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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto scritto al n. r.g. 2754/2024 promosso da:
nato a [...] il [...] e ata a Lucera Controparte_1 Controparte_2
(FG) il 9.07.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FRAPICCINI OLIMPIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione. Essi si danno fin da ora il reciproco consenso ai fini del rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco tra loro, dandosi atto di essere entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale sita in OS (AN), Via Casette di Passatempo n. 14 rimarrà momentaneamente nella disponibilità del Sig. che continuerà ad abitarVi, fintantoché la stessa Controparte_1 non verrà venduta, mentre la Sig.ra , che ha già reperito una nuova abitazione in Controparte_2
Recanati (MC), nella quale, medio tempore, trasferirà la propria residenza;
potrà asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali.
I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che la casa Coniugale sita in OS (AN), Casette di
Passatempo n. 14 dovrà essere venduta entro e non oltre 1 anno dall'omologa della separazione;
se così non fosse essi stabiliscono, sin da ora e concordemente, che detto immobile dovrà essere 1 rilasciato anche dal Sig. e posto in locazione al fine di poter al meglio Controparte_1 sostenere l'onere delle rate del mutuo che ad oggi gravano in modo pesante sui coniugi.
Nell'ipotesi, invece, di vendita dell'immobile entro un anno dalla omologa della separazione, i coniugi concordano nello stabilire che il prezzo di vendita, fissato oggi in € 360.000,00, verrà utilizzato per coprire ed onorare la somma residua del mutuo gravante sulla detta abitazione familiare, mentre la restante somma verrà divisa in parti uguali tra i ricorrenti.
I coniugi, vista l'effettiva grandezza dell'immobile adibito a casa coniugale, concordano sin da ora che, lo stesso possa essere affittato per brevi periodi anche parzialmente da subito e nelle more della vendita, in quanto il Sig. risieda ed utilizza soltanto un piano del predetto immobile. CP_1
Il ricavato delle dette locazioni brevi andrà comunque a coprire le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale.
4) Fintanto che la casa coniugale di OS (AN), Vai Casette di Passatempo n.14, non sarà venduta, il mutuo sulla stessa gravante verrà onorato da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno su di un conto cointestato nel quale fruiranno soltanto le spese relative al detto mutuo.
5) Il Sig. si impegna, fintanto che rimarrà nella casa coniugale a mantenerla Controparte_1 in ordine e ad occuparsi della ordinaria manutenzione della stessa con la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, a decorrere dall'omologa della separazione il Sig. volturerà a CP_1 suo nome le utenze relative alla abitazione di OS (MC), Via Casette di Passatempo n. 14 e di esse se ne farà integrale carico.
7) I coniugi dichiarano che una volta venduta la casa coniugale sita in OS (AN), Via Casette di
Passatempo n. 14 ed estinto il conto corrente comune su cui grava la rata del mutuo ipotecario non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Controparte_1 Controparte_2 separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lucera il 22.04.1993.
L'udienza di comparizione delle parti del 15.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 358/2024 emessa in data 27.11.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 17.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, confermando la volontà di divorziare.
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, preso atto della sentenza n. 358 del 27.11.2024, con la quale questo Tribunale ha omologato la separazione dei coniugi, nonché considerato che è ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – sostitutive dell'udienza di comparizione – e che la separazione è perdurata ininterrottamente da tale epoca, il
Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la domanda.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lucera il
22.04.1993 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lucera al n. 32, parte II, serie
A Ufficio 1 dell'anno 1993.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
a Lucera il 22.04.1993 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lucera al CP_2
n. 32, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1993; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucera di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso ad Ancona, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto scritto al n. r.g. 2754/2024 promosso da:
nato a [...] il [...] e ata a Lucera Controparte_1 Controparte_2
(FG) il 9.07.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FRAPICCINI OLIMPIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione. Essi si danno fin da ora il reciproco consenso ai fini del rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco tra loro, dandosi atto di essere entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale sita in OS (AN), Via Casette di Passatempo n. 14 rimarrà momentaneamente nella disponibilità del Sig. che continuerà ad abitarVi, fintantoché la stessa Controparte_1 non verrà venduta, mentre la Sig.ra , che ha già reperito una nuova abitazione in Controparte_2
Recanati (MC), nella quale, medio tempore, trasferirà la propria residenza;
potrà asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali.
I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che la casa Coniugale sita in OS (AN), Casette di
Passatempo n. 14 dovrà essere venduta entro e non oltre 1 anno dall'omologa della separazione;
se così non fosse essi stabiliscono, sin da ora e concordemente, che detto immobile dovrà essere 1 rilasciato anche dal Sig. e posto in locazione al fine di poter al meglio Controparte_1 sostenere l'onere delle rate del mutuo che ad oggi gravano in modo pesante sui coniugi.
Nell'ipotesi, invece, di vendita dell'immobile entro un anno dalla omologa della separazione, i coniugi concordano nello stabilire che il prezzo di vendita, fissato oggi in € 360.000,00, verrà utilizzato per coprire ed onorare la somma residua del mutuo gravante sulla detta abitazione familiare, mentre la restante somma verrà divisa in parti uguali tra i ricorrenti.
I coniugi, vista l'effettiva grandezza dell'immobile adibito a casa coniugale, concordano sin da ora che, lo stesso possa essere affittato per brevi periodi anche parzialmente da subito e nelle more della vendita, in quanto il Sig. risieda ed utilizza soltanto un piano del predetto immobile. CP_1
Il ricavato delle dette locazioni brevi andrà comunque a coprire le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale.
4) Fintanto che la casa coniugale di OS (AN), Vai Casette di Passatempo n.14, non sarà venduta, il mutuo sulla stessa gravante verrà onorato da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno su di un conto cointestato nel quale fruiranno soltanto le spese relative al detto mutuo.
5) Il Sig. si impegna, fintanto che rimarrà nella casa coniugale a mantenerla Controparte_1 in ordine e ad occuparsi della ordinaria manutenzione della stessa con la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, a decorrere dall'omologa della separazione il Sig. volturerà a CP_1 suo nome le utenze relative alla abitazione di OS (MC), Via Casette di Passatempo n. 14 e di esse se ne farà integrale carico.
7) I coniugi dichiarano che una volta venduta la casa coniugale sita in OS (AN), Via Casette di
Passatempo n. 14 ed estinto il conto corrente comune su cui grava la rata del mutuo ipotecario non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Controparte_1 Controparte_2 separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lucera il 22.04.1993.
L'udienza di comparizione delle parti del 15.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 358/2024 emessa in data 27.11.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 17.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, confermando la volontà di divorziare.
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, preso atto della sentenza n. 358 del 27.11.2024, con la quale questo Tribunale ha omologato la separazione dei coniugi, nonché considerato che è ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – sostitutive dell'udienza di comparizione – e che la separazione è perdurata ininterrottamente da tale epoca, il
Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la domanda.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lucera il
22.04.1993 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lucera al n. 32, parte II, serie
A Ufficio 1 dell'anno 1993.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
a Lucera il 22.04.1993 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lucera al CP_2
n. 32, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1993; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucera di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso ad Ancona, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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