TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/09/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1650 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Barbato e dall'avv. Maria
Limotta ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Benevento alla via Nicola Sala
n. 29, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bevere, ed elettivamente domiciliato unitamente a quest'ultimo in Ariano Irpino alla via Francesco De Sanctis n. 9/2, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
E
in persona dei rispettivi Prefetti pro tenpore, Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello stato di Napoli ed domiciliati ope legis in Napoli alla via Diaz n. 11
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso- ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza - la proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva Parte_1
esattoriale n. 17/2022 intrapresa nei suoi confronti dall' . Controparte_1
Assumeva a sostegno della domanda la nullità degli atti esecutivi, l'inesistenza della notifica, l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione quanto alla somma di euro 53.254,77 che si ricava sottraendo dall'importo indicato nell'invito ex art 492 c.p.c. le somme portate dall'avviso ex art 50 D.P.R. 602/73 del 3.03.2022, l'inesigibilità, la decadenza e la prescrizione dei crediti richiesti dal concessionario.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della predetta procedura esecutiva esattoriale
(pignoramento, avvisi, cartelle e intimazione di pagamento), l'inesigibilità, decadenza, inesistenza, l'estinzione e comunque la prescrizione dei crediti richiesti dal concessionario della riscossione e derivanti da violazione del codice della strada sino alla concorrenza di euro
48.232,12 e/o della diversa somma accertata in corso di giudizio, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio,
Il G,E. accoglieva la richiesta di sospensione assegnando alle parti termine per la introduzione del giudizio di merito che veniva istaurato su istanza della
[...]
Si costituivano in giudizio l' la qual eccepiva in via Parte_1 Controparte_1
preliminare la inammissibilità della opposizione per difetto di interesse, trattandosi di pignoramento mobiliare negativo e nel merito insisteva nel rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e la , in persona dei Controparte_2
rispettivi Prefetti pro tempore, che eccepiva la tardività della opposizione e la propria estraneità ad ogni contestazione riferita agli atti di riscossione e di competenza dell'Agenzia della Entrate.
Senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 21.06.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare va rilevato che, trattandosi di pignoramento mobiliare negativo mai perfezionatosi per irreperibilità del destinatario, su tutte le questioni prospettate dall'opponente e che attengono a vizi di notifica propri dell'atto esecutivo e di quelli successivi si impone una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse.
E' possibile, dunque, in questa sede esaminare solo i motivi concernenti la prescrizione del credito azionato dall'ente con specifico riguardo alle somme richieste a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada in quanto per le pretese di natura tributaria sussiste la giurisdizione del giudice tributario che, ineffetti, in merito limitatamente ai tributi già si è pronunciato. Orbene fatta questa necessaria premessa occorre rimarcare che l'atto di pignoramento mobiliare di cui si discute è stato notificato per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 358974,21 oltre spese, di cui € 10207,55 per sanzioni inerenti la violazione del codice della strada, tale credito si fonda oltre che sulla pregressa notifica di cartelle di pagamento anche sulla notifica di avviso di pagamento n. 017202290035683900 relativamente al quale è stata eccepita la nullità in quanto proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Orbene detta eccezione è fondata in quanto la giurisprudenza sia di legittimità che di merito afferma sul punto il principio a mente del quale la notifica di un atto effettuato da parte dell'ente di riscossione a mezzo pec non presente nei pubblici registri è da ritenersi inesistente e non opponibile al contribuente. Venendo, quindi, in considerazione cartelle di pagamento notificate tra l'anno 2019 e l'anno 2020, considerando il termine di prescrizione quinquennale, essendo nulle o inesistente le notifiche relative agli atti successivi interruttivi quali allegati dalla parte (avviso di intimazione e atto di pignoramento mobiliare quest'ultimo mai perfezionatosi per irreperibilità del destinatario) il credito di € 10207,55 azionato dall'ente di riscossione nella opposta procedura esecutiva esattoriale deve ritenersi prescritto. Gli altri motivi di opposizione che attengono ai crediti derivanti da violazione al codice della strada di cui all'intimazione n. 01720179002835176000 ed ammontanti ad euro 38.018,69 non possono essere esaminati in questa sede in quanto relativi a pretese non azionate con l'atto di pignoramento mobiliare oggetto della opposizione ma allegati solo in una fase successiva dalla opposta e, dunque, eventualmente da impugnare dinanzi al giudice della cognizione. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione relativamente ai vizi relativi alla notifica del pignoramento mobiliare;
dichiara che l' non ha diritto di agire in esecutiva per il Controparte_1 recupero coattivo del credito di € 10207,55 quale portato dalle allegate cartelle esattoriali e dall'avviso di pagamento n. 017202290035683900 a titolo di sanzioni per contravvenzioni al codice della strada in quanto prescritto;
rigetta nel resto le altre richieste di parte opponente;
compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Benevento, 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1650 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Barbato e dall'avv. Maria
Limotta ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Benevento alla via Nicola Sala
n. 29, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bevere, ed elettivamente domiciliato unitamente a quest'ultimo in Ariano Irpino alla via Francesco De Sanctis n. 9/2, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
E
in persona dei rispettivi Prefetti pro tenpore, Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello stato di Napoli ed domiciliati ope legis in Napoli alla via Diaz n. 11
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso- ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza - la proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva Parte_1
esattoriale n. 17/2022 intrapresa nei suoi confronti dall' . Controparte_1
Assumeva a sostegno della domanda la nullità degli atti esecutivi, l'inesistenza della notifica, l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione quanto alla somma di euro 53.254,77 che si ricava sottraendo dall'importo indicato nell'invito ex art 492 c.p.c. le somme portate dall'avviso ex art 50 D.P.R. 602/73 del 3.03.2022, l'inesigibilità, la decadenza e la prescrizione dei crediti richiesti dal concessionario.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della predetta procedura esecutiva esattoriale
(pignoramento, avvisi, cartelle e intimazione di pagamento), l'inesigibilità, decadenza, inesistenza, l'estinzione e comunque la prescrizione dei crediti richiesti dal concessionario della riscossione e derivanti da violazione del codice della strada sino alla concorrenza di euro
48.232,12 e/o della diversa somma accertata in corso di giudizio, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio,
Il G,E. accoglieva la richiesta di sospensione assegnando alle parti termine per la introduzione del giudizio di merito che veniva istaurato su istanza della
[...]
Si costituivano in giudizio l' la qual eccepiva in via Parte_1 Controparte_1
preliminare la inammissibilità della opposizione per difetto di interesse, trattandosi di pignoramento mobiliare negativo e nel merito insisteva nel rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e la , in persona dei Controparte_2
rispettivi Prefetti pro tempore, che eccepiva la tardività della opposizione e la propria estraneità ad ogni contestazione riferita agli atti di riscossione e di competenza dell'Agenzia della Entrate.
Senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 21.06.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare va rilevato che, trattandosi di pignoramento mobiliare negativo mai perfezionatosi per irreperibilità del destinatario, su tutte le questioni prospettate dall'opponente e che attengono a vizi di notifica propri dell'atto esecutivo e di quelli successivi si impone una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse.
E' possibile, dunque, in questa sede esaminare solo i motivi concernenti la prescrizione del credito azionato dall'ente con specifico riguardo alle somme richieste a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada in quanto per le pretese di natura tributaria sussiste la giurisdizione del giudice tributario che, ineffetti, in merito limitatamente ai tributi già si è pronunciato. Orbene fatta questa necessaria premessa occorre rimarcare che l'atto di pignoramento mobiliare di cui si discute è stato notificato per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 358974,21 oltre spese, di cui € 10207,55 per sanzioni inerenti la violazione del codice della strada, tale credito si fonda oltre che sulla pregressa notifica di cartelle di pagamento anche sulla notifica di avviso di pagamento n. 017202290035683900 relativamente al quale è stata eccepita la nullità in quanto proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Orbene detta eccezione è fondata in quanto la giurisprudenza sia di legittimità che di merito afferma sul punto il principio a mente del quale la notifica di un atto effettuato da parte dell'ente di riscossione a mezzo pec non presente nei pubblici registri è da ritenersi inesistente e non opponibile al contribuente. Venendo, quindi, in considerazione cartelle di pagamento notificate tra l'anno 2019 e l'anno 2020, considerando il termine di prescrizione quinquennale, essendo nulle o inesistente le notifiche relative agli atti successivi interruttivi quali allegati dalla parte (avviso di intimazione e atto di pignoramento mobiliare quest'ultimo mai perfezionatosi per irreperibilità del destinatario) il credito di € 10207,55 azionato dall'ente di riscossione nella opposta procedura esecutiva esattoriale deve ritenersi prescritto. Gli altri motivi di opposizione che attengono ai crediti derivanti da violazione al codice della strada di cui all'intimazione n. 01720179002835176000 ed ammontanti ad euro 38.018,69 non possono essere esaminati in questa sede in quanto relativi a pretese non azionate con l'atto di pignoramento mobiliare oggetto della opposizione ma allegati solo in una fase successiva dalla opposta e, dunque, eventualmente da impugnare dinanzi al giudice della cognizione. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione relativamente ai vizi relativi alla notifica del pignoramento mobiliare;
dichiara che l' non ha diritto di agire in esecutiva per il Controparte_1 recupero coattivo del credito di € 10207,55 quale portato dalle allegate cartelle esattoriali e dall'avviso di pagamento n. 017202290035683900 a titolo di sanzioni per contravvenzioni al codice della strada in quanto prescritto;
rigetta nel resto le altre richieste di parte opponente;
compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Benevento, 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
-