TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR OL Presidente
Valeria Monti Giudice
ET PA Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6484/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUI ANNALISA
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOZZI ALESSANDRO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private congiuntamente chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fissando ciascuno la propria residenza ove meglio riterrà opportuno, con obbligo di reciproca comunicazione;
2) Il sig. continuerà a risiedere nella casa familiare sita in CP_1 San Giovanni del Dosso (MN) in Via Argine n. 3, di proprietà del medesimo, che gli viene assegnata, provvedendo a pagare i ratei di mutuo residui.
3) La sig.ra entro il 15.02.2025 uscirà dalla casa coniugale Parte_1 e trasferirà la propria residenza, presso un appartamento condotto in locazione, sito in San Giovanni del Dosso (MN), Via Gallucci n. 65, con canone mensile di € 425,00;
4) Tutti i beni mobili, ivi compresi gli arredi, attualmente posti nella casa familiare vengono attribuiti in proprietà esclusiva al sig. , CP_1 con la sola esclusione degli effetti personali della sig.ra Parte_1 nonché degli elettrodomestici e della biancheria per la casa che la stessa porterà con sé a seguito del rilascio della casa coniugale, come da accordi già assunti tra le parti.
5) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e manterrà la residenza co n il padre nella casa familiare in San Giovanni del Dosso (MN) in Via Argine n. 3; quando la sig.ra Parte_1 uscirà dalla casa familiare e prenderà la residenza presso l'appartamento condotto in locazione, la minore trasferirà la residenza anagrafica presso so la madre;
6) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia essi pertanto Per_1 si adopereranno direttamente per provvedere voce direttamente per provvedere voce per voce ai singoli acquisti necessari nella vita di tutti i giorni al mantenimento della minore della minore realizzando, altresì, quella collaborazione tra Per_2 realizzando, altresì, quella collaborazione tra i genitori che è la massima espressione dei principii sanciti dalla legge i genitori che è la massima espressione dei principii sanciti dalla legge sull'affidamento condiviso. sull'affidamento condiviso.
7) Il collocamento della minore presso ciascun genitore viene stabilito in modo paritario, a settimane alterne, dal lunedì alla domenica;
il genitore e, dal lunedì alla domenica;
il genitore non collocatario, infrasettimanalmente, nei giorni di martedì e giovedì non collocatario, infrasettimanalmente, nei giorni di martedì e giovedì potrà rimanere con la figlia dall'uscita da scuola, ovvero dalle 16,00 (o le potrà rimanere con la figlia dall'uscita da scuola, ovvero dalle 16,00 (o le 16,20 per la madre che termina il lavoro alle 16,00) sino alle 16,20 per la madre che termina il lavoro alle 16,00) sino alle 19,30, con 19,30, con rientro per cena presso l'altro genitore. I genitori convengono che la frequenza dell'alternanza tra le residenze I genitori convengono che la frequenza dell'alternanza tra le residenze dei genitori non possa nuocere alla minore, esistendo l'impegno preciso dei genitori non possa nuocere alla minore, esistendo l'impegno preciso di ogni genitore atto ad attenuare ogni momento di crisi dei minori agevolando il più possibile l'ascolto e comprensione di un eventuale disagio volando il più possibile l'ascolto e comprensione di un eventuale disagio per il distacco emotivo dall'altro genitore e dal contesto familiare originario 8) Le spese straordinarie mediche e scolastiche vengono suddivise al 50% Le spese straordinarie mediche e scolastiche vengono suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che si riporta di seguito: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso per la quota senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso per la quota di spettanza a fronte dell'esibizione della documentazione giustificativa di spettanza a fronte dell'esibizione della documentazione giustificativa della spesa da parte del genitore che l'abbia anticipata per intero, relati-genitore che l'abbia anticipata per intero, relativamente a) spese mediche: tutte quelle non coperte dal S.S.N. e debitamente: tutte quelle non coperte dal S.S.N. e debitamente prescritte da un medico nonché le prestazioni rese in regime privatistico prescritte da un medico nonché le prestazioni rese in regime privatistico assolutamente urgenti ed indifferibili e non erogabi dal servizio sanitario li dal servizio sanitario pubblico in tempi rapidi o comunque ragionevoli;
b) pubblico in tempi rapidi o comunque ragionevoli;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione, acquisto dei libri scolastici, spese per la mensa scola-tasse di iscrizione, acquisto dei libri scolastici, spese per la mensa scolastica e per la partecipazione ai viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, eventuali spese per il trasporto da e per la sede scolastica con mezzi pubblici. Le altre spese straordinarie
2 (spese sportive e ricreative) saranno suddivise al 50% tra i genitori solo se preventivamente concordate tra gli stessi;
9) Darsi atto che l'autovettura Darsi atto che l'autovettura Kia Sportage tg. FH043HG, intestata e di proprietà di , viene assegnata in proprietà Parte_1 esclusiva alla m desima e di cui la stessa si assumerà in via esclusiva ogni onere;
darsi atto che i veicoli: Volkswagen New Beetle targata CL249BF, RL DVolkswagen New Beetle targata CL249BF, RL VI DS targata DM19974, Piaggio
targata MN025458 e Piaggio Vespa targata DM19974, Piaggio Vespa targata CP_2 MN025458 e Piaggio Vespa targata RO028676 intestati e di proprietà di
[...]
, vengono assegnati in proprietà esclusiva al medesimo e di cui lo stesso si CP_1 assumerà in via esclusiva ogni onere;
10) Darsi atto che le parti intendono regolamentare i loro rapporti economici che le parti intendono regolamentare i loro rapporti economici come segue: il sig.
[...]
, riconosce che l'importo infruttifero di come segue: il sig. , CP_1 CP_1 riconosce che l'importo infruttifero di Firmato Da: Lui Annalisa Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 2aea82
€ 160.000,00, complessivamente confluito nella comunione dei beni e/o € 160.000,00, complessivamente confluito nella comunione dei beni e/o in ogni caso messo a disposizione della famiglia e/o della casa familiare, sebbene di pertinenza esclusiva della sig.ra viene per tale motivo restituito alla stessa. Il sig. si Parte_1 CP_1 impegna pertanto a restituire alla sig.ra , che accetta, la residua Parte_1 somma infruttifera di € sig.ra , che accetta, la residua somma Parte_1 infruttifera di € 85.000,00, dando atto di aver già versato a favore della stessa, prima della sottoscrizione del presente atto, la somma di € 75.000,00.. L'importo residuo di
€ 85.000,00 verrà versato dal sig. a favore della sig.ra come segue CP_1 Parte_1 a) quanto ad € 65.000,00, al momento del deposito telematico del presente ricorso congiunto di separazione consensuale e contestuale domanda di ricorso congiunto di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. b) quanto ad € 20.000,00, al momento del deposito delle note congiunte di conferma delle condizioni di divorzio. Con l'incasso della complessiva somma di € 160.000,00 (di cui € 75.000,00 versati prima della sottoscrizione del presente ricorso, ed il residuo importo di € 85.000,00 versato con le modalità e nelle tempistiche sopra indicate, la sig.ra dichiara di essere stata integralmente soddisfatta e di non Parte_1 aver null'altro a che pretendere per i pregressi rapporti soddisfatta e di non aver null'altro a che pretendere per i pregressi rapporti economici intercorsi tra le parti.
11) I coniugi danno atto di essere reciprocamente autosufficienti, pertanto ciscuno provvederà al proprio mantenimento senza alcuna richiesta né a titolo di contributo al mantenimento reciproco, né a titolo alimentare;
12) L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra la Parte_1 quale avrà altresì diritto alle la quale avrà altresì diritto alle detrazioni al 100% Pt_1 per la figlia mi-detrazioni al 100% per la figlia minore a carico, ; Persona_3
13) I coniugi concordano che le spese del presente procedimento vengano integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà ex art.13 L.n.247 L.n.247 del 31.12.2012. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.49 c.p.c. le parti sin da ora CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ill.mo Tribunale adito, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione della separazione consensuale e accertata l'impossibilità di ricostituzione dell'unione coniugale tra i ricorrenti, Voglia poi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 02.07.2021 a Borgo Mantovano (MN), come risulta dal Regis tro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Mantovano , Anno 2021, Numero 2 P. 2 S..
3 …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in BORGO MANTOVANO il 02/07/2021 ed ivi trascritto al numero 2 , parte II , serie Adel registro dei relativi atti dell'anno 2021;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11.12.2025
La Giudice relatrice
ET PA
Il Presidente
OR OL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR OL Presidente
Valeria Monti Giudice
ET PA Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6484/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUI ANNALISA
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOZZI ALESSANDRO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private congiuntamente chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fissando ciascuno la propria residenza ove meglio riterrà opportuno, con obbligo di reciproca comunicazione;
2) Il sig. continuerà a risiedere nella casa familiare sita in CP_1 San Giovanni del Dosso (MN) in Via Argine n. 3, di proprietà del medesimo, che gli viene assegnata, provvedendo a pagare i ratei di mutuo residui.
3) La sig.ra entro il 15.02.2025 uscirà dalla casa coniugale Parte_1 e trasferirà la propria residenza, presso un appartamento condotto in locazione, sito in San Giovanni del Dosso (MN), Via Gallucci n. 65, con canone mensile di € 425,00;
4) Tutti i beni mobili, ivi compresi gli arredi, attualmente posti nella casa familiare vengono attribuiti in proprietà esclusiva al sig. , CP_1 con la sola esclusione degli effetti personali della sig.ra Parte_1 nonché degli elettrodomestici e della biancheria per la casa che la stessa porterà con sé a seguito del rilascio della casa coniugale, come da accordi già assunti tra le parti.
5) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e manterrà la residenza co n il padre nella casa familiare in San Giovanni del Dosso (MN) in Via Argine n. 3; quando la sig.ra Parte_1 uscirà dalla casa familiare e prenderà la residenza presso l'appartamento condotto in locazione, la minore trasferirà la residenza anagrafica presso so la madre;
6) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia essi pertanto Per_1 si adopereranno direttamente per provvedere voce direttamente per provvedere voce per voce ai singoli acquisti necessari nella vita di tutti i giorni al mantenimento della minore della minore realizzando, altresì, quella collaborazione tra Per_2 realizzando, altresì, quella collaborazione tra i genitori che è la massima espressione dei principii sanciti dalla legge i genitori che è la massima espressione dei principii sanciti dalla legge sull'affidamento condiviso. sull'affidamento condiviso.
7) Il collocamento della minore presso ciascun genitore viene stabilito in modo paritario, a settimane alterne, dal lunedì alla domenica;
il genitore e, dal lunedì alla domenica;
il genitore non collocatario, infrasettimanalmente, nei giorni di martedì e giovedì non collocatario, infrasettimanalmente, nei giorni di martedì e giovedì potrà rimanere con la figlia dall'uscita da scuola, ovvero dalle 16,00 (o le potrà rimanere con la figlia dall'uscita da scuola, ovvero dalle 16,00 (o le 16,20 per la madre che termina il lavoro alle 16,00) sino alle 16,20 per la madre che termina il lavoro alle 16,00) sino alle 19,30, con 19,30, con rientro per cena presso l'altro genitore. I genitori convengono che la frequenza dell'alternanza tra le residenze I genitori convengono che la frequenza dell'alternanza tra le residenze dei genitori non possa nuocere alla minore, esistendo l'impegno preciso dei genitori non possa nuocere alla minore, esistendo l'impegno preciso di ogni genitore atto ad attenuare ogni momento di crisi dei minori agevolando il più possibile l'ascolto e comprensione di un eventuale disagio volando il più possibile l'ascolto e comprensione di un eventuale disagio per il distacco emotivo dall'altro genitore e dal contesto familiare originario 8) Le spese straordinarie mediche e scolastiche vengono suddivise al 50% Le spese straordinarie mediche e scolastiche vengono suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che si riporta di seguito: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso per la quota senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso per la quota di spettanza a fronte dell'esibizione della documentazione giustificativa di spettanza a fronte dell'esibizione della documentazione giustificativa della spesa da parte del genitore che l'abbia anticipata per intero, relati-genitore che l'abbia anticipata per intero, relativamente a) spese mediche: tutte quelle non coperte dal S.S.N. e debitamente: tutte quelle non coperte dal S.S.N. e debitamente prescritte da un medico nonché le prestazioni rese in regime privatistico prescritte da un medico nonché le prestazioni rese in regime privatistico assolutamente urgenti ed indifferibili e non erogabi dal servizio sanitario li dal servizio sanitario pubblico in tempi rapidi o comunque ragionevoli;
b) pubblico in tempi rapidi o comunque ragionevoli;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione, acquisto dei libri scolastici, spese per la mensa scola-tasse di iscrizione, acquisto dei libri scolastici, spese per la mensa scolastica e per la partecipazione ai viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, eventuali spese per il trasporto da e per la sede scolastica con mezzi pubblici. Le altre spese straordinarie
2 (spese sportive e ricreative) saranno suddivise al 50% tra i genitori solo se preventivamente concordate tra gli stessi;
9) Darsi atto che l'autovettura Darsi atto che l'autovettura Kia Sportage tg. FH043HG, intestata e di proprietà di , viene assegnata in proprietà Parte_1 esclusiva alla m desima e di cui la stessa si assumerà in via esclusiva ogni onere;
darsi atto che i veicoli: Volkswagen New Beetle targata CL249BF, RL DVolkswagen New Beetle targata CL249BF, RL VI DS targata DM19974, Piaggio
targata MN025458 e Piaggio Vespa targata DM19974, Piaggio Vespa targata CP_2 MN025458 e Piaggio Vespa targata RO028676 intestati e di proprietà di
[...]
, vengono assegnati in proprietà esclusiva al medesimo e di cui lo stesso si CP_1 assumerà in via esclusiva ogni onere;
10) Darsi atto che le parti intendono regolamentare i loro rapporti economici che le parti intendono regolamentare i loro rapporti economici come segue: il sig.
[...]
, riconosce che l'importo infruttifero di come segue: il sig. , CP_1 CP_1 riconosce che l'importo infruttifero di Firmato Da: Lui Annalisa Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 2aea82
€ 160.000,00, complessivamente confluito nella comunione dei beni e/o € 160.000,00, complessivamente confluito nella comunione dei beni e/o in ogni caso messo a disposizione della famiglia e/o della casa familiare, sebbene di pertinenza esclusiva della sig.ra viene per tale motivo restituito alla stessa. Il sig. si Parte_1 CP_1 impegna pertanto a restituire alla sig.ra , che accetta, la residua Parte_1 somma infruttifera di € sig.ra , che accetta, la residua somma Parte_1 infruttifera di € 85.000,00, dando atto di aver già versato a favore della stessa, prima della sottoscrizione del presente atto, la somma di € 75.000,00.. L'importo residuo di
€ 85.000,00 verrà versato dal sig. a favore della sig.ra come segue CP_1 Parte_1 a) quanto ad € 65.000,00, al momento del deposito telematico del presente ricorso congiunto di separazione consensuale e contestuale domanda di ricorso congiunto di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. b) quanto ad € 20.000,00, al momento del deposito delle note congiunte di conferma delle condizioni di divorzio. Con l'incasso della complessiva somma di € 160.000,00 (di cui € 75.000,00 versati prima della sottoscrizione del presente ricorso, ed il residuo importo di € 85.000,00 versato con le modalità e nelle tempistiche sopra indicate, la sig.ra dichiara di essere stata integralmente soddisfatta e di non Parte_1 aver null'altro a che pretendere per i pregressi rapporti soddisfatta e di non aver null'altro a che pretendere per i pregressi rapporti economici intercorsi tra le parti.
11) I coniugi danno atto di essere reciprocamente autosufficienti, pertanto ciscuno provvederà al proprio mantenimento senza alcuna richiesta né a titolo di contributo al mantenimento reciproco, né a titolo alimentare;
12) L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra la Parte_1 quale avrà altresì diritto alle la quale avrà altresì diritto alle detrazioni al 100% Pt_1 per la figlia mi-detrazioni al 100% per la figlia minore a carico, ; Persona_3
13) I coniugi concordano che le spese del presente procedimento vengano integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà ex art.13 L.n.247 L.n.247 del 31.12.2012. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.49 c.p.c. le parti sin da ora CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ill.mo Tribunale adito, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione della separazione consensuale e accertata l'impossibilità di ricostituzione dell'unione coniugale tra i ricorrenti, Voglia poi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 02.07.2021 a Borgo Mantovano (MN), come risulta dal Regis tro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Mantovano , Anno 2021, Numero 2 P. 2 S..
3 …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in BORGO MANTOVANO il 02/07/2021 ed ivi trascritto al numero 2 , parte II , serie Adel registro dei relativi atti dell'anno 2021;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11.12.2025
La Giudice relatrice
ET PA
Il Presidente
OR OL
4