda Agricola in rassegna, mentre altre non sono state nemmeno oggetto di contestazione da parte dei militari operanti, non ha pregio e deve essere respinta, in quanto le fatture false assorbono una quota assolutamente significativa del coacervo delle spese ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria; in dettaglio, la documentazione non veritiera emessa dalla Società Agricola F.LLI BARCA DI AGATA E BACHISIO S.S. di Ottana, nonché dalla Ditta individuale PUDDU LAURA di Oniferi (NU), per la realizzazione delle recinzioni, ammonta ad un totale di Euro 42.816,51. Ne discende, quale immediato corollario, che l’intero contributo ricevuto dal convenuto costituisce danno erariale, sia in funzione del principio enucleato dalla suddetta giurisprudenza, qualora l’onere finanziario a carico del richiedente non sia stato concretamente e completamente sopportato dal medesimo, sia perché l’utilizzo di fatture false determina in modo cogente ed automatico l’applicabilità del menzionato articolo 19, lettera b), del bando.
In terza battuta, pure l’ulteriore asserzione dei difensori, secondo cui gli obiettivi pubblicistici sottesi al finanziamento attribuito sono stati in ogni caso raggiunti, per cui andrebbe applicato, tra l’altro, il principio della compensazione del danno con il vantaggio di cui all’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, non valica la soglia della evidente infondatezza; fermo restando quanto in precedenza chiarito circa l’irrilevanza della realizzazione degli interventi ai fini della sussistenza della responsabilità del convenuto, merita evidenziare che comunque l’obiettivo di interesse generale correlato al finanziamento erogato non è stato affatto conseguito, in quanto il bando stabiliva che il 40% delle spese ammissibili dovesse rimanere a carico del beneficiario della sovvenzione. In altre parole, in presenza di un contributo pubblico a destinazione rigida vincolata, l’assenza totale di risorse private rispetto alla quota prestabilita, o, comunque, la spendita delle stesse in misura nettamente inferiore a quella prefissata, ha finito per alterare irrimediabilmente l’equilibrio divisato in sede di approvazione del progetto e del finanziamento, con l’effetto che avere impiegato solo, ovvero in prevalenza, il contributo pubblico ha originato un intervento di minore impatto globale, che ha sicuramente frustrato e mortificato lo scopo ultimo della provvidenza concessa; l’avvenuta realizzazione dei lavori a costi integralmente o quasi interamente coperti dalla quota pubblica dell’investimento ha snaturato completamente il citato rapporto percentuale tra capitale pubblico e capitale privato, facendo immediatamente risaltare la totale vanificazione dell’obiettivo pubblicistico, quello dell’erogazione di un contributo, sollecitato ed accettato dall’Azienda Agricola, che fosse speculare all’apporto economico del soggetto finanziato e con esso coordinato in quanto mirante ad attivare l’annunciato ed approvato “quantum” di investimenti, con un positivo impatto economico, sociale e produttivo nel territorio di riferimento che rappresentava il valore aggiunto del programma validato. La più recente giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 5 del 2024), infatti, nel ribadire un cristallino indirizzo esegetico nel solco del quale questa Sezione si è già collocata reputando del tutto convincenti e condivisibili i relativi principi fondanti (ex multis citata Sentenza nr. 167 del 2022), ha precisato che l’interesse pubblico perseguito nel caso del cofinanziamento, quindi con una quota dei fondi che restano a carico del beneficiario, si sostanzia nello sviluppo economico e dell’occupazione che l’esercizio dell’attività sovvenzionata può in concreto stimolare, in modo da convergere con la ricchezza privata verso la realizzazione di una spesa per investimento feconda e remunerativa, a sua volta motrice di un processo virtuoso per l’economia, sia della singola attività produttiva interessata, sia complessivamente considerata, avuto riguardo allo specifico contesto di riferimento; ne discende, quale diretto corollario, che si ha comunque sviamento e, conseguentemente, danno erariale, anche laddove sia stata modificata e contaminata l’inderogabile ripartizione del sacrificio economico tra pubblico e privato stabilita in occasione della concessione del contributo, sebbene in presenza della realizzazione degli interventi assentiti.
In tale ottica, è stato ormai da tempo puntualizzato dalla giurisprudenza che, essendo determinante ed inderogabile il rigido vincolo di scopo cui è subordinata l’attribuzione del finanziamento, il soggetto privato, qualificabile agente pubblico, che abbia disposto della somma ricevuta in modo diverso da quello preventivato nel provvedimento di concessione, o che abbia posto in essere i presupposti per la sua illegittima percezione o che abbia perpetrato la sua indebita omessa destinazione alla finalità specificamente individuata, determina uno sviamento dallo scopo perseguito dall’Amministrazione, cagionando con siffatta condotta illecita un pregiudizio erariale (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 4511 del 2006, 12108 del 2012, 1515 del 2016 e 19086 del 2020).
Non è quindi convincente nemmeno la tesi di una compensazione del pregiudizio con l’asserito raggiungimento del fine di interesse generale, caldeggiata dai patrocinatori nella comparsa, sia perché l’obiettivo pubblicistico, secondo quanto in precedenza lumeggiato, non è stato per nulla conseguito, essendo manifestamente carente l’effettività della specifica “utilitas”, in violazione peraltro della prescrizione finalistica esplicitata nel richiamato articolo 19 del bando, lettera e), né si ravvisano vantaggi di qualsivoglia tipologia a favore della comunità amministrata, diversamente da quanto astrattamente predicato dalla difesa senza allegare, tuttavia, alcun riscontro concreto, sia perché, per un verso, l’invocata compensazione non è mai applicabile in presenza di comportamenti penalmente rilevanti o comunque commessi “contra legem”, atteso che l’utilità di fatto non può diventare utilità di diritto altrimenti verrebbe chiaramente eluso e vanificato il divieto normativo (ex multis Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 44 del 1997, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 363 del 2011, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 864 del 2012), per altro verso, difetta apertamente uno dei suoi presupposti ineludibili, ossia l’unicità del fatto generatore del danno e del vantaggio (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 5287 del 2009 e 12564 del 2018, III Sezione, nr. 20548 del 2014, Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Sentenza nr. 24/QM/2020, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 9 del 2003, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 280 del 2017, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 129 del 2001, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 212 del 2021, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 77 del 2022).
In quarta battuta, pure l’ultima censura dei difensori sollevata in via subordinata, secondo cui dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’importo della condanna i contributi già incamerati, pari ad Euro 88.963,09, non resiste al sindacato di fondatezza, poiché, a prescindere dall’effettività permanente del recupero in parola, essendo lo stesso soggetto ai rimedi amministrativi e giurisdizionali, nonché dalla constatazione che la scheda SIAN prodotta non rappresenta un provvedimento ufficiale e potrebbe essere soggetta ad errori e imprecisioni, da un lato, non vi è corrispondenza diretta circa la genesi delle rispettive poste di sovvenzionamento, dall’altro, l’importo accantonato di spettanza della Società agricola in rassegna su cui ha agito l’A.R.G.E.A. potrebbe in un secondo momento essere soggetto a sua volta, per qualsivoglia motivazione, a richiesta di restituzione; in ogni caso, tale profilo potrà essere esaminato con la necessaria acribia probatoria nella fase esecutiva, allorquando saranno cristallizzate in maniera definitiva le partite di dare e avere, tenendo conto che l’Organismo pagatore danneggiato è lo stesso che ha proceduto alle trattenute sugli aiuti spettanti per cui quest’ultimo dovrà tenere conto, come correttamente evidenziato dalla rappresentante della Procura Regionale durante la discussione, di tutti i recuperi nelle more effettuati dall’Amministrazione.
Pacifica la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo intenzionale in capo al predetto IS corrispondente alla precisa e conclamata volontà dell’evento dannoso, in virtù della descritta dinamica della sua condotta connotata da profili penalmente rilevanti, e del nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dal citato convenuto e dalla propria Società agricola. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili concernenti l’accreditamento dell’anticipo e del saldo a favore del beneficiario; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui devono rispondere i medesimi, in solido tra loro e con l’GR MA già condannato a seguito della menzionata Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 96 del 2024, in relazione all’articolo 1, comma 1-quinquies, della Legge nr. 20 del 1994, ammonta complessivamente ad Euro 104.820,72.
Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore dell’A.R.G.E.A., a titolo di dolo, in solido tra loro e con MA AN IO, nato a [...] il [...], i convenuti SOCIETA’ AGRICOLA SANTU PREDU DI IS E GU S.S., in persona del legale rappresentante “pro tempore” IS IO IO, e IS IO IO, in proprio, per l’importo di Euro 104.820,72, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 24.10.2019 in cui è avvenuto il pagamento del saldo, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, salvo a tener conto di quanto altrimenti recuperato dall’Amministrazione.
Le spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
ND
al pagamento in favore dell’A.R.G.E.A., a titolo di dolo, in solido tra loro e con MA AN IO, i convenuti SOCIETA’ AGRICOLA SANTU PREDU DI IS E GU S.S., in persona del legale rappresentante “pro tempore” IS IO IO, e IS IO IO, in proprio, per l’importo di Euro 104.820,72, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, salvo a tener conto di quanto altrimenti recuperato dall’Amministrazione.
Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 74,47, seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente T. PARISI) (f.to digitalmente D. CABRAS)
Depositato in Segreteria il 14/01/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)