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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 957 del Ruolo Generale dell'anno
2021, promossa da
nato Ravenna il 10 novembre 1959 (CF ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Flavia Bagnara.
- appellante -
Contro
(CF e Partita IVA , con sede in Milano Piazza Gae P_ P.IVA_1
Aulenti 3, con il patrocinio dell'avv. Alberto Toffoletto, dell'avv. Marco Pesenti,
dell'avv. Christian Romeo, dell'avv. Luciana Cipolla, dell'avv. Flora Lettenmayer e dell'avv. Simona Daminelli.
- appellata -
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 12 aprile 2021
CONCLUSIONI Per come da foglio depositato il 17 ottobre 2024. Parte_1
Per , come da foglio depositato il 15 ottobre 2014. P_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-In data 4.10.2017, è stato pubblicato il testamento di , Persona_1
coniugato con , che così disponeva: “Io sotto scritto Persona_2 [...]
nato a [...] il [...] con questo intendo fare testamento e dispongo Per_1
che alla mia morte qualora mia moglie non sia più in vita, tutti i miei beni R_
vadano a mio nipote figlio di mio cognato Consegno questo testamento Pt_1 CP_2
all'avvocato con studio a Ravenna Via De Gasperi 29 la quale viene Persona_3
da incaricata di conservare e consegnarlo a mio nipote al momenta del mio Pt_1
decesso Ravenna 14/11/2013 2013 . Persona_1
La vedova , in forza del predetto testamento, ha richiesto a Persona_2
la liquidazione di tutto il patrimonio mobiliare del de cuius ivi P_
conservato, sentendosi tuttavia opporre un netto rifiuto. ha, invero, P_
rilevato che il testamento di non conteneva la nomina di Persona_1
a erede universale, ma una condizione sospensiva all'avverarsi Persona_2
della quale era subordinata la nomina di a erede universale. Parte_1
In data 9.6.2019, è deceduta , la quale aveva a sua volta redatto il Persona_2
seguente testamento: “il sottoscrio Nata Ravenna il 10.4.1935, con Persona_2
questo atto inotendo fare testamento e dispongo che alla mia morte qualora mio marito
CP_
non sia Piu in vita, tutti i mie Beni vadono a mio nipote figlio di mio Per_1
. Consegno questo testamento Con studio A Parte_2 Persona_4
Ravenna Via De Casperi. 29. la quale viene da me incaricata di Conservarlo e
pag. 2/13 CP_ Conservarlo a mio nipote al momento del mio decesso Ravenna 14.11.2013
”. Persona_2
, previa emissione del Certificato previsto dall'art. 48, d.lgs. P_
346/1990, ha liquidato all'erede tutte le posizioni intestate a Parte_1
e solo il 50% delle posizioni cointestate a quest'ultima e al Persona_2
coniuge . Tramite PEC, l'Avv. ha intimato a Persona_1 Per_3
di liquidare a anche le somme residue, senza P_ Parte_1
tuttavia ricevere alcun riscontro da parte della Banca.
ha, pertanto, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, Parte_1
chiedendo alla Banca predetta il versamento di complessivi € 63.417,24, così
quantificati:
€ 6.761,62, quale 50% di spettanza di per saldo di c/c n. Persona_1
101493381;
€ 9.788,52 quale 50% di spettanza di per controvalore titoli Persona_1
obbligazionari del deposito titoli n. 40323073;
- € 46.867,10 quale 50% di spettanza di per controvalore “Quote Persona_1
fondi comuni di investimento”.
Il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo e, quindi, ha Parte_1
proposto ricorso al Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c, asserendo che era incontestabile il fatto che i due coniugi si fossero vicendevolmente nominati eredi universali, tramite una chiara e univoca istituzione implicita di erede.
Il ha evidenziato che anche la giurisprudenza affermava che Pt_1
l'interpretazione del testamento doveva essere caratterizzata da una più penetrante pag. 3/13 ricerca della volontà del testatore che, alla stregua dell'art. 1362 c.c., doveva individuarsi sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione. Valeva, in altri termini, la valutazione complessiva dell'atto, volta a individuare nel modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius (cfr:
Cass. Civ. 12/3/19 n. 7025; Cass. Civ. n. 10075/18; Cass. Civ. n. 12861/93; Cass. Civ.
n. 12861/86). Era, di conseguenza, da ritenersi priva di pregio la pretesa di di negare l'istituzione tacita di a erede P_ Persona_2
universale di , perché una simile interpretazione si sarebbe posta Persona_1
in contrasto con la reale volontà del testatore di nominare erede universale la moglie e,
in caso di premorte di quest'ultima, il nipote . Solo la Banca Parte_1
resistente aveva, invero, nutrito dubbi interpretativi circa il contenuto del testamento: la
CASSA di RAVENNA SPA aveva pagato quanto dovuto al ricorrente e così anche aveva liquidato l'importo relativo alle due polizze vita n. Controparte_4
3567749 e n. 3681338 stipulate da . Persona_1
ha, quindi, chiesto al Tribunale di Ravenna di condannare Parte_1
al pagamento, in suo favore, della somma di € 63.417,24, con gli P_
accessori di legge, nonché al risarcimento del danno da illegittimo trattenimento delle somme in questione. Ha chiesto, altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis d. lgs 28/2010,
la condanna della resistente al pagamento di importo corrispondente al contributo unificato, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per mancata partecipazione senza giustificato motivo al giudizio di mediazione, e ha chiesto, infine,
che la stessa Banca venisse condannata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno, stante il chiaro e inequivoco disposto del testamento di . Persona_1
pag. 4/13 Si è costituita in giudizio e ha resistito al ricorso, invocandone il P_
rigetto.
2-Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 12 aprile 2021, ha rigettato il ricorso di
, ritenendo che, nel testamento di , non fosse Parte_1 Persona_1
possibile rinvenire l'istituzione a erede di , moglie del de cuius, Persona_2
ma solo l'istituzione del nipote subordinata alla condizione di premorienza della coniuge. Il Giudice di prime cure ha dato atto che il ricorrente aveva richiesto soltanto l'accertamento della qualità di erede testamentaria di e che Persona_2
l'interpretazione del testamento proposta da , alla luce di quanto Parte_1
disposto nell'altro testamento contestuale redatto dalla suddetta , avrebbe Pt_1
posto l'ulteriore questione del divieto di patti successori. Ha, infine, condannato al rimborso delle spese di lite in favore di . Parte_1 P_
3- Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello , affidando Parte_1
l'impugnazione ai seguenti motivi:
I-Nullità della sentenza. Violazione di legge anche ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.
Omessa e/o apparente e/o insufficiente motivazione;
II- Violazione di legge (in particolare, art. 183 c.p.c.). Disposizione di mezzi istruttori ultra petita, per di più in procedimento ex art. 702 bis c.p.c., avendo il Giudice di prime cure richiesto, in violazione del principio della domanda, la produzione dei certificati anagrafici dei parenti legittimati a succedere ex art. 582 c.c.;
III-Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio ex art. 101, comma
2 c.p.c. Obbligo del Giudice di indicare le questioni rilevabili d'ufficio, per avere il primo Giudice introdotto, ex novo, “l'ulteriore questione dei patti successori”;
pag. 5/13 IV-Nel merito: Erroneità della sentenza. Violazione e falsa applicazione delle norme di legge e di interpretazione del contratto. Art. 1362 e segg. c.c. e art. 688 c.c. Il
Tribunale di Ravenna aveva male interpretato il testamento di , Persona_1
posto che non si era in presenza di una istituzione di erede sottoposta a condizione ex art. 633 c.c., ma di una sostituzione ordinaria ex art. 688 c. c.;
V-Mancato esame del comportamento di (che stava P_
ingiustificatamente trattenendo l'ingente importo di € 63.417,24) e della sua parziale soccombenza, ed ingiusta condanna in punto spese.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone il P_
rigetto.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 22
ottobre 2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
All'udienza del 22 ottobre 2024, infine, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionale e di ulteriori venti giorni per memorie di replica.
4- L'appello di supera senz'altro il vaglio di ammissibilità di cui Parte_1
all'art.342 cpc.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla pag. 6/13 parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, l'appellante ha rivolto puntuali censure alle ragioni di fatto e di diritto che il primo Giudice ha posto a fondamento della decisione adottata.
Altra questione è quella della fondatezza o meno di tali censure.
Non va, d'altra parte, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione di
, sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art. 348 bis e ter cpc, essendo Parte_3
stata superata la fase processuale (udienza ex art.351 c. p. c.) a ciò deputata.
5- Ciò premesso, deve procedersi all'esame del quarto motivo del gravame di
, che deve considerarsi senz'altro fondato. Parte_1
Preme sottolineare, innanzitutto, che il Giudice di prime cure non ha preso posizione sulla qualificazione giuridica dell'azione intentata in primo grado dall'odierno appellante.
In proposito, non pare potersi dubitare che ci si trovi in presenza di una azione di petizione di eredità.
La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del
"petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso (vedi
Cassazione civile sez. II - 19/03/2021, n. 7871).
pag. 7/13 Nel caso di specie, il , pacificamente erede testamentario di Pt_1 R_
, ha inteso far valere la qualità di quest'ultima di erede testamentaria di
[...]
. Persona_1
Non sfugge alla Corte che ha rilevato che non P_ Parte_1
sarebbe legittimato attivo in ordine alla domanda proposta, in quanto, avendo agito quale erede di , non aveva prodotto la dichiarazione di successione Persona_5
redatta da quest'ultima né provato l'accettazione della eredità del marito, ad opera della stessa.
Orbene, la dichiarazione di successione è un documento avente valenza meramente fiscale e, d'altra parte, , avendo, mentre era ancora in vita, richiesto Persona_5
a le somme facenti parte dell'asse ereditario del defunto marito, ha P_
tacitamente accettato l'eredità di . Persona_1
In ogni caso, , pacificamente erede testamentario di Parte_3 PE
, è subentrato nel diritto di quest'ultima di accettare l'eredità del suddetto
[...]
, promuovendo l'azione che ci occupa, nei confronti di Per_1 P_
, ha tacitamente accettato l'eredità in questione.
[...]
Per completezza, occorre sottolineare che l'azione di petizione ereditaria non è soggetta,
di per sé, alla regola del litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali altri eredi legittimi(Cass. n. 8440/2008; n. 14182/2011)
6- Questione fondamentale per la decisione è l'interpretazione del testamento di pubblicato il 4 ottobre 2017, dovendo stabilirsi se il testatore Persona_1
abbia inteso prevedere l'istituzione di erede di , sottoposta alla Parte_1
condizione della premorienza della moglie , o abbia istituito erede Persona_2
pag. 8/13 quest'ultima, sostituendole, ex art. 688 c. c., il nipote suddetto, nel caso di premorienza della erede istituita.
Tale ultima interpretazione pare più in linea con l'effettiva volontà del testatore, alla stregua del tenore letterale della disposizione testamentaria con la quale è stato previsto”
Io sotto scritto nato a [...] il [...] con questo intendo fare Persona_1
testamento e dispongo che alla mia morte qualora mia moglie non sia più in R_
vita, tutti i miei beni vadano a mio nipote figlio di mio cognato Consegno Pt_1 CP_2
questo testamento all'avvocato con studio a Ravenna Via De Gasperi Persona_3
29 la quale viene da incaricata di conservare e consegnarlo a mio nipote al Pt_1
momenta del mio decesso Ravenna 14/11/2013 2013 . Persona_1
Appare evidente che, con la riportata formulazione dell'atto di ultima volontà,
intendesse escludere dalla sua successione gli eredi legittimi Persona_1
diversi dalla moglie, volendo, piuttosto, che il suo patrimonio si trasmettesse alle persone che gli erano state più vicine, vale a dire, in primo luogo, la moglie e, in seconda battuta, il nipote di quest'ultima. La lettera della disposizione testamentaria non lascia, invero, residuare dubbi sulla implicita istituzione di erede della coniuge, posto che l'espressione “qualora mia moglie non sia più in vita” precede R_
l'attribuzione in favore di . La diversa interpretazione di Parte_1
sarebbe condivisibile solo nell'ipotesi in cui l'istituzione P_
dell'odierno appellante avesse preceduto la locuzione della quale si è detto.
Giova ricordare, in diritto, che l' interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti,
con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non pag. 9/13 recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione e, in via sussidiaria, ove dall'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, se pur sempre riferibili al testatore (quali la personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale, l'ambiente di vita, i rapporti pregressi con i soggetti menzionati nella scheda;
vedi Cassazione civile, sez. II,
20/12/2011, n. 27773; Cassazione civile, sez. II, 31/05/2018, n. 13868).
Ebbene, nel caso che ci occupa, anche elementi estrinseci al testamento avvalorano l'interpretazione letterale.
E' opportuno evidenziare, in proposito, che il all'atto della redazione Per_1
del testamento (14 novembre 2013), viveva con la moglie da ben 54 anni (avendola sposata nel 1959) ed aveva un fratello con il quale, con ogni probabilità, non doveva sussistere un legame particolarmente intenso, essendo quest'ultimo emigrato in Svizzera
fin dal 1966. Il la moglie avevano, peraltro, avuto un figlio, che era Per_1
deceduto da celibe il 19 maggio 2010, all'età di 37 anni.
7-In definitiva, le considerazioni svolte inducono all'integrale accoglimento dell'appello di , rimanendo assorbito ogni altro motivo, tento più che la riforma Parte_1
dell'ordinanza impugnata comporta che debba di ufficio provvedersi sulle spese di entrambi i gradi, sulla base dell'esito globale della lite.
pag. 10/13 In riforma dell'ordinanza del 12 aprile 2021, quindi, deve essere P_
condannata a consegnare a , erede di , a sua Parte_1 Persona_2
volta erede testamentaria di , le somme facenti parte dell'asse Persona_6
ereditario di quest'ultimo, pari a 63.417,24 Euro, con gli interessi di legge dalla data di apertura della successione del suddetto non essendo mai stata contestata Per_1
da l'entità delle somme appartenute al de cuius da essa detenute. P_
non ha dato prova di ulteriori danni subiti in ragione della mancata Parte_1
disponibilità dell'importo suddetto.
8- Le spese di entrambi i gradi, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 Euro) possono essere liquidate, ai sensi del DM 147/2022,
applicabile alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte (vedi Cassazione civile,
sez. III, 13/07/2021, n. 19989), in 9.142,00 Euro per compenso di avvocato, quanto al primo grado (2.552,00 Euro per la fase di studio, 1.628,00 Euro per la fase introduttiva,
2. 835,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria e 2.127,00 Euro per la fase decisionale), e in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato per il giudizio di appello
(2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00
Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di trattazione e per quella decisionale del primo grado è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva relativa a tali fasi.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del Parte_1
15% dei compensi liquidati.
pag. 11/13 All'appellante va riconosciuto il rimborso di spese vive pari a 455,30 Euro per il primo grado e a 1.165,50 Euro per l'appello.
Non può essere disposta la condanna di a rimborsare a P_ Pt_1
la somma che quest'ultimo assume di avere corrisposto alla appellata in forza
[...]
della ordinanza impugnata, non essendovi prova del dedotto versamento.
9-Va disattesa, invece, l'istanza del di condanna dell'appellata al Pt_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c. p. c., posto che la resistenza in giudizio di non pare connotata da temerarietà. P_
10- Dovendo considerarsi pacifico che non abbia partecipato al P_
procedimento di mediazione senza giustificato motivo (vedi documentazione in atti), va disposto che l'appellata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.lgs. 28/2010, sia condannata al versamento all'entrata al bilancio dello Stato di somma pari al contributo unificato previsto per il giudizio di primo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – In riforma dell'ordinanza del 12 aprile 2021del Tribunale di Ravenna, condanna al pagamento, in favore di , della somma di P_ Parte_1
63.417,24 Euro, con gli interessi di legge dalla data di apertura della successione di
; Persona_1
II- Condanna a rimborsare a le spese di entrambi P_ Parte_1
i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 455,30 Euro per spese e in 9.142,00 Euro
per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso pag. 12/13 liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in 1165,50 Euro
per spese e in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Condanna , ex art. 8 comma 4 bis del D.lgs. 28/2010, al P_
versamento all'entrata al bilancio dello Stato di somma pari al contributo unificato previsto per il giudizio di primo grado
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21
gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 957 del Ruolo Generale dell'anno
2021, promossa da
nato Ravenna il 10 novembre 1959 (CF ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Flavia Bagnara.
- appellante -
Contro
(CF e Partita IVA , con sede in Milano Piazza Gae P_ P.IVA_1
Aulenti 3, con il patrocinio dell'avv. Alberto Toffoletto, dell'avv. Marco Pesenti,
dell'avv. Christian Romeo, dell'avv. Luciana Cipolla, dell'avv. Flora Lettenmayer e dell'avv. Simona Daminelli.
- appellata -
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 12 aprile 2021
CONCLUSIONI Per come da foglio depositato il 17 ottobre 2024. Parte_1
Per , come da foglio depositato il 15 ottobre 2014. P_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-In data 4.10.2017, è stato pubblicato il testamento di , Persona_1
coniugato con , che così disponeva: “Io sotto scritto Persona_2 [...]
nato a [...] il [...] con questo intendo fare testamento e dispongo Per_1
che alla mia morte qualora mia moglie non sia più in vita, tutti i miei beni R_
vadano a mio nipote figlio di mio cognato Consegno questo testamento Pt_1 CP_2
all'avvocato con studio a Ravenna Via De Gasperi 29 la quale viene Persona_3
da incaricata di conservare e consegnarlo a mio nipote al momenta del mio Pt_1
decesso Ravenna 14/11/2013 2013 . Persona_1
La vedova , in forza del predetto testamento, ha richiesto a Persona_2
la liquidazione di tutto il patrimonio mobiliare del de cuius ivi P_
conservato, sentendosi tuttavia opporre un netto rifiuto. ha, invero, P_
rilevato che il testamento di non conteneva la nomina di Persona_1
a erede universale, ma una condizione sospensiva all'avverarsi Persona_2
della quale era subordinata la nomina di a erede universale. Parte_1
In data 9.6.2019, è deceduta , la quale aveva a sua volta redatto il Persona_2
seguente testamento: “il sottoscrio Nata Ravenna il 10.4.1935, con Persona_2
questo atto inotendo fare testamento e dispongo che alla mia morte qualora mio marito
CP_
non sia Piu in vita, tutti i mie Beni vadono a mio nipote figlio di mio Per_1
. Consegno questo testamento Con studio A Parte_2 Persona_4
Ravenna Via De Casperi. 29. la quale viene da me incaricata di Conservarlo e
pag. 2/13 CP_ Conservarlo a mio nipote al momento del mio decesso Ravenna 14.11.2013
”. Persona_2
, previa emissione del Certificato previsto dall'art. 48, d.lgs. P_
346/1990, ha liquidato all'erede tutte le posizioni intestate a Parte_1
e solo il 50% delle posizioni cointestate a quest'ultima e al Persona_2
coniuge . Tramite PEC, l'Avv. ha intimato a Persona_1 Per_3
di liquidare a anche le somme residue, senza P_ Parte_1
tuttavia ricevere alcun riscontro da parte della Banca.
ha, pertanto, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, Parte_1
chiedendo alla Banca predetta il versamento di complessivi € 63.417,24, così
quantificati:
€ 6.761,62, quale 50% di spettanza di per saldo di c/c n. Persona_1
101493381;
€ 9.788,52 quale 50% di spettanza di per controvalore titoli Persona_1
obbligazionari del deposito titoli n. 40323073;
- € 46.867,10 quale 50% di spettanza di per controvalore “Quote Persona_1
fondi comuni di investimento”.
Il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo e, quindi, ha Parte_1
proposto ricorso al Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c, asserendo che era incontestabile il fatto che i due coniugi si fossero vicendevolmente nominati eredi universali, tramite una chiara e univoca istituzione implicita di erede.
Il ha evidenziato che anche la giurisprudenza affermava che Pt_1
l'interpretazione del testamento doveva essere caratterizzata da una più penetrante pag. 3/13 ricerca della volontà del testatore che, alla stregua dell'art. 1362 c.c., doveva individuarsi sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione. Valeva, in altri termini, la valutazione complessiva dell'atto, volta a individuare nel modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius (cfr:
Cass. Civ. 12/3/19 n. 7025; Cass. Civ. n. 10075/18; Cass. Civ. n. 12861/93; Cass. Civ.
n. 12861/86). Era, di conseguenza, da ritenersi priva di pregio la pretesa di di negare l'istituzione tacita di a erede P_ Persona_2
universale di , perché una simile interpretazione si sarebbe posta Persona_1
in contrasto con la reale volontà del testatore di nominare erede universale la moglie e,
in caso di premorte di quest'ultima, il nipote . Solo la Banca Parte_1
resistente aveva, invero, nutrito dubbi interpretativi circa il contenuto del testamento: la
CASSA di RAVENNA SPA aveva pagato quanto dovuto al ricorrente e così anche aveva liquidato l'importo relativo alle due polizze vita n. Controparte_4
3567749 e n. 3681338 stipulate da . Persona_1
ha, quindi, chiesto al Tribunale di Ravenna di condannare Parte_1
al pagamento, in suo favore, della somma di € 63.417,24, con gli P_
accessori di legge, nonché al risarcimento del danno da illegittimo trattenimento delle somme in questione. Ha chiesto, altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis d. lgs 28/2010,
la condanna della resistente al pagamento di importo corrispondente al contributo unificato, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per mancata partecipazione senza giustificato motivo al giudizio di mediazione, e ha chiesto, infine,
che la stessa Banca venisse condannata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno, stante il chiaro e inequivoco disposto del testamento di . Persona_1
pag. 4/13 Si è costituita in giudizio e ha resistito al ricorso, invocandone il P_
rigetto.
2-Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 12 aprile 2021, ha rigettato il ricorso di
, ritenendo che, nel testamento di , non fosse Parte_1 Persona_1
possibile rinvenire l'istituzione a erede di , moglie del de cuius, Persona_2
ma solo l'istituzione del nipote subordinata alla condizione di premorienza della coniuge. Il Giudice di prime cure ha dato atto che il ricorrente aveva richiesto soltanto l'accertamento della qualità di erede testamentaria di e che Persona_2
l'interpretazione del testamento proposta da , alla luce di quanto Parte_1
disposto nell'altro testamento contestuale redatto dalla suddetta , avrebbe Pt_1
posto l'ulteriore questione del divieto di patti successori. Ha, infine, condannato al rimborso delle spese di lite in favore di . Parte_1 P_
3- Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello , affidando Parte_1
l'impugnazione ai seguenti motivi:
I-Nullità della sentenza. Violazione di legge anche ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.
Omessa e/o apparente e/o insufficiente motivazione;
II- Violazione di legge (in particolare, art. 183 c.p.c.). Disposizione di mezzi istruttori ultra petita, per di più in procedimento ex art. 702 bis c.p.c., avendo il Giudice di prime cure richiesto, in violazione del principio della domanda, la produzione dei certificati anagrafici dei parenti legittimati a succedere ex art. 582 c.c.;
III-Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio ex art. 101, comma
2 c.p.c. Obbligo del Giudice di indicare le questioni rilevabili d'ufficio, per avere il primo Giudice introdotto, ex novo, “l'ulteriore questione dei patti successori”;
pag. 5/13 IV-Nel merito: Erroneità della sentenza. Violazione e falsa applicazione delle norme di legge e di interpretazione del contratto. Art. 1362 e segg. c.c. e art. 688 c.c. Il
Tribunale di Ravenna aveva male interpretato il testamento di , Persona_1
posto che non si era in presenza di una istituzione di erede sottoposta a condizione ex art. 633 c.c., ma di una sostituzione ordinaria ex art. 688 c. c.;
V-Mancato esame del comportamento di (che stava P_
ingiustificatamente trattenendo l'ingente importo di € 63.417,24) e della sua parziale soccombenza, ed ingiusta condanna in punto spese.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone il P_
rigetto.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 22
ottobre 2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
All'udienza del 22 ottobre 2024, infine, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionale e di ulteriori venti giorni per memorie di replica.
4- L'appello di supera senz'altro il vaglio di ammissibilità di cui Parte_1
all'art.342 cpc.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla pag. 6/13 parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, l'appellante ha rivolto puntuali censure alle ragioni di fatto e di diritto che il primo Giudice ha posto a fondamento della decisione adottata.
Altra questione è quella della fondatezza o meno di tali censure.
Non va, d'altra parte, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione di
, sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art. 348 bis e ter cpc, essendo Parte_3
stata superata la fase processuale (udienza ex art.351 c. p. c.) a ciò deputata.
5- Ciò premesso, deve procedersi all'esame del quarto motivo del gravame di
, che deve considerarsi senz'altro fondato. Parte_1
Preme sottolineare, innanzitutto, che il Giudice di prime cure non ha preso posizione sulla qualificazione giuridica dell'azione intentata in primo grado dall'odierno appellante.
In proposito, non pare potersi dubitare che ci si trovi in presenza di una azione di petizione di eredità.
La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del
"petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso (vedi
Cassazione civile sez. II - 19/03/2021, n. 7871).
pag. 7/13 Nel caso di specie, il , pacificamente erede testamentario di Pt_1 R_
, ha inteso far valere la qualità di quest'ultima di erede testamentaria di
[...]
. Persona_1
Non sfugge alla Corte che ha rilevato che non P_ Parte_1
sarebbe legittimato attivo in ordine alla domanda proposta, in quanto, avendo agito quale erede di , non aveva prodotto la dichiarazione di successione Persona_5
redatta da quest'ultima né provato l'accettazione della eredità del marito, ad opera della stessa.
Orbene, la dichiarazione di successione è un documento avente valenza meramente fiscale e, d'altra parte, , avendo, mentre era ancora in vita, richiesto Persona_5
a le somme facenti parte dell'asse ereditario del defunto marito, ha P_
tacitamente accettato l'eredità di . Persona_1
In ogni caso, , pacificamente erede testamentario di Parte_3 PE
, è subentrato nel diritto di quest'ultima di accettare l'eredità del suddetto
[...]
, promuovendo l'azione che ci occupa, nei confronti di Per_1 P_
, ha tacitamente accettato l'eredità in questione.
[...]
Per completezza, occorre sottolineare che l'azione di petizione ereditaria non è soggetta,
di per sé, alla regola del litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali altri eredi legittimi(Cass. n. 8440/2008; n. 14182/2011)
6- Questione fondamentale per la decisione è l'interpretazione del testamento di pubblicato il 4 ottobre 2017, dovendo stabilirsi se il testatore Persona_1
abbia inteso prevedere l'istituzione di erede di , sottoposta alla Parte_1
condizione della premorienza della moglie , o abbia istituito erede Persona_2
pag. 8/13 quest'ultima, sostituendole, ex art. 688 c. c., il nipote suddetto, nel caso di premorienza della erede istituita.
Tale ultima interpretazione pare più in linea con l'effettiva volontà del testatore, alla stregua del tenore letterale della disposizione testamentaria con la quale è stato previsto”
Io sotto scritto nato a [...] il [...] con questo intendo fare Persona_1
testamento e dispongo che alla mia morte qualora mia moglie non sia più in R_
vita, tutti i miei beni vadano a mio nipote figlio di mio cognato Consegno Pt_1 CP_2
questo testamento all'avvocato con studio a Ravenna Via De Gasperi Persona_3
29 la quale viene da incaricata di conservare e consegnarlo a mio nipote al Pt_1
momenta del mio decesso Ravenna 14/11/2013 2013 . Persona_1
Appare evidente che, con la riportata formulazione dell'atto di ultima volontà,
intendesse escludere dalla sua successione gli eredi legittimi Persona_1
diversi dalla moglie, volendo, piuttosto, che il suo patrimonio si trasmettesse alle persone che gli erano state più vicine, vale a dire, in primo luogo, la moglie e, in seconda battuta, il nipote di quest'ultima. La lettera della disposizione testamentaria non lascia, invero, residuare dubbi sulla implicita istituzione di erede della coniuge, posto che l'espressione “qualora mia moglie non sia più in vita” precede R_
l'attribuzione in favore di . La diversa interpretazione di Parte_1
sarebbe condivisibile solo nell'ipotesi in cui l'istituzione P_
dell'odierno appellante avesse preceduto la locuzione della quale si è detto.
Giova ricordare, in diritto, che l' interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti,
con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non pag. 9/13 recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione e, in via sussidiaria, ove dall'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, se pur sempre riferibili al testatore (quali la personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale, l'ambiente di vita, i rapporti pregressi con i soggetti menzionati nella scheda;
vedi Cassazione civile, sez. II,
20/12/2011, n. 27773; Cassazione civile, sez. II, 31/05/2018, n. 13868).
Ebbene, nel caso che ci occupa, anche elementi estrinseci al testamento avvalorano l'interpretazione letterale.
E' opportuno evidenziare, in proposito, che il all'atto della redazione Per_1
del testamento (14 novembre 2013), viveva con la moglie da ben 54 anni (avendola sposata nel 1959) ed aveva un fratello con il quale, con ogni probabilità, non doveva sussistere un legame particolarmente intenso, essendo quest'ultimo emigrato in Svizzera
fin dal 1966. Il la moglie avevano, peraltro, avuto un figlio, che era Per_1
deceduto da celibe il 19 maggio 2010, all'età di 37 anni.
7-In definitiva, le considerazioni svolte inducono all'integrale accoglimento dell'appello di , rimanendo assorbito ogni altro motivo, tento più che la riforma Parte_1
dell'ordinanza impugnata comporta che debba di ufficio provvedersi sulle spese di entrambi i gradi, sulla base dell'esito globale della lite.
pag. 10/13 In riforma dell'ordinanza del 12 aprile 2021, quindi, deve essere P_
condannata a consegnare a , erede di , a sua Parte_1 Persona_2
volta erede testamentaria di , le somme facenti parte dell'asse Persona_6
ereditario di quest'ultimo, pari a 63.417,24 Euro, con gli interessi di legge dalla data di apertura della successione del suddetto non essendo mai stata contestata Per_1
da l'entità delle somme appartenute al de cuius da essa detenute. P_
non ha dato prova di ulteriori danni subiti in ragione della mancata Parte_1
disponibilità dell'importo suddetto.
8- Le spese di entrambi i gradi, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 Euro) possono essere liquidate, ai sensi del DM 147/2022,
applicabile alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte (vedi Cassazione civile,
sez. III, 13/07/2021, n. 19989), in 9.142,00 Euro per compenso di avvocato, quanto al primo grado (2.552,00 Euro per la fase di studio, 1.628,00 Euro per la fase introduttiva,
2. 835,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria e 2.127,00 Euro per la fase decisionale), e in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato per il giudizio di appello
(2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00
Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di trattazione e per quella decisionale del primo grado è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva relativa a tali fasi.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del Parte_1
15% dei compensi liquidati.
pag. 11/13 All'appellante va riconosciuto il rimborso di spese vive pari a 455,30 Euro per il primo grado e a 1.165,50 Euro per l'appello.
Non può essere disposta la condanna di a rimborsare a P_ Pt_1
la somma che quest'ultimo assume di avere corrisposto alla appellata in forza
[...]
della ordinanza impugnata, non essendovi prova del dedotto versamento.
9-Va disattesa, invece, l'istanza del di condanna dell'appellata al Pt_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c. p. c., posto che la resistenza in giudizio di non pare connotata da temerarietà. P_
10- Dovendo considerarsi pacifico che non abbia partecipato al P_
procedimento di mediazione senza giustificato motivo (vedi documentazione in atti), va disposto che l'appellata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.lgs. 28/2010, sia condannata al versamento all'entrata al bilancio dello Stato di somma pari al contributo unificato previsto per il giudizio di primo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – In riforma dell'ordinanza del 12 aprile 2021del Tribunale di Ravenna, condanna al pagamento, in favore di , della somma di P_ Parte_1
63.417,24 Euro, con gli interessi di legge dalla data di apertura della successione di
; Persona_1
II- Condanna a rimborsare a le spese di entrambi P_ Parte_1
i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 455,30 Euro per spese e in 9.142,00 Euro
per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso pag. 12/13 liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in 1165,50 Euro
per spese e in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Condanna , ex art. 8 comma 4 bis del D.lgs. 28/2010, al P_
versamento all'entrata al bilancio dello Stato di somma pari al contributo unificato previsto per il giudizio di primo grado
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21
gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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