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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 820/2015 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 820/2015 promossa da
(c.f.: , in qualità di Presidente del Consorzio UMI 10 del Parte_1 C.F._1
Programma di recupero di Vescia del Comune di Foligno, nonché di comproprietaria dell'immobile per cui
è causa, anche come erede, in seguito ad apertura della successione, della madre (c.f.: Persona_1
), rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio C.F._2
Fiorucci (C.F.: ) e Luigi Santioni (C.F.: , in forza di procura C.F._3 C.F._4
speciale posta in calce al ricorso in riassunzione;
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._5 Parte_2
) e (C.F. , quali eredi dell'Arch. C.F._6 Controparte_2 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. David Ronchetti (C.F. , in forza di Persona_2 C.F._8
delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Foligno (PG), Via Mazzini n. 25;
e
pagina 1 di 42 (C.F. , e (C.F. Parte_3 C.F._9 Parte_4
, quali ex soci e successori pro quota (50% ciascuno) della cancellata società C.F._10
“ ” (P.IVA ), entrambi rappresentati e Controparte_3 P.IVA_1
difesi, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Gioia Desantis, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore in Foligno (PG) via Monte Acuto n. 7; nonché
(C.F. , rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce alla CP_4 C.F._11
comparsa di costituzione, dall'Avv. Tiziana Tarara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in Foligno (PG) via Piermarini n. 8;
CONVENUTI
e nei confronti di
in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., (P.I. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Lorenza Controparte_6 P.IVA_2
Parlani (c.f. con studio in Città di Castello, Via S. Lapi n.10, che la rappresenta e C.F._12
difende in forza di delega in calce alla copia passiva dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
pagina 2 di 42 Parte attrice: “- accertata la presenza di gravi vizi e difetti nella unità immobiliare di proprietà delle SI.re
[...]
, accertare e dichiarare la responsabilità sotto il profilo contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla IT Parte_1
ora rappresentata dai soci e , all'Arch. Controparte_3 Parte_3 Parte_4
ora rappresentato dagli eredi , e ed al Geom. Persona_2 CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_4
nella causazione degli stessi;
[...]
- condannare, per l'effetto, i medesimi convenuti, anche in solido tra loro, o in base alle imputazioni che il giudice vorrà effettuare per le singole voci di danno, al risarcimento in favore della odierna attrice di tutti i danni subiti, che si quantificano in Euro 76.386,43 (oltre IVA) corrispondenti alle spese da sostenere per rimuovere i vizi e difetti nella unità immobiliare sopra indicata, oltre ad Euro 10.800,00 (oltre IVA ed aliquota contributo integrativo Cassa di Previdenza) a titolo di prestazioni professionali, o comunque in base a quanto stabilito dalla CTU eseguita nel corso del giudizio alla cui risultanze si rinvia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuto fino al soddisfo;
- accertare e dichiarare che le attrici vantano nei confronti di e ( già Parte_3 Parte_4 Controparte_3
un credito restitutorio nella misura pari ad e.9.362,91 oltre IVA o in quella accertata dalla CTU
[...]
eseguita in corso di causa e per l'effetto, condannare i predetti soggetti al pagamento/ restituzione di tale somma in favore della
SI.ra , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuto fino al soddisfo;
Parte_1
- respingere le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti Geom. e da e CP_4 Parte_3 Parte_4
(già , in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_3
- in ogni caso, con condanna in solido dei convenuti al pagamento di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
Parte convenuta e : “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_1 Parte_2 Controparte_2
adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare dichiarare l'estinzione del presente giudizio stante il mancato rispetto da parte attrice del termine perentorio di cui all'art. 305 del codice di procedura civile per la riassunzione dello stesso nei confronti degli odierni convenuti;
- in subordine nel merito accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione di ogni diritto vantato dalla SI.ra
nei confronti dei SIg.ri , e per tutti i motivi spiegati in Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2
corso di causa e di conseguenza estrometterli dal presente giudizio;
pagina 3 di 42 - in ulteriore subordine nel merito rigettare tutte le richieste avanzate dalla SI.ra nei confronti dei SIg.ri Parte_1
, e per genericità, indeterminatezza ed infondatezza ed in ogni caso per CP_1 Parte_2 Controparte_2
tutti i motivi indicati in corso di causa;
- in ulteriore gradato subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse riconoscere qualsivoglia forma di responsabilità
a carico dei SIg.ri , e , dichiarare il terzo in CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_5
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, già nel presente giudizio quale terzo in garanzia dell'Arch. tenuto a garantire i convenuti SIg.ri , e e per Persona_2 CP_1 Parte_2 Controparte_2
l'effetto condannare il terzo in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano Via Benigno Crespi Controparte_5
n. 23 al pagamento di quelle somme che dovessero essere accertate in corso di causa a favore di parte attrice a carico dei SIg.ri
, e . CP_1 Parte_2 Controparte_2
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.I. per legge dovuti”.
Parte convenuta ( e : “Voglia il Tribunale Ecc.mo di Spoleto, disattesa Parte_3 Parte_4
ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: in via preliminare e principale accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione proposta nei confronti della convenuta CP_3
[... (ed oggi, per essa, nei confronti dei suoi soci e e di conseguenza rigettarne la Parte_3 Parte_4
domanda.
In via subordinata rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale condannare parte attrice, al pagamento in favore dei deducenti e Parte_3 Parte_4
della somma residua di € 10.982,43 da ripartirsi tra i soci in misura del 50% ciascuno e così per € 5.491,21 ciascuno, oltre interessi legali dalla data del versamento dell'acconto ad oggi, o comunque qualora fosse dovuto l'importo richiesto da parte attrice ridurre in proporzione la domanda stessa ed emettere condanna per la differenza.
Contenendo la somma di tutte le domande nel limite massimo di € 26.000,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario delle spese in ragione del 15% come per
legge”.
Parte convenuta ( : come da comparsa di costituzione e risposta. CP_4
pagina 4 di 42 Parte terza chiamata ( ): “chiede che tutte le domande proposte contro la stessa vengano respinte e/o Controparte_5
rigettate per intervenuta prescrizione nei confronti del proprio assicurato e, in ogni caso, respingersi tutte quelle proposte contro la deducente perché infondate in fatto e in diritto e perché non provate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1
, e la società (d'ora in avanti anche Persona_2 CP_4 Controparte_7
solo “ ”), chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento del danno causato per i lavori CP_3
effettuati nell'immobile in comproprietà fra le attrici.
Con l'atto di citazione le attrici hanno dedotto che:
- con atto del 19/08/1999 veniva costituito il Consorzio UMI 10, riguardante gli interventi di ripristino post sisma di un complesso immobiliare del quale faceva parte anche una unità immobiliare in comproprietà fra le attrici, una delle quali, la era anche Presidente del Pt_1
suddetto Consorzio;
- il progetto strutturale dei lavori da effettuare veniva realizzato e depositato dall'arch. _2
, nominato anche direttore dei lavori, cui seguiva appalto nei confronti della IT F.LI CA
[...]
G. & F.A. s.n.c., del 30/08/2000, poi risolto con accordo transattivo del 21/03/2002, mentre l'incarico di direttore dei lavori all'arch. veniva revocato in data 03/04/2002; Parte_2
- veniva, dunque, sottoscritto nuovo contratto di appalto in data 22/04/2002 con la società , CP_3
al fine di procedere al completamento dei lavori, e veniva affidato il ruolo di direttore dei lavori al geom. CP_4
- a seguito della presentazione di ulteriori concessioni in sanatoria e varianti, i lavori venivano completati in data 30/08/2005, nonostante la pratica di concessione contributiva non fosse mai stata chiusa;
pagina 5 di 42 - con missiva del 22/09/2008, tuttavia, le attrici comunicavano al direttore dei lavori la sussistenza di grave anomalia al tetto dovuta al non corretto dimensionamento delle travi in acciaio, mentre solo qualche anno più tardi, mediante una perizia del c.t.p. venivano più approfonditamente Per_3
rilevati dei vizi relativi non solo al tetto ma anche alle altre strutture, e gli stessi venivano denunciati agli odierni convenuti, chiedendo il risaricmento del danno;
- a seguito del mancato riscontro da parte dei medesimi, veniva introdotto in data 06/11/2013 un primo giudizio di che, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale;
CP_8
- nelle more, veniva effettuato ulteriore accertamento dal c.t.p. che evidenziava la presenza di ulteriori vizi.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, le attrici hanno agito in giudizio nei confronti dei convenuti per ottenere la condanna solidale dei medesimi al risarcimento dei danni pari alle spese necessarie alla rimozione dei vizi, quantificate in euro 76.386,43 (oltre IVA), oltre relative spese professionali (euro
10.800,00 oltre IVA), nonché delle ulteriori somme necessarie per mettere l'immobile in sicurezza dal punto di vista sismico (da accertare tramite c.t.u.), e, nei confronti della sola , per la restituzione CP_3
della somma di euro 9.362,91 (oltre IVA).
Si è costituito il geom. eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto vantato nonché la CP_4
decadenza della relativa azione;
nel merito, ha evidenziato come lo stesso fosse estraneo ad eventuali vizi relativi a lavori eseguiti in epoca antecedente alla sua nomina e come la mancata chiusura della pratica contributiva fosse da imputarsi alla mancata consegna della documentazione necessaria al tecnico da parte della Presidente del Consorzio. Infine, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna delle attrici al pagamento delle proprie competenze, ancora non corrisposte, pari ad euro 25.058,68.
Si è altresì costituita in giudizio la , eccependo preliminarmente la prescrizione e la decadenza CP_3
dell'azione ex art. 1669 c.c.; nel merito, ha evidenziato come i lavori asseritamente viziati sarebbero stati realizzati da un'altra IT, la F.LI LE G. & F.A. s.n.c.. In via riconvenzionale, ha chiesto condannarsi le attrici al pagamento dei compensi residui non corrisposti dalle medesime, pari ad euro 10.982,43.
pagina 6 di 42 Si è infine costituito in giudizio , anch'egli eccependo preliminarmente l'intervenuta Persona_2
prescrizione del credito vantato nei suoi confronti e contestando, nel merito, la domanda proposta, non essendovi alcuna indicazione negli scritti avversari delle ragioni per cui i presunti vizi e difetti sarebbero imputabili all'attività del medesimo. In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del garante, Controparte_5
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, previo differimento della prima udienza, il convenuto Parte_2
ha citato in giudizio la per essere tenuto indenne nel caso di eventuali condanne;
Controparte_5
quest'ultima si è costituita eccependo anch'essa la prescrizione della domanda proposta dalle attrici e la decadenza dal diritto alla prestazione assicurativa del Nel merito, quanto alla domanda principale, Parte_2
si è riportata alle osservazioni del proprio assicurato, e, quanto al rapporto assicurativo, ha evidenziato come tali danni non rientrerebbero fra queLI indennizzabili alla luce delle condizioni contrattuali.
Nelle more del giudizio, parte attrice ha depositato istanza di a.t.p., la quale è stata questa volta accolta dal
Tribunale e il relativo procedimento si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale da parte del c.t.u. nominato.
Il giudizio è stato poi interrotto per il decesso del difensore di parte convenuta, ; lo stesso è stato CP_3
poi riassunto e, alla successiva udienza, il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Sono state quindi depositate le memorie di rito.
Alla successiva udienza è stata disposta la comparizione personale delle parti, per tentare la conciliazione, e,
successivamente, è stata disposta un'integrazione della perizia depositata dal c.t.u..
Il procedimento è stato nuovamente interrotto per il decesso dell'arch. e poi riassunto dalle attrici;
Parte_2
nelle more, la convenuta ha rappresentato di essere stata cancellata dal registro delle imprese nel CP_3
pagina 7 di 42 conclusioni all'udienza del 10/10/2024, svoltasi con modalità telematiche e tramite il deposito da parte dei procuratori delle parti delle note di udienza.
Con provvedimento del 11/10/2024 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * * *
1. Occorre anzitutto analizzare la questione processuale sollevata in corso di causa dagli eredi di _2
, relativa all'asserita estinzione del giudizio per mancata riassunzione del giudizio nel termine
[...]
perentorio di tre mesi dall'interruzione del medesimo.
In particolare, gli stessi hanno evidenziato come l'evento del decesso di fosse stato Persona_2
dichiarato in giudizio con nota depositata in data 28/11/2022 dal difensore costituito del medesimo, termine dal quale far decorrere i tre mesi per la riassunzione, nonostante l'interruzione fosse stata dichiarata formalmente dal precedente istruttore solamente con ordinanza del 17/02/2023.
Sul punto, occorre evidenziare come secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema
Corte, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., decorrendo il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. Unite, 20/03/2008, n. 7443; Cass. Sez. 6 - 3, 15/09/2017, n. 21375; Cass. Sez. 3,
15/01/2013, n. 773). Peraltro, la dichiarazione o la notificazione della morte o della perdita della capacità della parte costituita, effettuata dal difensore ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c., determina la cessazione dell'ultrattività del mandato alla lite estintosi a causa dell'evento interruttivo e, quindi, la perdita dello ius postulandi in capo allo stesso;
solamente una volta dichiarata dal procuratore la morte della parte costituita,
pagina 8 di 42 si determina, dunque, la preclusione di ogni ulteriore attività processuale (con conseguente nuLItà di tutti gli atti eventualmente compiuti prima che sia stata dichiarata l'interruzione del processo, ex multis, Cass. Sez. 6,
29/09/2015, n. 19267). Pertanto, sino a tale momento il difensore conserva tale diritto, ivi incluso queLI di effettuare tale dichiarazione.
Spetta peraltro al giudice del merito accertare cha la dichiarazione della morte della parte, cui l'art. 300
c.p.c. ricollega l'effetto interruttivo del processo, sia stata resa dal suo procuratore con manifestazione non affetta da dubbi o incertezze.
Ebbene, si ritiene che il deposito in giudizio di una nota in forma scritta sia idonea, qualora non sia equivoca nell'effettuare la suddetta dichiarazione;
nel caso di specie, con la nota del 28/11/2022 il procuratore di ha espressamente affermato “Con il presente atto si deposita certificato di morte Persona_2
dell'Arch. e si chiede che l'Ill.mo Giudice adito dichiari l'interruzione del presente giudizio”, rendendo Persona_2
chiara la volontà di dichiarare l'evento al fine proprio dell'art. 300 c.p.c..
Con riferimento al caso di specie, la stessa giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “Lo svolgimento dell'udienza in forma cartolare, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nelle modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non esclude (al contrario di quanto si assume nella memoria ex art. 380 bis. comma 2, c.p.c. delle ricorrenti) la configurabilità della dichiarazione che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comporta l'interruzione del processo, ove sia finalizzata al conseguimento di tale effetto”. Peraltro, anche la giurisprudenza di merito appare concordare con il sopra indicato provvedimento;
nella specie, in un caso nel quale tale evento era stato dichiarato da altro soggetto mediante costituzione in giudizio (quindi né in udienza né mediante notifica, ma con un atto scritto meramente depositato nel fascicolo telematico), si è giunti alla medesima conclusione. Si veda, infatti, come la Corte d'Appello di Brescia (sent. n. 1615/2023, del 27/10/2023) abbia affermato “La
“conoscenza legale” dell'evento interruttivo è data dalla dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dello stesso, assistita da fede privilegiata ed acquisita nell'ambito dello specifico giudizio, e non già dalla conoscenza aliunde acquisita;
la stessa, inoltre, deve investire non la parte personalmente, ma il suo difensore, quale soggetto tecnico in grado di valutare gli
pagina 9 di 42 effetti giuridici dell'evento medesimo (tra le tante, vedasi Cass. civ. n. 2658/2019). Nel caso di specie, il [omissis], che è parte del procedimento, dunque soggetto interessato a far decorrere i termini per la riassunzione, con la comparsa di costituzione in 1^ grado in data 11.03.2022 (nella quale, in quanto coniuge della defunta [omissis], ha espressamente dichiarato di costituirsi in proprio e non iure hereditatis), ha comunicato l'intervenuto decesso della moglie, producendo il relativo certificato di morte, documento ufficiale, che ha validamente fatto ingresso nel processo coinvolto dall'interruzione e da riassumere, consentendo alle parti e ai procuratori costituiti di avere conoscenza legale dell'evento interruttivo. Dalla data dell'11.03.2022 decorreva, dunque, il termine di tre mesi utile per la riassunzione, che [omissis] ha, invece, fatto con ricorso depositato in data 29.09.2022, ritenendo che il termine decorresse dall'ordinanza 11.08.2022, che ha dichiarato
l'interruzione del processo” (conformi sul punto molte pronunce dei Tribunali di primo grado: Trib. Barcellona
Pozzo di Gotto, ord. del 01/03/2023; Trib. Castrovillari, ord. del 21/02/2023; Trib. Bari, ord. del
17/11/2022; Trib. Treviso, ord. del 05/04/2023).
Peraltro, nel caso di specie non è applicabile la nota giurisprudenza che fa decorrere il termine per la riassunzione dalla formale dichiarazione di interruzione da parte del giudice (Cass. civ. sentenza n.
9016/2018 e n. 10696/2019), perché tale giurisprudenza è riferita al caso in cui una parte sia dichiarata faLIta, regolato dall'art. 43 co.3 L. fall. (R.D. 267/1942) e rispetto al quale occorre un approccio più rigoroso, stante la connotazione pubblicistica della procedura faLImentare, che si estende anche ai processi di cui il faLImento è parte (v. anche Cass. civ. Sezioni Unite n. 12154 del 07/05/2021).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve ritenersi come sia fondata l'eccezione di estinzione sollevata dai convenuti eredi di , avendo l'attrice provveduto al deposito dell'istanza di Persona_2
riassunzione in data 20/04/2023, in epoca successiva di oltre tre mesi rispetto al 28/11/2022, quando è stato reso conoscibile l'evento interruttivo ed è stata formulata la relativa istanza.
1.1 Occorre tuttavia precisare come la pronuncia di estinzione ha riguardo alla sola domanda proposta nei confronti di . Persona_2
pagina 10 di 42 Invero, trattandosi di richiesta risarcitoria nei confronti di più soggetti in via solidale, non può sottacersi come trattasi di cause scindibili, in relazione alle quali gli eventi processuali quali queLI in esame non comportano estinzione di tutte le domande.
La stessa Suprema Corte ha affermato che “In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del faLImento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti” (Cass. civ. Sez. III Ord., 23/04/2020, n. 8123). Peraltro, nel caso esaminato dalla Suprema
Corte vi era proprio una domanda di pagamento proposta nei confronti di più debitori solidalmente responsabili;
nella specie, si trattava di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori. Ebbene, l'evento interruttivo ha effetto reale solamente nei confronti della parte colpita dall'evento medesimo, ancorché il procedimento, stante il cumulo di domande scindibili e l'unitarietà della trattazione, deve interrompersi nella sua interezza da un punto di vista processuale. Tuttavia, nel caso di riassunzione, l'eventuale tardività della stessa rileverà esclusivamente con riferimento al rapporto processuale effettivamente colpito dall'interruzione, ossia quello con il soggetto deceduto qualora si tratti di cause scindibili come nel caso di specie.
Pertanto, solo nei confronti degli eredi di , deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. Persona_2
Di conseguenza, la domanda di manleva formulata dai medesimi nei confronti della terza chiamata deve ritenersi assorbita.
2. Dovrà, invece, procedersi all'esame del merito della domanda nei confronti degli altri convenuti.
Ebbene, nel caso in esame le attrici hanno evidenziato, quale titolo in virtù del quale chiedere il risarcimento del danno, l'inadempimento della e del alle proprie obbligazioni contrattuali, CP_3 CP_4
quale stazione appaltatrice e direttore dei lavori.
pagina 11 di 42 In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta di CP_3
prescrizione e decadenza ex art. 1669 c.c., prevista in materia di appalto.
2.1 Sul punto vale premettere che anche il geom. convenuto in giudizio in qualità di direttore dei CP_4
lavori, ha eccepito la decadenza/prescrizione ex art. 1669 c.c.; tuttavia, il direttore dei lavori, a differenza dell'appaltatore, non beneficia delle decadenze e prescrizioni previste da detta norma.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che meritano condivisione nella presente sede, ha affermato da tempo che “è incontestabile, infatti, che l'attività di direzione dei lavori rientri nella categoria delle opere intellettuali ex art. 2229 c.c.; sicchè, alla luce del principio di diritto innanzi enunciato, al relativo contratto di opera professionale, che ha per oggetto la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, non è applicabile la disciplina dettata in materia di decadenza e prescrizione dalla citata norma codicistica” (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/03/2014, n. 6886). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, affermato che, poiché le disposizioni sul contratto d'appalto “nulla dispongono sulla posizione del progettista o del direttore dei lavori, la responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti e, per quanto applicabili, delle norme sulla prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali”, senza, comunque, che si possano applicare “le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi … [in generale] alla prestazione d'opera intellettuale [e] in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore
dei lavori” (cfr. Cass. Sez. Un. 15781/2005).
Analogamente, essendo l'attività del direttore dei lavori affatto diversa da quella dell'appaltatore, deve escludersi l'applicazione dei ristretti termini di decadenza e di prescrizione previsti in caso di gravi difetti, di cui all'art. 1669 c.c.. Questo giudice ritiene, infatti, che il direttore dei lavori ed il progettista che abbiano concorso alla costruzione dell'opera affetta da gravi difetti o in pericolo di rovina rispondono in forza della citata disposizione, che secondo l'opinione ancor oggi dominante introduce un regime peculiare di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dei terzi aventi causa del committente, ma non anche nei pagina 12 di 42 confronti del committente stesso. Il committente nei confronti del direttore dei lavori non ha, infatti, bisogno di invocare lo speciale regime di responsabilità extracontrattuale preveduto dall'art. 1669 c.c. (con il termine di decadenza ivi previsto ed il più ristretto regime di prescrizione del diritto), in quanto può esercitare l'azione di responsabilità contrattuale fondata sul contratto di prestazione d'opera professionale che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità innanzi citato, non soggiace ad alcun termine di decadenza ed è sottoposta soltanto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Il professionista non è responsabile nei confronti del committente per l'inesatta esecuzione di un'obbligazione di fare materiale, ma è inadempiente all'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla bontà del progetto che, anche se redatto da altri, è comunque suo onere verificare. Il titolo della sua responsabilità nei confronti del committente non può che risiedere, allora, nell'inadempimento dell'obbligo del contratto di prestazione d'opera intellettuale. Non risiede, invece, nella speciale previsione legislativa di cui all'art. 1669 c.c. che prevede un'ipotesi di responsabilità sussidiaria, che opera solo laddove la parte non possa far valere contro il progettista od il direttore dei lavori le ordinarie azioni contrattuali.
L'art. 1669 c.c. è, dunque, destinato a regolare la responsabilità del direttore dei lavori rispetto a tutti quei soggetti che abbiano ricevuto un danno dall'errata progettazione o dall'omessa vigilanza nell'esecuzione dell'opera, in qualità di terzi (ad esempio gli acquirenti dell'opera oppure i terzi danneggiati dal suo crollo), ossia di soggetti non legati con il direttore dei lavori da alcun vincolo contrattuale. La disposizione – con i termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti derogatori rispetto alle regole ordinarie sulla responsabilità contrattuale – non può essere, invece, invocata dal direttore dei lavori contro il committente laddove quest'ultimo possa agire nei suoi confronti sulla base del contratto di prestazione intellettuale. Si verrebbe, infatti, in questo modo a creare un'ingiustificata posizione di favore del direttore dei lavori rispetto a tutti gli altri professionisti intellettuali che, in caso di responsabilità contrattuale, non possono invocare nei confronti del committente alcun termine di decadenza e, per i quali, il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (e non dal compimento dell'opera) e non esiste alcun termine di prescrizione breve annuale dalla data della denuncia dell'inadempimento.
pagina 13 di 42 Peraltro, non deve stupire che il medesimo fatto storico dia vita a diritti che seguono un regime giuridico diverso. Il titolo e la natura della prestazione cui è tenuto il direttore dei lavori sono, di fatti, diversi da queLI dell'appaltatore. Conseguentemente, avendo originato la medesima vicenda fattuale due diritti distinti del committente (l'uno verso l'appaltatore, l'altro verso il direttore dei lavori, il primo disciplinato dagli artt.
1667, 1668 c.c. e 1669, c.c., il secondo dalle disposizioni sul contratto d'opera professionale) è ben possibile che un diritto si estingua per inerzia e l'altro resti ancora in vita: si tratta di due pretese – sebbene riferibili al medesimo caso della vita – diverse sul piano sostanziale e, come tali, assoggettate a regimi distinti.
2.2 Ciò posto e tornando alla posizione dell'appaltatore, visti i numerosi vizi allegati dall'attrice, occorre preliminarmente inquadrare gli stessi all'interno delle due norme sopra indicate, le quali fanno rispettivamente riferimento: alle difformità e ai vizi dell'opera, per i quali l'art. 1667 c.c. prevede un onere di denunzia entro sessanta giorni dalla scoperta e una prescrizione dell'azione di due anni dal giorno della consegna dell'opera; ai vizi relativi a edifici o di altre cose immobili che causano la rovina o comportano pericolo di rovina o che comunque costituiscono gravi difetti, per i quali l'art. 1669 c.c. prevede un onere di denuncia entro un anno dalla scoperta e un termine di prescrizione dell'azione di un anno dalla denunzia medesima.
Invero, parte convenuta, , ha eccepito nella comparsa di risposta esclusivamente l'asserita CP_3
decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c.; solo nella comparsa conclusionale, per la prima volta e tardivamente, ha eccepito anche la decadenza/prescrizione di cui all'art. 1667 c.c..
In via generale, occorre ricordare che l'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., pur essendo norma inserita all'interno del capo VII (Appalto), a differenza dell'art. 1667 c.c., che ha pacificamente natura contrattuale, è ritenuta dalla giurisprudenza configurare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sancita per finalità di interesse generale, come quelle della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, e della incolumità personale dei cittadini (Cass. Civ., sent. n. 35931/2022; Cass. Civ., sent. n. 4319/2016; Cass. Civ., sent. n.
2313/2008; Cass. Civ., sent. n. 13158/2002; Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 13003/2000;
Cass. Civ., sent. n. 81/2000; Cass. Civ., sent. n. 12106/1998; Cass. Civ., sent. n. 7550/1994; Cass. Civ.,
pagina 14 di 42 sent. n. 12304/1993; T. Milano 24.9.1990); è un'ipotesi che ha carattere di specialità rispetto all'art. 2043
c.c. (Cass. Civ., sent. n. 3338/1999; Cass. Civ., sent. n. 8/1990) e che introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall'appaltatore con la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi (Cass. Civ., sent. n. 15488/2000).
Pertanto, le due ipotesi di responsabilità sono ben distinte fra loro.
Tuttavia, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche queLI previsti dall'art. 1668 c.c. con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 c.c.. Infatti, i giudici di legittimità asseriscono che, quanto a struttura - diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilità rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale;
l'art. 1667 c.c., quella contrattuale) - le relative fattispecie si configurano l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra
(art. 1667 c.c.), perché i “gravi difetti” dell'opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di queLI della seconda, con la conseguenza che la norma generale continua ad applicarsi anche in presenza dei presupposti di operatività della norma speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669
c.c..
Peraltro, le stesse Sezioni Unite della Corte regolatrice (Cass. Civ., S.U., sent. n. 2284/2014) hanno confermato l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043
c.c.), e hanno chiarito che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di pagina 15 di 42 danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore.
Ciò posto, occorre osservare come la responsabilità prescinda, per quanto sopra detto, dal rapporto negoziale (appalto, vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio del soggetto che abbia subito il pregiudizio (Cass. Civ., sent. n. 12106/1998). Pertanto, la domanda può essere proposta dall'acquirente dell'immobile (Cass. Civ., sent. n. 14626/2002; Cass. Civ., sent. n. 11947/2002;
Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 12304/1993) nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (Cass. Civ., sent. n. 8904/1994).
2.3 Analizzando, invece, l'ambito di applicazione, questa volta oggettivo, dell'art. 1669 c.c., il quale parla di rovina, pericolo di rovina e gravi difetti, vale evidenziare come si abbia rovina totale o parziale quando l'edificio cessi di esistere in tutto o in parte, per disintegrazione degli elementi che ne compongono le strutture necessarie alla stabilità, oppure quando la compromissione dei suoi elementi essenziali influisca negativamente sulla sua durata e solidità (Cass. Civ., sent. n. 261/1970). Il pericolo di rovina si rivela esternamente per segni visibili, quali le modificazioni o le alterazioni a carico degli elementi essenziali per la statica, tali da indicare di per sé una situazione di pericolo, indipendentemente dal fatto che la rovina sia imminente o prossima (Cass. Civ., sent. n. 2861/1958; Cass. Civ., sent. n. 1034/1951).
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che i “gravi difetti” della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del “pericolo di rovina”; possono invece consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata.
E ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione (Cass. Civ., sent. n.
pagina 16 di 42 3752/2007; Cass. Civ., sent. n. 117/2000; Cass. Civ., sent. n. 81/2000; Cass. Civ., sent. n. 1203/1998; Cass.
Civ., sent. n. 8109/1997; Cass. Civ., sent. n. 1081/1995): può dunque trattarsi di lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di singole sue parti, senza che debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato (Cass.
Civ., sent. n. 2977/1998), ovvero di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera è destinata, (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003; Cass. Civ., sent. n. 8811/2003; Cass. Civ., sent. n. 9636/2001; Cass. Civ., sent. n. 456/1999), quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003; Cass. Civ., sent. n. 456/1999). In tale concetto rientrano, più in generale, i casi di rilevanti carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione dell'appaltatore (Cass. Civ., sent. n.
3752/2007), quali quelle sorte in conseguenza delle caratteristiche del suolo ove sia stata realizzata la costruzione (Cass. Civ., sent. n. 26552/2017).
Analizzando, più nello specifico, la giurisprudenza sul punto, emerge come siano numerose le fattispecie nelle quali sono stati ravvisati i gravi difetti.
Tra di esse, come nel caso di specie, più volte sono state fatte rientrare le infiltrazioni di acqua, causate da carenze nella impermeabilizzazione (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003; Cass. Civ., sent. n. 117/2000; Cass.
Civ., sent. n. 2260/1998), da difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto (Cass. Civ., sent. n.
4692/1999; Cass. Civ., sent. n. 2775/1997; Cass. Civ., sent. n. 13112/1992), da errata pendenza dei balconi o da assenza di battiscopa sui terrazzi di copertura (Cass. Civ., sent. n. 3301/1996), ovvero ancora, il distacco di una notevole parte dell'intonaco esterno del fabbricato (Cass. Civ., sent. n.10624/1996).
2.4 Ciò posto, utilizzando tali coordinate, si ritiene che:
- i vizi strutturali inerenti al tetto (dimensione delle travi e assenza di rinforzi che hanno comportato l'imbarcamento delle stesse) e queLI asseritamente relativi alla mancata iniezione di malta cementizia nelle mura perimetrali sono sicuramente da ricomprendersi nei vizi ex art. 1669 c.c.;
pagina 17 di 42 - i vizi inerenti alle lastre di cartongesso istallate nel controsoffitto, comportando un malfunzionamento del sistemai telai di sostegno e comportando un'errata pendenza, sono da ricomprendersi da ricomprendersi nei vizi ex art. 1669 c.c.;
- i vizi inerenti al controsoffitto del magazzino, comportando fenomeni di infiltrazione, sono da ricomprendersi nei vizi ex art. 1669 c.c., così come i vizi relativi ai fenomeni di risalita di umidità, anch'essi idonei a rendere insalubre l'ambiente e a pregiudicare il godimento dell'immobile;
- i vizi inerenti ai lucernai di copertura e al canale di gronda anch'essi sono da ricomprendersi nei vizi ex art. 1669 c.c., in quanto forieri di possibili infiltrazioni (lo stesso c.t.u. ha rilevato che sussistono segni di infiltrazioni dai lucernai, mentre la pendenza della gronda potrebbe rendere inefficiente il sistema di deflusso delle acque);
- viceversa, gli altri vizi, ossia queLI inerenti all'intonaco dei tramezzi del primo piano, del piano sottotetto, del terrazzo, sul timpano sopra al terrazzo del soggiorno, stante la loro ampiezza non eccessiva e il tempo trascorso fra consegna dell'opera ed accertamento che potrebbe aver accentuato i medesimi, devono ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 1667 c.c..
2.5 Ciò ritenuto, devesi anche ribadire come parte convenuta, , abbia eccepito la sola prescrizione e CP_3
decadenza ex art. 1669 c.c.; dunque nessun vaglio deve operarsi ai sensi delle decadenze di cui all'art. 1667
c.c. e con riferimento ai vizi da ultimo individuati.
Dunque, l'art. 1669 c.c. individua tre termini: uno, decennale, attinente al rapporto sostanziale con il costruttore;
un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto;
un terzo, di prescrizione, per l'esercizio dell'azione, di un anno dalla denuncia. Essi sono interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo non sia rispettato (cfr Cass. Civ., sent. n. 903/1989).
Ebbene, quanto al termine decennale, questo decorre dal compimento dell'opera (Cass. Civ., sent. n.
8050/1995); dunque, essendo pacifico che l'opera è stata completata e consegnata il 30/08/2005, non vi pagina 18 di 42 sono dubbi che tale termine sia stato rispettato in quanto la domanda giudiziale è stata proposta nel marzo
2015.
Viceversa, la giurisprudenza è solita affermare che il termine annuale per la denuncia, previsto a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente o l'acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera (Cass. Civ., sent. n. 19343/2022; Cass. Civ., sent. n. 24486/2017; Cass. Civ., sent. n. 4249/2010;
Cass. Civ., sent. n. 1463/2008; Cass. Civ., sent. n. 12386/2003; Cass. Civ., sent. n. 16008/2002; Cass. Civ., sent. n. 14626/2002; Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 6092/2000; Cass. Civ., sent. n.
81/2000; Cass. Civ., sent. n. 5311/1998; Cass. Civ., sent. n. 1203/1998; Cass. Civ., sent. n. 10218/1994), non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza, od a semplici sospetti (Cass.
Civ., sent. n. 2436/2018; Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 8053/1990). Tale conoscenza consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie, quali cadute, rovine estese e simili (Cass. Civ., sent. n. 2977/1998); per lo più, invece, deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, nel qual caso il termine decorre dall'acquisizione della relazione di un tecnico (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003;
Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 14218/1999; Cass. Civ., sent. n. 11613/1998; A. Perugia
25.2.1989; T. Milano 1.9.2003) pur non potendosi escludere casi nei quali possa ritenersi che la proposizione di azione giudiziaria mediante citazione presupponga la conoscenza dei vizi lamentati (Cass.
Civ., sent. n. 9199/2001).
E tuttavia, qualora il problema si presenti come di immediata percezione, sia nella sua reale entità, sia nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso del termine per la denuncia non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito degli approfondimenti tecnici (Cass. Civ., sent. n.
19343/2022).
Vale anche evidenziare come l'onere della prova circa la tempestiva proposizione della denuncia incombe sul committente e non sul costruttore, posto che la stessa costituisce condizione necessaria dell'azione pagina 19 di 42 (Cass. Civ., sent. n. 8187/2000; Cass. Civ., sent. n. 10624/1996); il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (Cass. Civ., sent. n.
4249/2010; Cass. Civ., sent. n. 81/2000; Cass. Civ., sent. n. 10106/1992; Cass. Civ., sent. n. 8053/1990).
Il committente è tuttavia assolto dall'onere della denuncia quando vi sia riconoscimento da parte dell'appaltatore, dovendosi estendere all'art. 1669 c.c. la regola contenuta nel capoverso dell'art. 1667 c.c.
(Cass. Civ., sent. n. 11672/2000).
Infine, quanto al terzo termine indicato dalla norma, questa dispone che l'azione risarcitoria può essere iniziata anche dopo la scadenza del termine decennale - che attiene alle condizioni di fatto che danno luogo alla responsabilità del costruttore, e non anche all'esercizio dell'azione - purché entro un anno dalla tempestiva denuncia dei vizi (Cass. Civ., sent. n. 5920/1993).
2.6 Ciò posto, prendendo in considerazione il secondo e il terzo termine di cui alla norma in esame, alla luce della diversità e della molteplicità dei vizi allegati dalle attrici (ed in parte riscontrati dal c.t.u.), occorre effettuare una valutazione distinta.
Invero, quanto ai vizi inerenti al tetto, si ritiene l'eccezione della convenuta fondata alla luce dello spirare del terzo termine sopra indicato;
invero, quantomeno dalla comunicazione del 2008, parte attrice ha dato atto di essere ben a conoscenza dei vizi afferenti tale elemento strutturale.
In primo luogo, già il contratto di appalto stipulato con la nel 2002, dopo la risoluzione di CP_9
quello precedentemente stipulato con la IT F.LI CA, è indicativo in tal senso;
l'oggetto dello stesso era quello di completamento delle opere iniziate e, esemplificativamente, l'eliminazione dei “vizi presenti sulla scale e sul tetto”. Tale previsione contrattuale rende evidente come fossero già stati noti alla committenza i vizi relativi a tali elementi, ragione che aveva peraltro portato alla scelta di cambiare i soggetti appaltatori.
In ogni caso, nella missiva del 2008 (doc. 9 parte attrice), inviata dal precedente difensore delle attrici e non disconosciuta dalle medesime, espressamente si afferma “i miei assistiti hanno incaricato un tecnico di fiducia che, all'esito di approfondita indagine documentale e di svariati sopralluoghi sul posto, ha rilevato che: […] – è riscontrabile una
pagina 20 di 42 grave anomalia nella struttura portante del tetto dovuta al non corretto dimensionamento delle travi in acciaio (addirittura visibile ad occhio nudo), tale da compromettere l'integrità dell'intera struttura […]”. Ebbene, non può sottacersi la chiarezza e la portata confessoria di tale dichiarazione trasmessa al direttore dei lavori, Nello CP_4
specifico, l'espressione “i miei assistiti hanno incaricato un tecnico di fiducia che, all'esito di approfondita indagine documentale e di svariati sopralluoghi sul posto” pare assolutamente cristaLIna nel rendere evidente la consapevolezza delle proprietarie dei suddetti vizi, non solamente generica, ma ben approfondita, come derivante dalle indagini e dai numerosi sopralluoghi effettuati dal c.t.p.. Quanto alla descrizione degli stessi, occorre evidenziare come non sia necessaria una esposizione specifica od analitica delle difformità o dei vizi, essendo sufficiente anche una indicazione sintetica, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale esistenza, solo in un momento successivo
(Cass. Civ., sent. n. 644/1999; Cass. Civ., sent. n. 6479/1981).
Pertanto, si ritiene che la domanda inerente tali vizi sia prescritta, non avendo la parte poi agito in giudizio o interrotto la prescrizione nel termine annuale.
Viceversa, non risulta maturata alcuna prescrizione con riferimento agli altri vizi, scoperti solo in epoca successiva grazie agli approfondimenti di accertamento svolti dal medesimo c.t.p., e ai quali la prima missiva del 2008 non faceva in alcun modo riferimento, e cristaLIzzati nella perizia integrativa del
18/03/2013; peraltro, il carattere occulto della maggior parte di tali vizi risulta confermato anche dalle c.t.u. integrative del 13/01/2023 e 14/09/2024.
Ebbene, dal 18/03/2013 al 03/05/2013, data della missiva con la quale si notiziavano tutte le odierne parti della scoperta degli ulteriori vizi, non risulta intercorso il termine minimo di legge per la denuncia degli stessi;
né da tale data al 06/11/2013, introduzione del giudizio di a.t.p., risulta intercorso il termine di prescrizione della relativa domanda. È noto, infatti, che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento (cfr Corte Cass., Ord. n. 26225/23 del 08/09/23). Ebbene, il suddetto pagina 21 di 42 procedimento (che oltre ad interrompere, sospende per la sua durata il termine prescrizionale) risulta essere stato concluso con ordinanza del 27/04/2014. Il suddetto termine annuale è stato nuovamente interrotto con la missiva trasmessa nel dicembre 2014 e, comunque, non sarebbe decorso considerato che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato a marzo 2015.
Pertanto, con riferimento agli stessi, non si ritiene maturato alcun termine di decadenza dell'azione o prescrizione del credito.
Pertanto, ciò posto e nei limiti di quanto sopra, dovrà analizzarsi nel merito la sussistenza dei vizi allegati dalle attrici;
come detto, con riferimento all'appaltatore, solamente queLI non oggetto di prescrizione o decadenza come sopra evidenziati, mentre con riferimento al direttore dei lavori, tutti queLI CP_4
asseritamente riscontrati, sante il mancato decorso del termine prescrizionale decennale.
3. Ebbene, analizzando immediatamente la sussistenza di responsabilità per i vizi afferenti al tetto per quanto riguarda la sola responsabilità del direttore dei lavori, geom. devesi evidenziare come i CP_4
suesposti vizi fossero in verità preesistenti al suo subentro in tale qualifica.
In proposito, le criticità riscontrate (ed in particolare le “evidenti deformazioni riscontrate nelle orditure principali per la copertura realizzata”) sono dipese, come evidenziato dal c.t.u., in primo luogo dall'utilizzo di travi in acciaio sottodimensionate rispetto a quelle necessarie e previste nel primo progetto redatto dall'arch.
e, in secondo luogo, dalla mancata integrazione delle “sezioni resistenti con dei rinforzi mediante Parte_2
l'applicazione di piatti metaLIci saldati (Allegato Sub(7)), verificandone l'efficacia con apposita relazione di calcolo, anch'essa
depositata (Allegato Sub(5))” e mancata istallazione dei “profili a “C” sopra menzionati, necessari a rendere solidale il comportamento delle travi di acciaio dell'orditura principale con la sovrastante soletta di calcestruzzo (riproposta in foto 7,
Allegato Sub(3))”.
Ebbene, per quanto riguarda l'utilizzo di travi in acciaio sottodimensionate rispetto a quelle asseritamente necessarie, occorre rilevare come tale scelta strutturale sia stata effettuata e realizzata dall'arch. Parte_2
unitamente alla precedente IT appaltatrice. Infatti, al momento dell'ingresso dei nuovi soggetti (direttore dei lavori e IT appaltatrice) la copertura era sostanzialmente realizzata, tanto che nel contrato di appalto pagina 22 di 42 si dava mandato di eliminare i vizi afferenti alla medesima. Sul punto anche il primo elaborato peritale è chiaro, nell'affermare a pag. 19 che “va subito fatto notare che la revisione dimensionale dei profilati metaLIci portanti della copertura, oggetto della variante sopra menzionata, nei fatti è risultata essere stata già fatta eseguire dall'allora Direttore dei Lavori, Arch. fornendone prova nella documentazione fotografica del 19.05.2001, allegata alla richiesta Persona_2
di erogazione del secondo acconto del contributo” e più avanti a pag. 22 “Alla luce di quanto sopra espresso, il difetto riscontrato per le travi di copertura istallate nell'edificio in oggetto, chiaramente sottodimensionate rispetto all'entità dei carichi agenti e prive dei giusti accorgimenti per renderle solidali alla soletta di calcestruzzo (penalizzandone il comportamento resistente), deve essere attribuito in prima battuta al fatto che l'architetto ne ha disposto la loro posa in opera come Parte_2
tali, di dimensione inferiore rispetto a quanto riportato nel progetto inizialmente depositato, senza evidentemente aver verificato preventivamente le sezioni resistenti. Il successivo intervento proposto di posa in opera dei rinforzi mediante saldatura dei piatti metaLIci, previsti nel progetto strutturale di variante, risulta chiaramente essere stato elaborato in via emendativa, derivante della costatazione dell'eccessiva deformazione assunta dalle travi già poste in opera nella copertura dell'edificio, la quale all'epoca era da ritenersi a tutti gli effetti strutturalmente conclusa”. Ancora, a pag. 32 si precisa che “va rilevata la mancata realizzazione sia di alcuni rinforzi previsti per gli elementi portanti della copertura, che dei giusti collegamenti alla sovrastante soletta di calcestruzzo. Per tale problema, va rilevato che le travi della copertura, nella configurazione attuale, ovvero senza elementi di connessione alla sovrastante soletta e sottodimensionate rispetto ai carichi agenti, erano state poste in opera dall'impresa F.LI LE G. & F.A. snc, sotto la direzione dell'architetto il quale ne aveva Persona_2
disposto la realizzazione senza aver preventivamente presentato agli enti preposti al controllo la variante strutturale/contabile,
ottenendone la giusta autorizzazione, così come previsto dall'art. 6 della D.G.R. 5180/98. Il geometra seppur CP_4
nella redazione del progetto della variante strutturale depositata al Servizio Controllo sulle costruzioni della provincia di
Perugia e affidato per l'esecuzione alla IT (la quale aveva anche ricevuto esplicito Controparte_10
mandato per la “riparazioni dei vizi del tetto” all'articolo 2 del contratto stipulato), prevedeva il consolidamento delle suddette travi mediante l'applicazione di fazzoletti metaLIci, pur dichiarando nella comunicazione di fine lavori inoltrata all'Ente, la loro corretta esecuzione (in conformità con quanto previsto dagli elaborati grafici), alla data odierna gli stessi non risultano essere stati posti in opera”.
pagina 23 di 42 Pertanto, non potrà ritenersi sussistente responsabilità del successivo direttore dei lavori, per CP_4
l'utilizzo di tali travi sottodimensionate, avendo egli trovato quella situazione di fatto già realizzata e completata. Ancora sul punto il c.t.u. a pag. 20 “Va da subito rilevato però che, durante la sua conduzione dei lavori, quest'ultimo aveva già fatto chiaramente eseguire alcune lavorazioni oggetto di variante, tra le quali il montaggio della copertura, così come documentato fotograficamente nella richiesta del secondo acconto da lui stesso redatta in data 26.06.2001
(Allegato Sub(10))”.
Viceversa, una responsabilità del medesimo può ravvisarsi nella mancata realizzazione dei rinforzi con finalità emendativa di tale criticità; sia nel contratto di appalto che nel progetto di variante strutturale predisposto dal questi aveva previsto (e poi dichiarato come effettuati) alcuni interventi di rinforzo CP_4
mirati proprio a prevenire l'inarcamento delle suddette travi. Tuttavia, come da chiare conclusioni del c.t.u., tali interventi non sono mai stati realizzati.
Pertanto, posta la prescrizione della domanda in relazione a tale problematica nei confronti della IT appaltatrice, odierna convenuta, che in astratto sarebbe stata solidalmente responsabile con il direttore dei lavori, non può sottacersi come rientri pacificamente nella responsabilità del direttore dei lavori il danno causato alle attrici alla copertura e derivante anche dalla mancata realizzazione di tali interventi;
invero, rientra nei compiti del direttore dei lavori quello di verificare e controllare che la IT appaltatrice realizzi in concreto le opere previste nel progetto, soprattutto quando le medesime costituiscono elemento strutturale determinante, finalizzato proprio a porre rimedio a una strutturale mancanza della copertura.
Peraltro, le risultanze della consulenza non sono state sovvertite da altre prove: il c.t.u. ha compiutamente argomentato le sue asserzioni, corroborate anche da documentazione fotografica e da altri allegati, e la sua valutazione tecnica è stata avvalorata anche dalle integrazioni svolti nel corso del presente giudizio.
Di conseguenza, deve concludersi che risulta fondata la domanda di parte attrice nei confronti del solo geom. per il risarcimento del danno correlato, da quantificarsi nelle somme necessarie per la CP_4
realizzazione degli interventi tesi alla messa in sicurezza della copertura, come specificamente indicati a pag.
35, per un costo complessivo di euro 39.808,00, al netto degli oneri di sicurezza e spese tecniche e iva.
pagina 24 di 42 4. Quanto agli ulteriori vizi, occorre evidenziare quanto segue.
4.1 Quanto alla mancata realizzazione delle opere di consolidamento delle murature con iniezioni di malta cementizia, tale circostanza è stata effettivamente riscontrata dal c.t.u.. Tuttavia, occorre anche considerare come fu una scelta progettuale, operata dall'arch. quella di non eseguire più tale intervento. Tale Parte_2
scelta costruttiva risultava poi confermata nel progetto in variante, nel quale si prevedeva indicava
“l'eliminazione degli originari interventi di rinforzo delle murature portanti mediante le iniezioni con malta cementizia”
(oltre al già detto ridimensionamento con lo spostamento all'interno del pacchetto di solaio, delle orditure in acciaio della copertura).
Ebbene, posta l'effettività tale scelta, condivisa dal secondo direttore dei lavori, occorre analizzare la correttezza della medesima, ossia il rispetto della normativa tecnica in materia di stabilità degli edifici da parte delle opere murarie senza necessità dell'intervento in questione. Sul punto pare determinante l'approfondita analisi compiuta dal c.t.u., il quale da pag. 23 dà atto delle indagini effettuate, come segue: “Il fatto che siano stati eliminati degli interventi sulle murature esistenti, senza alcuna revisione del modello di calcolo strutturale dell'edificio nel suo complesso, comporta l'assunzione implicita da parte del tecnico progettista, di alcune scelte che meritano approfondimenti e studi sulla caratterizzazione meccanica degli elementi portanti. Prima di procedere con altre considerazioni, va premesso che nelle verifiche strutturali degli edifici, per la caratterizzazione meccanica delle murature resistenti, viene utilizzato un parametro rappresentativo della resistenza caratteristica a taglio delle stesse, denominato τk (Tau k) e misurato in "tonnellate/metro2". Il valore attribuito risulta strettamente legato sia alle caratteristiche proprie del paramento murario
(tipologia di materiali costituenti, tessitura, presenza o meno di ricorsi, ecc.) che alla presenza di eventuali interventi di rinforzo, partendo da un minimo di 2 ton/m2 per le vecchie murature del tipo a sacco e arrivando a 12 ton/m2 per quelle nuove in mattoni pieni o anche per quelle antiche ma oggetto di consolidamenti invasivi (vedasi estratto pubblicazione della
Regione dell'Umbria, Allegato Sub(8)). Nella modellazione dell'edificio oggetto della presente perizia e allegata al progetto inizialmente depositato presso il servizio controllo sulle Costruzioni della Provincia di Perugia, per le murature resistenti veniva attribuito un valore di tale parametro pari a 11 ton/m2 (si veda l'estratto alla relazione di calcolo depositata - Allegato
Sub(9)), in linea con quanto riportato anche in letteratura per gli elementi oggetto di intervento mediante iniezioni di malta
pagina 25 di 42 cementizia, precedentemente menzionati. Il fatto che nel successivo progetto di variante depositato in corso d'opera, non veniva eseguita alcuna verifica strutturale sulle murature, dal punto di vista tecnico ne consegue che in corso d'opera, una volta approfondita la conoscenza dei paramenti murari (mediante l'eliminazione degli intonaci) e avendo eseguito interventi di diversa natura, il progettista ha ritenuto che le murature dell'edificio in oggetto possano aver raggiunto un livello di prestazione almeno uguale a quello attribuito per il progetto iniziale e riferito ad elementi con interventi di iniezioni cementizie. Dalla consultazione della letteratura tecnica disponibile per le murature esistenti, con riferimento sia alle caratteristiche tipologiche degli elementi che all'epoca della costruzione dell'edificio, è emerso che il valore della resistenza caratteristica dei paramenti murari indicata è pari a 11 ton/m2 se si eseguono appunto interventi di iniezioni di malta cementizia (Allegato Sub(8)).
Partendo da tale affermazione, in considerazione del fatto cha le tabelle presenti in letteratura costituiscono riferimenti per le scelte progettuali, è stato aperto un tavolo di discussione con i tecnici di parte per arrivare a condividere un valore del parametro di caratterizzazione meccanica "τk", che fosse ancora più cautelativo per le verifiche strutturali sulle murature dell'edificio. Per tale ragione, oltre alla verifica attenta sia della documentazione fotografica eseguita in corso d'opera e reperita con l'accesso agli atti nel Comune di Foligno (con particolare riferimento alla “Documentazione fotografica – richiesta secondo acconto”,
(Allegato Sub(10)), che delle murature dell'edificio lasciate a faccia-vista, sia interne che esterne (foto 1, 2, 3, 4, 13 –
Allegato Sub(3)), si è deciso di procedere con l'esecuzione di ulteriori saggi di scopritura dei paramenti murari intonacati, ad integrazione di queLI già eseguiti dal tecnico di parte ricorrente, ing. (foto 9, 10, 11, 12,13 - Allegato Testimone_1
Sub(3) e verbale del 18/02/2016, Allegato Sub (1)-e). Sulla scorta di tutte le informazioni raccolte, eseguiti ulteriori approfondimenti nella letteratura tecnica disponibile, durante l'incontro del 29 aprile 2016 (Verbale – Allegato Sub(1)-f),
alla presenza di tutti i tecnici, si è giunti alla conclusione che, seppur il progettista e direttore dei lavori abbia ritenuto che il
C valore di delle murature esistenti possa essere assunto pari a 11 ton/m2, al fine di accertare la sicurezza strutturale dell'edificio senza il minimo dubbio, si è deciso di far procedere lo scrivente CTU con la modellazione numerica dell'intero edificio, attribuendo alle murature il valore di resistenza cautelativamente pari a 8 ton/m2. Tale modellazione sarebbe dovuta essere fatta utilizzando lo stesso software di calcolo del progetto inizialmente depositato e nel rispetto della normativa allora vigente (D.M. del 1996). Dopo un intenso lavoro di progettazione strutturale, risultato particolarmente laborioso sia per la difficoltà riscontrata nel reperire la versione adatta del programma di calcolo (in una versione oramai fuori produzione, che
pagina 26 di 42 prevedeva l'impiego di una normativa tecnica non più in vigore), che per la modellazione vera e propria della struttura, è risultato che l'edificio può ritenersi verificato nella sua globalità anche con l'attribuzione del valore cautelativo della caratteristica meccanica delle murature e pari a 8 ton/ m2”.
Ebbene, pur essendovi una presunta differenza del valore della caratteristica meccanica fra le due murature
(con o senza iniezioni di malta cementizia), si ritiene che nella presente sede debba sindacarsi se tale intervento (o meglio mancato intervento, ritualmente scelto in sede di variante progettuale e conseguentemente non eseguito e fatturato alla committente) possa considerarsi vizio, in quanto non conforme alla leges artis. In verità, il c.t.u. non giunge a tale conclusione, non potendosi ritenere che delle mura perimetrali con un coefficiente come indicato dallo stesso possano considerarsi non conformi alla normativa di settore, essendo viceversa stato verificato anche con un valore cautelativo di 8 ton/m2.
Pertanto, non risulta provata la sussistenza del suddetto vizio e non risulta provata la sussistenza di un vizio inerente alla presunta carenza dei requisiti di anti sismicità dell'immobile, non rilevati dal c.t.u.. Sul punto, peraltro, appare rilevante anche la determinazione dirigenziale n. 894 del 20/07/2017 del Comune di
Foligno, da cui risulta la liquidazione in favore del del saldo del contributo Controparte_12
statale; il riconoscimento di tale diritto, a distanza dal completamento delle opere, è chiaro sintomo dell'inesistenza delle presunte criticità che avrebbero potuto comportare la revoca del contributo medesimo.
Il c.t.u. tuttavia ha rilevato l'esistenza di altri vizi nell'immobile.
4.2 In primo luogo, è stato evidenziato dal c.t.u. che alcuni lucernai della copertura, sono stati montati non paralleli rispetto agli elementi di orditura, alcuni dei quali presentano evidenti segni d'infiltrazioni di acque, attribuendo la relativa responsabilità all'impresa con la direzione Controparte_3
del geometra CP_4
Le spese nette per il ripristino del vizio sono state indicate dal c.t.u. nell'ultima relazione integrativa in €
1.360,50; sul punto il consulente ha precisato che “Si rileva inoltre che, nel prezzario vigente all'epoca della redazione della perizia, non esisteva la voce specifica per la rimozione della guaina in copertura, pertanto era stata all'epoca utilizzata
pagina 27 di 42 una voce affine, la “02,03,0100,002” (riferita alla rimozione di moquette), ma da una ricerca più approfondita nel prezzario regionale attualmente in vigore (edizione 2024), è risultata essere stata inserita tale voce mancante, ovvero la
“02.04.0230.001 - Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali, verticali, inclinate a qualsiasi altezza” (il cui costo al metro quadro è assolutamente paragonabile a quello proposto inizialmente con la voce affine), che quindi verrà inserita in sostituzione di quella inizialmente proposta”.
Quanto alla liquidazione delle spese alla data attuale, considerazione che deve ritenersi valida anche per tutte le altre somme indicate nel presente provvedimento, occorre rilevare la correttezza dell'operato del c.t.u. che ha stimato i costi attuali, trattandosi l'obbligazione risarcitoria in esame di un debito di valore, da liquidare alla data attuale. Anche la Suprema Corte, invero, ha affermato che la responsabilità risarcitoria in questione dà luogo ad un debito di valore, che va liquidato avuto riguardo al potere di acquisto della moneta alla data della decisione giudiziale (Cass. Civ., sent. n. 6682/2000; Cass. Civ., sent. n. 13/1993).
Devesi evidenziare che di tale difformità alle leges artis dovrà rispondere sicuramente l'appaltatrice ma anche il direttore dei lavori, trattandosi di vizio non occulto ma riscontrabile dallo stesso.
In proposito, vale rilevare che lo stesso c.t.u. ha precisato come “Come già affermato nella precedente integrazione alla perizia, tutti i vizi e le difettosità riscontrate e qui sopra menzionate, trattandosi di elementi correlati alla corretta posa in opera nel rispetto della “Regola dell'arte” per le diverse lavorazioni a cui risultano afferenti, a giudizio dello scrivente, ricadono nella responsabilità diretta dell'impresa esecutrice dei lavori, Il direttore dei lavori Controparte_3
che ne ha certificato la realizzazione a fine lavori, geometra può essere sollevato di responsabilità in quanto, vista CP_4
la natura delle criticità rilevate, è plausibile che le stesse non siano state ancora visibili all'epoca della riconsegna del cantiere, ricadendo ovvero nei vizi occulti delle opere. Fa eccezione da quest'ultima osservazione, il problema dell'aLIneamento dei lucernai di copertura, ben visibile fin dalla loro installazione, per il quale il direttore dei lavori non avrebbe dovuto accertare la corretta esecuzione, ricoprendo però in tal senso una responsabilità marginale per aver omesso l'attività di controllo”.
Da quanto sopra affermato, emerge come gli altri vizi, di cui in seguito si darà conto, dovranno considerarsi vizi occulti, dei quali risponde la sola IT costruttrice, non avendo il direttore dei lavori la possibilità di avvedersi della difformità e porvi rimedio. Occorre ricordare, infatti, il principio di recente ribadito dalla pagina 28 di 42 Suprema Corte, secondo il quale “l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario”. Pertanto, anche nell'ipotesi della responsabilità di cui all'art. 2055 c.c. non può prescindersi da un vaglio relativo al nesso causale dell'apporto delle condotte degli asseriti debitori nei confronti dell'inadempimento. Ebbene, nel caso in cui, come quello in esame, il direttore dei lavori non abbia potuto rilevare nel corso delle lavorazioni gli asseriti vizi causati dall'opera della appaltatrice, non potrà giungersi a un giudizio di corresponsabilità dello stesso.
4.3 Ebbene, sono stati riscontrati nell'immobile i seguenti vizi “occulti”:
- le lastre in cartongesso istallate nel controsoffitto del solaio di sottotetto e di quello di copertura del magazzino di piano terra, mancano di planarità, dovute ad mal funzionamento del sistema telai di sostegno/caratteristiche delle lastre adoperate: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 12.930,49.
- parte del controsoffitto del magazzino risulta oggetto di fenomeni d'infiltrazioni di acqua, provenienti si da tubature mal istallate all'intradosso del terrazzo superiore, che dal sovrastante comignolo, realizzato senza la canna fumaria e lasciato aperto in testa: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 425,13.
- presenza di alcune lesioni di intonaco, di ampiezza variabile che interessano qualche tramezzo sia del primo piano che del piano sottotetto: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 1.528,95.
pagina 29 di 42 - presenza di lesioni di ampiezza variabile sull'intonaco ed i tramezzi di delimitazione perimetrale del terrazzo di fronte al soggiorno: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 582,18.
- presenza di alcune gibbosità e avvallamenti dell'intonaco esterno sul timpano al di sopra del terrazzo del soggiorno, con il raccordo irregolare dello stesso alla sottostante parete in muratura a faccia-vista: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 2.591,96.
- presenza di fenomeni localizzati di risalita di umidità dal pavimento in alcuni tratti della parete di piano terra posta a confine con la limitrofa proprietà, in corrispondenza del locale adibito ad ingresso e cantina- fondo: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 2.669,31.
- il canale di gronda istallato sulla copertura del magazzino di piano terra, risulta montato in contropendenza rispetto al discendente: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 760,00.
Ebbene, alla luce della congruità dell'accertamento peritale svolto, dei richiami effettuati e delle integrazioni depositate, si condividono gli esiti cui è giunto il consulente, adeguatamente motivati ed argomentati.
4.4 Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, occorre rilevare quanto segue, ai fini di una completa liquidazione del danno.
L'impresa costruttrice sarà tenuta alla corresponsione, in favore dell'attrice, della somma di euro 21.488,02; alla medesima somma dovranno aggiungersi gli accessori (i.v.a.) nonché le spese tecniche quantificate nell'ultima relazione di aggiornamento, pari ad euro 2.500,00 oltre cassa Previdenza (4% - € 100,00) ed
I.V.A. (22% - € 572,00).
Il direttore dei lavori, in solido con l'impresa costruttrice, sarà tenuto alla corresponsione, in CP_4
favore dell'attrice, della somma di euro 1.360,50, oltre i.v.a.. Non si calcolano spese tecniche perchè tale intervento è ricompreso all'interno di quello necessario per emendare i vizi di cui attinenti alla copertura di cui al par. 3, dei quali risponde in via esclusiva il direttore dei lavori.
Infine, proprio per tali ultimi danni, il direttore dei lavori, geom. sarà tenuto alla CP_4
corresponsione, in favore dell'attrice, della somma di euro 39.808,00; alla medesima somma dovranno aggiungersi gli accessori (i.v.a.) nonché le spese tecniche quantificate in euro 7.500,00, oltre cassa pagina 30 di 42 Previdenza (4% - € 300,00) ed I.V.A. (22% - € 1.716,00). Tale ultima liquidazione è stata effettuata sottraendo dal totale delle spese tecniche individuate dal c.t.u. nella prima relazione per i lavori complessivamente necessari per l'eliminazione di tutti i vizi (nonché per la “sistemazione della parte documentale necessaria alla chiusura dell'iter amministrativo/contributivo”), l'ammontare delle spese tecniche relative ai soli vizi di cui al par. 4.3, di cui risponde la sola IT edile.
Infine, il direttore dei lavori, geom. sarà tenuto alla corresponsione, in favore dell'attrice, della CP_4
somma di euro 650,00, come individuata dalla prima relazione del c.t.u., pari alle spese necessarie per ottenere i nulla osta architettonici e strutturali.
5. Inoltre, parte attrice ha formulato altresì domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate in favore della , in quanto superiori a quelle dovute a titolo di compensi per i lavori dalla stessa CP_9
effettuati. L'accertamento dei fatti posti alla base di tale domanda, peraltro, si sovrappone a quello necessario per valutare la domanda riconvenzionale della stessa, finalizzata ad ottenere ulteriori CP_3
somme per l'attività prestata.
Sul punto, le risultanze della c.t.u. risultano decisive.
A pag. 38 del primo elaborato peritale si legge “L'approfondimento quantitativo dei lavori eseguiti varrà eseguito sulla scorta del consuntivo finale dei lavori del 27 Marzo 2007”, sulla base dei soggetti che hanno operato nel cantiere come risultanti dalla documentazione in atti , Controparte_13 Controparte_3
,
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
TI , , e CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
Nello specifico, il c.t.u. ha chiarito che “La quantificazione dell'ammontare del corrispettivo dovuto alla società
potrà essere fatta solo dopo la verifica della contabilità finale dei lavori, riportata nel Controparte_3
computo metrico consuntivo redatto dal geometra e presente agli atti del Comune di Foligno. Per tale attività si è CP_4
proceduto sia con la verifica delle misure riportate per le singole voci di misurazione, che con la ricostruzione delle lavorazioni effettivamente eseguite da parte di ciascun'impresa che ha operato nel cantiere. Dalla lettura del consuntivo redatto dal
CP_ Geometra sulla scorta delle informazioni raccolte e documentate nel corso del presente accertamento tecnico è emerso che: -
pagina 31 di 42 alcune lavorazioni sono state attribuite alla IT , nonostante dalla contabilità e dalle foto allegate alla richiesta del CP_3
secondo acconto lavori, risultavano chiaramente realizzate dalla IT LE;
- alcune partite di lavoro sono state contabilizzate alla IT , ma, dalla verifica delle fatture agli atti, le stesse risultano essere state eseguite da ditte CP_3
specialistiche esterne, quali F.G. Impianti di Forieri G. e - alcune lavorazioni sono state Controparte_16
contabilizzate per intero alla IT , ma, dalla verifica delle fatture agli atti, le stesse risultano parzialmente CP_3
riconducibili a fornitori esterni di materiali e/o manodopera specializzata, quali: CP_14 Controparte_19
TI NT TA, e Mac Edilizia. Entrando nello specifico della contabilità a consuntivo dei lavori CP_18
presente agli atti del Comune di Foligno e datata 13.04.2007 (Allegato Sub(14)), va rilevato che, dalla documentazione
(contabilità e fotografie) allegata alla richiesta di erogazione del secondo acconto del contributo concesso (primo SAL), è evidente che tutte le operazioni nella copertura più alta risultavano concluse, con la posa in opera dei pluviali e l'abbassamento dei ponteggi, pertanto le voci numero 55/29, 56/30, 57/40, 58/58, 68/56, 69/59, 70/60 e 71/63 risultano essere state eseguite dalla IT LE. Sempre con riferimento alla stessa documentazione, è evidente che all'epoca della richiesta del secondo acconto erano stati conclusi gli interventi strutturali sugli orizzontamenti interni (compresa la scala di risalita dal piano terra), con la realizzazione delle tramezzature di distribuzione degli spazi e pertanto anche le voci 53/18, 61/76 parte, 62/77, 63/78, 75/71, 76/72 e 77/73 risultano essere state eseguite dalla Per quanto riguarda CP_21
invece le lavorazioni affidate direttamente alle ditte esterne, dalla verifica delle fatture emesse e quietanzate, risulta rispettivamente che: - le voci riferite alla fornitura e posa in opera degli infissi, ovvero le 78/74, 89/104 e 90/105 devono essere attribuite alla - le voci riferite alla fornitura e posa in opera dell'impianto idro-sanitario, ovvero le Controparte_22
voci 97/140, 98/141, 99/142, 100/143, 101/144, 102/145, 103/146, 104/147, 105/149 e 107/152 devono essere attribuite alla IT - le voci riferite alla fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico, Controparte_16
ovvero le voci 108/86, 109/114, 110/115, 111/117, 112/118, 113/126, 114/127, 115/128, 116/129, 117/130,
118/131, 119/132, 120/133, 121/134, 122/153, 123/154, 124/155, 125/156126/157, 127/158, 128/159,
129/160, 130/161, 161/162 e 132/163 devono essere attribuite alla IT Dal riscontro Controparte_15
eseguito sulle fatture relative alla fornitura di alcuni materiali, è emerso inoltre che per alcune lavorazioni, la IT ha CP_3
eseguito la sola posa in opera di quanto acquistato direttamente dalla proprietà, quali i pavimenti, i rivestimenti, i battiscopa,
pagina 32 di 42 le persiane ed i portoncini esterni, ovvero per le voci 82/89, 83/92, 85/97, 88/103 e 92/108 dovranno essere scomputati i materiali acquistati separatamente. Viene inoltre rilevata la presenza di una voce, riferita alla realizzazione della scala che porta al sottotetto, la numero 43/50, che è stata erroneamente attribuita alla IT LE, invece che . CP_3
Va ora fatto notare che, seppur dalle informazioni raccolte durante l'esecuzione del presente accertamento
CP_ sia emerso che la LE, all'epoca della risoluzione del contratto di appalto (21.03.2002), aveva eseguito tutti gli interventi strutturali, a livello contabile alcune operazioni di consolidamento erano state inserite dal direttore dei lavori, geometra nella richiesta di erogazione del terzo acconto del CP_4
contributo concesso (14.11.2005), ovvero successivamente al subentro della nuova impresa. Tali operazioni, nonostante formalmente siano state attribuite alla IT , in quanto inserite nella CP_3
contabilità redatta successivamente all'uscita della precedente impresa, nella realtà erano state già eseguite e riconosciute dall'impresa LE all'atto della sottoscrizione dell'accordo bonario di transazione e quindi, le voci 32/36, 33/37, 34/38, 40/45, 42/47 e 51/67, restano di competenza di quest'ultima. Il c.t.u. ha inoltre rilevato alcuni “aggiustamenti” da effettuare nelle quantità riportate all'interno di alcune voci di lavorazione, quali: - voce 59/62, nella riparazione del manto di copertura, va detratta la superficie dei lucernai in quanto di superficie superiore a 1mq (1,40x0,80=1,12mq); - voce 60/75, non sono state detratte le aperture e i soffitti dove è stato montato il cartongesso;
- voce 80/85, si rileva la presenza di un rigo di misurazione erroneamente duplicato;
- voce
95/112, nel conteggio delle superfici non sono state fatte le giuste misurazioni per le aperture sui tramezzi
(di larghezza inferiore a 15cm), non considerando tra l'altro gli spessori del massetto/pavimento e le superfici dei rivestimenti per i bagni;
- voce 96/113, per il compenso alla tinteggiatura vale quanto detto per la voce precedente. Per quanto riguarda infine le voci relative alle opere non ammissibili a contributo, le stesse si riferiscono in parte a opere di finitura dell'unità immobiliare della sig.ra (la numero 2), Parte_5
in parte a opere migliorative dello stato ante-terremoto, che quindi non hanno avuto diritto al finanziamento statale, per un importo contabilizzato di € 28.713.52, senza alcuna ripartizione tra le varie pagina 33 di 42 imprese. Applicando lo stesso principio sin qui utilizzato della verifica puntuale delle lavorazioni, unitamente alle informazioni raccolte nel corso dell'accertamento tecnico, le stesse sono state dapprima
CP_1 verificate nelle quantità e poi distribuite tra le ditte LE, , CP_3 CP_14 CP_15
, TI NT TA e
[...] Controparte_16 Controparte_23 CP_18
(il quale ha eseguito la sola posa in opera camino)”.
[...]
Pertanto, il consulente attraverso un'approfondita disamina della documentazione agli atti, delle relative voci contenute nelle fatture della e dal riscontro con l'altra documentazione agli atti, è stato in CP_3
grado di evidenziare quali delle lavorazioni per cui è stato richiesto il compenso dalla convenuta fossero stati effettivamente realizzati dalla stessa e quali meno. Ebbene, da tali operazioni è risultato che, a fronte del fatto che la ha ricevuto dai signori pagamenti per Controparte_3 Parte_6
un ammontare di 51.773,11 oltre IVA (10%), per un importo lordo totale di € 56.950,42, la medesima IT ha effettuato lavorai per il Consorzio in questione per € 56.770,89 (oltre IVA), di cui solo € 45.289,96 (oltre
IVA) a carico delle odierne attrici.
Né appare provata la sussistenza di ulteriori prestazioni, non rientranti nelle opere ammissibili a contributo, che sarebbero state eseguite da parte convenuta, come invece sostenuto dalla medesima;
invero, non è condivisibile che il c.t.u. avrebbe riconosciuto tale circostanza. Questi si è limitato a riferire, con un'argomentazione che invece è contraria alla posizione della convenuta, che dalla verifica combinata eseguita sulle intestazioni delle fatture con i relativi importi quietanzati e il consuntivo finale dei lavori agli atti del comune di Foligno risulterebbero euro 11.647,07 per lavori “non attribuibili”. Ciò significa, appunto, che non vi è prova della spettanza dei relativi compensi ad alcuno dei soggetti sopra individuati (e, pertanto, nemmeno alla ); peraltro, contrariamente a quanto affermato in conclusionale dalla CP_3
convenuta, non vi è alcuna corrispondenza fra tale somma e quella oggetto di domanda riconvenzionale
(euro 10.982,43). Né il mero pagamento di una fattura in acconto, considerata la complessità della situazione che ha necessitato di molti anni per essere correttamente indagata, sia significativa del riconoscimento del complessivo credito in capo alla . CP_3
pagina 34 di 42 Alla luce di tali circostanze, considerato che la somma che le attrici avrebbero dovuto corrispondere alla società convenuta ammontava ad euro 49.818,96, sussiste un credito ripetitorio in capo alle istanti di euro
7.131,46. Su tale somma dovranno applicarsi gli interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6. Infine, occorre analizzare la domanda riconvenzionale proposta dal direttore dei lavori, per CP_4
la liquidazione delle proprie competenze residue.
In particolare, lo stesso ha allegato che il credito che il tecnico vanta ancora nei confronti del Consorzio
UMI 10 di Vescia, Via Mencaroni n. 72 e della sig.ra in proprio ammonterebbe, salvo Parte_1
diversa quantificazione, ad € 25.058,68 oltre accessori di legge, come risulterebbe dalla nota redatta dal predetto professionista in data 01/06/2015, prodotta in giudizio.
Ebbene, anche tali richieste sono state sottoposte ad analisi tecnica da parte del consulente, al fine di verificare se i compensi richiesti fossero coerenti con l'attività prestata.
Sul punto, il c.t.u. ha ricordato da un punto di vista di pratiche edilizie che “In data 24.02.2003, a seguito dell'istanza inoltrata al Comune di Foligno dalla signora , in qualità di Presidente del Consorzio e per Parte_1
conto dei signori e , veniva dallo stesso rilasciata la Concessione Edilizia in Parte_7 Persona_1 Controparte_24
Variante architettonica e strutturale in corso d'opera (alla numero 265/2000), registrata in archivio con il numero 96. Tale progetto di variante era stato redatto dall'architetto prima della revoca del suo mandato di Direttore dei Persona_2
Lavori (del 03.04.2002, Allegato Sub (12) alla perizia) e consisteva in una lieve ridistribuzione degli spazi interni al piano primo, con la creazione di un terrazzo a servizio della zona giorno e nella creazione di quattro lucernai sul solaio di copertura.
Si prevedeva inoltre l'allargamento della scala di collegamento tra piano terra e piano primo, che passava da 110cm a 130cm nella prima rampa e da 100cm a 120cm della seconda (lavori eseguiti dalla IT LE). Nel 2004 veniva presentata al
Comune di Foligno una Denuncia di Inizio Attività (numero 146) in variante alla Concessione Edilizia 265/2000, a firma del Geometra alla quale è seguito, questa volta, il deposito della variante strutturale al Sevizio Controllo CP_4
Costruzioni della Provincia di Perugia, acquisita in data 19.07.2005 al protocollo numero 210519”.
Più nello specifico, con riferimento all'odierno convenuto, il consulente ha rilevato che “Con riferimento alla necessità di eseguire gli interventi emendativi da porre in opera per la copertura, all'epoca del suo subentro alla Direzione dei
pagina 35 di 42 Lavori, il geometra ha redatto il progetto della variante strutturale, depositandolo al Servizio Controllo sulle CP_4
costruzioni della provincia di Perugia, ove ha previsto il consolidamento delle travi dell'orditura principale del tetto, attività che nei fatti però il Direttore dei Lavori non ha mai fatto eseguire, salvo poi però a fine lavori accertarne la conformità rispetto al progetto depositato. Tali interventi risultavano essere in linea con queLI proposti (ma all'epoca non depositati) nella precedente variante predisposta dall'Architetto Va quindi ribadito che, nonostante quanto dichiarato nei documenti di progetto Parte_2
e che l'intervento sulla copertura fosse stato espressamente richiamato per l'esecuzione nel contratto di appalto con la IT
di ad oggi non sono stati mai posti in opera i rinforzi metaLIci previsti per il CP_3 Controparte_3
consolidamento strutturale (foto 5 e 6, Allegato Sub(3) alla perizia)”. Circostanza, questa, di cui si è dato ampiamente atto nei paragrafi precedenti.
Ciò posto, il consulente ha analizzato l'importo dei lavori seguiti dal come direttore dei lavori, da CP_4
quantificare in totali € 129.114,20, IVA esclusa, come pattuito sul contratto di appalto del 22/04/2002, sottoscritto dalla SI. in qualità di Presidente del Consorzio, con la IT Parte_1 [...]
. Invero, l'inizio dell'operato del nuovo direttore dei lavori è praticamente Controparte_3
coevo alla suddetta stipula.
Il c.t.u., tuttavia, sottolinea la rilevanza del fatto “che il Geometra non ha compiutamente adempito agli CP_4
obblighi di conclusione dei lavori dal punto di vista amministrativo e contabile, con la consegna presso l'ufficio ricostruzione del comune di Foligno, della documentazione incompleta e mai integrata. Per l'espletamento delle attività sopra esposte, fino alla redazione dello Stato Finale dei Lavori (mai perfezionato dal punto di vista amministrativo) al Geom. sono state CP_4
corrisposte un totale di 4 fatture, ovvero le nn. 11 e 12 del 27/08/2022 per € 1.316,96 ciascuna (intestate al Geom. CP_4
e le nn. 01 e 02 del 10/01/2006 per € 520,00 ciascuna (intestate allo Studio Tecnico CF indicato dallo stesso
[...]
CP_ Geom. , ovvero un totale generale di € 3.673,92 oltre IVA”.
Altro elemento tenuto in considerazione dal c.t.u. nel liquidare le competenze del la documentazione CP_4
allegata al rilascio della seconda Concessione Contributiva in variante rispetto a quella originaria e rilasciata sulla base della D.I.A. n°146/2004, con provvedimento n° 574/5210/2 del 20.07.2005, in quanto nella stessa “il geometra riportava nella “scheda 5a” dallo stesso sottoscritta, l'ammontare complessivo delle spese CP_4
pagina 36 di 42 tecniche calcolate sulla scorta del cd CO Barberi per la pratica in oggetto. Tale importo è stato da ultimo definitivamente assegnato ufficialmente per le Spese Tecniche ammissibili a fine lavori, in un totale spettante di € 18.982,56 (“scheda 5a”,
CP_ Per_ memoria istruttoria legale Geom. del 30.10.2017 e allegata alle osservazioni alla presente ricevute dall'ing. ”.
Non può sottacersi, dunque, come il il geom. abbia presentato, con la perizia di variante da lui CP_4
stesso redatta e sopra menzionata, la scheda con l'importo totale delle spese tecniche calcolate nel rispetto della legge all'epoca in vigore (cd CO Barberi), sulla base dell'importo dei lavori da lui stesso contabilizzati, consapevole di tutti gli importi già corrisposti per le competenze tecniche fin allora maturate.
Ebbene, pur nella consapevolezza del fatto, confessato dal c.t.u., per il quale “ad oggi non sia possibile eseguire una verifica puntuale di congruità delle somme richieste e percepite dal geometra il quale ha fatto un subentro in CP_4
corso d'opera con sospensione dell'incarico prima del termine”, tuttavia “la sottoscrizione da parte dello stesso della scheda contributiva (denominata “5a”) riportante le spese tecniche ammissibili, può essere considerata come accettazione degli importi ivi riportati e allo stesso dovuti”.
Occorre, inoltre, ricordare sempre come in relazione alla domanda in questione il convenuto riveste la posizione di attore sostanziale, in capo al quale incombe l'onere di dimostrare il titolo in virtù del quale si agisce e l'effettività della prestazione eseguita, alla luce dell'ordinario riparto probatorio di cui all'art. 2697
c.c.. Peraltro, come già evidenziato nel precedente paragrafo, non è dato conoscere quali siano le presunte opere extracontributo commissionate all'appaltatrice sotto la direzione del geom. né risulta che il c.t.u. CP_4
abbia identificato le medesime senza poi tenerne conto in sede di ultima integrazione della perizia, come affermato in conclusionale dal convenuto medesimo.
Pertanto, a fronte di un totale spettante per spese tecniche di € 18.982,56, come indicato dallo stesso CP_4
all'epoca della redazione dello stato finale, il c.t.u. ha accertato che avrebbero dovuto essere ancora incassate € 1,050,00 oltre IVA, a copertura delle competenze tecniche residue, evidentemente afferenti la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari alla chiusura dell'iter burocratico (mai perfezionato dal Geom. , in quanto, a quella data erano già stati corrisposti in totale di € 17.932,56 così CP_4
ripartiti: - ARCH. Fatt. n. 7 del 04.10.2000 intestata a , Persona_2 Parte_7
pagina 37 di 42 importo di € 5.461,91 oltre IVA di € 1.092,38, per un totale di € 6.554,29; Fatt. n. 10 del 20.10.2000 intestata a , importo di € 5.461,91 oltre IVA di € 1.092,38 , per un totale di € 6.554,29; Persona_1
Fatt. n. 11 del 20.10.2000 intestata a , importo di € 3.334,82 oltre IVA di € 666,96; Controparte_24
per un totale di € 4.001,78; TOTALE imponibile € 14.258,64 oltre IVA di € 2.851,72 , per un totale di €
17.110,36; GEOM. DANTE n. 11 del 27.08.2002 intestata a , importo di Per_5 Parte_7
€ 1.316,96, oltre IVA di € 263,39 , per un totale di € 1.580,35; Fatt. n. 12 del 27.08.2002 intestata a
, importo di € 1.316,96 oltre IVA di € 263,39, per un totale di € 1.580,35; TOTALE Persona_1
imponibile € 2.633,92 oltre IVA di € 526,78, per un totale di € 3.160,70; CF Fatt. n. Parte_8
01 del 10.01.2006 intestata a , importo di € 520,00, oltre IVA di € 104,00, per un Parte_7
totale di € 624,00; Fatt. n°02 del 10.01.2006 intestata a , importo di € 520,00, oltre Parte_7
IVA di € 104,00 , per un totale di € 624,00; TOTALE , imponibile € 1.040,00 oltre IVA € 208,00, per un totale di € 1.248,00.
Sul punto, non colgono nel segno le osservazioni del convenuto, il quale asserisce che le competenze versate allo studio tecnico CF non possano considerarsi come versate al solamente perché lo stesso CP_4
avrebbe “segnalato” lo stesso alle committenti, circostanza di cui peraltro non si avrebbe prova in giudizio;
ebbene, nel caso di specie non si tratta di verificare se tali somme possano considerarsi come effettivamente incassate dal ma di verificare quante siano le somme effettivamente corrisposte dalle CP_4
odierne attrice a titolo di spese tecniche, in relazione a quelle rendicontate dallo stesso come dovute CP_4
nello stato finale dei lavori. Peraltro, tale circostanza risulta confermata dal fatto che nella sopra esposta lista risultano indicate anche altre numerose somme, corrisposte in verità in favore di soggetti che nulla hanno a che vedere con il CP_4
Così conclude, dunque, il c.t.u.: “In conclusione di quanto sopra esposto, avendo il geom. indicato nella CP_4
redazione della perizia di variante autorizzata dal Comune di Foligno con provvedimento n° 574/5210/2 del 20.07.2005
(già argomentata nella perizia agli atti), l'importo complessivo di € 18.982,56 per le spese tecniche ammissibili quale compenso professionale secondo le tariffe vigenti all'epoca (cd , al netto del totale già corrisposto di € Parte_9
pagina 38 di 42 17.932,56, per la conclusione dell'iter burocratico affidatogli, lo stesso avrebbe dovuto percepire la somma residua di €
1,050,00 oltre IVA. In considerazione del fatto però che il geom. non ha mai portato a conclusione il suo CP_4
incarico, non adempiendo neanche all'esplicito mandato di sistemare la copertura dell'edificio e costringendo al pari la committenza a ricorrere ad altro tecnico esterno per evitare la perdita del contributo pubblico per la ristrutturazione eseguita, si reputa che la cifra residua non possa ritenersi più dovuta allo stesso in quanto da lui stesso non maturata”. Dunque, a prescindere dal fatto che il mancato completamento di tali pratiche amministrative, fatto pacifico, sia dipeso dall'inadempienza del direttore dei lavori ovvero dalla condotta della attrice che non ha fornito la documentazione necessaria, non può sottacersi come tale prestazione non sia stata svolta dal e che, CP_4
pertanto, non avrebbe titolo per richiedere il relativo pagamento. Tale circostanza, peraltro risulta confermata dal fatto che “L'importo residuale che sarebbe dovuto essere riconosciuto al geometra per CP_4
l'assolvimento degli adempimenti contabili ed amministrativi necessari alla chiusura della pratica della ricostruzione, è risultato essere esattamente pari a quello pagato dalla SInora al geometra per Parte_1 CP_25
l'espletamento degli stessi adempimenti da lui non eseguiti (al netto della sistemazione della copertura dell'edificio sopra menzionata)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, che meritano integrale condivisione, si ritiene infondata la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto CP_4
7. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Vista l'estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di e, comunque, la presumibile Persona_2
prescrizione del relativo diritto risarcitorio, in quanto lo stesso ha terminato la sua opera nel 2002 e alcun atto di interruzione della prescrizione è intervenuto nel decennio successivo (la prima richiesta risarcitoria è del 09/05/2013), le medesime dovranno porsi a carico di parte attrice. Parimenti a carico di parte attrice dovranno porsi le spese di lite della terza in quanto la relativa chiamata in causa è Controparte_5
stata resa necessaria dall'azione, poi non esaminata per estinzione e comunque presumibilmente infondata, della medesima.
pagina 39 di 42 Viceversa, dato l'accoglimento della domanda di parte attrice e il rigetto delle domande riconvenzionali, gli altri convenuti, e (gli ultimi due quali successori della CP_4 Parte_3 Parte_4
), dovranno provvedere in solido al rimborso delle spese dell'istante. CP_3
Le spese di lite di tutte le parti saranno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, considerato il valore della controversia come risultante dal decisum, la durata del giudizio, le fasi effettivamente svolte e la complessità degli accertamenti peritali, la molteplicità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, elementi che legittimano l'utilizzo dei valori medi dello scaglione di riferimento
(valore da 52.001,00 a 260.000,00).
Si ritiene congrua, invece, la compensazione delle spese della fase incidentale del procedimento di a.t.p. in corso di causa, in quanto, seppur l'accertamento tecnico sia stato reso necessario per accertare i danni presenti nell'immobile, tuttavia l'urgenza di una sua anticipazione (e le conseguenti spese per lo svolgimento di un apposito procedimento urgente), asseritamente giustificata dal pericolo della revoca del contributo, è stata smentita dall'esito della c.t.u. e dalla percezione, nel 2017, del saldo del contributo.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico dei convenuti e (gli CP_4 Parte_3 Parte_4
ultimi due quali successori della ), essendo la stessa necessaria per l'accertamento dei danni CP_3
effettivamente subiti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- dichiara l'estinzione della domanda proposta nei confronti di , e CP_1 Parte_2
quali eredi di;
Controparte_2 Persona_2
- accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
- condanna e (gli ultimi due quali successori della CP_4 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da Controparte_3
pagina 40 di 42 (anche quale erede di , quantificati in € 1.360,50, oltre iva e oneri Parte_1 Persona_1
di legge, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna al risarcimento dei danni subiti da (anche quale erede di CP_4 Parte_1
, quantificati in € 39.808,00, oltre iva e oneri di legge, 7.500,00 oltre iva e oneri di Persona_1
legge, ed euro 650,00, oltre iva e oneri di legge, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna e (quali successori della Parte_3 Parte_4 Controparte_3
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da (anche quale
[...] Parte_1
erede di , quantificati in € 21.488,02, oltre iva e oneri di legge, 2.500,00 oltre iva e Persona_1
oneri di legge, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna e (quali successori della Parte_3 Parte_4 Controparte_3
, in solido tra loro, alla restituzione in favore di (anche quale erede di
[...] Parte_1
, della somma di euro 7.131,46, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
Persona_1
- condanna (anche quale erede di al pagamento delle spese di Parte_1 Persona_1
giudizio in favore di , e (quali eredi di CP_1 Parte_2 Controparte_2 _2
) che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in complessivi € 14.103,00 (euro 2.552,00 per fase
[...]
di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro
4.253,00 per fase decisionale) per compenso professionale del giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- condanna (anche quale erede di al pagamento delle spese di Parte_1 Persona_1
giudizio in favore di che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in complessivi € Controparte_5
14.103,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
pagina 41 di 42 - condanna e (quali successori della Parte_3 Parte_4 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di
[...] Parte_1
(anche quale erede di , che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in complessivi € Persona_1
936,00 per spese vive, € 14.103,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convneuti e (gli ultimi due quali successori della ), in CP_4 Parte_3 Parte_4 CP_3
solido fra loro.
Spoleto, 15/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 42 di 42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 e si sono costituiti, dunque, i soci in qualità di successori. Il procedimento, dunque, è stato infine rinviato per la precisazione delle conclusioni e riassegnato allo Scrivente.
Ritenuta opportuna, a seguito di un approfondito studio del fascicolo e delle redatte consulenze, un'integrazione della perizia, è stata disposta la stessa e nuovamente fissata udienza per la precisazione delle
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 820/2015 promossa da
(c.f.: , in qualità di Presidente del Consorzio UMI 10 del Parte_1 C.F._1
Programma di recupero di Vescia del Comune di Foligno, nonché di comproprietaria dell'immobile per cui
è causa, anche come erede, in seguito ad apertura della successione, della madre (c.f.: Persona_1
), rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio C.F._2
Fiorucci (C.F.: ) e Luigi Santioni (C.F.: , in forza di procura C.F._3 C.F._4
speciale posta in calce al ricorso in riassunzione;
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._5 Parte_2
) e (C.F. , quali eredi dell'Arch. C.F._6 Controparte_2 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. David Ronchetti (C.F. , in forza di Persona_2 C.F._8
delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Foligno (PG), Via Mazzini n. 25;
e
pagina 1 di 42 (C.F. , e (C.F. Parte_3 C.F._9 Parte_4
, quali ex soci e successori pro quota (50% ciascuno) della cancellata società C.F._10
“ ” (P.IVA ), entrambi rappresentati e Controparte_3 P.IVA_1
difesi, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Gioia Desantis, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore in Foligno (PG) via Monte Acuto n. 7; nonché
(C.F. , rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce alla CP_4 C.F._11
comparsa di costituzione, dall'Avv. Tiziana Tarara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in Foligno (PG) via Piermarini n. 8;
CONVENUTI
e nei confronti di
in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., (P.I. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Lorenza Controparte_6 P.IVA_2
Parlani (c.f. con studio in Città di Castello, Via S. Lapi n.10, che la rappresenta e C.F._12
difende in forza di delega in calce alla copia passiva dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
pagina 2 di 42 Parte attrice: “- accertata la presenza di gravi vizi e difetti nella unità immobiliare di proprietà delle SI.re
[...]
, accertare e dichiarare la responsabilità sotto il profilo contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla IT Parte_1
ora rappresentata dai soci e , all'Arch. Controparte_3 Parte_3 Parte_4
ora rappresentato dagli eredi , e ed al Geom. Persona_2 CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_4
nella causazione degli stessi;
[...]
- condannare, per l'effetto, i medesimi convenuti, anche in solido tra loro, o in base alle imputazioni che il giudice vorrà effettuare per le singole voci di danno, al risarcimento in favore della odierna attrice di tutti i danni subiti, che si quantificano in Euro 76.386,43 (oltre IVA) corrispondenti alle spese da sostenere per rimuovere i vizi e difetti nella unità immobiliare sopra indicata, oltre ad Euro 10.800,00 (oltre IVA ed aliquota contributo integrativo Cassa di Previdenza) a titolo di prestazioni professionali, o comunque in base a quanto stabilito dalla CTU eseguita nel corso del giudizio alla cui risultanze si rinvia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuto fino al soddisfo;
- accertare e dichiarare che le attrici vantano nei confronti di e ( già Parte_3 Parte_4 Controparte_3
un credito restitutorio nella misura pari ad e.9.362,91 oltre IVA o in quella accertata dalla CTU
[...]
eseguita in corso di causa e per l'effetto, condannare i predetti soggetti al pagamento/ restituzione di tale somma in favore della
SI.ra , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuto fino al soddisfo;
Parte_1
- respingere le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti Geom. e da e CP_4 Parte_3 Parte_4
(già , in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_3
- in ogni caso, con condanna in solido dei convenuti al pagamento di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
Parte convenuta e : “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_1 Parte_2 Controparte_2
adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare dichiarare l'estinzione del presente giudizio stante il mancato rispetto da parte attrice del termine perentorio di cui all'art. 305 del codice di procedura civile per la riassunzione dello stesso nei confronti degli odierni convenuti;
- in subordine nel merito accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione di ogni diritto vantato dalla SI.ra
nei confronti dei SIg.ri , e per tutti i motivi spiegati in Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2
corso di causa e di conseguenza estrometterli dal presente giudizio;
pagina 3 di 42 - in ulteriore subordine nel merito rigettare tutte le richieste avanzate dalla SI.ra nei confronti dei SIg.ri Parte_1
, e per genericità, indeterminatezza ed infondatezza ed in ogni caso per CP_1 Parte_2 Controparte_2
tutti i motivi indicati in corso di causa;
- in ulteriore gradato subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse riconoscere qualsivoglia forma di responsabilità
a carico dei SIg.ri , e , dichiarare il terzo in CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_5
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, già nel presente giudizio quale terzo in garanzia dell'Arch. tenuto a garantire i convenuti SIg.ri , e e per Persona_2 CP_1 Parte_2 Controparte_2
l'effetto condannare il terzo in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano Via Benigno Crespi Controparte_5
n. 23 al pagamento di quelle somme che dovessero essere accertate in corso di causa a favore di parte attrice a carico dei SIg.ri
, e . CP_1 Parte_2 Controparte_2
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.I. per legge dovuti”.
Parte convenuta ( e : “Voglia il Tribunale Ecc.mo di Spoleto, disattesa Parte_3 Parte_4
ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: in via preliminare e principale accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione proposta nei confronti della convenuta CP_3
[... (ed oggi, per essa, nei confronti dei suoi soci e e di conseguenza rigettarne la Parte_3 Parte_4
domanda.
In via subordinata rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale condannare parte attrice, al pagamento in favore dei deducenti e Parte_3 Parte_4
della somma residua di € 10.982,43 da ripartirsi tra i soci in misura del 50% ciascuno e così per € 5.491,21 ciascuno, oltre interessi legali dalla data del versamento dell'acconto ad oggi, o comunque qualora fosse dovuto l'importo richiesto da parte attrice ridurre in proporzione la domanda stessa ed emettere condanna per la differenza.
Contenendo la somma di tutte le domande nel limite massimo di € 26.000,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario delle spese in ragione del 15% come per
legge”.
Parte convenuta ( : come da comparsa di costituzione e risposta. CP_4
pagina 4 di 42 Parte terza chiamata ( ): “chiede che tutte le domande proposte contro la stessa vengano respinte e/o Controparte_5
rigettate per intervenuta prescrizione nei confronti del proprio assicurato e, in ogni caso, respingersi tutte quelle proposte contro la deducente perché infondate in fatto e in diritto e perché non provate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1
, e la società (d'ora in avanti anche Persona_2 CP_4 Controparte_7
solo “ ”), chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento del danno causato per i lavori CP_3
effettuati nell'immobile in comproprietà fra le attrici.
Con l'atto di citazione le attrici hanno dedotto che:
- con atto del 19/08/1999 veniva costituito il Consorzio UMI 10, riguardante gli interventi di ripristino post sisma di un complesso immobiliare del quale faceva parte anche una unità immobiliare in comproprietà fra le attrici, una delle quali, la era anche Presidente del Pt_1
suddetto Consorzio;
- il progetto strutturale dei lavori da effettuare veniva realizzato e depositato dall'arch. _2
, nominato anche direttore dei lavori, cui seguiva appalto nei confronti della IT F.LI CA
[...]
G. & F.A. s.n.c., del 30/08/2000, poi risolto con accordo transattivo del 21/03/2002, mentre l'incarico di direttore dei lavori all'arch. veniva revocato in data 03/04/2002; Parte_2
- veniva, dunque, sottoscritto nuovo contratto di appalto in data 22/04/2002 con la società , CP_3
al fine di procedere al completamento dei lavori, e veniva affidato il ruolo di direttore dei lavori al geom. CP_4
- a seguito della presentazione di ulteriori concessioni in sanatoria e varianti, i lavori venivano completati in data 30/08/2005, nonostante la pratica di concessione contributiva non fosse mai stata chiusa;
pagina 5 di 42 - con missiva del 22/09/2008, tuttavia, le attrici comunicavano al direttore dei lavori la sussistenza di grave anomalia al tetto dovuta al non corretto dimensionamento delle travi in acciaio, mentre solo qualche anno più tardi, mediante una perizia del c.t.p. venivano più approfonditamente Per_3
rilevati dei vizi relativi non solo al tetto ma anche alle altre strutture, e gli stessi venivano denunciati agli odierni convenuti, chiedendo il risaricmento del danno;
- a seguito del mancato riscontro da parte dei medesimi, veniva introdotto in data 06/11/2013 un primo giudizio di che, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale;
CP_8
- nelle more, veniva effettuato ulteriore accertamento dal c.t.p. che evidenziava la presenza di ulteriori vizi.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, le attrici hanno agito in giudizio nei confronti dei convenuti per ottenere la condanna solidale dei medesimi al risarcimento dei danni pari alle spese necessarie alla rimozione dei vizi, quantificate in euro 76.386,43 (oltre IVA), oltre relative spese professionali (euro
10.800,00 oltre IVA), nonché delle ulteriori somme necessarie per mettere l'immobile in sicurezza dal punto di vista sismico (da accertare tramite c.t.u.), e, nei confronti della sola , per la restituzione CP_3
della somma di euro 9.362,91 (oltre IVA).
Si è costituito il geom. eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto vantato nonché la CP_4
decadenza della relativa azione;
nel merito, ha evidenziato come lo stesso fosse estraneo ad eventuali vizi relativi a lavori eseguiti in epoca antecedente alla sua nomina e come la mancata chiusura della pratica contributiva fosse da imputarsi alla mancata consegna della documentazione necessaria al tecnico da parte della Presidente del Consorzio. Infine, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna delle attrici al pagamento delle proprie competenze, ancora non corrisposte, pari ad euro 25.058,68.
Si è altresì costituita in giudizio la , eccependo preliminarmente la prescrizione e la decadenza CP_3
dell'azione ex art. 1669 c.c.; nel merito, ha evidenziato come i lavori asseritamente viziati sarebbero stati realizzati da un'altra IT, la F.LI LE G. & F.A. s.n.c.. In via riconvenzionale, ha chiesto condannarsi le attrici al pagamento dei compensi residui non corrisposti dalle medesime, pari ad euro 10.982,43.
pagina 6 di 42 Si è infine costituito in giudizio , anch'egli eccependo preliminarmente l'intervenuta Persona_2
prescrizione del credito vantato nei suoi confronti e contestando, nel merito, la domanda proposta, non essendovi alcuna indicazione negli scritti avversari delle ragioni per cui i presunti vizi e difetti sarebbero imputabili all'attività del medesimo. In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del garante, Controparte_5
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, previo differimento della prima udienza, il convenuto Parte_2
ha citato in giudizio la per essere tenuto indenne nel caso di eventuali condanne;
Controparte_5
quest'ultima si è costituita eccependo anch'essa la prescrizione della domanda proposta dalle attrici e la decadenza dal diritto alla prestazione assicurativa del Nel merito, quanto alla domanda principale, Parte_2
si è riportata alle osservazioni del proprio assicurato, e, quanto al rapporto assicurativo, ha evidenziato come tali danni non rientrerebbero fra queLI indennizzabili alla luce delle condizioni contrattuali.
Nelle more del giudizio, parte attrice ha depositato istanza di a.t.p., la quale è stata questa volta accolta dal
Tribunale e il relativo procedimento si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale da parte del c.t.u. nominato.
Il giudizio è stato poi interrotto per il decesso del difensore di parte convenuta, ; lo stesso è stato CP_3
poi riassunto e, alla successiva udienza, il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Sono state quindi depositate le memorie di rito.
Alla successiva udienza è stata disposta la comparizione personale delle parti, per tentare la conciliazione, e,
successivamente, è stata disposta un'integrazione della perizia depositata dal c.t.u..
Il procedimento è stato nuovamente interrotto per il decesso dell'arch. e poi riassunto dalle attrici;
Parte_2
nelle more, la convenuta ha rappresentato di essere stata cancellata dal registro delle imprese nel CP_3
pagina 7 di 42 conclusioni all'udienza del 10/10/2024, svoltasi con modalità telematiche e tramite il deposito da parte dei procuratori delle parti delle note di udienza.
Con provvedimento del 11/10/2024 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * * *
1. Occorre anzitutto analizzare la questione processuale sollevata in corso di causa dagli eredi di _2
, relativa all'asserita estinzione del giudizio per mancata riassunzione del giudizio nel termine
[...]
perentorio di tre mesi dall'interruzione del medesimo.
In particolare, gli stessi hanno evidenziato come l'evento del decesso di fosse stato Persona_2
dichiarato in giudizio con nota depositata in data 28/11/2022 dal difensore costituito del medesimo, termine dal quale far decorrere i tre mesi per la riassunzione, nonostante l'interruzione fosse stata dichiarata formalmente dal precedente istruttore solamente con ordinanza del 17/02/2023.
Sul punto, occorre evidenziare come secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema
Corte, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., decorrendo il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. Unite, 20/03/2008, n. 7443; Cass. Sez. 6 - 3, 15/09/2017, n. 21375; Cass. Sez. 3,
15/01/2013, n. 773). Peraltro, la dichiarazione o la notificazione della morte o della perdita della capacità della parte costituita, effettuata dal difensore ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c., determina la cessazione dell'ultrattività del mandato alla lite estintosi a causa dell'evento interruttivo e, quindi, la perdita dello ius postulandi in capo allo stesso;
solamente una volta dichiarata dal procuratore la morte della parte costituita,
pagina 8 di 42 si determina, dunque, la preclusione di ogni ulteriore attività processuale (con conseguente nuLItà di tutti gli atti eventualmente compiuti prima che sia stata dichiarata l'interruzione del processo, ex multis, Cass. Sez. 6,
29/09/2015, n. 19267). Pertanto, sino a tale momento il difensore conserva tale diritto, ivi incluso queLI di effettuare tale dichiarazione.
Spetta peraltro al giudice del merito accertare cha la dichiarazione della morte della parte, cui l'art. 300
c.p.c. ricollega l'effetto interruttivo del processo, sia stata resa dal suo procuratore con manifestazione non affetta da dubbi o incertezze.
Ebbene, si ritiene che il deposito in giudizio di una nota in forma scritta sia idonea, qualora non sia equivoca nell'effettuare la suddetta dichiarazione;
nel caso di specie, con la nota del 28/11/2022 il procuratore di ha espressamente affermato “Con il presente atto si deposita certificato di morte Persona_2
dell'Arch. e si chiede che l'Ill.mo Giudice adito dichiari l'interruzione del presente giudizio”, rendendo Persona_2
chiara la volontà di dichiarare l'evento al fine proprio dell'art. 300 c.p.c..
Con riferimento al caso di specie, la stessa giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “Lo svolgimento dell'udienza in forma cartolare, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nelle modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non esclude (al contrario di quanto si assume nella memoria ex art. 380 bis. comma 2, c.p.c. delle ricorrenti) la configurabilità della dichiarazione che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comporta l'interruzione del processo, ove sia finalizzata al conseguimento di tale effetto”. Peraltro, anche la giurisprudenza di merito appare concordare con il sopra indicato provvedimento;
nella specie, in un caso nel quale tale evento era stato dichiarato da altro soggetto mediante costituzione in giudizio (quindi né in udienza né mediante notifica, ma con un atto scritto meramente depositato nel fascicolo telematico), si è giunti alla medesima conclusione. Si veda, infatti, come la Corte d'Appello di Brescia (sent. n. 1615/2023, del 27/10/2023) abbia affermato “La
“conoscenza legale” dell'evento interruttivo è data dalla dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dello stesso, assistita da fede privilegiata ed acquisita nell'ambito dello specifico giudizio, e non già dalla conoscenza aliunde acquisita;
la stessa, inoltre, deve investire non la parte personalmente, ma il suo difensore, quale soggetto tecnico in grado di valutare gli
pagina 9 di 42 effetti giuridici dell'evento medesimo (tra le tante, vedasi Cass. civ. n. 2658/2019). Nel caso di specie, il [omissis], che è parte del procedimento, dunque soggetto interessato a far decorrere i termini per la riassunzione, con la comparsa di costituzione in 1^ grado in data 11.03.2022 (nella quale, in quanto coniuge della defunta [omissis], ha espressamente dichiarato di costituirsi in proprio e non iure hereditatis), ha comunicato l'intervenuto decesso della moglie, producendo il relativo certificato di morte, documento ufficiale, che ha validamente fatto ingresso nel processo coinvolto dall'interruzione e da riassumere, consentendo alle parti e ai procuratori costituiti di avere conoscenza legale dell'evento interruttivo. Dalla data dell'11.03.2022 decorreva, dunque, il termine di tre mesi utile per la riassunzione, che [omissis] ha, invece, fatto con ricorso depositato in data 29.09.2022, ritenendo che il termine decorresse dall'ordinanza 11.08.2022, che ha dichiarato
l'interruzione del processo” (conformi sul punto molte pronunce dei Tribunali di primo grado: Trib. Barcellona
Pozzo di Gotto, ord. del 01/03/2023; Trib. Castrovillari, ord. del 21/02/2023; Trib. Bari, ord. del
17/11/2022; Trib. Treviso, ord. del 05/04/2023).
Peraltro, nel caso di specie non è applicabile la nota giurisprudenza che fa decorrere il termine per la riassunzione dalla formale dichiarazione di interruzione da parte del giudice (Cass. civ. sentenza n.
9016/2018 e n. 10696/2019), perché tale giurisprudenza è riferita al caso in cui una parte sia dichiarata faLIta, regolato dall'art. 43 co.3 L. fall. (R.D. 267/1942) e rispetto al quale occorre un approccio più rigoroso, stante la connotazione pubblicistica della procedura faLImentare, che si estende anche ai processi di cui il faLImento è parte (v. anche Cass. civ. Sezioni Unite n. 12154 del 07/05/2021).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve ritenersi come sia fondata l'eccezione di estinzione sollevata dai convenuti eredi di , avendo l'attrice provveduto al deposito dell'istanza di Persona_2
riassunzione in data 20/04/2023, in epoca successiva di oltre tre mesi rispetto al 28/11/2022, quando è stato reso conoscibile l'evento interruttivo ed è stata formulata la relativa istanza.
1.1 Occorre tuttavia precisare come la pronuncia di estinzione ha riguardo alla sola domanda proposta nei confronti di . Persona_2
pagina 10 di 42 Invero, trattandosi di richiesta risarcitoria nei confronti di più soggetti in via solidale, non può sottacersi come trattasi di cause scindibili, in relazione alle quali gli eventi processuali quali queLI in esame non comportano estinzione di tutte le domande.
La stessa Suprema Corte ha affermato che “In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del faLImento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti” (Cass. civ. Sez. III Ord., 23/04/2020, n. 8123). Peraltro, nel caso esaminato dalla Suprema
Corte vi era proprio una domanda di pagamento proposta nei confronti di più debitori solidalmente responsabili;
nella specie, si trattava di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori. Ebbene, l'evento interruttivo ha effetto reale solamente nei confronti della parte colpita dall'evento medesimo, ancorché il procedimento, stante il cumulo di domande scindibili e l'unitarietà della trattazione, deve interrompersi nella sua interezza da un punto di vista processuale. Tuttavia, nel caso di riassunzione, l'eventuale tardività della stessa rileverà esclusivamente con riferimento al rapporto processuale effettivamente colpito dall'interruzione, ossia quello con il soggetto deceduto qualora si tratti di cause scindibili come nel caso di specie.
Pertanto, solo nei confronti degli eredi di , deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. Persona_2
Di conseguenza, la domanda di manleva formulata dai medesimi nei confronti della terza chiamata deve ritenersi assorbita.
2. Dovrà, invece, procedersi all'esame del merito della domanda nei confronti degli altri convenuti.
Ebbene, nel caso in esame le attrici hanno evidenziato, quale titolo in virtù del quale chiedere il risarcimento del danno, l'inadempimento della e del alle proprie obbligazioni contrattuali, CP_3 CP_4
quale stazione appaltatrice e direttore dei lavori.
pagina 11 di 42 In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta di CP_3
prescrizione e decadenza ex art. 1669 c.c., prevista in materia di appalto.
2.1 Sul punto vale premettere che anche il geom. convenuto in giudizio in qualità di direttore dei CP_4
lavori, ha eccepito la decadenza/prescrizione ex art. 1669 c.c.; tuttavia, il direttore dei lavori, a differenza dell'appaltatore, non beneficia delle decadenze e prescrizioni previste da detta norma.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che meritano condivisione nella presente sede, ha affermato da tempo che “è incontestabile, infatti, che l'attività di direzione dei lavori rientri nella categoria delle opere intellettuali ex art. 2229 c.c.; sicchè, alla luce del principio di diritto innanzi enunciato, al relativo contratto di opera professionale, che ha per oggetto la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, non è applicabile la disciplina dettata in materia di decadenza e prescrizione dalla citata norma codicistica” (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/03/2014, n. 6886). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, affermato che, poiché le disposizioni sul contratto d'appalto “nulla dispongono sulla posizione del progettista o del direttore dei lavori, la responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti e, per quanto applicabili, delle norme sulla prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali”, senza, comunque, che si possano applicare “le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi … [in generale] alla prestazione d'opera intellettuale [e] in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore
dei lavori” (cfr. Cass. Sez. Un. 15781/2005).
Analogamente, essendo l'attività del direttore dei lavori affatto diversa da quella dell'appaltatore, deve escludersi l'applicazione dei ristretti termini di decadenza e di prescrizione previsti in caso di gravi difetti, di cui all'art. 1669 c.c.. Questo giudice ritiene, infatti, che il direttore dei lavori ed il progettista che abbiano concorso alla costruzione dell'opera affetta da gravi difetti o in pericolo di rovina rispondono in forza della citata disposizione, che secondo l'opinione ancor oggi dominante introduce un regime peculiare di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dei terzi aventi causa del committente, ma non anche nei pagina 12 di 42 confronti del committente stesso. Il committente nei confronti del direttore dei lavori non ha, infatti, bisogno di invocare lo speciale regime di responsabilità extracontrattuale preveduto dall'art. 1669 c.c. (con il termine di decadenza ivi previsto ed il più ristretto regime di prescrizione del diritto), in quanto può esercitare l'azione di responsabilità contrattuale fondata sul contratto di prestazione d'opera professionale che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità innanzi citato, non soggiace ad alcun termine di decadenza ed è sottoposta soltanto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Il professionista non è responsabile nei confronti del committente per l'inesatta esecuzione di un'obbligazione di fare materiale, ma è inadempiente all'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla bontà del progetto che, anche se redatto da altri, è comunque suo onere verificare. Il titolo della sua responsabilità nei confronti del committente non può che risiedere, allora, nell'inadempimento dell'obbligo del contratto di prestazione d'opera intellettuale. Non risiede, invece, nella speciale previsione legislativa di cui all'art. 1669 c.c. che prevede un'ipotesi di responsabilità sussidiaria, che opera solo laddove la parte non possa far valere contro il progettista od il direttore dei lavori le ordinarie azioni contrattuali.
L'art. 1669 c.c. è, dunque, destinato a regolare la responsabilità del direttore dei lavori rispetto a tutti quei soggetti che abbiano ricevuto un danno dall'errata progettazione o dall'omessa vigilanza nell'esecuzione dell'opera, in qualità di terzi (ad esempio gli acquirenti dell'opera oppure i terzi danneggiati dal suo crollo), ossia di soggetti non legati con il direttore dei lavori da alcun vincolo contrattuale. La disposizione – con i termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti derogatori rispetto alle regole ordinarie sulla responsabilità contrattuale – non può essere, invece, invocata dal direttore dei lavori contro il committente laddove quest'ultimo possa agire nei suoi confronti sulla base del contratto di prestazione intellettuale. Si verrebbe, infatti, in questo modo a creare un'ingiustificata posizione di favore del direttore dei lavori rispetto a tutti gli altri professionisti intellettuali che, in caso di responsabilità contrattuale, non possono invocare nei confronti del committente alcun termine di decadenza e, per i quali, il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (e non dal compimento dell'opera) e non esiste alcun termine di prescrizione breve annuale dalla data della denuncia dell'inadempimento.
pagina 13 di 42 Peraltro, non deve stupire che il medesimo fatto storico dia vita a diritti che seguono un regime giuridico diverso. Il titolo e la natura della prestazione cui è tenuto il direttore dei lavori sono, di fatti, diversi da queLI dell'appaltatore. Conseguentemente, avendo originato la medesima vicenda fattuale due diritti distinti del committente (l'uno verso l'appaltatore, l'altro verso il direttore dei lavori, il primo disciplinato dagli artt.
1667, 1668 c.c. e 1669, c.c., il secondo dalle disposizioni sul contratto d'opera professionale) è ben possibile che un diritto si estingua per inerzia e l'altro resti ancora in vita: si tratta di due pretese – sebbene riferibili al medesimo caso della vita – diverse sul piano sostanziale e, come tali, assoggettate a regimi distinti.
2.2 Ciò posto e tornando alla posizione dell'appaltatore, visti i numerosi vizi allegati dall'attrice, occorre preliminarmente inquadrare gli stessi all'interno delle due norme sopra indicate, le quali fanno rispettivamente riferimento: alle difformità e ai vizi dell'opera, per i quali l'art. 1667 c.c. prevede un onere di denunzia entro sessanta giorni dalla scoperta e una prescrizione dell'azione di due anni dal giorno della consegna dell'opera; ai vizi relativi a edifici o di altre cose immobili che causano la rovina o comportano pericolo di rovina o che comunque costituiscono gravi difetti, per i quali l'art. 1669 c.c. prevede un onere di denuncia entro un anno dalla scoperta e un termine di prescrizione dell'azione di un anno dalla denunzia medesima.
Invero, parte convenuta, , ha eccepito nella comparsa di risposta esclusivamente l'asserita CP_3
decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c.; solo nella comparsa conclusionale, per la prima volta e tardivamente, ha eccepito anche la decadenza/prescrizione di cui all'art. 1667 c.c..
In via generale, occorre ricordare che l'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., pur essendo norma inserita all'interno del capo VII (Appalto), a differenza dell'art. 1667 c.c., che ha pacificamente natura contrattuale, è ritenuta dalla giurisprudenza configurare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sancita per finalità di interesse generale, come quelle della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, e della incolumità personale dei cittadini (Cass. Civ., sent. n. 35931/2022; Cass. Civ., sent. n. 4319/2016; Cass. Civ., sent. n.
2313/2008; Cass. Civ., sent. n. 13158/2002; Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 13003/2000;
Cass. Civ., sent. n. 81/2000; Cass. Civ., sent. n. 12106/1998; Cass. Civ., sent. n. 7550/1994; Cass. Civ.,
pagina 14 di 42 sent. n. 12304/1993; T. Milano 24.9.1990); è un'ipotesi che ha carattere di specialità rispetto all'art. 2043
c.c. (Cass. Civ., sent. n. 3338/1999; Cass. Civ., sent. n. 8/1990) e che introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall'appaltatore con la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi (Cass. Civ., sent. n. 15488/2000).
Pertanto, le due ipotesi di responsabilità sono ben distinte fra loro.
Tuttavia, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche queLI previsti dall'art. 1668 c.c. con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 c.c.. Infatti, i giudici di legittimità asseriscono che, quanto a struttura - diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilità rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale;
l'art. 1667 c.c., quella contrattuale) - le relative fattispecie si configurano l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra
(art. 1667 c.c.), perché i “gravi difetti” dell'opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di queLI della seconda, con la conseguenza che la norma generale continua ad applicarsi anche in presenza dei presupposti di operatività della norma speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669
c.c..
Peraltro, le stesse Sezioni Unite della Corte regolatrice (Cass. Civ., S.U., sent. n. 2284/2014) hanno confermato l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043
c.c.), e hanno chiarito che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di pagina 15 di 42 danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore.
Ciò posto, occorre osservare come la responsabilità prescinda, per quanto sopra detto, dal rapporto negoziale (appalto, vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio del soggetto che abbia subito il pregiudizio (Cass. Civ., sent. n. 12106/1998). Pertanto, la domanda può essere proposta dall'acquirente dell'immobile (Cass. Civ., sent. n. 14626/2002; Cass. Civ., sent. n. 11947/2002;
Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 12304/1993) nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (Cass. Civ., sent. n. 8904/1994).
2.3 Analizzando, invece, l'ambito di applicazione, questa volta oggettivo, dell'art. 1669 c.c., il quale parla di rovina, pericolo di rovina e gravi difetti, vale evidenziare come si abbia rovina totale o parziale quando l'edificio cessi di esistere in tutto o in parte, per disintegrazione degli elementi che ne compongono le strutture necessarie alla stabilità, oppure quando la compromissione dei suoi elementi essenziali influisca negativamente sulla sua durata e solidità (Cass. Civ., sent. n. 261/1970). Il pericolo di rovina si rivela esternamente per segni visibili, quali le modificazioni o le alterazioni a carico degli elementi essenziali per la statica, tali da indicare di per sé una situazione di pericolo, indipendentemente dal fatto che la rovina sia imminente o prossima (Cass. Civ., sent. n. 2861/1958; Cass. Civ., sent. n. 1034/1951).
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che i “gravi difetti” della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del “pericolo di rovina”; possono invece consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata.
E ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione (Cass. Civ., sent. n.
pagina 16 di 42 3752/2007; Cass. Civ., sent. n. 117/2000; Cass. Civ., sent. n. 81/2000; Cass. Civ., sent. n. 1203/1998; Cass.
Civ., sent. n. 8109/1997; Cass. Civ., sent. n. 1081/1995): può dunque trattarsi di lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di singole sue parti, senza che debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato (Cass.
Civ., sent. n. 2977/1998), ovvero di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera è destinata, (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003; Cass. Civ., sent. n. 8811/2003; Cass. Civ., sent. n. 9636/2001; Cass. Civ., sent. n. 456/1999), quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003; Cass. Civ., sent. n. 456/1999). In tale concetto rientrano, più in generale, i casi di rilevanti carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione dell'appaltatore (Cass. Civ., sent. n.
3752/2007), quali quelle sorte in conseguenza delle caratteristiche del suolo ove sia stata realizzata la costruzione (Cass. Civ., sent. n. 26552/2017).
Analizzando, più nello specifico, la giurisprudenza sul punto, emerge come siano numerose le fattispecie nelle quali sono stati ravvisati i gravi difetti.
Tra di esse, come nel caso di specie, più volte sono state fatte rientrare le infiltrazioni di acqua, causate da carenze nella impermeabilizzazione (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003; Cass. Civ., sent. n. 117/2000; Cass.
Civ., sent. n. 2260/1998), da difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto (Cass. Civ., sent. n.
4692/1999; Cass. Civ., sent. n. 2775/1997; Cass. Civ., sent. n. 13112/1992), da errata pendenza dei balconi o da assenza di battiscopa sui terrazzi di copertura (Cass. Civ., sent. n. 3301/1996), ovvero ancora, il distacco di una notevole parte dell'intonaco esterno del fabbricato (Cass. Civ., sent. n.10624/1996).
2.4 Ciò posto, utilizzando tali coordinate, si ritiene che:
- i vizi strutturali inerenti al tetto (dimensione delle travi e assenza di rinforzi che hanno comportato l'imbarcamento delle stesse) e queLI asseritamente relativi alla mancata iniezione di malta cementizia nelle mura perimetrali sono sicuramente da ricomprendersi nei vizi ex art. 1669 c.c.;
pagina 17 di 42 - i vizi inerenti alle lastre di cartongesso istallate nel controsoffitto, comportando un malfunzionamento del sistemai telai di sostegno e comportando un'errata pendenza, sono da ricomprendersi da ricomprendersi nei vizi ex art. 1669 c.c.;
- i vizi inerenti al controsoffitto del magazzino, comportando fenomeni di infiltrazione, sono da ricomprendersi nei vizi ex art. 1669 c.c., così come i vizi relativi ai fenomeni di risalita di umidità, anch'essi idonei a rendere insalubre l'ambiente e a pregiudicare il godimento dell'immobile;
- i vizi inerenti ai lucernai di copertura e al canale di gronda anch'essi sono da ricomprendersi nei vizi ex art. 1669 c.c., in quanto forieri di possibili infiltrazioni (lo stesso c.t.u. ha rilevato che sussistono segni di infiltrazioni dai lucernai, mentre la pendenza della gronda potrebbe rendere inefficiente il sistema di deflusso delle acque);
- viceversa, gli altri vizi, ossia queLI inerenti all'intonaco dei tramezzi del primo piano, del piano sottotetto, del terrazzo, sul timpano sopra al terrazzo del soggiorno, stante la loro ampiezza non eccessiva e il tempo trascorso fra consegna dell'opera ed accertamento che potrebbe aver accentuato i medesimi, devono ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 1667 c.c..
2.5 Ciò ritenuto, devesi anche ribadire come parte convenuta, , abbia eccepito la sola prescrizione e CP_3
decadenza ex art. 1669 c.c.; dunque nessun vaglio deve operarsi ai sensi delle decadenze di cui all'art. 1667
c.c. e con riferimento ai vizi da ultimo individuati.
Dunque, l'art. 1669 c.c. individua tre termini: uno, decennale, attinente al rapporto sostanziale con il costruttore;
un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto;
un terzo, di prescrizione, per l'esercizio dell'azione, di un anno dalla denuncia. Essi sono interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo non sia rispettato (cfr Cass. Civ., sent. n. 903/1989).
Ebbene, quanto al termine decennale, questo decorre dal compimento dell'opera (Cass. Civ., sent. n.
8050/1995); dunque, essendo pacifico che l'opera è stata completata e consegnata il 30/08/2005, non vi pagina 18 di 42 sono dubbi che tale termine sia stato rispettato in quanto la domanda giudiziale è stata proposta nel marzo
2015.
Viceversa, la giurisprudenza è solita affermare che il termine annuale per la denuncia, previsto a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente o l'acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera (Cass. Civ., sent. n. 19343/2022; Cass. Civ., sent. n. 24486/2017; Cass. Civ., sent. n. 4249/2010;
Cass. Civ., sent. n. 1463/2008; Cass. Civ., sent. n. 12386/2003; Cass. Civ., sent. n. 16008/2002; Cass. Civ., sent. n. 14626/2002; Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 6092/2000; Cass. Civ., sent. n.
81/2000; Cass. Civ., sent. n. 5311/1998; Cass. Civ., sent. n. 1203/1998; Cass. Civ., sent. n. 10218/1994), non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza, od a semplici sospetti (Cass.
Civ., sent. n. 2436/2018; Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 8053/1990). Tale conoscenza consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie, quali cadute, rovine estese e simili (Cass. Civ., sent. n. 2977/1998); per lo più, invece, deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, nel qual caso il termine decorre dall'acquisizione della relazione di un tecnico (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003;
Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 14218/1999; Cass. Civ., sent. n. 11613/1998; A. Perugia
25.2.1989; T. Milano 1.9.2003) pur non potendosi escludere casi nei quali possa ritenersi che la proposizione di azione giudiziaria mediante citazione presupponga la conoscenza dei vizi lamentati (Cass.
Civ., sent. n. 9199/2001).
E tuttavia, qualora il problema si presenti come di immediata percezione, sia nella sua reale entità, sia nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso del termine per la denuncia non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito degli approfondimenti tecnici (Cass. Civ., sent. n.
19343/2022).
Vale anche evidenziare come l'onere della prova circa la tempestiva proposizione della denuncia incombe sul committente e non sul costruttore, posto che la stessa costituisce condizione necessaria dell'azione pagina 19 di 42 (Cass. Civ., sent. n. 8187/2000; Cass. Civ., sent. n. 10624/1996); il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (Cass. Civ., sent. n.
4249/2010; Cass. Civ., sent. n. 81/2000; Cass. Civ., sent. n. 10106/1992; Cass. Civ., sent. n. 8053/1990).
Il committente è tuttavia assolto dall'onere della denuncia quando vi sia riconoscimento da parte dell'appaltatore, dovendosi estendere all'art. 1669 c.c. la regola contenuta nel capoverso dell'art. 1667 c.c.
(Cass. Civ., sent. n. 11672/2000).
Infine, quanto al terzo termine indicato dalla norma, questa dispone che l'azione risarcitoria può essere iniziata anche dopo la scadenza del termine decennale - che attiene alle condizioni di fatto che danno luogo alla responsabilità del costruttore, e non anche all'esercizio dell'azione - purché entro un anno dalla tempestiva denuncia dei vizi (Cass. Civ., sent. n. 5920/1993).
2.6 Ciò posto, prendendo in considerazione il secondo e il terzo termine di cui alla norma in esame, alla luce della diversità e della molteplicità dei vizi allegati dalle attrici (ed in parte riscontrati dal c.t.u.), occorre effettuare una valutazione distinta.
Invero, quanto ai vizi inerenti al tetto, si ritiene l'eccezione della convenuta fondata alla luce dello spirare del terzo termine sopra indicato;
invero, quantomeno dalla comunicazione del 2008, parte attrice ha dato atto di essere ben a conoscenza dei vizi afferenti tale elemento strutturale.
In primo luogo, già il contratto di appalto stipulato con la nel 2002, dopo la risoluzione di CP_9
quello precedentemente stipulato con la IT F.LI CA, è indicativo in tal senso;
l'oggetto dello stesso era quello di completamento delle opere iniziate e, esemplificativamente, l'eliminazione dei “vizi presenti sulla scale e sul tetto”. Tale previsione contrattuale rende evidente come fossero già stati noti alla committenza i vizi relativi a tali elementi, ragione che aveva peraltro portato alla scelta di cambiare i soggetti appaltatori.
In ogni caso, nella missiva del 2008 (doc. 9 parte attrice), inviata dal precedente difensore delle attrici e non disconosciuta dalle medesime, espressamente si afferma “i miei assistiti hanno incaricato un tecnico di fiducia che, all'esito di approfondita indagine documentale e di svariati sopralluoghi sul posto, ha rilevato che: […] – è riscontrabile una
pagina 20 di 42 grave anomalia nella struttura portante del tetto dovuta al non corretto dimensionamento delle travi in acciaio (addirittura visibile ad occhio nudo), tale da compromettere l'integrità dell'intera struttura […]”. Ebbene, non può sottacersi la chiarezza e la portata confessoria di tale dichiarazione trasmessa al direttore dei lavori, Nello CP_4
specifico, l'espressione “i miei assistiti hanno incaricato un tecnico di fiducia che, all'esito di approfondita indagine documentale e di svariati sopralluoghi sul posto” pare assolutamente cristaLIna nel rendere evidente la consapevolezza delle proprietarie dei suddetti vizi, non solamente generica, ma ben approfondita, come derivante dalle indagini e dai numerosi sopralluoghi effettuati dal c.t.p.. Quanto alla descrizione degli stessi, occorre evidenziare come non sia necessaria una esposizione specifica od analitica delle difformità o dei vizi, essendo sufficiente anche una indicazione sintetica, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale esistenza, solo in un momento successivo
(Cass. Civ., sent. n. 644/1999; Cass. Civ., sent. n. 6479/1981).
Pertanto, si ritiene che la domanda inerente tali vizi sia prescritta, non avendo la parte poi agito in giudizio o interrotto la prescrizione nel termine annuale.
Viceversa, non risulta maturata alcuna prescrizione con riferimento agli altri vizi, scoperti solo in epoca successiva grazie agli approfondimenti di accertamento svolti dal medesimo c.t.p., e ai quali la prima missiva del 2008 non faceva in alcun modo riferimento, e cristaLIzzati nella perizia integrativa del
18/03/2013; peraltro, il carattere occulto della maggior parte di tali vizi risulta confermato anche dalle c.t.u. integrative del 13/01/2023 e 14/09/2024.
Ebbene, dal 18/03/2013 al 03/05/2013, data della missiva con la quale si notiziavano tutte le odierne parti della scoperta degli ulteriori vizi, non risulta intercorso il termine minimo di legge per la denuncia degli stessi;
né da tale data al 06/11/2013, introduzione del giudizio di a.t.p., risulta intercorso il termine di prescrizione della relativa domanda. È noto, infatti, che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento (cfr Corte Cass., Ord. n. 26225/23 del 08/09/23). Ebbene, il suddetto pagina 21 di 42 procedimento (che oltre ad interrompere, sospende per la sua durata il termine prescrizionale) risulta essere stato concluso con ordinanza del 27/04/2014. Il suddetto termine annuale è stato nuovamente interrotto con la missiva trasmessa nel dicembre 2014 e, comunque, non sarebbe decorso considerato che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato a marzo 2015.
Pertanto, con riferimento agli stessi, non si ritiene maturato alcun termine di decadenza dell'azione o prescrizione del credito.
Pertanto, ciò posto e nei limiti di quanto sopra, dovrà analizzarsi nel merito la sussistenza dei vizi allegati dalle attrici;
come detto, con riferimento all'appaltatore, solamente queLI non oggetto di prescrizione o decadenza come sopra evidenziati, mentre con riferimento al direttore dei lavori, tutti queLI CP_4
asseritamente riscontrati, sante il mancato decorso del termine prescrizionale decennale.
3. Ebbene, analizzando immediatamente la sussistenza di responsabilità per i vizi afferenti al tetto per quanto riguarda la sola responsabilità del direttore dei lavori, geom. devesi evidenziare come i CP_4
suesposti vizi fossero in verità preesistenti al suo subentro in tale qualifica.
In proposito, le criticità riscontrate (ed in particolare le “evidenti deformazioni riscontrate nelle orditure principali per la copertura realizzata”) sono dipese, come evidenziato dal c.t.u., in primo luogo dall'utilizzo di travi in acciaio sottodimensionate rispetto a quelle necessarie e previste nel primo progetto redatto dall'arch.
e, in secondo luogo, dalla mancata integrazione delle “sezioni resistenti con dei rinforzi mediante Parte_2
l'applicazione di piatti metaLIci saldati (Allegato Sub(7)), verificandone l'efficacia con apposita relazione di calcolo, anch'essa
depositata (Allegato Sub(5))” e mancata istallazione dei “profili a “C” sopra menzionati, necessari a rendere solidale il comportamento delle travi di acciaio dell'orditura principale con la sovrastante soletta di calcestruzzo (riproposta in foto 7,
Allegato Sub(3))”.
Ebbene, per quanto riguarda l'utilizzo di travi in acciaio sottodimensionate rispetto a quelle asseritamente necessarie, occorre rilevare come tale scelta strutturale sia stata effettuata e realizzata dall'arch. Parte_2
unitamente alla precedente IT appaltatrice. Infatti, al momento dell'ingresso dei nuovi soggetti (direttore dei lavori e IT appaltatrice) la copertura era sostanzialmente realizzata, tanto che nel contrato di appalto pagina 22 di 42 si dava mandato di eliminare i vizi afferenti alla medesima. Sul punto anche il primo elaborato peritale è chiaro, nell'affermare a pag. 19 che “va subito fatto notare che la revisione dimensionale dei profilati metaLIci portanti della copertura, oggetto della variante sopra menzionata, nei fatti è risultata essere stata già fatta eseguire dall'allora Direttore dei Lavori, Arch. fornendone prova nella documentazione fotografica del 19.05.2001, allegata alla richiesta Persona_2
di erogazione del secondo acconto del contributo” e più avanti a pag. 22 “Alla luce di quanto sopra espresso, il difetto riscontrato per le travi di copertura istallate nell'edificio in oggetto, chiaramente sottodimensionate rispetto all'entità dei carichi agenti e prive dei giusti accorgimenti per renderle solidali alla soletta di calcestruzzo (penalizzandone il comportamento resistente), deve essere attribuito in prima battuta al fatto che l'architetto ne ha disposto la loro posa in opera come Parte_2
tali, di dimensione inferiore rispetto a quanto riportato nel progetto inizialmente depositato, senza evidentemente aver verificato preventivamente le sezioni resistenti. Il successivo intervento proposto di posa in opera dei rinforzi mediante saldatura dei piatti metaLIci, previsti nel progetto strutturale di variante, risulta chiaramente essere stato elaborato in via emendativa, derivante della costatazione dell'eccessiva deformazione assunta dalle travi già poste in opera nella copertura dell'edificio, la quale all'epoca era da ritenersi a tutti gli effetti strutturalmente conclusa”. Ancora, a pag. 32 si precisa che “va rilevata la mancata realizzazione sia di alcuni rinforzi previsti per gli elementi portanti della copertura, che dei giusti collegamenti alla sovrastante soletta di calcestruzzo. Per tale problema, va rilevato che le travi della copertura, nella configurazione attuale, ovvero senza elementi di connessione alla sovrastante soletta e sottodimensionate rispetto ai carichi agenti, erano state poste in opera dall'impresa F.LI LE G. & F.A. snc, sotto la direzione dell'architetto il quale ne aveva Persona_2
disposto la realizzazione senza aver preventivamente presentato agli enti preposti al controllo la variante strutturale/contabile,
ottenendone la giusta autorizzazione, così come previsto dall'art. 6 della D.G.R. 5180/98. Il geometra seppur CP_4
nella redazione del progetto della variante strutturale depositata al Servizio Controllo sulle costruzioni della provincia di
Perugia e affidato per l'esecuzione alla IT (la quale aveva anche ricevuto esplicito Controparte_10
mandato per la “riparazioni dei vizi del tetto” all'articolo 2 del contratto stipulato), prevedeva il consolidamento delle suddette travi mediante l'applicazione di fazzoletti metaLIci, pur dichiarando nella comunicazione di fine lavori inoltrata all'Ente, la loro corretta esecuzione (in conformità con quanto previsto dagli elaborati grafici), alla data odierna gli stessi non risultano essere stati posti in opera”.
pagina 23 di 42 Pertanto, non potrà ritenersi sussistente responsabilità del successivo direttore dei lavori, per CP_4
l'utilizzo di tali travi sottodimensionate, avendo egli trovato quella situazione di fatto già realizzata e completata. Ancora sul punto il c.t.u. a pag. 20 “Va da subito rilevato però che, durante la sua conduzione dei lavori, quest'ultimo aveva già fatto chiaramente eseguire alcune lavorazioni oggetto di variante, tra le quali il montaggio della copertura, così come documentato fotograficamente nella richiesta del secondo acconto da lui stesso redatta in data 26.06.2001
(Allegato Sub(10))”.
Viceversa, una responsabilità del medesimo può ravvisarsi nella mancata realizzazione dei rinforzi con finalità emendativa di tale criticità; sia nel contratto di appalto che nel progetto di variante strutturale predisposto dal questi aveva previsto (e poi dichiarato come effettuati) alcuni interventi di rinforzo CP_4
mirati proprio a prevenire l'inarcamento delle suddette travi. Tuttavia, come da chiare conclusioni del c.t.u., tali interventi non sono mai stati realizzati.
Pertanto, posta la prescrizione della domanda in relazione a tale problematica nei confronti della IT appaltatrice, odierna convenuta, che in astratto sarebbe stata solidalmente responsabile con il direttore dei lavori, non può sottacersi come rientri pacificamente nella responsabilità del direttore dei lavori il danno causato alle attrici alla copertura e derivante anche dalla mancata realizzazione di tali interventi;
invero, rientra nei compiti del direttore dei lavori quello di verificare e controllare che la IT appaltatrice realizzi in concreto le opere previste nel progetto, soprattutto quando le medesime costituiscono elemento strutturale determinante, finalizzato proprio a porre rimedio a una strutturale mancanza della copertura.
Peraltro, le risultanze della consulenza non sono state sovvertite da altre prove: il c.t.u. ha compiutamente argomentato le sue asserzioni, corroborate anche da documentazione fotografica e da altri allegati, e la sua valutazione tecnica è stata avvalorata anche dalle integrazioni svolti nel corso del presente giudizio.
Di conseguenza, deve concludersi che risulta fondata la domanda di parte attrice nei confronti del solo geom. per il risarcimento del danno correlato, da quantificarsi nelle somme necessarie per la CP_4
realizzazione degli interventi tesi alla messa in sicurezza della copertura, come specificamente indicati a pag.
35, per un costo complessivo di euro 39.808,00, al netto degli oneri di sicurezza e spese tecniche e iva.
pagina 24 di 42 4. Quanto agli ulteriori vizi, occorre evidenziare quanto segue.
4.1 Quanto alla mancata realizzazione delle opere di consolidamento delle murature con iniezioni di malta cementizia, tale circostanza è stata effettivamente riscontrata dal c.t.u.. Tuttavia, occorre anche considerare come fu una scelta progettuale, operata dall'arch. quella di non eseguire più tale intervento. Tale Parte_2
scelta costruttiva risultava poi confermata nel progetto in variante, nel quale si prevedeva indicava
“l'eliminazione degli originari interventi di rinforzo delle murature portanti mediante le iniezioni con malta cementizia”
(oltre al già detto ridimensionamento con lo spostamento all'interno del pacchetto di solaio, delle orditure in acciaio della copertura).
Ebbene, posta l'effettività tale scelta, condivisa dal secondo direttore dei lavori, occorre analizzare la correttezza della medesima, ossia il rispetto della normativa tecnica in materia di stabilità degli edifici da parte delle opere murarie senza necessità dell'intervento in questione. Sul punto pare determinante l'approfondita analisi compiuta dal c.t.u., il quale da pag. 23 dà atto delle indagini effettuate, come segue: “Il fatto che siano stati eliminati degli interventi sulle murature esistenti, senza alcuna revisione del modello di calcolo strutturale dell'edificio nel suo complesso, comporta l'assunzione implicita da parte del tecnico progettista, di alcune scelte che meritano approfondimenti e studi sulla caratterizzazione meccanica degli elementi portanti. Prima di procedere con altre considerazioni, va premesso che nelle verifiche strutturali degli edifici, per la caratterizzazione meccanica delle murature resistenti, viene utilizzato un parametro rappresentativo della resistenza caratteristica a taglio delle stesse, denominato τk (Tau k) e misurato in "tonnellate/metro2". Il valore attribuito risulta strettamente legato sia alle caratteristiche proprie del paramento murario
(tipologia di materiali costituenti, tessitura, presenza o meno di ricorsi, ecc.) che alla presenza di eventuali interventi di rinforzo, partendo da un minimo di 2 ton/m2 per le vecchie murature del tipo a sacco e arrivando a 12 ton/m2 per quelle nuove in mattoni pieni o anche per quelle antiche ma oggetto di consolidamenti invasivi (vedasi estratto pubblicazione della
Regione dell'Umbria, Allegato Sub(8)). Nella modellazione dell'edificio oggetto della presente perizia e allegata al progetto inizialmente depositato presso il servizio controllo sulle Costruzioni della Provincia di Perugia, per le murature resistenti veniva attribuito un valore di tale parametro pari a 11 ton/m2 (si veda l'estratto alla relazione di calcolo depositata - Allegato
Sub(9)), in linea con quanto riportato anche in letteratura per gli elementi oggetto di intervento mediante iniezioni di malta
pagina 25 di 42 cementizia, precedentemente menzionati. Il fatto che nel successivo progetto di variante depositato in corso d'opera, non veniva eseguita alcuna verifica strutturale sulle murature, dal punto di vista tecnico ne consegue che in corso d'opera, una volta approfondita la conoscenza dei paramenti murari (mediante l'eliminazione degli intonaci) e avendo eseguito interventi di diversa natura, il progettista ha ritenuto che le murature dell'edificio in oggetto possano aver raggiunto un livello di prestazione almeno uguale a quello attribuito per il progetto iniziale e riferito ad elementi con interventi di iniezioni cementizie. Dalla consultazione della letteratura tecnica disponibile per le murature esistenti, con riferimento sia alle caratteristiche tipologiche degli elementi che all'epoca della costruzione dell'edificio, è emerso che il valore della resistenza caratteristica dei paramenti murari indicata è pari a 11 ton/m2 se si eseguono appunto interventi di iniezioni di malta cementizia (Allegato Sub(8)).
Partendo da tale affermazione, in considerazione del fatto cha le tabelle presenti in letteratura costituiscono riferimenti per le scelte progettuali, è stato aperto un tavolo di discussione con i tecnici di parte per arrivare a condividere un valore del parametro di caratterizzazione meccanica "τk", che fosse ancora più cautelativo per le verifiche strutturali sulle murature dell'edificio. Per tale ragione, oltre alla verifica attenta sia della documentazione fotografica eseguita in corso d'opera e reperita con l'accesso agli atti nel Comune di Foligno (con particolare riferimento alla “Documentazione fotografica – richiesta secondo acconto”,
(Allegato Sub(10)), che delle murature dell'edificio lasciate a faccia-vista, sia interne che esterne (foto 1, 2, 3, 4, 13 –
Allegato Sub(3)), si è deciso di procedere con l'esecuzione di ulteriori saggi di scopritura dei paramenti murari intonacati, ad integrazione di queLI già eseguiti dal tecnico di parte ricorrente, ing. (foto 9, 10, 11, 12,13 - Allegato Testimone_1
Sub(3) e verbale del 18/02/2016, Allegato Sub (1)-e). Sulla scorta di tutte le informazioni raccolte, eseguiti ulteriori approfondimenti nella letteratura tecnica disponibile, durante l'incontro del 29 aprile 2016 (Verbale – Allegato Sub(1)-f),
alla presenza di tutti i tecnici, si è giunti alla conclusione che, seppur il progettista e direttore dei lavori abbia ritenuto che il
C valore di delle murature esistenti possa essere assunto pari a 11 ton/m2, al fine di accertare la sicurezza strutturale dell'edificio senza il minimo dubbio, si è deciso di far procedere lo scrivente CTU con la modellazione numerica dell'intero edificio, attribuendo alle murature il valore di resistenza cautelativamente pari a 8 ton/m2. Tale modellazione sarebbe dovuta essere fatta utilizzando lo stesso software di calcolo del progetto inizialmente depositato e nel rispetto della normativa allora vigente (D.M. del 1996). Dopo un intenso lavoro di progettazione strutturale, risultato particolarmente laborioso sia per la difficoltà riscontrata nel reperire la versione adatta del programma di calcolo (in una versione oramai fuori produzione, che
pagina 26 di 42 prevedeva l'impiego di una normativa tecnica non più in vigore), che per la modellazione vera e propria della struttura, è risultato che l'edificio può ritenersi verificato nella sua globalità anche con l'attribuzione del valore cautelativo della caratteristica meccanica delle murature e pari a 8 ton/ m2”.
Ebbene, pur essendovi una presunta differenza del valore della caratteristica meccanica fra le due murature
(con o senza iniezioni di malta cementizia), si ritiene che nella presente sede debba sindacarsi se tale intervento (o meglio mancato intervento, ritualmente scelto in sede di variante progettuale e conseguentemente non eseguito e fatturato alla committente) possa considerarsi vizio, in quanto non conforme alla leges artis. In verità, il c.t.u. non giunge a tale conclusione, non potendosi ritenere che delle mura perimetrali con un coefficiente come indicato dallo stesso possano considerarsi non conformi alla normativa di settore, essendo viceversa stato verificato anche con un valore cautelativo di 8 ton/m2.
Pertanto, non risulta provata la sussistenza del suddetto vizio e non risulta provata la sussistenza di un vizio inerente alla presunta carenza dei requisiti di anti sismicità dell'immobile, non rilevati dal c.t.u.. Sul punto, peraltro, appare rilevante anche la determinazione dirigenziale n. 894 del 20/07/2017 del Comune di
Foligno, da cui risulta la liquidazione in favore del del saldo del contributo Controparte_12
statale; il riconoscimento di tale diritto, a distanza dal completamento delle opere, è chiaro sintomo dell'inesistenza delle presunte criticità che avrebbero potuto comportare la revoca del contributo medesimo.
Il c.t.u. tuttavia ha rilevato l'esistenza di altri vizi nell'immobile.
4.2 In primo luogo, è stato evidenziato dal c.t.u. che alcuni lucernai della copertura, sono stati montati non paralleli rispetto agli elementi di orditura, alcuni dei quali presentano evidenti segni d'infiltrazioni di acque, attribuendo la relativa responsabilità all'impresa con la direzione Controparte_3
del geometra CP_4
Le spese nette per il ripristino del vizio sono state indicate dal c.t.u. nell'ultima relazione integrativa in €
1.360,50; sul punto il consulente ha precisato che “Si rileva inoltre che, nel prezzario vigente all'epoca della redazione della perizia, non esisteva la voce specifica per la rimozione della guaina in copertura, pertanto era stata all'epoca utilizzata
pagina 27 di 42 una voce affine, la “02,03,0100,002” (riferita alla rimozione di moquette), ma da una ricerca più approfondita nel prezzario regionale attualmente in vigore (edizione 2024), è risultata essere stata inserita tale voce mancante, ovvero la
“02.04.0230.001 - Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali, verticali, inclinate a qualsiasi altezza” (il cui costo al metro quadro è assolutamente paragonabile a quello proposto inizialmente con la voce affine), che quindi verrà inserita in sostituzione di quella inizialmente proposta”.
Quanto alla liquidazione delle spese alla data attuale, considerazione che deve ritenersi valida anche per tutte le altre somme indicate nel presente provvedimento, occorre rilevare la correttezza dell'operato del c.t.u. che ha stimato i costi attuali, trattandosi l'obbligazione risarcitoria in esame di un debito di valore, da liquidare alla data attuale. Anche la Suprema Corte, invero, ha affermato che la responsabilità risarcitoria in questione dà luogo ad un debito di valore, che va liquidato avuto riguardo al potere di acquisto della moneta alla data della decisione giudiziale (Cass. Civ., sent. n. 6682/2000; Cass. Civ., sent. n. 13/1993).
Devesi evidenziare che di tale difformità alle leges artis dovrà rispondere sicuramente l'appaltatrice ma anche il direttore dei lavori, trattandosi di vizio non occulto ma riscontrabile dallo stesso.
In proposito, vale rilevare che lo stesso c.t.u. ha precisato come “Come già affermato nella precedente integrazione alla perizia, tutti i vizi e le difettosità riscontrate e qui sopra menzionate, trattandosi di elementi correlati alla corretta posa in opera nel rispetto della “Regola dell'arte” per le diverse lavorazioni a cui risultano afferenti, a giudizio dello scrivente, ricadono nella responsabilità diretta dell'impresa esecutrice dei lavori, Il direttore dei lavori Controparte_3
che ne ha certificato la realizzazione a fine lavori, geometra può essere sollevato di responsabilità in quanto, vista CP_4
la natura delle criticità rilevate, è plausibile che le stesse non siano state ancora visibili all'epoca della riconsegna del cantiere, ricadendo ovvero nei vizi occulti delle opere. Fa eccezione da quest'ultima osservazione, il problema dell'aLIneamento dei lucernai di copertura, ben visibile fin dalla loro installazione, per il quale il direttore dei lavori non avrebbe dovuto accertare la corretta esecuzione, ricoprendo però in tal senso una responsabilità marginale per aver omesso l'attività di controllo”.
Da quanto sopra affermato, emerge come gli altri vizi, di cui in seguito si darà conto, dovranno considerarsi vizi occulti, dei quali risponde la sola IT costruttrice, non avendo il direttore dei lavori la possibilità di avvedersi della difformità e porvi rimedio. Occorre ricordare, infatti, il principio di recente ribadito dalla pagina 28 di 42 Suprema Corte, secondo il quale “l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario”. Pertanto, anche nell'ipotesi della responsabilità di cui all'art. 2055 c.c. non può prescindersi da un vaglio relativo al nesso causale dell'apporto delle condotte degli asseriti debitori nei confronti dell'inadempimento. Ebbene, nel caso in cui, come quello in esame, il direttore dei lavori non abbia potuto rilevare nel corso delle lavorazioni gli asseriti vizi causati dall'opera della appaltatrice, non potrà giungersi a un giudizio di corresponsabilità dello stesso.
4.3 Ebbene, sono stati riscontrati nell'immobile i seguenti vizi “occulti”:
- le lastre in cartongesso istallate nel controsoffitto del solaio di sottotetto e di quello di copertura del magazzino di piano terra, mancano di planarità, dovute ad mal funzionamento del sistema telai di sostegno/caratteristiche delle lastre adoperate: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 12.930,49.
- parte del controsoffitto del magazzino risulta oggetto di fenomeni d'infiltrazioni di acqua, provenienti si da tubature mal istallate all'intradosso del terrazzo superiore, che dal sovrastante comignolo, realizzato senza la canna fumaria e lasciato aperto in testa: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 425,13.
- presenza di alcune lesioni di intonaco, di ampiezza variabile che interessano qualche tramezzo sia del primo piano che del piano sottotetto: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 1.528,95.
pagina 29 di 42 - presenza di lesioni di ampiezza variabile sull'intonaco ed i tramezzi di delimitazione perimetrale del terrazzo di fronte al soggiorno: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 582,18.
- presenza di alcune gibbosità e avvallamenti dell'intonaco esterno sul timpano al di sopra del terrazzo del soggiorno, con il raccordo irregolare dello stesso alla sottostante parete in muratura a faccia-vista: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 2.591,96.
- presenza di fenomeni localizzati di risalita di umidità dal pavimento in alcuni tratti della parete di piano terra posta a confine con la limitrofa proprietà, in corrispondenza del locale adibito ad ingresso e cantina- fondo: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 2.669,31.
- il canale di gronda istallato sulla copertura del magazzino di piano terra, risulta montato in contropendenza rispetto al discendente: il tutto per spese di ripristino pari ad euro 760,00.
Ebbene, alla luce della congruità dell'accertamento peritale svolto, dei richiami effettuati e delle integrazioni depositate, si condividono gli esiti cui è giunto il consulente, adeguatamente motivati ed argomentati.
4.4 Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, occorre rilevare quanto segue, ai fini di una completa liquidazione del danno.
L'impresa costruttrice sarà tenuta alla corresponsione, in favore dell'attrice, della somma di euro 21.488,02; alla medesima somma dovranno aggiungersi gli accessori (i.v.a.) nonché le spese tecniche quantificate nell'ultima relazione di aggiornamento, pari ad euro 2.500,00 oltre cassa Previdenza (4% - € 100,00) ed
I.V.A. (22% - € 572,00).
Il direttore dei lavori, in solido con l'impresa costruttrice, sarà tenuto alla corresponsione, in CP_4
favore dell'attrice, della somma di euro 1.360,50, oltre i.v.a.. Non si calcolano spese tecniche perchè tale intervento è ricompreso all'interno di quello necessario per emendare i vizi di cui attinenti alla copertura di cui al par. 3, dei quali risponde in via esclusiva il direttore dei lavori.
Infine, proprio per tali ultimi danni, il direttore dei lavori, geom. sarà tenuto alla CP_4
corresponsione, in favore dell'attrice, della somma di euro 39.808,00; alla medesima somma dovranno aggiungersi gli accessori (i.v.a.) nonché le spese tecniche quantificate in euro 7.500,00, oltre cassa pagina 30 di 42 Previdenza (4% - € 300,00) ed I.V.A. (22% - € 1.716,00). Tale ultima liquidazione è stata effettuata sottraendo dal totale delle spese tecniche individuate dal c.t.u. nella prima relazione per i lavori complessivamente necessari per l'eliminazione di tutti i vizi (nonché per la “sistemazione della parte documentale necessaria alla chiusura dell'iter amministrativo/contributivo”), l'ammontare delle spese tecniche relative ai soli vizi di cui al par. 4.3, di cui risponde la sola IT edile.
Infine, il direttore dei lavori, geom. sarà tenuto alla corresponsione, in favore dell'attrice, della CP_4
somma di euro 650,00, come individuata dalla prima relazione del c.t.u., pari alle spese necessarie per ottenere i nulla osta architettonici e strutturali.
5. Inoltre, parte attrice ha formulato altresì domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate in favore della , in quanto superiori a quelle dovute a titolo di compensi per i lavori dalla stessa CP_9
effettuati. L'accertamento dei fatti posti alla base di tale domanda, peraltro, si sovrappone a quello necessario per valutare la domanda riconvenzionale della stessa, finalizzata ad ottenere ulteriori CP_3
somme per l'attività prestata.
Sul punto, le risultanze della c.t.u. risultano decisive.
A pag. 38 del primo elaborato peritale si legge “L'approfondimento quantitativo dei lavori eseguiti varrà eseguito sulla scorta del consuntivo finale dei lavori del 27 Marzo 2007”, sulla base dei soggetti che hanno operato nel cantiere come risultanti dalla documentazione in atti , Controparte_13 Controparte_3
,
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
TI , , e CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
Nello specifico, il c.t.u. ha chiarito che “La quantificazione dell'ammontare del corrispettivo dovuto alla società
potrà essere fatta solo dopo la verifica della contabilità finale dei lavori, riportata nel Controparte_3
computo metrico consuntivo redatto dal geometra e presente agli atti del Comune di Foligno. Per tale attività si è CP_4
proceduto sia con la verifica delle misure riportate per le singole voci di misurazione, che con la ricostruzione delle lavorazioni effettivamente eseguite da parte di ciascun'impresa che ha operato nel cantiere. Dalla lettura del consuntivo redatto dal
CP_ Geometra sulla scorta delle informazioni raccolte e documentate nel corso del presente accertamento tecnico è emerso che: -
pagina 31 di 42 alcune lavorazioni sono state attribuite alla IT , nonostante dalla contabilità e dalle foto allegate alla richiesta del CP_3
secondo acconto lavori, risultavano chiaramente realizzate dalla IT LE;
- alcune partite di lavoro sono state contabilizzate alla IT , ma, dalla verifica delle fatture agli atti, le stesse risultano essere state eseguite da ditte CP_3
specialistiche esterne, quali F.G. Impianti di Forieri G. e - alcune lavorazioni sono state Controparte_16
contabilizzate per intero alla IT , ma, dalla verifica delle fatture agli atti, le stesse risultano parzialmente CP_3
riconducibili a fornitori esterni di materiali e/o manodopera specializzata, quali: CP_14 Controparte_19
TI NT TA, e Mac Edilizia. Entrando nello specifico della contabilità a consuntivo dei lavori CP_18
presente agli atti del Comune di Foligno e datata 13.04.2007 (Allegato Sub(14)), va rilevato che, dalla documentazione
(contabilità e fotografie) allegata alla richiesta di erogazione del secondo acconto del contributo concesso (primo SAL), è evidente che tutte le operazioni nella copertura più alta risultavano concluse, con la posa in opera dei pluviali e l'abbassamento dei ponteggi, pertanto le voci numero 55/29, 56/30, 57/40, 58/58, 68/56, 69/59, 70/60 e 71/63 risultano essere state eseguite dalla IT LE. Sempre con riferimento alla stessa documentazione, è evidente che all'epoca della richiesta del secondo acconto erano stati conclusi gli interventi strutturali sugli orizzontamenti interni (compresa la scala di risalita dal piano terra), con la realizzazione delle tramezzature di distribuzione degli spazi e pertanto anche le voci 53/18, 61/76 parte, 62/77, 63/78, 75/71, 76/72 e 77/73 risultano essere state eseguite dalla Per quanto riguarda CP_21
invece le lavorazioni affidate direttamente alle ditte esterne, dalla verifica delle fatture emesse e quietanzate, risulta rispettivamente che: - le voci riferite alla fornitura e posa in opera degli infissi, ovvero le 78/74, 89/104 e 90/105 devono essere attribuite alla - le voci riferite alla fornitura e posa in opera dell'impianto idro-sanitario, ovvero le Controparte_22
voci 97/140, 98/141, 99/142, 100/143, 101/144, 102/145, 103/146, 104/147, 105/149 e 107/152 devono essere attribuite alla IT - le voci riferite alla fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico, Controparte_16
ovvero le voci 108/86, 109/114, 110/115, 111/117, 112/118, 113/126, 114/127, 115/128, 116/129, 117/130,
118/131, 119/132, 120/133, 121/134, 122/153, 123/154, 124/155, 125/156126/157, 127/158, 128/159,
129/160, 130/161, 161/162 e 132/163 devono essere attribuite alla IT Dal riscontro Controparte_15
eseguito sulle fatture relative alla fornitura di alcuni materiali, è emerso inoltre che per alcune lavorazioni, la IT ha CP_3
eseguito la sola posa in opera di quanto acquistato direttamente dalla proprietà, quali i pavimenti, i rivestimenti, i battiscopa,
pagina 32 di 42 le persiane ed i portoncini esterni, ovvero per le voci 82/89, 83/92, 85/97, 88/103 e 92/108 dovranno essere scomputati i materiali acquistati separatamente. Viene inoltre rilevata la presenza di una voce, riferita alla realizzazione della scala che porta al sottotetto, la numero 43/50, che è stata erroneamente attribuita alla IT LE, invece che . CP_3
Va ora fatto notare che, seppur dalle informazioni raccolte durante l'esecuzione del presente accertamento
CP_ sia emerso che la LE, all'epoca della risoluzione del contratto di appalto (21.03.2002), aveva eseguito tutti gli interventi strutturali, a livello contabile alcune operazioni di consolidamento erano state inserite dal direttore dei lavori, geometra nella richiesta di erogazione del terzo acconto del CP_4
contributo concesso (14.11.2005), ovvero successivamente al subentro della nuova impresa. Tali operazioni, nonostante formalmente siano state attribuite alla IT , in quanto inserite nella CP_3
contabilità redatta successivamente all'uscita della precedente impresa, nella realtà erano state già eseguite e riconosciute dall'impresa LE all'atto della sottoscrizione dell'accordo bonario di transazione e quindi, le voci 32/36, 33/37, 34/38, 40/45, 42/47 e 51/67, restano di competenza di quest'ultima. Il c.t.u. ha inoltre rilevato alcuni “aggiustamenti” da effettuare nelle quantità riportate all'interno di alcune voci di lavorazione, quali: - voce 59/62, nella riparazione del manto di copertura, va detratta la superficie dei lucernai in quanto di superficie superiore a 1mq (1,40x0,80=1,12mq); - voce 60/75, non sono state detratte le aperture e i soffitti dove è stato montato il cartongesso;
- voce 80/85, si rileva la presenza di un rigo di misurazione erroneamente duplicato;
- voce
95/112, nel conteggio delle superfici non sono state fatte le giuste misurazioni per le aperture sui tramezzi
(di larghezza inferiore a 15cm), non considerando tra l'altro gli spessori del massetto/pavimento e le superfici dei rivestimenti per i bagni;
- voce 96/113, per il compenso alla tinteggiatura vale quanto detto per la voce precedente. Per quanto riguarda infine le voci relative alle opere non ammissibili a contributo, le stesse si riferiscono in parte a opere di finitura dell'unità immobiliare della sig.ra (la numero 2), Parte_5
in parte a opere migliorative dello stato ante-terremoto, che quindi non hanno avuto diritto al finanziamento statale, per un importo contabilizzato di € 28.713.52, senza alcuna ripartizione tra le varie pagina 33 di 42 imprese. Applicando lo stesso principio sin qui utilizzato della verifica puntuale delle lavorazioni, unitamente alle informazioni raccolte nel corso dell'accertamento tecnico, le stesse sono state dapprima
CP_1 verificate nelle quantità e poi distribuite tra le ditte LE, , CP_3 CP_14 CP_15
, TI NT TA e
[...] Controparte_16 Controparte_23 CP_18
(il quale ha eseguito la sola posa in opera camino)”.
[...]
Pertanto, il consulente attraverso un'approfondita disamina della documentazione agli atti, delle relative voci contenute nelle fatture della e dal riscontro con l'altra documentazione agli atti, è stato in CP_3
grado di evidenziare quali delle lavorazioni per cui è stato richiesto il compenso dalla convenuta fossero stati effettivamente realizzati dalla stessa e quali meno. Ebbene, da tali operazioni è risultato che, a fronte del fatto che la ha ricevuto dai signori pagamenti per Controparte_3 Parte_6
un ammontare di 51.773,11 oltre IVA (10%), per un importo lordo totale di € 56.950,42, la medesima IT ha effettuato lavorai per il Consorzio in questione per € 56.770,89 (oltre IVA), di cui solo € 45.289,96 (oltre
IVA) a carico delle odierne attrici.
Né appare provata la sussistenza di ulteriori prestazioni, non rientranti nelle opere ammissibili a contributo, che sarebbero state eseguite da parte convenuta, come invece sostenuto dalla medesima;
invero, non è condivisibile che il c.t.u. avrebbe riconosciuto tale circostanza. Questi si è limitato a riferire, con un'argomentazione che invece è contraria alla posizione della convenuta, che dalla verifica combinata eseguita sulle intestazioni delle fatture con i relativi importi quietanzati e il consuntivo finale dei lavori agli atti del comune di Foligno risulterebbero euro 11.647,07 per lavori “non attribuibili”. Ciò significa, appunto, che non vi è prova della spettanza dei relativi compensi ad alcuno dei soggetti sopra individuati (e, pertanto, nemmeno alla ); peraltro, contrariamente a quanto affermato in conclusionale dalla CP_3
convenuta, non vi è alcuna corrispondenza fra tale somma e quella oggetto di domanda riconvenzionale
(euro 10.982,43). Né il mero pagamento di una fattura in acconto, considerata la complessità della situazione che ha necessitato di molti anni per essere correttamente indagata, sia significativa del riconoscimento del complessivo credito in capo alla . CP_3
pagina 34 di 42 Alla luce di tali circostanze, considerato che la somma che le attrici avrebbero dovuto corrispondere alla società convenuta ammontava ad euro 49.818,96, sussiste un credito ripetitorio in capo alle istanti di euro
7.131,46. Su tale somma dovranno applicarsi gli interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6. Infine, occorre analizzare la domanda riconvenzionale proposta dal direttore dei lavori, per CP_4
la liquidazione delle proprie competenze residue.
In particolare, lo stesso ha allegato che il credito che il tecnico vanta ancora nei confronti del Consorzio
UMI 10 di Vescia, Via Mencaroni n. 72 e della sig.ra in proprio ammonterebbe, salvo Parte_1
diversa quantificazione, ad € 25.058,68 oltre accessori di legge, come risulterebbe dalla nota redatta dal predetto professionista in data 01/06/2015, prodotta in giudizio.
Ebbene, anche tali richieste sono state sottoposte ad analisi tecnica da parte del consulente, al fine di verificare se i compensi richiesti fossero coerenti con l'attività prestata.
Sul punto, il c.t.u. ha ricordato da un punto di vista di pratiche edilizie che “In data 24.02.2003, a seguito dell'istanza inoltrata al Comune di Foligno dalla signora , in qualità di Presidente del Consorzio e per Parte_1
conto dei signori e , veniva dallo stesso rilasciata la Concessione Edilizia in Parte_7 Persona_1 Controparte_24
Variante architettonica e strutturale in corso d'opera (alla numero 265/2000), registrata in archivio con il numero 96. Tale progetto di variante era stato redatto dall'architetto prima della revoca del suo mandato di Direttore dei Persona_2
Lavori (del 03.04.2002, Allegato Sub (12) alla perizia) e consisteva in una lieve ridistribuzione degli spazi interni al piano primo, con la creazione di un terrazzo a servizio della zona giorno e nella creazione di quattro lucernai sul solaio di copertura.
Si prevedeva inoltre l'allargamento della scala di collegamento tra piano terra e piano primo, che passava da 110cm a 130cm nella prima rampa e da 100cm a 120cm della seconda (lavori eseguiti dalla IT LE). Nel 2004 veniva presentata al
Comune di Foligno una Denuncia di Inizio Attività (numero 146) in variante alla Concessione Edilizia 265/2000, a firma del Geometra alla quale è seguito, questa volta, il deposito della variante strutturale al Sevizio Controllo CP_4
Costruzioni della Provincia di Perugia, acquisita in data 19.07.2005 al protocollo numero 210519”.
Più nello specifico, con riferimento all'odierno convenuto, il consulente ha rilevato che “Con riferimento alla necessità di eseguire gli interventi emendativi da porre in opera per la copertura, all'epoca del suo subentro alla Direzione dei
pagina 35 di 42 Lavori, il geometra ha redatto il progetto della variante strutturale, depositandolo al Servizio Controllo sulle CP_4
costruzioni della provincia di Perugia, ove ha previsto il consolidamento delle travi dell'orditura principale del tetto, attività che nei fatti però il Direttore dei Lavori non ha mai fatto eseguire, salvo poi però a fine lavori accertarne la conformità rispetto al progetto depositato. Tali interventi risultavano essere in linea con queLI proposti (ma all'epoca non depositati) nella precedente variante predisposta dall'Architetto Va quindi ribadito che, nonostante quanto dichiarato nei documenti di progetto Parte_2
e che l'intervento sulla copertura fosse stato espressamente richiamato per l'esecuzione nel contratto di appalto con la IT
di ad oggi non sono stati mai posti in opera i rinforzi metaLIci previsti per il CP_3 Controparte_3
consolidamento strutturale (foto 5 e 6, Allegato Sub(3) alla perizia)”. Circostanza, questa, di cui si è dato ampiamente atto nei paragrafi precedenti.
Ciò posto, il consulente ha analizzato l'importo dei lavori seguiti dal come direttore dei lavori, da CP_4
quantificare in totali € 129.114,20, IVA esclusa, come pattuito sul contratto di appalto del 22/04/2002, sottoscritto dalla SI. in qualità di Presidente del Consorzio, con la IT Parte_1 [...]
. Invero, l'inizio dell'operato del nuovo direttore dei lavori è praticamente Controparte_3
coevo alla suddetta stipula.
Il c.t.u., tuttavia, sottolinea la rilevanza del fatto “che il Geometra non ha compiutamente adempito agli CP_4
obblighi di conclusione dei lavori dal punto di vista amministrativo e contabile, con la consegna presso l'ufficio ricostruzione del comune di Foligno, della documentazione incompleta e mai integrata. Per l'espletamento delle attività sopra esposte, fino alla redazione dello Stato Finale dei Lavori (mai perfezionato dal punto di vista amministrativo) al Geom. sono state CP_4
corrisposte un totale di 4 fatture, ovvero le nn. 11 e 12 del 27/08/2022 per € 1.316,96 ciascuna (intestate al Geom. CP_4
e le nn. 01 e 02 del 10/01/2006 per € 520,00 ciascuna (intestate allo Studio Tecnico CF indicato dallo stesso
[...]
CP_ Geom. , ovvero un totale generale di € 3.673,92 oltre IVA”.
Altro elemento tenuto in considerazione dal c.t.u. nel liquidare le competenze del la documentazione CP_4
allegata al rilascio della seconda Concessione Contributiva in variante rispetto a quella originaria e rilasciata sulla base della D.I.A. n°146/2004, con provvedimento n° 574/5210/2 del 20.07.2005, in quanto nella stessa “il geometra riportava nella “scheda 5a” dallo stesso sottoscritta, l'ammontare complessivo delle spese CP_4
pagina 36 di 42 tecniche calcolate sulla scorta del cd CO Barberi per la pratica in oggetto. Tale importo è stato da ultimo definitivamente assegnato ufficialmente per le Spese Tecniche ammissibili a fine lavori, in un totale spettante di € 18.982,56 (“scheda 5a”,
CP_ Per_ memoria istruttoria legale Geom. del 30.10.2017 e allegata alle osservazioni alla presente ricevute dall'ing. ”.
Non può sottacersi, dunque, come il il geom. abbia presentato, con la perizia di variante da lui CP_4
stesso redatta e sopra menzionata, la scheda con l'importo totale delle spese tecniche calcolate nel rispetto della legge all'epoca in vigore (cd CO Barberi), sulla base dell'importo dei lavori da lui stesso contabilizzati, consapevole di tutti gli importi già corrisposti per le competenze tecniche fin allora maturate.
Ebbene, pur nella consapevolezza del fatto, confessato dal c.t.u., per il quale “ad oggi non sia possibile eseguire una verifica puntuale di congruità delle somme richieste e percepite dal geometra il quale ha fatto un subentro in CP_4
corso d'opera con sospensione dell'incarico prima del termine”, tuttavia “la sottoscrizione da parte dello stesso della scheda contributiva (denominata “5a”) riportante le spese tecniche ammissibili, può essere considerata come accettazione degli importi ivi riportati e allo stesso dovuti”.
Occorre, inoltre, ricordare sempre come in relazione alla domanda in questione il convenuto riveste la posizione di attore sostanziale, in capo al quale incombe l'onere di dimostrare il titolo in virtù del quale si agisce e l'effettività della prestazione eseguita, alla luce dell'ordinario riparto probatorio di cui all'art. 2697
c.c.. Peraltro, come già evidenziato nel precedente paragrafo, non è dato conoscere quali siano le presunte opere extracontributo commissionate all'appaltatrice sotto la direzione del geom. né risulta che il c.t.u. CP_4
abbia identificato le medesime senza poi tenerne conto in sede di ultima integrazione della perizia, come affermato in conclusionale dal convenuto medesimo.
Pertanto, a fronte di un totale spettante per spese tecniche di € 18.982,56, come indicato dallo stesso CP_4
all'epoca della redazione dello stato finale, il c.t.u. ha accertato che avrebbero dovuto essere ancora incassate € 1,050,00 oltre IVA, a copertura delle competenze tecniche residue, evidentemente afferenti la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari alla chiusura dell'iter burocratico (mai perfezionato dal Geom. , in quanto, a quella data erano già stati corrisposti in totale di € 17.932,56 così CP_4
ripartiti: - ARCH. Fatt. n. 7 del 04.10.2000 intestata a , Persona_2 Parte_7
pagina 37 di 42 importo di € 5.461,91 oltre IVA di € 1.092,38, per un totale di € 6.554,29; Fatt. n. 10 del 20.10.2000 intestata a , importo di € 5.461,91 oltre IVA di € 1.092,38 , per un totale di € 6.554,29; Persona_1
Fatt. n. 11 del 20.10.2000 intestata a , importo di € 3.334,82 oltre IVA di € 666,96; Controparte_24
per un totale di € 4.001,78; TOTALE imponibile € 14.258,64 oltre IVA di € 2.851,72 , per un totale di €
17.110,36; GEOM. DANTE n. 11 del 27.08.2002 intestata a , importo di Per_5 Parte_7
€ 1.316,96, oltre IVA di € 263,39 , per un totale di € 1.580,35; Fatt. n. 12 del 27.08.2002 intestata a
, importo di € 1.316,96 oltre IVA di € 263,39, per un totale di € 1.580,35; TOTALE Persona_1
imponibile € 2.633,92 oltre IVA di € 526,78, per un totale di € 3.160,70; CF Fatt. n. Parte_8
01 del 10.01.2006 intestata a , importo di € 520,00, oltre IVA di € 104,00, per un Parte_7
totale di € 624,00; Fatt. n°02 del 10.01.2006 intestata a , importo di € 520,00, oltre Parte_7
IVA di € 104,00 , per un totale di € 624,00; TOTALE , imponibile € 1.040,00 oltre IVA € 208,00, per un totale di € 1.248,00.
Sul punto, non colgono nel segno le osservazioni del convenuto, il quale asserisce che le competenze versate allo studio tecnico CF non possano considerarsi come versate al solamente perché lo stesso CP_4
avrebbe “segnalato” lo stesso alle committenti, circostanza di cui peraltro non si avrebbe prova in giudizio;
ebbene, nel caso di specie non si tratta di verificare se tali somme possano considerarsi come effettivamente incassate dal ma di verificare quante siano le somme effettivamente corrisposte dalle CP_4
odierne attrice a titolo di spese tecniche, in relazione a quelle rendicontate dallo stesso come dovute CP_4
nello stato finale dei lavori. Peraltro, tale circostanza risulta confermata dal fatto che nella sopra esposta lista risultano indicate anche altre numerose somme, corrisposte in verità in favore di soggetti che nulla hanno a che vedere con il CP_4
Così conclude, dunque, il c.t.u.: “In conclusione di quanto sopra esposto, avendo il geom. indicato nella CP_4
redazione della perizia di variante autorizzata dal Comune di Foligno con provvedimento n° 574/5210/2 del 20.07.2005
(già argomentata nella perizia agli atti), l'importo complessivo di € 18.982,56 per le spese tecniche ammissibili quale compenso professionale secondo le tariffe vigenti all'epoca (cd , al netto del totale già corrisposto di € Parte_9
pagina 38 di 42 17.932,56, per la conclusione dell'iter burocratico affidatogli, lo stesso avrebbe dovuto percepire la somma residua di €
1,050,00 oltre IVA. In considerazione del fatto però che il geom. non ha mai portato a conclusione il suo CP_4
incarico, non adempiendo neanche all'esplicito mandato di sistemare la copertura dell'edificio e costringendo al pari la committenza a ricorrere ad altro tecnico esterno per evitare la perdita del contributo pubblico per la ristrutturazione eseguita, si reputa che la cifra residua non possa ritenersi più dovuta allo stesso in quanto da lui stesso non maturata”. Dunque, a prescindere dal fatto che il mancato completamento di tali pratiche amministrative, fatto pacifico, sia dipeso dall'inadempienza del direttore dei lavori ovvero dalla condotta della attrice che non ha fornito la documentazione necessaria, non può sottacersi come tale prestazione non sia stata svolta dal e che, CP_4
pertanto, non avrebbe titolo per richiedere il relativo pagamento. Tale circostanza, peraltro risulta confermata dal fatto che “L'importo residuale che sarebbe dovuto essere riconosciuto al geometra per CP_4
l'assolvimento degli adempimenti contabili ed amministrativi necessari alla chiusura della pratica della ricostruzione, è risultato essere esattamente pari a quello pagato dalla SInora al geometra per Parte_1 CP_25
l'espletamento degli stessi adempimenti da lui non eseguiti (al netto della sistemazione della copertura dell'edificio sopra menzionata)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, che meritano integrale condivisione, si ritiene infondata la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto CP_4
7. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Vista l'estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di e, comunque, la presumibile Persona_2
prescrizione del relativo diritto risarcitorio, in quanto lo stesso ha terminato la sua opera nel 2002 e alcun atto di interruzione della prescrizione è intervenuto nel decennio successivo (la prima richiesta risarcitoria è del 09/05/2013), le medesime dovranno porsi a carico di parte attrice. Parimenti a carico di parte attrice dovranno porsi le spese di lite della terza in quanto la relativa chiamata in causa è Controparte_5
stata resa necessaria dall'azione, poi non esaminata per estinzione e comunque presumibilmente infondata, della medesima.
pagina 39 di 42 Viceversa, dato l'accoglimento della domanda di parte attrice e il rigetto delle domande riconvenzionali, gli altri convenuti, e (gli ultimi due quali successori della CP_4 Parte_3 Parte_4
), dovranno provvedere in solido al rimborso delle spese dell'istante. CP_3
Le spese di lite di tutte le parti saranno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, considerato il valore della controversia come risultante dal decisum, la durata del giudizio, le fasi effettivamente svolte e la complessità degli accertamenti peritali, la molteplicità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, elementi che legittimano l'utilizzo dei valori medi dello scaglione di riferimento
(valore da 52.001,00 a 260.000,00).
Si ritiene congrua, invece, la compensazione delle spese della fase incidentale del procedimento di a.t.p. in corso di causa, in quanto, seppur l'accertamento tecnico sia stato reso necessario per accertare i danni presenti nell'immobile, tuttavia l'urgenza di una sua anticipazione (e le conseguenti spese per lo svolgimento di un apposito procedimento urgente), asseritamente giustificata dal pericolo della revoca del contributo, è stata smentita dall'esito della c.t.u. e dalla percezione, nel 2017, del saldo del contributo.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico dei convenuti e (gli CP_4 Parte_3 Parte_4
ultimi due quali successori della ), essendo la stessa necessaria per l'accertamento dei danni CP_3
effettivamente subiti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- dichiara l'estinzione della domanda proposta nei confronti di , e CP_1 Parte_2
quali eredi di;
Controparte_2 Persona_2
- accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
- condanna e (gli ultimi due quali successori della CP_4 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da Controparte_3
pagina 40 di 42 (anche quale erede di , quantificati in € 1.360,50, oltre iva e oneri Parte_1 Persona_1
di legge, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna al risarcimento dei danni subiti da (anche quale erede di CP_4 Parte_1
, quantificati in € 39.808,00, oltre iva e oneri di legge, 7.500,00 oltre iva e oneri di Persona_1
legge, ed euro 650,00, oltre iva e oneri di legge, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna e (quali successori della Parte_3 Parte_4 Controparte_3
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da (anche quale
[...] Parte_1
erede di , quantificati in € 21.488,02, oltre iva e oneri di legge, 2.500,00 oltre iva e Persona_1
oneri di legge, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna e (quali successori della Parte_3 Parte_4 Controparte_3
, in solido tra loro, alla restituzione in favore di (anche quale erede di
[...] Parte_1
, della somma di euro 7.131,46, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
Persona_1
- condanna (anche quale erede di al pagamento delle spese di Parte_1 Persona_1
giudizio in favore di , e (quali eredi di CP_1 Parte_2 Controparte_2 _2
) che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in complessivi € 14.103,00 (euro 2.552,00 per fase
[...]
di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro
4.253,00 per fase decisionale) per compenso professionale del giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- condanna (anche quale erede di al pagamento delle spese di Parte_1 Persona_1
giudizio in favore di che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in complessivi € Controparte_5
14.103,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
pagina 41 di 42 - condanna e (quali successori della Parte_3 Parte_4 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di
[...] Parte_1
(anche quale erede di , che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in complessivi € Persona_1
936,00 per spese vive, € 14.103,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convneuti e (gli ultimi due quali successori della ), in CP_4 Parte_3 Parte_4 CP_3
solido fra loro.
Spoleto, 15/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 42 di 42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 e si sono costituiti, dunque, i soci in qualità di successori. Il procedimento, dunque, è stato infine rinviato per la precisazione delle conclusioni e riassegnato allo Scrivente.
Ritenuta opportuna, a seguito di un approfondito studio del fascicolo e delle redatte consulenze, un'integrazione della perizia, è stata disposta la stessa e nuovamente fissata udienza per la precisazione delle