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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
OTTAVIANO FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1008/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Viale Marche 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2961 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2100/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La nuova Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento inerente la TARI dovuta al Comune di Lecce per l'anno 2021 pari ad euro 20.621,00 relativa al complesso industriale sito in Lecce (Le) alla Indirizzo_1. Lo stabilimento, per quanto riferito con il ricorso introduttivo si articola su 3 capannoni tra loro adiacenti ed intercomunicanti, nonché da uffici ubicati al piano sovrastante del primo e del terzo capannone per una superficie complessiva di mq 4.567, di cui mq. 205 sono riservati agli uffici, mq 174 ad area espositiva e la restante parte è destinata all'attività industriale di produzione.
La società ricorrente, che svolge attività industriale di lavorazione e trasformazione di materie prime, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione della norma nazionale in quanto, a seguito delle modifiche normative del Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. 116/2020), è stata eliminata la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e pertanto sono sempre e totalmente escluse dall'assoggettamento all'intera TARI le superfici produttive delle aziende industriali nonché tutti i magazzini di materie prime, merci e di prodotti finiti relativi alle attività industriali;
pertanto l'Ufficio avrebbe dovuto procedere a tassare esclusivamente le superfici attinenti agli “uffici” (mq 205) e quelle identificate come “esposizioni, autosaloni” (mq 174).
Il Comune di Lecce, ritualmente costituito, ribadiva la legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26/11/2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si evidenzia che il d.lgs. 116/20, in attuazione delle direttive europee 2018/851/UE e 2018/852/UE, ha apportato rilevanti modifiche alla parte IV del codice ambientale, ovvero al d.lgs. 152/2006. Più precisamente, il citato d.lgs. n. 116/2020 è intervenuto sulle seguenti disposizioni del TUA:
art. 183: introducendo al comma 1, lett. b-ter),la definizione di “rifiuti urbani”, così uniformando la normativa nazionale a quella comunitaria ed individuando, al punto 2, i rifiuti simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici ma provenienti da altre fonti, col conseguente venire meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”; art. 184: riguardante la classificazione dei rifiuti, di cui, tra le altre cose, è stato parzialmente modificato il comma
3, contenente l'elenco dei rifiuti speciali;
art. 198: che ha subito una duplice modifica: da un lato, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, è venuto meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e si è giunti così ad una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale (proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice europea), dall'altro, con il nuovo comma 2-bis, in funzione del quale è stato previsto che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
art. 238, comma 10: prevedendo espressamente l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Coerentemente con le modifiche del TUA sopra richiamate, è stato rivisto anche l'allegato L-quinquies, contenente l'elenco delle attività e funzioni, pubbliche e private, produttive di quei “rifiuti urbani provenienti da fonti diverse da quelle domestiche”, contenuti nell'allegato L-quater, elenco unico a livello nazionale.
Nell'allegato L-quinquies non compare più la precedente categoria “20 - attività industriali con capannoni di produzione”, mentre continuano ad essere previste diverse tipologie di attività artigianali (categorie 17,
18, 19 e 20), attività commerciali (categorie 13, 14, 15, 16), attività di somministrazione di cibi e bevande
(categorie 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28) ipermercati (categoria 27); continuano ad essere espressamente menzionati gli alberghi con ristorante (categoria 7) e gli alberghi senza ristorante (categoria 8), così come le autorimesse e i magazzini senza alcuna vendita diretta (categoria 3), le esposizioni e gli autosaloni
(categoria 6), gli uffici, le agenzie e gli studi professionali (categoria 11).
Le citate modifiche normative hanno avuto delle importanti conseguenze sull'applicazione della TARI, che hanno creato – come frequentemente accade – non pochi dubbi interpretativi e problematiche applicative.
A fare chiarezza è intervenuta la Circolare ministeriale n. 37259 del 12 aprile 2021 che ha statuito che a seguito della riforma sono, sempre e totalmente, escluse dall'assoggettamento alla TARI, tanto per la quota fissa quanto per la quota variabile, le superfici produttive delle aziende industriali (quali capannoni di produzione, laboratori, ecc.), presupponendosi che in queste superfici si formino, per definizione, solo ed esclusivamente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese e responsabilità,
i relativi produttori. Analogamente, sono esclusi dall' assoggettamento alla TARI, tanto per la quota fissa quanto per la quota variabile, tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti. Come già in precedenza, restano escluse dalla TARI le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici, per loro oggettive caratteristiche intrinseche, non possono prodursi rifiuti urbani. Restano parimenti escluse dalla TARI le superfici aziendali esterne, in quanto queste aree sono da considerarsi quali “pertinenze” delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali. In particolare, risultano escluse - come peraltro precisavano, già prima della riforma normativa, molti regolamenti Comunali - le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori. Si precisa che, tra le superfici esterne esenti, vanno ricomprese anche quelle “operative”, ovvero quelle aree nelle quali avvengono specifiche fasi lavorative, con produzione in loco di rifiuti speciali ora non più “assimilati”, appunto perché pertinenti alle attività industriali.
La predetta Circolare ha avuto cura di esplicitare quali sono le aree di aziende industriali che possono produrre rifiuti urbani, e che restano quindi sottoposte al pagamento dell'intera TARI, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, purché, ovviamente, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in tali aree ci si avvalga del servizio pubblico comunale. Trattasi delle cd. superfici terziarie delle aziende, ovvero gli uffici amministrativi e tecnici, le sale campionarie, gli spacci aziendali, i locali igienici e gli spogliatoi, le aree ristoro, mense-refettori, infermerie e locali similari. Per lo più, a queste superfici può essere applicata la tariffa della categoria 11 dell'allegato L-quinquies, intitolata “Uffici, agenzie, studi professionali”; ma può trovare applicazione anche la tariffa prevista per la categoria 6, “Esposizioni, autosaloni”, per le sale campionarie o espositive.
I rifiuti provenienti dalle superfici terziarie delle aziende conferibili al servizio pubblico sono dunque quelli,
e solo quelli, analiticamente individuati nell'allegato L-quater del d.lgs. n. 116/2020, mentre “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile”come chiarito dalla predetta circolare ministeriale n. 37259 del 12 aprile 2021. Premesso quanto sopra, è di tutta evidenza che, nel caso di specie, le uniche superfici aziendali soggette al pagamento dell'intera TARI, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono le cd. superfici terziarie, ovvero quelle attinenti agli “uffici” (mq 205) e quelle identificate come “esposizioni, autosaloni” (mq 174).
L'abbattimento del 50% della tariffa Tari effettuato dall'ente impositore esula dalla corretta applicazione della vigente normativa ed è in contrasto sia con la citata disciplina normativa sia con quella regolamentare approvata dallo stesso ente comunale.
Ne consegue l'accoglimento parziale del ricorso. Le novità normative intervenute giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, sez. 3^,
accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
OTTAVIANO FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1008/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Viale Marche 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2961 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2100/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La nuova Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento inerente la TARI dovuta al Comune di Lecce per l'anno 2021 pari ad euro 20.621,00 relativa al complesso industriale sito in Lecce (Le) alla Indirizzo_1. Lo stabilimento, per quanto riferito con il ricorso introduttivo si articola su 3 capannoni tra loro adiacenti ed intercomunicanti, nonché da uffici ubicati al piano sovrastante del primo e del terzo capannone per una superficie complessiva di mq 4.567, di cui mq. 205 sono riservati agli uffici, mq 174 ad area espositiva e la restante parte è destinata all'attività industriale di produzione.
La società ricorrente, che svolge attività industriale di lavorazione e trasformazione di materie prime, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione della norma nazionale in quanto, a seguito delle modifiche normative del Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. 116/2020), è stata eliminata la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e pertanto sono sempre e totalmente escluse dall'assoggettamento all'intera TARI le superfici produttive delle aziende industriali nonché tutti i magazzini di materie prime, merci e di prodotti finiti relativi alle attività industriali;
pertanto l'Ufficio avrebbe dovuto procedere a tassare esclusivamente le superfici attinenti agli “uffici” (mq 205) e quelle identificate come “esposizioni, autosaloni” (mq 174).
Il Comune di Lecce, ritualmente costituito, ribadiva la legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26/11/2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si evidenzia che il d.lgs. 116/20, in attuazione delle direttive europee 2018/851/UE e 2018/852/UE, ha apportato rilevanti modifiche alla parte IV del codice ambientale, ovvero al d.lgs. 152/2006. Più precisamente, il citato d.lgs. n. 116/2020 è intervenuto sulle seguenti disposizioni del TUA:
art. 183: introducendo al comma 1, lett. b-ter),la definizione di “rifiuti urbani”, così uniformando la normativa nazionale a quella comunitaria ed individuando, al punto 2, i rifiuti simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici ma provenienti da altre fonti, col conseguente venire meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”; art. 184: riguardante la classificazione dei rifiuti, di cui, tra le altre cose, è stato parzialmente modificato il comma
3, contenente l'elenco dei rifiuti speciali;
art. 198: che ha subito una duplice modifica: da un lato, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, è venuto meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e si è giunti così ad una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale (proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice europea), dall'altro, con il nuovo comma 2-bis, in funzione del quale è stato previsto che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
art. 238, comma 10: prevedendo espressamente l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Coerentemente con le modifiche del TUA sopra richiamate, è stato rivisto anche l'allegato L-quinquies, contenente l'elenco delle attività e funzioni, pubbliche e private, produttive di quei “rifiuti urbani provenienti da fonti diverse da quelle domestiche”, contenuti nell'allegato L-quater, elenco unico a livello nazionale.
Nell'allegato L-quinquies non compare più la precedente categoria “20 - attività industriali con capannoni di produzione”, mentre continuano ad essere previste diverse tipologie di attività artigianali (categorie 17,
18, 19 e 20), attività commerciali (categorie 13, 14, 15, 16), attività di somministrazione di cibi e bevande
(categorie 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28) ipermercati (categoria 27); continuano ad essere espressamente menzionati gli alberghi con ristorante (categoria 7) e gli alberghi senza ristorante (categoria 8), così come le autorimesse e i magazzini senza alcuna vendita diretta (categoria 3), le esposizioni e gli autosaloni
(categoria 6), gli uffici, le agenzie e gli studi professionali (categoria 11).
Le citate modifiche normative hanno avuto delle importanti conseguenze sull'applicazione della TARI, che hanno creato – come frequentemente accade – non pochi dubbi interpretativi e problematiche applicative.
A fare chiarezza è intervenuta la Circolare ministeriale n. 37259 del 12 aprile 2021 che ha statuito che a seguito della riforma sono, sempre e totalmente, escluse dall'assoggettamento alla TARI, tanto per la quota fissa quanto per la quota variabile, le superfici produttive delle aziende industriali (quali capannoni di produzione, laboratori, ecc.), presupponendosi che in queste superfici si formino, per definizione, solo ed esclusivamente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese e responsabilità,
i relativi produttori. Analogamente, sono esclusi dall' assoggettamento alla TARI, tanto per la quota fissa quanto per la quota variabile, tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti. Come già in precedenza, restano escluse dalla TARI le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici, per loro oggettive caratteristiche intrinseche, non possono prodursi rifiuti urbani. Restano parimenti escluse dalla TARI le superfici aziendali esterne, in quanto queste aree sono da considerarsi quali “pertinenze” delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali. In particolare, risultano escluse - come peraltro precisavano, già prima della riforma normativa, molti regolamenti Comunali - le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori. Si precisa che, tra le superfici esterne esenti, vanno ricomprese anche quelle “operative”, ovvero quelle aree nelle quali avvengono specifiche fasi lavorative, con produzione in loco di rifiuti speciali ora non più “assimilati”, appunto perché pertinenti alle attività industriali.
La predetta Circolare ha avuto cura di esplicitare quali sono le aree di aziende industriali che possono produrre rifiuti urbani, e che restano quindi sottoposte al pagamento dell'intera TARI, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, purché, ovviamente, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in tali aree ci si avvalga del servizio pubblico comunale. Trattasi delle cd. superfici terziarie delle aziende, ovvero gli uffici amministrativi e tecnici, le sale campionarie, gli spacci aziendali, i locali igienici e gli spogliatoi, le aree ristoro, mense-refettori, infermerie e locali similari. Per lo più, a queste superfici può essere applicata la tariffa della categoria 11 dell'allegato L-quinquies, intitolata “Uffici, agenzie, studi professionali”; ma può trovare applicazione anche la tariffa prevista per la categoria 6, “Esposizioni, autosaloni”, per le sale campionarie o espositive.
I rifiuti provenienti dalle superfici terziarie delle aziende conferibili al servizio pubblico sono dunque quelli,
e solo quelli, analiticamente individuati nell'allegato L-quater del d.lgs. n. 116/2020, mentre “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile”come chiarito dalla predetta circolare ministeriale n. 37259 del 12 aprile 2021. Premesso quanto sopra, è di tutta evidenza che, nel caso di specie, le uniche superfici aziendali soggette al pagamento dell'intera TARI, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono le cd. superfici terziarie, ovvero quelle attinenti agli “uffici” (mq 205) e quelle identificate come “esposizioni, autosaloni” (mq 174).
L'abbattimento del 50% della tariffa Tari effettuato dall'ente impositore esula dalla corretta applicazione della vigente normativa ed è in contrasto sia con la citata disciplina normativa sia con quella regolamentare approvata dallo stesso ente comunale.
Ne consegue l'accoglimento parziale del ricorso. Le novità normative intervenute giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, sez. 3^,
accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate.