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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1530/2020, posta in decisione in data 14.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a MARSALA (TP) in [...] Parte_1 C.F._1
04/11/1974, con il patrocinio dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO e dell'Avv.
FAZIO ANDREA ) VIA VIA MAZARA N. 291/M C/O C.F._2
AVV. L.G. MESSINA MARSALA;
e con elezione di domicilio in via VIA
MAZARA, CONTRADA COZZARO 291/M 91025 MARSALA presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. BOSURGI MIRIAM e dall'Avv. RAGUSA SILVIA ELEONORA
( VIA DUCA DELLA VERDURA, 4 PALERMO e con C.F._3
elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava avanti al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Marsala e, in relazione ad un contratto di prestito personale n. 13051685, a rimborso rateale stipulato il 6.4.2012, esponeva: che il TAEG indicato nel contratto fosse erroneo, essendo stato riportato nella misura del 12,34%, mentre, a suo dire, avrebbe dovuto essere indicato in quella ben più elevata del 17,03%; che nel calcolo del
TAEG avrebbero dovuti essere ricompresi anche i costi delle polizze assicurative sottoscritte, contestualmente al finanziamento, ritenute connesse ai fini dell'acceso al credito;
lamentava, quindi, la violazione dell'art. 125 bis, comma 6, del D.lgs.
385/1993, norma che sancisce la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso qualora il TAEG sia indicato in modo non corretto;
chiedeva, pertanto, che il
Tribunale adito dichiarasse la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso di interesse.
Si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto;
affermava la correttezza del TAEG indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa, rilevando come il calcolo operato dalla parte attrice si fondasse sull'inclusione di costi estranei al rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
invero, le spese relative alla polizza assicurativa sottoscritta da non avrebbero dovuto essere computate nel Parte_1 calcolo del TAEG, trattandosi di costi afferenti a servizi facoltativi e non obbligatori né ai fini dell'erogazione del credito, né imposti dalla finanziaria, e pertanto non riconducibili tra quelli rilevanti ai sensi della normativa di riferimento.
2 Con sentenza n. 103/2020 pronunziata in data 4.2.2020, il Tribunale adito rigettava le domande perché infondate.
In motivazione, il suddetto decidente richiamava gli artt. 125 e 121, comma 2
TUB secondo cui nel costo totale del credito, espresso mediante il TAEG, devono essere ricompresi anche i premi assicurativi, ma solo ove la stipula del contratto assicurativo costituisca condizione necessaria per l'ottenimento del finanziamento.
Sulla base della documentazione versata in atti, il Tribunale riteneva che, nel caso di specie, non fosse stato dimostrato che la sottoscrizione delle polizze assicurative da parte del sig. costituisse un requisito necessario per l'erogazione del credito. Pt_1
Di conseguenza, escludeva che gli oneri assicurativi potessero essere considerati nel computo del TAEG, qualificando le polizze sottoscritte come facoltative e, dunque, irrilevanti ai fini del calcolo del costo totale del credito.
Avverso la suddetta sentenza propone appello . Resisteva la società Parte_1 finanziaria appellata.
In data 14.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di escludere gli oneri assicurativi dal calcolo del TAEG, valorizzando esclusivamente il contenuto letterale del contratto, dal quale non risulta che la stipula delle polizze assicurative costituisse condizione necessaria per l'erogazione del credito.
L'appellante osserva che il primo Giudice omette di considerare che le polizze assicurative sono state stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, con ciò dimostrando un collegamento funzionale ed economico tra le due operazioni, tale da rendere i relativi costi rilevanti ai fini del calcolo del TAEG.
Deduce altresì la violazione dell'art. 644 c.p., sostenendo che, secondo l'interpretazione consolidata, anche i costi assicurativi devono essere inclusi nel computo del tasso effettivo globale ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usura.
3 Chiede pertanto che la Corte dichiari la nullità delle clausole contrattuali di determinazione del TAEG in quanto determinati un tasso eccedente la soglia di usura, con conseguente applicazione del 1815 comma 2 c.c., e, in via concorrente, di dichiarare la violazione dell'art. 25 bis, comma 6 TUB dichiarando la nullità delle stesse clausole per erronea indicazione del TAEG.
Sul punto, la società appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., assumendo che difetterebbe dei requisiti di specificità richiesti dalla norma, non risultando adeguatamente individuate né le censure mosse alla sentenza di primo grado, né le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa riforma della stessa.
Inoltre, l'appellata eccepisce inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, comma 1,
c.p.c. della domanda con cui, in sede di appello, l'appellante ha prospettato per la prima volta l'asserito superamento del tasso soglia usurario.
Nel merito, la insiste nel sostenere la Controparte_1 facoltatività delle polizze assicurative sottoscritte dall'odierno appellante, rilevando come le stesse non risultino in alcun modo connesse o strumentali all'ottenimento del finanziamento personale oggetto di causa.
L'appello, che per la specificità delle censure si sottrae all'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato in relazione al novellato disposto dell'art. 342 c.p.c., è infondato.
Con riguardo al motivo in esame, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione sollevata da parte appellata in ordine alla presunta novità della doglianza concernete la rilevanza delle polizze assicurative ai fini della verifica dell'usurarietà delle condizioni economiche del contratto. Invero, la questione sollevata integra questione di nullità, soggetta a rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio.
Ciò premesso, nel merito, il primo motivo del gravame deve essere disatteso, tanto con riferimento alla dedotta usurarietà del TAEG, quanto in relazione alla lamentata violazione dell'art. 125- bis, comma 6, del TUB.
Ed invero, dagli atti di causa non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che la stipula delle polizze assicurative fosse imposta quale condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio 4 dà conto della natura facoltativa delle predette coperture, liberamente sottoscritte dal finanziato e non imposte dalla finanziaria quale requisito per l'accesso al credito.
Va anzitutto rilevato che l'art. 644 c.p., come modificato dalla legge 108/1996, considera rilevanti, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, tutte le componenti economiche collegate all'erogazione del credito, senza distinzione nominalistica o funzionale. In particolare, il comma 5 della medesima disposizione stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclude quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il principio che se ne ricava è quello della onnicomprensività del calcolo, che trova applicazione tanto in ambito penale, quanto in sede civile. Di tale impostazione
è espressione anche l'art. 121, lett. m) del TUB, che definisce il TAEG come “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”, comprensivo di tutti i costi sostenuti dal consumatore in relazione al contratto di credito, ivi inclusi quelli connessi a servizi accessori.
La ratio della norma è quella di evitare che le condizioni economiche del credito vengano alterate mediante la scomposizione artificiosa del costo effettivo dell'operazione attraverso l'aggiunta di spese formalmente autonome, ma sostanzialmente funzionali al finanziamento, come spesso accade per le polizze assicurative abbinate.
Tale impostazione è stata recepita anche dalla Banca d'Italia, che nelle Istruzioni in materia di rilevazione del TEGM e verifica dell'usurarietà, aggiornate nel 2009, ha chiarito che devono essere incluse tra le voci rilevanti anche “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito
(…) se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”.
Tuttavia, la contestualità temporale tra la stipula del contratto di credito e quella della polizza assicurativa, pur costituendo un indice presuntivo del collegamento negoziale ai sensi dell'art. 644, comma 5, c.p., non è di per sé sufficiente a fondare l'inclusione automatica del relativo costo nel calcolo del TAEG o del TEG.
5 Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione tra le voci rilevanti ai fini del riscontro dell'usura, è necessaria e sufficiente che tale spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento risulta presunta in caso di contestualità, salvo prova contraria” (Cass. n. 8806/2017).
Peraltro, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 10621/2017, ha precisato che l'onere della prova circa la natura obbligatoria della polizza grava sul mutuatario, il quale è tenuto a dimostrare che la conclusione del contratto assicurativo costituisce requisito necessario per l'ottenimento del credito alle condizioni concretamente offerte, anche mediante presunzioni gravi precise e concordanti tra cui: (i) la funzione della polizza di copertura del credito;
(ii) la contestualità e la pari durata dei due contratti;
(iii)
l'indennizzo parametrato al debito residuo. Per contro, il finanziatore può superare tale presunzione producendo prova contraria, in particolare documentando: (a) di aver fornito al cliente una comparazione tra le condizioni con e senza polizza;
(b) di aver offerto condizioni identiche ad altri clienti con pari merito creditizio, anche in assenza di copertura assicurativa;
(c) di aver garantito un diritto di recesso della polizza privo di conseguenze sul punto del finanziamento.
Venendo al caso in esame, va osservato che il ha sottoscritto tre polizze: Pt_1
1) le polizze collettive 0101/28 e 0101/29 denominate Credit Life con modulo di adesione alle stesse sottoscritto in data 6.4.2912, quindi alla stessa data del finanziamento con n. 13051685; CP_1
2) la polizza All In One della quale non è dato rinvenire la data di stipula o di attivazione, ma avente durata di 36 mesi a fronte di una durata del finanziamento di
84 mesi;
3) la polizza Billy, abbinata al finanziamento per espressa dichiarazione del broker (Cardiff BNP Paribas con , per la quale del pari non si rinviene la CP_1 data, pur essendovi un riferimento a un colloquio telefonico da parte del Pt_1 avvenuto il 2.7.2012, dunque successivo alla sottoscrizione del finanziamento.
Dunque, delle tre polizze che l'appellante collega al finanziamento stipulato con
(IndentiKit non sembra un'assicurazione ma un servizio diretto a prevenire CP_1
6 frodi e comportamenti illegittimi inerenti il trattamento dei dati personali), solo la prima è coeva. Ma la contemporaneità della sottoscrizione del finanziamento e della polizza non appare probante della natura obbligatoria dell'assicurazione.
Nel contratto di finanziamento, invero, è chiaramente indicato che tra i costi non vi sono importi a titolo di premio assicurazione obbligatoria e che per ottenere il credito alle condizioni offerte e non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito.
Ora, nel caso di specie, l'appellante si limita a dedurre la contestualità della sottoscrizione tra contratto di finanziamento e contratti assicurativi, senza fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare la natura obbligatoria delle polizze;
come si è visto, la contemporaneità della sottoscrizione interessa solo una delle polizze. Al contrario, l'Istituto finanziatore ha fornito precisa prova documentale a supporto della natura facoltativa delle coperture assicurative. In particolare, risulta che: nel contratto di finanziamento è espressamente previsto che il cliente non è tenuto alla stipula di alcuna polizza assicurativa;
l'art. 8 delle condizioni generali di contratto chiarisce che le uniche garanzie eventualmente richieste sono il rilascio di effetti cambiari o la prestazione di fideiussione;
con memoria 183, comma 6, n.1 c.p.c., la Finanziaria ha prodotto cinque contratti di prestito personale (doc 16-20 fascicolo di primo grado) stipulati nello stesso periodo, con tassi analoghi e in assenza di qualsiasi copertura assicurativa;
le polizze assicurative risultano inoltre di durata differente rispetto al finanziamento e assistite da clausola di recesso libero, priva di effetti sul piano del finanziamento.
Tali elementi sono idonei a vincere la - limitata - presunzione fondata sulla contestualità e, in assenza di prova contraria fornita dall'appellante, conducono ad escludere che la sottoscrizione delle polizze fosse imposta come condizione per l'ottenimento del credito.
Ne consegue che i costi delle polizze non devono essere computati nel TEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex art 644, comma 5, c.p.
Quanto, poi, al profilo della dedotta violazione dell'art. 125-bis, comma 6 TUB, la censura deve essere parimenti rigettata.
7 La norma prevede la nullità delle clausole contrattuali relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati esclusi in modo non corretto, nel TAEG pubblicizzato, ma esclusivamente qualora tali costi siano obbligatori. Come già accertato, nel caso di specie difetta il requisito dell'obbligatorietà. Ne consegue che, mancando l'elemento costitutivo necessario, non può ritenersi integrata l'ipotesi di nullità di cui all'art. 125-bis, comma 6, TUB.
Il primo motivo di appello deve essere pertanto rigettato.
Il rigetto del primo motivo del gravame comporta l'assorbimento dell'ulteriore doglianza attinente alla refusione delle spese del giudizio.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
averso la sentenza n. 103/2020 pronunciata Controparte_1 dal Tribunale di Marsala;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
3.000,00, oltre accessori;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
8 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1530/2020, posta in decisione in data 14.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a MARSALA (TP) in [...] Parte_1 C.F._1
04/11/1974, con il patrocinio dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO e dell'Avv.
FAZIO ANDREA ) VIA VIA MAZARA N. 291/M C/O C.F._2
AVV. L.G. MESSINA MARSALA;
e con elezione di domicilio in via VIA
MAZARA, CONTRADA COZZARO 291/M 91025 MARSALA presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. BOSURGI MIRIAM e dall'Avv. RAGUSA SILVIA ELEONORA
( VIA DUCA DELLA VERDURA, 4 PALERMO e con C.F._3
elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava avanti al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Marsala e, in relazione ad un contratto di prestito personale n. 13051685, a rimborso rateale stipulato il 6.4.2012, esponeva: che il TAEG indicato nel contratto fosse erroneo, essendo stato riportato nella misura del 12,34%, mentre, a suo dire, avrebbe dovuto essere indicato in quella ben più elevata del 17,03%; che nel calcolo del
TAEG avrebbero dovuti essere ricompresi anche i costi delle polizze assicurative sottoscritte, contestualmente al finanziamento, ritenute connesse ai fini dell'acceso al credito;
lamentava, quindi, la violazione dell'art. 125 bis, comma 6, del D.lgs.
385/1993, norma che sancisce la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso qualora il TAEG sia indicato in modo non corretto;
chiedeva, pertanto, che il
Tribunale adito dichiarasse la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso di interesse.
Si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto;
affermava la correttezza del TAEG indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa, rilevando come il calcolo operato dalla parte attrice si fondasse sull'inclusione di costi estranei al rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
invero, le spese relative alla polizza assicurativa sottoscritta da non avrebbero dovuto essere computate nel Parte_1 calcolo del TAEG, trattandosi di costi afferenti a servizi facoltativi e non obbligatori né ai fini dell'erogazione del credito, né imposti dalla finanziaria, e pertanto non riconducibili tra quelli rilevanti ai sensi della normativa di riferimento.
2 Con sentenza n. 103/2020 pronunziata in data 4.2.2020, il Tribunale adito rigettava le domande perché infondate.
In motivazione, il suddetto decidente richiamava gli artt. 125 e 121, comma 2
TUB secondo cui nel costo totale del credito, espresso mediante il TAEG, devono essere ricompresi anche i premi assicurativi, ma solo ove la stipula del contratto assicurativo costituisca condizione necessaria per l'ottenimento del finanziamento.
Sulla base della documentazione versata in atti, il Tribunale riteneva che, nel caso di specie, non fosse stato dimostrato che la sottoscrizione delle polizze assicurative da parte del sig. costituisse un requisito necessario per l'erogazione del credito. Pt_1
Di conseguenza, escludeva che gli oneri assicurativi potessero essere considerati nel computo del TAEG, qualificando le polizze sottoscritte come facoltative e, dunque, irrilevanti ai fini del calcolo del costo totale del credito.
Avverso la suddetta sentenza propone appello . Resisteva la società Parte_1 finanziaria appellata.
In data 14.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di escludere gli oneri assicurativi dal calcolo del TAEG, valorizzando esclusivamente il contenuto letterale del contratto, dal quale non risulta che la stipula delle polizze assicurative costituisse condizione necessaria per l'erogazione del credito.
L'appellante osserva che il primo Giudice omette di considerare che le polizze assicurative sono state stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, con ciò dimostrando un collegamento funzionale ed economico tra le due operazioni, tale da rendere i relativi costi rilevanti ai fini del calcolo del TAEG.
Deduce altresì la violazione dell'art. 644 c.p., sostenendo che, secondo l'interpretazione consolidata, anche i costi assicurativi devono essere inclusi nel computo del tasso effettivo globale ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usura.
3 Chiede pertanto che la Corte dichiari la nullità delle clausole contrattuali di determinazione del TAEG in quanto determinati un tasso eccedente la soglia di usura, con conseguente applicazione del 1815 comma 2 c.c., e, in via concorrente, di dichiarare la violazione dell'art. 25 bis, comma 6 TUB dichiarando la nullità delle stesse clausole per erronea indicazione del TAEG.
Sul punto, la società appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., assumendo che difetterebbe dei requisiti di specificità richiesti dalla norma, non risultando adeguatamente individuate né le censure mosse alla sentenza di primo grado, né le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa riforma della stessa.
Inoltre, l'appellata eccepisce inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, comma 1,
c.p.c. della domanda con cui, in sede di appello, l'appellante ha prospettato per la prima volta l'asserito superamento del tasso soglia usurario.
Nel merito, la insiste nel sostenere la Controparte_1 facoltatività delle polizze assicurative sottoscritte dall'odierno appellante, rilevando come le stesse non risultino in alcun modo connesse o strumentali all'ottenimento del finanziamento personale oggetto di causa.
L'appello, che per la specificità delle censure si sottrae all'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato in relazione al novellato disposto dell'art. 342 c.p.c., è infondato.
Con riguardo al motivo in esame, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione sollevata da parte appellata in ordine alla presunta novità della doglianza concernete la rilevanza delle polizze assicurative ai fini della verifica dell'usurarietà delle condizioni economiche del contratto. Invero, la questione sollevata integra questione di nullità, soggetta a rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio.
Ciò premesso, nel merito, il primo motivo del gravame deve essere disatteso, tanto con riferimento alla dedotta usurarietà del TAEG, quanto in relazione alla lamentata violazione dell'art. 125- bis, comma 6, del TUB.
Ed invero, dagli atti di causa non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che la stipula delle polizze assicurative fosse imposta quale condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio 4 dà conto della natura facoltativa delle predette coperture, liberamente sottoscritte dal finanziato e non imposte dalla finanziaria quale requisito per l'accesso al credito.
Va anzitutto rilevato che l'art. 644 c.p., come modificato dalla legge 108/1996, considera rilevanti, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, tutte le componenti economiche collegate all'erogazione del credito, senza distinzione nominalistica o funzionale. In particolare, il comma 5 della medesima disposizione stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclude quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il principio che se ne ricava è quello della onnicomprensività del calcolo, che trova applicazione tanto in ambito penale, quanto in sede civile. Di tale impostazione
è espressione anche l'art. 121, lett. m) del TUB, che definisce il TAEG come “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”, comprensivo di tutti i costi sostenuti dal consumatore in relazione al contratto di credito, ivi inclusi quelli connessi a servizi accessori.
La ratio della norma è quella di evitare che le condizioni economiche del credito vengano alterate mediante la scomposizione artificiosa del costo effettivo dell'operazione attraverso l'aggiunta di spese formalmente autonome, ma sostanzialmente funzionali al finanziamento, come spesso accade per le polizze assicurative abbinate.
Tale impostazione è stata recepita anche dalla Banca d'Italia, che nelle Istruzioni in materia di rilevazione del TEGM e verifica dell'usurarietà, aggiornate nel 2009, ha chiarito che devono essere incluse tra le voci rilevanti anche “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito
(…) se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”.
Tuttavia, la contestualità temporale tra la stipula del contratto di credito e quella della polizza assicurativa, pur costituendo un indice presuntivo del collegamento negoziale ai sensi dell'art. 644, comma 5, c.p., non è di per sé sufficiente a fondare l'inclusione automatica del relativo costo nel calcolo del TAEG o del TEG.
5 Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione tra le voci rilevanti ai fini del riscontro dell'usura, è necessaria e sufficiente che tale spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento risulta presunta in caso di contestualità, salvo prova contraria” (Cass. n. 8806/2017).
Peraltro, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 10621/2017, ha precisato che l'onere della prova circa la natura obbligatoria della polizza grava sul mutuatario, il quale è tenuto a dimostrare che la conclusione del contratto assicurativo costituisce requisito necessario per l'ottenimento del credito alle condizioni concretamente offerte, anche mediante presunzioni gravi precise e concordanti tra cui: (i) la funzione della polizza di copertura del credito;
(ii) la contestualità e la pari durata dei due contratti;
(iii)
l'indennizzo parametrato al debito residuo. Per contro, il finanziatore può superare tale presunzione producendo prova contraria, in particolare documentando: (a) di aver fornito al cliente una comparazione tra le condizioni con e senza polizza;
(b) di aver offerto condizioni identiche ad altri clienti con pari merito creditizio, anche in assenza di copertura assicurativa;
(c) di aver garantito un diritto di recesso della polizza privo di conseguenze sul punto del finanziamento.
Venendo al caso in esame, va osservato che il ha sottoscritto tre polizze: Pt_1
1) le polizze collettive 0101/28 e 0101/29 denominate Credit Life con modulo di adesione alle stesse sottoscritto in data 6.4.2912, quindi alla stessa data del finanziamento con n. 13051685; CP_1
2) la polizza All In One della quale non è dato rinvenire la data di stipula o di attivazione, ma avente durata di 36 mesi a fronte di una durata del finanziamento di
84 mesi;
3) la polizza Billy, abbinata al finanziamento per espressa dichiarazione del broker (Cardiff BNP Paribas con , per la quale del pari non si rinviene la CP_1 data, pur essendovi un riferimento a un colloquio telefonico da parte del Pt_1 avvenuto il 2.7.2012, dunque successivo alla sottoscrizione del finanziamento.
Dunque, delle tre polizze che l'appellante collega al finanziamento stipulato con
(IndentiKit non sembra un'assicurazione ma un servizio diretto a prevenire CP_1
6 frodi e comportamenti illegittimi inerenti il trattamento dei dati personali), solo la prima è coeva. Ma la contemporaneità della sottoscrizione del finanziamento e della polizza non appare probante della natura obbligatoria dell'assicurazione.
Nel contratto di finanziamento, invero, è chiaramente indicato che tra i costi non vi sono importi a titolo di premio assicurazione obbligatoria e che per ottenere il credito alle condizioni offerte e non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito.
Ora, nel caso di specie, l'appellante si limita a dedurre la contestualità della sottoscrizione tra contratto di finanziamento e contratti assicurativi, senza fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare la natura obbligatoria delle polizze;
come si è visto, la contemporaneità della sottoscrizione interessa solo una delle polizze. Al contrario, l'Istituto finanziatore ha fornito precisa prova documentale a supporto della natura facoltativa delle coperture assicurative. In particolare, risulta che: nel contratto di finanziamento è espressamente previsto che il cliente non è tenuto alla stipula di alcuna polizza assicurativa;
l'art. 8 delle condizioni generali di contratto chiarisce che le uniche garanzie eventualmente richieste sono il rilascio di effetti cambiari o la prestazione di fideiussione;
con memoria 183, comma 6, n.1 c.p.c., la Finanziaria ha prodotto cinque contratti di prestito personale (doc 16-20 fascicolo di primo grado) stipulati nello stesso periodo, con tassi analoghi e in assenza di qualsiasi copertura assicurativa;
le polizze assicurative risultano inoltre di durata differente rispetto al finanziamento e assistite da clausola di recesso libero, priva di effetti sul piano del finanziamento.
Tali elementi sono idonei a vincere la - limitata - presunzione fondata sulla contestualità e, in assenza di prova contraria fornita dall'appellante, conducono ad escludere che la sottoscrizione delle polizze fosse imposta come condizione per l'ottenimento del credito.
Ne consegue che i costi delle polizze non devono essere computati nel TEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex art 644, comma 5, c.p.
Quanto, poi, al profilo della dedotta violazione dell'art. 125-bis, comma 6 TUB, la censura deve essere parimenti rigettata.
7 La norma prevede la nullità delle clausole contrattuali relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati esclusi in modo non corretto, nel TAEG pubblicizzato, ma esclusivamente qualora tali costi siano obbligatori. Come già accertato, nel caso di specie difetta il requisito dell'obbligatorietà. Ne consegue che, mancando l'elemento costitutivo necessario, non può ritenersi integrata l'ipotesi di nullità di cui all'art. 125-bis, comma 6, TUB.
Il primo motivo di appello deve essere pertanto rigettato.
Il rigetto del primo motivo del gravame comporta l'assorbimento dell'ulteriore doglianza attinente alla refusione delle spese del giudizio.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
averso la sentenza n. 103/2020 pronunciata Controparte_1 dal Tribunale di Marsala;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
3.000,00, oltre accessori;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
8 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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