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1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 155.
(Segnali orizzontali vietati)
1. Nessun altro segno non rimovibile e' consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.
(Segnali orizzontali vietati)
1. Nessun altro segno non rimovibile e' consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Cuneo, sentenza 08/06/2021, n. 484Provvedimento: […] “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 non prevede agli artt. 137-155 alcun tipo di segnalazione orizzontale che possa legalmente essere adottata per segnalare il chiusino in questione e, anzi, la norma di chiusura di cui all'art. 155 - Segnali orizzontali vietati (art. 40 C.s.), vieta l'introduzione di segnali particolari non previsti dal regolamento (cfr. gli Allegati al Titolo II del Regolamento al Codice, ove sono graficamente individuati tutti i segnali legittimamente utilizzabili), prevedendo al riguardo cheLeggi di più...
- caso fortuito·
- responsabilità per cose in custodia·
- art. 2051 c.c.·
- giurisdizione civile·
- insidia stradale·
- responsabilità del custode·
- danno biologico·
- art. 2043 c.c.·
- responsabilità civile·
- autoresponsabilità·
- onere della prova·
- chiusino stradale·
- art. 1227 c.c.