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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/09/2025, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore dr. Riccardo Massera Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6818 Ruolo generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 05.12.2024, con la concessione dei termini di legge e vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Salvucci, rappresentato e difenso dagli Avv.ti Aniello
Pullano e Anselmo Pullano, per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], (C.F.: CP_1
, C.F._2 elettivamente domiciliata in Frosinone, via Marco Tullio Cicerone n.240, presso lo studio degli Avv. Luciano Menga e Avv. Ivo Baldassini, i quali la rappresentano e difendono per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATA
E
nata a [...] il [...], (C.F.: CP_2
), C.F._3
r.g. n. 1 elettivamente domiciliata in Frosinone, via Moccia n. 82, presso lo studio degli Avv.ti Arturo Del Giudice. e Avv. Oscar Federico Del Giudice i quali la rappresentano e difendono per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 468/2022 , pubblicata in data 11.5.2022, non notificata – successione –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'adita Corte, per tutti motivi esposti in narrativa, e in parziale riforma della sentenza impugnata: I°- IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del primo motivo d'appello, accertare e dichiarare che i beni mobili facenti parte della massa ereditaria di
(elencati a pag. 64 e 65 della CTU del 10.7.2019) per il valore Parte_2 complessivo di € 19.000,00, sono stati erroneamente attribuiti per l'intero a
[...]
e che, invece, vanno suddivisi in parti uguali tra , Pt_1 Parte_1 [...]
e , con conseguente necessità di modifica del progetto CP_2 CP_1 divisionale approvato nella sentenza di primo grado, se del caso previa riconvocazione e/o nomina di CTU al fine di ricostituire il valore dei rispettivi lotti, mediante la suddivisione dei suddetti beni mobili in TRE piccoli lotti del valore di € (19.000,00/3=) 6.333,00 cadauno, da assegnare ad ognuno dei tre condividenti per sorteggio (in difetto di scelta concordata) e conseguente necessaria riformulazione dei lotti nel seguente modo: A. nei confronti della condividente : CP_2
A.1) con il ripristino del Lotto 2 (assegnato a ) nella Parte_1 composizione indicata nel progetto divisionale del Ctu, antecedente alla modifica apportata dal Tribunale e, quindi, mediante la riassegnazione al Lotto 2 dei quattro terreni distinti in catasto di OR al Foglio 12 mappali n. 726, 724, 399 e al Foglio 17, mapp. N. 9, del valore complessivo di € 17.578,00, con un conguaglio (a credito) di di € 11.245,00; CP_2
A.2) IN SUBORDINE, mediante la riassegnazione al lotto 2 dei due terreni al F.17 part. n.9 (del valore di € 4.400,00) e del terreno al F.12 mapp n. 399 (del valore di € 2.552,00) per un valore complessivo di € 6.952,00, a fronte della somma di € 6.333,33 corrispondente al valore pro-quota di beni mobili da assegnare a , con un conguaglio a credito di ed a CP_2 CP_2 debito di di € 618,67; Parte_1
B. nei confronti della condividente : CP_1
B.1) mediante l'assegnazione al Lotto 2 di dei due terreni Parte_1
(risultanti da frazionamento fittizio) in catasto di OR al F..12 mapp. N.187/a del valore di € 10.772,86 e mapp. n. 187/b del valore di € 7.239.14 (valore complessivo di € 18.012,00), assegnati al Lotto 3 di , con CP_1 conseguente annullamento del conguaglio disposto in sentenza a carico di
[...]
in favore di e con disposizione di un conguaglio a credito di CP_1 Parte_1
r.g. n. 2 ed a debito di di € 1.520,92; CP_1 Parte_1
B.2) in subordine, mediante l'assegnazione al Lotto 2 di solo Parte_1 del terreno in catasto al F. 12, n. 187/b del valore di € € 7.239,14, con una riduzione del conguaglio in danaro a debito di ed a credito di CP_1 [...]
da € 16.491,08 (€ 10.157,75 statuiti in sentenza +€ 6.333,33 derivanti Pt_1 dalla quota parte dei beni mobili) ad € 9.251,94; II°- IN OGNI CASO (anche a prescindere dal precedente primo motivo), disporre la ricostituzione del lotto 2 assegnato a (come da progetto Parte_1 divisionale del CTU, prima dell'operata modifica del Tribunale) mediante la riassegnazione al suddetto Lotto 2 dei quattro terreni distinti in catasto di OR al Foglio 12 mappali n. 726, 724, 399 e al Foglio 17, mapp. N. 9, del valore complessivo di € 17.578,00, con ripristino dell'originario conguaglio (a debito) di € 7.420,25, al posto di quello (a credito) di € 10.157,75 e nel rispetto dei principi ispiratori del progetto divisionale generale;
III°- SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, in riferimento al secondo motivo d'appello, accertare e dichiarare, che nulla è dovuto da alle due Parte_1 coeredi appellate a titolo di rendiconto in relazione a tutti i beni ereditari appartenenti alle tre masse oggetto di divisione. IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di non accoglimento del superiore motivo d'appello, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui: 1) ha assegnato all'appellante la quota parte dei frutti civili da Parte_1 ripartire fra i tre eredi, anche relativamente all'asse ereditario di
[...]
, nella misura di un terzo invece che in misura corrispondente alla Per_1 sua quota ereditaria relativa a detto asse ereditario nella misura stabilita dal Tribunale (41,66%) e, per l'effetto, ridurre l'importo da lui dovuto ad ognuna delle due coeredi appellate nella corrispondente misura della sua maggior quota ereditaria;
2) ha stabilito che gli interessi al tasso legale relativi alle somme dovute da
a titolo di frutti civili decorrono sulla somma complessivamente Parte_1 liquidata in sentenza “dalla domanda al saldo” e, per l'effetto, disporre la decorrenza dei suddetti interessi “a scalare”, dalla data dei singoli ratei annuali al saldo;
3) non ha tenuto conto, in sede di calcolo dei frutti civili, delle spese sostenute dall'appellante per come documentate nella misura di € Parte_1
10.132,72 e per l'effetto ricalcolare i frutti civili (da ripartire fra i tre eredi) al netto di dette spese in caso di confermato obbligo di rendiconto a carico di
[...]
, ovvero, in caso di non confermato obbligo di rendiconto, porle a carico Pt_1 della massa, con parziale rimborso allo stesso pro quota;
Parte_1
4) ha stabilito l'obbligo di rendiconto INDISTINTAMENTE per tutti i beni IMMOBILI caduti in successione, senza distinzione fra terreni e fabbricati e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusione di obbligo di rendiconto per ognuno dei ventuno terreni compresi nell'asse ereditario, per il quale non risulti provato che ne Parte_1 ha escluso dal relativo godimento sia la sorella che la sorella , CP_2 CP_1 con conseguente ricalcolo dell'importo finale dovuto a tale titolo ad ognuna delle due coeredi;
5) ha stabilito l'obbligo di rendiconto INDISTINTAMENTE senza
r.g. n. 3 distinguere fra la domanda di rendiconto di e quella di CP_2 [...]
, temporalmente distanziate, come del resto evidenziato dallo stesso CP_1
Giudice di prime cure, e per l'effetto, ricalcolare i frutti civili disponendone la decorrenza dal momento della domanda promossa da ciascuna delle coeredi;
6) ha stabilito l'obbligo di rendiconto fino alla data di elaborazione del progetto divisionale del 2019 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'eventuale obbligo di rendiconto di sussiste, per la casa paterna e Parte_1 relativa corte, solo da maggio 2008 fino a giugno 2011; IV°- In accoglimento della domanda d'annullamento, totale o parziale, della condanna al rendiconto, ordinare a la restituzione a CP_2 [...]
della somma di € 8.515,80 pagata in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 grado (come da ricevuta di bonifico che si allega - All C) ovvero di quella minore che risulterà indebitamente pagata in base all'accoglimento di una o più delle domande di riforma dell'impugnata sentenza avanzate in via subordinata.
– In ogni caso con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA SAVO AURELIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto: 1) In via preliminare ed assorbente: a) dichiarare inammissibile l'appello in quanto rappresenta la mera, generica, ripetizione delle doglianze esposte in primo grado e difetta in toto della proposizione di specifiche censure ai capi della sentenza appellata che risultano passati in giudicato;
il che preclude la reiterata proposizione di doglianze anch'esse definite con forza di giudicato, nonché ai sensi dell'art.345, comma 1, c.p.c. in forza di domande nuove non svolte nel corso del giudizio di primo grado e dunque inammissibili;
b) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.342, comma 1, nn.1, 2 e 3 c.p.c. c) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc per non avere nessuna probabilità di accoglimento;
2) In ogni caso e nel merito: respingere tutte le eccezioni, richieste e conclusioni formulate dall'odierno appellante in quanto infondate, in punto di fatto ed in punto di diritto e comunque inammissibili e non provate, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.468/2022 pubblicata il 11.05.2022 – R.G. n.709/2001 – Repert. n.427/2022 del 12.05.2022 – emessa dal Tribunale di Frosinone – in composizione collegiale – impugnata dal sig. con atto di appello notificato in data 13.12.2022, Parte_1 con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Con vittoria nelle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori antistatari.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello svolto da e le domande tutte come in esso svolte, in quanto Parte_1 inammissibili e comunque
r.g. n. 4 infondate, per i motivi di cui sopra con integrale conferma della Sentenza qui ingiustamente gravata. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado. In via istruttoria, ci si oppone alla riconvocazione del CTU per i motivi come sopra indicati e nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversaria istanza si chiede la nomina di diverso CTU, per motivi di opportunità. Con conferma delle richieste istruttorie già articolate nelle conclusioni del giudizio di primo grado e precisamente nella memoria del 29.10.2015, che di seguito si trascrivono:
= Prove orali = Si insiste nell'ammissione di tutte le prove orali già richieste nella causa portante R.G.n. 709/2001 cui la causa R.g.n. 2743/2012 è stata riunita, e si chiede ammettersi interrogatorio formale delle controparti e, all'esito, prova per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che era in possesso e a conoscenza dell'esistenza del Parte_1 testamento olografo per cui è la presente causa già prima di dare corso quale attore alla controversia 709/2001 (divisione legittima eredità genitori).
2. Vero che il sig. utilizza i beni ereditari (terreni, fabbricati e Parte_1 attrezzature agricole) in via esclusiva, precludendone il pari uso e godimento alle coeredi.
3. Vero che il sig. senza l'autorizzazione e contro il consenso Parte_1 dei coeredi gestisce in via autonoma l'azienda agricola e ha provveduto al taglio di numerosi alberi e piante di vario genere.
4. Vero che il sig. ha apposto in territorio del comune di Parte_1
OR n. 2 cancelli in ferro (rispettivamente uno sulla via di accesso anteriore della casa paterna e uno sulla parte posteriore a confine con la proprietà ) atti a impedire Testimone_1
l'accesso alla proprietà ereditaria alla convenuta.
5. Vero che il sig. ha apposto una recinzione metallica e catene Parte_1 con lucchetti idonei a impedire l'accesso sui beni per cui è causa.
6. Vero che il sig. ha modificato lo stato dei luoghi dei beni Parte_1 oggetto del presente giudizio di divisione ereditaria tanto da impedire il libero accesso e godimento di tutti i beni alla coerede . CP_2
7. Vero che i beni ereditari del sig. sono in possesso Parte_2 esclusivo del solo
[...]
in cu si è immesso dopo la morte del fratello. Pt_1
8. Vero che ha immediatamente dopo la morte del fratello Parte_1 fissato la sua residenza nella casa paterna e coltiva i terreni ed utilizza i mezzi già di proprietà del di lui fratello riscuotendone i relativi frutti. Parte_2
Si indicano a testi:
1. res in Frosinone via San Martino 19; Parte_3
r.g. n. 5
2. resi in Frosinone Via Giordano Bruno;
Controparte_3
3. Ing. res. in Frosinone Via le G. Marconi n. 12; Persona_2
4. Ing. residente in [...]; Tes_2
5. res. Veroli via Passeggiata San Giuseppe;
Parte_4
6. Geom. salvo altri Parte_5
Per la sola ipotesi di ammissione e, salvo gravame, sin da ora si chiede voler ammettere prova contraria sugli stessi capitoli come eventualmente articolati da controparte ed ammessi, con i medesimi testi come sopra indicati salvo altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 12.12.2022 ad e CP_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di CP_2 Parte_1
Frosinone, n. 468/2022, avente ad oggetto tre giudizi riuniti, con la quale il Giudice di primo grado ha disposto la divisione della comunione ereditaria per la successione dei genitori e e del fratello Persona_1 Persona_3
. Parte_2
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha convenuto davanti al Tribunale di Frosinone i Parte_1 fratelli , e chiedendo la divisione Parte_2 CP_2 CP_1 della comunione costituita per la successione del padre , , Persona_1 deceduto l'11.4.1992 , e della madre deceduta il 30.12.1998. Persona_3
I convenuti aderivano tutti alla domanda di divisione, ma mentre il fratello eccepiva di imputare ai debiti della massa ereditaria le spese funerarie Pt_2 da lui sostenute e di escludere un immobile menzionato dal fratello, della cui proprietà non vi era prova, tanto tanto , in via CP_1 CP_2 riconvenzionale chiedevano la collazione dei beni immobili oggetto delle donazioni che il padre aveva in vita disposto in favore dei due fratelli, nonché il rendiconto dei frutti civili relativi ai beni di cui i fratelli avevano il possesso esclusivo a decorrere dalla morte dei genitori.
Nel corso del giudizio, ha notificato ai fratelli un atto di Parte_1 citazione con il quale a fondamento della domanda di divisione, ha dedotto di essere erede del defunto padre in forza di un testamento olografo recante il seguente tenore testuale: “Io sottoscritto nato il [...] Persona_1 desidero e intendo lasciare i miei beni come tutto ciò che è la disponibile ai miei due figli maschi ( e ) da scegliersela dove vogliono e il resto a Pt_1 Pt_2 tutti e quattro. Ciò si intende come testamento e non altro e può funzionare tre giorni dopo la mia morte e quella di mia moglie. OR 22 giugno 1974.
”. Persona_1
Avverso tale domanda e ribadita la istanza di CP_1 CP_2 collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e ricevute dai fratelli nonché il rendiconto dei frutti civili percepiti e percipiendi relativi al godimento esclusivo degli stessi, dalla data del decesso dei genitori fino all'effettivo rilascio, hanno eccepito la nullità del testamento per violazione del divieto di patto successorio, l'inammissibilità della domanda di per intervenuta Parte_1
r.g. n. 6 prescrizione, e , in via subordinata, la lesione della quota di legittima spettante alla madre in quanto a loro volta sue eredi. Persona_3
I due giudizi sono stati riuniti e ad essi è stato riunito anche il terzo giudizio introdotto, in seguito al decesso di , da , che ha Parte_2 CP_1 chiesto anche la divisione della eredità del fratello, domanda cui hanno aderito .
Nella complessa vicenda giudiziale, con sentenza non definitiva n. 315/2018 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 30.03.2018 e pubblicata il 05.04.2018, sono state decise le questioni pregiudiziali: rigettate le eccezioni di nullità del testamento olografo redatto da il 22.06.1974 e di Persona_1 declaratoria della prescrizione del diritto di di accettare l'eredità Parte_1 paterna, è stata dichiarata aperta la successione di , di Persona_1 Per_3
e di . Quindi la causa è stata rimessa in istruttoria per gli
[...] Parte_2 accertamenti necessari alla decisione della domanda avanzata da e CP_2
di riduzione per lesione della quota della coniuge legittimaria CP_1 pretermessa dal testamento olografo di , di Persona_3 Persona_1 collazione delle donazioni effettuate dal padre in favore dei fratelli e di rendiconto dei frutti civili maturati e maturandi.
Svolta l'istruttoria e depositata la consulenza tecnica d'ufficio dell'Arch.
eseguita con la gradata considerazione delle tre diverse Persona_4 successioni, seguita da integrazioni peritali e adeguamenti al progetto divisionale, risultati vani i tentativi di componimento bonario della lite, all'udienza del 18.01.2022 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni e la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione.
il Tribunale di Frosinone ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in 1° grado iscritto al n.709/2001 cui sono riuniti il n.3713/2008 e il n.2743/2012 , promosso da nei confronti di e , così decide: Parte_1 CP_1 CP_2
A) Quanto alla successione di : Persona_1
1. Accerta e dichiara l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante alla coniuge e per l'effetto, in accoglimento della spiegata Persona_3 domanda di riduzione testamentaria per lesione di legittima, dichiara che
è erede di e ha diritto alla quota riservata di Persona_3 Persona_1
¼ del patrimonio ereditario a mente dell'art.542 co.2 cod. civ.; 2. Dichiara che l'eredità di alla data di apertura della Persona_1 successione (11.04.21992) è costituita dai diritti patrimoniali (relictum+donatum) specificamente indicati nella c.t.u. depositata il 11.07.2019, alle pagine da 11 a 13 e che il valore dell'asse a tale data è di € 339.111,85, come analiticamente reso nelle pagine da 19 a 33 della c.t.u. depositata il 11.07.2019 e secondo la tabella riepilogativa alle pagine 32-33; 3. Accerta e dichiara che l'eredità di si è devoluta per Persona_1 successione testamentaria ai sensi dell'art.542 co.2 cod. civ. alla moglie Per_3
r.g. n. 7 per la quota di ¼ e ai quattro figli , , Per_3 Parte_1 Parte_2 [...]
e per la quota di 1/2 , mentre la quota disponibile è di ¼ CP_2 CP_1 del patrimonio;
4. Accerta e dichiara che il valore della quota disponibile è di € 84.777,96, il valore della quota di riserva spettante a è di € 84.777,96 e il Persona_3 valore della quota di riserva complessivamente spettante ai quattro figli
[...]
, , e è di € 169.555,93; Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_1
5. Accerta e dichiara che la quota disponibile si è ripartita in misura paritaria tra i figli e , secondo la facoltà di scelta Parte_1 Parte_2 attribuita loro in testamento dal de cuius e da costoro esercitata, come in parte motiva;
per l'effetto dichiara che:
- è proprietario del Fabbricato ad uso Agricolo in OR, loc. Parte_1
Gennare, distinto al NCT al fg. 12 n.370 e del Fabbricato ad uso Residenziale in OR, loc. Gennare, distinto in NCT Fg.12 n.142 (oggi 142 sub 1/2/3);
- e per lui i suoi eredi sono rispettivamente titolari dei Parte_2 seguenti diritti:
§ : diritto di proprietà sulla porzione di Terreno in OR CP_1
NCT Fg.12 n.187/a (di mq 414,34);
§ : diritto di proprietà sul terreno in OR al NCT Fg.12 CP_2
n.198 con conguaglio a credito di euro 8.176,86;
§ , del diritto di utile dominio sul terreno in OR al NCT Parte_1
Fg.17 n.1, con conguaglio a credito pari ad euro 9.310,86; il tutto come meglio riportato in parte motiva;
6. Accerta e dichiara che il valore dei beni immobili donati da
[...]
a ciascuno dei figli e con atto di Per_1 Parte_1 Parte_2 donazione per notar del 23.08.1978 da collazionare per imputazione Per_5 alla massa è di € 5.280,00; 7. Dispone in favore di , e Controparte_4 CP_2 CP_1 prelevamenti di beni in natura dalla massa per un valore corrispondente a € 5.280,00 ciascuno;
per l'effetto assegna a:
- il diritto di proprietà su porzione di terreno in OR in CP_1
NCT al Fg.12 part.648/a, di mq 2.112 (da frazionamento fittizio part.648);
- il diritto di proprietà su porzione di terreno in OR in CP_2
NCT al Fg.12 part.141/a, di mq 2.112 (da frazionamento fittizio part.141);
- il diritto di proprietà su porzione di terreno in OR Persona_3 in NCT al Fg.12 part.155/a, di mq 1.320 (da frazionamento fittizio part.155);
8. Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sull'asse di
[...]
, segnatamente composto dei diritti immobiliari elencati nella tabella Per_1 riepilogativa a pagina 5 della c.t.u. integrativa del 10.11.2019 che espressamente si richiama e di cui a pagina 15 tabella sub par. A.3 di parte motiva, il cui valore alla data della divisione è di € 258.548,66; 9. Accerta e dichiara che il valore delle quote spettante a ciascun condividente è il seguente:
- € 64.637,16; Persona_3
- € 64.637,16; Parte_1
- € 64.637,16; Parte_2
- € 32.318,58; CP_2
r.g. n. 8 - € 32.318,58; CP_1
10. Assegna a , , , Persona_3 Parte_1 Parte_2 [...]
e i diritti immobiliari secondo il progetto divisionale CP_2 CP_1 formato dall'Arch. alle pagine da 6 a 8 della relazione tecnica Persona_4 integrativa del 10.11.2019 e di cui al par. A.6 di parte motiva;
B) Quanto alla successione di : Persona_3
1. Accerta e dichiara che l'eredità di si è devoluta per Persona_3 successione legittima ai quattro figli , , Parte_1 Parte_2 CP_2
e in misura paritaria di ¼ ciascuno;
CP_1
2. Accerta e dichiara che l'eredità di è composta dei Persona_3 diritti specificamente ed analiticamente indicati ed elencati nella C.t.u. del 10.07.2019 alle pagine da 49 a 53 e nella C.t.u. integrativa del 10.11.2019 a pagina 9 e nel par. B.1 di parte motiva;
3. Accerta e dichiara che il valore dell'asse ereditario di Persona_3
è di € 98.143,17 e il valore delle quote spettanti a , , Parte_1 Parte_2
e su di esso è di € 24.535,79 per ciascuno;
CP_2 CP_1
4. Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sull'asse di Per_3
e assegna a , , e
[...] Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_1
i diritti come da progetto divisionale dell'Arch. di cui alle Persona_4 pagine 11 e 12 dell'allegato B alle note esplicative del C.t.u. del 28/29.12.2020 e riportato e trascritto al par.B.5 di parte motiva;
C) Quanto alla successione di : Parte_2
1. Accerta e dichiara che l'eredità di si è devoluta per Parte_2 successione legittima ai tre fratelli , e Parte_1 CP_2 CP_1 in quota paritaria di 1/3 ciascuno ai sensi dell'art.570 c.c.;
2. Accerta e dichiara che l'asse ereditario di è composto Parte_2 dalle attrezzature e macchinari agricoli, di cui alla descrizione analitica contenuta nella C.t.u. del 11.07.2019 alle pagine 61-65 e dei diritti immobiliari e di credito da conguaglio sulle successioni di e Persona_1 Per_3
specificamente descritti e indicati alle pagine da 57 a 67 della
[...] relazione tecnica del 11.07.2019 e alle pagine 13-15 dell'allegato B alle note esplicative del C.t.u. del 29.12.2020 e trascritti nella tabella di cui al par. C.1 di parte motiva;
3. Accerta e dichiara che il valore dell'asse ereditario di è Parte_2 di € 142.606,96 e che il valore delle quote spettanti a , Parte_1 [...]
e su di esso è di € 47.535,65 per ciascuno;
CP_2 CP_1
4. Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sull'asse di
[...]
e per l'effetto assegna a , e i Pt_2 Parte_1 CP_2 CP_1 diritti come da progetto divisionale sub allegato B (seconda proposta modificativa) alle note esplicativa del 28/29.12.2020 formato dall'Arch. Per_4
riportato e trascritto al par. C.3 di parte motiva;
[...]
- DICHIARA che, per effetto dello scioglimento delle tre comunioni ereditarie che precedono. 1) a sono attribuiti i seguenti diritti: Parte_1
a) diritto di proprietà del Fabbricato ad uso Agricolo in OR, loc. Gennare, distinto in NCT al Fg.12 n.370; b) diritto di proprietà del Fabbricato ad uso Residenziale in OR, loc.
r.g. n. 9 Gennare, distinto in NCT al Fg.12 n.142 (oggi 142 sub 1/2/3); c) diritto di proprietà del terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.155/a e 155/b; d) diritto di proprietà del terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.653/b; e) diritto di utile dominio del terreno in OR distinto in NCT al Fg.17 part.1; f) diritto di proprietà del terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 partt.175 e 176; e) attrezzature e macchinari agricoli, di cui alla descrizione analitica contenuta nella C.t.u. del 11.07.2019 alle pagine 64-65; 2) a sono attribuiti i seguenti diritti: CP_2
a) diritto di proprietà della porzione di terreno in OR in NCT al Fg.12 part.141/a, di mq 2.112 (da frazionamento fittizio part.141); b) diritto di proprietà del terreno in OR in NCT al Fg.12 part.141/b del Fabbricato al Fg.12 part.222; c) diritto di utile dominio sul terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 partt.308, 154 e 195; d) diritto di proprietà sul terreno in OR distinto in NCT al Fg.17 part.9; e) diritto di proprietà sul terreno in Ripi distinto in NCT al Fg.34 part.73; f) diritto di proprietà sui terreni siti in Pofi distinti in NCT al Fg.1 partt.241, 143 e 144; g) diritto di proprietà sui terreni in OR distinti in NCT al Fg.17 partt.724, 726 e 399; h) diritto di proprietà sul terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.198; 3) a sono attribuiti i seguenti diritti: CP_1
a) diritto di proprietà su porzione di terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.648/a di mq 2.112 (da frazionamento fittizio part.648); b) diritto di proprietà su terreno/fabbricato in OR distinto in NCT al Fg.12 part.188; c) diritto di proprietà sui terreni in OR distinti in NCT al Fg.12 partt.648/b e 201; d) diritto di proprietà sul terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.655/a; e) diritto di proprietà sul terrendo in OR distinto in NCT al Fg.12 part.187; il tutto come riportato negli allegati elaborati planimetrici;
per l'effetto delle attribuzioni che precedono,
- ACCERTA E DICHIARA che ha diritto di ricevere la somma Parte_1 di € 10.157,75 a titolo di conguaglio a credito oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co. 1 cod. civ. dalla pronuncia al saldo effettivo;
- ACCERTA E DICHIARA che ha diritto di ricevere la CP_2 somma di € 5.741,66 a titolo di conguaglio a credito oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co.1 cod. civ. dalla pronuncia al saldo effettivo;
per l'effetto:
r.g. n. 10 - DISPONE che corrisponda a la somma di € CP_1 Parte_1
10.157,75 a titolo di conguaglio a debito sul valore dei beni assegnatile oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co.1 cod. civ. dalla pronuncia al saldo effettivo;
- DISPONE che corrisponda a la somma di € CP_1 CP_2
5.741,96 a titolo di conguaglio a debito sul valore dei beni assegnatile oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co.1 cod. civ. dalla pronuncia al saldo effettivo;
- ACCOGLIE la domanda di rendiconto spiegata dalle convenute
[...]
e e per l'effetto CONDANNA al pagamento CP_1 CP_2 Parte_1 in favore di esse della complessiva somma di € 17.031,60, di cui € 8.515,80 a
ed € 8.515,80 a , oltre interessi al tasso legale ex CP_2 CP_1 art.1284 co.1 c.c. dalla domanda da ciascuna delle due avanzata al saldo;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese tanto del procedimento di sequestro conservativo in corso di causa quanto quelle del giudizio di merito;
- PONE le spese di C.t.u. come separatamente liquidate definitivamente a carico di tutti i condividenti in solido nei rapporti col C.t.u. e in misura proporzionale nelle rispettive quote nei rapporti di regresso”.
Un dispositivo complesso, che dà atto della decisione effettuata con modalità gradata per ciascuna delle tre successioni considerate . Avendo riguardo all'asse patrimoniale che afferisce alla successione di
, il Tribunale di Frosinone ha accertato la totale pretermissione Persona_1 della coniuge superstite e ha accolto la domanda di riduzione spiegata dalle figlie nella qualità di sue eredi, con conseguente acquisto da parte di Per_3 della qualità di erede e diritto di conseguire la quota di legittima pari a
[...] un quarto dell'asse ereditario del marito premorto, valutato sulla base della stima effettuata dalla CTU in via atomistica, residuando la quota disponibile di un quarto e la restante metà devoluta ai quattro figli. Tale quota è stata attribuita a seguito del procedimento di riduzione, che attese le disposizioni testamentarie di
, è stata imputata mediante concorso della coniuge pretermessa Persona_1 alla quota del relictum e alla ulteriore procedura di riduzione, sulla base dei valori conteggiati dalla CTU.
Infatti, e avevano chiesto la collazione dei beni che CP_2 CP_1 il genitore aveva in vita donato ai due fratelli e con atto di Pt_2 Pt_1 donazione del 23.08.1978 e il giudice di primo grado, dopo il relativo accertamento, ha disposto il conseguenziale prelievo dalla massa relitta di beni dal valore corrispondente al donatum, al fine di ripristinare la parità di trattamento tra i condividenti, secondo il piano predisposto dal CTU in contraddittorio con i consulenti di parte. Vale infine precisare che, nell'operare lo scioglimento delle tre masse ereditarie, il Tribunale ha fatto riferimento ai lotti formati dal CTU, procedendo non per sorteggio bensì per assegnazione diretta, ritenendo che la pluralità di masse e la variegata composizione di esse, nonché l'inevitabile frazionamento dei beni, avrebbe condotto, ove si fosse dato luogo a sorteggio, ad una possibile disgregazione dei fondi suscettibile di deprimerne il valore funzionale.
r.g. n. 11 ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, sulla base Parte_1 di tre motivi, chiedendone la parziale riforma, limitatamente alla imputazione dei beni mobili compresi nell'asse e , conseguentemente, ai criteri di formazione dei lotti, nonché all'accoglimento della domanda di rendiconto, secondo le conclusioni indicate in epigrafe. Tanto tanto , costituite in giudizio, hanno CP_1 CP_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello , e nel merito l'infondatezza dell'impugnazione per la genericità e il difetto di prova dei motivi addotti All'udienza del 26.10.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte appellante ha depositato una istanza istruttoria deferendo alle convenute il giuramento decisorio che ha chiesto alla Corte di ammettere, con l'autorizzazione a depositare ulteriore documentazione a supporto. Sull'opposizione delle parti appellate, valutate le note autorizzate, la Corte con l'ordinanza del 30.11.2023, ha rigettato l'istanza ritenendo che 'il giuramento decisorio deferito da Pt_1
non appare idoneo a fondare la decisione, ….in quanto egli intende
[...] provare la sussistenza del proprio diritto, non già con l'accertamento di un fatto che può essere oggetto di confessione, bensì con la conferma di scelte processuali (omessa richiesta dell'esecuzione della reintegra nel possesso da parte delle appellate ) e di comunicazioni tra difensori (fax dell'avv. Aniello Pullano indirizzato al legale di controparte in data 17.6.2011, con il quale si comunica la rimozione della catena che chiude il piazzale antistante la casa paterna oggetto di successione ereditaria), ossia di circostanze …che possono avere una incidenza soltanto indiretta, qualora ammissibili, nell'accertamento del fatto (Cass.,23.5.2023 n.14228)”. Pertanto, la causa è stata rinviata all'udienza del 05.12.2024, ove la Corte la ha trattenuta in decisione assegnando i termini di legge ex art. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, opposta dalla parte appellata . CP_1
L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, precedente alla riformulazione che si deve all'art. 3, comma 26, lett. a) del D.Lvo 10.10.2022 n. 149, ha formato oggetto di una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, i limiti di ammissibilità formale dell'atto di appello “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato r.g. n. 12 ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019). Tanto premesso, la Corte reputa che dai motivi di appello sono agevolmente ricavabili, senza incertezze, sia i punti della sentenza impugnati, sia le ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni in fatto e in diritto cui è giunto il primo giudice e che dunque l'appello di , ancorché riproduca in gran parte le Parte_1 considerazioni svolte in primo grado, è certamente ammissibile. 2. Con il primo motivo (ERRONEITÀ E/O CONTRADDITTORIETÀ DELLA DECISIONE RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE A SAVO BENITO DELL'INTERO COMPENDIO DI BENI MOBILI FACENTI PARTE DELLA MASSA EREDITARIA DI SAVO ANGELINO PER UN CONTROVALORE DI € 19.000,00. OMESSA OSSERVANZA DELL'INDICAZIONE DELLO STESSO G.I. (E NON CONTESTATA DALLE PARTI) D'ASSEGNAZIONE DEI SUDDETTI BENI A TUTTI I COEREDI IN PARTI UGUALI. OMESSA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 720 E 722 C.C.), l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'assegnare a l'intero compendio di beni mobili facenti Parte_1 parte della massa ereditaria di , ritenendo che ciò sarebbe stato Parte_2 conseguenza di un mero errore omissivo del CTU nella redazione dell'ultima versione del suo progetto divisionale, recepito per svista dal Tribunale nella sentenza definitiva, con palese violazione del principio di omogeneità delle quote consacrato dall'art. 727 c.c.. Con tale motivo di appello, l'appellante chiede di ripartire tra i tre fratelli i beni mobili relitti per una quota di valore pari a 1/3 per ciascuno, al fine di ridurre l'importo delle somme a conguaglio. Il motivo è infondato. Il parametro normativo costituito dall'art. 727 c.c., invocato dall'appellante a fondamento della sua doglianza è interpretato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità non già come una regola assoluta, in virtù della quale 'le porzioni devono essere formate …comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità', bensì come una norma che indica soltanto un criterio di massima per la formazione delle porzioni, dal quale il Giudice ben può motivatamente discostarsi, come si deduce dall'espresso richiamo agli artt. 720 e 722 c.c.. “Il principio stabilito dall'art. 727 c.c. in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima;
ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento” (Cass., sez. II, 24.10.2024 n. 27602; Cass-sez. II 12.12.2017 n. 29733).
r.g. n. 13 Orbene, la sentenza dà atto, nel procedere alla divisione della massa patrimoniale relativa alla successione di , che tale compendio Parte_2 include tutti i beni mobili consistenti nel complesso di mezzi e strumenti agricoli per un valore di € 19.000,00. L'attribuzione di tali beni per l'intero a Parte_1
e non già nella misura corrispondente € 6.333,00 per ciascuno dei condividenti, corrisponde a un criterio di conferma del pregresso utilizzo dei beni medesimi in ragione della maggiore attribuzione di parti di terreni tra loro contigui, assegnati allo stesso appellante. Pertanto, non si ravvede nessuna violazione di legge in relazione al principio di omogeneità delle quote sancito dall'art. 727 c.c.; piuttosto la scelta evidenzia l'obiettivo del loro maggiore sfruttamento economico nel rispetto della loro funzionalità. Né appare in contrasto con tale conclusione, il verbale del 12.1.2021 nel quale, preso atto delle posizioni delle parti intese a raggiungere una soluzione transattiva, il Giudice propone di valutare la richiesta di volta alla Parte_1 ripartizione dei beni mobili, constatando il difetto dell'interesse, previamente rappresentato, ad ottenerne l'assegnazione. Proposta interlocutoria, intesa ad agevolare la conciliazione, nella quale, comunque, la constatazione del sopravvenuto difetto di interesse all'assegnazione degli strumenti agricoli, non contraddice l'obiettiva maggiore utilità economica della loro assegnazione unitaria, una volta venuta meno la soluzione transattiva perseguita.
3. Analoghe ragioni valgono per respingere anche il secondo motivo di appello, con il quale si deduce (ERRONEA ED ILLEGITTIMA DECISIONE DI MODIFICARE IL PROGETTO DIVISIONALE DEL CTU IN ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI MODIFICA AVANZATA DA
“PRINCIPALMENTE” PER EVITARE CONGUAGLI IN CP_2
DENARO ANCHE A CREDITO), assumendo che il Tribunale di Frosinone avrebbe errato nel modificare il progetto divisionale del CTU sia perché in deroga ai principi ispiratori del progetto, sia perché non idoneo ad evitare/contenere i conguagli in denaro. In sostanza nella valutazione delle quote, ricorrono le censure già formulate con il primo motivo di appello circa il difetto di omogeneità che ridonderebbe in una più elevata misura dei conguagli. In realtà, la motivazione della sentenza impugnata appare ineccepibile sia nella ricostruzione delle argomentazioni del CTU in ordine alla formazione dei lotti, in quanto condizionati dal diritto di prescelta assegnato ai figli maschi e per effetto del testamento di , sia al Pt_1 Pt_2 Persona_1 bilanciamento all'interno dei principi di equità generale tra le diverse richieste avanzate dai condividenti. Rispetto a tali richieste, in difetto di una soluzione transattiva, appare più vicina a ciascuno la soluzione indicata come B tra le proposte avanzate dal CTU e che la sentenza impugnata ha recepito sulla base dei criteri sopra enunciati. Tra l'altro, assegnando all'appellante un maggior numero di terreni accorpati in funzione di migliore coltivazione del fondo e di unitaria consistenza con l'immobile di abitazione.
4. Con il terzo motivo ( ERRONEA ED INGIUSTA CONDANNA DI
AL RENDICONTO DEI FRUTTI CIVILI IN FAVORE Parte_1
r.g. n. 14 DELLE DUE COEREDI - DIFETTO DI PROVA OVVERO OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. IN SUBORDINE, ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A TITOLO DI FRUTTI CIVILI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO, SOGGETTIVO E QUANTITATIVO) si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui condanna al Parte_1 pagamento dei frutti civili, deducendo in via principale l'insussistenza del diritto al rendiconto da parte delle sorelle e e , in via subordinata, CP_2 CP_1
l'erroneità del calcolo effettuato. Ed invero, il godimento esclusivo dei luoghi di causa non comporterebbe alcun obbligo di rendiconto, essendo legittimo che ognuno dei condividenti eserciti il proprio possesso sia in assenza degli altri aventi diritto sia in modo più intenso rispetto al godimento che ne fanno gli altri e, in particolare, che “l'uso esclusivo del bene comune da parte dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito a esso in modo certo e inequivoco, sicché l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti hanno manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non è stato loro concesso” (Cass. civ. n. 2423/2015). Tale aspetto del terzo motivo di appello va esaminato prioritariamente e se ne deve affermare la assoluta infondatezza, alla luce degli atti di causa.
“In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.” (Cass.,sez. II, 8.11.2023 n. 31105). Tali principi , frutto di una giurisprudenza consolidata, sono stati oggetto di corretta applicazione da parte della sentenza impugnata, la quale ha motivatamente ritenuto che le evidenze processuali abbiano incontrovertibilmente provato che il godimento esercitato da sui Parte_1 beni comuni, successivamente alla morte del fratello , sia stato non Pt_2 soltanto esclusivo ma anche escludente di un pari godimento da parte delle sorelle. Gli argomenti elencati dalla sentenza del Tribunale di Frosinone sono appaganti e definitivi in tal senso. La pretesa inerzia o disinteresse delle sorelle, allegata da per Parte_1 giustificare l'attività di manutenzione condotta personalmente è sonoramente smentita dalle iniziative processuali di sequestro conservativo e di spoglio esercitate nel corso del giudizio, a fronte delle quali i verbali di interrogatorio di provano un uso esclusivo successivamente alla morte del fratello Parte_1
, con il cambio di residenza dello stesso presso la casa paterna. Pt_2 Pt_1
La mancata disponibilità delle chiavi da parte delle sorelle, che ne disponevano r.g. n. 15 finché era in vita il fratello , a fini di assistenza di quest'ultimo e della Pt_2 madre convivente, è un ulteriore elemento di prova. Le prove orali acquisite nel giudizio di primo grado e nelle fasi cautelari in corso di causa (dichiarazioni delle parti, testimonianza relativa alla circostanza della mancata disponibilità delle chiavi da parte delle sorelle, nonostante l'accordo di condivisione sottoscritto nel 2002, testimonianza relativa alle opere di manutenzione del fondo eseguita per ordine di , con l'intervento Parte_1 della sorella , che aveva chiesto l'ausilio delle forze dell'ordine) provano CP_1 che ha goduto della cosa comune e dei frutti prodotti dal fondo in Parte_1 via esclusiva, negando ogni partecipazione alle coeredi. Né le circostanze che l'appellante ha chiesto di provare con il giuramento decisorio non ammesso da questa Corte sono idonee a modificare il giudizio. Infatti, la rimozione della catena apposta a chiusura della proprietà da parte di nel corso del processo di divisione, peraltro oggetto di una mera Parte_1 comunicazione tra i difensori, non muta la sostanza della disponibilità del bene comune da parte dell'appellante. Il rigetto del terzo motivo di appello comporta l'esame dei sei motivi avanzati in via subordinata, con i quali l'appellante contesta, sotto diversi profili, la quantificazione del proprio debito nei confronti delle sorelle coeredi per il godimento esclusivo dei beni ereditari. Con quattro motivi l'appellante censura la decisione impugnata in quanto nel conteggio dei frutti ripetibili il Tribunale sarebbe incorso in erronee valutazioni di tipo oggettivo, sia in riferimento alla natura dei beni interessati sia alla decorrenza della valutazione dei frutti medesimi. Tali profili non sono fondati. Ed invero, con il quinto motivo subordinato alla reiezione del terzo ( ERRONEITA' DELLA SENTENZA DI CONDANNA DELL'APPELLANTE PER NON AVER ESAMINATO E DISTINTO IL PETITUM DELLE DOMANDE SEPARATAMENTE PROPOSTE DALLE CONVENUTE) va osservato che la sentenza, in realtà, dà atto della domanda di rendiconto presentata in ciascuno dei tre giudizi, concludendo che la domanda da valutare è quella proposta nei confronti di dalle sorelle in relazione all'eredità Parte_1 fraterna posto che l'originaria domanda di rendiconto avanzata nei confronti di ambedue i fratelli, dopo la morte di , vede sovrapporre la posizione Pt_2 delle sorelle e del fratello quali eredi del fratello premorto. Neppure appare fondato il quarto motivo subordinato ( DIVERSA NATURA DEI BENI DEI CUI FRUTTI CIVILI SI DISCUTE (PROFILO OGGETTIVO), posto che diversamente da quanto assume l'appellante per il quale il Tribunale avrebbe “confuso” le vicende della casa paterna con quelle dei terreni, in realtà nel computo del rendiconto la sentenza distingue i frutti dei fabbricati, concludendo per la redditività della sola casa paterna, atteso il cattivo stato di manutenzione degli altri immobili, da quello dei terreni e del diverso calcolo dei frutti percepiti. Anche la censura relativa ai limiti temporali della quantificazione , come proposta dall'appellante con il sesto motivo di impugnazione (ERRONEITA' DELLA LIQUIDAZIONE DEI FRUTTI CIVILI MATURATI GENERICAMENTE FINO ALLA DATA DELLA DIVISIONE, OMESSA
r.g. n. 16 CONSIDERAZIONE DELLA PROVA IN ATTI DELLA RIMOZIONE, DA PARTE DI NEL GIUGNO 2011, DELLA CATENA CHE Parte_1
ASSERITAMENTE IMPEDIVA L'ACCESSO ALLA CASA PATERNA E RELATIVA CORTE) non può essere accolta, poiché la comunicazione intercorsa tra i difensori relativa alla circostanza della rimozione indicata, non vale a provare la cessazione del godimento esclusivo del bene comune come diversamente accertato. Va respinto anche il terzo motivo di appello subordinato ( L'OMESSA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLE SPESE NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SOSTENUTE DALL'EREDE ), in quanto le spese sostenute computate Pt_1 nella valutazione della massa patrimoniale in relazione ai frutti vengono stimate nell'ambito dei criteri di calcolo utilizzati, assumendo la redditività dei beni come al netto dei costi medesimi. L'appellante, inoltre, con il primo motivo di impugnazione in via subordinata (ERRONEA DEI FRUTTI CIVILI OPERATA DAL Parte_6
CTU) lamenta che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha diviso i frutti civili indicati dal CTU, cui ognuno dei tre condividenti ha diritto, in tre parti uguali, invece che, in riferimento all'asse ereditario paterno, in proporzione alle relative quote ereditarie accertate. Anche tale censura va respinta, in quanto dimentica che in relazione alla successione di la posizione degli Parte_2 eredi è paritaria e che esattamente il rendiconto dei frutti va diviso nella misura di 1/3 per ciascuno. Infine, va rigettato il secondo motivo di appello subordinato (ERRONEITA' NEL PUNTO IN CUI DISPONE CHE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE DOVUTE DALL'APPELLANTE A TITOLO DI FRUTTI CIVILI DEVONO ESSERE MAGGIORATE DEGLI INTERESSI LEGALI “DALLA DOMANDA …AL SALDO”), posta la correttezza della decisione impugnata che ha accordato gli interessi dalla domanda al saldo in ragione della natura di debito di valore dei frutti naturali (Cass., sez. III, 19.11.1992 n. 12362). Per quanto esposto, l'appello di deve essere respinto, in quanto Parte_1 infondato.
5.Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di e e avverso la sentenza del
[...] CP_2 CP_1
r.g. n. 17 Tribunale Ordinario di Frosinone n. 227/2024, pubblicata in data 30.01.2024 e notificata il 26.02.2024, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata, che per l'effetto conferma;
Condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.366,00 per ciascuna parte , oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge, disposta la distrazione delle spese, quanto a in favore degli CP_1 avvocati Luciano Menga e Ivo Baldassini, dichiaratisi antistatari. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.3.2025 La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Silvia Sapienza.
r.g. n. 18
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore dr. Riccardo Massera Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6818 Ruolo generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 05.12.2024, con la concessione dei termini di legge e vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Salvucci, rappresentato e difenso dagli Avv.ti Aniello
Pullano e Anselmo Pullano, per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], (C.F.: CP_1
, C.F._2 elettivamente domiciliata in Frosinone, via Marco Tullio Cicerone n.240, presso lo studio degli Avv. Luciano Menga e Avv. Ivo Baldassini, i quali la rappresentano e difendono per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATA
E
nata a [...] il [...], (C.F.: CP_2
), C.F._3
r.g. n. 1 elettivamente domiciliata in Frosinone, via Moccia n. 82, presso lo studio degli Avv.ti Arturo Del Giudice. e Avv. Oscar Federico Del Giudice i quali la rappresentano e difendono per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 468/2022 , pubblicata in data 11.5.2022, non notificata – successione –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'adita Corte, per tutti motivi esposti in narrativa, e in parziale riforma della sentenza impugnata: I°- IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del primo motivo d'appello, accertare e dichiarare che i beni mobili facenti parte della massa ereditaria di
(elencati a pag. 64 e 65 della CTU del 10.7.2019) per il valore Parte_2 complessivo di € 19.000,00, sono stati erroneamente attribuiti per l'intero a
[...]
e che, invece, vanno suddivisi in parti uguali tra , Pt_1 Parte_1 [...]
e , con conseguente necessità di modifica del progetto CP_2 CP_1 divisionale approvato nella sentenza di primo grado, se del caso previa riconvocazione e/o nomina di CTU al fine di ricostituire il valore dei rispettivi lotti, mediante la suddivisione dei suddetti beni mobili in TRE piccoli lotti del valore di € (19.000,00/3=) 6.333,00 cadauno, da assegnare ad ognuno dei tre condividenti per sorteggio (in difetto di scelta concordata) e conseguente necessaria riformulazione dei lotti nel seguente modo: A. nei confronti della condividente : CP_2
A.1) con il ripristino del Lotto 2 (assegnato a ) nella Parte_1 composizione indicata nel progetto divisionale del Ctu, antecedente alla modifica apportata dal Tribunale e, quindi, mediante la riassegnazione al Lotto 2 dei quattro terreni distinti in catasto di OR al Foglio 12 mappali n. 726, 724, 399 e al Foglio 17, mapp. N. 9, del valore complessivo di € 17.578,00, con un conguaglio (a credito) di di € 11.245,00; CP_2
A.2) IN SUBORDINE, mediante la riassegnazione al lotto 2 dei due terreni al F.17 part. n.9 (del valore di € 4.400,00) e del terreno al F.12 mapp n. 399 (del valore di € 2.552,00) per un valore complessivo di € 6.952,00, a fronte della somma di € 6.333,33 corrispondente al valore pro-quota di beni mobili da assegnare a , con un conguaglio a credito di ed a CP_2 CP_2 debito di di € 618,67; Parte_1
B. nei confronti della condividente : CP_1
B.1) mediante l'assegnazione al Lotto 2 di dei due terreni Parte_1
(risultanti da frazionamento fittizio) in catasto di OR al F..12 mapp. N.187/a del valore di € 10.772,86 e mapp. n. 187/b del valore di € 7.239.14 (valore complessivo di € 18.012,00), assegnati al Lotto 3 di , con CP_1 conseguente annullamento del conguaglio disposto in sentenza a carico di
[...]
in favore di e con disposizione di un conguaglio a credito di CP_1 Parte_1
r.g. n. 2 ed a debito di di € 1.520,92; CP_1 Parte_1
B.2) in subordine, mediante l'assegnazione al Lotto 2 di solo Parte_1 del terreno in catasto al F. 12, n. 187/b del valore di € € 7.239,14, con una riduzione del conguaglio in danaro a debito di ed a credito di CP_1 [...]
da € 16.491,08 (€ 10.157,75 statuiti in sentenza +€ 6.333,33 derivanti Pt_1 dalla quota parte dei beni mobili) ad € 9.251,94; II°- IN OGNI CASO (anche a prescindere dal precedente primo motivo), disporre la ricostituzione del lotto 2 assegnato a (come da progetto Parte_1 divisionale del CTU, prima dell'operata modifica del Tribunale) mediante la riassegnazione al suddetto Lotto 2 dei quattro terreni distinti in catasto di OR al Foglio 12 mappali n. 726, 724, 399 e al Foglio 17, mapp. N. 9, del valore complessivo di € 17.578,00, con ripristino dell'originario conguaglio (a debito) di € 7.420,25, al posto di quello (a credito) di € 10.157,75 e nel rispetto dei principi ispiratori del progetto divisionale generale;
III°- SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, in riferimento al secondo motivo d'appello, accertare e dichiarare, che nulla è dovuto da alle due Parte_1 coeredi appellate a titolo di rendiconto in relazione a tutti i beni ereditari appartenenti alle tre masse oggetto di divisione. IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di non accoglimento del superiore motivo d'appello, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui: 1) ha assegnato all'appellante la quota parte dei frutti civili da Parte_1 ripartire fra i tre eredi, anche relativamente all'asse ereditario di
[...]
, nella misura di un terzo invece che in misura corrispondente alla Per_1 sua quota ereditaria relativa a detto asse ereditario nella misura stabilita dal Tribunale (41,66%) e, per l'effetto, ridurre l'importo da lui dovuto ad ognuna delle due coeredi appellate nella corrispondente misura della sua maggior quota ereditaria;
2) ha stabilito che gli interessi al tasso legale relativi alle somme dovute da
a titolo di frutti civili decorrono sulla somma complessivamente Parte_1 liquidata in sentenza “dalla domanda al saldo” e, per l'effetto, disporre la decorrenza dei suddetti interessi “a scalare”, dalla data dei singoli ratei annuali al saldo;
3) non ha tenuto conto, in sede di calcolo dei frutti civili, delle spese sostenute dall'appellante per come documentate nella misura di € Parte_1
10.132,72 e per l'effetto ricalcolare i frutti civili (da ripartire fra i tre eredi) al netto di dette spese in caso di confermato obbligo di rendiconto a carico di
[...]
, ovvero, in caso di non confermato obbligo di rendiconto, porle a carico Pt_1 della massa, con parziale rimborso allo stesso pro quota;
Parte_1
4) ha stabilito l'obbligo di rendiconto INDISTINTAMENTE per tutti i beni IMMOBILI caduti in successione, senza distinzione fra terreni e fabbricati e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusione di obbligo di rendiconto per ognuno dei ventuno terreni compresi nell'asse ereditario, per il quale non risulti provato che ne Parte_1 ha escluso dal relativo godimento sia la sorella che la sorella , CP_2 CP_1 con conseguente ricalcolo dell'importo finale dovuto a tale titolo ad ognuna delle due coeredi;
5) ha stabilito l'obbligo di rendiconto INDISTINTAMENTE senza
r.g. n. 3 distinguere fra la domanda di rendiconto di e quella di CP_2 [...]
, temporalmente distanziate, come del resto evidenziato dallo stesso CP_1
Giudice di prime cure, e per l'effetto, ricalcolare i frutti civili disponendone la decorrenza dal momento della domanda promossa da ciascuna delle coeredi;
6) ha stabilito l'obbligo di rendiconto fino alla data di elaborazione del progetto divisionale del 2019 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'eventuale obbligo di rendiconto di sussiste, per la casa paterna e Parte_1 relativa corte, solo da maggio 2008 fino a giugno 2011; IV°- In accoglimento della domanda d'annullamento, totale o parziale, della condanna al rendiconto, ordinare a la restituzione a CP_2 [...]
della somma di € 8.515,80 pagata in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 grado (come da ricevuta di bonifico che si allega - All C) ovvero di quella minore che risulterà indebitamente pagata in base all'accoglimento di una o più delle domande di riforma dell'impugnata sentenza avanzate in via subordinata.
– In ogni caso con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA SAVO AURELIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto: 1) In via preliminare ed assorbente: a) dichiarare inammissibile l'appello in quanto rappresenta la mera, generica, ripetizione delle doglianze esposte in primo grado e difetta in toto della proposizione di specifiche censure ai capi della sentenza appellata che risultano passati in giudicato;
il che preclude la reiterata proposizione di doglianze anch'esse definite con forza di giudicato, nonché ai sensi dell'art.345, comma 1, c.p.c. in forza di domande nuove non svolte nel corso del giudizio di primo grado e dunque inammissibili;
b) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.342, comma 1, nn.1, 2 e 3 c.p.c. c) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc per non avere nessuna probabilità di accoglimento;
2) In ogni caso e nel merito: respingere tutte le eccezioni, richieste e conclusioni formulate dall'odierno appellante in quanto infondate, in punto di fatto ed in punto di diritto e comunque inammissibili e non provate, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.468/2022 pubblicata il 11.05.2022 – R.G. n.709/2001 – Repert. n.427/2022 del 12.05.2022 – emessa dal Tribunale di Frosinone – in composizione collegiale – impugnata dal sig. con atto di appello notificato in data 13.12.2022, Parte_1 con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Con vittoria nelle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori antistatari.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello svolto da e le domande tutte come in esso svolte, in quanto Parte_1 inammissibili e comunque
r.g. n. 4 infondate, per i motivi di cui sopra con integrale conferma della Sentenza qui ingiustamente gravata. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado. In via istruttoria, ci si oppone alla riconvocazione del CTU per i motivi come sopra indicati e nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversaria istanza si chiede la nomina di diverso CTU, per motivi di opportunità. Con conferma delle richieste istruttorie già articolate nelle conclusioni del giudizio di primo grado e precisamente nella memoria del 29.10.2015, che di seguito si trascrivono:
= Prove orali = Si insiste nell'ammissione di tutte le prove orali già richieste nella causa portante R.G.n. 709/2001 cui la causa R.g.n. 2743/2012 è stata riunita, e si chiede ammettersi interrogatorio formale delle controparti e, all'esito, prova per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che era in possesso e a conoscenza dell'esistenza del Parte_1 testamento olografo per cui è la presente causa già prima di dare corso quale attore alla controversia 709/2001 (divisione legittima eredità genitori).
2. Vero che il sig. utilizza i beni ereditari (terreni, fabbricati e Parte_1 attrezzature agricole) in via esclusiva, precludendone il pari uso e godimento alle coeredi.
3. Vero che il sig. senza l'autorizzazione e contro il consenso Parte_1 dei coeredi gestisce in via autonoma l'azienda agricola e ha provveduto al taglio di numerosi alberi e piante di vario genere.
4. Vero che il sig. ha apposto in territorio del comune di Parte_1
OR n. 2 cancelli in ferro (rispettivamente uno sulla via di accesso anteriore della casa paterna e uno sulla parte posteriore a confine con la proprietà ) atti a impedire Testimone_1
l'accesso alla proprietà ereditaria alla convenuta.
5. Vero che il sig. ha apposto una recinzione metallica e catene Parte_1 con lucchetti idonei a impedire l'accesso sui beni per cui è causa.
6. Vero che il sig. ha modificato lo stato dei luoghi dei beni Parte_1 oggetto del presente giudizio di divisione ereditaria tanto da impedire il libero accesso e godimento di tutti i beni alla coerede . CP_2
7. Vero che i beni ereditari del sig. sono in possesso Parte_2 esclusivo del solo
[...]
in cu si è immesso dopo la morte del fratello. Pt_1
8. Vero che ha immediatamente dopo la morte del fratello Parte_1 fissato la sua residenza nella casa paterna e coltiva i terreni ed utilizza i mezzi già di proprietà del di lui fratello riscuotendone i relativi frutti. Parte_2
Si indicano a testi:
1. res in Frosinone via San Martino 19; Parte_3
r.g. n. 5
2. resi in Frosinone Via Giordano Bruno;
Controparte_3
3. Ing. res. in Frosinone Via le G. Marconi n. 12; Persona_2
4. Ing. residente in [...]; Tes_2
5. res. Veroli via Passeggiata San Giuseppe;
Parte_4
6. Geom. salvo altri Parte_5
Per la sola ipotesi di ammissione e, salvo gravame, sin da ora si chiede voler ammettere prova contraria sugli stessi capitoli come eventualmente articolati da controparte ed ammessi, con i medesimi testi come sopra indicati salvo altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 12.12.2022 ad e CP_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di CP_2 Parte_1
Frosinone, n. 468/2022, avente ad oggetto tre giudizi riuniti, con la quale il Giudice di primo grado ha disposto la divisione della comunione ereditaria per la successione dei genitori e e del fratello Persona_1 Persona_3
. Parte_2
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha convenuto davanti al Tribunale di Frosinone i Parte_1 fratelli , e chiedendo la divisione Parte_2 CP_2 CP_1 della comunione costituita per la successione del padre , , Persona_1 deceduto l'11.4.1992 , e della madre deceduta il 30.12.1998. Persona_3
I convenuti aderivano tutti alla domanda di divisione, ma mentre il fratello eccepiva di imputare ai debiti della massa ereditaria le spese funerarie Pt_2 da lui sostenute e di escludere un immobile menzionato dal fratello, della cui proprietà non vi era prova, tanto tanto , in via CP_1 CP_2 riconvenzionale chiedevano la collazione dei beni immobili oggetto delle donazioni che il padre aveva in vita disposto in favore dei due fratelli, nonché il rendiconto dei frutti civili relativi ai beni di cui i fratelli avevano il possesso esclusivo a decorrere dalla morte dei genitori.
Nel corso del giudizio, ha notificato ai fratelli un atto di Parte_1 citazione con il quale a fondamento della domanda di divisione, ha dedotto di essere erede del defunto padre in forza di un testamento olografo recante il seguente tenore testuale: “Io sottoscritto nato il [...] Persona_1 desidero e intendo lasciare i miei beni come tutto ciò che è la disponibile ai miei due figli maschi ( e ) da scegliersela dove vogliono e il resto a Pt_1 Pt_2 tutti e quattro. Ciò si intende come testamento e non altro e può funzionare tre giorni dopo la mia morte e quella di mia moglie. OR 22 giugno 1974.
”. Persona_1
Avverso tale domanda e ribadita la istanza di CP_1 CP_2 collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e ricevute dai fratelli nonché il rendiconto dei frutti civili percepiti e percipiendi relativi al godimento esclusivo degli stessi, dalla data del decesso dei genitori fino all'effettivo rilascio, hanno eccepito la nullità del testamento per violazione del divieto di patto successorio, l'inammissibilità della domanda di per intervenuta Parte_1
r.g. n. 6 prescrizione, e , in via subordinata, la lesione della quota di legittima spettante alla madre in quanto a loro volta sue eredi. Persona_3
I due giudizi sono stati riuniti e ad essi è stato riunito anche il terzo giudizio introdotto, in seguito al decesso di , da , che ha Parte_2 CP_1 chiesto anche la divisione della eredità del fratello, domanda cui hanno aderito .
Nella complessa vicenda giudiziale, con sentenza non definitiva n. 315/2018 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 30.03.2018 e pubblicata il 05.04.2018, sono state decise le questioni pregiudiziali: rigettate le eccezioni di nullità del testamento olografo redatto da il 22.06.1974 e di Persona_1 declaratoria della prescrizione del diritto di di accettare l'eredità Parte_1 paterna, è stata dichiarata aperta la successione di , di Persona_1 Per_3
e di . Quindi la causa è stata rimessa in istruttoria per gli
[...] Parte_2 accertamenti necessari alla decisione della domanda avanzata da e CP_2
di riduzione per lesione della quota della coniuge legittimaria CP_1 pretermessa dal testamento olografo di , di Persona_3 Persona_1 collazione delle donazioni effettuate dal padre in favore dei fratelli e di rendiconto dei frutti civili maturati e maturandi.
Svolta l'istruttoria e depositata la consulenza tecnica d'ufficio dell'Arch.
eseguita con la gradata considerazione delle tre diverse Persona_4 successioni, seguita da integrazioni peritali e adeguamenti al progetto divisionale, risultati vani i tentativi di componimento bonario della lite, all'udienza del 18.01.2022 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni e la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione.
il Tribunale di Frosinone ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in 1° grado iscritto al n.709/2001 cui sono riuniti il n.3713/2008 e il n.2743/2012 , promosso da nei confronti di e , così decide: Parte_1 CP_1 CP_2
A) Quanto alla successione di : Persona_1
1. Accerta e dichiara l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante alla coniuge e per l'effetto, in accoglimento della spiegata Persona_3 domanda di riduzione testamentaria per lesione di legittima, dichiara che
è erede di e ha diritto alla quota riservata di Persona_3 Persona_1
¼ del patrimonio ereditario a mente dell'art.542 co.2 cod. civ.; 2. Dichiara che l'eredità di alla data di apertura della Persona_1 successione (11.04.21992) è costituita dai diritti patrimoniali (relictum+donatum) specificamente indicati nella c.t.u. depositata il 11.07.2019, alle pagine da 11 a 13 e che il valore dell'asse a tale data è di € 339.111,85, come analiticamente reso nelle pagine da 19 a 33 della c.t.u. depositata il 11.07.2019 e secondo la tabella riepilogativa alle pagine 32-33; 3. Accerta e dichiara che l'eredità di si è devoluta per Persona_1 successione testamentaria ai sensi dell'art.542 co.2 cod. civ. alla moglie Per_3
r.g. n. 7 per la quota di ¼ e ai quattro figli , , Per_3 Parte_1 Parte_2 [...]
e per la quota di 1/2 , mentre la quota disponibile è di ¼ CP_2 CP_1 del patrimonio;
4. Accerta e dichiara che il valore della quota disponibile è di € 84.777,96, il valore della quota di riserva spettante a è di € 84.777,96 e il Persona_3 valore della quota di riserva complessivamente spettante ai quattro figli
[...]
, , e è di € 169.555,93; Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_1
5. Accerta e dichiara che la quota disponibile si è ripartita in misura paritaria tra i figli e , secondo la facoltà di scelta Parte_1 Parte_2 attribuita loro in testamento dal de cuius e da costoro esercitata, come in parte motiva;
per l'effetto dichiara che:
- è proprietario del Fabbricato ad uso Agricolo in OR, loc. Parte_1
Gennare, distinto al NCT al fg. 12 n.370 e del Fabbricato ad uso Residenziale in OR, loc. Gennare, distinto in NCT Fg.12 n.142 (oggi 142 sub 1/2/3);
- e per lui i suoi eredi sono rispettivamente titolari dei Parte_2 seguenti diritti:
§ : diritto di proprietà sulla porzione di Terreno in OR CP_1
NCT Fg.12 n.187/a (di mq 414,34);
§ : diritto di proprietà sul terreno in OR al NCT Fg.12 CP_2
n.198 con conguaglio a credito di euro 8.176,86;
§ , del diritto di utile dominio sul terreno in OR al NCT Parte_1
Fg.17 n.1, con conguaglio a credito pari ad euro 9.310,86; il tutto come meglio riportato in parte motiva;
6. Accerta e dichiara che il valore dei beni immobili donati da
[...]
a ciascuno dei figli e con atto di Per_1 Parte_1 Parte_2 donazione per notar del 23.08.1978 da collazionare per imputazione Per_5 alla massa è di € 5.280,00; 7. Dispone in favore di , e Controparte_4 CP_2 CP_1 prelevamenti di beni in natura dalla massa per un valore corrispondente a € 5.280,00 ciascuno;
per l'effetto assegna a:
- il diritto di proprietà su porzione di terreno in OR in CP_1
NCT al Fg.12 part.648/a, di mq 2.112 (da frazionamento fittizio part.648);
- il diritto di proprietà su porzione di terreno in OR in CP_2
NCT al Fg.12 part.141/a, di mq 2.112 (da frazionamento fittizio part.141);
- il diritto di proprietà su porzione di terreno in OR Persona_3 in NCT al Fg.12 part.155/a, di mq 1.320 (da frazionamento fittizio part.155);
8. Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sull'asse di
[...]
, segnatamente composto dei diritti immobiliari elencati nella tabella Per_1 riepilogativa a pagina 5 della c.t.u. integrativa del 10.11.2019 che espressamente si richiama e di cui a pagina 15 tabella sub par. A.3 di parte motiva, il cui valore alla data della divisione è di € 258.548,66; 9. Accerta e dichiara che il valore delle quote spettante a ciascun condividente è il seguente:
- € 64.637,16; Persona_3
- € 64.637,16; Parte_1
- € 64.637,16; Parte_2
- € 32.318,58; CP_2
r.g. n. 8 - € 32.318,58; CP_1
10. Assegna a , , , Persona_3 Parte_1 Parte_2 [...]
e i diritti immobiliari secondo il progetto divisionale CP_2 CP_1 formato dall'Arch. alle pagine da 6 a 8 della relazione tecnica Persona_4 integrativa del 10.11.2019 e di cui al par. A.6 di parte motiva;
B) Quanto alla successione di : Persona_3
1. Accerta e dichiara che l'eredità di si è devoluta per Persona_3 successione legittima ai quattro figli , , Parte_1 Parte_2 CP_2
e in misura paritaria di ¼ ciascuno;
CP_1
2. Accerta e dichiara che l'eredità di è composta dei Persona_3 diritti specificamente ed analiticamente indicati ed elencati nella C.t.u. del 10.07.2019 alle pagine da 49 a 53 e nella C.t.u. integrativa del 10.11.2019 a pagina 9 e nel par. B.1 di parte motiva;
3. Accerta e dichiara che il valore dell'asse ereditario di Persona_3
è di € 98.143,17 e il valore delle quote spettanti a , , Parte_1 Parte_2
e su di esso è di € 24.535,79 per ciascuno;
CP_2 CP_1
4. Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sull'asse di Per_3
e assegna a , , e
[...] Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_1
i diritti come da progetto divisionale dell'Arch. di cui alle Persona_4 pagine 11 e 12 dell'allegato B alle note esplicative del C.t.u. del 28/29.12.2020 e riportato e trascritto al par.B.5 di parte motiva;
C) Quanto alla successione di : Parte_2
1. Accerta e dichiara che l'eredità di si è devoluta per Parte_2 successione legittima ai tre fratelli , e Parte_1 CP_2 CP_1 in quota paritaria di 1/3 ciascuno ai sensi dell'art.570 c.c.;
2. Accerta e dichiara che l'asse ereditario di è composto Parte_2 dalle attrezzature e macchinari agricoli, di cui alla descrizione analitica contenuta nella C.t.u. del 11.07.2019 alle pagine 61-65 e dei diritti immobiliari e di credito da conguaglio sulle successioni di e Persona_1 Per_3
specificamente descritti e indicati alle pagine da 57 a 67 della
[...] relazione tecnica del 11.07.2019 e alle pagine 13-15 dell'allegato B alle note esplicative del C.t.u. del 29.12.2020 e trascritti nella tabella di cui al par. C.1 di parte motiva;
3. Accerta e dichiara che il valore dell'asse ereditario di è Parte_2 di € 142.606,96 e che il valore delle quote spettanti a , Parte_1 [...]
e su di esso è di € 47.535,65 per ciascuno;
CP_2 CP_1
4. Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sull'asse di
[...]
e per l'effetto assegna a , e i Pt_2 Parte_1 CP_2 CP_1 diritti come da progetto divisionale sub allegato B (seconda proposta modificativa) alle note esplicativa del 28/29.12.2020 formato dall'Arch. Per_4
riportato e trascritto al par. C.3 di parte motiva;
[...]
- DICHIARA che, per effetto dello scioglimento delle tre comunioni ereditarie che precedono. 1) a sono attribuiti i seguenti diritti: Parte_1
a) diritto di proprietà del Fabbricato ad uso Agricolo in OR, loc. Gennare, distinto in NCT al Fg.12 n.370; b) diritto di proprietà del Fabbricato ad uso Residenziale in OR, loc.
r.g. n. 9 Gennare, distinto in NCT al Fg.12 n.142 (oggi 142 sub 1/2/3); c) diritto di proprietà del terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.155/a e 155/b; d) diritto di proprietà del terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.653/b; e) diritto di utile dominio del terreno in OR distinto in NCT al Fg.17 part.1; f) diritto di proprietà del terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 partt.175 e 176; e) attrezzature e macchinari agricoli, di cui alla descrizione analitica contenuta nella C.t.u. del 11.07.2019 alle pagine 64-65; 2) a sono attribuiti i seguenti diritti: CP_2
a) diritto di proprietà della porzione di terreno in OR in NCT al Fg.12 part.141/a, di mq 2.112 (da frazionamento fittizio part.141); b) diritto di proprietà del terreno in OR in NCT al Fg.12 part.141/b del Fabbricato al Fg.12 part.222; c) diritto di utile dominio sul terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 partt.308, 154 e 195; d) diritto di proprietà sul terreno in OR distinto in NCT al Fg.17 part.9; e) diritto di proprietà sul terreno in Ripi distinto in NCT al Fg.34 part.73; f) diritto di proprietà sui terreni siti in Pofi distinti in NCT al Fg.1 partt.241, 143 e 144; g) diritto di proprietà sui terreni in OR distinti in NCT al Fg.17 partt.724, 726 e 399; h) diritto di proprietà sul terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.198; 3) a sono attribuiti i seguenti diritti: CP_1
a) diritto di proprietà su porzione di terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.648/a di mq 2.112 (da frazionamento fittizio part.648); b) diritto di proprietà su terreno/fabbricato in OR distinto in NCT al Fg.12 part.188; c) diritto di proprietà sui terreni in OR distinti in NCT al Fg.12 partt.648/b e 201; d) diritto di proprietà sul terreno in OR distinto in NCT al Fg.12 part.655/a; e) diritto di proprietà sul terrendo in OR distinto in NCT al Fg.12 part.187; il tutto come riportato negli allegati elaborati planimetrici;
per l'effetto delle attribuzioni che precedono,
- ACCERTA E DICHIARA che ha diritto di ricevere la somma Parte_1 di € 10.157,75 a titolo di conguaglio a credito oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co. 1 cod. civ. dalla pronuncia al saldo effettivo;
- ACCERTA E DICHIARA che ha diritto di ricevere la CP_2 somma di € 5.741,66 a titolo di conguaglio a credito oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co.1 cod. civ. dalla pronuncia al saldo effettivo;
per l'effetto:
r.g. n. 10 - DISPONE che corrisponda a la somma di € CP_1 Parte_1
10.157,75 a titolo di conguaglio a debito sul valore dei beni assegnatile oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co.1 cod. civ. dalla pronuncia al saldo effettivo;
- DISPONE che corrisponda a la somma di € CP_1 CP_2
5.741,96 a titolo di conguaglio a debito sul valore dei beni assegnatile oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co.1 cod. civ. dalla pronuncia al saldo effettivo;
- ACCOGLIE la domanda di rendiconto spiegata dalle convenute
[...]
e e per l'effetto CONDANNA al pagamento CP_1 CP_2 Parte_1 in favore di esse della complessiva somma di € 17.031,60, di cui € 8.515,80 a
ed € 8.515,80 a , oltre interessi al tasso legale ex CP_2 CP_1 art.1284 co.1 c.c. dalla domanda da ciascuna delle due avanzata al saldo;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese tanto del procedimento di sequestro conservativo in corso di causa quanto quelle del giudizio di merito;
- PONE le spese di C.t.u. come separatamente liquidate definitivamente a carico di tutti i condividenti in solido nei rapporti col C.t.u. e in misura proporzionale nelle rispettive quote nei rapporti di regresso”.
Un dispositivo complesso, che dà atto della decisione effettuata con modalità gradata per ciascuna delle tre successioni considerate . Avendo riguardo all'asse patrimoniale che afferisce alla successione di
, il Tribunale di Frosinone ha accertato la totale pretermissione Persona_1 della coniuge superstite e ha accolto la domanda di riduzione spiegata dalle figlie nella qualità di sue eredi, con conseguente acquisto da parte di Per_3 della qualità di erede e diritto di conseguire la quota di legittima pari a
[...] un quarto dell'asse ereditario del marito premorto, valutato sulla base della stima effettuata dalla CTU in via atomistica, residuando la quota disponibile di un quarto e la restante metà devoluta ai quattro figli. Tale quota è stata attribuita a seguito del procedimento di riduzione, che attese le disposizioni testamentarie di
, è stata imputata mediante concorso della coniuge pretermessa Persona_1 alla quota del relictum e alla ulteriore procedura di riduzione, sulla base dei valori conteggiati dalla CTU.
Infatti, e avevano chiesto la collazione dei beni che CP_2 CP_1 il genitore aveva in vita donato ai due fratelli e con atto di Pt_2 Pt_1 donazione del 23.08.1978 e il giudice di primo grado, dopo il relativo accertamento, ha disposto il conseguenziale prelievo dalla massa relitta di beni dal valore corrispondente al donatum, al fine di ripristinare la parità di trattamento tra i condividenti, secondo il piano predisposto dal CTU in contraddittorio con i consulenti di parte. Vale infine precisare che, nell'operare lo scioglimento delle tre masse ereditarie, il Tribunale ha fatto riferimento ai lotti formati dal CTU, procedendo non per sorteggio bensì per assegnazione diretta, ritenendo che la pluralità di masse e la variegata composizione di esse, nonché l'inevitabile frazionamento dei beni, avrebbe condotto, ove si fosse dato luogo a sorteggio, ad una possibile disgregazione dei fondi suscettibile di deprimerne il valore funzionale.
r.g. n. 11 ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, sulla base Parte_1 di tre motivi, chiedendone la parziale riforma, limitatamente alla imputazione dei beni mobili compresi nell'asse e , conseguentemente, ai criteri di formazione dei lotti, nonché all'accoglimento della domanda di rendiconto, secondo le conclusioni indicate in epigrafe. Tanto tanto , costituite in giudizio, hanno CP_1 CP_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello , e nel merito l'infondatezza dell'impugnazione per la genericità e il difetto di prova dei motivi addotti All'udienza del 26.10.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte appellante ha depositato una istanza istruttoria deferendo alle convenute il giuramento decisorio che ha chiesto alla Corte di ammettere, con l'autorizzazione a depositare ulteriore documentazione a supporto. Sull'opposizione delle parti appellate, valutate le note autorizzate, la Corte con l'ordinanza del 30.11.2023, ha rigettato l'istanza ritenendo che 'il giuramento decisorio deferito da Pt_1
non appare idoneo a fondare la decisione, ….in quanto egli intende
[...] provare la sussistenza del proprio diritto, non già con l'accertamento di un fatto che può essere oggetto di confessione, bensì con la conferma di scelte processuali (omessa richiesta dell'esecuzione della reintegra nel possesso da parte delle appellate ) e di comunicazioni tra difensori (fax dell'avv. Aniello Pullano indirizzato al legale di controparte in data 17.6.2011, con il quale si comunica la rimozione della catena che chiude il piazzale antistante la casa paterna oggetto di successione ereditaria), ossia di circostanze …che possono avere una incidenza soltanto indiretta, qualora ammissibili, nell'accertamento del fatto (Cass.,23.5.2023 n.14228)”. Pertanto, la causa è stata rinviata all'udienza del 05.12.2024, ove la Corte la ha trattenuta in decisione assegnando i termini di legge ex art. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, opposta dalla parte appellata . CP_1
L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, precedente alla riformulazione che si deve all'art. 3, comma 26, lett. a) del D.Lvo 10.10.2022 n. 149, ha formato oggetto di una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, i limiti di ammissibilità formale dell'atto di appello “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato r.g. n. 12 ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019). Tanto premesso, la Corte reputa che dai motivi di appello sono agevolmente ricavabili, senza incertezze, sia i punti della sentenza impugnati, sia le ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni in fatto e in diritto cui è giunto il primo giudice e che dunque l'appello di , ancorché riproduca in gran parte le Parte_1 considerazioni svolte in primo grado, è certamente ammissibile. 2. Con il primo motivo (ERRONEITÀ E/O CONTRADDITTORIETÀ DELLA DECISIONE RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE A SAVO BENITO DELL'INTERO COMPENDIO DI BENI MOBILI FACENTI PARTE DELLA MASSA EREDITARIA DI SAVO ANGELINO PER UN CONTROVALORE DI € 19.000,00. OMESSA OSSERVANZA DELL'INDICAZIONE DELLO STESSO G.I. (E NON CONTESTATA DALLE PARTI) D'ASSEGNAZIONE DEI SUDDETTI BENI A TUTTI I COEREDI IN PARTI UGUALI. OMESSA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 720 E 722 C.C.), l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'assegnare a l'intero compendio di beni mobili facenti Parte_1 parte della massa ereditaria di , ritenendo che ciò sarebbe stato Parte_2 conseguenza di un mero errore omissivo del CTU nella redazione dell'ultima versione del suo progetto divisionale, recepito per svista dal Tribunale nella sentenza definitiva, con palese violazione del principio di omogeneità delle quote consacrato dall'art. 727 c.c.. Con tale motivo di appello, l'appellante chiede di ripartire tra i tre fratelli i beni mobili relitti per una quota di valore pari a 1/3 per ciascuno, al fine di ridurre l'importo delle somme a conguaglio. Il motivo è infondato. Il parametro normativo costituito dall'art. 727 c.c., invocato dall'appellante a fondamento della sua doglianza è interpretato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità non già come una regola assoluta, in virtù della quale 'le porzioni devono essere formate …comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità', bensì come una norma che indica soltanto un criterio di massima per la formazione delle porzioni, dal quale il Giudice ben può motivatamente discostarsi, come si deduce dall'espresso richiamo agli artt. 720 e 722 c.c.. “Il principio stabilito dall'art. 727 c.c. in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima;
ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento” (Cass., sez. II, 24.10.2024 n. 27602; Cass-sez. II 12.12.2017 n. 29733).
r.g. n. 13 Orbene, la sentenza dà atto, nel procedere alla divisione della massa patrimoniale relativa alla successione di , che tale compendio Parte_2 include tutti i beni mobili consistenti nel complesso di mezzi e strumenti agricoli per un valore di € 19.000,00. L'attribuzione di tali beni per l'intero a Parte_1
e non già nella misura corrispondente € 6.333,00 per ciascuno dei condividenti, corrisponde a un criterio di conferma del pregresso utilizzo dei beni medesimi in ragione della maggiore attribuzione di parti di terreni tra loro contigui, assegnati allo stesso appellante. Pertanto, non si ravvede nessuna violazione di legge in relazione al principio di omogeneità delle quote sancito dall'art. 727 c.c.; piuttosto la scelta evidenzia l'obiettivo del loro maggiore sfruttamento economico nel rispetto della loro funzionalità. Né appare in contrasto con tale conclusione, il verbale del 12.1.2021 nel quale, preso atto delle posizioni delle parti intese a raggiungere una soluzione transattiva, il Giudice propone di valutare la richiesta di volta alla Parte_1 ripartizione dei beni mobili, constatando il difetto dell'interesse, previamente rappresentato, ad ottenerne l'assegnazione. Proposta interlocutoria, intesa ad agevolare la conciliazione, nella quale, comunque, la constatazione del sopravvenuto difetto di interesse all'assegnazione degli strumenti agricoli, non contraddice l'obiettiva maggiore utilità economica della loro assegnazione unitaria, una volta venuta meno la soluzione transattiva perseguita.
3. Analoghe ragioni valgono per respingere anche il secondo motivo di appello, con il quale si deduce (ERRONEA ED ILLEGITTIMA DECISIONE DI MODIFICARE IL PROGETTO DIVISIONALE DEL CTU IN ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI MODIFICA AVANZATA DA
“PRINCIPALMENTE” PER EVITARE CONGUAGLI IN CP_2
DENARO ANCHE A CREDITO), assumendo che il Tribunale di Frosinone avrebbe errato nel modificare il progetto divisionale del CTU sia perché in deroga ai principi ispiratori del progetto, sia perché non idoneo ad evitare/contenere i conguagli in denaro. In sostanza nella valutazione delle quote, ricorrono le censure già formulate con il primo motivo di appello circa il difetto di omogeneità che ridonderebbe in una più elevata misura dei conguagli. In realtà, la motivazione della sentenza impugnata appare ineccepibile sia nella ricostruzione delle argomentazioni del CTU in ordine alla formazione dei lotti, in quanto condizionati dal diritto di prescelta assegnato ai figli maschi e per effetto del testamento di , sia al Pt_1 Pt_2 Persona_1 bilanciamento all'interno dei principi di equità generale tra le diverse richieste avanzate dai condividenti. Rispetto a tali richieste, in difetto di una soluzione transattiva, appare più vicina a ciascuno la soluzione indicata come B tra le proposte avanzate dal CTU e che la sentenza impugnata ha recepito sulla base dei criteri sopra enunciati. Tra l'altro, assegnando all'appellante un maggior numero di terreni accorpati in funzione di migliore coltivazione del fondo e di unitaria consistenza con l'immobile di abitazione.
4. Con il terzo motivo ( ERRONEA ED INGIUSTA CONDANNA DI
AL RENDICONTO DEI FRUTTI CIVILI IN FAVORE Parte_1
r.g. n. 14 DELLE DUE COEREDI - DIFETTO DI PROVA OVVERO OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. IN SUBORDINE, ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A TITOLO DI FRUTTI CIVILI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO, SOGGETTIVO E QUANTITATIVO) si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui condanna al Parte_1 pagamento dei frutti civili, deducendo in via principale l'insussistenza del diritto al rendiconto da parte delle sorelle e e , in via subordinata, CP_2 CP_1
l'erroneità del calcolo effettuato. Ed invero, il godimento esclusivo dei luoghi di causa non comporterebbe alcun obbligo di rendiconto, essendo legittimo che ognuno dei condividenti eserciti il proprio possesso sia in assenza degli altri aventi diritto sia in modo più intenso rispetto al godimento che ne fanno gli altri e, in particolare, che “l'uso esclusivo del bene comune da parte dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito a esso in modo certo e inequivoco, sicché l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti hanno manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non è stato loro concesso” (Cass. civ. n. 2423/2015). Tale aspetto del terzo motivo di appello va esaminato prioritariamente e se ne deve affermare la assoluta infondatezza, alla luce degli atti di causa.
“In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.” (Cass.,sez. II, 8.11.2023 n. 31105). Tali principi , frutto di una giurisprudenza consolidata, sono stati oggetto di corretta applicazione da parte della sentenza impugnata, la quale ha motivatamente ritenuto che le evidenze processuali abbiano incontrovertibilmente provato che il godimento esercitato da sui Parte_1 beni comuni, successivamente alla morte del fratello , sia stato non Pt_2 soltanto esclusivo ma anche escludente di un pari godimento da parte delle sorelle. Gli argomenti elencati dalla sentenza del Tribunale di Frosinone sono appaganti e definitivi in tal senso. La pretesa inerzia o disinteresse delle sorelle, allegata da per Parte_1 giustificare l'attività di manutenzione condotta personalmente è sonoramente smentita dalle iniziative processuali di sequestro conservativo e di spoglio esercitate nel corso del giudizio, a fronte delle quali i verbali di interrogatorio di provano un uso esclusivo successivamente alla morte del fratello Parte_1
, con il cambio di residenza dello stesso presso la casa paterna. Pt_2 Pt_1
La mancata disponibilità delle chiavi da parte delle sorelle, che ne disponevano r.g. n. 15 finché era in vita il fratello , a fini di assistenza di quest'ultimo e della Pt_2 madre convivente, è un ulteriore elemento di prova. Le prove orali acquisite nel giudizio di primo grado e nelle fasi cautelari in corso di causa (dichiarazioni delle parti, testimonianza relativa alla circostanza della mancata disponibilità delle chiavi da parte delle sorelle, nonostante l'accordo di condivisione sottoscritto nel 2002, testimonianza relativa alle opere di manutenzione del fondo eseguita per ordine di , con l'intervento Parte_1 della sorella , che aveva chiesto l'ausilio delle forze dell'ordine) provano CP_1 che ha goduto della cosa comune e dei frutti prodotti dal fondo in Parte_1 via esclusiva, negando ogni partecipazione alle coeredi. Né le circostanze che l'appellante ha chiesto di provare con il giuramento decisorio non ammesso da questa Corte sono idonee a modificare il giudizio. Infatti, la rimozione della catena apposta a chiusura della proprietà da parte di nel corso del processo di divisione, peraltro oggetto di una mera Parte_1 comunicazione tra i difensori, non muta la sostanza della disponibilità del bene comune da parte dell'appellante. Il rigetto del terzo motivo di appello comporta l'esame dei sei motivi avanzati in via subordinata, con i quali l'appellante contesta, sotto diversi profili, la quantificazione del proprio debito nei confronti delle sorelle coeredi per il godimento esclusivo dei beni ereditari. Con quattro motivi l'appellante censura la decisione impugnata in quanto nel conteggio dei frutti ripetibili il Tribunale sarebbe incorso in erronee valutazioni di tipo oggettivo, sia in riferimento alla natura dei beni interessati sia alla decorrenza della valutazione dei frutti medesimi. Tali profili non sono fondati. Ed invero, con il quinto motivo subordinato alla reiezione del terzo ( ERRONEITA' DELLA SENTENZA DI CONDANNA DELL'APPELLANTE PER NON AVER ESAMINATO E DISTINTO IL PETITUM DELLE DOMANDE SEPARATAMENTE PROPOSTE DALLE CONVENUTE) va osservato che la sentenza, in realtà, dà atto della domanda di rendiconto presentata in ciascuno dei tre giudizi, concludendo che la domanda da valutare è quella proposta nei confronti di dalle sorelle in relazione all'eredità Parte_1 fraterna posto che l'originaria domanda di rendiconto avanzata nei confronti di ambedue i fratelli, dopo la morte di , vede sovrapporre la posizione Pt_2 delle sorelle e del fratello quali eredi del fratello premorto. Neppure appare fondato il quarto motivo subordinato ( DIVERSA NATURA DEI BENI DEI CUI FRUTTI CIVILI SI DISCUTE (PROFILO OGGETTIVO), posto che diversamente da quanto assume l'appellante per il quale il Tribunale avrebbe “confuso” le vicende della casa paterna con quelle dei terreni, in realtà nel computo del rendiconto la sentenza distingue i frutti dei fabbricati, concludendo per la redditività della sola casa paterna, atteso il cattivo stato di manutenzione degli altri immobili, da quello dei terreni e del diverso calcolo dei frutti percepiti. Anche la censura relativa ai limiti temporali della quantificazione , come proposta dall'appellante con il sesto motivo di impugnazione (ERRONEITA' DELLA LIQUIDAZIONE DEI FRUTTI CIVILI MATURATI GENERICAMENTE FINO ALLA DATA DELLA DIVISIONE, OMESSA
r.g. n. 16 CONSIDERAZIONE DELLA PROVA IN ATTI DELLA RIMOZIONE, DA PARTE DI NEL GIUGNO 2011, DELLA CATENA CHE Parte_1
ASSERITAMENTE IMPEDIVA L'ACCESSO ALLA CASA PATERNA E RELATIVA CORTE) non può essere accolta, poiché la comunicazione intercorsa tra i difensori relativa alla circostanza della rimozione indicata, non vale a provare la cessazione del godimento esclusivo del bene comune come diversamente accertato. Va respinto anche il terzo motivo di appello subordinato ( L'OMESSA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLE SPESE NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SOSTENUTE DALL'EREDE ), in quanto le spese sostenute computate Pt_1 nella valutazione della massa patrimoniale in relazione ai frutti vengono stimate nell'ambito dei criteri di calcolo utilizzati, assumendo la redditività dei beni come al netto dei costi medesimi. L'appellante, inoltre, con il primo motivo di impugnazione in via subordinata (ERRONEA DEI FRUTTI CIVILI OPERATA DAL Parte_6
CTU) lamenta che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha diviso i frutti civili indicati dal CTU, cui ognuno dei tre condividenti ha diritto, in tre parti uguali, invece che, in riferimento all'asse ereditario paterno, in proporzione alle relative quote ereditarie accertate. Anche tale censura va respinta, in quanto dimentica che in relazione alla successione di la posizione degli Parte_2 eredi è paritaria e che esattamente il rendiconto dei frutti va diviso nella misura di 1/3 per ciascuno. Infine, va rigettato il secondo motivo di appello subordinato (ERRONEITA' NEL PUNTO IN CUI DISPONE CHE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE DOVUTE DALL'APPELLANTE A TITOLO DI FRUTTI CIVILI DEVONO ESSERE MAGGIORATE DEGLI INTERESSI LEGALI “DALLA DOMANDA …AL SALDO”), posta la correttezza della decisione impugnata che ha accordato gli interessi dalla domanda al saldo in ragione della natura di debito di valore dei frutti naturali (Cass., sez. III, 19.11.1992 n. 12362). Per quanto esposto, l'appello di deve essere respinto, in quanto Parte_1 infondato.
5.Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di e e avverso la sentenza del
[...] CP_2 CP_1
r.g. n. 17 Tribunale Ordinario di Frosinone n. 227/2024, pubblicata in data 30.01.2024 e notificata il 26.02.2024, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata, che per l'effetto conferma;
Condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.366,00 per ciascuna parte , oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge, disposta la distrazione delle spese, quanto a in favore degli CP_1 avvocati Luciano Menga e Ivo Baldassini, dichiaratisi antistatari. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.3.2025 La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Silvia Sapienza.
r.g. n. 18