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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE ZO presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA IO UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA società con unico socio Parte_1 (C.F. ), non in proprio ma nella qualità di mandataria di P.IVA_1 [...] (C.F. ), con l'avvocato Massimo Luconi nel Parte_2 P.IVA_2 cui studio in Roma alla Via Antonio Bosio n. 2 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 CodiceFiscale_1 l'avvocato Enrico Caratozzolo nel cui studio in Roma, Piazza Cavour 17 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 23 (C.F. ), con l'avvocato Controparte_2 CodiceFiscale_2 Maurizio Canfora nel cui studio in Roma, Piazza Cavour n. 17 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
C.F. Controparte_3
); P.IVA_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6629 pubblicata il 2/5/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti (nel prosieguo Controparte_1 anche solo debitore) e (nel prosieguo anche solo terzo Controparte_2 acquirente), l'attrice premesso che in data Controparte_3 30/9/2009 la Arti Group S.r.l., in persona del legale rappresentante
[...]
, aveva aperto il conto corrente n. 28571, chiuso in data 1/9/2016 Controparte_1 con un saldo negativo di € 133.925,81, e premesso altresì che con fideiussione omnibus del 12/10/2009 il predetto aveva assunto garanzia per CP_1 l'adempimento di tutte le obbligazioni della correntista fino alla concorrenza di € 996.000,00, aumentata ad € 1.464.000,00 in data 4/10/2010, e premesso inoltre che alla data del 31/3/2012 la predetta società era debitrice di essa attrice per € 245.713,76 quale saldo debitore del ricordato conto corrente, esposizione aumentata ad € 297.369,25 alla data del 3/4/2012 per prelievi effettuati fra l'1/4/2012 e il 3/4/2012, allegava che con atto di compravendita del 3/4/2012, a rogito notaio di Roma, il aveva venduto alla Persona_1 CP_1 convenuta la piena proprietà dell'appartamento, sito nella locale via CP_2 Gennargentu n. 11; che in data 16/5/2013 il , nonostante la ricordata CP_1 vendita, aveva trasferito la residenza proprio nell'immobile venduto alla CP_2 con cui si era sposato in data 13/9/2014; che con lettera del 19/6/2016 essa attrice aveva comunicato anche al predetto la revoca delle linee di credito CP_1 accordate alla Arti Group S.r.l., la cui esposizione debitoria ammontava, a quella data, ad € 1.352.979,63; che nel caso di specie ricorrevano i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2901 c.c., atteso che con il predetto atto il si era CP_1 spogliato dell'unico bene di cui era proprietario, divenendo del tutto impossidente. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione, reiterate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e riportate in epigrafe. Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale, Controparte_1 contestata la domanda attrice e ribadita l'insussistenza della certezza del credito e pag. 2 di 23 dei presupposti per l'accoglimento della domanda, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate nella comparsa di risposta e genericamente richiamate nella nota di trattazione scritta: “ … 1) Rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte. 2) Condannare parte attrice alle spese e compensi del giudizio. In ogni caso ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla cancellazione della trascrizione, con esonero di ogni responsabilità al riguardo. …”. Si costituiva in giudizio anche la convenuta , la quale, Controparte_2 eccepita l'intervenuta prescrizione della domanda ex art. 2903 c.c. e in ogni caso l'infondatezza della domanda per assenza, per quanto di interesse, del requisito soggettivo, instava per l'accoglimento delle conclusioni, rassegnate in comparsa di risposta e poi riportate nella nota di trattazione cartolare, richiamata in epigrafe. Con ordinanza riservata 3/3/2018 era rigettata l'eccezione di prescrizione ed erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c.. La causa veniva istruita con acquisizione di documenti e all'udienza del 18/9/2018 era rinviata al 9/11/2019 per la precisazione delle conclusioni. Con atto di intervento, depositato in data 14/9/2019, era intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. e per essa, quale mandataria, la Parte_2
la quale, premesso di essere divenuta titolare, in forza di Controparte_4 contratto di cessione del 20/12/2017, di un insieme di crediti di
[...]
fra cui quello di cui al presente giudizio, come da avviso Controparte_3 oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 151 del 23/12/2017, dichiarava appunto di intervenire nel giudizio, riportandosi integralmente a quanto già esposto, chiesto, dedotto e prodotto dalla cedente e facendo proprie tutte le Controparte_3 domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate, anche in udienza, da intendersi integralmente ritrascritte. Seguivano rinvii all'udienza del 27/10/2020 e poi d'ufficio a quella del 13/4/2021, con decreto dell'1/10/2020. Subentrato in concreto questo Giudice nel ruolo in data 20/1/2021, con decreto 19/2/2021, stante la necessità di riorganizzare il ruolo, era disposto rinvio all'udienza dell'11/10/2021. Con decreto 13/9/2021 era disposto, alla luce dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modificazioni, che la predetta udienza si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato termine fino a cinque giorni prima della nuova udienza per depositare note di trattazione cartolare contenenti le conclusioni. Con atto depositato il 5/10/2021 si costituiva, sempre per la cessionaria e in sostituzione dell'originaria mandataria Parte_2 [...]
la la quale, ribadito che vi era stata la Controparte_4 Parte_1 cessione in blocco di crediti da a Controparte_3 [...]
ivi compreso quello vantato nei confronti della debitrice Parte_2 principale Arti Group S.r.l. e del garante a titolo di saldo debitore del CP_1 conto corrente n. 28571, acceso il 30/9/2009 e chiuso in data 1/9/2016, allegava che con atto del 15/9/2021, a rogito notaio di Roma (rep. 11130, Persona_2 racc. 6755), era stata conferita procura speciale a con Parte_1 contestuale revoca della procura a suo tempo conferita a Controparte_4
pag. 3 di 23 e insisteva pertanto in tutte le difese, domande e conclusioni rassegnate in precedenza. Le parti, salvo l'attrice, hanno provveduto al deposito di note di trattazione cartolare, contenenti le conclusioni definitive. All'udienza dell'11/10/2021, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precedentemente indicate -per l'attrice, ancora parte del giudizio, si è fatto riferimento alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.-, con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriore 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 30/12/2021.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così pronunciato:
“dichiara ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di Parte_2 cessionaria del credito, e, per essa, della mandataria Parte_1 rigetta la domanda revocatoria, introdotta dall'attrice Controparte_3 nei confronti dei convenuti e
[...] Controparte_1 CP_2 ; ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Roma 1 di procedere alla
[...] cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione (presentazione n. 118 del 16/5/2017; RG 55425; RP 37110), con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta condanna in solido CP_2 l'attrice e l'intervenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuno dei convenuti, in € 12.678,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente, va ricordato -come discorso di carattere generale- che in base all'art. 111, comma 1, c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e il cessionario può intervenire (comma 3), mantenendo quest'ultimo detta veste processuale di interventore, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. 6471/2012), il quale, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (cfr. Cass. 22424/2009). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice e il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (cfr. Cass. 1535/2010; Cass. 6302/1995). Nel caso di specie non risulta il consenso dei convenuti all'estromissione dell'originaria attrice né conferente provvedimento del Giudice, con la conseguenza che l'attrice deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (cfr. Cass. 18483/2006). Si evidenzia che non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla richiamata cessione del credito né in ordine alla legittimazione della cessionaria. Per comodità espositiva, visto che la documentazione in atti è intestata a si farà sempre riferimento all'attrice, Controparte_3 dando per sottesa l'avvenuta cessione del credito.
pag. 4 di 23 Per quanto riguarda la questione dell'eccezione preliminare di prescrizione, sollevata dalla convenuta eccezione ancora richiamata CP_2 nelle conclusioni di quest'ultima e nella comparsa conclusionale, si condivide pienamente quanto argomentato dal precedente GI con l'ordinanza riservata 3/3/2018, ove è dato leggere, a sostegno del rigetto dell'eccezione stessa, che “… Per giurisprudenza consolidata, ancora recentemente ribadita (Cass. Sez. 3 n. 5889 del 24/03/2016 – Rv. 639406), ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione di cui all'art. 2903 c.c., occorre coordinare il disposto di tale norma con quello dell'art. 2935 c.c.. Ne consegue che la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione revocatoria non va individuata nella data di stipula dell'atto, ma dalla sua trascrizione, poiché solo in questo momento i terzi ne vengono a conoscenza attraverso la pubblicità immobiliare, e solo da questo momento l'inerzia del titolare acquista dunque efficacia estintiva. Nel caso di specie la trascrizione è avvenuta il 12.04.2012 (reg. gen. 39307; reg. part. 29125).
…”; che “… Con riferimento all'atto interruttivo della prescrizione, qualora il diritto non possa essere fatto valere se non con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. S.U. n, 24822 del 9/12/2015 – Rv. 637603-01). …” e che “… Nel caso in esame l'atto di citazione è stato consegnato per la notifica il 5.04.2017, data nella quale il termine di prescrizione quinquennale non era ancora spirato. …”.
La domanda attrice non è fondata e va rigettata.
Richiamato quanto esposto in precedenza e alla luce della documentazione allegata, è qui sufficiente rilevare che l'attrice, richiamato il credito vantato nei confronti della debitrice principale Arti Group S.r.l. in relazione al conto corrente n. 28571, aperto in data 30/9/2009 e chiuso in data 1/9/2016 con un'esposizione debitoria di € 133.925,81 e ricordato che alla data del 3/4/2012 il debito della società debitrice era pari ad € 297.369,25, ha allegato che il convento in data 12/10/2009 aveva prestato garanzia, in ordine CP_1 alle esposizioni debitorie della citata società nei confronti della banca, con una fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell'importo di € 996.000,00, poi elevata ad € 1464.000,00. Ha altresì allegato che l'atto dispositivo del 3/4/2012, con cui il debitore aveva venduto il proprio unico bene immobile alla convenuta successivamente divenuta moglie dello stesso, ledeva i diritti di essa CP_2 attrice e quindi ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dell'atto. Orbene, in base all'art. 2901 c.c., è previsto che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
pag. 5 di 23 In rito si osserva che il contraddittorio è integro, in quanto, oltre che il venditore ( ), è stata citata in giudizio anche Controparte_1 l'acquirente ( ). Controparte_2 Al riguardo è pacifico che si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario fra il debitore (venditore) e il terzo (acquirente), in quanto -come discorso di carattere generale- l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato (art. 2902, comma 1, c.c.), l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, comma 2, c.c.) e inoltre, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito dell'evizione della cosa), comporta nei confronti del debitore l'accertamento del credito del soggetto agente e dei presupposti oggettivi e soggettivi sottesi alla revocatoria ordinaria (cfr. Cass. 8952/2000).
Prima condizione per l'accoglimento della domanda è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale.
Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, il tutto attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo (cfr. Cass. 3676/2011), propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare anche ogni legittima ragione o aspettativa di credito (cfr. Cass. 3981/2003; Cass. 11471/2003; Cass. 9349/2002; Cass. 7484/2001): sul punto è stato ribadito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11573/2013; Cass. 1893/2012; Cass. 16722/2009; Cass. 5359/2009; Cass. 1968/2009) che sussiste, ai fini che qui rilevano, una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass. 20002/2008). Addirittura, come detto, neanche un credito litigioso sarebbe tale da escludere il presupposto dell'esistenza di una ragione di credito, legittimante l'azione, né, per lo stesso motivo, sarebbe prospettabile la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento del credito (cfr. Cass. SU 9440/2004; Cass. 17257/2013; Cass. 2673/2016; Cass. 3369/2019; Cass. 4212/2020). In definitiva il legislatore ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; quindi anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo ad attribuire la qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Nel caso di specie, dato atto di quanto esposto in precedenza e alla luce della documentazione allegata, è sufficiente rilevare che l'attrice ha fornito adeguata prova di concrete ragioni di credito vantate nei confronti del garante
[...]
in conseguenza dell'esposizione debitoria della Arti Group S.r.l., CP_1 correntista e debitrice principale, e del rilascio della richiamata fideiussione.
pag. 6 di 23 E' dunque processualmente accertata l'esistenza di non immotivate o meramente pretestuose ragioni di credito dell'attrice nei confronti della debitrice principale e, per quanto qui di interesse, nei confronti del garante, ragioni creditorie che non sono poste in dubbio dalla mancanza del titolo con riferimento alla data d'introduzione del presente giudizio ovvero con riferimento alla data del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale. Non condivisibile è la deduzione del convenuto sul fatto che CP_1
“… al momento dell'atto di vendita, avvenuto il 3/4/12, non esisteva alcun diritto di credito (né alcuna ragione o aspettativa del credito) in capo alla CA nei confronti del Sig. nq. di fideiussore della , né nei confronti di CP_1 CP_5 quest'ultima. …”; che “… Dall'esame dell'E/C depositato ex adverso (doc.4 citazione) risulta, invero, che alla data del 3/4/12 il conto corrente intestato alla Arti Group, di cui il sig. era garante, presentava un saldo debitore di € CP_1 287.369,25. Ma controparte omette (volutamente) di riferire che il rapporto di conto corrente intercorso tra le parti era assistito da una apertura di credito per un ammontare di € 295.000,00 garantita da un collaterale di €. 150.000,00. …” e che “… al momento della stipula dell'atto di vendita non vi era alcun credito della nei confronti della società, e dunque del garante, atteso che il conto era nei CP_3 limiti dell'affidamento con fisiologiche movimentazioni né d'altra parte era intervenuto alcun recesso da parte della che invece si è verificato solo nel CP_3 settembre 2016. …”, con la conseguenza che “… Tale circostanza fattuale consente di affermare che il credito della non presentava i requisiti di CP_3 liquidità ed esigibilità. …” e che “… Essendo, pertanto, il conto corrente entro il limite del fido (e lo sarebbe stato anche negli anni successivi) non esisteva, pertanto, un diritto di credito della CA. …” (cfr. comparsa di risposta). Orbene, in relazione alla problematica circa il momento in cui sorge l'obbligazione in capo al fideiussore, va ribadito che nel caso, come quello che qui ci occupa, in cui la fideiussione venga prestata in relazione alle obbligazioni del debitore principale connesse al richiamato rapporto bancario (conto corrente assistito da apertura di credito), gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito nonché alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ex art. 2901, n. 1, prima parte c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al solo fatto oggettivo dell'avvenuto accreditamento o erogazione del finanziamento (cfr. Cass. 9349/2002, in tema di apertura di credito, in ordine al fatto che “… l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione”; Cass.8680/2009; Cass. 2066/2010; Cass. 3676/2011; Cass.1450/2015; Cass. 762/2016; Cass. 10522/2020). Non è pertanto condivisibile la deduzione del convenuto sul fatto che, essendo il conto corrente entro il limite del fido, non esisteva, al momento dell'atto dispositivo, un diritto di credito della banca;
detta deduzione non revoca in dubbio il fatto che la debitrice principale stesse fruendo, sia pure entro il fido concesso, di disponibilità finanziarie non proprie, messe a disposizione dalla banca. Analogamente, con riferimento in generale alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento pag. 7 di 23 della nascita stessa del credito e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale (cfr. Cass. 591/1999; Cass. 7484/2001); quindi è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito e se, conseguentemente, sia o meno necessaria la prova della cosiddetta 'dolosa preordinazione'. Pertanto, nel caso di fideiussione prestata a garanzia di accreditamenti di una banca a favore di un debitore principale ovvero di finanziamenti e anticipazioni erogate, la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato in revocatoria, che viene assunta dall'art. 2901 c.c. come discrimine dell'alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, deve essere valutata con riferimento al momento dell'accreditamento e/o della messa a disposizione di somme di denaro e non a quello, eventualmente successivo nel tempo, dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato o dell'effettivo utilizzo. In conclusione si deve far riferimento al sorgere del credito a prescindere dal momento in cui il creditore si sia munito di titolo esecutivo, atteso che -come detto- ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non ancora accertata giudizialmente (cfr. Cass. 12849/2007). Nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha allegato che “… la ragione creditoria della CA è stata consacrata nel decreto ingiuntivo n. 12454/2017 medio tempore ottenuto in data 23/5/2017 dalla CA in danno (anche) dell'odierno convenuto, quale fideiussore della debitrice principale Arti Group S.r.l., con il quale è stato ingiunto ai predetti, in solido tra loro, il pagamento in favore della CA della (ingente) somma complessivamente pari ad
€ 1.212.578,45 …”, ma, alla luce di quanto detto, si tratta di questione non decisiva, che viene richiamata in motivazione solo ad colorandum. Accertata la legittimazione dell'attrice, questione importante da esaminare è la qualificazione dell'atto di disposizione patrimoniale che qui ci occupa, al fine della sussunzione dello stesso nell'ipotesi sub 1) o sub 2) dell'art. 2901, comma 1, c.c..
Sul punto valgono le seguenti osservazioni. L'atto di disposizione patrimoniale per cui è causa è formalmente e sostanzialmente un atto a titolo oneroso e non è necessario soffermarsi oltre sul punto;
al riguardo è sufficiente richiamare il contratto di vendita del 3/4/2012, a rogito del notaio di Roma. Per_1 In tale contesto è poi necessario verificare, in relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo, se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso -si inizia dal debitore- è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente è invece necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
pag. 8 di 23 Dunque, a differenza dell'ipotesi di atto a titolo gratuito, in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. 12045/2010; Cass. 5072/2009), nel caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, purché non vi sia la dolosa partecipazione alla preordinazione del debitore (la già ricordata partecipatio fraudis), nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, ovvero non vi sia la consapevolezza della lesione (la già ricordata scientia fraudis), nell'ipotesi appunto di atto dispositivo successivo al sorgere del credito. L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006). Osserva il Giudice, richiamate le superiori osservazioni in fatto e in diritto, che si verte pacificamente nella seconda delle due ricordate ipotesi, in quanto l'atto di disposizione patrimoniale del 3/4/2012 è sicuramente successivo al sorgere del credito vantato dall'attrice, quale risultante dalla richiamata esposizione debitoria della debitrice principale e dal rilascio della fideiussione da parte del garante. In conclusione si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, e n. 2, prima parte, c.c.; quindi -come detto- è sufficiente “… che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
…” e inoltre che “… il terzo fosse consapevole del pregiudizio …”: sul requisito soggettivo poi si tornerà. Ulteriore requisito richiesto, questa volta di natura oggettiva, è la verifica dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale;
al riguardo si rammenta che per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova (cfr. Cass. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato. In base a pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali -queste ultime- da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. 8096/2006; Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012). Al riguardo va poi ricordato che non rileverebbe, a sostegno dell'inesistenza della lesione, neanche la prova della corresponsione del prezzo di acquisto in denaro, in quanto detta corresponsione, a prescindere da ogni altra considerazione, non è di per sé sufficiente ad escludere il pericolo di danno, attesa la meno agevolmente aggredibilità del denaro stesso (cfr. Cass. 7262/2000; Cass. 1896/2012). In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene poi ribadire che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali- quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio pag. 9 di 23 credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1902/2015).
Nel caso particolare di contratto preliminare, poi seguito dalla stipula del contratto definitivo, valgono le seguenti ulteriori precisazioni. Al riguardo è consolidato l'orientamento per cui, mentre il requisito oggettivo del danno va esaminato con riferimento al momento della stipulazione del contratto definitivo, con cui si ha il trasferimento della proprietà, il requisito soggettivo va esaminato con riferimento al momento della stipula del contratto preliminare, di cui il contratto definitivo costituisca appunto la fase esecutiva e quindi la 'naturale' evoluzione (cfr. Cass. 17365/2011; Cass. 15215/2018; Cass. 17067/2019). Tanto premesso e tornando al caso che qui ci occupa, evidenzia il Giudice che con la cessione del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa si è gravemente ridotta, come allegato e provato dall'attrice, la garanzia patrimoniale da parte del debitore, in mancanza della prova circa l'esistenza di altri cespiti immobiliari o comunque di altri beni utilmente aggredibili, esistenza che faccia apparire non pregiudizievole l'atto dispositivo in argomento: nulla risulta provato circa la sussistenza di eventuali residualità patrimoniali e/o attività, tali da rendere non pregiudicate le ragioni di credito dell'attrice. Nella comparsa di risposta il convenuto ha allegato che “… l'atto di disposizione impugnato non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie Contr di né ha leso la garanzia del credito. …”, atteso che “… sull'immobile de quo gravava una ipoteca iscritta in favore di CA OL di NO già alla data del 4.03.2011 e pertanto l'eventuale inefficacia dell'atto di vendita, che rappresenta il risultato che il creditore intende ottenere con l'azione revocatoria, non avrebbe procurato alcun beneficio alle ragioni creditorie della CA né tanto meno avrebbe causato un pregiudizio alla stessa. …”, con la conseguenza che il rimedio della revocatoria “… non può essere utilizzato tutte le volte in cui il patrimonio del debitore è stato comunque destinato al soddisfacimento delle ragioni del creditore che sul suddetto bene vanta un diritto reale di garanzia poziore rispetto agli altri creditori. Ed è proprio ciò che è accaduto nel caso in Cont esame in cui l'esistenza di una ipoteca a favore di iscritta sul bene venduto dal ed oggetto della azione revocatoria avrebbe reso infruttuosa CP_1 Contr l'esecuzione di ab origine. …” (cfr. comparsa di risposta). Sul punto appare opportuno aprire una parentesi. Con riferimento all'ipotesi in cui l'atto dispositivo abbia riguardato beni ipotecati, si ribadisce che non ostativa alla sussistenza del pregiudizio patrimoniale per il creditore chirografario è la circostanza che i beni, oggetto dell'atto, siano gravati da ipoteca;
infatti è stato precisato in giurisprudenza che
“le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere "l'eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie ceduti al coniuge, contestualmente al mutamento del regime patrimoniale di comunione in pag. 10 di 23 quello di separazione) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante -e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione-, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (cfr. Cass. 27718/2005; Cass. 16793/2015; Cass. 13172/2017; Cass. 5860/2018; Cass. 20671/2018). E' pertanto consolidato -contra Cass. 16464/2009 e Cass. 25733/2015, in cui peraltro, a differenza del caso che qui ci occupa, l'alienazione aveva riguardato un bene sottoposto già ad esecuzione e la revocatoria era stata esercitata da un creditore, che era intervenuto nella procedura esecutiva- l'orientamento per cui la valutazione, tanto dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio patrimoniale quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, deve essere compiuta con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, in un contesto in cui assume rilievo, ai fini della sussistenza (anche solo a livello potenziale) del pregiudizio patrimoniale, l'incertezza stessa sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto l'ipoteca iscritta potrà incidere sul valore del bene, anche alla luce delle dinamiche del credito garantito dall'ipoteca stessa (cfr. Cass. 11892/2016 in motivazione;
Cass. 13172/2017).
Chiusa questa parentesi, è evidente, alla luce delle superiori premesse, che non è condivisibile la tesi difensiva del convenuto sul fatto che il bene era ipotecato in favore della banca mutuante CA OL di NO e che, se non vi fossero state la vendita, oggetto di revocatoria, e la liberazione del bene Contr dall'ipoteca, l'attrice (creditrice chirografaria) non avrebbe comunque potuto soddisfarsi sul bene stesso, vincolato a garanzia del credito ipotecario della mutuante. Invero, quand'anche fosse astrattamente sostenibile detto sillogismo, va ribadito che, dovendosi verificare la sussistenza dell'interesse all'azione in capo al creditore in base ad una valutazione ex ante -e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione-, che faccia ritenere più difficile e incerta l'esazione del credito, è irrilevante ogni questione sull'eventuale esistenza di ipoteche sui beni immobili, oggetto di revocatoria. In conclusione non è condivisibile la deduzione del convenuto sul fatto che
“… L'eliminazione del bene dal patrimonio del debitore attraverso l'atto di vendita non ha prodotto alcuna lesione alle ragioni di credito della né ha CP_3 reso più difficile la soddisfazione coattiva del credito atteso che quel credito non avrebbe potuto comunque essere soddisfatto neppure in minima parte nel caso in cui il bene fosse rimasto nella disponibilità del debitore. …” (cfr. citata comparsa di risposta). Sussiste pertanto il requisito oggettivo dell'eventus damni. Riprendendo il discorso sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e ricordato quanto detto sul fatto che, a tal fine, si debba far riferimento al momento del contratto preliminare, valgono le seguenti osservazioni. Preliminarmente si osserva che le contestazioni, da parte dell'attrice (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.), in ordine alla sottoscrizione del preliminare del pag. 11 di 23 24/2/2012, peraltro di poco anteriore al rogito del 3/4/2012, non sono condivisibili e risultano agevolmente superabili. Per quanto riguarda la pretesa non conformità della copia del contratto preliminare all'originale, la doglianza, a prescindere da ogni altra considerazione, è stata superata dalla produzione in originale del contratto preliminare, oltre che della ricevuta di bonifico di pari data. E' vero che il contratto preliminare non ha data certa, ma è anche vero che nel medesimo contratto si faceva riferimento al pagamento del prezzo mediante bonifico bancario di € 1.050.000, intestato al e inviato in CP_1 data 24/2/2012 alla CA OL di NO, Agenzia di Roma, di cui è stato dato riscontro documentale con la produzione della ricevuta del bonifico del 24/2/2012 con causale 'acquisto immobile' eseguito presso Unicredit S.p.a. (cfr. docc. 3 e 4 del convenuto e della convenuta preliminare e CP_1 CP_2 ricevuta del bonifico). Risulta inoltre depositata dichiarazione della CA OL di NO del 20/3/2012 di estinzione del finanziamento ipotecario (cfr. doc. 5 di entrambi i convenuti). Per quanto riguarda la conoscenza, in capo al promittente venditore (
[...]
) del pregiudizio arrecato alla banca, osserva il Giudice che la stessa è in CP_1 re ipsa, atteso che costui, amministratore unico della Arti Group S.r.l., era con ogni evidenza pienamente consapevole non solo dell'esistenza del credito della banca per l'apertura di credito alla correntista, ma anche del pregiudizio che si sarebbe determinato con la futura cessione del proprio unico bene immobile, che si era obbligato ad effettuare in favore della promissaria acquirente.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo della c.d. scientia fraudis in capo al terzo, si deve verificare, anche ricorrendo a presunzioni (cfr. Cass. 7452/2000; Cass. 1068/2007; Cass. 13404/2008; Cass. 13447/2013; Cass. 18738/2019), se il terzo acquirente fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole dell'idoneità dell'atto dispositivo a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 16825/2013) e cioè se fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole del fatto che, attraverso tale vendita, il venditore veniva in concreto a diminuire la consistenza del proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante al creditore, così da creare pregiudizio alle ragioni di costui (cfr. citata Cass. 3676/2011). Non è invece necessario fornire la prova né della conoscenza specifica da parte del terzo del credito, a tutela del quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. 10623/2010), né della collusione fra debitore e terzo (cfr. Cass. 1068/2007) né della conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore ovvero dell'intenzione fraudolenta del debitore stesso (cfr. Cass. 11518/1995; Cass. 13343/2015). L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe - come detto- sul creditore agente. Pertanto, anche ricorrendo a presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), è necessario verificare la sussistenza, in capo al terzo, dell'elemento della conoscenza o dell'agevole conoscibilità del pregiudizio patrimoniale, desumibile, a livello soggettivo, p.es. da vincoli di coniugio o di parentela o di convivenza o di affari fra il debitore e il terzo stesso, che facciano presumere una comunanza di interessi e di conoscenza delle vicende personali pag. 12 di 23 dell'uno da parte dell'altro, ovvero, a livello oggettivo, p.es. dalle particolari e abnormi o comunque non usuali condizioni dell'atto posto in essere. Si tratta pertanto di verificare, caso per caso, se in concreto questi ordinari elementi fattuali, da cui trarre presunzioni sufficienti a valorizzare la posizione del terzo acquirente e a far presumere, complessivamente intesi, la ricorrenza della scientia fraudis in capo al terzo, possano ritenersi sussistenti. Osserva il Giudice che vari elementi, alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali della convenuta, consentono di ritenere che la stessa non fosse né potesse ragionevolmente essere a conoscenza né dei rapporti del
[...]
con la banca né in generale della complessiva situazione finanziaria CP_1 debitoria della Arti Group S.r.l. e del , in conseguenza della garanzia CP_1 prestata. In citazione l'attrice ha inteso porre in risalto, a livello soggettivo, il fatto che vi erano rapporti personali fra le parti, conviventi dal 16/5/2013 e poi sposatisi in data 13/9/2014, e, a livello oggettivo, il fatto che vi era stato il pagamento del prezzo prima del rogito. Per quanto riguarda i rapporti personali fra le parti è sufficiente osservare che la riferita convivenza e il riferito matrimonio sono successivi non solo rispetto al contratto definitivo (3/4/2012), ma anche rispetto al contratto preliminare (24/2/2012), per cui da detti fatti non può trarsi alcun elemento a sostegno della tesi attorea.
E' ben vero -come detto- che può ragionevolmente sussistere una presunzione di conoscenza delle rispettive vicende personali per effetto del rapporto di convivenza o, meglio ancora, di coniugio, stante la comunione e condivisione di interessi, anche finanziari e patrimoniali, normalmente esistenti in una famiglia, ma è di tutta evidenza che una tale situazione possa valere per i fatti successivi e non anche per i fatti precedenti all'inizio del rapporto. Priva di riscontri e meramente ipotetica è l'allegazione dell'attrice sul fatto che “… Non può validamente negarsi la sussistenza di un rapporto personale tra i due convenuti già al tempo del rogito notarile, tanto che nemmeno un anno dopo (nel 2013) i due sono andati a convivere nel predetto immobile e un anno dopo (nel 2014) hanno contratto matrimonio …” (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice); del resto, sul medesimo piano ipotetico potrebbe allora essere posta la differente situazione che le parti abbiano incominciato a frequentarsi dopo essersi conosciute in occasione delle trattative per l'acquisto dell'appartamento. Senza prove, l'una situazione equivale all'altra e nessuna è giuridicamente apprezzabile ovvero prevalente. Per tabulas (cfr. visura CCIAA della Arti Group S.r.l.) non risulta -a ben vedere non è stato neanche allegato dall'attrice- che la convenuta fosse o fosse mai stata socia della società debitrice e che CP_2 pertanto potesse essere a conoscenza delle vicende societarie e finanziarie della stessa nonché delle garanzie prestate in favore della stessa. Analogamente, passando al profilo oggettivo, non emerge alcuna abnormità o situazione inusuale nel fatto che la promissaria acquirente abbia provveduto al versamento dell'intero prezzo prima del rogito;
infatti ciò era necessario per dotare il promittente venditore della provvista necessaria per l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca, da effettuare prima del rogito, come da impegno contrattualmente assunto in sede di preliminare.
pag. 13 di 23 Nell'atto di citazione, come poi ribadito nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., l'attrice ha allegato, a proposito del pagamento anticipato dell'intero prezzo con un unico bonifico quaranta giorni prima del rogito, che “… Tale circostanza denota una fiducia assoluta nella buona fede dell'alienante, possibile solo in virtù di un preesistente accordo fraudolento. …”. Peraltro, visto che il preliminare è di quaranta giorni prima e non di mesi o anni prima del rogito, nulla sarebbe cambiato se la promissaria acquirente, anziché pagare quaranta giorni prima, avesse pagato contestualmente al rogito, benché in questo caso sarebbe stato più difficile ottenere, al momento del rogito, la cancellazione dell'iscrizione gravante sul bene e la vendita del bene libero dall'iscrizione ipotecaria, come da impegno del promittente venditore. In ogni caso, contrariamente a quanto allegato dall'attrice (cfr. citata memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.: “… Ad ogni buon conto, non vi è certezza alcuna circa il definitivo esito della disposizione di pagamento, potendo la stessa essere stata successivamente revocata dalla convenuta, tanto è vero che la ricevuta ex adverso allegata reca in calce la dicitura “contabile provvisoria”. …”), è processualmente emerso che effettivamente il pagamento anticipato del prezzo era finalizzato proprio alla cancellazione dell'iscrizione e a consentire il trasferimento della proprietà del bene ormai libero da vincoli;
infatti come proprio doc. 2 il convenuto ha prodotto copia della nota di iscrizione ipotecaria in CP_1 favore della mutuante CA OL di NO (presentazione n. 284 del 10/3/2011; RG 24713; RP 5257), contestuale alla nota di trascrizione dell'atto di acquisto del da IO AL RE e (cfr. doc.1), con CP_1 Persona_3 successiva annotazione della “… comunicazione n. 6940 del 20/3/2012 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 28/2/2012 …”. In comparsa conclusionale l'intervenuta, sempre con riferimento alle modalità della vendita, ha ulteriormente dedotto che “… non vi è prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo di compravendita, non avendo le controparti prodotto in giudizio gli estratti conto con l'accredito della somma di € 1.050.000,00 in favore dell'alienante . Nessuna valenza probatoria può CP_1 attribuirsi alla copia del bonifico asseritamente disposto dalla GN in CP_2 data 24/02/2012 (cfr. doc. 4 fascicolo di costituzione del Sig. e della CP_1 GN , posto che solo dagli estratti conto sarebbe stato possibile CP_2 ricavare la prova dell'effettivo trasferimento della somma pattuita a titolo di corrispettivo dal conto corrente della GN al conto corrente del Sig. CP_2
. …”; che “… Peraltro, il documento ex adverso depositato (“bonifico CP_1 pagamento preliminare del 24.02.2012”) non contiene alcuna specifica indicazione sulla riconducibilità del relativo pagamento alla vendita dell'immobile de quo, riportando la generica causale 'vendita immobile' e, in ogni caso, non vi è certezza circa il definitivo esito della disposizione di pagamento, potendo la stessa essere stata successivamente revocata dalla convenuta, tanto è vero che la ricevuta ex adverso allegata reca in calce la dicitura 'contabile provvisoria'. Manca, quindi, la prova del pagamento del prezzo di vendita. …”; che “… Inoltre, il contratto preliminare del 24/02/2012 non è stato registrato né trascritto e la data di stipula è stata addirittura corretta a penna, con ogni probabilità per farla coincidere con la data del presunto bonifico (cfr. doc. 3 fascicolo di costituzione del Sig. e della GN . Si consideri, poi, che nel contratto di CP_1 CP_2 compravendita del 3/04/2012 le parti non fanno menzione del precedente contratto pag. 14 di 23 preliminare sottoscritto tra le parti (circostanza piuttosto singolare). …”; che “… In ogni caso, anche a voler ritenere che le intenzioni della GN fossero CP_2 quelle di estinguere il mutuo gravante sull'immobile, non si comprende il motivo per il quale la somma di € 1.050.000,00 sia stata pagata dalla GN CP_2 direttamente alla parte venditrice Sig. , quando invece, secondo la CP_1 prassi in uso a tutela della stessa parte acquirente, il pagamento del corrispettivo viene effettuato in favore dell'Istituto mutuante. Sia nel contratto preliminare asseritamente stipulato il 24/02/2012 (cfr. doc. 3 fascicolo Sig.ra e doc. 3 CP_2 fascicolo Sig. ) sia nel rogito notarile del 3/04/2012 non è nemmeno CP_1 specificato l'ammontare del debito residuo a titolo di mutuo, che sarebbe stato estinto con il pagamento della GN del tutto irrilevante, a tali fini, è CP_2 la quietanza di estinzione rilasciata dal Banco BPM S.p.a. depositata da entrambi i convenuti sub. doc. 5 dei rispettivi fascicoli di parte, in quanto tale documento, oltre ad essere privo di sottoscrizione del funzionario della CA, non reca l'indicazione dell'importo pagato ad estinzione del mutuo. Tali circostanze sono a dir poco anomale e fanno dubitare della buona fede delle parti. …” e, considerata la reale superficie dell'immobile, che “… il prezzo di vendita (€ 1.050.000,00) era di gran lunga inferiore ai valori di mercato dell'epoca, oltre ad essere di poco superiore alla somma concessa dalla CA OL di NO al Sig. CP_1 a titolo di mutuo (€ 1.040.000,00) (cfr. doc. 8 memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. di ). …”, tenuto conto -altra asserita anomalia del prezzo di CP_1 vendita- che “… il Sig. ha acquistato l'immobile de quo dai Sigg.ri CP_1 IO in data 4/03/2011 al prezzo di € 1.300.00,00 (cfr. atto di compravendita del 4/03/2011: doc. 7 memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. di ), per CP_1 poi rivendere il 3/04/2012 (quindi solo un anno dopo) il medesimo bene alla Sig.ra ad un prezzo inferiore. …” (cfr. comparsa conclusionale CP_2 dell'intervenuta). Per quanto riguarda la circostanza che nel contratto definitivo non si sia fatto riferimento al contratto preliminare e che quindi non vi sarebbe la prova che il definitivo fosse concluso in esecuzione del preliminare, è sufficiente rilevare, oltre a quanto detto in ordine all'individuazione della data del contratto preliminare dal richiamato bonifico, che il preliminare è in ogni caso solo di quaranta giorni prima del definitivo e non di molti mesi o anni prima;
pertanto solo in questi ultimi casi si potrebbe astrattamente considerare plausibile una preordinata retrodatazione della stipula del preliminare, per anticipare il più possibile, rispetto al formale trasferimento della proprietà con il definitivo e all'eventus damni, il momento cui far riferimento ai fini dell'individuazione del requisito soggettivo in capo al terzo.
In tale contesto è irrilevante anche la questione della correzione a penna della data del preliminare. Per quanto riguarda le modalità di passaggio del denaro non va dimenticato che la ricevuta del bonifico del 24/2/2012, prodotta anche in originale, contiene l'indicazione del soggetto per conto del quale era stata effettuata l'operazione ( ) e del soggetto a favore del quale era stato Controparte_2 effettuato il bonifico ( ) di € 1.050.000,00 con la Controparte_1 causale 'acquisto immobile'; quindi vi è la prova di un passaggio di denaro dalla promissaria acquirente al promittente venditore che successivamente, essendo egli e non la promissaria acquirente obbligato con la banca mutuante, ha provveduto,
pag. 15 di 23 come documentalmente risultante dalla richiamata annotazione di cancellazione dell'ipoteca, a pagare il debito e ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. E' di tutta evidenza che la banca non avrebbe consentito, come invece ha consentito, alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, se non vi fosse stata l'estinzione del debito risultante dal mutuo concesso al , che -come CP_1 detto- è stato munito della necessaria provvista per effetto del richiamato bonifico, della cui effettività non è dato dubitare. La deduzione dell'intervenuta sulla genericità della causale ('acquisto immobile') è superabile con riferimento alla sostanziale concomitanza fra il pagamento del corrispettivo e il successivo contratto di vendita (cfr. doc. 5 di parte attrice), ove all'art. 3 si faceva espresso riferimento al pagamento già avvenuto mediante il ricordato bonifico di € 1.050.000,00 del 24/2/2012.
Per quanto riguarda la questione della mancata indicazione, tanto nel preliminare quanto nel definitivo, del debito residuo nei confronti della banca mutuante, si osserva, a prescindere da ogni questione sull'eccepita tardività del rilievo (cfr. memoria di replica della convenuta , che in ogni caso, a CP_2 riprova del passaggio di denaro, il debito nei confronti della banca mutuante è stato estinto e che l'iscrizione ipotecaria è stata cancellata. Per quanto riguarda la questione della pattuizione di un prezzo di vendita inferiore a quello di acquisto di un anno prima, si osserva, anche in questo caso a prescindere da ogni questione sull'eccepita tardività del rilievo (cfr. memoria di replica della convenuta , che è stata fornita la prova dei lavori di CP_2 ristrutturazione da effettuare (cfr. doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. della convenuta), per cui non immotivata appare la previsione del prezzo indicato nel rogito. Sul punto, constatato che correttamente non è stata ammessa la ctu richiesta dall'attrice nella memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c., in quanto esplorativa - in ogni caso in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. nota di trattazione cartolare) l'istanza di ctu non è stata specificatamente reiterata, con le note decadenze di legge-, è sufficiente richiamare la documentazione prodotta dalla convenuta in relazione ai lavori da effettuare nell'immobile (cfr. citato doc. 7: denuncia di inizio attività, protocollata in entrata al Municipio IV di Roma Capitale in data 6/12/2012, con indicazione dei lavori da eseguire). In conclusione nel caso di specie non emergono elementi che possano portare all'accoglimento della domanda attorea, in quanto, come più volte detto, non risulta la sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo. Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, la domanda va rigettata. Va ordinato al competente Conservatore dei RR.II. di Roma 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda attrice (presentazione n. 118 del 16/5/2017; RG 55425; RP 37110), con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dalla convenuta per mancata allegazione e prova della sussistenza dei CP_2 requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; 18169/2004).
pag. 16 di 23 Le spese di lite vanno poste in solido a carico dell'attrice e dell'intervenuta, stante la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.). La liquidazione viene effettuata in dispositivo in base al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, ai valori al minimo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta dai convenuti e del valore complessivo della causa (cfr. Cass. 10089/2014; Cass. Cass. 5402/2004): lo scaglione di riferimento è pertanto quello fra €. 260.001 ed € 520.000,00.”.
§ 3. – Ha proposto appello ocietà con Parte_1 unico socio, non in proprio ma nella qualità di mandataria di Pt_2 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_2 d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 6629/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 2/5/2022, non notificata ex art. 170 c.p.c.: In via principale, in riforma della sentenza impugnata - accogliere il presente gravame e, per l'effetto, accogliere le domande proposte nel giudizio di primo grado dalla cedente
[...] e fatte proprie dall'intervenuta Controparte_3 Parte_2
1) revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararne
[...] l'inefficacia e l'inopponibilità, nei confronti di Parte_2 dell'atto di compravendita del 03/04/2012 rep. 9981/racc. 4970 a rogito Notaio di Roma, trascritto presso l'agenzia del Persona_1 territorio di Roma 1 in data 12/04/2012 ai nn. Registro generale n. 39307 Registro particolare n. 29125, con cui il sig. Controparte_1 (C.F. ) ha alienato alla sig.ra (C.F. C.F._3 Controparte_2
), la piena proprietà dell'immobile in Comune di C.F._4 Roma, Via Gennargentu n. 11 e, precisamente: unità abitativa svolgentesi su piano seminterrato, piano rialzato piano primo e terrazzo di copertura, composta di complessivi dieci vani catastali con annesso giardino pertinenziale, confinante con proprietà o aventi causa, Controparte_8 Via Vesuvio, Via Gennargentu, salvo altri;
riportato nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 270, particella 100, zona censuaria 3, categoria A7, classe 2, vani 10, Rendita Catastale Euro 1.755,95; 2) ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. 2) Condannare parte attrice alle spese e compensi del giudizio”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_2 in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avverso gravame, per le ragioni esposte in premessa;
-in via principale e definitiva, nel merito pag. 17 di 23 rigettare l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutti le ragioni esposte nella narrativa che precede e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6629/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 21.04.2022, pubblicata il 02.05.2022, non notificata, all'esito del giudizio n. R.G. 25938/2017. Con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Dichiarata la contumacia di Controparte_3 dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione
[...] orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
pag. 18 di 23 Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da società Parte_1 con unico socio, non in proprio ma nella qualità di mandataria di Pt_2 [...] contiene un unico motivo. Parte_2
§ 5.1 – Il motivo è intitolato: “ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. E AGLI ARTT. 2727 E 2729 C.C., PER AVERE IL TRIBUNALE ESCLUSO LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA C.D. SCIENTIA MN IN CAPO AL TERZO E, SULLA Controparte_2 BASE DI CIÒ, RIGETTATO LA DOMANDA REVOCATORIA.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva rigettato la revocatoria, sul presupposto che il terzo acquirente non Controparte_2 fosse né potesse essere ragionevolmente a conoscenza del danno che arrecava ai propri creditori con l'atto Controparte_1 dispositivo di vendita dell'immobile in Roma, ritenendo erroneamente provato il pagamento del prezzo e svalutando tutti gli elementi offerti da essa CA a conforto di tale conoscenza. Più segnatamente, a comprova del pagamento, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la ricevuta di bonifico del 24/2/2012 con causale
“acquisto immobile”, senza riferimento alla compravendita, quando sarebbe stato necessario provare l'esborso e l'incasso con gli estratti conto dei conti correnti, anche perché la ricevuta recava la dicitura “contabile provvisoria” e il bonifico avrebbe potuto essere revocato. Il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato le circostanze che il contratto preliminare del 24/02/2012 non fosse stato registrato né trascritto, che la data di stipula sarebbe stata corretta con quella del presunto bonifico, e che nel contratto di compravendita del 03/04/2012 le parti non avessero fatto menzione del preliminare. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento del prezzo fosse comprovato dalla circostanza che il Banco BPM S.p.a. avesse consentito alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile, senza tuttavia elementi che dimostrassero l'impiego di quel corrispettivo per estinguere il debito residuo del . CP_1 Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto congruo il prezzo di € 1.050.000,00, alla luce dei lavori di ristrutturazione che la GN CP_2
pag. 19 di 23 avrebbe effettuato, trascurando che l'incongruità sarebbe risultata dalle quotazioni di mercato. Il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato la circostanza che
[...]
e avessero convissuto presso l'immobile alienato dal CP_1 CP_2 16/5/2013 e contratto matrimonio in data 13/9/2014, per essere tali eventi successivi alla compravendita (3/4/2012) e al preliminare (24/2/2012) e non potendo escludersi che le parti si fossero conosciute in occasione delle trattative per l'acquisto dell'immobile, ma trascurando che il pagamento dell'intero prezzo prima del rogito avrebbe indicato che i due avessero già rapporti personali.
Il motivo è infondato.
Già il Tribunale ha rilevato che, se è vero che il contratto preliminare del 24/2/2012 non era stato registrato né trascritto, è pure vero che nel medesimo contratto si faceva riferimento al pagamento del prezzo mediante bonifico bancario di € 1.050.000, intestato al e inviato in data CP_1 24/2/2012 alla CA OL di NO, Agenzia di Roma. Di tanto è stato dato riscontro documentale con la produzione della ricevuta del bonifico del 24/2/2012, versata in originale, con causale
“acquisto immobile” eseguito presso Unicredit S.p.a. e con l'indicazione del soggetto per conto del quale era stata effettuata l'operazione ( CP_2
) e del soggetto a favore del quale era stato effettuato il bonifico (
[...] [...]
). Controparte_1 Risulta inoltre depositata la dichiarazione della CA OL di NO del 20/3/2012 di estinzione del finanziamento ipotecario alla data del 28/2/2012. Conseguenza logica di tanto è che il prezzo di € 1.050.000,00 è transitato dalla promissaria acquirente al promittente venditore, mentre tale somma è stata successivamente destinata dal al pagamento del CP_1 proprio residuo debito, così da cancellare l'iscrizione ipotecaria sull'immobile, che veniva trasferito libero il 3/4/2012. Non è generica la causale 'acquisto immobile' perché la concomitanza tra preliminare e ricevuta di bonifico non può che riferire l'acquisto all'immobile descritto nel contratto, senza contare, come ricorda anche il primo giudice, che sostanzialmente concomitante è anche il successivo contratto di vendita ricevuto da Notaio, che all'art. 3 faceva espresso riferimento al pagamento già avvenuto mediante il ricordato bonifico di € 1.050.000,00 del 24/2/2012. Non inficia il valore probatorio della ricevuta di bonifico la dicitura
“contabile provvisoria”, notoriamente riportata sui documenti non ancora trascritti nei libri contabili, ma tuttavia idonei a fornire informazioni contabili aggiornate e recenti, tanto più che nel caso di specie l'effettività del bonifico, e la assenza di una sua revoca, sono ulteriormente riscontrate pag. 20 di 23 dalla concomitante dichiarazione di estinzione del mutuo da parte di altra CA. La documentazione così offerta prova il pagamento del prezzo e non rende necessaria la prova dell'esborso e dell'incasso con gli estratti conto dei conti correnti. Non è neppure lecito dubitare della datazione del preliminare, a nulla rilevando che la data sia stata corretta a penna, perché, come già ha spiegato il primo giudice, oltre alla delimitazione temporale data dalla ricevuta di bonifico richiamato nello stesso contratto, il successivo trasferimento è sicuramente intervenuto quaranta giorni dopo, mentre un'eventuale manipolazione dell'epoca della promessa di vendita avrebbe avuto senso soltanto se l'avesse spostata di molti mesi o anni prima. Vero è che l'annotazione a penna si limita a correggere materialmente la data del 27/2/2012 in quella del 24/2/2012, venendo sostanzialmente a sovrapporsi con il momento di perfezionamento del definitivo, ai fini della collocazione temporale dell'eventus damni, che il terzo avesse conosciuto o avesse avuto possibilità di conoscere. E' noto, infatti, che il requisito soggettivo debba essere esaminato con riferimento al momento della stipula del contratto preliminare, di cui il contratto definitivo costituisce la fase esecutiva e quindi la “naturale” evoluzione, sicchè nell'indicare la data del 24/2/2012, sostanzialmente prossima a quella del definitivo, è mancato qualsiasi interesse all'eventuale manipolazione, con la conseguenza che nessuna inferenza in favore della conoscibilità del pregiudizio può trarsi dalla correzione, o anche dalla circostanza che il contratto definitivo non avesse fatto menzione del preliminare. Quanto alla incongruità del prezzo di € 1.050.000,00, non vale richiamare generiche quotazioni di mercato, le quali oltretutto attesterebbero per le superfici coperte un valore assai inferiore a quello di vendita, né sarebbero utili per la stima del giardino pertinenziale. Vero è che già il Tribunale ha verificato la decadenza dall'indagine peritale che avrebbe potuto accertare un'eventuale insufficienza del prezzo, che, allo stato, è ampiamente giustificato dalla necessità che ha incontrato l'acquirente di apprestare lavori di ristrutturazione, di cui ha pure Controparte_2 provato l'effettuazione, in disparte della tardività del rilievo eccepito dalla stessa CP_2 Infine, l'appellante critica la svalutazione compiuta dal Tribunale della circostanza che e avessero convissuto presso CP_1 CP_2 l'immobile alienato dal 16/5/2013 e avessero contratto matrimonio in data 13/9/2014, per essere tali eventi successivi alla compravendita (3/4/2012) e al preliminare (24/2/2012). Secondo il Tribunale la ragionevole presunzione di conoscenza delle rispettive vicende personali, per effetto della comunione e condivisione di interessi, anche finanziari e patrimoniali, normalmente esistenti in una pag. 21 di 23 famiglia, vale dal momento in cui il rapporto è instaurato, non prima, e la circostanza che l'atto dispositivo abbia preceduto di oltre un anno l'inizio del rapporto non darebbe indicazioni utili perché sul medesimo piano ipotetico potrebbe essersi verificato che e abbiano CP_1 CP_2 incominciato a frequentarsi dopo essersi conosciute in occasione delle trattative per l'acquisto dell'appartamento. Secondo l'appellante l'ipotesi risulterebbe smentita dalla circostanza che il pagamento dell'intero prezzo prima del rogito avrebbe indicato che i due avessero già rapporti personali. In realtà, l'eventualità che i due intrattenessero già rapporti personali, fuori da una convivenza, non varrebbe a fondare la presunzione di conoscenza delle rispettive vicende personali, ma, in ogni caso, la CP_2 avrebbe pagato il prezzo, con l'anticipo di qualche giorno, sulla base di un impegno formale e coercibile del a trasferire l'immobile, con CP_1 condotta la quale non indica che tra i due corresse una consuetudine di vita, ma semmai è funzionale al perfezionamento dell'acquisto di immobile prontamente liberato da ogni gravame. In conclusione, gli elementi offerti dalla a sostegno della CP_3 conoscibilità del danno per creditori da parte del terzo acquirente sono deboli, generici ed equivoci, non integrando quei presupposti di gravità, precisione e concordanza necessari per supportare un simile esito inferenziale.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.001 ad
€ 520.000,00 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi attesa l'entità delle questioni.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] ocietà con unico socio, non in proprio ma nella qualità Parte_1 di mandataria di nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e di , nella contumacia di
[...] Controparte_2 [...] contro la sentenza n. 6629 pubblicata il Controparte_3
2/5/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pag. 22 di 23 2. – condanna società con unico Parte_1 socio, non in proprio ma nella qualità di mandataria di
[...] al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
e di liquidate per Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in complessivi € 10.060,00, di cui € 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA IO UI CI NE ZO
pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE ZO presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA IO UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA società con unico socio Parte_1 (C.F. ), non in proprio ma nella qualità di mandataria di P.IVA_1 [...] (C.F. ), con l'avvocato Massimo Luconi nel Parte_2 P.IVA_2 cui studio in Roma alla Via Antonio Bosio n. 2 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 CodiceFiscale_1 l'avvocato Enrico Caratozzolo nel cui studio in Roma, Piazza Cavour 17 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 23 (C.F. ), con l'avvocato Controparte_2 CodiceFiscale_2 Maurizio Canfora nel cui studio in Roma, Piazza Cavour n. 17 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
C.F. Controparte_3
); P.IVA_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6629 pubblicata il 2/5/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti (nel prosieguo Controparte_1 anche solo debitore) e (nel prosieguo anche solo terzo Controparte_2 acquirente), l'attrice premesso che in data Controparte_3 30/9/2009 la Arti Group S.r.l., in persona del legale rappresentante
[...]
, aveva aperto il conto corrente n. 28571, chiuso in data 1/9/2016 Controparte_1 con un saldo negativo di € 133.925,81, e premesso altresì che con fideiussione omnibus del 12/10/2009 il predetto aveva assunto garanzia per CP_1 l'adempimento di tutte le obbligazioni della correntista fino alla concorrenza di € 996.000,00, aumentata ad € 1.464.000,00 in data 4/10/2010, e premesso inoltre che alla data del 31/3/2012 la predetta società era debitrice di essa attrice per € 245.713,76 quale saldo debitore del ricordato conto corrente, esposizione aumentata ad € 297.369,25 alla data del 3/4/2012 per prelievi effettuati fra l'1/4/2012 e il 3/4/2012, allegava che con atto di compravendita del 3/4/2012, a rogito notaio di Roma, il aveva venduto alla Persona_1 CP_1 convenuta la piena proprietà dell'appartamento, sito nella locale via CP_2 Gennargentu n. 11; che in data 16/5/2013 il , nonostante la ricordata CP_1 vendita, aveva trasferito la residenza proprio nell'immobile venduto alla CP_2 con cui si era sposato in data 13/9/2014; che con lettera del 19/6/2016 essa attrice aveva comunicato anche al predetto la revoca delle linee di credito CP_1 accordate alla Arti Group S.r.l., la cui esposizione debitoria ammontava, a quella data, ad € 1.352.979,63; che nel caso di specie ricorrevano i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2901 c.c., atteso che con il predetto atto il si era CP_1 spogliato dell'unico bene di cui era proprietario, divenendo del tutto impossidente. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione, reiterate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e riportate in epigrafe. Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale, Controparte_1 contestata la domanda attrice e ribadita l'insussistenza della certezza del credito e pag. 2 di 23 dei presupposti per l'accoglimento della domanda, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate nella comparsa di risposta e genericamente richiamate nella nota di trattazione scritta: “ … 1) Rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte. 2) Condannare parte attrice alle spese e compensi del giudizio. In ogni caso ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla cancellazione della trascrizione, con esonero di ogni responsabilità al riguardo. …”. Si costituiva in giudizio anche la convenuta , la quale, Controparte_2 eccepita l'intervenuta prescrizione della domanda ex art. 2903 c.c. e in ogni caso l'infondatezza della domanda per assenza, per quanto di interesse, del requisito soggettivo, instava per l'accoglimento delle conclusioni, rassegnate in comparsa di risposta e poi riportate nella nota di trattazione cartolare, richiamata in epigrafe. Con ordinanza riservata 3/3/2018 era rigettata l'eccezione di prescrizione ed erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c.. La causa veniva istruita con acquisizione di documenti e all'udienza del 18/9/2018 era rinviata al 9/11/2019 per la precisazione delle conclusioni. Con atto di intervento, depositato in data 14/9/2019, era intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. e per essa, quale mandataria, la Parte_2
la quale, premesso di essere divenuta titolare, in forza di Controparte_4 contratto di cessione del 20/12/2017, di un insieme di crediti di
[...]
fra cui quello di cui al presente giudizio, come da avviso Controparte_3 oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 151 del 23/12/2017, dichiarava appunto di intervenire nel giudizio, riportandosi integralmente a quanto già esposto, chiesto, dedotto e prodotto dalla cedente e facendo proprie tutte le Controparte_3 domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate, anche in udienza, da intendersi integralmente ritrascritte. Seguivano rinvii all'udienza del 27/10/2020 e poi d'ufficio a quella del 13/4/2021, con decreto dell'1/10/2020. Subentrato in concreto questo Giudice nel ruolo in data 20/1/2021, con decreto 19/2/2021, stante la necessità di riorganizzare il ruolo, era disposto rinvio all'udienza dell'11/10/2021. Con decreto 13/9/2021 era disposto, alla luce dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modificazioni, che la predetta udienza si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato termine fino a cinque giorni prima della nuova udienza per depositare note di trattazione cartolare contenenti le conclusioni. Con atto depositato il 5/10/2021 si costituiva, sempre per la cessionaria e in sostituzione dell'originaria mandataria Parte_2 [...]
la la quale, ribadito che vi era stata la Controparte_4 Parte_1 cessione in blocco di crediti da a Controparte_3 [...]
ivi compreso quello vantato nei confronti della debitrice Parte_2 principale Arti Group S.r.l. e del garante a titolo di saldo debitore del CP_1 conto corrente n. 28571, acceso il 30/9/2009 e chiuso in data 1/9/2016, allegava che con atto del 15/9/2021, a rogito notaio di Roma (rep. 11130, Persona_2 racc. 6755), era stata conferita procura speciale a con Parte_1 contestuale revoca della procura a suo tempo conferita a Controparte_4
pag. 3 di 23 e insisteva pertanto in tutte le difese, domande e conclusioni rassegnate in precedenza. Le parti, salvo l'attrice, hanno provveduto al deposito di note di trattazione cartolare, contenenti le conclusioni definitive. All'udienza dell'11/10/2021, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precedentemente indicate -per l'attrice, ancora parte del giudizio, si è fatto riferimento alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.-, con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriore 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 30/12/2021.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così pronunciato:
“dichiara ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di Parte_2 cessionaria del credito, e, per essa, della mandataria Parte_1 rigetta la domanda revocatoria, introdotta dall'attrice Controparte_3 nei confronti dei convenuti e
[...] Controparte_1 CP_2 ; ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Roma 1 di procedere alla
[...] cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione (presentazione n. 118 del 16/5/2017; RG 55425; RP 37110), con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta condanna in solido CP_2 l'attrice e l'intervenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuno dei convenuti, in € 12.678,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente, va ricordato -come discorso di carattere generale- che in base all'art. 111, comma 1, c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e il cessionario può intervenire (comma 3), mantenendo quest'ultimo detta veste processuale di interventore, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. 6471/2012), il quale, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (cfr. Cass. 22424/2009). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice e il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (cfr. Cass. 1535/2010; Cass. 6302/1995). Nel caso di specie non risulta il consenso dei convenuti all'estromissione dell'originaria attrice né conferente provvedimento del Giudice, con la conseguenza che l'attrice deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (cfr. Cass. 18483/2006). Si evidenzia che non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla richiamata cessione del credito né in ordine alla legittimazione della cessionaria. Per comodità espositiva, visto che la documentazione in atti è intestata a si farà sempre riferimento all'attrice, Controparte_3 dando per sottesa l'avvenuta cessione del credito.
pag. 4 di 23 Per quanto riguarda la questione dell'eccezione preliminare di prescrizione, sollevata dalla convenuta eccezione ancora richiamata CP_2 nelle conclusioni di quest'ultima e nella comparsa conclusionale, si condivide pienamente quanto argomentato dal precedente GI con l'ordinanza riservata 3/3/2018, ove è dato leggere, a sostegno del rigetto dell'eccezione stessa, che “… Per giurisprudenza consolidata, ancora recentemente ribadita (Cass. Sez. 3 n. 5889 del 24/03/2016 – Rv. 639406), ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione di cui all'art. 2903 c.c., occorre coordinare il disposto di tale norma con quello dell'art. 2935 c.c.. Ne consegue che la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione revocatoria non va individuata nella data di stipula dell'atto, ma dalla sua trascrizione, poiché solo in questo momento i terzi ne vengono a conoscenza attraverso la pubblicità immobiliare, e solo da questo momento l'inerzia del titolare acquista dunque efficacia estintiva. Nel caso di specie la trascrizione è avvenuta il 12.04.2012 (reg. gen. 39307; reg. part. 29125).
…”; che “… Con riferimento all'atto interruttivo della prescrizione, qualora il diritto non possa essere fatto valere se non con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. S.U. n, 24822 del 9/12/2015 – Rv. 637603-01). …” e che “… Nel caso in esame l'atto di citazione è stato consegnato per la notifica il 5.04.2017, data nella quale il termine di prescrizione quinquennale non era ancora spirato. …”.
La domanda attrice non è fondata e va rigettata.
Richiamato quanto esposto in precedenza e alla luce della documentazione allegata, è qui sufficiente rilevare che l'attrice, richiamato il credito vantato nei confronti della debitrice principale Arti Group S.r.l. in relazione al conto corrente n. 28571, aperto in data 30/9/2009 e chiuso in data 1/9/2016 con un'esposizione debitoria di € 133.925,81 e ricordato che alla data del 3/4/2012 il debito della società debitrice era pari ad € 297.369,25, ha allegato che il convento in data 12/10/2009 aveva prestato garanzia, in ordine CP_1 alle esposizioni debitorie della citata società nei confronti della banca, con una fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell'importo di € 996.000,00, poi elevata ad € 1464.000,00. Ha altresì allegato che l'atto dispositivo del 3/4/2012, con cui il debitore aveva venduto il proprio unico bene immobile alla convenuta successivamente divenuta moglie dello stesso, ledeva i diritti di essa CP_2 attrice e quindi ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dell'atto. Orbene, in base all'art. 2901 c.c., è previsto che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
pag. 5 di 23 In rito si osserva che il contraddittorio è integro, in quanto, oltre che il venditore ( ), è stata citata in giudizio anche Controparte_1 l'acquirente ( ). Controparte_2 Al riguardo è pacifico che si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario fra il debitore (venditore) e il terzo (acquirente), in quanto -come discorso di carattere generale- l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato (art. 2902, comma 1, c.c.), l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, comma 2, c.c.) e inoltre, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito dell'evizione della cosa), comporta nei confronti del debitore l'accertamento del credito del soggetto agente e dei presupposti oggettivi e soggettivi sottesi alla revocatoria ordinaria (cfr. Cass. 8952/2000).
Prima condizione per l'accoglimento della domanda è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale.
Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, il tutto attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo (cfr. Cass. 3676/2011), propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare anche ogni legittima ragione o aspettativa di credito (cfr. Cass. 3981/2003; Cass. 11471/2003; Cass. 9349/2002; Cass. 7484/2001): sul punto è stato ribadito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11573/2013; Cass. 1893/2012; Cass. 16722/2009; Cass. 5359/2009; Cass. 1968/2009) che sussiste, ai fini che qui rilevano, una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass. 20002/2008). Addirittura, come detto, neanche un credito litigioso sarebbe tale da escludere il presupposto dell'esistenza di una ragione di credito, legittimante l'azione, né, per lo stesso motivo, sarebbe prospettabile la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento del credito (cfr. Cass. SU 9440/2004; Cass. 17257/2013; Cass. 2673/2016; Cass. 3369/2019; Cass. 4212/2020). In definitiva il legislatore ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; quindi anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo ad attribuire la qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Nel caso di specie, dato atto di quanto esposto in precedenza e alla luce della documentazione allegata, è sufficiente rilevare che l'attrice ha fornito adeguata prova di concrete ragioni di credito vantate nei confronti del garante
[...]
in conseguenza dell'esposizione debitoria della Arti Group S.r.l., CP_1 correntista e debitrice principale, e del rilascio della richiamata fideiussione.
pag. 6 di 23 E' dunque processualmente accertata l'esistenza di non immotivate o meramente pretestuose ragioni di credito dell'attrice nei confronti della debitrice principale e, per quanto qui di interesse, nei confronti del garante, ragioni creditorie che non sono poste in dubbio dalla mancanza del titolo con riferimento alla data d'introduzione del presente giudizio ovvero con riferimento alla data del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale. Non condivisibile è la deduzione del convenuto sul fatto che CP_1
“… al momento dell'atto di vendita, avvenuto il 3/4/12, non esisteva alcun diritto di credito (né alcuna ragione o aspettativa del credito) in capo alla CA nei confronti del Sig. nq. di fideiussore della , né nei confronti di CP_1 CP_5 quest'ultima. …”; che “… Dall'esame dell'E/C depositato ex adverso (doc.4 citazione) risulta, invero, che alla data del 3/4/12 il conto corrente intestato alla Arti Group, di cui il sig. era garante, presentava un saldo debitore di € CP_1 287.369,25. Ma controparte omette (volutamente) di riferire che il rapporto di conto corrente intercorso tra le parti era assistito da una apertura di credito per un ammontare di € 295.000,00 garantita da un collaterale di €. 150.000,00. …” e che “… al momento della stipula dell'atto di vendita non vi era alcun credito della nei confronti della società, e dunque del garante, atteso che il conto era nei CP_3 limiti dell'affidamento con fisiologiche movimentazioni né d'altra parte era intervenuto alcun recesso da parte della che invece si è verificato solo nel CP_3 settembre 2016. …”, con la conseguenza che “… Tale circostanza fattuale consente di affermare che il credito della non presentava i requisiti di CP_3 liquidità ed esigibilità. …” e che “… Essendo, pertanto, il conto corrente entro il limite del fido (e lo sarebbe stato anche negli anni successivi) non esisteva, pertanto, un diritto di credito della CA. …” (cfr. comparsa di risposta). Orbene, in relazione alla problematica circa il momento in cui sorge l'obbligazione in capo al fideiussore, va ribadito che nel caso, come quello che qui ci occupa, in cui la fideiussione venga prestata in relazione alle obbligazioni del debitore principale connesse al richiamato rapporto bancario (conto corrente assistito da apertura di credito), gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito nonché alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ex art. 2901, n. 1, prima parte c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al solo fatto oggettivo dell'avvenuto accreditamento o erogazione del finanziamento (cfr. Cass. 9349/2002, in tema di apertura di credito, in ordine al fatto che “… l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione”; Cass.8680/2009; Cass. 2066/2010; Cass. 3676/2011; Cass.1450/2015; Cass. 762/2016; Cass. 10522/2020). Non è pertanto condivisibile la deduzione del convenuto sul fatto che, essendo il conto corrente entro il limite del fido, non esisteva, al momento dell'atto dispositivo, un diritto di credito della banca;
detta deduzione non revoca in dubbio il fatto che la debitrice principale stesse fruendo, sia pure entro il fido concesso, di disponibilità finanziarie non proprie, messe a disposizione dalla banca. Analogamente, con riferimento in generale alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento pag. 7 di 23 della nascita stessa del credito e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale (cfr. Cass. 591/1999; Cass. 7484/2001); quindi è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito e se, conseguentemente, sia o meno necessaria la prova della cosiddetta 'dolosa preordinazione'. Pertanto, nel caso di fideiussione prestata a garanzia di accreditamenti di una banca a favore di un debitore principale ovvero di finanziamenti e anticipazioni erogate, la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato in revocatoria, che viene assunta dall'art. 2901 c.c. come discrimine dell'alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, deve essere valutata con riferimento al momento dell'accreditamento e/o della messa a disposizione di somme di denaro e non a quello, eventualmente successivo nel tempo, dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato o dell'effettivo utilizzo. In conclusione si deve far riferimento al sorgere del credito a prescindere dal momento in cui il creditore si sia munito di titolo esecutivo, atteso che -come detto- ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non ancora accertata giudizialmente (cfr. Cass. 12849/2007). Nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha allegato che “… la ragione creditoria della CA è stata consacrata nel decreto ingiuntivo n. 12454/2017 medio tempore ottenuto in data 23/5/2017 dalla CA in danno (anche) dell'odierno convenuto, quale fideiussore della debitrice principale Arti Group S.r.l., con il quale è stato ingiunto ai predetti, in solido tra loro, il pagamento in favore della CA della (ingente) somma complessivamente pari ad
€ 1.212.578,45 …”, ma, alla luce di quanto detto, si tratta di questione non decisiva, che viene richiamata in motivazione solo ad colorandum. Accertata la legittimazione dell'attrice, questione importante da esaminare è la qualificazione dell'atto di disposizione patrimoniale che qui ci occupa, al fine della sussunzione dello stesso nell'ipotesi sub 1) o sub 2) dell'art. 2901, comma 1, c.c..
Sul punto valgono le seguenti osservazioni. L'atto di disposizione patrimoniale per cui è causa è formalmente e sostanzialmente un atto a titolo oneroso e non è necessario soffermarsi oltre sul punto;
al riguardo è sufficiente richiamare il contratto di vendita del 3/4/2012, a rogito del notaio di Roma. Per_1 In tale contesto è poi necessario verificare, in relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo, se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso -si inizia dal debitore- è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente è invece necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
pag. 8 di 23 Dunque, a differenza dell'ipotesi di atto a titolo gratuito, in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. 12045/2010; Cass. 5072/2009), nel caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, purché non vi sia la dolosa partecipazione alla preordinazione del debitore (la già ricordata partecipatio fraudis), nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, ovvero non vi sia la consapevolezza della lesione (la già ricordata scientia fraudis), nell'ipotesi appunto di atto dispositivo successivo al sorgere del credito. L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006). Osserva il Giudice, richiamate le superiori osservazioni in fatto e in diritto, che si verte pacificamente nella seconda delle due ricordate ipotesi, in quanto l'atto di disposizione patrimoniale del 3/4/2012 è sicuramente successivo al sorgere del credito vantato dall'attrice, quale risultante dalla richiamata esposizione debitoria della debitrice principale e dal rilascio della fideiussione da parte del garante. In conclusione si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, e n. 2, prima parte, c.c.; quindi -come detto- è sufficiente “… che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
…” e inoltre che “… il terzo fosse consapevole del pregiudizio …”: sul requisito soggettivo poi si tornerà. Ulteriore requisito richiesto, questa volta di natura oggettiva, è la verifica dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale;
al riguardo si rammenta che per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova (cfr. Cass. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato. In base a pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali -queste ultime- da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. 8096/2006; Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012). Al riguardo va poi ricordato che non rileverebbe, a sostegno dell'inesistenza della lesione, neanche la prova della corresponsione del prezzo di acquisto in denaro, in quanto detta corresponsione, a prescindere da ogni altra considerazione, non è di per sé sufficiente ad escludere il pericolo di danno, attesa la meno agevolmente aggredibilità del denaro stesso (cfr. Cass. 7262/2000; Cass. 1896/2012). In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene poi ribadire che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali- quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio pag. 9 di 23 credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1902/2015).
Nel caso particolare di contratto preliminare, poi seguito dalla stipula del contratto definitivo, valgono le seguenti ulteriori precisazioni. Al riguardo è consolidato l'orientamento per cui, mentre il requisito oggettivo del danno va esaminato con riferimento al momento della stipulazione del contratto definitivo, con cui si ha il trasferimento della proprietà, il requisito soggettivo va esaminato con riferimento al momento della stipula del contratto preliminare, di cui il contratto definitivo costituisca appunto la fase esecutiva e quindi la 'naturale' evoluzione (cfr. Cass. 17365/2011; Cass. 15215/2018; Cass. 17067/2019). Tanto premesso e tornando al caso che qui ci occupa, evidenzia il Giudice che con la cessione del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa si è gravemente ridotta, come allegato e provato dall'attrice, la garanzia patrimoniale da parte del debitore, in mancanza della prova circa l'esistenza di altri cespiti immobiliari o comunque di altri beni utilmente aggredibili, esistenza che faccia apparire non pregiudizievole l'atto dispositivo in argomento: nulla risulta provato circa la sussistenza di eventuali residualità patrimoniali e/o attività, tali da rendere non pregiudicate le ragioni di credito dell'attrice. Nella comparsa di risposta il convenuto ha allegato che “… l'atto di disposizione impugnato non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie Contr di né ha leso la garanzia del credito. …”, atteso che “… sull'immobile de quo gravava una ipoteca iscritta in favore di CA OL di NO già alla data del 4.03.2011 e pertanto l'eventuale inefficacia dell'atto di vendita, che rappresenta il risultato che il creditore intende ottenere con l'azione revocatoria, non avrebbe procurato alcun beneficio alle ragioni creditorie della CA né tanto meno avrebbe causato un pregiudizio alla stessa. …”, con la conseguenza che il rimedio della revocatoria “… non può essere utilizzato tutte le volte in cui il patrimonio del debitore è stato comunque destinato al soddisfacimento delle ragioni del creditore che sul suddetto bene vanta un diritto reale di garanzia poziore rispetto agli altri creditori. Ed è proprio ciò che è accaduto nel caso in Cont esame in cui l'esistenza di una ipoteca a favore di iscritta sul bene venduto dal ed oggetto della azione revocatoria avrebbe reso infruttuosa CP_1 Contr l'esecuzione di ab origine. …” (cfr. comparsa di risposta). Sul punto appare opportuno aprire una parentesi. Con riferimento all'ipotesi in cui l'atto dispositivo abbia riguardato beni ipotecati, si ribadisce che non ostativa alla sussistenza del pregiudizio patrimoniale per il creditore chirografario è la circostanza che i beni, oggetto dell'atto, siano gravati da ipoteca;
infatti è stato precisato in giurisprudenza che
“le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere "l'eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie ceduti al coniuge, contestualmente al mutamento del regime patrimoniale di comunione in pag. 10 di 23 quello di separazione) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante -e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione-, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (cfr. Cass. 27718/2005; Cass. 16793/2015; Cass. 13172/2017; Cass. 5860/2018; Cass. 20671/2018). E' pertanto consolidato -contra Cass. 16464/2009 e Cass. 25733/2015, in cui peraltro, a differenza del caso che qui ci occupa, l'alienazione aveva riguardato un bene sottoposto già ad esecuzione e la revocatoria era stata esercitata da un creditore, che era intervenuto nella procedura esecutiva- l'orientamento per cui la valutazione, tanto dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio patrimoniale quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, deve essere compiuta con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, in un contesto in cui assume rilievo, ai fini della sussistenza (anche solo a livello potenziale) del pregiudizio patrimoniale, l'incertezza stessa sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto l'ipoteca iscritta potrà incidere sul valore del bene, anche alla luce delle dinamiche del credito garantito dall'ipoteca stessa (cfr. Cass. 11892/2016 in motivazione;
Cass. 13172/2017).
Chiusa questa parentesi, è evidente, alla luce delle superiori premesse, che non è condivisibile la tesi difensiva del convenuto sul fatto che il bene era ipotecato in favore della banca mutuante CA OL di NO e che, se non vi fossero state la vendita, oggetto di revocatoria, e la liberazione del bene Contr dall'ipoteca, l'attrice (creditrice chirografaria) non avrebbe comunque potuto soddisfarsi sul bene stesso, vincolato a garanzia del credito ipotecario della mutuante. Invero, quand'anche fosse astrattamente sostenibile detto sillogismo, va ribadito che, dovendosi verificare la sussistenza dell'interesse all'azione in capo al creditore in base ad una valutazione ex ante -e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione-, che faccia ritenere più difficile e incerta l'esazione del credito, è irrilevante ogni questione sull'eventuale esistenza di ipoteche sui beni immobili, oggetto di revocatoria. In conclusione non è condivisibile la deduzione del convenuto sul fatto che
“… L'eliminazione del bene dal patrimonio del debitore attraverso l'atto di vendita non ha prodotto alcuna lesione alle ragioni di credito della né ha CP_3 reso più difficile la soddisfazione coattiva del credito atteso che quel credito non avrebbe potuto comunque essere soddisfatto neppure in minima parte nel caso in cui il bene fosse rimasto nella disponibilità del debitore. …” (cfr. citata comparsa di risposta). Sussiste pertanto il requisito oggettivo dell'eventus damni. Riprendendo il discorso sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e ricordato quanto detto sul fatto che, a tal fine, si debba far riferimento al momento del contratto preliminare, valgono le seguenti osservazioni. Preliminarmente si osserva che le contestazioni, da parte dell'attrice (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.), in ordine alla sottoscrizione del preliminare del pag. 11 di 23 24/2/2012, peraltro di poco anteriore al rogito del 3/4/2012, non sono condivisibili e risultano agevolmente superabili. Per quanto riguarda la pretesa non conformità della copia del contratto preliminare all'originale, la doglianza, a prescindere da ogni altra considerazione, è stata superata dalla produzione in originale del contratto preliminare, oltre che della ricevuta di bonifico di pari data. E' vero che il contratto preliminare non ha data certa, ma è anche vero che nel medesimo contratto si faceva riferimento al pagamento del prezzo mediante bonifico bancario di € 1.050.000, intestato al e inviato in CP_1 data 24/2/2012 alla CA OL di NO, Agenzia di Roma, di cui è stato dato riscontro documentale con la produzione della ricevuta del bonifico del 24/2/2012 con causale 'acquisto immobile' eseguito presso Unicredit S.p.a. (cfr. docc. 3 e 4 del convenuto e della convenuta preliminare e CP_1 CP_2 ricevuta del bonifico). Risulta inoltre depositata dichiarazione della CA OL di NO del 20/3/2012 di estinzione del finanziamento ipotecario (cfr. doc. 5 di entrambi i convenuti). Per quanto riguarda la conoscenza, in capo al promittente venditore (
[...]
) del pregiudizio arrecato alla banca, osserva il Giudice che la stessa è in CP_1 re ipsa, atteso che costui, amministratore unico della Arti Group S.r.l., era con ogni evidenza pienamente consapevole non solo dell'esistenza del credito della banca per l'apertura di credito alla correntista, ma anche del pregiudizio che si sarebbe determinato con la futura cessione del proprio unico bene immobile, che si era obbligato ad effettuare in favore della promissaria acquirente.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo della c.d. scientia fraudis in capo al terzo, si deve verificare, anche ricorrendo a presunzioni (cfr. Cass. 7452/2000; Cass. 1068/2007; Cass. 13404/2008; Cass. 13447/2013; Cass. 18738/2019), se il terzo acquirente fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole dell'idoneità dell'atto dispositivo a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 16825/2013) e cioè se fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole del fatto che, attraverso tale vendita, il venditore veniva in concreto a diminuire la consistenza del proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante al creditore, così da creare pregiudizio alle ragioni di costui (cfr. citata Cass. 3676/2011). Non è invece necessario fornire la prova né della conoscenza specifica da parte del terzo del credito, a tutela del quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. 10623/2010), né della collusione fra debitore e terzo (cfr. Cass. 1068/2007) né della conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore ovvero dell'intenzione fraudolenta del debitore stesso (cfr. Cass. 11518/1995; Cass. 13343/2015). L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe - come detto- sul creditore agente. Pertanto, anche ricorrendo a presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), è necessario verificare la sussistenza, in capo al terzo, dell'elemento della conoscenza o dell'agevole conoscibilità del pregiudizio patrimoniale, desumibile, a livello soggettivo, p.es. da vincoli di coniugio o di parentela o di convivenza o di affari fra il debitore e il terzo stesso, che facciano presumere una comunanza di interessi e di conoscenza delle vicende personali pag. 12 di 23 dell'uno da parte dell'altro, ovvero, a livello oggettivo, p.es. dalle particolari e abnormi o comunque non usuali condizioni dell'atto posto in essere. Si tratta pertanto di verificare, caso per caso, se in concreto questi ordinari elementi fattuali, da cui trarre presunzioni sufficienti a valorizzare la posizione del terzo acquirente e a far presumere, complessivamente intesi, la ricorrenza della scientia fraudis in capo al terzo, possano ritenersi sussistenti. Osserva il Giudice che vari elementi, alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali della convenuta, consentono di ritenere che la stessa non fosse né potesse ragionevolmente essere a conoscenza né dei rapporti del
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con la banca né in generale della complessiva situazione finanziaria CP_1 debitoria della Arti Group S.r.l. e del , in conseguenza della garanzia CP_1 prestata. In citazione l'attrice ha inteso porre in risalto, a livello soggettivo, il fatto che vi erano rapporti personali fra le parti, conviventi dal 16/5/2013 e poi sposatisi in data 13/9/2014, e, a livello oggettivo, il fatto che vi era stato il pagamento del prezzo prima del rogito. Per quanto riguarda i rapporti personali fra le parti è sufficiente osservare che la riferita convivenza e il riferito matrimonio sono successivi non solo rispetto al contratto definitivo (3/4/2012), ma anche rispetto al contratto preliminare (24/2/2012), per cui da detti fatti non può trarsi alcun elemento a sostegno della tesi attorea.
E' ben vero -come detto- che può ragionevolmente sussistere una presunzione di conoscenza delle rispettive vicende personali per effetto del rapporto di convivenza o, meglio ancora, di coniugio, stante la comunione e condivisione di interessi, anche finanziari e patrimoniali, normalmente esistenti in una famiglia, ma è di tutta evidenza che una tale situazione possa valere per i fatti successivi e non anche per i fatti precedenti all'inizio del rapporto. Priva di riscontri e meramente ipotetica è l'allegazione dell'attrice sul fatto che “… Non può validamente negarsi la sussistenza di un rapporto personale tra i due convenuti già al tempo del rogito notarile, tanto che nemmeno un anno dopo (nel 2013) i due sono andati a convivere nel predetto immobile e un anno dopo (nel 2014) hanno contratto matrimonio …” (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice); del resto, sul medesimo piano ipotetico potrebbe allora essere posta la differente situazione che le parti abbiano incominciato a frequentarsi dopo essersi conosciute in occasione delle trattative per l'acquisto dell'appartamento. Senza prove, l'una situazione equivale all'altra e nessuna è giuridicamente apprezzabile ovvero prevalente. Per tabulas (cfr. visura CCIAA della Arti Group S.r.l.) non risulta -a ben vedere non è stato neanche allegato dall'attrice- che la convenuta fosse o fosse mai stata socia della società debitrice e che CP_2 pertanto potesse essere a conoscenza delle vicende societarie e finanziarie della stessa nonché delle garanzie prestate in favore della stessa. Analogamente, passando al profilo oggettivo, non emerge alcuna abnormità o situazione inusuale nel fatto che la promissaria acquirente abbia provveduto al versamento dell'intero prezzo prima del rogito;
infatti ciò era necessario per dotare il promittente venditore della provvista necessaria per l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca, da effettuare prima del rogito, come da impegno contrattualmente assunto in sede di preliminare.
pag. 13 di 23 Nell'atto di citazione, come poi ribadito nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., l'attrice ha allegato, a proposito del pagamento anticipato dell'intero prezzo con un unico bonifico quaranta giorni prima del rogito, che “… Tale circostanza denota una fiducia assoluta nella buona fede dell'alienante, possibile solo in virtù di un preesistente accordo fraudolento. …”. Peraltro, visto che il preliminare è di quaranta giorni prima e non di mesi o anni prima del rogito, nulla sarebbe cambiato se la promissaria acquirente, anziché pagare quaranta giorni prima, avesse pagato contestualmente al rogito, benché in questo caso sarebbe stato più difficile ottenere, al momento del rogito, la cancellazione dell'iscrizione gravante sul bene e la vendita del bene libero dall'iscrizione ipotecaria, come da impegno del promittente venditore. In ogni caso, contrariamente a quanto allegato dall'attrice (cfr. citata memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.: “… Ad ogni buon conto, non vi è certezza alcuna circa il definitivo esito della disposizione di pagamento, potendo la stessa essere stata successivamente revocata dalla convenuta, tanto è vero che la ricevuta ex adverso allegata reca in calce la dicitura “contabile provvisoria”. …”), è processualmente emerso che effettivamente il pagamento anticipato del prezzo era finalizzato proprio alla cancellazione dell'iscrizione e a consentire il trasferimento della proprietà del bene ormai libero da vincoli;
infatti come proprio doc. 2 il convenuto ha prodotto copia della nota di iscrizione ipotecaria in CP_1 favore della mutuante CA OL di NO (presentazione n. 284 del 10/3/2011; RG 24713; RP 5257), contestuale alla nota di trascrizione dell'atto di acquisto del da IO AL RE e (cfr. doc.1), con CP_1 Persona_3 successiva annotazione della “… comunicazione n. 6940 del 20/3/2012 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 28/2/2012 …”. In comparsa conclusionale l'intervenuta, sempre con riferimento alle modalità della vendita, ha ulteriormente dedotto che “… non vi è prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo di compravendita, non avendo le controparti prodotto in giudizio gli estratti conto con l'accredito della somma di € 1.050.000,00 in favore dell'alienante . Nessuna valenza probatoria può CP_1 attribuirsi alla copia del bonifico asseritamente disposto dalla GN in CP_2 data 24/02/2012 (cfr. doc. 4 fascicolo di costituzione del Sig. e della CP_1 GN , posto che solo dagli estratti conto sarebbe stato possibile CP_2 ricavare la prova dell'effettivo trasferimento della somma pattuita a titolo di corrispettivo dal conto corrente della GN al conto corrente del Sig. CP_2
. …”; che “… Peraltro, il documento ex adverso depositato (“bonifico CP_1 pagamento preliminare del 24.02.2012”) non contiene alcuna specifica indicazione sulla riconducibilità del relativo pagamento alla vendita dell'immobile de quo, riportando la generica causale 'vendita immobile' e, in ogni caso, non vi è certezza circa il definitivo esito della disposizione di pagamento, potendo la stessa essere stata successivamente revocata dalla convenuta, tanto è vero che la ricevuta ex adverso allegata reca in calce la dicitura 'contabile provvisoria'. Manca, quindi, la prova del pagamento del prezzo di vendita. …”; che “… Inoltre, il contratto preliminare del 24/02/2012 non è stato registrato né trascritto e la data di stipula è stata addirittura corretta a penna, con ogni probabilità per farla coincidere con la data del presunto bonifico (cfr. doc. 3 fascicolo di costituzione del Sig. e della GN . Si consideri, poi, che nel contratto di CP_1 CP_2 compravendita del 3/04/2012 le parti non fanno menzione del precedente contratto pag. 14 di 23 preliminare sottoscritto tra le parti (circostanza piuttosto singolare). …”; che “… In ogni caso, anche a voler ritenere che le intenzioni della GN fossero CP_2 quelle di estinguere il mutuo gravante sull'immobile, non si comprende il motivo per il quale la somma di € 1.050.000,00 sia stata pagata dalla GN CP_2 direttamente alla parte venditrice Sig. , quando invece, secondo la CP_1 prassi in uso a tutela della stessa parte acquirente, il pagamento del corrispettivo viene effettuato in favore dell'Istituto mutuante. Sia nel contratto preliminare asseritamente stipulato il 24/02/2012 (cfr. doc. 3 fascicolo Sig.ra e doc. 3 CP_2 fascicolo Sig. ) sia nel rogito notarile del 3/04/2012 non è nemmeno CP_1 specificato l'ammontare del debito residuo a titolo di mutuo, che sarebbe stato estinto con il pagamento della GN del tutto irrilevante, a tali fini, è CP_2 la quietanza di estinzione rilasciata dal Banco BPM S.p.a. depositata da entrambi i convenuti sub. doc. 5 dei rispettivi fascicoli di parte, in quanto tale documento, oltre ad essere privo di sottoscrizione del funzionario della CA, non reca l'indicazione dell'importo pagato ad estinzione del mutuo. Tali circostanze sono a dir poco anomale e fanno dubitare della buona fede delle parti. …” e, considerata la reale superficie dell'immobile, che “… il prezzo di vendita (€ 1.050.000,00) era di gran lunga inferiore ai valori di mercato dell'epoca, oltre ad essere di poco superiore alla somma concessa dalla CA OL di NO al Sig. CP_1 a titolo di mutuo (€ 1.040.000,00) (cfr. doc. 8 memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. di ). …”, tenuto conto -altra asserita anomalia del prezzo di CP_1 vendita- che “… il Sig. ha acquistato l'immobile de quo dai Sigg.ri CP_1 IO in data 4/03/2011 al prezzo di € 1.300.00,00 (cfr. atto di compravendita del 4/03/2011: doc. 7 memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. di ), per CP_1 poi rivendere il 3/04/2012 (quindi solo un anno dopo) il medesimo bene alla Sig.ra ad un prezzo inferiore. …” (cfr. comparsa conclusionale CP_2 dell'intervenuta). Per quanto riguarda la circostanza che nel contratto definitivo non si sia fatto riferimento al contratto preliminare e che quindi non vi sarebbe la prova che il definitivo fosse concluso in esecuzione del preliminare, è sufficiente rilevare, oltre a quanto detto in ordine all'individuazione della data del contratto preliminare dal richiamato bonifico, che il preliminare è in ogni caso solo di quaranta giorni prima del definitivo e non di molti mesi o anni prima;
pertanto solo in questi ultimi casi si potrebbe astrattamente considerare plausibile una preordinata retrodatazione della stipula del preliminare, per anticipare il più possibile, rispetto al formale trasferimento della proprietà con il definitivo e all'eventus damni, il momento cui far riferimento ai fini dell'individuazione del requisito soggettivo in capo al terzo.
In tale contesto è irrilevante anche la questione della correzione a penna della data del preliminare. Per quanto riguarda le modalità di passaggio del denaro non va dimenticato che la ricevuta del bonifico del 24/2/2012, prodotta anche in originale, contiene l'indicazione del soggetto per conto del quale era stata effettuata l'operazione ( ) e del soggetto a favore del quale era stato Controparte_2 effettuato il bonifico ( ) di € 1.050.000,00 con la Controparte_1 causale 'acquisto immobile'; quindi vi è la prova di un passaggio di denaro dalla promissaria acquirente al promittente venditore che successivamente, essendo egli e non la promissaria acquirente obbligato con la banca mutuante, ha provveduto,
pag. 15 di 23 come documentalmente risultante dalla richiamata annotazione di cancellazione dell'ipoteca, a pagare il debito e ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. E' di tutta evidenza che la banca non avrebbe consentito, come invece ha consentito, alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, se non vi fosse stata l'estinzione del debito risultante dal mutuo concesso al , che -come CP_1 detto- è stato munito della necessaria provvista per effetto del richiamato bonifico, della cui effettività non è dato dubitare. La deduzione dell'intervenuta sulla genericità della causale ('acquisto immobile') è superabile con riferimento alla sostanziale concomitanza fra il pagamento del corrispettivo e il successivo contratto di vendita (cfr. doc. 5 di parte attrice), ove all'art. 3 si faceva espresso riferimento al pagamento già avvenuto mediante il ricordato bonifico di € 1.050.000,00 del 24/2/2012.
Per quanto riguarda la questione della mancata indicazione, tanto nel preliminare quanto nel definitivo, del debito residuo nei confronti della banca mutuante, si osserva, a prescindere da ogni questione sull'eccepita tardività del rilievo (cfr. memoria di replica della convenuta , che in ogni caso, a CP_2 riprova del passaggio di denaro, il debito nei confronti della banca mutuante è stato estinto e che l'iscrizione ipotecaria è stata cancellata. Per quanto riguarda la questione della pattuizione di un prezzo di vendita inferiore a quello di acquisto di un anno prima, si osserva, anche in questo caso a prescindere da ogni questione sull'eccepita tardività del rilievo (cfr. memoria di replica della convenuta , che è stata fornita la prova dei lavori di CP_2 ristrutturazione da effettuare (cfr. doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. della convenuta), per cui non immotivata appare la previsione del prezzo indicato nel rogito. Sul punto, constatato che correttamente non è stata ammessa la ctu richiesta dall'attrice nella memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c., in quanto esplorativa - in ogni caso in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. nota di trattazione cartolare) l'istanza di ctu non è stata specificatamente reiterata, con le note decadenze di legge-, è sufficiente richiamare la documentazione prodotta dalla convenuta in relazione ai lavori da effettuare nell'immobile (cfr. citato doc. 7: denuncia di inizio attività, protocollata in entrata al Municipio IV di Roma Capitale in data 6/12/2012, con indicazione dei lavori da eseguire). In conclusione nel caso di specie non emergono elementi che possano portare all'accoglimento della domanda attorea, in quanto, come più volte detto, non risulta la sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo. Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, la domanda va rigettata. Va ordinato al competente Conservatore dei RR.II. di Roma 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda attrice (presentazione n. 118 del 16/5/2017; RG 55425; RP 37110), con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dalla convenuta per mancata allegazione e prova della sussistenza dei CP_2 requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; 18169/2004).
pag. 16 di 23 Le spese di lite vanno poste in solido a carico dell'attrice e dell'intervenuta, stante la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.). La liquidazione viene effettuata in dispositivo in base al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, ai valori al minimo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta dai convenuti e del valore complessivo della causa (cfr. Cass. 10089/2014; Cass. Cass. 5402/2004): lo scaglione di riferimento è pertanto quello fra €. 260.001 ed € 520.000,00.”.
§ 3. – Ha proposto appello ocietà con Parte_1 unico socio, non in proprio ma nella qualità di mandataria di Pt_2 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_2 d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 6629/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 2/5/2022, non notificata ex art. 170 c.p.c.: In via principale, in riforma della sentenza impugnata - accogliere il presente gravame e, per l'effetto, accogliere le domande proposte nel giudizio di primo grado dalla cedente
[...] e fatte proprie dall'intervenuta Controparte_3 Parte_2
1) revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararne
[...] l'inefficacia e l'inopponibilità, nei confronti di Parte_2 dell'atto di compravendita del 03/04/2012 rep. 9981/racc. 4970 a rogito Notaio di Roma, trascritto presso l'agenzia del Persona_1 territorio di Roma 1 in data 12/04/2012 ai nn. Registro generale n. 39307 Registro particolare n. 29125, con cui il sig. Controparte_1 (C.F. ) ha alienato alla sig.ra (C.F. C.F._3 Controparte_2
), la piena proprietà dell'immobile in Comune di C.F._4 Roma, Via Gennargentu n. 11 e, precisamente: unità abitativa svolgentesi su piano seminterrato, piano rialzato piano primo e terrazzo di copertura, composta di complessivi dieci vani catastali con annesso giardino pertinenziale, confinante con proprietà o aventi causa, Controparte_8 Via Vesuvio, Via Gennargentu, salvo altri;
riportato nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 270, particella 100, zona censuaria 3, categoria A7, classe 2, vani 10, Rendita Catastale Euro 1.755,95; 2) ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. 2) Condannare parte attrice alle spese e compensi del giudizio”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_2 in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avverso gravame, per le ragioni esposte in premessa;
-in via principale e definitiva, nel merito pag. 17 di 23 rigettare l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutti le ragioni esposte nella narrativa che precede e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6629/2022 emessa dal Tribunale di Roma il 21.04.2022, pubblicata il 02.05.2022, non notificata, all'esito del giudizio n. R.G. 25938/2017. Con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Dichiarata la contumacia di Controparte_3 dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione
[...] orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
pag. 18 di 23 Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da società Parte_1 con unico socio, non in proprio ma nella qualità di mandataria di Pt_2 [...] contiene un unico motivo. Parte_2
§ 5.1 – Il motivo è intitolato: “ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. E AGLI ARTT. 2727 E 2729 C.C., PER AVERE IL TRIBUNALE ESCLUSO LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA C.D. SCIENTIA MN IN CAPO AL TERZO E, SULLA Controparte_2 BASE DI CIÒ, RIGETTATO LA DOMANDA REVOCATORIA.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva rigettato la revocatoria, sul presupposto che il terzo acquirente non Controparte_2 fosse né potesse essere ragionevolmente a conoscenza del danno che arrecava ai propri creditori con l'atto Controparte_1 dispositivo di vendita dell'immobile in Roma, ritenendo erroneamente provato il pagamento del prezzo e svalutando tutti gli elementi offerti da essa CA a conforto di tale conoscenza. Più segnatamente, a comprova del pagamento, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la ricevuta di bonifico del 24/2/2012 con causale
“acquisto immobile”, senza riferimento alla compravendita, quando sarebbe stato necessario provare l'esborso e l'incasso con gli estratti conto dei conti correnti, anche perché la ricevuta recava la dicitura “contabile provvisoria” e il bonifico avrebbe potuto essere revocato. Il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato le circostanze che il contratto preliminare del 24/02/2012 non fosse stato registrato né trascritto, che la data di stipula sarebbe stata corretta con quella del presunto bonifico, e che nel contratto di compravendita del 03/04/2012 le parti non avessero fatto menzione del preliminare. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento del prezzo fosse comprovato dalla circostanza che il Banco BPM S.p.a. avesse consentito alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile, senza tuttavia elementi che dimostrassero l'impiego di quel corrispettivo per estinguere il debito residuo del . CP_1 Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto congruo il prezzo di € 1.050.000,00, alla luce dei lavori di ristrutturazione che la GN CP_2
pag. 19 di 23 avrebbe effettuato, trascurando che l'incongruità sarebbe risultata dalle quotazioni di mercato. Il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato la circostanza che
[...]
e avessero convissuto presso l'immobile alienato dal CP_1 CP_2 16/5/2013 e contratto matrimonio in data 13/9/2014, per essere tali eventi successivi alla compravendita (3/4/2012) e al preliminare (24/2/2012) e non potendo escludersi che le parti si fossero conosciute in occasione delle trattative per l'acquisto dell'immobile, ma trascurando che il pagamento dell'intero prezzo prima del rogito avrebbe indicato che i due avessero già rapporti personali.
Il motivo è infondato.
Già il Tribunale ha rilevato che, se è vero che il contratto preliminare del 24/2/2012 non era stato registrato né trascritto, è pure vero che nel medesimo contratto si faceva riferimento al pagamento del prezzo mediante bonifico bancario di € 1.050.000, intestato al e inviato in data CP_1 24/2/2012 alla CA OL di NO, Agenzia di Roma. Di tanto è stato dato riscontro documentale con la produzione della ricevuta del bonifico del 24/2/2012, versata in originale, con causale
“acquisto immobile” eseguito presso Unicredit S.p.a. e con l'indicazione del soggetto per conto del quale era stata effettuata l'operazione ( CP_2
) e del soggetto a favore del quale era stato effettuato il bonifico (
[...] [...]
). Controparte_1 Risulta inoltre depositata la dichiarazione della CA OL di NO del 20/3/2012 di estinzione del finanziamento ipotecario alla data del 28/2/2012. Conseguenza logica di tanto è che il prezzo di € 1.050.000,00 è transitato dalla promissaria acquirente al promittente venditore, mentre tale somma è stata successivamente destinata dal al pagamento del CP_1 proprio residuo debito, così da cancellare l'iscrizione ipotecaria sull'immobile, che veniva trasferito libero il 3/4/2012. Non è generica la causale 'acquisto immobile' perché la concomitanza tra preliminare e ricevuta di bonifico non può che riferire l'acquisto all'immobile descritto nel contratto, senza contare, come ricorda anche il primo giudice, che sostanzialmente concomitante è anche il successivo contratto di vendita ricevuto da Notaio, che all'art. 3 faceva espresso riferimento al pagamento già avvenuto mediante il ricordato bonifico di € 1.050.000,00 del 24/2/2012. Non inficia il valore probatorio della ricevuta di bonifico la dicitura
“contabile provvisoria”, notoriamente riportata sui documenti non ancora trascritti nei libri contabili, ma tuttavia idonei a fornire informazioni contabili aggiornate e recenti, tanto più che nel caso di specie l'effettività del bonifico, e la assenza di una sua revoca, sono ulteriormente riscontrate pag. 20 di 23 dalla concomitante dichiarazione di estinzione del mutuo da parte di altra CA. La documentazione così offerta prova il pagamento del prezzo e non rende necessaria la prova dell'esborso e dell'incasso con gli estratti conto dei conti correnti. Non è neppure lecito dubitare della datazione del preliminare, a nulla rilevando che la data sia stata corretta a penna, perché, come già ha spiegato il primo giudice, oltre alla delimitazione temporale data dalla ricevuta di bonifico richiamato nello stesso contratto, il successivo trasferimento è sicuramente intervenuto quaranta giorni dopo, mentre un'eventuale manipolazione dell'epoca della promessa di vendita avrebbe avuto senso soltanto se l'avesse spostata di molti mesi o anni prima. Vero è che l'annotazione a penna si limita a correggere materialmente la data del 27/2/2012 in quella del 24/2/2012, venendo sostanzialmente a sovrapporsi con il momento di perfezionamento del definitivo, ai fini della collocazione temporale dell'eventus damni, che il terzo avesse conosciuto o avesse avuto possibilità di conoscere. E' noto, infatti, che il requisito soggettivo debba essere esaminato con riferimento al momento della stipula del contratto preliminare, di cui il contratto definitivo costituisce la fase esecutiva e quindi la “naturale” evoluzione, sicchè nell'indicare la data del 24/2/2012, sostanzialmente prossima a quella del definitivo, è mancato qualsiasi interesse all'eventuale manipolazione, con la conseguenza che nessuna inferenza in favore della conoscibilità del pregiudizio può trarsi dalla correzione, o anche dalla circostanza che il contratto definitivo non avesse fatto menzione del preliminare. Quanto alla incongruità del prezzo di € 1.050.000,00, non vale richiamare generiche quotazioni di mercato, le quali oltretutto attesterebbero per le superfici coperte un valore assai inferiore a quello di vendita, né sarebbero utili per la stima del giardino pertinenziale. Vero è che già il Tribunale ha verificato la decadenza dall'indagine peritale che avrebbe potuto accertare un'eventuale insufficienza del prezzo, che, allo stato, è ampiamente giustificato dalla necessità che ha incontrato l'acquirente di apprestare lavori di ristrutturazione, di cui ha pure Controparte_2 provato l'effettuazione, in disparte della tardività del rilievo eccepito dalla stessa CP_2 Infine, l'appellante critica la svalutazione compiuta dal Tribunale della circostanza che e avessero convissuto presso CP_1 CP_2 l'immobile alienato dal 16/5/2013 e avessero contratto matrimonio in data 13/9/2014, per essere tali eventi successivi alla compravendita (3/4/2012) e al preliminare (24/2/2012). Secondo il Tribunale la ragionevole presunzione di conoscenza delle rispettive vicende personali, per effetto della comunione e condivisione di interessi, anche finanziari e patrimoniali, normalmente esistenti in una pag. 21 di 23 famiglia, vale dal momento in cui il rapporto è instaurato, non prima, e la circostanza che l'atto dispositivo abbia preceduto di oltre un anno l'inizio del rapporto non darebbe indicazioni utili perché sul medesimo piano ipotetico potrebbe essersi verificato che e abbiano CP_1 CP_2 incominciato a frequentarsi dopo essersi conosciute in occasione delle trattative per l'acquisto dell'appartamento. Secondo l'appellante l'ipotesi risulterebbe smentita dalla circostanza che il pagamento dell'intero prezzo prima del rogito avrebbe indicato che i due avessero già rapporti personali. In realtà, l'eventualità che i due intrattenessero già rapporti personali, fuori da una convivenza, non varrebbe a fondare la presunzione di conoscenza delle rispettive vicende personali, ma, in ogni caso, la CP_2 avrebbe pagato il prezzo, con l'anticipo di qualche giorno, sulla base di un impegno formale e coercibile del a trasferire l'immobile, con CP_1 condotta la quale non indica che tra i due corresse una consuetudine di vita, ma semmai è funzionale al perfezionamento dell'acquisto di immobile prontamente liberato da ogni gravame. In conclusione, gli elementi offerti dalla a sostegno della CP_3 conoscibilità del danno per creditori da parte del terzo acquirente sono deboli, generici ed equivoci, non integrando quei presupposti di gravità, precisione e concordanza necessari per supportare un simile esito inferenziale.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.001 ad
€ 520.000,00 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi attesa l'entità delle questioni.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] ocietà con unico socio, non in proprio ma nella qualità Parte_1 di mandataria di nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e di , nella contumacia di
[...] Controparte_2 [...] contro la sentenza n. 6629 pubblicata il Controparte_3
2/5/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pag. 22 di 23 2. – condanna società con unico Parte_1 socio, non in proprio ma nella qualità di mandataria di
[...] al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
e di liquidate per Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in complessivi € 10.060,00, di cui € 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
L'estensore Il presidente
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