Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
I L L O B 9 022 8 1 /0 1 E 8 e 6 E l . N a n O N e I Z , p REPUBBLICA 1 A a 8 R T m 9 S e 1 I t - IN DE POP O IT NO s G 1 i E s 1 R l - a 4 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 e D h E c ↳ T i f K i N 3 E d SEZIONE PRIMA CIVILE 2 S o . E m T R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A Presidente R.G.N.901/98 Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere Cron.4758 Dott. Fabrizio FORTE Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 12/12/00 Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente: la SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IA, elettivamente domiciliata in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Roma, presso la cancelleria della Corte di UFFICIO COPIE Cassazione con l'avv. Giovanni Pasanisi de L'AQ Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 ' che la rappresenta e difende giusta delega in # 16 FEB 2001 atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
ANCELLERIA COMUNE de L'AQ in persona del Sindaco pt U.L. S. de L'AQUILA - intimati- avverso la sentenza del RE di L'AQ n.202,16.8.97.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.00 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. 2000 I 1 2349 Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSo All'esito di intervento del NAS di Pescara presso l'esercizio di erboristeria gestito da IA IA e delle conseguenti rilevazioni della ULS de L'AQ, alla IA veniva, con verbale 12.9.85, contestata la commercializzazione di prodotti alimentari (pasta formato "spaghetti”) in confezioni sprovviste della denominazione del prodotto. La interessata faceva valere le proprie ragioni ma il Sindaco de L'AQ con ordinanza 4.1.86 le ingiungeva il pagamento della s.a. di lire 1.666.666. La IA proponeva ricorso innanzi al TAR Abruzzo ed il Giudice amministrativo con la sentenza 18.10.94 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, essendo stata chiesta la tutela di un diritto soggettivo giustiziabile innanzi al G.O. II 2.10.95 il concessionario per la riscossione ricevuti i ruoli il 10.8.95 -- emetteva a carico della IA cartella esattoriale per lire 9.359.172 di cui lire 1.683.333 per sanzione e lire 7.675.939 per maggiorazione ed accessori di cui all'art. 27 L. 689/81. Con citazione notificata il 3.11.1995 la IA, quindi, conveniva in giudizio il Comune e la ULS 6 de L'AQ al fine di ottenere la sua assoluzione da ogni pretesa, previa sospensione della procedura, per la dichiarazione di illegittimità ed inefficacia dell'O.I. _ 4.1.86 del Sindaco o, in subordine, la limitazione del dovuto al solo importo della sanzione o a questo ed ai soli interessi legali. Şi costituivano in Comune e la ULS eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/81, trattandosi di opposizione a s.a. proposta tardivamente. 2 Il RE con sentenza 30.6.97, resa nelle forme della legge 689/81, accoglieva l'eccezione degli opposti e dichiarava inammissibile la domanda per tardività rispetto alla data di notifica della ordinanza opposta. Per la cassazione di tale sentenza - notificata il 10.10.97 - la IA ha proposto ricorso notificandolo al Comune ed alla ULS il 6.12.97. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la IA denunzia violazione degli artt. 615 c.p.c. e 22/23 della L. 689/81: il RE non si sarebbe avveduto del fatto che non era stata proposta opposizione a s.a. ma opposizione alla esecuzione esattoriale di essa, ai sensi dell'art. 45 DPR 602/73 e dell'art. le 615 c.p.c., come reso evidente dalla natura delle subordinate (esclusione o riduzione della maggiorazione ex art. 27 della L. 689/81) e dalla proposizione di eccezione di prescrizione, introdotta nel corso di giudizio. Con il secondo e terzo motivo, al primo conseguenti e subordinati, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 27 e 28 L. 689/81 e 311-277 c.p.c., per avere il RE - in conseguenza della indebita dichiarazione di inammissibilità - omesso di pronunziare sulla eccezione di prescrizione, compiutasi tra il 15.1.86 ed il 10.8.95 (date di notifica dell'o.i. e della cartella esattoriale), e sulla censura di illegittima sommatoria di maggiorazioni ed interessi. Ad avviso del Collegio è fondata la censura contenuta nel primo motivo e resta conseguentemente assorbita, con devoluzione al giudice del rinvio, la cognizione delle altre censure. Il RE de L'AQ, nell'impugnata sentenza, non si è avveduto come 3 che la IA avevaesattamente denunziato nel primo motivo proposto, e nelle forme della opposizione ex artt. 22-23 L.689/81, non già una opposizione alla ordinanza ingiunzione 4.1.86 del Sindaco bensì una opposizione alla cartella esattoriale 2.10.95 emessa dal concessionario, per la riscossione, mediante ruoli, dell'importo contenuto nella ridetta o.i. nonché delle maggiorazioni ed interessi di legge (per il totale importo di lire 9.359.172), in tal sede altresì deducendo, e nella forma della opposizione alla esecuzione, la non debenza della intera maggiorazione e del suo cumulo con gli interessi legali ed ancora, ed in corso di giudizio, eccependo la prescrizione maturata ai sensi dell'art. 28. Orbene, questa Corte, come è noto, ha formulato (S.U. 190/92) e Th ripetutamente affermato (Cass. 12107/95 - 7830/96 - 8380/97 - 482/99 - 12192/99 799/00 - 4380/00 - - s.u. 562/00) il principio per il quale l'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una s.a. allorquando il destinatario abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio e la sussistenza di vizi della sua notificazione, in tali casi recuperandosi al livello della cartella esattoriale l'ordinario momento di garanzia assegnato all'ingiunto. Questa Corte ha altresì recentemente statuito (S.U. 562/00) che "Qualora sia avvenuta la rituale notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione... il destinatario della cartella esattoriale può avvalersi soltanto delle opposizioni previste dal libro III del codice di rito (opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi), non trovando tale disciplina generale deroga alcuna nella legge n. 689/81...", deducendo 4 nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. i fatti estintivi } sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (quali la prescrizione del credito) e deducendo in sede di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. i vizi di regolarità formale della cartella. Né è dubbio sulla facoltà di proporre con unico atto di opposizione tutte e tre le azioni ut supra prospettabili avverso cartella esattoriale (ovvero una diretta a far valere vizi della sanzione ed altra attingente il titolo esecutivo), sol dovendosi rammentare (S.U. 562/00 cit.) che la sentenza che abbia a $ decidere su tali domande contestualmente proposte verrà ad essere sottoposta a diversi regimi impugnatorii (il ricorso per cassazione per le decisioni adottate ex art. 23 u.c. L. 689/81 ed ex art. 618³c.p.c. e l'appello per i capi afferenti l'opposizione all'esecuzione). E di qui la conseguenza per la quale, avendo il RE de L'AQ pronunziato l'inammissibilità ex art. 22 della L. 689/81 della opposizione proposta, le doglianze in esame sono state correttamente formulate con il ricorso di cui all'art. 23 u.c. della stessa legge, che è, pertanto, certamente ammissibile. Conclusivamente, ed alla luce dei rammentati principi, appare evidente che il RE de L'AQ avrebbe dovuto : 1) esaminare se le doglianze proposte avverso la o.i.
4.1.86 del Sindaco, nelle forme della ridetta opposizione alla esecuzione esattoriale, potevano essere nel merito valutate, con riguardo alla sola ipotesi consentita nella sede residuale della opposizione stessa, quella della carenza di notificazione della sanzione (dichiarandole inammissibili se dalla lettura dell'atto tal carenza non risultava neanche addotta). 2) esaminare comunque le ragioni addotte avverso il titolo esecutivo, tanto quelle attingenti la pretesa violazione dell'art. 27 comma 6° della legge del 1981 quanto quelle relative alla maturata prescrizione ex art. 28 L.cit. (e per tutte le ragioni prendendo in preliminare esame le eccezioni sollevate dai convenuti-opposti). Certamente, però, quel Giudice non avrebbe potuto declinare di provvedere sulla domanda da un canto imputandole tardività rispetto all'originaria notifica dell'ordinanza (ed in tal guisa neanche rilevando che l'opposizione attingeva l'esecuzione esattoriale) e dall'altro canto omettendo di pronunziare in alcun modo sulle ulteriori richieste. Devesi quindi cassare, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinviare la cognizione della causa anche per la regolamentazione delle spese di legittimità - al Tribunale de L'AQ. La individuazione in tal Giudice dell'Ufficio competente alla cognizione, in sede di rinvio, della opposizione già conosciuta dal RE è frutto, da un canto, della soppressione dell'ufficio pretorile disposta dagli artt. 1-49-132- 133 D.Leg. 51/98 e, dall'altro canto, dalla perpetuatio indotta dall'art. 5 c.p.c. ed escludente l'applicazione della sopravvenuta competenza del GdP di cui all'art. 98 D.Legs. 507/99 (e come già affermato da questa Corte con la ridetta sent. 562/2000).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese, al Tribunale de L'AQ. Così deciso in Roma il 12.12.2000 il Presidentefrom p e 1 1 D Cons.est. 6 Andrea Bianchi