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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4869 / 2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione delibere assembleari – spese condominiali, pendente
TRA
(c.f. ); (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ; (c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4 Controparte_1
); (c.f. CodiceFiscale_5 Parte_5 C.F._6
); rapp.ti e difesi dall'avv.to Antonio Romano (c.f.
[...] CodiceFiscale_7 con studio alla via G. Garibaldi n. 23, Nocera Inferiore, presso il quale elettivamente domiciliano come in atti, (Pec: ; Email_1
ATTORI
E
, sito alla via Eugenio Siciliano n. 29, Nocera Controparte_2
Inferiore (c.f. ), in persona dell'amministratore, legale rapp.te pro P.IVA_1 tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Orfeo Strianese (c.f. C.F._8
) e Alfonso Esposito (c.f. ), presso i quali
[...] CodiceFiscale_9 elettivamente domicilia come in atti, (Pec: – Email_2
(Pec: ; Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 1 Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo Giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art.281 sexies c.p.c.; Cass. n. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti in sintesi: con atto di citazione notificato in data 06.08.2018, gli attori, nella qualità di proprietari di appartamenti siti nel fabbricato condominiale di via E.
Siciliano n. 29 di Nocera Inferiore, convenivano in giudizio il Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, per impugnare le delibere
[...] condominiali adottate dall'assemblea in data 23/05/2018 e 4/07/2018, di cui chiedevano la declaratoria di nullità o annullabilità per violazione degli articoli 1130 bis, 1123 e 1124 del codice civile, nonché delle disposizioni del regolamento condominiale contrattuale. In effetti gli attori censuravano le delibere in quanto: in violazione dell'art. 1130 bis, i bilanci consuntivi approvati (anni 2013, 2014, 2015 e
2016) erano privi del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa;
in violazione degli artt. 1123 e 1124 c.c. e del regolamento condominiale, la spese per la pulizia e quelle per la manutenzione degli ascensori non venivano ripartite con la corretta applicazione delle tabelle condominiali ed alcuni condomini venivano esclusi dal pagamento;
in violazione dell'art. 1136 c.c., nella delibera del
4/07/2018, non risultano indicati i nominativi dei presenti con i rispettivi millesimi.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_2 domanda, con vittoria di spese del giudizio.
In rito: la legittimazione attiva e passiva delle parti, oltre a non essere oggetto di contestazione, risulta provata da tutta la documentazione contenuta nel fascicolo di parte attrice (cfr. atti di compravendita e verbali di assemblea); la domanda è procedibile avendo parti attrici assolto all'onere di cui all'art 5 dlg n 28.2010 con il deposito delle due istanze di mediazione e dei relativi verbali negativi del
9/07/2018 e del 30/07/2018.
In ordine al petitum la domanda di annullamento delle delibere del 23/05/2018 e del 04/07/2018 è corretta, in quanto dall'esame del verbale di assemblea del
04/07/2018 si rileva che la delibera del 23/05/2018 è stata annullata in autotutela
Pagina 2 solo in relazione al punto relativo al riparto delle spese di pulizia (“… annullando in autotutela il deliberato del 23/05/2018 relativamente all'argomento in oggetto.”, cfr. verbale).
Preliminarmente si procede all'esame della preliminare eccezione d'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, sebbene la stessa deve ritenersi abbandonata non essendo stata reiterata con la precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale.
In effetti, ai fini della stima del valore della causa, la domanda di impugnazione di delibera assembleare, non può ritenersi limitata all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, ha carattere unitario e opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (cfr. Cass. 21 marzo 2022, n. 9068; Cass. 7 luglio 2021, n. 19250).
Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che quando sia chiesto l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta (cfr. Cass. 20 luglio 2020, n.
15434).
Nella vicenda per cui è giudizio, gli attori deducevano oltre a vizi sostanziali
(erronea ripartizione delle spese di pulizia e dell'energia elettrica scale ed ascensore) anche vizi formali (mancata allegazione al bilancio consuntivo del registro di contabilità e mancata indicazione dei nominativi dei condomini presenti e dei rispettivi valori millesimali), per cui l'eccezione è da ritenersi infondata.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Secondo consolidata giurisprudenza di merito i condomini hanno diritto di esaminare la documentazione contabile allo scopo di partecipare consapevolmente all'assemblea condominiale. Pertanto è annullabile la delibera assembleare che approva il bilancio consuntivo del laddove alla CP_2 convocazione dell'assemblea non risulti allegata la copia del registro di contabilità.
Ciò in quanto, in mancanza di allegazione del suddetto documento, al singolo condomino è preclusa la possibilità di verificare che la situazione patrimoniale
Pagina 3 indicata nel bilancio consuntivo sia effettivamente corrispondente a quella reale
(cfr. Trib. Civitavecchia sent. n. 9 del 7/01/2021).
Per quanto riguarda, invece, la mancanza della nota sintetica esplicativa della gestione che deve accompagnare il consuntivo, l'amministratore di condominio, nella redazione del rendiconto, deve attenersi a principi di ordine e di correttezza e deve predisporre un documento chiaro ed intellegibile, che indichi correttamente le voci dell'attivo e del passivo così da consentire la immediata verifica da parte dei condomini della congruità e della corrispondenza della documentazione alle entrate ed alle spese. La mancanza della nota esplicativa viola il principio di chiarezza e di intellegibilità e rende annullabile la delibera approvativa del rendiconto (cfr. Trib. Milano sent. n. 8713 del 27/09/2019).
Anche la Suprema Corte ha statuito il principio di diritto che “il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le "voci di entrata e di uscita", documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del ", CP_2 con indicazione "anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137 c.c., comma 2, occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c., discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del , e quelli di cui il CP_2 bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione.” (cfr. Cass. civ. sez. II, 9/10/2023 n. 28257).
Nella fattispecie è incontestato che i rendiconti sottoposti al voto dell'assemblea dei condomini del 23/05/2018 e 04/07/2018 erano privi del registro di contabilità e della nota esplicativa (quest'ultima inviata al difensore degli attori dopo l'esperimento della seconda mediazione, così come dichiarato da parte convenuta e documentato dalla pec del 31.07.2018), atteso che il nel costituirsi in CP_2 giudizio non ha contestato tale circostanza, né ha fornito prova del contrario;
anzi il difensore del all'udienza del 23/06/2019 dichiarava che “il CP_2
Pagina 4 ha già ammesso di non avere il registro di contabilità per gli anni in CP_2 questione”, per cui, ex art. 115 , 2° co., c.c., la circostanza deve ritenersi provata.
Anche con la comparsa conclusionale il non ha disconosciuto tale CP_2 circostanza, limitandosi solo a dedurre che i bilanci approvati furono predisposti da un revisore contabile appositamente nominato, che, comunque, avrebbe dovuto predisporli in ossequio al contenuto dell'art. 1130 bis c.c. allegando ad ogni singolo consuntivo il registro di contabilità e la nota sintetica esplicativa. In mancanza di detti documenti gli attori non hanno potuto verificare nel registro di contabilità le "voci di entrata e di uscita", con la documentazione degli incassi e dei pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie.
Anche il motivo d'impugnazione con il quale è stata sollevata l'illegittimità della delibera del 4/07/2018 per la mancata indicazione analitica dei condomini presenti ed il valore millesimale di ciascun rappresentato è fondato.
Secondo giurisprudenza consolidata il verbale deve contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perchè tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. II, 13/11/2009, n.24132).
Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema Corte stabilendo
“…. l'annullabilità ex art. 1137 c.c. della delibera il cui verbale contiene delle omissioni, anche relative alla mancata individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti e al valore delle rispettive quote” (cfr. Cass. civ.
Sez. Un. 07/03/2005, n.4806).
Nella fattispecie, così come per il registro di contabilità, parte convenuta non ha smentito tale circostanza, né con la comparsa di costituzione, né con la comparsa conclusionale, limitandosi solamente a dedurre che l'elenco dei condomini presenti era stato inviato dall'amministratore presso il domicilio convenzionale eletto dagli attori (presso il loro difensore) con pec del 31/07/2018, sanando, così, il vizio dedotto.
Innanzitutto si rileva che dall'esame dei documenti allegati alla pec del 31/07/2024 (il verbale d'assemblea del 4/07/2018 e l'elenco dei condomini intervenuti alla riunione del 4/07/2018), inviata impropriamente al difensore degli attori, non si rilevano elementi per ritenere infondata la censura formulata dagli istanti, in quanto nel verbale assembleare non risultano richiamati allegati, per cui l'elenco dei condomini intervenuti con l'indicazione delle rispettive quote millesimali non può ritenersi far parte del verbale assembleare.
Pagina 5 La censura relativa al riparto delle spese per la manutenzione dell'ascensore e della pulizia non può ritenersi provata, per cui va rigettata.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che “il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale”
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, n. 6128). Nella fattispecie, avendo gli attori rinunciato alla nomina del consulente tecnico di ufficio per motivi di economia processuale, tale domanda non può ritenersi provata in quanto -attesa la contestazione di parte convenuta ai conteggi prodotti dagli attori con la memoria ex art, 183-2° comma-c.p.c.- non risulta accertata la diminuzione patrimoniale in capo a ciascun istante.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013,
n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez.
I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali ritiene sul punto questo Giudice che le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico del convenuto ed a favore degli attori. La liquidazione va CP_2 effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2 018 e dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, in considerazione del valore della controversia e con applicazione dei compensi minimi per le varie fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'annullamento delle delibere assembleari del 23/05/2018 e del 04/07/2018, per violazione dell'art. 1130 bis c.c., in quanto i bilanci consuntivi degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 erano privi del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa;
e per violazione dell'art.
Pagina 6 1136 c.c., in quanto nel verbale non risultano indicati i nominativi dei presenti con i rispettivi millesimi di appartenenza;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di mediazione e di lite, liquidate in € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi legali, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva di legge se dovuti.
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4869 / 2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione delibere assembleari – spese condominiali, pendente
TRA
(c.f. ); (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ; (c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4 Controparte_1
); (c.f. CodiceFiscale_5 Parte_5 C.F._6
); rapp.ti e difesi dall'avv.to Antonio Romano (c.f.
[...] CodiceFiscale_7 con studio alla via G. Garibaldi n. 23, Nocera Inferiore, presso il quale elettivamente domiciliano come in atti, (Pec: ; Email_1
ATTORI
E
, sito alla via Eugenio Siciliano n. 29, Nocera Controparte_2
Inferiore (c.f. ), in persona dell'amministratore, legale rapp.te pro P.IVA_1 tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Orfeo Strianese (c.f. C.F._8
) e Alfonso Esposito (c.f. ), presso i quali
[...] CodiceFiscale_9 elettivamente domicilia come in atti, (Pec: – Email_2
(Pec: ; Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 1 Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo Giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art.281 sexies c.p.c.; Cass. n. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti in sintesi: con atto di citazione notificato in data 06.08.2018, gli attori, nella qualità di proprietari di appartamenti siti nel fabbricato condominiale di via E.
Siciliano n. 29 di Nocera Inferiore, convenivano in giudizio il Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, per impugnare le delibere
[...] condominiali adottate dall'assemblea in data 23/05/2018 e 4/07/2018, di cui chiedevano la declaratoria di nullità o annullabilità per violazione degli articoli 1130 bis, 1123 e 1124 del codice civile, nonché delle disposizioni del regolamento condominiale contrattuale. In effetti gli attori censuravano le delibere in quanto: in violazione dell'art. 1130 bis, i bilanci consuntivi approvati (anni 2013, 2014, 2015 e
2016) erano privi del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa;
in violazione degli artt. 1123 e 1124 c.c. e del regolamento condominiale, la spese per la pulizia e quelle per la manutenzione degli ascensori non venivano ripartite con la corretta applicazione delle tabelle condominiali ed alcuni condomini venivano esclusi dal pagamento;
in violazione dell'art. 1136 c.c., nella delibera del
4/07/2018, non risultano indicati i nominativi dei presenti con i rispettivi millesimi.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_2 domanda, con vittoria di spese del giudizio.
In rito: la legittimazione attiva e passiva delle parti, oltre a non essere oggetto di contestazione, risulta provata da tutta la documentazione contenuta nel fascicolo di parte attrice (cfr. atti di compravendita e verbali di assemblea); la domanda è procedibile avendo parti attrici assolto all'onere di cui all'art 5 dlg n 28.2010 con il deposito delle due istanze di mediazione e dei relativi verbali negativi del
9/07/2018 e del 30/07/2018.
In ordine al petitum la domanda di annullamento delle delibere del 23/05/2018 e del 04/07/2018 è corretta, in quanto dall'esame del verbale di assemblea del
04/07/2018 si rileva che la delibera del 23/05/2018 è stata annullata in autotutela
Pagina 2 solo in relazione al punto relativo al riparto delle spese di pulizia (“… annullando in autotutela il deliberato del 23/05/2018 relativamente all'argomento in oggetto.”, cfr. verbale).
Preliminarmente si procede all'esame della preliminare eccezione d'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, sebbene la stessa deve ritenersi abbandonata non essendo stata reiterata con la precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale.
In effetti, ai fini della stima del valore della causa, la domanda di impugnazione di delibera assembleare, non può ritenersi limitata all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, ha carattere unitario e opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (cfr. Cass. 21 marzo 2022, n. 9068; Cass. 7 luglio 2021, n. 19250).
Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che quando sia chiesto l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta (cfr. Cass. 20 luglio 2020, n.
15434).
Nella vicenda per cui è giudizio, gli attori deducevano oltre a vizi sostanziali
(erronea ripartizione delle spese di pulizia e dell'energia elettrica scale ed ascensore) anche vizi formali (mancata allegazione al bilancio consuntivo del registro di contabilità e mancata indicazione dei nominativi dei condomini presenti e dei rispettivi valori millesimali), per cui l'eccezione è da ritenersi infondata.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Secondo consolidata giurisprudenza di merito i condomini hanno diritto di esaminare la documentazione contabile allo scopo di partecipare consapevolmente all'assemblea condominiale. Pertanto è annullabile la delibera assembleare che approva il bilancio consuntivo del laddove alla CP_2 convocazione dell'assemblea non risulti allegata la copia del registro di contabilità.
Ciò in quanto, in mancanza di allegazione del suddetto documento, al singolo condomino è preclusa la possibilità di verificare che la situazione patrimoniale
Pagina 3 indicata nel bilancio consuntivo sia effettivamente corrispondente a quella reale
(cfr. Trib. Civitavecchia sent. n. 9 del 7/01/2021).
Per quanto riguarda, invece, la mancanza della nota sintetica esplicativa della gestione che deve accompagnare il consuntivo, l'amministratore di condominio, nella redazione del rendiconto, deve attenersi a principi di ordine e di correttezza e deve predisporre un documento chiaro ed intellegibile, che indichi correttamente le voci dell'attivo e del passivo così da consentire la immediata verifica da parte dei condomini della congruità e della corrispondenza della documentazione alle entrate ed alle spese. La mancanza della nota esplicativa viola il principio di chiarezza e di intellegibilità e rende annullabile la delibera approvativa del rendiconto (cfr. Trib. Milano sent. n. 8713 del 27/09/2019).
Anche la Suprema Corte ha statuito il principio di diritto che “il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le "voci di entrata e di uscita", documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del ", CP_2 con indicazione "anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137 c.c., comma 2, occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c., discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del , e quelli di cui il CP_2 bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione.” (cfr. Cass. civ. sez. II, 9/10/2023 n. 28257).
Nella fattispecie è incontestato che i rendiconti sottoposti al voto dell'assemblea dei condomini del 23/05/2018 e 04/07/2018 erano privi del registro di contabilità e della nota esplicativa (quest'ultima inviata al difensore degli attori dopo l'esperimento della seconda mediazione, così come dichiarato da parte convenuta e documentato dalla pec del 31.07.2018), atteso che il nel costituirsi in CP_2 giudizio non ha contestato tale circostanza, né ha fornito prova del contrario;
anzi il difensore del all'udienza del 23/06/2019 dichiarava che “il CP_2
Pagina 4 ha già ammesso di non avere il registro di contabilità per gli anni in CP_2 questione”, per cui, ex art. 115 , 2° co., c.c., la circostanza deve ritenersi provata.
Anche con la comparsa conclusionale il non ha disconosciuto tale CP_2 circostanza, limitandosi solo a dedurre che i bilanci approvati furono predisposti da un revisore contabile appositamente nominato, che, comunque, avrebbe dovuto predisporli in ossequio al contenuto dell'art. 1130 bis c.c. allegando ad ogni singolo consuntivo il registro di contabilità e la nota sintetica esplicativa. In mancanza di detti documenti gli attori non hanno potuto verificare nel registro di contabilità le "voci di entrata e di uscita", con la documentazione degli incassi e dei pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie.
Anche il motivo d'impugnazione con il quale è stata sollevata l'illegittimità della delibera del 4/07/2018 per la mancata indicazione analitica dei condomini presenti ed il valore millesimale di ciascun rappresentato è fondato.
Secondo giurisprudenza consolidata il verbale deve contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perchè tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. II, 13/11/2009, n.24132).
Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema Corte stabilendo
“…. l'annullabilità ex art. 1137 c.c. della delibera il cui verbale contiene delle omissioni, anche relative alla mancata individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti e al valore delle rispettive quote” (cfr. Cass. civ.
Sez. Un. 07/03/2005, n.4806).
Nella fattispecie, così come per il registro di contabilità, parte convenuta non ha smentito tale circostanza, né con la comparsa di costituzione, né con la comparsa conclusionale, limitandosi solamente a dedurre che l'elenco dei condomini presenti era stato inviato dall'amministratore presso il domicilio convenzionale eletto dagli attori (presso il loro difensore) con pec del 31/07/2018, sanando, così, il vizio dedotto.
Innanzitutto si rileva che dall'esame dei documenti allegati alla pec del 31/07/2024 (il verbale d'assemblea del 4/07/2018 e l'elenco dei condomini intervenuti alla riunione del 4/07/2018), inviata impropriamente al difensore degli attori, non si rilevano elementi per ritenere infondata la censura formulata dagli istanti, in quanto nel verbale assembleare non risultano richiamati allegati, per cui l'elenco dei condomini intervenuti con l'indicazione delle rispettive quote millesimali non può ritenersi far parte del verbale assembleare.
Pagina 5 La censura relativa al riparto delle spese per la manutenzione dell'ascensore e della pulizia non può ritenersi provata, per cui va rigettata.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che “il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale”
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, n. 6128). Nella fattispecie, avendo gli attori rinunciato alla nomina del consulente tecnico di ufficio per motivi di economia processuale, tale domanda non può ritenersi provata in quanto -attesa la contestazione di parte convenuta ai conteggi prodotti dagli attori con la memoria ex art, 183-2° comma-c.p.c.- non risulta accertata la diminuzione patrimoniale in capo a ciascun istante.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013,
n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez.
I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali ritiene sul punto questo Giudice che le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico del convenuto ed a favore degli attori. La liquidazione va CP_2 effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2 018 e dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, in considerazione del valore della controversia e con applicazione dei compensi minimi per le varie fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'annullamento delle delibere assembleari del 23/05/2018 e del 04/07/2018, per violazione dell'art. 1130 bis c.c., in quanto i bilanci consuntivi degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 erano privi del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa;
e per violazione dell'art.
Pagina 6 1136 c.c., in quanto nel verbale non risultano indicati i nominativi dei presenti con i rispettivi millesimi di appartenenza;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di mediazione e di lite, liquidate in € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi legali, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva di legge se dovuti.
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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