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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3431/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3431/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3431 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROMANO ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di locazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), omettendo lo svolgimento del processo, ma dovendo necessariamente procedere ad una, seppure concisa, esposizione dei fatti sottesi alle plurime questioni portate innanzi a questo Giudice.
Con ricorso ex art 447 c.p.c. premetteva che con contratto di locazione del Parte_1
13/02/2020 concedeva in locazione al , Nocera Controparte_2
Inferiore- un negozio sito alla via G. Atzori n. 121 di Nocera Inferiore, riportato nel NCEU del
Comune di Nocera Inferiore, al foglio 13, part. 304 sub 2, cat. C/1, cl. 4, rend. cat. 1.433,800.
L'immobile veniva concesso in locazione al fine di destinarlo a deposito dell'impresa appaltatrice dei lavori straordinari di ristrutturazione del fabbricato condominiale, sicché le parti convenivano una durata di anni tre, con decorrenza dal 13.02.2020 e scadenza il 12.02.2023. Il canone di locazione veniva pattuito in complessivi € 9.000,00 (euro novemila/00) annui, da pagarsi in due rate semestrali anticipate di € 4.500,00 ciascuna, entro il 13/02 ed il 13/08 di ogni anno successivo al primo.
In considerazione delle motivazioni che avevano determinato le parti alla stipula del contratto, veniva prevista la facoltà per il di poter esercitare il diritto di recesso prima della scadenza CP_1 pattuita, previa comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., da inviarsi al domicilio del locatore almeno due mesi prima del termine previsto per l'ultimazione dei lavori e la restituzione del negozio.
Stante il mancato pagamento del canone di locazione, il ricorrente proponeva decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni di locazione fino al novembre 2022; nelle more, inoltre, il Condominio faceva pervenire missiva con cui comunicava la volontà di recedere ai sensi del punto
3) del contratto.
Chiedeva quindi pronunciare declaratoria di risoluzione del contratto di locazione del 13/02/2020, con il quale il ricorrente ha concesso in locazione al Controparte_2
, Nocera Inferiore- un negozio sito alla via G. Atzori n. 121 di Nocera Inferiore, riportato nel
[...]
NCEU del Comune di Nocera Inferiore, al foglio 13, part. 304 sub 2, cat. C/1, cl. 4, rend. cat.
1.433,800, per intervenuta disdetta formulata dall'amministratore pro-tempore del Condominio, con raccomandata del 09.09.2022, per la data del 12.11.2022; per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del legale rapp/te pro-tempore, a Controparte_3 riconsegnare immediatamente, in favore del ricorrente , libero da persone e/o cose, Parte_1 il negozio sito alla via G. Atzori n. 121 di Nocera Inferiore, riportato nel NCEU del Comune di Nocera
Inferiore, al foglio 13, part. 304 sub 2, cat. C/1, cl. 4, rend. cat. 1.433,800; per le causali di cui in premessa, condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di CP_1 indennità di occupazione, ex art. 1591 c.c., della somma di € 6.000,00 (euro seimila/00), corrispondente all'equivalente di 8 canoni di locazione (8 mesi x € 750,00), oltre gli ulteriori importi dovuti successivamente al mese di giugno 2023 fino alla data di effettivo riconsegna dell'immobile; ovvero quella maggiore o minor somma che il Tribunale adito riterrà di determinare in via equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
con la condanna al pagamento di spese e compensi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Il nonostante regolare notifica, non si costituiva in giudizio per cui ne va in questa sede CP_1 dichiarata la contumacia.
Nelle more il ricorrente depositata sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui in premessa, con conseguente conferma di questo, e verbale di riconsegna dell'immobile, datato 2 agosto 2023.
L'udienza di discussione veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse di parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
In primo luogo, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile, risultando lo stesso già rilasciato, come da copia del verbale di rilascio depositata e dichiarazione, in tal senso, da parte dello stesso ricorrente.
Ancora, vanno dichiarati cessati gli effetti del contratto intercorso tra le parti, al 12/11/2022, stante l'intervenuto recesso della parte conduttrice ai sensi dell'art 1373 c.c., per come disposto dalle stesse parti nel contratto al punto n.
3. L'atto di disdetta ha piena efficacia nel presente giudizio, ai sensi dell'art 215 c.p.c. co 1, essendo, la parte che l'ha sottoscritto, rimasta contumace. Quanto alla richiesta di pagamento dei canoni di locazione, va ricordato in questa sede il dettato delle
SU del 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Con riferimento al caso di specie, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Ne discende che la morosità deve ritenersi provata.
Quanto ai canoni maturati a seguito dell'intervenuta cessazione degli effetti del contratto, l'art 1591
c.c. stabilisce che “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, con sentenza Cass. civ. n. 10926/2018, che “in materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile.”
Il va quindi condannato al pagamento dei canoni maturati;
si ritiene, sul punto, in ragioni CP_1 delle preclusioni maturate, di dover limitare alla condanna alla somma richiesta nel ricorso introduttivo, par ad € 6.000,00, non potendosi ivi applicare l'ipotesi di condanna in futuro di cui alle norme sul procedimento per la convalida di sfratto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con la riduzione del 30% , stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e l'assenza di attività istruttoria, oltre che tenuto conto della declaratoria di cessazione della materia del contendere nelle more intervenuta rispetto ad una delle domanda avanzate. Per tali ragioni si ritiene di disattendere la nota spese allegata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile;
b) Accoglie, per il resto la domanda, e dichiara cessati, alla data del 12/11/2022, gli effetti del contratto di locazione intercorso tra le parti;
c) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma pari ad €
6.000,00, oltre interessi come per legge, per le causali di cui in parte motiva;
d) condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3431/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3431 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROMANO ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di locazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), omettendo lo svolgimento del processo, ma dovendo necessariamente procedere ad una, seppure concisa, esposizione dei fatti sottesi alle plurime questioni portate innanzi a questo Giudice.
Con ricorso ex art 447 c.p.c. premetteva che con contratto di locazione del Parte_1
13/02/2020 concedeva in locazione al , Nocera Controparte_2
Inferiore- un negozio sito alla via G. Atzori n. 121 di Nocera Inferiore, riportato nel NCEU del
Comune di Nocera Inferiore, al foglio 13, part. 304 sub 2, cat. C/1, cl. 4, rend. cat. 1.433,800.
L'immobile veniva concesso in locazione al fine di destinarlo a deposito dell'impresa appaltatrice dei lavori straordinari di ristrutturazione del fabbricato condominiale, sicché le parti convenivano una durata di anni tre, con decorrenza dal 13.02.2020 e scadenza il 12.02.2023. Il canone di locazione veniva pattuito in complessivi € 9.000,00 (euro novemila/00) annui, da pagarsi in due rate semestrali anticipate di € 4.500,00 ciascuna, entro il 13/02 ed il 13/08 di ogni anno successivo al primo.
In considerazione delle motivazioni che avevano determinato le parti alla stipula del contratto, veniva prevista la facoltà per il di poter esercitare il diritto di recesso prima della scadenza CP_1 pattuita, previa comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., da inviarsi al domicilio del locatore almeno due mesi prima del termine previsto per l'ultimazione dei lavori e la restituzione del negozio.
Stante il mancato pagamento del canone di locazione, il ricorrente proponeva decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni di locazione fino al novembre 2022; nelle more, inoltre, il Condominio faceva pervenire missiva con cui comunicava la volontà di recedere ai sensi del punto
3) del contratto.
Chiedeva quindi pronunciare declaratoria di risoluzione del contratto di locazione del 13/02/2020, con il quale il ricorrente ha concesso in locazione al Controparte_2
, Nocera Inferiore- un negozio sito alla via G. Atzori n. 121 di Nocera Inferiore, riportato nel
[...]
NCEU del Comune di Nocera Inferiore, al foglio 13, part. 304 sub 2, cat. C/1, cl. 4, rend. cat.
1.433,800, per intervenuta disdetta formulata dall'amministratore pro-tempore del Condominio, con raccomandata del 09.09.2022, per la data del 12.11.2022; per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del legale rapp/te pro-tempore, a Controparte_3 riconsegnare immediatamente, in favore del ricorrente , libero da persone e/o cose, Parte_1 il negozio sito alla via G. Atzori n. 121 di Nocera Inferiore, riportato nel NCEU del Comune di Nocera
Inferiore, al foglio 13, part. 304 sub 2, cat. C/1, cl. 4, rend. cat. 1.433,800; per le causali di cui in premessa, condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di CP_1 indennità di occupazione, ex art. 1591 c.c., della somma di € 6.000,00 (euro seimila/00), corrispondente all'equivalente di 8 canoni di locazione (8 mesi x € 750,00), oltre gli ulteriori importi dovuti successivamente al mese di giugno 2023 fino alla data di effettivo riconsegna dell'immobile; ovvero quella maggiore o minor somma che il Tribunale adito riterrà di determinare in via equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
con la condanna al pagamento di spese e compensi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Il nonostante regolare notifica, non si costituiva in giudizio per cui ne va in questa sede CP_1 dichiarata la contumacia.
Nelle more il ricorrente depositata sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui in premessa, con conseguente conferma di questo, e verbale di riconsegna dell'immobile, datato 2 agosto 2023.
L'udienza di discussione veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse di parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
In primo luogo, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile, risultando lo stesso già rilasciato, come da copia del verbale di rilascio depositata e dichiarazione, in tal senso, da parte dello stesso ricorrente.
Ancora, vanno dichiarati cessati gli effetti del contratto intercorso tra le parti, al 12/11/2022, stante l'intervenuto recesso della parte conduttrice ai sensi dell'art 1373 c.c., per come disposto dalle stesse parti nel contratto al punto n.
3. L'atto di disdetta ha piena efficacia nel presente giudizio, ai sensi dell'art 215 c.p.c. co 1, essendo, la parte che l'ha sottoscritto, rimasta contumace. Quanto alla richiesta di pagamento dei canoni di locazione, va ricordato in questa sede il dettato delle
SU del 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Con riferimento al caso di specie, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Ne discende che la morosità deve ritenersi provata.
Quanto ai canoni maturati a seguito dell'intervenuta cessazione degli effetti del contratto, l'art 1591
c.c. stabilisce che “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, con sentenza Cass. civ. n. 10926/2018, che “in materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile.”
Il va quindi condannato al pagamento dei canoni maturati;
si ritiene, sul punto, in ragioni CP_1 delle preclusioni maturate, di dover limitare alla condanna alla somma richiesta nel ricorso introduttivo, par ad € 6.000,00, non potendosi ivi applicare l'ipotesi di condanna in futuro di cui alle norme sul procedimento per la convalida di sfratto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con la riduzione del 30% , stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e l'assenza di attività istruttoria, oltre che tenuto conto della declaratoria di cessazione della materia del contendere nelle more intervenuta rispetto ad una delle domanda avanzate. Per tali ragioni si ritiene di disattendere la nota spese allegata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile;
b) Accoglie, per il resto la domanda, e dichiara cessati, alla data del 12/11/2022, gli effetti del contratto di locazione intercorso tra le parti;
c) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma pari ad €
6.000,00, oltre interessi come per legge, per le causali di cui in parte motiva;
d) condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco