Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 519/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 519/2025 promosso da:
( ), nata in data [...] ad [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...],
e
(C.F. ) nato in data [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(RC), residente in [...] entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in atti, dall'Avv. Monica Mariotti
( – PEC ) e dall'Avv. Monica CodiceFiscale_3 Email_1
Guerzoni ( – PEC ), del Foro CodiceFiscale_4 Email_2
di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Ferrara, Corso della Giovecca, n. 40/d
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 febbraio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 09/02/2012 in Cambridge
(USA), trascritto in Italia presso il comune di Gallio (VI) al registro n. 3 parte II serie C ufficio 1- anno 2012, optando per il regime di comunione dei beni, successivamente mutato in quello della
(USA) è nata la figlia di essersi separati giudizialmente giusta sentenza di questo Tribunale Per_1
dell'11/07/2023 n. 625/2023; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La minore rimane affidata ad entrambe i genitori e Persona_2 Parte_1 [...]
, con collocazione preferenziale e residenza presso la madre.
2. I genitori assumeranno di Pt_2
comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di loro eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé.
3. Quanto alla frequentazione tra la figlia minore ed il padre, i genitori concordano che trascorra con il sig. Per_1
: a. nei fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola /campo estivo/ fin Pt_2
dalla mattina se non scolastico, sino alla domenica sera alle ore 21.00; b. nel corso della settimana, il martedì dall'uscita di scuola/campo estivo/ fin dalla mattina se non scolastico, sino al rientro del mercoledì; il giovedì dall'uscita da scuola/campo estivo/ fin dalla mattina se non scolastico, sino alle ore 21.00. c. ed i seguenti periodi continuativi: - Vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni con la madre l'intero periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre alle 20,30 e dal 30 dicembre ore 20,30 alla fine delle vacanze scolastiche con il padre. - Vacanze scolastiche pasquali:
Nel periodo pasquale, ad anni alterni con un genitore dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di
Pasqua ore 20.30 e con l'altro sino al rientro a scuola. - Vacanze scolastiche estive: 15 giorni non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio. In caso di disaccordo la scelta spetterà alla madre negli anni dispari.
4. in ordine al contributo al mantenimento: Il sig.
[...]
verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Parte_1 minore la somma mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI. Per_1
Detta somma sarà versata a anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese. Il sig. Parte_1
parteciperà inoltre in misura del 50% alle spese straordinarie di seguito indicate a titolo Pt_2
esemplificativo: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria;
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica;
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi. L'importo a carico del sig.
verrà corrisposto alla sig.ra entro la fine del mese, previa consegna delle ricevute di Pt_2 Pt_1
spesa.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 31 marzo 2025.
In data 17 marzo 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso, chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza di questo Tribunale n. 625/2023 dell'11 luglio 2023.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 09/02/2012 in Città di
Cambridge (USA) fra , nata in data [...] ad [...], e Parte_1
, nato in data [...] a [...], alle condizioni di cui al Parte_2
ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gallio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 3 Parte II Serie C
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_1
quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri