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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da ( ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in forza di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv. Paolo Galli
e Valeria Marmorato , presso il cui studio in C.F._2 C.F._3
Genova Via Carducci 3/6 è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
( ), con sede legale in AN (Na) Via Controparte_1 P.IVA_1
Quarantola n. 29, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall' Avv. Andrea Nocera
( ), presso il cui studio in S. TO BA (NA) Via Casa Aniello n. C.F._4 ( ), con sede legale in Trieste, in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Ing. rappresentata e difesa in forza di Controparte_3
mandato depositato nel fascicolo telematico, dall' Avv. Maurizio Orione
( , presso il cui studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5 è C.F._5
elettivamente domiciliata
Convenuta
( ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_4 P.IVA_3
sede in AN (Na) Via Santa Croce 56, contumace
Convenuta
( in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_5 P.IVA_4
sede in AN (Na) Via Santa Croce 56, contumace
Convenuta
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione:
- dichiara l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con durata dal 02/5/2017 al 31/10/2023, tra la Sig. ra. Parte_1
e e come Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
unitario centro d'imputazione del rapporto di lavoro;
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 31.10.2023;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 31.10.2023;
- dichiara tenute e pertanto condanna Controparte_6 Controparte_4
e come unico centro di imputazione, in persona dei rispettivi legali Controparte_5
rappresentanti pro tempore, in solido fra loro, a corrispondere alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data del licenziamento al saldo;
- dichiara tenute e pertanto condanna , e e in solido CP_1 CP_4 CP_5 CP_2
fra loro, al pagamento alla ricorrente dell'indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data del licenziamento al saldo;
- dichiara tenute e pertanto condanna , e in solido fra loro, a CP_1 CP_4 CP_5
rifondere a quanto eventualmente pagato alla ricorrente;
CP_2
- condanna , e in solido fra loro, a rifondere alla ricorrente le CP_1 CP_4 CP_5
spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
- condanna in via solidale con , e al pagamento del CP_2 CP_1 CP_4 CP_5
10% della predetta somma;
- condanna , e in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite CP_1 CP_4 CP_5
in favore di che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie CP_2
nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge, nonché a rifondere a quanto eventualmente pagato a titolo di spese di lite alla CP_2
ricorrente;
- riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 27.06.2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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122 è elettivamente domiciliata
Convenuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da ( ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in forza di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv. Paolo Galli
e Valeria Marmorato , presso il cui studio in C.F._2 C.F._3
Genova Via Carducci 3/6 è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
( ), con sede legale in AN (Na) Via Controparte_1 P.IVA_1
Quarantola n. 29, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall' Avv. Andrea Nocera
( ), presso il cui studio in S. TO BA (NA) Via Casa Aniello n. C.F._4 ( ), con sede legale in Trieste, in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Ing. rappresentata e difesa in forza di Controparte_3
mandato depositato nel fascicolo telematico, dall' Avv. Maurizio Orione
( , presso il cui studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5 è C.F._5
elettivamente domiciliata
Convenuta
( ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_4 P.IVA_3
sede in AN (Na) Via Santa Croce 56, contumace
Convenuta
( in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_5 P.IVA_4
sede in AN (Na) Via Santa Croce 56, contumace
Convenuta
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione:
- dichiara l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con durata dal 02/5/2017 al 31/10/2023, tra la Sig. ra. Parte_1
e e come Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
unitario centro d'imputazione del rapporto di lavoro;
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 31.10.2023;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 31.10.2023;
- dichiara tenute e pertanto condanna Controparte_6 Controparte_4
e come unico centro di imputazione, in persona dei rispettivi legali Controparte_5
rappresentanti pro tempore, in solido fra loro, a corrispondere alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data del licenziamento al saldo;
- dichiara tenute e pertanto condanna , e e in solido CP_1 CP_4 CP_5 CP_2
fra loro, al pagamento alla ricorrente dell'indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data del licenziamento al saldo;
- dichiara tenute e pertanto condanna , e in solido fra loro, a CP_1 CP_4 CP_5
rifondere a quanto eventualmente pagato alla ricorrente;
CP_2
- condanna , e in solido fra loro, a rifondere alla ricorrente le CP_1 CP_4 CP_5
spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
- condanna in via solidale con , e al pagamento del CP_2 CP_1 CP_4 CP_5
10% della predetta somma;
- condanna , e in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite CP_1 CP_4 CP_5
in favore di che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie CP_2
nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge, nonché a rifondere a quanto eventualmente pagato a titolo di spese di lite alla CP_2
ricorrente;
- riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 27.06.2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
122 è elettivamente domiciliata
Convenuta