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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14925 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa LE PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°62628 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 15254/2020", e pendente tra
Parte_1
, in persona del
[...]
Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Attore opponente e
, elettivamente domiciliato in Roma via Messina n. 30, presso e nello CP_1 studio dell'Avv. Domenica Maria Manti, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, in sostituzione di quello precedentemente costituito
Convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
1.1 Con ricorso ingiuntivo iscritto al n. 21658/2020 r.g., il dott. ha CP_1 rappresentato:
- di essere stato incaricato, su autorizzazione del Giudice Delegato in data 28 gennaio 2014, di rendere consulenza contabile, civilistica e fiscale, ai fini di assicurare continuità all'attività commerciale di alcune aziende soggette a misure reali nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 1/2014 MP, anche ai fini di conservazione dei valori aziendali e di tutela del personale dipendente;
- che l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla criminalità organizzata, con istanza in data 19 dicembre 2018, chiedeva al
Giudice Delegato di potere procedere al pagamento, mediante anticipazione dell'AR, degli Con onorari dei consulenti nominati nell'ambito del procedimento n. 1/2014 tra cui il ricorrente, distinguendo tra i compensi “per l'attività prestata in relazione alle società tuttora in confisca e prive di risorse finanziarie”, e pari ad € 39.301,02, e compensi “per l'attività prestata in relazione alle società dissequestrate”, e pari ad € 6.386,29;
- che nuovamente in data 25 marzo 2019 l' rivolgeva nuova istanza di autorizzazione CP_3 al pagamento, a carico dell'AR, delle somme sopra indicate in favore dell'esponente;
1 2
- che con provvedimento del 12 aprile 2019, reso in calce all'istanza, il Giudice Delegato autorizzava il pagamento “a carico dell'AR” della complessiva somma di € 45.687,31 (data da €
39.301,02 + € 6.386,29);
- di non avere ancora percepito alcunché, nonostante il tempo trascorso.
In diritto, il ricorrente ha sostenuto che l'
[...]
fosse tenuta al pagamento delle sue Parte_1 spettanze in virtù di quanto previsto dall'art. 44 d.lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia), avendo acquisito ex lege la gestione delle società assoggettate a confisca di prevenzione con decreto della
Corte d'appello (di Roma), ed essendo tenuta «al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
Con decreto n. 15254/2020, del 29 settembre 2020, il tribunale di Roma ha ingiunto, all' odierna opponente, il pagamento della complessiva somma di € 45.687,31, oltre Pt_1 interessi ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 12 aprile 2019 al saldo.
1.2 Con l'atto di citazione in opposizione, l' ha riepilogato le vicende delle misure di Pt_1 prevenzione applicate nel procedimento n. 1/2014 MP.
Nel merito, ha sostenuto:
- di non essere tenuta al pagamento richiesto dall'ingiungente, dal momento che questi era stato nominato dall'amministratore (giudiziario) in veste di gestore delle società allora sottoposte a sequestro o a confisca, sì da avere svolto le proprie prestazioni a beneficio delle società medesime;
- che essendosi concluso il procedimento di prevenzione con la integrale revoca dei provvedimenti di sequestro e di confisca precedentemente adottati a carico delle società e delle aziende nel cui interesse il professionista aveva reso le proprie prestazioni, con restituzione ai soggetti aventi diritto, non vi fosse più possibilità, per l'AR, di anticipare il dovuto salvo recupero nei confronti dei titolari del bene;
- che tale fosse anche l'intendimento della Corte dell'Appello di Roma, quale esplicitato in apposito provvedimento del 12 novembre 2019;
- che nel medesimo senso si era espresso il Giudice Delegato, con suo provvedimento del 26 marzo 2020.
In via subordinata, l' ha evidenziato che il provvedimento reso dal G.D. in calce alla Pt_1 richiesta dell'Amministrazione, avesse effettivamente autorizzato il pagamento della sola somma di € 39.301,02, non già della somma indicata nel ricorso monitorio.
Ancora, ha negato che nell'istanza di autorizzazione al pagamento fosse ravvisabile qualsivoglia confessione, trattandosi di richiesta provvedimentale indirizzata al giudice, non già al preteso creditore, e non veicolando la medesima alcuna asseverazione di fatti sfavorevoli all'Amministrazione; infine, ha contestato che la liquidazione dell'importo di € 39.301,02 fosse
“in linea con i parametri dell'ordine professionale di riferimento”.
Per tali ragioni ha chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta, con favore delle spese della lite.
1.3 Attivato il contraddittorio, il sig. si è costituito in giudizio ed ha confutato CP_1 le ragioni dell'opposizione.
2 3
In particolare, ha evidenziato che, nella propria istanza del 19 dicembre 2018, l'Agenzia avesse esplicitamente riportato al G.D.:
«dai conteggi effettuati dai predetti coadiutori risulta che (…) il dott. è creditore per l'importo CP_1 di euro 61.610,75 (sempre al lordo delle ritenute d'acconto)»
..e che avesse specificato che:
«A. con riferimento alle società tuttora in confisca e prive di risorse finanziarie» il dott. CP_1 vantasse crediti per euro 39.301,20, da ritenere «liquidi esigibili e non contestati», sì da potere essere soddisfatti su autorizzazione del G.D. e dunque, non avendo le società in confisca le risorse finanziarie per provvedervi, «mediante l'anticipazione da parte dell'AR dello Stato»;
«B. con ferimento ai compensi riferiti alle società dissequestrate», il dott. vantasse crediti CP_1 per € 6.386,29, che l chiedeva di poter pagare mediante anticipazione a carico Pt_1 dell'AR, sempre che tali compensi fossero ritenuti dovuti dal G.D.
Anche l'istanza del 25 marzo 2019, a dire del dott. , avrebbe avuto il medesimo CP_1 contenuto.
In diritto, il convenuto opposto ha evidenziato che, nel provvedimento di autorizzazione al pagamento, il G.D. avesse fatto riferimento non già all'art. 42 d.lgs. n.149/2011, bensì all'art. 44 del medesimo testo di legge, anche richiamato nella successiva mail del 18 luglio 2019 dell' che tale norma fosse richiamata anche nella nota di sollecito rimessa, a Parte_1 mezzo pec del 28 aprile 2021, dal coadiutore dott. , all' Persona_1 Parte_1
Ancora, ha ribadito che il provvedimento di autorizzazione al pagamento, reso dal G.D. in calce all'istanza dell'Agenzia in data 25 marzo 2019, facesse riferimento sia ai compensi dovuti al professionista per la consulenza fiscale prestata in relazione alle società (allora) in confisca ma prive di risorse finanziarie (€ 39.301,02), sia ai compensi maturati dal professionista per la consulenza fiscale prestata in relazione alle società dissequestrate o revocate (€ 6.386,29),
“trattandosi di importi maturati in costanza di procedura”.
Ha infine sostenuto che alcuna questione di liquidità ed esigibilità potesse porsi, nel caso di specie, avendo l' riconosciuto, nelle proprie istanze al D.G., la debenza ed ammontare Pt_1 del credito indicato in ricorso.
1.4 Denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sulla considerazione che la competenza a provvedere in merito alle istanze del professionista spettasse al Tribunale – Sez.
Misure di prevenzione, in esito all'approvazione del rendiconto dovuto dall'amministratore giudiziario ex art. 43 d.lgs. n. 159/2011, la difesa della parte convenuta opposta ha evidenziato che la stessa Agenzia, nell'istanza di autorizzazione al pagamento, avesse ritenuto che i crediti del dott. potessero essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto, su autorizzazione del CP_1
G.D., poi effettivamente rilasciata.
La materia del contendere è rimasta, per il resto, invariata. La causa, pervenuta all'udienza del 20 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
§-
2. merito della lite.
Gli antefatti processuali dell'odierno giudizio emergono in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti, e peraltro non sono storicamente contestati.
2.1 Con istanza del 28 gennaio 2014, n. 5/2014 (all. 1 al ricorso ingiuntivo) gli amministratori
3 4
Con giudiziari nominati nell'ambito della procedura di prevenzione n. 1/2014 chiedevano al
G.D. – Tribunale di Roma – Sezione per l'Applicazione delle Misure di prevenzione,
l'autorizzazione a sostituire i consulenti di alcune società allora in sequestro, con i professionisti indicati nella medesima istanza, tra cui il dott. , commercialista, che CP_1 avrebbe dovuto seguire, per le aziende correnti in Roma, la gestione contabile, civilistica e fiscale.
In particolare, gli amministratori premettevano che, in sede di esecuzione del sequestro, tutte le aziende aventi ad oggetto attività di ristorazione-pizzeria erano state mantenute in esercizio «al fine di consentire la continuità e prosecuzione delle attività, nell'ottica della conservazione dei valori aziendali, della tutela delle risorse del personale dipendente e per evitare il deperimento delle merci in magazzino», nominandosi dei preposti alla gestione (v. pagina 4); tuttavia – riferivano gli amministratori giudiziari - da un lato era emersa l'opportunità di individuare altri professionisti di fiducia, da preporre alla gestione delle distinte aziende, e dall'altro era risultato
«indispensabile procedere alla sostituzione dei professionisti incaricati della gestione delle rispettive contabilità e degli adempimenti civilistici (bilanci), fiscali (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni iva, imposte e tasse ecc.) e del lavoro (gestione del personale) al fine di consentire un costante monitoraggio circa la regolarità amministrativa, contabile, fiscale e del lavoro» (pagina 7).
Per la “gestione contabile, civilistica e fiscale” veniva quindi indicato il dott. , CP_1 commercialista con studio in Roma, anticipandosi che, previa autorizzazione del G.D.,
l'amministratore giudiziario avrebbe concordato con il professionista un onorario “rientrante nelle previsioni del d.m. n. 140/2012”.
Il G.D. autorizzava quanto richiesto, con provvedimento del 28 gennaio 2014, reso in calce all'istanza (all. 2 al ricorso ingiuntivo).
Successivamente, l' con istanza del 19 dicembre 2018 (all. 3 al ricorso Parte_1 ingiuntivo), si rivolgeva al Giudice Delegato e chiedeva di poter anticipare, ponendo la spesa a carico dell'AR, quanto dovuto al dott. per la consulenza contabile e fiscale prestata per CP_1 le società (allora) in confisca, ma prive di risorse finanziarie (€ 39.301,02: v. par. A) dell'elenco nell'istanza).
Nello specifico, l' reputava non praticabile la soluzione proposta dai coadiutori della Pt_1 procedura, di attingere le risorse necessarie al pagamento dall'attivo allora presente sul c/c confiscato, profilandosi la concreta possibilità della revoca della misura di prevenzione e la conseguente necessità di restituire il rapporto finanziario (regolato in c/c) agli aventi diritto, ivi incluse le somme prelevate (v. pagina 2, in fine, e pagina 3: «difatti, qualora la confisca del rapporto finanziario dovesse essere revocata, questa Agenzia nazionale non ha la possibilità, al momento, di ricorrere all'AR dello Stato per la restituzione agli aventi diritto delle somme prelevate»).
Vero è, infatti, che il decreto di confisca precedentemente emesso dalla Corte d'appello di
Roma n. 59/2017, in data 22 maggio 2017 (v. all. 2 alla citazione ANBSC), a quella data era stato già cassato con rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 43826/2018 depositata il 3 ottobre 2018 (all. 3 alla citazione ANBSC).
Nella medesima istanza del 19 dicembre 2018, l' chiedeva inoltre al G.D., con Pt_1 riferimento alle prestazioni rese dal dott. (e da altro professionista) in favore di altre CP_1 società, già allora dissequestrate e restituite agli aventi diritto, se “la revoca della misura ablatoria e la restituzione delle società agli aventi diritto”, “pur trattandosi di crediti maturati in costanza di amministrazione giudiziaria”, non imponesse «l'obbligo per i citati consulenti di chiedere il pagamento
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dei compensi direttamente alle società dissequestrate», o se, al contrario, il G.D. ritenesse che tali spese potessero essere poste a carico della procedura;
in caso di risposta affermativa al quesito,
l' chiedeva autorizzazione al pagamento della somma di € 6.386,29 in favore del dott. Pt_1
, mediante anticipazione a carico dell'AR. CP_1
In assenza di provvedimenti adottati sull'istanza in parola, l' si rivolgeva Pt_1 nuovamente al G.D. con nota del 25 marzo 2019 (all. 4 al ricorso ingiuntivo).
In quella, rammentando la precedente nota del 19 dicembre 2018, chiedeva al G.D. di pronunciarsi e/o esprimere il proprio intendimento sia quanto al compenso professionale riconoscibile, in favore del dott. , per le prestazioni rese in favore di società confiscate e CP_1 prive di risorse finanziarie, sia quanto al credito per compenso professionale nascente dalle prestazioni rese, in costanza di procedura, in favore di società già dissequestrate e restituite agli aventi diritto.
Con provvedimento del 12 aprile 2019 (all. 5 al ricorso ingiuntivo) il G.D. autorizzava il pagamento “a carico dell'AR” di quanto indicato dall'Agenzia, con l'eccezione di talune somme destinate ad un soggetto terzo alla odierna lite.
La misura della confisca disposta a carico delle aziende a cui il dott. aveva prestato la CP_1 propria consulenza contabile e fiscale veniva integralmente revocata dalla Corte d'appello di
Roma con decreto n. 52/2019, in data 29 luglio 2019 (all. 4 alla citazione ANBSC).
2.2 Tale la vicenda giudiziaria e processuale costituente antefatto dell'odierna lite,
l'opposizione dell' Parte_1
va accolta, per quanto di seguito considerato.
[...]
Come emerso dalla documentazione sopra richiamata, il dott. è stato investito, dagli CP_1 organi della procedura di prevenzione n. 1/2014 MP – Tribunale di Roma, dell'incarico di consulente contabile e fiscale delle società aventi ad oggetto aziende di ristorazione correnti in
Roma, onde curare la predisposizione dei bilanci, la contabilità in generale, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni iva, il pagamento delle imposte e delle tasse.
Trattasi di spese di gestione che gli stessi amministratori giudiziari prospettavano, nella propria istanza al Tribunale, essere funzionali alla corretta tenuta della contabilità e dei rapporti con il Fisco, quindi finalizzate a garantire la continuità aziendale, la conservazione del valore di avviamento, la tutela del personale dipendente; conseguentemente, le attività richieste al commercialista, di consulenza contabile/fiscale, non risultano funzionali alla procedura di prevenzione (rectius all'amministrazione giudiziaria) in quanto tale, bensì fornite - in adempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale prefigurato dagli stessi amministratori giudiziari -
a beneficio delle stesse aziende allora in sequestro o confisca: tanto ciò vero che il dott. , CP_1 odierno convenuto, risulta scelto in sostituzione del professionista precedentemente incaricato dalle società allora in sequestro, e il cui compenso comunque sarebbe rimasto a loro carico, salvo appunto che le stesse (a seguito di confisca definitiva e irrevocabile) non fossero definitivamente acquisite al patrimonio dello Stato.
2.3 Ciò detto, deve ritenersi, in accordo alle indicazioni della uniforme giurisprudenza di legittimità, che la spesa correlata al compenso del professionista investito della consulenza contabile e fiscale in favore delle società allora in sequestro/confisca, poi liberate dal gravame per revoca della misura reale e infine restituite all'avente diritto, non possa qualificarsi alla stregua di spesa di procedura (o di amministrazione giudiziaria) in senso stretto che, secondo il
5 6
principio di causalità - sì come tradotto nell'art. 42 d.lgs. n. 159/2011 - dovrebbe restare a carico dell'AR (non avendo il proposto dato causa alla misura di prevenzione, poi revocata).
Deve piuttosto ritenersi che tale spesa, in quanto di gestione ordinaria dell'azienda e finalizzata a preservare la sua continuità, quindi correlata ad una prestazione che comunque sarebbe stata necessaria all'azienda medesima, orbene tale spesa, seppure anticipabile in corso di procedura salvo recupero a carico dell'obbligato, non possa oggi essere assunta, neppure in via di anticipazione (salvo rivalsa) dall'AR, essendosi ormai esaurita, con la revoca definitiva, la misura di prevenzione costituente unica giustificazione giuridica dell'anticipazione.
In tal senso merita riportare la motivazione della sentenza Cass. penale sez. 1, 20/05/2025,
n.31690, ove si legge:
«Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di misure di prevenzione, le spese afferenti ai compensi erogati per l'attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del munus publicum ricoperto dall'amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell'AR, mentre quelle relative all'onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni che si rivelano necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo
Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero (Sez. 2, n. 24556 del 21/05/2024 Rv.
286550 - 01; Sez. 1, n. 12037 del 28/01/2021, , Rv. 280979 - 01). Per_2
Orbene, si osserva che, ai fini di individuare la figura del coadiutore, deve farsi riferimento all'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui "il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati" (comma
4). Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti di beni di cui all'art. 10 del codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, di uno dei soggetti indicati nell'art.
9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono".
I coadiutori, quindi, sono soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l'amministratore giudiziario - in caso di gestioni complesse - può porre al suo servizio, organizzando, sotto la propria responsabilità, anche un ufficio di coadiuzione. Il coadiutore è, dunque, un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, condividendone i profili di munus publicum.
In tale caso, la retribuzione, secondo la delineata disciplina, come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, deve restare a carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di "spesa sostenuta" (e con inserimento della medesima nel conto della gestione, ai sensi dell'art.
42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011).
In caso di revoca del sequestro, tale figura va distinta, ai fini dell'individuazione del criterio di imputazione delle spese affrontate nel corso del procedimento di prevenzione, da quella degli altri "collaboratori" di cui l'amministratore giudiziario si avvale per la conservazione e la gestione dei beni sequestrati.
In tal caso, corrispondente a quella in valutazione, è rimesso al giudice del merito verificare se le spese siano state meramente funzionali all'amministrazione giudiziaria ovvero si siano
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rivelate strettamente connesse al mantenimento della produttività aziendale, consentendo la prosecuzione dell'attività e il perseguimento dell'utile di impresa (Sez. 1, n.12037 del 28/01/2021,
, Rv. cit.; Sez. 5, n.24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 - 01). Per_2
Invero, mentre i coadiutori sono necessari ai fini del sequestro di prevenzione e per questo il loro onorario, anche in caso di restituzione dei beni, è posto a carico dell'AR, con una determinazione operata da parte del Tribunale, i collaboratori sono invece soggetti deputati a svolgere attività necessarie ai fini della conservazione e gestione dei beni sequestrati (si fa l'esempio dei consulenti contabili, fiscali e del lavoro, dei commercialisti o degli ingegneri, o di soggetti deputati
a raccogliere le pigioni di complessi immobiliari), le cui spese, essendo funzionali alla redditività del relativo compendio, debbono gravare sulla gestione (cioè sull'eventuale attivo derivante dal bene cui afferiscono) e, dunque, non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero.
1.4. La distinzione, quindi, al di là del dato terminologico, si fonda sulla natura e direzione finalistica dell'attività svolta: ricorrerà la figura del coadiutore laddove la prestazione abbia natura statica e sia volta ad assicurare il corretto esercizio delle incombenze connesse all'amministrazione giudiziaria. Ricorrerà, invece, la figura del collaboratore qualora, la prestazione assuma carattere dinamico e sia resa in favore della società, con la conseguenza che il relativo onere dovrà gravare sulla stessa e non liquidato come rimborso spese per il coadiutore ex art. 42, comma 4, d.lgs. n. 159/2011».
In termini, sono – tra le altre - le pronunce di Cass. penale sez. 2, 21/05/2024, n.24556; Cass. penale sez. 1, 02/03/2021, n.35314.
2.4 Tanto detto quanto alla natura delle prestazioni fornite dal professionista odierno convenuto, e alla conseguente loro imputazione a spese ordinarie di gestione che l'AR può bensì anticipare in corso di procedura, ma salvo rivalsa a carico dell'obbligato in caso di revoca della misura, e che quindi – una volta che la misura di prevenzione sia stata revocata – non è neppure ipotizzabile possano essere anticipate dall'AR, non giovano al convenuto le argomentazioni poste in risalto nei suoi scritti difensivi.
Difatti, l'art. 44 d.lgs. n. 159/2011 si limita ad enumerare i compiti spettanti all
[...] in materia di gestione dei beni confiscati (anche non in via definitiva), assegnandole Parte_1 anche il potere-dovere di far luogo ad anticipazioni di cassa (salvo eventuale recupero); la norma però non risolve la diversa questione che è controversa nel presente giudizio, e che giustappunto investe l'imputabilità e quindi l'accollo, a carico dell'AR, dell'onorario del professionista odierno convenuto, per le prestazioni di consulenza contabile e fiscale rese in favore delle società dapprima sequestrate e/o confiscate, poi liberate dalla misura reale.
Parimenti, non può ravvisarsi, nelle richieste indirizzate dall al G.D., la Parte_1 confessione stragiudiziale ovvero la ricognizione di debito additata dalla difesa del convenuto, trattandosi di istanze di nulla osta finalizzate alla migliore gestione dei beni e delle attività in sequestro (vedansi gli artt. 40, 41 e 44, d.lgs. n. 150/2011).
Questo va detto, senza considerare che non era (allora) né è oggi in disponibilità dell' di determinare il trattamento e l'imputazione giuridico-economica della spesa in Pt_1 parola (a carico dell'AR ovvero del soggetto avente titolo alla restituzione del bene già attinto dalla misura di prevenzione), derivando tale imputazione direttamente dalla legge, e spettando semmai al giudice di merito di individuare la regola di riferimento, ove ascrivere la fattispecie concreta;
donde l'impossibilità di configurare qualsivoglia negozio confessorio o ricognitivo,
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facente prova legale del credito vantato dal convenuto opposto ovvero idoneo a produrre l'inversione dell'onere della prova, per l'astrazione (meramente processuale) dalla causa del pagamento.
Stesso a dirsi della promessa di pagamento che non può ravvisarsi nelle istanze in questione, in quanto indirizzate al Giudice Delegato, non già alla persona del creditore, ed inoltre nient'affatto espressive della incondizionata volontà di adempiere (in futuro) all'obbligazione pecuniaria (art. 1988 c.c.), bensì di una semplice richiesta autorizzativa, onde ottenere le istruzioni necessarie alla futura gestione dei beni e delle attività (commerciali e finanziarie) soggette alla misura reale.
Né, infine, l'odierna lite può risentire del contenuto del provvedimento autorizzativo del pagamento “a carico dell'AR” emesso dal Giudice Delegato, in calce all'istanza dell'Agenzia; tale provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 40, 41 e 44, d.lgs. n. 159/2011, non è infatti suscettivo di produrre alcun giudicato sostanziale extraprocessuale, tanto da non poter essere oggetto di specifica impugnazione, avendo finalità meramente gestorie e di propulsione della procedura di prevenzione.
§-3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
nonostante la soccombenza della parte convenuta, la condotta extraprocessuale dell'odierna parte attrice, a dir poco ondivaga, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta, dall'
[...]
, avverso il decreto ingiuntivo n.15254/2020, Parte_1 emesso in data 29 settembre 2020 su istanza di , e per l'effetto: CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda giudiziale svolta da nel ricorso ingiuntivo n. CP_1
21658/2020 r.g.;
- dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.
Roma, 27 ottobre 2025 IL GIUDICE
LE PO
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa LE PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°62628 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 15254/2020", e pendente tra
Parte_1
, in persona del
[...]
Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Attore opponente e
, elettivamente domiciliato in Roma via Messina n. 30, presso e nello CP_1 studio dell'Avv. Domenica Maria Manti, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, in sostituzione di quello precedentemente costituito
Convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
1.1 Con ricorso ingiuntivo iscritto al n. 21658/2020 r.g., il dott. ha CP_1 rappresentato:
- di essere stato incaricato, su autorizzazione del Giudice Delegato in data 28 gennaio 2014, di rendere consulenza contabile, civilistica e fiscale, ai fini di assicurare continuità all'attività commerciale di alcune aziende soggette a misure reali nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 1/2014 MP, anche ai fini di conservazione dei valori aziendali e di tutela del personale dipendente;
- che l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla criminalità organizzata, con istanza in data 19 dicembre 2018, chiedeva al
Giudice Delegato di potere procedere al pagamento, mediante anticipazione dell'AR, degli Con onorari dei consulenti nominati nell'ambito del procedimento n. 1/2014 tra cui il ricorrente, distinguendo tra i compensi “per l'attività prestata in relazione alle società tuttora in confisca e prive di risorse finanziarie”, e pari ad € 39.301,02, e compensi “per l'attività prestata in relazione alle società dissequestrate”, e pari ad € 6.386,29;
- che nuovamente in data 25 marzo 2019 l' rivolgeva nuova istanza di autorizzazione CP_3 al pagamento, a carico dell'AR, delle somme sopra indicate in favore dell'esponente;
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- che con provvedimento del 12 aprile 2019, reso in calce all'istanza, il Giudice Delegato autorizzava il pagamento “a carico dell'AR” della complessiva somma di € 45.687,31 (data da €
39.301,02 + € 6.386,29);
- di non avere ancora percepito alcunché, nonostante il tempo trascorso.
In diritto, il ricorrente ha sostenuto che l'
[...]
fosse tenuta al pagamento delle sue Parte_1 spettanze in virtù di quanto previsto dall'art. 44 d.lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia), avendo acquisito ex lege la gestione delle società assoggettate a confisca di prevenzione con decreto della
Corte d'appello (di Roma), ed essendo tenuta «al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
Con decreto n. 15254/2020, del 29 settembre 2020, il tribunale di Roma ha ingiunto, all' odierna opponente, il pagamento della complessiva somma di € 45.687,31, oltre Pt_1 interessi ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 12 aprile 2019 al saldo.
1.2 Con l'atto di citazione in opposizione, l' ha riepilogato le vicende delle misure di Pt_1 prevenzione applicate nel procedimento n. 1/2014 MP.
Nel merito, ha sostenuto:
- di non essere tenuta al pagamento richiesto dall'ingiungente, dal momento che questi era stato nominato dall'amministratore (giudiziario) in veste di gestore delle società allora sottoposte a sequestro o a confisca, sì da avere svolto le proprie prestazioni a beneficio delle società medesime;
- che essendosi concluso il procedimento di prevenzione con la integrale revoca dei provvedimenti di sequestro e di confisca precedentemente adottati a carico delle società e delle aziende nel cui interesse il professionista aveva reso le proprie prestazioni, con restituzione ai soggetti aventi diritto, non vi fosse più possibilità, per l'AR, di anticipare il dovuto salvo recupero nei confronti dei titolari del bene;
- che tale fosse anche l'intendimento della Corte dell'Appello di Roma, quale esplicitato in apposito provvedimento del 12 novembre 2019;
- che nel medesimo senso si era espresso il Giudice Delegato, con suo provvedimento del 26 marzo 2020.
In via subordinata, l' ha evidenziato che il provvedimento reso dal G.D. in calce alla Pt_1 richiesta dell'Amministrazione, avesse effettivamente autorizzato il pagamento della sola somma di € 39.301,02, non già della somma indicata nel ricorso monitorio.
Ancora, ha negato che nell'istanza di autorizzazione al pagamento fosse ravvisabile qualsivoglia confessione, trattandosi di richiesta provvedimentale indirizzata al giudice, non già al preteso creditore, e non veicolando la medesima alcuna asseverazione di fatti sfavorevoli all'Amministrazione; infine, ha contestato che la liquidazione dell'importo di € 39.301,02 fosse
“in linea con i parametri dell'ordine professionale di riferimento”.
Per tali ragioni ha chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta, con favore delle spese della lite.
1.3 Attivato il contraddittorio, il sig. si è costituito in giudizio ed ha confutato CP_1 le ragioni dell'opposizione.
2 3
In particolare, ha evidenziato che, nella propria istanza del 19 dicembre 2018, l'Agenzia avesse esplicitamente riportato al G.D.:
«dai conteggi effettuati dai predetti coadiutori risulta che (…) il dott. è creditore per l'importo CP_1 di euro 61.610,75 (sempre al lordo delle ritenute d'acconto)»
..e che avesse specificato che:
«A. con riferimento alle società tuttora in confisca e prive di risorse finanziarie» il dott. CP_1 vantasse crediti per euro 39.301,20, da ritenere «liquidi esigibili e non contestati», sì da potere essere soddisfatti su autorizzazione del G.D. e dunque, non avendo le società in confisca le risorse finanziarie per provvedervi, «mediante l'anticipazione da parte dell'AR dello Stato»;
«B. con ferimento ai compensi riferiti alle società dissequestrate», il dott. vantasse crediti CP_1 per € 6.386,29, che l chiedeva di poter pagare mediante anticipazione a carico Pt_1 dell'AR, sempre che tali compensi fossero ritenuti dovuti dal G.D.
Anche l'istanza del 25 marzo 2019, a dire del dott. , avrebbe avuto il medesimo CP_1 contenuto.
In diritto, il convenuto opposto ha evidenziato che, nel provvedimento di autorizzazione al pagamento, il G.D. avesse fatto riferimento non già all'art. 42 d.lgs. n.149/2011, bensì all'art. 44 del medesimo testo di legge, anche richiamato nella successiva mail del 18 luglio 2019 dell' che tale norma fosse richiamata anche nella nota di sollecito rimessa, a Parte_1 mezzo pec del 28 aprile 2021, dal coadiutore dott. , all' Persona_1 Parte_1
Ancora, ha ribadito che il provvedimento di autorizzazione al pagamento, reso dal G.D. in calce all'istanza dell'Agenzia in data 25 marzo 2019, facesse riferimento sia ai compensi dovuti al professionista per la consulenza fiscale prestata in relazione alle società (allora) in confisca ma prive di risorse finanziarie (€ 39.301,02), sia ai compensi maturati dal professionista per la consulenza fiscale prestata in relazione alle società dissequestrate o revocate (€ 6.386,29),
“trattandosi di importi maturati in costanza di procedura”.
Ha infine sostenuto che alcuna questione di liquidità ed esigibilità potesse porsi, nel caso di specie, avendo l' riconosciuto, nelle proprie istanze al D.G., la debenza ed ammontare Pt_1 del credito indicato in ricorso.
1.4 Denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sulla considerazione che la competenza a provvedere in merito alle istanze del professionista spettasse al Tribunale – Sez.
Misure di prevenzione, in esito all'approvazione del rendiconto dovuto dall'amministratore giudiziario ex art. 43 d.lgs. n. 159/2011, la difesa della parte convenuta opposta ha evidenziato che la stessa Agenzia, nell'istanza di autorizzazione al pagamento, avesse ritenuto che i crediti del dott. potessero essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto, su autorizzazione del CP_1
G.D., poi effettivamente rilasciata.
La materia del contendere è rimasta, per il resto, invariata. La causa, pervenuta all'udienza del 20 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
§-
2. merito della lite.
Gli antefatti processuali dell'odierno giudizio emergono in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti, e peraltro non sono storicamente contestati.
2.1 Con istanza del 28 gennaio 2014, n. 5/2014 (all. 1 al ricorso ingiuntivo) gli amministratori
3 4
Con giudiziari nominati nell'ambito della procedura di prevenzione n. 1/2014 chiedevano al
G.D. – Tribunale di Roma – Sezione per l'Applicazione delle Misure di prevenzione,
l'autorizzazione a sostituire i consulenti di alcune società allora in sequestro, con i professionisti indicati nella medesima istanza, tra cui il dott. , commercialista, che CP_1 avrebbe dovuto seguire, per le aziende correnti in Roma, la gestione contabile, civilistica e fiscale.
In particolare, gli amministratori premettevano che, in sede di esecuzione del sequestro, tutte le aziende aventi ad oggetto attività di ristorazione-pizzeria erano state mantenute in esercizio «al fine di consentire la continuità e prosecuzione delle attività, nell'ottica della conservazione dei valori aziendali, della tutela delle risorse del personale dipendente e per evitare il deperimento delle merci in magazzino», nominandosi dei preposti alla gestione (v. pagina 4); tuttavia – riferivano gli amministratori giudiziari - da un lato era emersa l'opportunità di individuare altri professionisti di fiducia, da preporre alla gestione delle distinte aziende, e dall'altro era risultato
«indispensabile procedere alla sostituzione dei professionisti incaricati della gestione delle rispettive contabilità e degli adempimenti civilistici (bilanci), fiscali (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni iva, imposte e tasse ecc.) e del lavoro (gestione del personale) al fine di consentire un costante monitoraggio circa la regolarità amministrativa, contabile, fiscale e del lavoro» (pagina 7).
Per la “gestione contabile, civilistica e fiscale” veniva quindi indicato il dott. , CP_1 commercialista con studio in Roma, anticipandosi che, previa autorizzazione del G.D.,
l'amministratore giudiziario avrebbe concordato con il professionista un onorario “rientrante nelle previsioni del d.m. n. 140/2012”.
Il G.D. autorizzava quanto richiesto, con provvedimento del 28 gennaio 2014, reso in calce all'istanza (all. 2 al ricorso ingiuntivo).
Successivamente, l' con istanza del 19 dicembre 2018 (all. 3 al ricorso Parte_1 ingiuntivo), si rivolgeva al Giudice Delegato e chiedeva di poter anticipare, ponendo la spesa a carico dell'AR, quanto dovuto al dott. per la consulenza contabile e fiscale prestata per CP_1 le società (allora) in confisca, ma prive di risorse finanziarie (€ 39.301,02: v. par. A) dell'elenco nell'istanza).
Nello specifico, l' reputava non praticabile la soluzione proposta dai coadiutori della Pt_1 procedura, di attingere le risorse necessarie al pagamento dall'attivo allora presente sul c/c confiscato, profilandosi la concreta possibilità della revoca della misura di prevenzione e la conseguente necessità di restituire il rapporto finanziario (regolato in c/c) agli aventi diritto, ivi incluse le somme prelevate (v. pagina 2, in fine, e pagina 3: «difatti, qualora la confisca del rapporto finanziario dovesse essere revocata, questa Agenzia nazionale non ha la possibilità, al momento, di ricorrere all'AR dello Stato per la restituzione agli aventi diritto delle somme prelevate»).
Vero è, infatti, che il decreto di confisca precedentemente emesso dalla Corte d'appello di
Roma n. 59/2017, in data 22 maggio 2017 (v. all. 2 alla citazione ANBSC), a quella data era stato già cassato con rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 43826/2018 depositata il 3 ottobre 2018 (all. 3 alla citazione ANBSC).
Nella medesima istanza del 19 dicembre 2018, l' chiedeva inoltre al G.D., con Pt_1 riferimento alle prestazioni rese dal dott. (e da altro professionista) in favore di altre CP_1 società, già allora dissequestrate e restituite agli aventi diritto, se “la revoca della misura ablatoria e la restituzione delle società agli aventi diritto”, “pur trattandosi di crediti maturati in costanza di amministrazione giudiziaria”, non imponesse «l'obbligo per i citati consulenti di chiedere il pagamento
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dei compensi direttamente alle società dissequestrate», o se, al contrario, il G.D. ritenesse che tali spese potessero essere poste a carico della procedura;
in caso di risposta affermativa al quesito,
l' chiedeva autorizzazione al pagamento della somma di € 6.386,29 in favore del dott. Pt_1
, mediante anticipazione a carico dell'AR. CP_1
In assenza di provvedimenti adottati sull'istanza in parola, l' si rivolgeva Pt_1 nuovamente al G.D. con nota del 25 marzo 2019 (all. 4 al ricorso ingiuntivo).
In quella, rammentando la precedente nota del 19 dicembre 2018, chiedeva al G.D. di pronunciarsi e/o esprimere il proprio intendimento sia quanto al compenso professionale riconoscibile, in favore del dott. , per le prestazioni rese in favore di società confiscate e CP_1 prive di risorse finanziarie, sia quanto al credito per compenso professionale nascente dalle prestazioni rese, in costanza di procedura, in favore di società già dissequestrate e restituite agli aventi diritto.
Con provvedimento del 12 aprile 2019 (all. 5 al ricorso ingiuntivo) il G.D. autorizzava il pagamento “a carico dell'AR” di quanto indicato dall'Agenzia, con l'eccezione di talune somme destinate ad un soggetto terzo alla odierna lite.
La misura della confisca disposta a carico delle aziende a cui il dott. aveva prestato la CP_1 propria consulenza contabile e fiscale veniva integralmente revocata dalla Corte d'appello di
Roma con decreto n. 52/2019, in data 29 luglio 2019 (all. 4 alla citazione ANBSC).
2.2 Tale la vicenda giudiziaria e processuale costituente antefatto dell'odierna lite,
l'opposizione dell' Parte_1
va accolta, per quanto di seguito considerato.
[...]
Come emerso dalla documentazione sopra richiamata, il dott. è stato investito, dagli CP_1 organi della procedura di prevenzione n. 1/2014 MP – Tribunale di Roma, dell'incarico di consulente contabile e fiscale delle società aventi ad oggetto aziende di ristorazione correnti in
Roma, onde curare la predisposizione dei bilanci, la contabilità in generale, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni iva, il pagamento delle imposte e delle tasse.
Trattasi di spese di gestione che gli stessi amministratori giudiziari prospettavano, nella propria istanza al Tribunale, essere funzionali alla corretta tenuta della contabilità e dei rapporti con il Fisco, quindi finalizzate a garantire la continuità aziendale, la conservazione del valore di avviamento, la tutela del personale dipendente; conseguentemente, le attività richieste al commercialista, di consulenza contabile/fiscale, non risultano funzionali alla procedura di prevenzione (rectius all'amministrazione giudiziaria) in quanto tale, bensì fornite - in adempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale prefigurato dagli stessi amministratori giudiziari -
a beneficio delle stesse aziende allora in sequestro o confisca: tanto ciò vero che il dott. , CP_1 odierno convenuto, risulta scelto in sostituzione del professionista precedentemente incaricato dalle società allora in sequestro, e il cui compenso comunque sarebbe rimasto a loro carico, salvo appunto che le stesse (a seguito di confisca definitiva e irrevocabile) non fossero definitivamente acquisite al patrimonio dello Stato.
2.3 Ciò detto, deve ritenersi, in accordo alle indicazioni della uniforme giurisprudenza di legittimità, che la spesa correlata al compenso del professionista investito della consulenza contabile e fiscale in favore delle società allora in sequestro/confisca, poi liberate dal gravame per revoca della misura reale e infine restituite all'avente diritto, non possa qualificarsi alla stregua di spesa di procedura (o di amministrazione giudiziaria) in senso stretto che, secondo il
5 6
principio di causalità - sì come tradotto nell'art. 42 d.lgs. n. 159/2011 - dovrebbe restare a carico dell'AR (non avendo il proposto dato causa alla misura di prevenzione, poi revocata).
Deve piuttosto ritenersi che tale spesa, in quanto di gestione ordinaria dell'azienda e finalizzata a preservare la sua continuità, quindi correlata ad una prestazione che comunque sarebbe stata necessaria all'azienda medesima, orbene tale spesa, seppure anticipabile in corso di procedura salvo recupero a carico dell'obbligato, non possa oggi essere assunta, neppure in via di anticipazione (salvo rivalsa) dall'AR, essendosi ormai esaurita, con la revoca definitiva, la misura di prevenzione costituente unica giustificazione giuridica dell'anticipazione.
In tal senso merita riportare la motivazione della sentenza Cass. penale sez. 1, 20/05/2025,
n.31690, ove si legge:
«Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di misure di prevenzione, le spese afferenti ai compensi erogati per l'attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del munus publicum ricoperto dall'amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell'AR, mentre quelle relative all'onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni che si rivelano necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo
Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero (Sez. 2, n. 24556 del 21/05/2024 Rv.
286550 - 01; Sez. 1, n. 12037 del 28/01/2021, , Rv. 280979 - 01). Per_2
Orbene, si osserva che, ai fini di individuare la figura del coadiutore, deve farsi riferimento all'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui "il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati" (comma
4). Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti di beni di cui all'art. 10 del codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, di uno dei soggetti indicati nell'art.
9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono".
I coadiutori, quindi, sono soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l'amministratore giudiziario - in caso di gestioni complesse - può porre al suo servizio, organizzando, sotto la propria responsabilità, anche un ufficio di coadiuzione. Il coadiutore è, dunque, un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, condividendone i profili di munus publicum.
In tale caso, la retribuzione, secondo la delineata disciplina, come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, deve restare a carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di "spesa sostenuta" (e con inserimento della medesima nel conto della gestione, ai sensi dell'art.
42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011).
In caso di revoca del sequestro, tale figura va distinta, ai fini dell'individuazione del criterio di imputazione delle spese affrontate nel corso del procedimento di prevenzione, da quella degli altri "collaboratori" di cui l'amministratore giudiziario si avvale per la conservazione e la gestione dei beni sequestrati.
In tal caso, corrispondente a quella in valutazione, è rimesso al giudice del merito verificare se le spese siano state meramente funzionali all'amministrazione giudiziaria ovvero si siano
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rivelate strettamente connesse al mantenimento della produttività aziendale, consentendo la prosecuzione dell'attività e il perseguimento dell'utile di impresa (Sez. 1, n.12037 del 28/01/2021,
, Rv. cit.; Sez. 5, n.24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 - 01). Per_2
Invero, mentre i coadiutori sono necessari ai fini del sequestro di prevenzione e per questo il loro onorario, anche in caso di restituzione dei beni, è posto a carico dell'AR, con una determinazione operata da parte del Tribunale, i collaboratori sono invece soggetti deputati a svolgere attività necessarie ai fini della conservazione e gestione dei beni sequestrati (si fa l'esempio dei consulenti contabili, fiscali e del lavoro, dei commercialisti o degli ingegneri, o di soggetti deputati
a raccogliere le pigioni di complessi immobiliari), le cui spese, essendo funzionali alla redditività del relativo compendio, debbono gravare sulla gestione (cioè sull'eventuale attivo derivante dal bene cui afferiscono) e, dunque, non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero.
1.4. La distinzione, quindi, al di là del dato terminologico, si fonda sulla natura e direzione finalistica dell'attività svolta: ricorrerà la figura del coadiutore laddove la prestazione abbia natura statica e sia volta ad assicurare il corretto esercizio delle incombenze connesse all'amministrazione giudiziaria. Ricorrerà, invece, la figura del collaboratore qualora, la prestazione assuma carattere dinamico e sia resa in favore della società, con la conseguenza che il relativo onere dovrà gravare sulla stessa e non liquidato come rimborso spese per il coadiutore ex art. 42, comma 4, d.lgs. n. 159/2011».
In termini, sono – tra le altre - le pronunce di Cass. penale sez. 2, 21/05/2024, n.24556; Cass. penale sez. 1, 02/03/2021, n.35314.
2.4 Tanto detto quanto alla natura delle prestazioni fornite dal professionista odierno convenuto, e alla conseguente loro imputazione a spese ordinarie di gestione che l'AR può bensì anticipare in corso di procedura, ma salvo rivalsa a carico dell'obbligato in caso di revoca della misura, e che quindi – una volta che la misura di prevenzione sia stata revocata – non è neppure ipotizzabile possano essere anticipate dall'AR, non giovano al convenuto le argomentazioni poste in risalto nei suoi scritti difensivi.
Difatti, l'art. 44 d.lgs. n. 159/2011 si limita ad enumerare i compiti spettanti all
[...] in materia di gestione dei beni confiscati (anche non in via definitiva), assegnandole Parte_1 anche il potere-dovere di far luogo ad anticipazioni di cassa (salvo eventuale recupero); la norma però non risolve la diversa questione che è controversa nel presente giudizio, e che giustappunto investe l'imputabilità e quindi l'accollo, a carico dell'AR, dell'onorario del professionista odierno convenuto, per le prestazioni di consulenza contabile e fiscale rese in favore delle società dapprima sequestrate e/o confiscate, poi liberate dalla misura reale.
Parimenti, non può ravvisarsi, nelle richieste indirizzate dall al G.D., la Parte_1 confessione stragiudiziale ovvero la ricognizione di debito additata dalla difesa del convenuto, trattandosi di istanze di nulla osta finalizzate alla migliore gestione dei beni e delle attività in sequestro (vedansi gli artt. 40, 41 e 44, d.lgs. n. 150/2011).
Questo va detto, senza considerare che non era (allora) né è oggi in disponibilità dell' di determinare il trattamento e l'imputazione giuridico-economica della spesa in Pt_1 parola (a carico dell'AR ovvero del soggetto avente titolo alla restituzione del bene già attinto dalla misura di prevenzione), derivando tale imputazione direttamente dalla legge, e spettando semmai al giudice di merito di individuare la regola di riferimento, ove ascrivere la fattispecie concreta;
donde l'impossibilità di configurare qualsivoglia negozio confessorio o ricognitivo,
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facente prova legale del credito vantato dal convenuto opposto ovvero idoneo a produrre l'inversione dell'onere della prova, per l'astrazione (meramente processuale) dalla causa del pagamento.
Stesso a dirsi della promessa di pagamento che non può ravvisarsi nelle istanze in questione, in quanto indirizzate al Giudice Delegato, non già alla persona del creditore, ed inoltre nient'affatto espressive della incondizionata volontà di adempiere (in futuro) all'obbligazione pecuniaria (art. 1988 c.c.), bensì di una semplice richiesta autorizzativa, onde ottenere le istruzioni necessarie alla futura gestione dei beni e delle attività (commerciali e finanziarie) soggette alla misura reale.
Né, infine, l'odierna lite può risentire del contenuto del provvedimento autorizzativo del pagamento “a carico dell'AR” emesso dal Giudice Delegato, in calce all'istanza dell'Agenzia; tale provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 40, 41 e 44, d.lgs. n. 159/2011, non è infatti suscettivo di produrre alcun giudicato sostanziale extraprocessuale, tanto da non poter essere oggetto di specifica impugnazione, avendo finalità meramente gestorie e di propulsione della procedura di prevenzione.
§-3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
nonostante la soccombenza della parte convenuta, la condotta extraprocessuale dell'odierna parte attrice, a dir poco ondivaga, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta, dall'
[...]
, avverso il decreto ingiuntivo n.15254/2020, Parte_1 emesso in data 29 settembre 2020 su istanza di , e per l'effetto: CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda giudiziale svolta da nel ricorso ingiuntivo n. CP_1
21658/2020 r.g.;
- dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.
Roma, 27 ottobre 2025 IL GIUDICE
LE PO
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