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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13249/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Enrica Puppo Parte_1
-ricorrente- contro
( ) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
in data 21.04.2012 in Torino, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino al
[...]
n. 00213, Parte I, anno 2012, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere a tutte le trascrizioni di legge;
Dare atto che i coniugi sono economicamente autonomi.
In via istruttoria:
Voglia l'Ill.mo Tribunale
• Ordinare al Sig. , qualora non vi provveda spontaneamente, di produrre le Controparte_1 dichiarazioni dei redditi, gli estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni, le visure relative alle pagina 1 di 3 proprietà immobiliari, nonché ogni documento utile al fine di comprendere la sua situazione reddituale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con ogni eventuale ulteriore pronunzia accessoria secondo legge.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in TORINO, il 21/04/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 213 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 25/09/2017.
Con ricorso depositato il 20/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza in data 15/05/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Il Giudice invitava il difensore alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
pagina 2 di 3 PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, il 2.7.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13249/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Enrica Puppo Parte_1
-ricorrente- contro
( ) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
in data 21.04.2012 in Torino, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino al
[...]
n. 00213, Parte I, anno 2012, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere a tutte le trascrizioni di legge;
Dare atto che i coniugi sono economicamente autonomi.
In via istruttoria:
Voglia l'Ill.mo Tribunale
• Ordinare al Sig. , qualora non vi provveda spontaneamente, di produrre le Controparte_1 dichiarazioni dei redditi, gli estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni, le visure relative alle pagina 1 di 3 proprietà immobiliari, nonché ogni documento utile al fine di comprendere la sua situazione reddituale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con ogni eventuale ulteriore pronunzia accessoria secondo legge.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in TORINO, il 21/04/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 213 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 25/09/2017.
Con ricorso depositato il 20/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza in data 15/05/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Il Giudice invitava il difensore alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
pagina 2 di 3 PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, il 2.7.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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