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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/11/2024, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 786/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessione di azienda
Fra:
Lo in liquidaizone, con sede in Chiavari, nella Parte_1
persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Simone Carrea ), Valeria Avegno e Alessio Biagi ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo, in Genova
(GE), Via Assarotti, n. 48/6, come da mandato in atti
- Appellante -
CP_1
, nella persona del liquidatore Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Barbieri e
Eleonora Priolo, presso il cui studio sito in Rapallo, Via della
Libertà 74/9,è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previa ogni opportuna declaratoria meglio vista
Richiamate e riproposte espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., le domande, eccezioni ed argomentazioni,
sia di merito che istruttorie, proposte nel ricorso di primo grado nessuna rinunciata
In accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate anche nel presente appello:
riformare integralmente l'impugnata Ordinanza R.G. 4308/2022 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Prima, pubblicata in data 6.2.2023,
relativamente ai capi indicati nei precedenti motivi di appello, da intendersi qui espressamente richiamati, siccome affetti dai vizi e dagli errori ivi rubricati per le ragioni pure ivi precisate e, per l'effetto:
accerti e dichiari l'assenza e/o la scarsa rilevanza dell'inadempimento dell'esponente anche ai sensi dell'art. 1525 c.c.
e/o l'irritualità della procedura di risoluzione contrattuale ex
adverso promossa e per l'effetto voglia dichiarare ancora valido il contratto inter partes; in subordine, nella denegata ipotesi questa
Ecc.ma Corte fosse di contrario avviso condanni Controparte_2
alla restituzione della prima rata versata pari ad
[...]
Euro 31.250,00 e/o alla compensazione totale e/o parziale di detto importo con quanto in ipotesi l'esponente dovesse essere condannata;
accerti e dichiari che nulla deve l'esponente a titolo risarcitorio per pagamento dell'equo compenso per l'uso dell'azienda e per l'asserito deprezzamento dell'avviamento; in subordine voglia ridurre tali somme rispetto a quanto statuito dal Giudice di prime
2 cure secondo quanto sopra prospettato o nella somma meglio vista e ritenuta da questa Ecc.ma Corte;
con compensazione di spese del primo grado e vittoria di quelle del secondo “
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa,
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello principale ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto
IN VIA INCIDENTALE
In parziale riforma dell'ordinanza impugnata
Condannare la “ al pagamento Controparte_3
in favore dell'esponente della somma di € 180.000,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo e pieno saldo, a titolo di risarcimento del danno da perdita dell'avviamento, confermando tutti gli altri capi dell'ordinanza oggi appellata.
IN VIA SUBORDINATA confermare l'ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata e depositata dal Tribunale di Genova, G.I. Dott. Daniele
Bianchi, in data 06.02.2023 ad esito del procedimento R.G. n.
4308/2022.
Con la vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1.Il 1° giugno 2021 era concluso un contratto di cessione di azienda avente ad oggetto il locale adibito a bar e ristorazione sito in
Santa Margherita Ligure Via Pescino 16 fra la cedente Controparte_2
e la cessionaria .
[...] Controparte_3
3 Il prezzo pattuito era di 250.000 Euro di cui 31.250,00 già versati ed il residuo prezzo da versare con le seguenti rate:
-Euro 32.250,00 il 10 febbraio 2022;
-Euro 61.500,00 il 10 febbraio 2023
-Euro 62.500 il 10 febbraio 2024
-Euro 62.500 il 10 febbraio 2025.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comportava la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto.
La parte venditrici si impegnava ad estinguere entro 60 giorni il debito tributario di Euro 3.390,46 ; in mancanza tale importo sarebbe stato detratto dal prezzo.
La prova dei pagamenti andava fatta con l'esibizione del bonifico bancario.
Il venditore manteneva la proprietà dell'azienda fino al completamento del saldo del prezzo.
2.In data 21 febbraio 2022 l'avvocato della Controparte_2
inviava alla diffida ad adempiere rilevando Controparte_3
che la rata del 10 febbraio 2022 di 32.500,00 Euro non era stata versata ed avvertiva la controparte che se non fosse stata versata entro 15 giorni si sarebbe proceduto in via giudiziaria per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni .
In data 10 marzo 2022 l'avvocato della inviava Controparte_2
alla lo comunicazione della risoluzione di Parte_1
diritto del contratto.
La Pec inviata non andava tuttavia a buon fine in quanto la casella della pec della non era più attiva. Controparte_3
Immediatamente dopo la 2003 domandava un sequestro Controparte_2
giudiziario dell'azienda.
4 Nel corso del procedimento cautelare la Controparte_3
si costituiva non contestando il mancato pagamento della rata , ma adduce pendenze esattoriali della cedente, la presenza di vizi occulti nei locali e nelle attrezzature, in particolare all'impianto elettrico per la messa a norma del quale vi era in atti preventivo di € 27.800,00, oltre IVA da porre in compensazione con quanto dovuto.
In data 22 marzo 2022 il Tribunale di Genova concedeva il sequestro dell'azienda, sequestro confermato in sede di reclamo con ordinanza collegiale in data 26 aprile 2022. In questa ultima ordinanza si dava atto che il locale era stato trovato chiuso e privo di energia elettrica.
3.La depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_2
per ottenere l'accertamento della risoluzione del contratto di cessione di azienda, la condanna della resistente alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.
La non si costituiva per una scelta dell'allora Parte_1
amministratore e rimaneva contumace.
4.Il Tribunale di Genova con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 347 del 7 febbraio 2023 accoglieva il ricorso in quanto era pacifico che la parte acquirente non aveva versato la rata del prezzo, che in base alla statuizione contrattuale operava la risoluzione di diritto e che la mancata costituzione de impediva Controparte_3
di rilevare alcuna causa estintiva o modificativa del pagamento del prezzo.
Riteneva dovuto un equo compenso ex art. 1526, comma 1 c.c. di
31.500 Euro, pari ad Euro 2.867,00 al mese per il godimento dell'immobile che la resistente aveva avuto a disposizione per circa
11 mesi fino a quando non era stato disposto il sequestro.
5 Tenendo conto che l'avviamento era stato indicato contrattualmente in 180.000 Euro e che il locale al momento del sequestro era chiuso,
era lecito pensare ad una perdita di avviamento di circa un terzo pari quindi a 60.000,00 Euro.
5.Contro l'ordinanza proponeva appello Controparte_3
la quale esponeva che erano stati riscontrati vizi
[...]
occulti alle attrezzature per complessivi Euro 27.800,00 oltre IVA.
Disconosceva inoltre la conformità della copia in pdf all'originale della diffida ad adempiere e della comunicazione della risoluzione e che comunque le firme risultavano apposte tramite procedimento informatico al pdf.
Formulava poi i seguenti motivi di appello.
Primo motivo di appello.
La contumacia non poteva costituire prova delle pretese del ricorrente.
Le due comunicazioni di messa in mora e di risoluzione di diritto del contratto erano disconosciute e comunque la seconda non era mai stata ricevuta perché la PEC inviata aveva avuto come esito la mancata consegna.
Non era stata poi inviata la raccomandata A.R. come previsto da contratto.
Non c'era un inadempimento perché esistevano i segnalati problemi di vizi occulti, né era stata fornita quietanza per la pendenza esattoriale di Euro 3.990,46.
Alla data della diffida pertanto l'inadempimento era di 28.859,54
inferiore all'ottavo del prezzo di cui all'art. 1525,00 c.c. .
In ogni caso anche se il contratto dovesse ritenersi risolto si doveva disporre la restituzione dell'importo di Euro 31.500 versate.
Secondo motivo di appello
6 L'equo compenso di Euro 31.250 risultava eccessivo ed assolutamente indeterminato.
Circa la perdita dell'avviamento la valutazione equitativa del danno per la perdita di avviamento non poteva sostituire l'assenza di prova.
La quantificazione della perdita di avviamento in 60.000 Euro era in ogni caso eccesiva.
6.La si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Faceva notare come avesse redatto e tentato di inviare all'indirizzo PEC della cessionaria, risultante dal Registro Imprese
INI-PEC, comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 dello stesso.
Tuttavia tale indirizzo non era risultato attivo e la comunicazione era tornata al mittente per “mancata consegna”.
In ogni caso la manifestazione di volersi avvalere della clausola risolutiva emergeva dal ricorso per sequestro conservativo in cui la appallata aveva partecipato.
Nella comparsa di costituzione in sede di sequestro l'appellante aveva implicitamente riconosciuto di non avere versato la prima rata.
Circa il disconoscimento faceva notare che uno poteva disconoscere la propria firma ma non la firma dell'altra parte.
Circa il debito fiscale questo era stato sgravato con provvedimento del 17 marzo 2022 prodotto in primo grado.
Disconosceva gli asseriti vizi occulti non essendoci alcuna prova.
L'equo indennizzo liquidato era più che consono tenendo conto del locale e della sua collocazione e della durata.
Circa la perdita di avviamento nel febbraio 2022 il locale era chiuso per improbabili ferie e non era stato ancora restituito.
7 In via di appello incidentale chiedeva che la perdita di avviamento fosse liquidata in 180.000 Euro.
Parte appellante non depositava conclusionali;
parte appellata si limitava nella conclusionale a richiamare le precedenti difese.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche nei limiti sopra indicati, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 7 novembre 2024 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7.Parte appellante è rimasta Controparte_3
contumace in primo grado.
Ne segue che è decaduta sia dal poter disconoscere le scritture prodotte dalla appellata in primo grado, che dovevano essere disconosciute nella prima difesa essendo state allegate all'atto di citazione, sia dal potere dedurre e documentare eventuali vizi dei locali e delle attrezzature dei locali dell'azienda ceduta.
Sono inammissibili inoltre i documenti prodotti in secondo grado.
Manca comunque la prova che esistessero ancora dei debiti tributari dello che dovessero essere saldati. Controparte_2
In ogni caso, anche se fossero esistiti, questi andavano dedotti dal prezzo finale se alla fine non fossero stati pagati dalla cedente e non dalla prima rata.
Risulta infondato pertanto anche il primo motivo di appello ove sostiene che, dedotti i debiti fiscali, l'inadempimento era inferiore all'ottavo del prezzo ed era quindi applicabile l'art. 1525,00 c.c..
Si osserva comunque che nessuna rata successiva è stata mai versata e quindi l'inadempimento in definitiva supera abbondantemente i limiti previsti dall'art. 1525 c.c. .
8 Per quanto riguarda la comunicazione della volontà di voler risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva presente in contratto, anche se è vero che in contratto era prevista la comunicazione a mezzo AR e la comunicazione via PEC non era andata a buon fine, tuttavia tale volontà è stata manifestata in modo adeguato con la notifica del ricorso per sequestro conservativo,
procedimento cautelare in cui la si costituì Controparte_3
e partecipò formulando le sue difese sul punto.
Il primo motivo di appello deve essere pertanto respinto.
8.Per quanto riguarda il secondo motivo di appello si osserva circa equo compenso ex art. 1526, comma 1 c.c. che l'importo di 2.867,00
al mese per il godimento dell'immobile liquidato in via equitativa appare equo tenendo conto che si tratta di un locale di 80 metri quadrati lungo la parte finale ed in salita della passeggiata a mare della famosissima località di vacanza di Santa Margherita Ligure.
Per quanto riguarda la perdita di avviamento si osserva che in punto
“an” il fatto che i locali al momento della proposizione del sequestro fossero chiusi e privi di corrente elettrica, provano una interruzione dello svolgimento dell'attività commerciale e quindi l'esistenza di un danno.
Assai più difficile quantificare questo danno in quanto non è dato sapere se il locale sia stato restituito all'appellata (questa sostiene di no) e se vi sia stato comunque un esercizio con l'autorizzazione del custode.
Non è infatti prodotta alcuna relazione del custode.
Tenendo conto della posizione del locale inoltre anche con un periodo di interruzione dell'attività è facile che con la riapertura il valore dell'avviamento risalga rapidamente.
9 Appare quindi corretto respingere l'appello incidentale ed in parziale accoglimento dell'appello principale ridurre l'importo per la perdita del risarcimento in Euro 30.000,00.
Data la reciproca soccombenza in appello, pur rimanendo nella sostanza sempre vincitore per il primo grado la Controparte_2
si compensano le spese del grado di appello.
[...]
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da Controparte_3
e sull'appello incidentale di
[...] Controparte_2
contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale
[...]
di Genova n. 347 del 7 febbraio 2023 respinge l'appello
incidentale, accoglie parzialmente l'appello principale e per
l'effetto condanna a Controparte_3
corrispondere a a titolo di Controparte_2
perdita di avviamento Euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla
data del deposito della sentenza di primo grado al saldo.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Spese del grado di appello compensate.
Viene dato atto ai fini del doppio contributo che l'appello
incidentale è stato respinto.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
10 Genova lì 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessione di azienda
Fra:
Lo in liquidaizone, con sede in Chiavari, nella Parte_1
persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Simone Carrea ), Valeria Avegno e Alessio Biagi ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo, in Genova
(GE), Via Assarotti, n. 48/6, come da mandato in atti
- Appellante -
CP_1
, nella persona del liquidatore Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Barbieri e
Eleonora Priolo, presso il cui studio sito in Rapallo, Via della
Libertà 74/9,è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previa ogni opportuna declaratoria meglio vista
Richiamate e riproposte espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., le domande, eccezioni ed argomentazioni,
sia di merito che istruttorie, proposte nel ricorso di primo grado nessuna rinunciata
In accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate anche nel presente appello:
riformare integralmente l'impugnata Ordinanza R.G. 4308/2022 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Prima, pubblicata in data 6.2.2023,
relativamente ai capi indicati nei precedenti motivi di appello, da intendersi qui espressamente richiamati, siccome affetti dai vizi e dagli errori ivi rubricati per le ragioni pure ivi precisate e, per l'effetto:
accerti e dichiari l'assenza e/o la scarsa rilevanza dell'inadempimento dell'esponente anche ai sensi dell'art. 1525 c.c.
e/o l'irritualità della procedura di risoluzione contrattuale ex
adverso promossa e per l'effetto voglia dichiarare ancora valido il contratto inter partes; in subordine, nella denegata ipotesi questa
Ecc.ma Corte fosse di contrario avviso condanni Controparte_2
alla restituzione della prima rata versata pari ad
[...]
Euro 31.250,00 e/o alla compensazione totale e/o parziale di detto importo con quanto in ipotesi l'esponente dovesse essere condannata;
accerti e dichiari che nulla deve l'esponente a titolo risarcitorio per pagamento dell'equo compenso per l'uso dell'azienda e per l'asserito deprezzamento dell'avviamento; in subordine voglia ridurre tali somme rispetto a quanto statuito dal Giudice di prime
2 cure secondo quanto sopra prospettato o nella somma meglio vista e ritenuta da questa Ecc.ma Corte;
con compensazione di spese del primo grado e vittoria di quelle del secondo “
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa,
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello principale ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto
IN VIA INCIDENTALE
In parziale riforma dell'ordinanza impugnata
Condannare la “ al pagamento Controparte_3
in favore dell'esponente della somma di € 180.000,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo e pieno saldo, a titolo di risarcimento del danno da perdita dell'avviamento, confermando tutti gli altri capi dell'ordinanza oggi appellata.
IN VIA SUBORDINATA confermare l'ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata e depositata dal Tribunale di Genova, G.I. Dott. Daniele
Bianchi, in data 06.02.2023 ad esito del procedimento R.G. n.
4308/2022.
Con la vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1.Il 1° giugno 2021 era concluso un contratto di cessione di azienda avente ad oggetto il locale adibito a bar e ristorazione sito in
Santa Margherita Ligure Via Pescino 16 fra la cedente Controparte_2
e la cessionaria .
[...] Controparte_3
3 Il prezzo pattuito era di 250.000 Euro di cui 31.250,00 già versati ed il residuo prezzo da versare con le seguenti rate:
-Euro 32.250,00 il 10 febbraio 2022;
-Euro 61.500,00 il 10 febbraio 2023
-Euro 62.500 il 10 febbraio 2024
-Euro 62.500 il 10 febbraio 2025.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comportava la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto.
La parte venditrici si impegnava ad estinguere entro 60 giorni il debito tributario di Euro 3.390,46 ; in mancanza tale importo sarebbe stato detratto dal prezzo.
La prova dei pagamenti andava fatta con l'esibizione del bonifico bancario.
Il venditore manteneva la proprietà dell'azienda fino al completamento del saldo del prezzo.
2.In data 21 febbraio 2022 l'avvocato della Controparte_2
inviava alla diffida ad adempiere rilevando Controparte_3
che la rata del 10 febbraio 2022 di 32.500,00 Euro non era stata versata ed avvertiva la controparte che se non fosse stata versata entro 15 giorni si sarebbe proceduto in via giudiziaria per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni .
In data 10 marzo 2022 l'avvocato della inviava Controparte_2
alla lo comunicazione della risoluzione di Parte_1
diritto del contratto.
La Pec inviata non andava tuttavia a buon fine in quanto la casella della pec della non era più attiva. Controparte_3
Immediatamente dopo la 2003 domandava un sequestro Controparte_2
giudiziario dell'azienda.
4 Nel corso del procedimento cautelare la Controparte_3
si costituiva non contestando il mancato pagamento della rata , ma adduce pendenze esattoriali della cedente, la presenza di vizi occulti nei locali e nelle attrezzature, in particolare all'impianto elettrico per la messa a norma del quale vi era in atti preventivo di € 27.800,00, oltre IVA da porre in compensazione con quanto dovuto.
In data 22 marzo 2022 il Tribunale di Genova concedeva il sequestro dell'azienda, sequestro confermato in sede di reclamo con ordinanza collegiale in data 26 aprile 2022. In questa ultima ordinanza si dava atto che il locale era stato trovato chiuso e privo di energia elettrica.
3.La depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_2
per ottenere l'accertamento della risoluzione del contratto di cessione di azienda, la condanna della resistente alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.
La non si costituiva per una scelta dell'allora Parte_1
amministratore e rimaneva contumace.
4.Il Tribunale di Genova con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 347 del 7 febbraio 2023 accoglieva il ricorso in quanto era pacifico che la parte acquirente non aveva versato la rata del prezzo, che in base alla statuizione contrattuale operava la risoluzione di diritto e che la mancata costituzione de impediva Controparte_3
di rilevare alcuna causa estintiva o modificativa del pagamento del prezzo.
Riteneva dovuto un equo compenso ex art. 1526, comma 1 c.c. di
31.500 Euro, pari ad Euro 2.867,00 al mese per il godimento dell'immobile che la resistente aveva avuto a disposizione per circa
11 mesi fino a quando non era stato disposto il sequestro.
5 Tenendo conto che l'avviamento era stato indicato contrattualmente in 180.000 Euro e che il locale al momento del sequestro era chiuso,
era lecito pensare ad una perdita di avviamento di circa un terzo pari quindi a 60.000,00 Euro.
5.Contro l'ordinanza proponeva appello Controparte_3
la quale esponeva che erano stati riscontrati vizi
[...]
occulti alle attrezzature per complessivi Euro 27.800,00 oltre IVA.
Disconosceva inoltre la conformità della copia in pdf all'originale della diffida ad adempiere e della comunicazione della risoluzione e che comunque le firme risultavano apposte tramite procedimento informatico al pdf.
Formulava poi i seguenti motivi di appello.
Primo motivo di appello.
La contumacia non poteva costituire prova delle pretese del ricorrente.
Le due comunicazioni di messa in mora e di risoluzione di diritto del contratto erano disconosciute e comunque la seconda non era mai stata ricevuta perché la PEC inviata aveva avuto come esito la mancata consegna.
Non era stata poi inviata la raccomandata A.R. come previsto da contratto.
Non c'era un inadempimento perché esistevano i segnalati problemi di vizi occulti, né era stata fornita quietanza per la pendenza esattoriale di Euro 3.990,46.
Alla data della diffida pertanto l'inadempimento era di 28.859,54
inferiore all'ottavo del prezzo di cui all'art. 1525,00 c.c. .
In ogni caso anche se il contratto dovesse ritenersi risolto si doveva disporre la restituzione dell'importo di Euro 31.500 versate.
Secondo motivo di appello
6 L'equo compenso di Euro 31.250 risultava eccessivo ed assolutamente indeterminato.
Circa la perdita dell'avviamento la valutazione equitativa del danno per la perdita di avviamento non poteva sostituire l'assenza di prova.
La quantificazione della perdita di avviamento in 60.000 Euro era in ogni caso eccesiva.
6.La si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Faceva notare come avesse redatto e tentato di inviare all'indirizzo PEC della cessionaria, risultante dal Registro Imprese
INI-PEC, comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 dello stesso.
Tuttavia tale indirizzo non era risultato attivo e la comunicazione era tornata al mittente per “mancata consegna”.
In ogni caso la manifestazione di volersi avvalere della clausola risolutiva emergeva dal ricorso per sequestro conservativo in cui la appallata aveva partecipato.
Nella comparsa di costituzione in sede di sequestro l'appellante aveva implicitamente riconosciuto di non avere versato la prima rata.
Circa il disconoscimento faceva notare che uno poteva disconoscere la propria firma ma non la firma dell'altra parte.
Circa il debito fiscale questo era stato sgravato con provvedimento del 17 marzo 2022 prodotto in primo grado.
Disconosceva gli asseriti vizi occulti non essendoci alcuna prova.
L'equo indennizzo liquidato era più che consono tenendo conto del locale e della sua collocazione e della durata.
Circa la perdita di avviamento nel febbraio 2022 il locale era chiuso per improbabili ferie e non era stato ancora restituito.
7 In via di appello incidentale chiedeva che la perdita di avviamento fosse liquidata in 180.000 Euro.
Parte appellante non depositava conclusionali;
parte appellata si limitava nella conclusionale a richiamare le precedenti difese.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche nei limiti sopra indicati, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 7 novembre 2024 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7.Parte appellante è rimasta Controparte_3
contumace in primo grado.
Ne segue che è decaduta sia dal poter disconoscere le scritture prodotte dalla appellata in primo grado, che dovevano essere disconosciute nella prima difesa essendo state allegate all'atto di citazione, sia dal potere dedurre e documentare eventuali vizi dei locali e delle attrezzature dei locali dell'azienda ceduta.
Sono inammissibili inoltre i documenti prodotti in secondo grado.
Manca comunque la prova che esistessero ancora dei debiti tributari dello che dovessero essere saldati. Controparte_2
In ogni caso, anche se fossero esistiti, questi andavano dedotti dal prezzo finale se alla fine non fossero stati pagati dalla cedente e non dalla prima rata.
Risulta infondato pertanto anche il primo motivo di appello ove sostiene che, dedotti i debiti fiscali, l'inadempimento era inferiore all'ottavo del prezzo ed era quindi applicabile l'art. 1525,00 c.c..
Si osserva comunque che nessuna rata successiva è stata mai versata e quindi l'inadempimento in definitiva supera abbondantemente i limiti previsti dall'art. 1525 c.c. .
8 Per quanto riguarda la comunicazione della volontà di voler risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva presente in contratto, anche se è vero che in contratto era prevista la comunicazione a mezzo AR e la comunicazione via PEC non era andata a buon fine, tuttavia tale volontà è stata manifestata in modo adeguato con la notifica del ricorso per sequestro conservativo,
procedimento cautelare in cui la si costituì Controparte_3
e partecipò formulando le sue difese sul punto.
Il primo motivo di appello deve essere pertanto respinto.
8.Per quanto riguarda il secondo motivo di appello si osserva circa equo compenso ex art. 1526, comma 1 c.c. che l'importo di 2.867,00
al mese per il godimento dell'immobile liquidato in via equitativa appare equo tenendo conto che si tratta di un locale di 80 metri quadrati lungo la parte finale ed in salita della passeggiata a mare della famosissima località di vacanza di Santa Margherita Ligure.
Per quanto riguarda la perdita di avviamento si osserva che in punto
“an” il fatto che i locali al momento della proposizione del sequestro fossero chiusi e privi di corrente elettrica, provano una interruzione dello svolgimento dell'attività commerciale e quindi l'esistenza di un danno.
Assai più difficile quantificare questo danno in quanto non è dato sapere se il locale sia stato restituito all'appellata (questa sostiene di no) e se vi sia stato comunque un esercizio con l'autorizzazione del custode.
Non è infatti prodotta alcuna relazione del custode.
Tenendo conto della posizione del locale inoltre anche con un periodo di interruzione dell'attività è facile che con la riapertura il valore dell'avviamento risalga rapidamente.
9 Appare quindi corretto respingere l'appello incidentale ed in parziale accoglimento dell'appello principale ridurre l'importo per la perdita del risarcimento in Euro 30.000,00.
Data la reciproca soccombenza in appello, pur rimanendo nella sostanza sempre vincitore per il primo grado la Controparte_2
si compensano le spese del grado di appello.
[...]
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da Controparte_3
e sull'appello incidentale di
[...] Controparte_2
contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale
[...]
di Genova n. 347 del 7 febbraio 2023 respinge l'appello
incidentale, accoglie parzialmente l'appello principale e per
l'effetto condanna a Controparte_3
corrispondere a a titolo di Controparte_2
perdita di avviamento Euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla
data del deposito della sentenza di primo grado al saldo.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Spese del grado di appello compensate.
Viene dato atto ai fini del doppio contributo che l'appello
incidentale è stato respinto.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
10 Genova lì 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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